Versione
14 febbraio 1989
14 febbraio 1989
Art. 1. 1. L' articolo 183- bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 183-bis (Restituzione in termini. Effetti della restituzione). - Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.
Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale, o decreto di condanna, puo' essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione nonche' per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata gia' proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale e' stata notificata a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-bis, egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cesso' il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non puo' essere concessa piu' di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se e' stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.
L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, puo' essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.
Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine puo' essere proposto ricorso per cassazione.
Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza stessa.
Quando la restituzione e' concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui e' notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fiine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
"Art. 183-bis (Restituzione in termini. Effetti della restituzione). - Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.
Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale, o decreto di condanna, puo' essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione nonche' per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata gia' proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale e' stata notificata a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-bis, egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cesso' il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non puo' essere concessa piu' di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se e' stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.
L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, puo' essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.
Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine puo' essere proposto ricorso per cassazione.
Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza stessa.
Quando la restituzione e' concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui e' notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fiine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Giurisprudenza • 2
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