Articolo 899 del Codice civile
Articolo 898Articolo 900
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19 aprile 1942
Art. 899.

(Comunione di alberi).

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorita' giudiziaria abbia riconosciuto la necessita' o la convenienza del taglio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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