Articolo 921 del Codice civile
Articolo 920Articolo 922
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19 aprile 1942
Art. 921.

(Consorzi coattivi).

Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio puo' anche essere costituito d'ufficio dall'autorita' amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

Il consorzio puo' anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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