Articolo 93 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 92Articolo 94
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15 dicembre 1981
Art. 93. (Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni)

Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981