Sentenza 10 luglio 2000
Massime • 1
La regola dettata dall'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., secondo la quale, qualora l'impugnazione sia stata proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, non può trovare applicazione nel caso di inosservanza dell'art. 582, comma secondo, stesso codice, consistente nella presentazione dell'atto di impugnazione a un ufficio giudiziario diverso da quello stabilito trattandosi di inosservanza rientrante tra quelle espressamente previste, a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma quinto, lett. c)- cod. proc. pen. e non assimilabile alla proposizione dell'impugnazione a giudice incompetente. (Fattispecie relativa ad istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro presentata negli uffici della Procura della Repubblica che aveva proceduto alla convalida e non nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo di dimora della parte).
Commentario • 1
- 1. Ricorso cautelare in Cassazione va depositato presso giudice emittente (Cass. 1626/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2021
Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Il legislatore ha inteso indicare un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2000, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 10/07/2000
1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere SENTENZA
2. " DE IO ID " N. 2737
3. " AS DO " REGISTRO GENERALE
4. " IA DO " N. 15286/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI SO
avverso l'ordinanza in data 18.1.2000 del Tribunale di Trapani, sezione riesami misure cautelari reali Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. GUIDO DE IO udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Fraticelli che ha concluso per rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con decreto del 26.II.99 il P.M. presso il Tribunale di Marsala convalidò il sequestro probatorio, operato in via di urgenza ex art.354 co, 2 c.p.p. dalla Pol. Giud. di Marsala in danno di RI
SO, ipotizzando nei suoi confronti il reato di cui agli artt. I e 67 l.1089/39, perché. nel corso di una perquisizione nella di lui abitazione erano stati rinvenuti un collo di anfora completo di manici e una brocca incollata in vari pezzi priva di manico di presumibile interesse storico.
Contro il citato decreto fu presentati istanza di riesame, che il Tribunale di Trapani, sez. riesami misure cautelari reali, dichiarò inammissibile con ordinanza del 18.1.2000, che è stata impugnata con ricorso per cassazione. Il ricorrente denuncia: I) violazione o erronea applicazione della legge penale e degli artt. I e 67 l. 1089/39, perché "la Pol. Giud. non poteva eseguire il sequestro dei beni rinvenuti... in quanto non sussistevano i presupposti di legge", apparendo l'alquanto dubbio che si tratti di oggetti di valore storico"; II)mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione degli artt. 125, 355, 324, 309, 582, 583 e 265 c.p.p. e 84 disp. att. c.p.p. E" preliminare l'esame di tale secondo motivo, concernente la tempestività dell'istanza di riesame e della decisione del Tribunale sulla stessa. Il Tribunale ha affermato l'inammissibilità dell'istanza di riesame perché questa "non è pervenuta al Tribunale nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 324 c.p.p. (decorrenti dalla data di notificazione all'interessato del decreto di convalida, ossia dal 20.10.99) e la presentazione della richiesta di riesame è annullata agli uffici della Proc. della Repubb., invece che alla Cancelleria del Tribunale competente o della Pretura del luogo in cui l'istante si trova, se questo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento". La decisione di inammissibilità è esatta e va solo corretta la prima parte della motivazione (che contiene un errore di diritto che, non avendo avuto influenza decisiva sul dispositivo, non produce l'annullamento), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 619 c.p.p. Ed invero, l'istanza di riesame risulta spedita (sia pure,
come si vedrà, ad Ufficio diverso da quello prescritto) il 29.12.99, e cioè entro il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 309 c.p.p. (essendo il decreto di convalida stato notificato all'interessato il 20.12.99); infatti, in tema di misure cautelari, sia reali che personali, la richiesta di riesame può essere preposta con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell'art. 583 c.p.p., e in tal caso, in base al testuale disposto del co. II dello stesso articolo, "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma". Decisiva, invece, e tale è stato anche per il Tribunale, è il secondo rilievo, relativo all'Autorità presso cui l'impugnazione è stata presentata. Infatti, mentre l'art. 582 co. 2 c.p.p. (richiamato, quanto alle modalità di presentazione della domanda di riesame, dall'art. 309 co. 4) dispone che "le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento", nel caso in esame, trovandosi parti e difensori in Marsala, l'istanza di riesame fu inviata, e cioè a un ufficio giudiziario diverso da quelli stabiliti dal citato art. 582 co.
2. Ed è pacifico che la regola dettata dall'art. 568 co. 5 c.p.p. - secondo cui, nel caso che l'impugnazione sia stata al giudice competente - non può trovare applicazione nel caso di inosservanza dell'art. 582 c.p.p., consistita nella presentazione dell'atto di impugnazione nella cancelleria di un ufficio giudiziario tra quelle espressamente previste a pena di inammissibilità dall'art. 591 co. 5 lett. c) c.p.p. e non assimilabile alla proposizione dell'impugnazione a giudice incompetente (cfr., in termini, per la presentazione dell'istanza di riesame agli uffici della Proc. della Repubb., Cass. 25.9.91 n. 2867, nonché in genere per la presentazione ad ufficio giudiziario incompetente, Cass. sez. I, 19.5.93 n. 1370, Ventimiglia). Quanto, poi, all'eccezione di perdita di efficacia della misura per inosservanza dei termini di cui all'art. 309 co. 5 e 309 co. 10 c.p.p., va, innanzi tutto, osservato che, a seguito della presentazione di una istanza (come quella in esame) originariamente inammissibile, la misura non può perdere efficacia per l'inosservanza dei detti termini, proprio per la genetica inidoneità dell'istanza di riesame a instaurare la relativa procedura. Il motivo è, quindi, infondato.
Comunque, in relazione alle eccezioni stesse, va osservato: "che nei procedimenti di riesame dei provvedimenti di sequestro non trova applicazione la sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 309 co. 10 c.p.p. per l'inosservanza del termine di cui al co. 5 dello stesso articolo, perché tale ultima disposizione riguarda il procedimento di riesame delle misura coercitivo personali, e non anche il procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro, in quanto, per un difetto di coordinamento, dopo la novella introdotta con la l.332/95, il richiamo contenuto nel co. 7 dell'art. 324 c.p.p. ai c.o.
9 e 10 dell'art. 309 stesso codice, deve intendersi limitato al testo previgente dei detti due commi (Cass. 11.12.96, Marrocco;
sez. I, 19.4.99 n. 1836, Rocca e altri, rv. 213605); 2)che la perdita di efficacia della misura, conseguente all'inosservanza del termine di decisione entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, di cui all'art. 309 co. 10, concerne solo la mancata deliberazione, e conseguente deposito del dispositivo, entro il detto termine;
la motivazione dell'ordinanza di riesame (che nel caso in esame è stata depositata solo il 20.1.2000), può, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 c.p.p., essere depositata, senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio di cinque giorni successivi alla delibarazione stessa (Cass. Sez. Un. 3.7.96, Moni). Anche infondato è l'ultimo motivo, con cui è stata denunciata l'illegittimità della condanna alle spese pronunciata dall'ordinanza impugnata. Infatti, il procedimento di riesame ha natura di mezzo di impugnazione, per cui, anche con riguardo ad esso, trova applicazione il principio generale fissato nell'art. 592 c.p.p. della condanna alle spese della parte privata soccombente nel giudizio di impugnazione (Cass. Sez. Un. 20.7.95, Galletto, rv. 202214). Sulla base dei rilievi che precedono, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2000