Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 649/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 649/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Vescovo Diocesano e suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ Parte_2
o ,
[...] Parte_3
con gli avv.ti SCOTTO FABRIZIO (C.F. CodiceFiscale_1
e (C.F. Email_1 Parte_4 CodiceFiscale_2
pec: Email_2
-appellante- nei confronti di avv. SC OS (C.F. ) e avv. SC C.F._3
NT PA (C.F. ), C.F._4 entrambe con l'avv. SC OS, costituita per sé (in proprio ex art. 86 c.p.c.) e altresì per l'altra appellata (pec: Email_3
-appellate-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 754/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 21.05.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 983/2011 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
28.11.2024 (con riserva in decisione poi comunicata in data 2.12.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.03.2011 le parti SC
OS e SC NT PA hanno adito il Tribunale di Reggio
Calabria, instaurando il giudizio di primo grado (proc. n. 983/2011 R.G.) e ivi in particolare rappresentando che:
(A) erano proprietarie di un appartamento al 1° piano di un fabbricato sito a Reggio Calabria in Via De Nava n. 13 (in Catasto al fg. 121, p.lla 317, sub 7), con n. 2 affacci [da un lato verso la predetta Via De Nava e dall'altro verso la Chiesa della Santissima Annunziata];
(B) la vicina della predetta Santissima Annunziata aveva da ultimo realizzato un CP_1
nuovo corpo di fabbrica (giusta edificazione di un nuovo volume rispetto al piano terra preesistente - costituente sagrestia della Chiesa – e munito di n. 2 finestre con veduta diretta sul loro appartamento, n. 1 finestra con veduta diretta lato cantinato e a sua volta sormontato da un lastrico con affaccio sempre sul loro appartamento) del tutto illegittimo, poiché posto a distanza inferiore da quella vigente (in virtù dell'art. 19 delle N.T.A. del Regolamento
Edilizio del Comune di Reggio Calabria) e che pregiudicava i loro diritti (anche di veduta panoramica, luce e aria);
(C) esse avevano interesse e diritto alla riduzione in pristino mediante demolizione del predetto corpo di fabbrica.
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I.1.2.- Con comparsa del 16.05.2011 si è poi costituita l' convenuta, contestando le Parte_1 avverse prospettazioni ed eccependo in particolare l'inesistenza del diritto di veduta prospettato ex adverso e l'illegittimità, per converso, delle aperture realizzate dalle attrici – di cui la predetta convenuta, in via riconvenzionale e per le ragioni dettagliate nella predetta comparsa, ha chiesto la riduzione in pristino.
I.1.3.- All'esito del giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di approfondimento peritale (cfr. C.T.U. del 25.02.2013 e integrazione del 14.05.2014), è stata emessa la sentenza qui appellata (sent. n. 754/2019 del 21.05.2019), nella quale il Tribunale ha:
(A) accolto la domanda attorea e dunque ordinato alla parte convenuta la demolizione dell'edificio costruito in violazione delle distanze legali;
(B) rigettato la domanda riconvenzionale della predetta convenuta;
(C) regolato le spese di lite e di C.T.U., entrambe poste a carico della convenuta.
I.2.1.- Avverso tale sentenza, di cui ha altresì chiesto la sospensione ex art. 283 c.p.c., ha poi proposto appello la parte , instaurando, innanzi alla Parte_5
presente Corte, l'odierno giudizio di gravame (n. 649/2019 R.G.) e ivi in particolare lamentando:
(1) l'erroneità dell'accoglimento della domanda attorea per violazione delle distanze, attesa:
(a) l'errata valutazione iniziale;
(b) l'interpretazione solo parziale dell'art. 19 delle N.T.A.;
(c) l'omessa valutazione delle deroghe previste per l'interesse pubblico;
(d) l'illegittimità delle aperture del fabbricato SC;
(e) la valutazione solo parziale del progetto di cui all'all. 12 alla C.T.U. del 25.02.2013; Parte_6
(2) il difetto di considerazione, da parte del Tribunale, di soluzioni alternative alla demolizione;
(3) l'ingiusto e illegittimo rigetto della propria domanda riconvenzionale;
(4) l'ingiusta e illegittima reiezione, a tal riguardo, delle prove per testi richieste;
(5) la non correttezza altresì della regolazione in punto di spese, attesa la non compensazione almeno parziale delle stesse.
I.2.2.- Con comparsa del 25.11.2019 si sono poi costituite le appellate SC
OS e SC NT PA, contestando le avverse prospettazioni e chiedendo in particolare di:
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(A) dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e difetto di ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c.;
(B) rigettare l'avversa istanza ex art. 283 c.p.c. in quanto infondata in fatto e in diritto;
(C) dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dei mezzi di prova e del documento prodotto;
(D) rigettare, in ogni caso, l'appello, essendo inammissibili e infondati tutti i motivi d'appello.
I.2.3.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) con provvedimento del 17.02.2020 è stata disattesa, per le ragioni ivi precisate, la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c.;
(b) con provvedimento del 4.12.2020 sono state disattese le richieste istruttorie ed è stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
I.2.3.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento del
29.11.2024 (con riserva in decisione poi comunicata in data 2.12.2024), il giudizio di gravame
è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre osservare quanto segue sia in ordine alle eccezioni preliminari avanzate dalle parti appellate [inammissibilità dell'appello ex art. 342 e artt. 348 bis e 348 ter
c.p.c. (v. infra, sub III.1.); inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del documento prodotto dall'appellante sub all. 3 (v. infra, sub III.2.); sopravvenuto difetto di interesse da parte del appellante per intervenuta demolizione del fabbricato (v. infra, sub III.3.)], sia al Pt_7
perimetro del thema decidendum qui da delibarsi [v. infra, sub III.4.].
III.1.- Quanto alle prioritarie eccezioni di inammissibilità, è da disattendersi:
(1) sia l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. - in quanto, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è pacifico che la Corte abbia implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
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(2) sia l'eccezione ex art. 342 c.p.c. - considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e
Cass. civ., Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito.
III.2.- Quanto poi all'eccezione ex art. 345 c.p.c. fatta valere con riguardo all'all. 3 dell'appello, occorre osservare che:
(A) il documento de quo risulta datato 19.06.2012 (cfr. la data in alto a sinistra – per chi legge- del predetto provvedimento, prot. 98131, del Settore di Reggio Controparte_2
Calabria), essendo dunque intervenuto dopo il termine preclusivo per le produzioni documentali [termine ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., qui già definitivamente spirato - considerando l'assegnazione dei relativi termini in data 6.06.2011 - nel settembre 2011];
(B) è del tutto pacifico che “i documenti formatisi” “dopo il maturare delle preclusioni istruttorie” [come appunto nel caso di specie - trattandosi di termini qui appunto già compiutamente decorsi (nel settembre 2011 e dunque quasi un anno prima rispetto al documento qui in esame) –, non rilevando in senso contrario neanche che siano di “data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza” (in quanto “deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione”)] “vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3” (cfr.
Cass. civ., 11/03/2022, n. 7977);
(C) è poi evidentemente da escludersi che tale documento implichi alcuna indebita estensione del thema decidendum, trattandosi di evenienza invero già compiutamente valutata in prime cure [poiché evidenziata dal C.T.P. di parte convenuta (odierna appellata) nelle proprie
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“controdeduzioni al supplemento di Consulenza Tecnica d'Ufficio” depositate il 12.06.2014
(cfr. pag. 1, 2° cpv. della parte dedicata al “primo quesito” - “è stato già presentato ed approvato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 19.06.2012 prot. 98131 il Progetto in deroga agli strumenti urbanistici”) e compiutamente esaminata nella sentenza qui appellata
(esplicitamente richiamante proprio “il progetto in deroga agli strumenti urbanistici, presentato ed approvato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 19.06.2012 prot. 98131”
– cfr. pag. 10, 3° cpv., della pronuncia di 1° grado)], tutto ciò evidentemente imponendo, al di là di ogni valutazione sul merito del documento qui in esame (v. infra), di disattenderne la richiesta di inammissibilità ex art. 345 c.p.c..
III.3.- Venendo poi all'eccezione di sopravvenuto difetto di interesse da parte del Pt_7 appellante, è incontroverso fra le parti [cfr. note scritte dell'appellante del 27.11.2024, nonché pag. 31 della comparsa conclusionale delle parti appellate del 30.01.2025] che nel corso del presente giudizio di gravame e in particolare all'esito di esecuzione coattiva ex art. 612 c.p.c.
(proc. n. 1057/2019 R.G.E.) della pronuncia di 1° grado (sent. n. 754/2019), il fabbricato edificato dall' convenuta e per il quale le controparti avevano agito in prime cure Parte_1
(v. supra, sub I.1.1.) sia stato demolito.
A fronte di ciò, tuttavia e ferma la pacifica insussistenza dei presupposti per la declaratoria di c.m.c. [in difetto di conclusioni conformi delle parti - cfr., ex multis, Cass. civ., 29/07/2021, n.
21757; Cass. civ., 23/07/2019, n. 19845; Cass. civ., 30/01/2014, n. 2063; Cass. civ., Sez. un.,
8/07/2010, n. 16150; Cass. civ., 13/06/2008, n. 16017; Cass. civ., 22/12/2006, n. 27460; Cass. civ., 22/05/2006, n. 11931; Cass. civ., 18/01/2006, n. 909; Cass. civ., 24/06/2000, n. 8607], è altresì da escludersi che, come pur eccepito dalle parti appellati [cfr. ancora pag. 31 della comparsa conclusionale del 30.01.2025], sia venuto meno qualsivoglia interesse dell'appellante alla coltivazione del gravame previamente instaurato, evidentemente persistendo, invece, l'interesse di tale parte [come dallo stesso peraltro espressamente evidenziato – cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale del 31.01.2025] a conseguire la riforma della sentenza di prime cure, dalla stessa globalmente impugnata (v. supra, sub I.2.1., nonché atto d'appello ivi richiamato) e per essa senz'altro pregiudizievole anche al di là del (già eseguito) ordine demolitorio, considerando:
(A) il nocumento in sé e per sé correlato all'accoglimento [di cui al punto a) del
P.Q.M.
di 1° grado] della domanda attorea in materia di distanze – trattandosi di domanda di cui l'ordine
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di riduzione in pristino costituisce il “petitum immediato” [incondizionato e ipso iure, essendo conseguenza che “sorge per il solo fatto della indicata violazione” e per la quale “al giudice non è lasciato alcun margine”, né “di discrezionalità”, né “di accertamento e di valutazione”], ma il cui “petitum mediato” e “oggetto essenziale della domanda”, essendo
“modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis”, è l'accertamento dell'illegittimità di qualsivoglia costruzione, presente o futura, sita ad una distanza inferiore, comportando il suo accoglimento l'affermazione dell'“inesistenza”, “a carico della proprietà” attorea, “di iura in re” e in particolare “di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù”
[cfr., ex multis, Cass. civ., 4/04/2017, n. 8691; Cass. civ., 23/01/2012, n. 871; Cass. civ., Sez. un., 12/06/2006, n. 13523; Cass. civ., 11/01/2006, n. 213; Cass. civ., 2/08/1990, n. 7747;
Cass. civ., 23/03/1982, n. 1838; Cass. civ., 7/07/1979, n. 3902], avendo dunque l' Parte_1
appellante un evidente interesse, attuale e concreto (art. 100 c.p.c.), a conseguire la rivisitazione di un tale accertamento ex se pregiudizievole e dunque, come dallo stessa sottolineato, “la riforma della sentenza di prime cure” “nella parte in cui” accerta e
“sancisce” “la violazione delle distanze legali” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale del
31.01.2025);
(B) le ulteriori statuizioni di cui alla sentenza di prime cure per sé sfavorevoli e dannose e la cui revisione, qui richiesta, risulta in thesi conseguibile a prescindere dalla predetta demolizione – statuizioni costituite, in particolare, dalla condanna, a carico della convenuta in
1° grado e odierna appellante, alle spese di lite e di C.T.U. [punti c) e d) del
P.Q.M.
di 1° grado] e dalla reiezione della propria domanda riconvenzionale [punto b) del
P.Q.M.
di 1° grado] per l'accertamento del carattere contra ius e la “riduzione in pristino” “delle aperture” realizzate dalle attrici in 1° grado e odierno appellate presso il loro appartamento e verso la
“proprietà della Congrega” [v. supra, sub I.1.2., nonché pag. 5 della comparsa di costituzione di 1° grado], avendo pur a tal riguardo l'appellante ribadito il proprio persistente interesse a veder accertato come “non sussistente” “alcun diritto” “di veduta” delle controparti “sul cortile interno di” sua “proprietà esclusiva” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale del
31.01.2025), tutto ciò evidentemente precludendo di ritenere qui integrato, pur a fronte della demolizione nelle more realizzata, l'eccepito difetto di interesse alla delibazione dell'impugnativa avanzata.
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III.4.- Venendo poi al perimetro dell'odierna delibazione, “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017
e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346
c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n. 7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è da disattendere, a ciò conseguendo la conferma della sentenza di prime cure.
V.- Muovendo, a tal riguardo, dal 1° motivo di gravame, relativo alla domanda in materia di distanze [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso risulta articolato in plurime contestazioni, qui di seguito da autonomamente scrutinarsi.
V.1.- Prendendo le mosse, in particolare, dalla 1° doglianza e in specie dall'“errata valutazione iniziale” in cui sarebbe incorso il Tribunale di prime cure [v. supra, sub I.2.1., punto (1), sub (a)], l'appellante ha in particolare sostenuto l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina in tema di distanze, considerando che la sacrestia risultava “da tempo immemore” costruita “in aderenza” all'immobile delle parti attrici di prime cure e odierne appellate.
V.2.- Tale argomento difensivo, tuttavia, è senz'altro da disattendere.
E infatti, fermo che la contestazione attorea evidentemente si incentrava non già sulla sacrestia precedentemente esistente e poi demolita, ma sul nuovo corpo di fabbrica edificato a seguito della predetta demolizione (occorrendo ovviamente far riferimento agli edifici contestati nelle loro caratteristiche attuali e concrete e risultando lo stato di fatto pregresso, com'è ovvio, del tutto irrilevante ai fini del decidere), è poi del tutto pacifico che lo specifico
“corpo di fabbrica” oggetto di causa, composto da “un piano” fuori terra – “f.t.” – e un “piano
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seminterrato”, come chiaramente emerge dalle complessive riproduzioni fotografiche in atti e dagli accertamenti svolti dal C.T.U. di 1° grado, a seguito di plurimi sopralluoghi (cfr. spec. pagg.
7-9 dell'elaborato del 25.02.2013 e pagg.
2-3 dell'integrazione del 14.05.2014), fosse stato edificato dall'Arcidiocesi, appunto a seguito di “demolizione” del precedente immobile di cui alla “particella catastale n. 430 del foglio di mappa 121”, negli “anni 2007/2008” e risultava “realizzato” non già in aderenza, ma “ad una distanza di m. 3,35” dall'appartamento attoreo [cfr. pag. 8 dell'integrazione del 14.05.2014 e pagg.
9-12 della
C.T.U. del 25.02.2013, nonché spec. foto 3, 4 e 5 alle pagg. 11-12 dell'elaborato da ultimo menzionato], avendo l'ausiliario conseguentemente fatto riferimento, per stabilire i pertinenti
“indici edilizi”, proprio all'art. 19 N.T.A. e all'ipotesi “in cui non si proceda alla costruzione di corpi di fabbrica in aderenza con i fabbricati esistenti” [cfr. pag. 14 della C.T.U. del
25.02.2013 e pag. 4 dell'integrazione del 14.05.2014], da tutto ciò evidentemente discendendo la non accoglibilità di tale primo argumentum difensivo.
V.3.- Parimenti da disattendere è altresì la 2° contestazione, in punto di interpretazione asseritamente solo “parziale” del predetto art. 19 N.T.A. [v. supra, sub I.2.1., punto (1), sub
(b)], sostenendo la parte impugnante, in specie, che proprio tale norma non prescriverebbe il rispetto di alcuna distanza minima nei casi, analoghi a quello qui in esame, di cortile chiuso – prevedendo in particolare tale disposizione che “in tale zona omogenea non sono ammess[i], di norma, cortili chiusi” e che “nell'ipotesi in cui un intervento di rinnovo edilizio parziale venga ad originare spazi chiusi o semichiusi, la formazione di tali spazi viene disciplinata dagli articoli del regolamento edilizio relativi ai cortili”.
V.4.- E tuttavia, in senso contrario a quanto precede, giova osservarsi che:
(A) come noto, “le norme sulle distanze tra le costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti”, con la conseguenza che esse “non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni … dei cortili le quali, siccome rivolte alla disciplina dei rapporti planovolumetrici tra le costruzioni e gli spazi liberi adiacenti prescindendo dall'appartenenza di essi ad un unico od a più proprietari, non costituiscono norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni (che si riferiscono alle costruzioni su fondi finitimi) e, pertanto, non possono escludere l'applicazione delle norme specificatamente
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dirette alla disciplina di tali distanze” [cfr., ex multis, Cass. civ., 28/12/2020, n. 29644; Cass. civ., 25/10/2011, n. 22081; Cass. civ., 18/06/1998, n. 6088; Cass. civ., 23/03/1993, n. 3414];
(B) il manufatto edilizio oggetto di causa, in ogni caso, non ha evidentemente “originato” né
“spazi chiusi o semichiusi”, né comunque aree perimetrate da muri e dunque spazi tecnicamente definibili come “cortili” [i.e., secondo la definizione prescrittiva dell'art. 52, comma I, del Regolamento Edilizio del Comune di Reggio Calabria, “aree libere scoperte, delimitate lungo il perimetro, in tutto od in parte, da edifici o da recinzioni in muratura piena, alte minimo m.2,50 e destinate ad illuminare e ventilare locali abitabili”], trattandosi di nuovo corpo di fabbrica che non ha invero generato alcuno spazio chiuso e perimetrato da muri (e dunque un “cortile” in senso tecnico-edilizio), ma meramente realizzato, a seguito della demolizione della precedente sacrestia, nell'ambito dello spazio, libero ed esterno, fra più fabbricati (spazio non cortilizio, ma destinato a parcheggio – cfr. la “pianta spazi esterni”, nonché le autovetture stilizzate di cui all'all. 3 delle note tecniche del C.T.P. attoreo del
23.05.2013, allegate sub 7 fasc. attoreo di 1° grado) e in particolare “ad una distanza di m.
3,35”, inferiore a quella prevista ex lege, rispetto all'immobile nel quale è sito l'appartamento attoreo [cfr. foto 3, 4 e 5 alle pagg. 11-12 e pag. 12 dell'elaborato peritale del 25.02.2013, nonché pag. 15 del medesimo elaborato – “il corpo di fabbrica ad un piano f.t. e piano seminterrato realizzato dall' … ad una distanza di m. 3,35 dal fabbricato in cui è Parte_1 situato l'immobile della parte attrice non rispetta le distanze legali stabilite dalle Norme
Tecniche di Attuazione”];
(C) ove pure lo spazio de quo fosse stato, in senso tecnico-edilizio, un “cortile”
[diversamente, pertanto, dal caso qui in esame – v. supra, sub (B)], del resto, è pacifico che proprio le norme edilizie comunali, più che abilitare la possibilità di ivi liberamente costruire, al contrario radicalmente vietino le costruzioni in tali spazi [spazi invero di per sé “non ammessi” nella zona omogenea B” – vigendo per quest'ultima un'“edilizia” “del tipo aperto ad edifici isolati, risolti architettonicamente su tutte le fronti, con i distacchi regolamentari dai confini e dai fabbricati vicini” - e nei quali, ove invece comunque formatisi, si applicano gli “articoli del regolamento edilizio relativo ai cortili”, e dunque non già un'ipotetica libertà costruttiva, ma il radicale divieto di costruzioni, in quanto “non sono ammesse costruzioni entro i cortili” (cfr. art. 19, commi IV e X, delle N.T.A. e art. 52, ult. comma, del
Regolamento Edilizio Comunale)], ciò chiaramente escludendo la possibilità di invocare
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proprio le predette norme edilizie (di radicale divieto e non già ammissive) per giustificare la violazione delle distanze qui perpetrata e dunque ulteriormente imponendo il rigetto anche di tale 2° doglianza.
V.5.- Venendo poi alla 3° ragione di censura, e dunque all'asserita omessa valutazione delle deroghe previste per l'interesse pubblico [v. supra, sub I.2.1., punto (1), sub (c)], la parte appellante ha in particolare sostenuto, sulla scorta di un inciso tratto dall'elaborato peritale (a pag. 15, 2° cpv., 2°-4° rigo, della C.T.U. del 25.02.2013), la non applicabilità nel caso di specie della normativa sulle distanze sulla base della previsione, rubricata “permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici”, dell'art. 14 D.P.R. n. 380/2001, c.d. T.U.
Edilizia – norma disponente la possibilità di rilasciare un tale titolo edilizio derogatorio “per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico”, come quello qui in esame (trattandosi di sacrestia di una Chiesa).
V.6.- A fronte di una tale prospettazione difensiva occorre però evidenziare che:
(1) come già correttamente e condivisibilmente sottolineato in prime cure, “il riferimento dell'ausiliario” all'“art. 14 del D.P.R. n. 380/2001” – peraltro “del tutto eventuale” e congetturale (non avendone invero il C.T.U. accertato la sussistenza, ma formulato una mera ipotesi astratta: “come può essere”) – risulta in ogni caso pacificamente “del tutto privo di rilevanza” “ai fini della decisione” [cfr. pag. 5, 2° cpv., della sentenza di 1° grado, nonché pag. 15, 2° cpv., 2°-4° rigo, della C.T.U. del 25.02.2013];
(2) e infatti, è pacifico ed evidente che tale disposizione - abilitante l'eventuale concedibilità di un titolo edilizio assentivo, e in specie di un “permesso di costruire” [eventualità peraltro meramente ipotetica ed astratta (essendo stato invero rilasciato permesso di costruire – n. 17 del 24.01.2005, a seguito di pratica edilizia n. 179/03 – solo per il “fabbricato in c.a. a quattro piani f.t.” e non anche per il corpo di fabbrica, oggetto di causa, “ad un piano f.t. con annesso seminterrato”, a fronte del cui difetto di qualsiasi titolo assentivo, e dunque per il suo carattere abusivo anche sul piano pubblicistico, il Comune, a seguito di sopralluogo del 3.03.2008, aveva conseguentemente emesso ordine di demolizione n. 73/08 del 25.03.2008-prat. N.
67/08: cfr. all. 1 e 2 delle già menzionate note tecniche del C.T.P. attoreo del 23.05.2013), nonché specificamente contestata ex adverso (cfr. pagg. 14-15 della comparsa del 16.05.2011, anche con puntuali riferimenti ai documenti amministrativi già prodotti in prime cure)] - in ogni caso spiega ed “esaurisce” la propria rilevanza solo e soltanto “nell'ambito del rapporto
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pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi a quelli tra privati”: tale permesso derogatorio, infatti, rientrando fra gli “atti inerenti allo esercizio dello jus edificandi”, potrebbe “rileva[re] unicamente nei rapporti con l'amministrazione pubblica”, ma è e
“resta” invece del tutto “irrilevante” “nelle controversie tra privati”, in quanto “nei rapporti fra privato costruttore e i suoi vicini” e in particolare “ai fini del rispetto delle distanze legali” “il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo
l'aspetto formale dell'attività edificatoria”, con la conseguenza, in definitiva, che, “in presenza di una violazione delle norme sulle distanze, l'esistenza di un provvedimento di concessione edilizia” ovvero di altro titolo assentivo (tanto ordinario, quanto in deroga) evidentemente “non preclude al vicino il diritto” di far valere tale violazione e altresì
“chiedere la riduzione in pristino” [cfr., ex multis, Cass. civ., 22/03/2024, n. 7744; Cass. civ.,
4/02/2021, n. 2637; Cass. civ., 26/02/2019, n. 5605; Cass. civ., 19/02/2019, n. 4833; Cass. civ., 22/02/2010, n. 4240; Cass. civ., 3/10/2007, n. 20769; Cass. civ., 31/05/2006, n. 12966;
Cass. civ., 26/09/2005, n. 18728; Cass. civ., 4/02/2004, n. 2117; Cass. civ., 22/07/1999, n.
7892; Cass. civ., 22/03/1999, n. 2658; Cass. civ., 20/04/1994, n. 3737; Cass. civ., 28/11/1984,
n. 6197], da ciò evidentemente discendendo la non accoglibilità anche di tale 3° contestazione della parte appellante.
V.7.- Quanto, poi, alla 4° ragione di censura avanzata [v. supra, sub I.2.1., punto (1), sub (d)], essa risulta basata sull'assunto che la violazione delle distanze troverebbe “causa e fondamento” “esclusivamente” nell'altrui contegno contra ius [cfr. pag. 8 dell'atto di appello, nonché pag. 6 della comparsa conclusionale], e in particolare nell'asserita illegittimità delle aperture realizzate dalle attrici in prime cure e odierne appellate, fondandosi l'azione in materia di distanze da loro esercitata appunto e solo sul loro interesse all'esercizio del diritto di veduta mediante tali illegittime aperture.
V.8.- E tuttavia, fermo la non accoglibilità delle contestazioni di “illegittimità” di tali aperture
[v. infra], evidentemente non “generanti” l'altrui illecito [anche considerando la loro anteriorità cronologica, attesa l'accertata “preesistenza delle aperture alla realizzazione del corpo di fabbrica (sacrestia) realizzato dall' (cfr. pag. 9 dell'integrazione Parte_1
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peritale del 14.05.2014, all'esito di analisi sia delle evidenze documentali in atti, sia dei
“caratteri tipologici strutturali” e delle specifiche “caratteristiche costruttive” degli immobili verificate dall'ausiliario nei sopralluoghi effettuati – cfr. pagg.
8-9 del medesimo elaborato)], occorre in ogni caso osservare che:
(A) il C.T.U. ha chiaramente evidenziato che “il corpo di fabbrica ad un piano f.t. e piano seminterrato realizzato dall' “non rispetta le distanze legali” Parte_1
“indipendentemente dalla presenza o meno di luci o vedute” [cfr. pag. 15 della C.T.U. del
25.02.2013], ciò evidentemente escludendo qualsivoglia “dipendenza” o “correlazione eziologica” fra le aperture e la violazione delle distanze;
(B) la normativa sul rispetto delle distanze fra costruzioni, del resto e come noto, non si fonda sul mero interesse o diritto “di veduta” da parte del vicino [cfr., invece, pag. 7 dell'atto di appello], essendo l'azione di cui agli artt. 872, comma II, e 873 c.c. volta a salvaguardare preminenti “esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza”, di per sé sempre e comunque violate a fronte dell'inosservanza delle distanze [la cui trasgressione, secondo una presunzione di legge iuris et de iure, è idonea a determinare “la formazione di intercapedini dannose o pericolose” e dunque “l'illegittimità della situazione oggetto del giudizio”, integrante una “sicura conseguenza della violazione della norma” su cui non solo non occorre, ma, più radicalmente, è precluso indagare – in quanto “al giudice non è dato stabilire, di volta in volta, se l'inosservanza della minima distanza tra costruzioni, prevista dalla legge o da regolamenti locali, determini in concreto quei pericoli, per l'igiene e la salubrità dell'ambiente, che le norme anzidette intendono evitare”, ma è invece tenuto, senza
“alcun margine” “di discrezionalità”, esclusivamente ad accertare la violazione, a fronte della quale poi “deve ordinare incondizionatamente la riduzione in pristino”, trattandosi di diritto che pacificamente “sorge per il solo fatto della indicata violazione” (cfr., ex aliis, Cass. civ.,
21/09/2021, n. 25495; Cass. n. 8691/2017, cit.; Cass. n. 213/2006, cit.; Cass. civ., 1/08/2003,
n. 11744; Cass. n. 7747/1990, cit.; Cass. civ., 7/04/1986, n. 2402; Cass. civ., 13/07/1984, n.
4116; Cass. n. 1838/1982, cit.)];
(C) le parti istanti in prime cure avevano fatto qui principaliter valere proprio quest'ultima violazione, appunto contestando che l'altrui “corpo di fabbrica” fosse stato “costruito in violazione della distanza minima tra i fabbricati” e dunque chiedendo di “ordinare la demolizione” del predetto “corpo di fabbrica” proprio perché “realizzato” “in spregio
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all'osservanza delle distanze minime tra i fabbricati” [cfr. pag. 3 dell'atto di citazione introduttivo di 1° grado], discendendo ex se da tale violazione, al di là e a prescindere da qualsivoglia interesse ulteriore eventualmente compromesso (anche, appunto, di veduta), la riduzione in pristino del fabbricato illegittimo [essendo le norme in materia di distanze delle
“regole di proprietà (property rules)” e dunque costituendo la “tutela reale”, i.e.
“l'accertamento dello stato di diritto e la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo”, l'imprescindibile e ineludibile “rimedio” conseguente all'“alterazione dell'ordinamento formale” e per procedere al “ripristino dell'ordine formale violato” (cfr.
Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n. 33645)];
(D) a fronte di ciò è indubbio che la doglianza in ordine al “legame causale” fra la violazione della distanze integrata dalla parte appellante e le aperture realizzate dalle germane
SC, prima ancora che infondata [in quanto smentita da pacifiche evidenze cronologiche e peritali (v. supra), nonché fondata su un presupposto – i.e. il dedotto carattere contra ius di tali aperture – del tutto erroneo (v. infra)], è in ogni caso irrilevante, invero non fondandosi l'actio negatoria qui sperimentata e accolta, come detto, né sulle predette aperture, né sull'interesse alla veduta delle parti attrici di prime cure [interesse autonomo e distinto, nonché aliunde tutelato (e.g. mediante richiesta risarcitoria o azione, ex art. 905 c.c., pacificamente “divers[a]”, per “presupposti”, “ratio” e “contenuto”, da quella “sulle distanze nelle costruzioni” “ai sensi degli artt. 872 e 873 c.c.” - cfr. Cass. n. 25495/2021, cit., e Cass. civ., 18/04/2001, n. 5698 -, come del resto comprovato dalla stessa diversità degli esiti delle richieste attoree fatte valere in prime cure: cfr. pagg.
3-7 e pag. 7 della sentenza di 1° grado)], bensì sulla circostanza, in sé e per sé, della violazione delle norme in materia di distanze, qui verificatasi ed ex se in ogni caso comportante, ipso iure e senza “alcun margine” “di discrezionalità” o di valutazione, “la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo” e dunque l'emissione dell'ordine di riduzione in pristino.
V.9.- Venendo ora all'ultima deduzione critica avanzata dalla parte appellante nell'ambito del
1° motivo di gravame, e in specie alla contestata valutazione solo “parziale” del progetto del fabbricato attoreo di cui all'all. 12 alla C.T.U. del 25.02.2013 [v. supra, sub I.2.1., punto (1), sub (e)], l'appellante ha in particolare dedotto che tale progetto del fabbricato poi SC
(all'epoca – maggio 1954/agosto 1959 – ancora della dante causa delle Parte_6 attrici in prime cure e odierne appellati) risultava “ab origine viziato”, ivi riportandosi che il
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fabbricato era “privo di aperture o finestre” perché “privo di aree libere su cui affacciarsi” su tutti i lati, essendo tuttavia l'area “sul lato prospiciente la Chiesa” non già libera, ma “di proprietà esclusiva della ”, ciò inficiando “la dichiarata legittimità del fabbricato CP_1
Lascala” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello).
V.10.- E tuttavia, in senso contrario a una tale deduzione occorre osservare che:
(A) la prospettata violazione, al di là di ogni considerazione di merito [profilo peraltro specificamente contestato ex adverso (cfr. pagg. 19-20 della comparsa del 25.11.2019) anche sulla scorta di quanto emergente per tabulas (invero escludendosi nel progetto solo la presenza di “un prospetto sulla pubblica via” per difetto di “alcuna facciata su strada urbana”, e non già, com'è evidente, di alcuna apertura o finestra tout court – apertura di per sé invero necessarie anche ai sensi del Regolamento d'Igiene, spec. all'art. 67, e chiaramente riportate, in forma stilizzata, nella planimetria in atti)], è in ogni caso qui del tutto irrilevante, fondandosi su asseriti vizi del progetto presentato alla P.A. e da essa assentito, e dunque su violazioni, già in thesi, prive di rilievo alcuno in questa sede;
(B) le prospettate violazioni, infatti, risultano evidentemente relative al (solo) “rapporto pubblicistico tra P.A. e privato”, essendo pacifico e qui da ribadirsi che tanto “l'esistenza o la legittimità degli atti inerenti allo esercizio dello jus edificandi”, quanto poi “la conformità” o meno “delle costruzioni a tali atti” sono profili la cui rilevanza si “esaurisce”, appunto e
“unicamente”, “nei rapporti con l'amministrazione pubblica”, “a nulla rilevando”, invece,
“nelle controversie tra privati” e “ai fini del rispetto delle distanze legali”, in quanto, come detto, “la natura abusiva della costruzione … rileva unicamente nei rapporti con
l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali”, rispetto alla quale non interferisce in alcun modo [atteso che, come “l'esistenza di un provvedimento di concessione edilizia non preclude al vicino il diritto di chiedere la riduzione in pristino” e “il carattere abusivo della costruzione non attribuisce al vicino, per ciò solo, il diritto di chiedere la riduzione in pristino, qualora le norme sulle distanze siano state rispettate”, così
“il preteso carattere abusivo della costruzione” non vale a precludere al suo proprietario la proposizione “della richiesta”, ex art. 872, comma II, c.c., “della riduzione in pristino”, la quale poi opera obiettivamente, per la violazione ex se delle distanze e “a prescindere … dalla
… eventuale abusività” “pubblicistica” del proprio fabbricato: cfr. ancora Cass. n. 7744/2024, cit.; Cass. n. 2637/2021, cit.; Cass. n. 5605/2019, cit.; Cass. n. 4833/2019, cit.; Cass. n.
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4240/2010, cit.; Cass. n. 20769/2007, cit.; Cass. n. 12966/2006, cit.; Cass. n. 18728/2005, cit.;
Cass. n. 2117/2004, cit.; Cass. n. 7892/1999, cit.; Cass. n. 2658/1999, cit.; Cass. n. 3737/1994, cit.; Cass. n. 6197/1984, cit.].
V.11.- Chiarita, pertanto, la complessiva non accoglibilità, per le ragioni qui esposte [v. supra, sub V.1.-V.10.], delle doglianze globalmente veicolate nell'ambito del 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], è pacifico che quest'ultimo sia da integralmente disattendere.
VI.- Venendo poi al 2° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], a tal riguardo la parte impugnante ha in specie lamentato l'omessa valutazione, da parte del Tribunale di prime cure, delle soluzioni prospettate dal C.T.U. e alternative alla demolizione, e in particolare la possibilità, da quest'ultimo ipotizzata al fine di “rimuovere la violazione delle distanze legali”
e oltre “alla demolizione dell'intero edificio”, di “realizzare un corpo di fabbrica aggiuntivo in modo da realizzare un edificio “in aderenza” all'edificio esistente ove è posto l'immobile della parte attrice” [cfr. pag. 5 dell'integrazione peritale del 14.05.2014].
VI.1.- E tuttavia, giova premettere, come già innanzi evidenziato, che la riduzione in pristino deriva ex se della violazione delle distanze, trattandosi di conseguenza automatica e incondizionata che “sorge per il solo fatto della indicata violazione”, costituendo una “tutela reale” per cui è esclusa qualsivoglia valutazione giudiziale (qui, come detto, impraticabile e del tutto preclusa, in quanto “al giudice non è lasciato alcun margine”, né “di discrezionalità”, né “di accertamento e di valutazione”, e pertanto, “in caso di costruzione realizzata senza l'osservanza delle distante legali o regolamentari”, egli “deve ordinare incondizionatamente la riduzione in pristino”) [v. supra, sub III.3., punto (A) e supra, sub
V.8., punti (B) e (C), nonché relativi richiami giurisprudenziali ivi menzionati] e alla quale dar corso necessariamente e in ogni caso, “indipendentemente dall'effettiva sussistenza del danno” [cfr. Cass. n. 7747/1990, cit.] e a prescindere dall'art. 2933, comma II, c.c. [cfr. Cass. civ., 28/11/2018, n. 30761; Cass. civ., 31/10/2017, n. 25890; Cass. civ., 25/5/2012, n. 8358], da qualsiasi permesso amministrativo [v. supra, sub V.6., punto (2) e supra, sub V.10., punto
(B), nonché relativi riferimenti giurisprudenziali ivi citati], da qualsivoglia volontà delle parti
[trattandosi di conseguenza inderogabile e a posta “a tutela dell'interesse generale”, “non tolleran[d]o deroghe convenzionali”, le quali, “se concordate”, “sono invalide” – cfr. Cass. n.
7744/2024, cit.; Cass. civ., 18/10/2018, n. 26270; Cass. civ., 23/04/2010, n. 9751] e persino
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“ancorché” tale riduzione in pristino “possa incidere sulle parti dell'edificio regolare” [cfr.
Cass. n. 8691/2017, cit.; Cass. n. 213/2006, cit.; Cass. civ., 16/08/1993, n. 8725].
VI.2.- Eventualità, quest'ultima, qui pacificamente da escludersi, avendo il C.T.U. evidenziato, considerando la distanza minima ex lege (di almeno 12 metri, anche a voler considerare l'ipotesi, più favorevole alla parte convenuta e odierna appellata, di intervento non già di ristrutturazione, ma di “completamento edilizio”) e la collocazione dell'immobile contra ius (a soli 3,35 metri dall'immobile attoreo), che quest'ultimo non poteva essere meramente “arretrato” o abbattuto solo in parte qua, risultando illegittimo tout court e dovendo pertanto necessariamente essere integralmente demolito [“ciò comporterà la completa demolizione del corpo di fabbrica realizzato dall' , “dovrà procedere Parte_1 alla demolizione dell'intero edificio”: cfr. pag. 5 dell'integrazione peritale del 14.05.2014].
VI.3.- Né può ritenersi che tale automatica e imprescindibile conseguenza, automatica e incondizionata, della violazione qui accertata avrebbe potuto essere addirittura esclusa dal giudice di prime cure [invero privo di “alcun margine” di valutazione a tal riguardo, trattandosi di reazione ordinamentale di per sé insorgente per il sol fatto della violazione (v. supra, sub VI.1.)] sulla scorta della mera possibilità di una costruzione in aderenza, considerando:
(a) la pacifica necessità per il giudice del merito, come correttamente e condivisibilmente evidenziato in prime cure (cfr. pag. 6, 2° cpv., della pronuncia appellata), di rigorosamente attenersi al concreto e attuale stato di fatto dei beni, e non già a evenienze del tutto future e ipotetiche - come appunto la predetta costruzione in aderenza, pacificamente integrante una mera “possibilità edificatoria” (cfr. pag. 12 dello stesso atto di appello);
(b) la non utile invocabilità, in senso contrario, neanche del documento, sub all. 3 all'appello, prot. 98131 del 19.06.2012 [qui ammissibile – v. supra, sub III.2.], di per sé invero comprovante la sola pendenza di un iter amministrativo asseritamente volto ad assentire ad un progetto di variante in corso d'opera comprensivo “anche della possibilità di costruzione in aderenza” [cfr. pag. 1, 2° cpv. della parte dedicata al “primo quesito”, delle “controdeduzioni al supplemento di Consulenza Tecnica d'Ufficio” del C.T.P. di parte convenuta del
12.06.2014] ed evidentemente inidoneo a dimostrare che tale (mera) “possibilità edificatoria” si fosse già realizzata, corrispondendo allo stato dei beni attuale e concreto esclusivamente valutabile in giudizio [trattandosi di documento invero comprovante la persistente pendenza, e
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non già il completamento, del procedimento assentivo (confermando, pertanto, che “l'iter amministrativo” di cui alle “soluzioni edificatorie” prospettate “non” risultava ancora
“definito” – cfr. pag. 6, 2° cpv., della pronuncia di 1° grado), peraltro non corroborato né da
“alcuna documentazione a sostegno”, “né, tantomeno” dallo stesso “progetto” relativo alla prospettata “costruzione in aderenza o in appoggio” (cfr. pag. 10, 3° cpv., della medesima pronuncia) e in ogni caso afferente al piano del “rapporto pubblicistico tra P.A. e privato”, ininfluente ai fini del presente decidere e, avendo “effetti … limitati al campo pubblicistico” e
“non pregiudican[d]o i diritti dei terzi” – espressamente “fatti salvi” nel predetto provv. prot.
98131 del 19.06.2012 -, di per sé chiaramente inidoneo a escludere anche “il diritto”,
“comunque” spettante al “proprietario del fondo contiguo” a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, “di chiedere ed ottenere l'abbattimento … della costruzione illegittima” (v. supra, sub V.6., punto (2) e supra, sub V.10., punto (B) – con le relative pronunce nomofilattiche ivi citate -, nonché, da ultimo, Cass. n. 7744/2024, cit.)].
VI.4.- A fronte di quanto precede, dovendo il giudice evidentemente attenersi alla realtà attuale e concreta (e non già a mere “possibilità edificatorie” future ed eventuali) e avendo nel caso di specie il C.T.U. verificato che la demolizione dell'immobile illegittimo doveva essere
“completa” e “dell'intero edificio” (cfr. pag. 5 dell'integrazione peritale del 14.05.2014) – mirandosi con il quesito al C.T.U. in punto di “rimedi necessari per rimuovere la violazione delle distanze legali da parte della convenuta” appunto a esclusivamente verificare quomodo
e termini, integrali o parziali, della riduzione in pristino, di per sé in ogni caso da necessariamente ordinarsi (costituendo quest'ultima, come detto, conseguenza automatica e incondizionata della violazione, “ma” potendosi in tale ambito poi provvedere, ove possibile ai fini della “riduzione entro i limiti di legge”, alla “demolizione delle sole parti che superano tali limiti” – cfr. Cass. civ., 28/11/2018, n. 30761 -, ciò evidentemente giustificando – e altresì circoscrivendo – i termini del mandato peritale a tal riguardo)] -, è evidente che il Tribunale di prime cure abbia correttamente provveduto, come necessario e doveroso (senza “alcun margine”), a ordinare la conseguente demolizione (la cui esecuzione, nelle more del presente giudizio – v. supra, sub III.3. -, è pertanto avvenuta del tutto secundum legem, ciò evidentemente escludendo qualsiasi diritto – restitutorio e/o risarcitorio - dell' Parte_1 anche a tal riguardo) e che pertanto sia necessario respingere anche il 2° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
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VII.- Parimenti da disattendere risultano altresì il 3° e il 4° motivo di impugnazione [v. supra, sub I.2.1., punti (3) e (4)], suscettibili di essere congiuntamente esaminati poiché entrambi relativi al rigetto della domanda riconvenzionale avanzata in prime cure dall' ivi Parte_1
convenuta e odierna appellante.
VII.1.- Mediante tale domanda, in particolare e al precipuo “scopo” di adempiere alle richieste delle “autorità urbanistiche del Comune” e in specie per costruire la nuova sacrestia
“in aderenza” “alla parete del fabbricato Lascala”, tale parte aveva chiesto di condannare le predette germane SC alla “riduzione in pristino stato” “delle aperture di pertinenza del loro appartamento” e site sul lato del cortile della Congrega della SS. Annunziata, trattandosi, a suo avviso, di aperture lucifere da esse trasformate, durante il fermo dei lavori della Congrega, in vedute (in virtù, in particolare, della rimozione delle grate previamente apposte) e da ricondursi allo stato quo ante mediante “eliminazione di ogni veduta” (cfr. pagg.
3-5 della comparsa del 16.05.2011).
VII.2.- Il Tribunale di prime cure aveva tuttavia a tal riguardo evidenziato [cfr. pagg.
9-11 della sentenza di 1° grado], in virtù di quanto complessivamente emergente dai documenti in atti e dagli accertamenti peritali svolti anche sul punto, che:
(A) il carattere meramente lucifero, anche ex ante, delle aperture de quibus, di cui all'allegato grafico n. 5 della C.T.U. del 25.02.2013 (cfr. all. 7 di quest'ultima), non poteva ritenersi dimostrato, non risultando invero comprovato né dagli accertamenti svolti dal C.T.U. (avendo l'ausiliario al contrario evidenziato che si trattava “di aperture con … veduta ed affaccio”: cfr. pag. 27 della C.T.U. del 25.02.2013), né dalle riproduzioni fotografiche prodotte dalla parte istante in riconvenzionale (emergendo invero da “tutte le fotografie” esibite, e in particolare anche da quelle in thesi antecedenti alla contestata trasformazione – foto n. 1A e 4 della perizia tecnica stragiudiziale del 13.05.2011, allegata alla comparsa di costituzione della convenuta del 16.05.2011 -, l'idoneità “all'esercizio delle veduta”);
(B) anche a voler ritenere che si trattasse non di vedute, ma di aperture lucifere, l'istante in riconvenzionale non aveva sperimentato le pertinenti azioni, avendone invero “chiesto” solo la “riduzione in pristino” e “non” già domandato “né” “la loro regolarizzazione” “ex art. 902
c.c.”, né “la chiusura” di cui all'“art. 904 c.c.” – qui in ogni caso non conseguibile, occorrendo l'“effettiva erezione di una costruzione” e non essendo sufficiente la sua “mera
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possibilità” di “attuazione” -, da ciò evidentemente “discende[ndo]” “il rigetto della domanda” riconvenzionale qui sperimentata.
VII.3.- Statuizione reiettiva, quest'ultima, qui poi contestata dalla parte appellante, la quale ha in particolare sostenuto che:
(a) tali aperture erano ab origine solo delle luci, in quanto munite di “grate in ferro” poi rimosse;
(b) esse erano inoltre illegittime perché non previste nel progetto assentito (progetto Pt_6
” di cui all'all. 12 alla C.T.U. del 25.02.2013), prospicienti su una proprietà altrui (i.e.
[...]
il cortile della Congrega della SS. Annunziata) e realizzate senza alcun consenso o tolleranza dell' (la quale, al contrario, ne aveva subito denunciato l'illegittimità - come da Parte_1
esposto presentato il 16.02.2009: cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione del 16.05.2011);
(c) la fondatezza della domanda sarebbe poi emersa dalle proprie richieste di prova testimoniale, tuttavia erroneamente disattese dal Tribunale di prime cure.
Tali complessive contestazioni, come qui di seguito esaminate [v. infra, sub VII.4.-VII.6.], risultano tuttavia complessivamente meritevoli di reiezione.
VII.4.- Prendendo le mosse, in particolare, dal rilievo compendiato supra, sub VII.3., punto
(a), occorre osservare che:
(A) la mera “apposizione” o rimozione “di una grata” “non vale di per sé a trasformare in luce una veduta” o viceversa, essendo invero pacifico che la facoltà di inspicere in alienum non sia ex se esclusa dalla presenza di una grata [cfr., ex multis, Cass. civ., 21/02/2006, n.
3724; Cass. civ., 19/01/1999, n. 450; Cass. civ., 16/11/1986, n. 6820, nonché Cons. Stato,
26/01/2009, n. 440 e Trib. Padova, 14/02/2006, n. 375];
(B) quel che invece specificamente connota e distingue la “veduta” ex art. 900 c.c., trattandosi di caratteristica “che esula dalla semplice luce e da essa la discrimina”, è la “speciale attitudine visiva” di una tale “apertura”, essendo necessario, ma altresì “sufficiente”, “che
l'apertura presenti dei caratteri tali da rivelarne” l'idoneità, anche non esclusiva, non solo ad
“attingere luce ed aria”, ma ad “assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale” e “senza l'uso di mezzi artificiali” (e.g. scale e sgabelli – occorrendo a tal riguardo far riferimento alla “posizione di chi guarda” e “a una persona di altezza normale”) [cfr., ex aliis, Cass. civ., 17/11/2021, n. 34824; Cass. civ., 30/06/2015, n. 13412; Cass. civ., 5/01/2011,
n. 220; Cass. civ., 5/05/1998, n. 4526 e Cass. civ., Sez. un., 28/11/1996, n. 10615];
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(C) speciale attitudine visiva, nonché facoltà sia di inspectio, sia di prospectio, qui evidentemente da riconoscersi per le aperture qui in esame, poiché senz'altro abilitanti
“veduta ed affaccio” (cfr. pag. 27 della C.T.U. del 25.02.2013) e da sempre connotate, come peraltro chiaramente emergente anche dalle già richiamate riproduzioni fotografiche (cfr. le foto di cui alla perizia tecnica stragiudiziale del 13.05.2011, e in particolare le foto n. 1A e 4 per lo stato ex ante e la foto n. 5 per la condizione ex post), dall'idoneità “all'esercizio della veduta”, “non essendo” pacificamente “sufficiente” in senso contrario la mera “presenza di una grata” [come correttamente e condivisibilmente evidenziato in prime cure (cfr. pag. 9, 2°-
3° cpv., della pronuncia di 1° grado) - altresì sottolineando i caratteri “a maglie larghe” di quelle qui in esame (cfr. ancora le relative riproduzioni fotografiche in atti) - e del tutto pacifico nel diritto vivente (v. ancora, fra le tante, Cass. n. 3724/2006, cit.; Cass. n. 450/1999, cit.; Cass. n. 6820/1986, cit.; Cons. Stato n. 440/2009, cit.; Trib. Padova n. 375/2006, cit.)].
VII.5.- Venendo poi alle deduzioni complessivamente indicate supra, sub VII.3., punto (b):
(1) quanto alla prospetta difformità rispetto al progetto di cui all'all. 12 alla C.T.U. del
25.02.2013, risulta sufficiente richiamarsi a quanto già esposto supra, sub V.10.;
(2) quanto all'alienità del fondo (cortile della Congrega) di affaccio di tali aperture, è da evidenziarsi non già la difformità, ma la piena rispondenza di ciò al paradigma codicistico, facendosi invero riferimento negli artt. 900 e ss. c.c. appunto alle aperture “sul fondo del vicino” [da “intendersi” in senso estensivo, rientrandovi “qualunque parte, anche minima o marginale … del fondo stesso che possa essere guardata da un'apertura esistente nel fabbricato sito nel fondo confinante” (cfr. Cass. civ., 5/01/2000, n. 27 e Cass. civ.,
23/11/1987, n. 8626), e dunque senz'altro anche il “cortile” qui in esame] e risultando pertanto l'altruità del fondo di “veduta” non già un'evenienza patologica, ma il proprium di tale disciplina, volta appunto a disciplinare i rapporti fra proprietà diverse [rientrando le norme in tema di luce e vedute, come noto, proprio fra le regole di vicinato in senso stretto
(i.e. fra le disposizioni – come quelle in tema di distanze, di stillicidio o acque di cui agli artt.
873-899 c.c. e agli artt. 908-921 c.c. - che, nel fissare i limiti legali alla proprietà, fondano e disciplinano il rapporto intersoggettivo tra più proprietari di fondi vicini)];
(3) quanto, infine, al difetto di consenso o tolleranza, da parte dell'Arcidiocesi, a tali aperture,
è da osservarsi che ciò non è evidentemente qui rilevante, risultando invero il “consenso” previsto solo nel caso di “muro comune” [ai sensi dell'art. 903, comma II, c.c., invero
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costituente fattispecie specifica, connotata da “differenza ontologica” rispetto alle ulteriori ipotesi di cui agli artt. 900 e ss. c.c. (arg. ex Cass. civ., 4/06/2001, n. 7490) e qui chiaramente non integrata (trattandosi di vedute pacificamente realizzate nella proprietà esclusiva delle germane SC)] e non essendo pacificamente necessario nelle ulteriori ipotesi di creazione di vedute all'interno della propria res [costituendo “l'apertura di finestra” “nel proprio muro”, come noto ed evidente, “estrinsecazione del diritto di proprietà” e
“manifestazione di una facultas” intrinseca e inerente al diritto dominicale pienamente e liberamente esercitabile senza necessità dell'altrui consenso e comprimibile “soltanto nei casi” e modi “tassativamente indicati dalla legge” (cfr. Cass. civ., 8/03/2001, n. 3441 e Cass. civ., 6/02/1992, n. 1327), al di fuori dei quali il vicino è tenuto (e non già meramente facultizzato) a tollerare le stesse quali limiti legali intrinseci della (sua) proprietà)].
VII.6.- Muovendo, da ultimo, alla contestazione indicata supra, sub VII.3., punto (c), occorre qui nuovamente confermare e ribadire l'inaccoglibilità delle richieste di prova testimoniali avanzate dalla parte appellante e già convenuta in prime cure [cfr. pag. 8, 2° cpv., della 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 20.09.2011 della parte convenuta e capitoli 1)-4) ivi formulati (pacificamente assorbenti dei capitoli nn. 1)-3) precedentemente articolati a pag.
6 della comparsa di costituzione, in quanto riprodotti, con ampliamenti, nei primi n. 3 capitoli della predetta memoria istruttoria)], vertendo, come già evidenziato in prime cure [cfr. provvedimento depositato il 30.01.2012, richiamato anche nei successivi provvedimenti del
24.09.2014 e del 27.10.2018] e ribadito in questa sede [cfr. provvedimento del 4.12.2020, depositato il 6.12.2020], su circostanze tutte pacificamente inammissibili, in quanto documentali [facendo riferimento allo stato dei luoghi (evidentemente da accertarsi mediante riproduzioni fotografiche o elaborati grafici ovvero a mezzo di accertamenti peritali, e non già tramite testi) o persino alla pendenza di una procedura amministrativa e al relativo progetto
(cfr. cap. 4), peraltro qui non prodotto (v. supra, sub VI.3., punto (b), nonché pag. 10, 3° cpv., della pronuncia di 1° grado)], non contestate [non risultando invero controverse fra le parti
(pacificamente emergendo, del resto, dagli accertamenti peritali, nonché dalle foto e dai documenti in atti) circostanze come la pendenza di una procedura amministrativa ovvero la previa presenza di grate sulle aperture (cfr. cap. 2) e cap. 4)], valutative e altresì non strettamente rilevanti ai fini del decidere [richiamando vere e proprie valutazione del teste (in punto, e.g., di “completa trasformazione” - cfr. cap. 1-, carattere “immutato” o “modifica” di
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elementi edilizi - cfr. cap. 2 -, “approfittarono” – cfr. cap. 3) ovvero una situazione dei luoghi antecedente e diversa rispetto a quella qui contestata e pertanto esclusivamente da scrutinarsi
(cfr. cap. 1)], da tutto ciò evidentemente discendendo la necessità di disattendere anche l'ultima contestazione a tal riguardo avanzata dalla parte appellante.
VII.7.- Rilevato, pertanto e per le motivazioni qui indicate, che le complessive deduzioni della parte impugnante risultano da globalmente respingersi [v. supra, sub VII.4.-VII.6.] e ribadita poi la piena correttezza e condivisibilità delle motivazioni fondanti, in primo grado, la statuizione reiettiva della domanda riconvenzionale [attesa la non dimostrata natura di “luci” delle aperture qui in esame (v. supra, sub VII.2., punto (A), nonché supra, sub VII.4.) e la mancata attivazione, in ogni caso, degli specifici rimedi esclusivamente previsti per le aperture lucifere (non avendo la parte chiesto né la regolarizzazione ex art. 902 c.c. – essendo la riduzione in pristino e “l'eliminazione della veduta”, come noto, richiesta senz'altro diversa, atteso il “differente petitum”, rispetto a quella di “regolarizzazione delle luci”: cfr.
Cass. civ., 2/02/2009, n. 2558 -, né la chiusura ex art. 904 c.c. – tutela qui peraltro neanche in thesi coltivabile, difettando la “materiale costruzione in aderenza o in appoggio” ed essendo pacifico che il diritto del dominus di avere e mantenere le luci sulla sua proprietà può venir meno, come noto e già rammentato, solo se “l'opera”, “dotata d'una propria ragion d'essere”
e munita di “obiettiva utilità per il costruttore”, “sia” stata già “realizzata in aderenza” “e non [per] la semplice intenzione” o possibilità “di realizzarla”: cfr., ex aliis, Cass. civ.,
1/07/2004, n. 12016; Cass. civ., 25/06/2001, n. 8671; Cass. civ., 28/11/1992, n. 12759; Cass. civ., 6/02/1992, n. 1327], è pacifico che siano da disattendere anche i due motivi di gravame vertenti sulla predetta domanda riconvenzionale [v. supra, sub I.2.1., punti (3) e (4)].
VIII.- Muovendo, infine, all'ultimo motivo d'appello, mediante il quale la parte impugnante ha in particolare lamentato la mancata compensazione delle spese di lite di prime cure [v. supra, sub I.2.1., punto (5)], occorre osservare che anch'esso è meritevole di reiezione, attesa la condizione di esclusiva soccombenza della parte convenuta [pacificamente non valendo in senso contrario neanche “l'accoglimento in misura ridotta” della domanda della controparte
(e dunque il mancato accoglimento delle contestazioni attoree con riguardo agli ulteriori pregiudizi - compromissione di veduta panoramica, luce e aria - determinati dal corpo di fabbrica violativo delle distanze, peraltro non fondanti, nel caso di specie, alcuna autonoma domanda – cfr. pag. 3 dell'atto di citazione, con conclusioni poi integralmente richiamate
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anche a pag. 5, pen. cpv., della 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.), trattandosi di evenienza che, come noto e come da ultimo definitivamente chiarito, “non dà luogo a reciproca soccombenza” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061)] e avendo il
Tribunale di prime cure conseguentemente provveduto, in difetto di alcuno degli eccezionali presupposti applicativi giustificanti la statuizione compensativa [non ricorrendo, come detto, né soccombenza reciproca, né comunque “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, comma II, c.p.c. nella formulazione qui ratione temporis vigente (trattandosi di giudizio del
2011)], “a doverosamente applicare l'art. 91 c.p.c.”, con “statuizione di condanna” non richiedente “nessuna motivazione”, in quanto di per sé “necessitata”, “senza alcun margine di discrezionalità”, “dalla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c.” [cfr., ex multis, Cass. civ., 13/02/2020, n. 3641] e qui evidentemente insuscettibile di rimeditazione alcuna.
IX.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando i motivi d'appello complessivamente formulati meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-
VII.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata (già eseguita, secundum legem, nelle more del presente giudizio – v. supra, sub III.3.).
X.- Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo:
(A) esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata, anche in punto di regolamento delle spese ivi disposto – v. supra, sub
VIII.] e tenendo conto di tutte le fasi, ivi compresa quella di trattazione [in quanto “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857; Cass. civ., 29/12/2022, n. 37994;
Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)], senza invece procedere ad alcuna autonoma liquidazione per la sospensione ex art. 283 c.p.c. [“fase” pacificamente insuscettibile di distinta e separata liquidazione, trattandosi di istanza incidentale invero priva di autonomia rispetto alla causa di merito (il cui esito, meramente transitorio, non giustifica del resto alcuna pronuncia sulle spese distinta e di segno diverso da quella finale – arg. ex
Cass. civ., 5/02/2013, n. 2671) non autonomamente liquidabile persino nelle ipotesi di sub- procedimento (in cui ci si limita a richiedere - ex art. 351, comma II, c.p.c. - il vaglio prima dell'udienza di comparizione di istanza da proporsi già “con l'impugnazione” – cfr. art. 283
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c.p.c. -, senza dunque originare un'autonoma procedura) e dunque a fortiori nei casi, analoghi a quello di specie, in cui alcuna procedura incidentale è stata incardinata (essendo stata l'inibitoria ordinariamente delibata in 1° udienza – v. supra, sub I.2.3., punto (a))];
(B) in favore delle parti appellate [mediante liquidazione unica (in quanto unitariamente difese e avendo identiche posizioni, essendo stata conseguentemente espletata un'unica
“opera defensionale” (cfr., ex aliis, Cass., 10/06/1997, n. 5174; Cass. civ., 24/11/2005, n.
24757; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21064; Cass. civ., 4/06/2015, n. 11591; Cass. civ.,
30/10/2017, n. 25803; Cass. civ., 16/11/2018, n. 29651) e non risultando poi accordabile, in difetto di richiesta in tal senso, la maggiorazione di cui all'art. 4, comma II, D.M. 55/2014) e a prescindere dall'art. 86 c.p.c., essendo pacifico che non influisca sul “diritto alla liquidazione giudiziale” la facoltà, qui esercitata, di difesa in proprio (trattandosi di “attività” che pur in tal caso “ha comunque natura professionale e, pertanto, dà diritto alla liquidazione giudiziale” – cfr. Cass. civ., 21/01/2019, n. 1518; Cass. civ., 9/01/2017, n. 189; Cass. civ.,
18/09/2008, n. 23847; Cass. Sez. 2, 30/01/2008, n. 2193; Cass. Sez. 1, 27/08/2003, n.
12542)];
(C) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto), avendo poi riguardo: (i) alle voci di compenso per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello; (ii) allo scaglione pertinente in base al valore della causa
[trattandosi di procedura caratterizzata, come dichiarato dall'appellante (cfr. pag. 20 dell'atto di gravame) e già evidenziato in 1° grado (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), nonché comunque considerando l'art. 15, comma III, ult. parte, c.p.c. (disposizione qui applicabile - anche arg. ex Cass. civ., 17/12/2019, n. 33457 – e non emergendo dagli atti di causa, con specifico riguardo ai beni oggetto di causa, i parametri catastali ivi indicati), da valore indeterminabile e da non eccessiva complessità – trovando conseguentemente applicazione il principio per cui, ai sensi dell'art. 5, commi V-VI, D.M. 55/2014, “lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro
5200,01-26000,00” (cfr. Cass. civ., 13/01/2022, n. 968)]; (iii) ai valori medi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente adottarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e
Cass. civ., 17/05/2018, n. 12093)].
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X.1.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 649/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 754/2019 del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata il 21.05.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 983/2011 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, unitariamente difese e considerate (SC
OS e SC NT PA), spese liquidate in € 5.809,00, oltre
R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 4 marzo 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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