Articolo 2933 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2933.

(Esecuzione forzata degli obblighi di non fare).

Se non e' adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto puo' ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, cio' che e' stato fatto in violazione dell'obbligo.

Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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