Ordinanza collegiale 6 marzo 2017
Ordinanza collegiale 13 dicembre 2017
Sentenza 24 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 06/03/2017, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2017
N. 03145/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09110/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9110 del 2015, proposto da:
OM TT e AN AT, rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Marco Angelini e Maria Teresa Vita, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. AN Cappellini in Roma, via Salaria, 320;
contro
Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Prefettura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Comune di Bovalino, in persona della Commissione Straordinaria nominata con DPR 2/04/2015, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Pollifrone, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia 189;
per l'annullamento, previa sospensione,
- del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2015, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 27 aprile 2015, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Bovalino per 18 mesi ed è stata contestualmente nominata la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente;
nonché avverso
- la relazione a firma del Ministro dell'Interno del 27 marzo 2015 allegata al summenzionato decreto presidenziale;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri all'uopo adottata nella riunione del 02 aprile 2015;
- la nota prot. n. 58/2015/Segr.Sic., datata 9 gennaio 2015, della Prefettura di Reggio Calabria - Organo Esecutivo di Sicurezza, con la quale veniva proposta l'applicazione dell'art. 143 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la relazione - non pubblicata né conosciuta - rassegnata dalla Commissione d'indagine nominata con d.p. n. 1471/2014/Segr.Sic del 24/06/2014, prorogata con d.p. n. 2627/2014/Segr.sic del 23/09/2014, per l'accesso al Comune di Bovalino;
- il decreto prot. n. 1150/2015/Segr.Sic emesso dal prefetto di Reggio Calabria, con cui veniva decretata la sospensione degli Organi del comune di Bovalino;
di ogni altro atto in essi richiamato ovvero ad essi preordinato, connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria nonché del Comune di Bovalino, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 65 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2017 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la relazione del Prefetto di Reggio Calabria, la relazione della Commissione di accesso ad essa allegata e il decreto di nomina di detta Commissione costituiscono provvedimenti la cui conoscenza in forma integrale è propedeutica alla difesa in giudizio delle parti ricorrenti nell’ambito dell’odierna controversia;
Considerato, al contempo, che i provvedimenti di cui sopra sono documenti che possono essere classificati come “Riservati” ai sensi dell’art. 42 della l. 124/2007, “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”;
Ritenuto, conseguentemente, di ordinare alla parte resistente la produzione dei predetti atti nel fascicolo di causa, in versione integrale e cartacea e senza “omissis”, con l’avvertenza che la conservazione e l’ostensione degli stessi alle altre parti del giudizio sono sottoposti alle cautele di cui al comma 8 dell’art. 42 della ridetta legge 124/2007;
Considerato che al riguardo non resta al Collegio che rammentare alle parti che la conoscenza degli atti in parola, ai sensi dell’art. 262 c.p., è circoscritta allo stretto ambito processuale;
Considerato che il Collegio ordina alle Amministrazioni resistenti di depositare la documentazione in questione entro quaranta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza;
Ritenuto di fissare quindi nuova udienza pubblica di discussione del merito della controversia alla data del 6 dicembre 2017.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 6 dicembre 2017.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Rosa Perna, Consigliere
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ivo Correale | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO