Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 93. (Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni)
Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".
Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".