Art. 921.
(Consorzi coattivi).
Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio puo' anche essere costituito d'ufficio dall'autorita' amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.
Il consorzio puo' anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennita'.
(Consorzi coattivi).
Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio puo' anche essere costituito d'ufficio dall'autorita' amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.
Il consorzio puo' anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennita'.