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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2024, n. 24068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24068 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VE ME, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2023 del Tribunale della libertà di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria redatta dal difensore, avv. Francesco Nicoletti, che insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24068 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Cosenza, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'inte- resse di ME NA avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari avente ad aggetto i terreni e le opere su di essi realizzate, indicate nel capo d'incolpazione provvisoria, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 30, comma 1, e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. In particolare, all'NA, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa di costruzioni D&C Costruzioni s.a.s. di NA ME, si contesta di avere realiz- zato, in concorso con altri soggetti, in località Fiumarella nel comune di Crosia, sui terreni censiti in catasto al foglio di mappa n. 9, particella n. 179, zona territoriale omogenea CTM4 (espansione turistica Mirto), sulla base dei permessi illeciti, taluni fabbricati bifannigliari, indicati nel capo di incolpazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza, ME NA, nella veste di indagato, ha proposto ricorso per cassazione che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 125, comma 3, 321 e 324 cod. proc. pen. Espone il difensore che il Tribunale non si sarebbe confrontato con le argo- mentazioni e i rilievi tecnici contenuti nella memoria difensiva e nella consulenza a firma dell'ing. Labonia e dell'arch. Lione, il cui contenuto viene integralmente riportato nel corpo del ricorso (alle pp. da 6 a 31). La motivazione, in relazione alla sussistenza del fumus, sarebbe perciò apparente, avendo il Tribunale ignorato gli elementi addotti dalla difesa. Allo stesso modo, la motivazione sarebbe man- cante in relazione al periculum, che non può essere ravvisato sulla mera confisca- bilità della res e, anche in relazione a tale aspetto, il Tribunale ha omesso di con- siderare i rilievi difensivi. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un soggetto privo di interesse. 4. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, sia personali che reali, è un mezzo di impugnazione che, al pari di ogni impugnazione, richiede, in capo al soggetto legittimato, l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare, applicandosi la generale disposizione di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. A All'elaborazione del concetto di interesse ad impugnare hanno contribuito le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione che, in adesione ad una nozione "utili- taristica", hanno affermato che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione, o la riforma della decisione gravata, renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Dunque, la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione o la correttezza formale del procedi- mento. Non ammette, in altri termini, un'impugnazione che non produca alcun effetto pratico favorevole alla posizione giuridica del soggetto, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero inte- resse di fatto (S.U., n. 12234 del 23/11/1985, Di Trapani, Rv. 171394; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197536; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815 39; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244108 40; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto e, cioè, mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il prov- vedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della de- cisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'elimi- nazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più van- taggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. 5. In maniera del tutto consequenziale, si è perciò affermato, con indirizzo interpretativo costante, che l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedi- mento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applica- zione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005-01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753-04); affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produt- tivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601). 6. Nel caso di specie, è certo che i terreni oggetto di sequestro sono di proprietà non dell'indagato, bensì della società di cui l'NA è legale rappresentante. E' perciò manifesta la mancanza di interesse del ricorrente, che agisce in proprio e non, come avrebbe dovuto, quale legale rappresentante della società proprietaria dei beni oggetto del provvedimento ablativo, per l'assorbente ragione che, in ipotesi, l'eliminazione del decreto di sequestro avrebbe come unico effetto quello di sciogliere il vincolo ablativo con conseguente restituzione di detti beni alla società, senza alcun vantaggio per il ricorrente medesimo nella veste di indagato. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso il 09/05/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria redatta dal difensore, avv. Francesco Nicoletti, che insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24068 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Cosenza, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'inte- resse di ME NA avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari avente ad aggetto i terreni e le opere su di essi realizzate, indicate nel capo d'incolpazione provvisoria, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 30, comma 1, e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. In particolare, all'NA, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa di costruzioni D&C Costruzioni s.a.s. di NA ME, si contesta di avere realiz- zato, in concorso con altri soggetti, in località Fiumarella nel comune di Crosia, sui terreni censiti in catasto al foglio di mappa n. 9, particella n. 179, zona territoriale omogenea CTM4 (espansione turistica Mirto), sulla base dei permessi illeciti, taluni fabbricati bifannigliari, indicati nel capo di incolpazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza, ME NA, nella veste di indagato, ha proposto ricorso per cassazione che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 125, comma 3, 321 e 324 cod. proc. pen. Espone il difensore che il Tribunale non si sarebbe confrontato con le argo- mentazioni e i rilievi tecnici contenuti nella memoria difensiva e nella consulenza a firma dell'ing. Labonia e dell'arch. Lione, il cui contenuto viene integralmente riportato nel corpo del ricorso (alle pp. da 6 a 31). La motivazione, in relazione alla sussistenza del fumus, sarebbe perciò apparente, avendo il Tribunale ignorato gli elementi addotti dalla difesa. Allo stesso modo, la motivazione sarebbe man- cante in relazione al periculum, che non può essere ravvisato sulla mera confisca- bilità della res e, anche in relazione a tale aspetto, il Tribunale ha omesso di con- siderare i rilievi difensivi. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un soggetto privo di interesse. 4. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, sia personali che reali, è un mezzo di impugnazione che, al pari di ogni impugnazione, richiede, in capo al soggetto legittimato, l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare, applicandosi la generale disposizione di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. A All'elaborazione del concetto di interesse ad impugnare hanno contribuito le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione che, in adesione ad una nozione "utili- taristica", hanno affermato che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione, o la riforma della decisione gravata, renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Dunque, la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione o la correttezza formale del procedi- mento. Non ammette, in altri termini, un'impugnazione che non produca alcun effetto pratico favorevole alla posizione giuridica del soggetto, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero inte- resse di fatto (S.U., n. 12234 del 23/11/1985, Di Trapani, Rv. 171394; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197536; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815 39; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244108 40; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto e, cioè, mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il prov- vedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della de- cisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'elimi- nazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più van- taggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. 5. In maniera del tutto consequenziale, si è perciò affermato, con indirizzo interpretativo costante, che l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedi- mento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applica- zione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005-01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753-04); affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produt- tivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601). 6. Nel caso di specie, è certo che i terreni oggetto di sequestro sono di proprietà non dell'indagato, bensì della società di cui l'NA è legale rappresentante. E' perciò manifesta la mancanza di interesse del ricorrente, che agisce in proprio e non, come avrebbe dovuto, quale legale rappresentante della società proprietaria dei beni oggetto del provvedimento ablativo, per l'assorbente ragione che, in ipotesi, l'eliminazione del decreto di sequestro avrebbe come unico effetto quello di sciogliere il vincolo ablativo con conseguente restituzione di detti beni alla società, senza alcun vantaggio per il ricorrente medesimo nella veste di indagato. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso il 09/05/2024.