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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/06/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 59/2024 R.G., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, promossa
DA
nata a [...] il [...], ( )) Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliata in Modica nella Via
Modica Sorda n. 164 presso e nello studio dell'Avv. Piero Sabellini che la rappresenta e difende giusta procura in atti:
RICORRENTE
CONTRO
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2
residente nella Via Garibaldi n. 18.
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 29.1.2025, sulle conclusioni precisate come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in Acate il 20.4.2010 con , trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Acate, Atto N. 2 parte I - anno 2010, dal quale sono nati i figli
[...]
(11.5.2004), , (04.03.2006), (26.12.2013); Per_1 Persona_2 Persona_3
che ha esposto di essersi separata dal marito giusto decreto di omologa n. 21797/2022, reso inter partes dal Tribunale di Ragusa in data 29.12.2022, e di non essersi più riconciliata con lui e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio;
che ha chiesto altresì, oltre alla condizione per la quale ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento senza nulla pretendere dall'altro, anche per il mantenimento dei figli, di poter vedere e tenere con sè i figli minori e , affidati ad entrambi i genitori e Persona_2 Persona_3
collocati presso il padre, a settimane alterne nei fine settimana (dalle ore 15.00 del sabato e sino alle ore 18.00 della domenica) nonché ciascun lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
20.00.
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale di giorno 11.4.2024, sebbene regolarmente citato, il giudizio è proseguito nel merito;
che il resistente è rimasto contumace;
che indi acquisite le note per trattazione scritta depositate da parte attrice, all'udienza del 29.1.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede.
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, , non costituitosi in CP_1
giudizio benché regolarmente citato;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 21797/2022, reso inter partes dal
Tribunale di Ragusa in data 29.12.2022; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso, nonché dal comportamento tenuto dalla parte resistente che non si è neppure costituita nel presente giudizio, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che, relativamente all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, non emergendo ragioni ostative ed essendovi l'accordo dei genitori, va mantenuto il recente assetto accordato in sede di separazione, dovendo tuttavia dare atto che anche è divenuto maggiorenne, così Persona_2
come allora già la sorella, e che pertanto la calendarizzazione proposta dalla ricorrente per l'esercizio del suo diritto di visita è accoglibile esclusivamente riguardo all'undicenne R_
, il quale resta affidato ad entrambi i genitori e collocato presso il padre, apparendo del tutto
[...] ingiustificata un'eventuale revisione di tale condizione accordata fra le parti, prevedendosi pertanto che la madre possa vedere e tenere con sè il figlio minore a settimane alterne nei fine settimana
(dalle ore 15.00 del sabato e sino alle ore 18.00 della domenica) nonché ciascun lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre gli altri due figli, di 21 e 19 anni, potranno liberamente determinarsi in merito ai tempi di frequentazione con la madre;
che, sebbene non vi fossero nell'accordo di separazione, riferimenti al contributo al mantenimento da parte della madre genitore non collocatario, si ritiene opportuno, in questa sede, ritenere comunque la madre obbligata a contribuire al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, stante la necessità di assicurare una proporzionalità contributiva di entrambi i genitori nei confronti della prole. che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le compensa tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
CP_1
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile fra e Parte_1
LO AG in Acate il 20.4.2010, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Acate al n. 2, parte I, Anno 2010;
Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (26.12.2013) ad entrambi i Persona_3
genitori con collocamento presso il padre, regolamentando i tempi di permanenza con la madre come in parte motiva.
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie per Parte_1
i figli.
Spese compensate.
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Acate ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acate di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
5.06.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 59/2024 R.G., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, promossa
DA
nata a [...] il [...], ( )) Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliata in Modica nella Via
Modica Sorda n. 164 presso e nello studio dell'Avv. Piero Sabellini che la rappresenta e difende giusta procura in atti:
RICORRENTE
CONTRO
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2
residente nella Via Garibaldi n. 18.
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 29.1.2025, sulle conclusioni precisate come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in Acate il 20.4.2010 con , trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Acate, Atto N. 2 parte I - anno 2010, dal quale sono nati i figli
[...]
(11.5.2004), , (04.03.2006), (26.12.2013); Per_1 Persona_2 Persona_3
che ha esposto di essersi separata dal marito giusto decreto di omologa n. 21797/2022, reso inter partes dal Tribunale di Ragusa in data 29.12.2022, e di non essersi più riconciliata con lui e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio;
che ha chiesto altresì, oltre alla condizione per la quale ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento senza nulla pretendere dall'altro, anche per il mantenimento dei figli, di poter vedere e tenere con sè i figli minori e , affidati ad entrambi i genitori e Persona_2 Persona_3
collocati presso il padre, a settimane alterne nei fine settimana (dalle ore 15.00 del sabato e sino alle ore 18.00 della domenica) nonché ciascun lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
20.00.
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale di giorno 11.4.2024, sebbene regolarmente citato, il giudizio è proseguito nel merito;
che il resistente è rimasto contumace;
che indi acquisite le note per trattazione scritta depositate da parte attrice, all'udienza del 29.1.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede.
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, , non costituitosi in CP_1
giudizio benché regolarmente citato;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 21797/2022, reso inter partes dal
Tribunale di Ragusa in data 29.12.2022; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso, nonché dal comportamento tenuto dalla parte resistente che non si è neppure costituita nel presente giudizio, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che, relativamente all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, non emergendo ragioni ostative ed essendovi l'accordo dei genitori, va mantenuto il recente assetto accordato in sede di separazione, dovendo tuttavia dare atto che anche è divenuto maggiorenne, così Persona_2
come allora già la sorella, e che pertanto la calendarizzazione proposta dalla ricorrente per l'esercizio del suo diritto di visita è accoglibile esclusivamente riguardo all'undicenne R_
, il quale resta affidato ad entrambi i genitori e collocato presso il padre, apparendo del tutto
[...] ingiustificata un'eventuale revisione di tale condizione accordata fra le parti, prevedendosi pertanto che la madre possa vedere e tenere con sè il figlio minore a settimane alterne nei fine settimana
(dalle ore 15.00 del sabato e sino alle ore 18.00 della domenica) nonché ciascun lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre gli altri due figli, di 21 e 19 anni, potranno liberamente determinarsi in merito ai tempi di frequentazione con la madre;
che, sebbene non vi fossero nell'accordo di separazione, riferimenti al contributo al mantenimento da parte della madre genitore non collocatario, si ritiene opportuno, in questa sede, ritenere comunque la madre obbligata a contribuire al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, stante la necessità di assicurare una proporzionalità contributiva di entrambi i genitori nei confronti della prole. che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le compensa tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
CP_1
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile fra e Parte_1
LO AG in Acate il 20.4.2010, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Acate al n. 2, parte I, Anno 2010;
Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (26.12.2013) ad entrambi i Persona_3
genitori con collocamento presso il padre, regolamentando i tempi di permanenza con la madre come in parte motiva.
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie per Parte_1
i figli.
Spese compensate.
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Acate ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acate di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
5.06.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti