Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere
Consigliere relatore dott.ssa Chiara Di Benedetto
ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 16.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1655/22 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 (c.f.: C.F. 1
) ed elettivamente domiciliato presso il difeso dall'Avv. Severino Nappi (C.F. C.F. 2
282, Fax 081409100 (PEC: suo studio, in Napoli, alla via Toledo,
Email 1
APPELLANTE
E
(c.f. P.IVA 1 , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli AR_1
) e IO Maria Ferrari (c.f.C.F. 3 avvocati Giovanbattista Luca Capuano (c.f. rispettivi indirizzi
), di cp.e.c. C.F. 4 con giovanbattistaluca. Email 5 CP 1 apoli. conCP 1 apoli. e Email 4 Email 2 domicilio fisico eletto presso la Casa Comunale;
APPELLATO - APPELLATO INCIDENTALE
E
AR_2 n. a Castellamare di Stabia (NA) il 17.6.69 (C.F.
),C.F. 6
) e IO ER rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliana Quattromini (c.f. C.F. 7
(), presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Coppola (c.f. C.F. 8
Piedigrotta n. 30;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, TE (CF P.IVA 2 rappresentato e difeso dall'avv. IO Postorino dell'Avvocatura Regionale della Calabria (CF
© PEC avvocato11. Emai_6 egione.calabria.it), con domicilio eletto in C.F. 9 -
Reggio Calabria Via Cardinale Portanova - Palazzo Campanella presso la Sezione dell'Avvocatura
Regionale della Calabria;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di sentenza emessa 1'8.9.2020 dal TAR Campania - che aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario - con ricorso in riassunzione depositato in data
2.10.2020 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, Parte 1
esponeva: CP 1di aver partecipato a una procedura di mobilità esterna volontaria indetta dal
-
[...] ex art. 30 co. 2 bis d.lgs. n. 165/2001, con disposizione dirigenziale n. 43 del 4.11.2019, per il reclutamento di quattro figure dirigenziali a tempo pieno ed indeterminato;
di aver dichiarato, nella domanda di partecipazione, di aver riportato una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 480 c.p.c, con sospensione condizionale della pena, e di avere in corso n. 3 procedimenti penali presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Napoli Nord e presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nola, per i reati indicati (abuso d'ufficio, falso ideologico, crollo colposo); che nulla era stato rilevato nel corso dello svolgimento della procedura selettiva, essendo stata positivamente delibata la sua ammissione ed essendo stato inserito nell'elenco degli ammessi all'espletamento del colloquio motivazionale e professionale;
che si era collocato utilmente nella graduatoria dei candidati, approvata senza riserva dall'Amministrazione con Disposizione Dirigenziale n. 392 del 30/12/2019, la quale poi aveva provveduto ad autorizzare la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e a stipulare con i vincitori i relativi contratti di lavoro;
che per effetto di tali atti in data 31.12.2019 aveva ricevuto l'incarico di dirigente del [...]
Parte_2 ; che, a distanza di vari mesi dalla conclusione della procedura (il 14.5.2020),
l'Amministrazione aveva riaperto il procedimento e aveva riconvocato la Commissione esaminatrice, comunicando al ricorrente, ex art. 7 1. n. 241/90, l'apertura di un procedimento di riesame, finalizzato all'autoannullamento della graduatoria in parte qua, per assenza del requisito di partecipazione indicato all'articolo 1, punto 6, dell'avviso di mobilità ("non avere subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso"); che, acquisito un parere dell'Avvocatura comunale, la Commissione, riunitasi in varie sessioni, aveva concluso, a maggioranza, per l'esclusione del ricorrente dalla procedura e dalla successiva graduatoria;
che a seguito di tale seduta, il Direttore Generale aveva emesso, con Disposizione Dirigenziale
n. 23 del 15/7/2020, il provvedimento di esclusione dalla procedura e di decadenza dalla graduatoria del ricorrente, disponendo la trasmissione del provvedimento “al Responsabile dell'Area Risorse
Umane per i conseguenziali atti di competenza"; che quest'ultimo, preso atto della suddetta disposizione dirigenziale, aveva emesso, a sua volta, nei confronti del ricorrente un ulteriore provvedimento - la Disposizione Dirigenziale n. 15 del
23/7/2020 - con cui si era disposta “...la cessazione degli effetti del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di dirigente di area tecnica, stipulato tra il AR 1 e l'Arch. Parte 1
(...) a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica del provvedimento al diretto[...] interessato".
Tanto premesso deduceva: la illegittimità di tutti i provvedimenti con cui la p.a. aveva proceduto in autotutela all'esclusione del Parte 1 per i seguenti vizi: difetto di competenza e carenza di potere della
Commissione giudicatrice investita del riesame, violazione dei principi di unitarietà, continuità, simultaneità ed uniformità del procedimento concorsuale, situazione di incompatibilità in cui versava il Direttore Generale a partecipare alla commissione, violazione dei limiti posti all'esercizio del potere di autotutela della p.a. ai sensi dall'art. 21 nonies l.n. 241/90, violazione dei principi di correttezza e buona fede e lesione del legittimo affidamento del privato;
la illegittimità ed abnormità del provvedimento con cui era disposta la cessazione deli effetti del contratto di lavoro, perché contraddittorio rispetto alle attestazioni contenute nei precedenti provvedimenti;
- la infondatezza nel merito delle ragioni della esclusione, legate all'assenza del requisito di cui all'art. 1 punto 6 dell'avviso di mobilità, sia per l'illegittimità della clausola in esame, in quanto contrastante con la disciplina dettata in materia di accesso e prosecuzione del p.i. (che limita le preclusioni ad una determinata categoria di reati), sia perché i procedimenti penali a carico del Parte 1 non riguarderebbero reati ostativi, sia infine, perché il ricorrente non aveva riportato condanne (ma solo una sentenza di patteggiamento) e nelle more era stato anche assolto da una delle imputazioni.
Chiedeva, dunque, al giudice del lavoro di accertare la nullità/illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di mobilità e di cessazione dell'efficacia del contratto di lavoro stipulato, nonché di tutti i provvedimenti presupposti, con condanna dell'amministrazione alla riammissione in servizio e al risarcimento dei danni patiti per il legittimo affidamento, pari alle differenze retributive e previdenziali non pagate dalla cessazione di efficacia del contratto.
1.1. Si costituivano in giudizio il AR 1 che deduceva la infondatezza della domanda chiedendone il rigetto e la dott.ssa AR_2 controinteressata (collocatasi al quinto posto in graduatoria), cui il ricorrente aveva esteso il contraddittorio, la quale chiedeva il rigetto della domanda del ricorrente e in via riconvenzionale condannarsi il AR_1 ad attuare il suo passaggio, in via di mobilità ex art. 30, co.
2-bis, d.lgs. n. 165/2001, sussistendo il nulla osta a ciò da parte della TE cui veniva notificato l'atto per litis denuntiatio. Quest'ultima si costituiva chiedendo che venisse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, con vittoria delle spese di lite.
1.2. Con sentenza n. 34/2022, pubblicata l'11.1.2022, il Giudice rigettava la domanda del
Parte 1 , ritenendo che non potessero applicarsi alla procedura di mobilità volontaria esterna le regole dettate in tema di autotutela e di concorsi pubblici, trattandosi di mera attività di diritto privato di acquisizione e gestione di personale, in senso trasversale;
sicchè tutte le denunciate violazioni della normativa pubblicistica richiamata erano da ritenersi insussistenti. Affermava, che la clausola che prevede il requisito di cui all'art. 1 punto 6, non attenendo all'accesso al pubblico impiego, fosse frutto di una legittima e non arbitraria scelta della p.a. e che la decadenza dalla graduatoria e cessazione degli effetti del contratto costituivano atti negoziali di riconoscimento della nullità del contratto che l'ente aveva doverosamente adottato in osservanza dei principi di imparzialità a buon andamento della pubblica amministrazione. Del tutto irrilevanti erano, poi, le sopravvenienze dei procedimenti penali, che non incidevano sulla insussistenza dei requisiti al momento della domanda e nessun affidamento incolpevole tutelabile era ravvisabile in capo al ricorrente che non poteva non essere consapevole del mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione e della conseguente nullità del contatto. Il giudice ha dichiarato inoltre l'inammissibilità della domanda della CP 2.
2. Avverso detta decisione, con ricorso depositato presso questa Corte in data 8.7.2022 Parte_1 ha proposto appello, denunciando che il giudice di prime cure:
- avrebbe erroneamente escluso che si vertesse in tema di poteri amministrativi esercitati dall'Amministrazione in autotutela, con conseguente disapplicazione della disciplina e delle regole dell'azione della p.a.; Parte 1 sul- avrebbe in ogni caso erroneamente negato rilievo al legittimo affidamento del comportamento dell'Amministrazione, fondato sui principi di correttezza e buona fede operanti anche nel settore privatistico;
- avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il possesso del requisito in esame, tenuto conto della natura dei reati per cui Parte 1 era sottoposto a procedimento penale e della successiva assoluzione da alcuno di essi.
2.1. Ricostituito il contraddittorio, il AR_1 ha eccepito la inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
2.2. Si è costituita AR 2 che ha chiesto il rigetto dell'appello principale e ha proposto appello incidentale al fine di sentire dichiarare e disporre direttamente il suo passaggio, in via di mobilità ex art. 30, co.
2-bis, d.lgs. n. 165/2001, alle dipendenze del AR_1 quale dirigente a tempo pieno e indeterminato, sussistendo il nulla osta a ciò da parte della TE
Successivamente, con nota depositata il 5.6.2023 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art 306 co. 1 cpc.
2.3. Infine, la TE ha chiesto pronunciarsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
2.4. All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si illustrano. 3.1. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza amministrativa, la procedura di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 30 d.lgs. 165/2001, lungi dall'integrare una vicenda costitutiva di un nuovo rapporto di lavoro, costituisce una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, sicchè rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario: si veda tra le altre Cass. Sez. U., 30/07/2020, n. 16452, Rv. 658337 01, secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione
-
del giudice ordinario la controversia relativa al diritto all'assunzione all'esito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, atteso che nell'ambito di essa non viene in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale, ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto. (Nella fattispecie, il bando riguardava la copertura, mediante passaggio diretto, di posizioni dirigenziali della Regione Piemonte ed era riservato ai titolari di un rapporto di lavoro con la P.A., in possesso della qualifica di dirigente da almeno tre anni, senza prevedere, all'esito, l'attribuzione di una nuova qualifica dirigenziale).".
Proprio in applicazione di tali principi il Tar Campania declinava la propria giurisdizione in ordine alla controversia in esame in favore del giudice del lavoro.
La Suprema Corte ha avuto, altresì, modo di specificare che, essendo ormai pacifico che il trasferimento volontario del dipendente tra Pubbliche Amministrazioni diverse si attua attraverso una cessione del contratto secondo moduli civilistici (art. 1406 c.c.), salve le integrazioni derivanti dall'art. 30 d. Igs. 165/2001, non è ravvisabile alcuna fase di tipo pubblicistico nella procedura di selezione dei candidati esplicitando che "la posizione di chi si candidi alla mobilità non è assimilabile a quella di chi acceda dall'esterno ai ruoli in ragione di assunzioni totalmente nuove o di procedure di attribuzione di livelli superiori in concorrenza tra esterni ed interni, in quanto non si procede attraverso una valutazione di base delle capacità e professionalità, da aversi già per acquisita per effetto dell'originario concorso di accesso alla dirigenza pubblica". In applicazione di siffatti principi si è dunque affermato che la procedura di trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni diverse non involge i poteri autoritativi delle amministrazioni, ma solo la capacità di diritto privato di acquisizione e gestione del personale, da esercitare secondo le regole per essa previste, neppure quando sia qualificata come "bando", (cfr. Cass. Sez. L., 28/09/2021, n. 26265, Rv. 662366 - 01, che ha ritenuto inammissibile la censura mossa alla qualificazione di offerta al pubblico della procedura di mobilità, fondata unicamente sulla pretesa natura pubblicistica della fase di selezione dei candidati al trasferimento) e neppure quando sia prevista la istituzione di una commissione per l'esame delle domande, dei curricula con l'attribuzione di un punteggio, nonché il successivo colloquio conoscitivo. Tali sequenze procedimentali non valgono a modificare la natura della procedura per passaggio diretto, essendo finalizzate ad accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti e delle competenze professionali richieste al fine di selezionare il soggetto più idoneo all'incarico e ben potendo l'ente fissare preventivamente i criteri di scelta o i punteggi attribuibili a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni di individuazione del candidato (cfr. Cass. Sez. U., 30/07/2020, n. 16452, Rv. 658337-01). 3.2. Tanto premesso in diritto, osserva la Corte che il giudice di prime cure ha correttamente dato applicazione ai detti principi escludendo, nell'ordinario esercizio della sua potestà qualificatoria, che nella procedura in esame la Amministrazione abbia esercitato poteri autoritativi e, in specie, di autotutela, a prescindere dal riferimento espresso a istituti e norme del diritto amministrativo.
Di conseguenza, i paventati vizi di legittimità dei provvedimenti dell'ente, per contrasto con la normativa dettata in materia di concorsi pubblici e di autotutela devono ritenersi del tutto insussistenti, essendo l'ente tenuto all'osservanza delle regole del diritto privato.
Ciò posto, è altrettanto pacifico che la Pubblica Amministrazione debba in ogni caso conformare i suoi poteri di gestione del rapporto di lavoro ai principi di cui all'art. 97 Cost., ossia ad imparzialità, legalità, parità di trattamento, e che, a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni di individuazione del candidato, debba prefissare i requisiti e le competenze professionali e possa predeterminare i criteri di scelta e i punteggi attribuibili.
Il giudice di prime cure ha puntualmente richiamato i principi di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs.
n. 165 del 2001, secondo il quale “Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa”, sottolineando come la pubblica Amministrazione conservi pur sempre anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato "una connotazione peculiare", essendo tenuta “al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa"
(Corte Cost., sentenze n. 146 del 2008, n. 82 del 2003).
Di conseguenza, del tutto condivisibile è la valutazione operata in ordine alla legittimità, non arbitrarietà e proporzionalità della scelta della p.a. di individuare tra i requisiti di ammissione l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso, senza operare alcuna distinzione tra reati.
Il giudice ha correttamente evidenziato che la posizione lavorativa apicale da assegnare e il complesso contesto ambientale in cui avrebbe dovuto essere espletata (il territorio del comune di
Napoli, ove vi è notoriamente un elevato tasso di illegalità) rendevano giustificata e non arbitraria una scelta di maggior rigore, finalizzata a garantire il buon andamento della amministrazione pubblica, se valutata comparativamente alla posizione giuridica degli aspiranti, già titolari di rapporto di lavoro ed interessati solo alla modifica della relazione lavorativa. A fronte di tali considerazioni, l'appellante non ha articolato una critica puntuale, avendo reiterato il richiamo alle meno rigorose previsioni che circoscrivono ad una determinata categoria di reati le preclusioni per l'accesso al pubblico impiego o ovvero per la conservazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, tali previsioni (oltre a contemplare anche i delitti contro la fede pubblica, di cui
Parte 1 era indagato) concernono fattispecie significativamente differenti dalla mobilità esterna
- sì da indurre e ritenere non arbitraria una diversità di trattamento - perché riguardano non la mera modifica ma la costituzione ed estinzione del rapporto di lavoro e sono idonee ad incidere assai più significativamente nella sfera giuridica degli interessati.
3.3. Così, il CP 1 nell'esercizio della sua insindacabile discrezionalità e al fine di garantire il buon andamento della amministrazione, ha introdotto tra i requisiti di ammissibilità, all'art. 1 punto 6 dell'avviso di mobilità, la previsione che il candidato non avesse subito condanne penali o non avesse procedimenti penali in corso. Ebbene l'arch. nonostante fosse sottoposto a plurimi procedimenti Parte 1
,
penali, presentava la domanda, dichiarando alla p.a. “di avere i seguenti procedimenti penali: proc.
Pen. N. 15103/2014 RGNR Procura di Napoli Nord artt. 323-479 c.p.; proc. Pen. N. 13669/2018
Procura di Napoli Nord art. 323 c.p.; proc. Pen. N. 9350/2019 RG NR Procura di Napoli Nord artt.
449-434 c.p.. Proc. Pen. N. 4512/2008 RGNR Procura di Nola reato di cui all'art. 480 c.p. definito con multa di € 1748,00- sospesa.".
Come sopra riportato, l'ente non rilevava la palese inammissibilità della domanda per difetto del requisito di cui all'art. 1 punto 6 dell'avviso di mobilità ammettendo il Parte 1 al colloquio, che poi si collocava utilmente in graduatoria ottenendo l'incarico.
A seguito dell'atto di diffida, presentata al AR_1 in data 24/02/2020 dalla dr.ssa
AR_2 altra candidata nella medesima procedura, il Comune dava avvio all'attività volta "
alla verifica ex post dei requisiti di ammissione che conduceva poi, con articolato iter, alla dichiarazione di esclusione e decadenza del Parte 1 con cessazione delgi effetti del contratto.
Orbene, non v'è dubbio che Parte 1 sin dalla data dell'avviso non fosse in possesso del requisito di cui all'art. 1 punto 6, essendo sottoposto a diversi procedimenti penali, innanzi a diverse
Autorità giudiziaria, anche per delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, commessi nella qualità di p.u.:
- il p.p. n. 15131/2014 RGNR presso la Procura della Repubblica di Na nord, per i delitti di cui agli artt. 323-479 cp;
- il p.p. n. 13669/18 RGNR Na nord presso la Procura della Repubblica di Na nord per il delitto di cui all'art. 323 cp;
- il p.p. n. 9350/2019 RGNR presso la Procura della Repubblica di Na nord per i reati di cui agli artt. 449-434 cp;
- p.p. n. 4512/2008 presso la Procura della Repubblica di Nola per il reato di cui all'art. 480 cp definito sentenza irrevocabile di patteggiamento, con pena sospesa.
E' del tutto irrilevante che successivamente l'appellante sia stato assolto nell'ambito del primo procedimento in quanto l'avviso di mobilità prevedeva che il requisito dovesse essere posseduto alla data di pubblicazione dell'avviso, prescrizione non superabile se non a scapito di una palese violazione del principio di imparzialità. Parimenti priva di pregio è ogni disquisizione in ordine alla natura della sentenza di patteggiamento, essendo sufficiente ai fini dell'insussistenza del requisito de quo la circostanza che Parte 1 fosse sottoposto anche ad uno solo dei numerosi procedimenti penali indicati. La mancanza di uno dei requisiti di ammissione rende dunque affetto da nullità il contratto, della quale l'amministrazione aveva il dovere di prendere atto facendo valere l'assenza del valido vincolo contrattuale: consolidato sul punto è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell'immissione in ruolo del medesimo;
tuttavia, l'accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono í presupposti dell'azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell'amministrazione, ma non può impedire a quest'ultima, tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa. (Cass. Sez. L., 16/02/2021, n. 4057, Rv.
660534-02).
3.4. Né nel caso di specie appaiono sussistere i presupposti per ritenere tutelabile un affidamento del Parte_1 nell'agire della p.a.
Oltre a condividersi le considerazioni in punto di diritto operate dal giudice di prime cure, nella parte in cui ha correttamente osservato che trattasi di categoria giuridica che presuppone l'annullamento o la revoca ex post di un provvedimento amministrativo a fronte del quale l'interessato è portatore di un interesse legittimo pretensivo, osserva la Corte che nel caso di specie
Parte 1 non possa ritenersi sussistere alcun legittimo ed incolpevole affidamento da parte dell'appellante, che invece ha dato volontariamente causa all'atto nullo. Parte 1 era assolutamente consapevole di non essere in possesso del requisito in esame, in quanto nella domanda dichiarava che aveva “...preso visione dell'avviso, ed in particolare di tutte le informative contenuto nello stesso che accetta", tant'è vero che era costretto a non utilizzare lo schema di domanda allegato all'avviso di mobilità, creando una istanza adattata alle sue necessità (si confrontino la domanda presentata dal Parte 1 e lo schema di domanda).
Dunque, in tale consapevolezza, si determinava in ogni caso a presentare la domanda, dichiarando di essere sottoposto a procedimenti penali (salvo a incorrere in responsabilità penali per dichiarazioni falsi o mendaci), in palese contrasto con il contenuto dell'avviso di mobilità.
Non può dunque ritenersi né legittimo né incolpevole un eventuale affidamento riposto dall'appellante nella legittima condotta della p.a., avendo egli volontariamente contribuito (anzi, dato impulso) alla formazione dell'atto nullo, con una scelta così apertamente contraria alle regole.
D'altro canto, la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi in relazione a vicende relative alla costituzione del rapporto di lavoro - ha chiarito che allorquando il contratto sia affetto da un vizio sì radicale, quale la nullità, per l'insussistenza dei presupposti previsti dal bando "l'affidamento riposto dal lavoratore sulla legittimità dell'assunzione, in ragione del tempo trascorso tra lo svolgimento della procedura selettiva e la risoluzione dello stesso, non può fondare alcuna domanda, reintegratoria e/o indennitaria, correlata alla cessazione di un rapporto di lavoro illegittimamente instaurato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare di una lavoratrice assunta sulla base di un avanzamento della posizione in graduatoria determinato da una alterazione del punteggio, evidenziando che non può riconoscersi giuridico rilievo all'affidamento riposto dal lavoratore su un contratto geneticamente nullo)." (Cass.
Sez. L., 29/07/2019, n. 20415, Rv. 654743 -01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone dunque il rigetto integrale dei motivi di appello con conferma della sentenza impugnata.
4. Resta da esaminare la posizione dell'appellante incidentale, AR 2 .
Come anticipato, costei, chiamata in causa dall'appellante, ha proposto appello incidentale avverso il capo della decisione di primo grado con cui era dichiarata inammissibile la domanda incidentale di dichiarare e disporre il suo passaggio, in via di mobilità ex art. 30, co.
2-bis, d.lgs. n.
165/2001, alle dipendenze del AR_1 sussistendo il nulla osta a ciò da parte della CP 3
[...] che chiamava in causa al fine della litis denuntiatio. Successivamente, con nota depositata il 5.6.2023 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art 306 co. 1 cpc.
Va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio quanto alla domanda da costei formulata in via incidentale, atteso che nel giudizio di appello la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita di accettazione da parte dell'appellato.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese, in virtù del principio della soccombenza,
Parte_1 va condannato al pagamento delle spese del grado in favore del CP_1
[...] che si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa. Viceversa, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra Parte 1 e CP_2
[...] tenuto conto del fatto che quest'ultima era stata chiamata in causa come controinteressata e '
in ogni caso ha rinunciato all'azione.
La CP 2, poi, essendo tenuta, in virtù della regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., al rimborso delle spese alle altre parti, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del CP 1
[...] e della TE , compensate tuttavia per metà, in considerazione della particolare complessità della questione trattata, e liquidate per ciascuna parte in dispositivo in considerazione del valore della domanda. Parte 1
6. Sussistono, infine, i presupposti processuali per versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 al pagamento in favore del AR 1 delle spese del grado condanna Parte 1 che liquida in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra Parte 1 e AR_2 e CP 3
[...] ; dichiara estinto il giudizio quanto alla domanda dell'appellante incidentale AR 2 ; compensa per metà le spese di lite tra AR 2 e il AR 1 e la TE;
condanna AR 2 al rimborso della residua metà delle spese di lite in favore del CP 1
[...] e della AR 3 che liquida in complessivi € 1983,00 per ciascuno, oltre rimborso '
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo diParte 1 contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012;
Così deciso in Napoli, il 16 aprile 2025
Il Presidente Il consigliere est. dott.ssa Mariavittoria Papa dott.ssa Chiara Di Benedetto