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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Giudice onorario dott. Paolo Marescalco, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4462/2024 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] ( c.f. ) in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rapp.te p.t. della p.IVA , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Gaspare SOLLENA ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE, resistente CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.11.2024 l'avv. Sollena ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza - Ingiunzione nr. OI-002840374 notificata il 30.10.2024 con cui l' ha intimato il pagamento della CP_2 somma di € 12.482,87 a titolo di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2022.
Deduce l'opponente diversi motivi di opposizione e conseguentemente è nulla la richiesta di pagamento ora contestata.
Instauratosi il presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 27.11.2025 si costituiva l' deducendo la correttezza del proprio operato ma la somma azionata non era dovuta e ne aveva CP_2 provveduto all'autoannullamento e quindi chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione .
Il ricorso va accolto per intervenuta cessazione della materia del contendere. Quindi se il giudizio va definito per cessazione della materia del contendere resta il problema della condanna al pagamento delle spese legali sulle quali le posizioni sono divergenti.
Ma è indubbio che la parte è stata costretta a proporre il giudizio e questo certo non può giustificare la richiesta di compensazione delle spese legali. pagina 1 di 2 Quindi all'accoglimento della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza , eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso promosso da in proprio e n.q. di legale rappresentante Parte_1 della e per l'effetto annulla l'Ordinanza-Ingiunzione sopra indicata. Controparte_1
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 900,00 oltre 15% per CP_2 spese generali, IVA e CPA di cui dispone il pagamento in favore dell'avv. SOLLENA Gaspare procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Siracusa 09.12.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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