Articolo 903 del Codice civile
Articolo 902Articolo 904
Versione
19 aprile 1942
Art. 903.

(Luci nel muro proprio o nel muro comune).

Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Se il muro e' comune, nessuno dei proprietari puo' aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune puo' aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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