Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1516/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNALISA Parte_1 C.F._1
CHIODONI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Forlì, via Cignani n. 19
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLOTTA CP_1 C.F._2
BERSELLI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, via Garibaldi n. 1
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.12.2024, la difesa di parte attrice chiedeva al Tribunale di trattenere la causa in decisione per la pronuncia di sentenza parziale di separazione e la difesa di parte convenuta si rimetteva a giustizia in ordine a tale istanza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. di separazione giudiziale con domanda cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conveniva in giudizio chiedendo al Parte_1 CP_1 pagina 1 di 5
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi sig. , nato a Ravenna in [...]_1
1.10.1967 e sig.ra , nata a [...] il [...]; CP_1
2) disporre l'affido condiviso della minore , con collocamento presso il padre e onere di Per_1 mantenimento a carico del sig. , oltre al 100 % di spese straordinarie nei primi due anni dal Pt_1 deposito della separazione, successivamente disporre nei confronti della sig.ra l'onere di CP_1 contribuire al mantenimento della figlia con un contributo di € 300,00 mensili o con la diversa somma che l'Ill.mo Giudice riterrà congrua, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
3) assegnare al sig. , presso il quale verrà collocata la figlia , l'abitazione di Parte_1 Per_1 proprietà del medesimo e rappresentante la dimora familiare, sita in Ravenna (RA), via
Circonvallazione al Molino n. 26.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
L'attore chiedeva altresì, decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi a seguito della separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto a RU (RA) il 04.09.1999 con la sig.ra trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 27, p. CP_1
2, s. A, dell'anno 1999, alle seguenti condizioni: “1) disporre l'affido condiviso della minore
, qualora sia ancora minorenne, con collocamento presso il padre e onere di Per_1 Per_1 mantenimento a carico del sig. , oltre al 100 % di spese straordinarie qualora non siano Pt_1 trascorsi due anni dal deposito della separazione, successivamente disporre nei confronti della sig.ra l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con un contributo di € 300,00 mensili CP_1
o con la diversa somma che l'Ill.mo Giudice riterrà congrua, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
2) Assegnare al sig. , presso il quale verrà collocata la figlia , l'abitazione di Parte_1 Per_1 proprietà del medesimo e rappresentante la dimora familiare, sita in Ravenna (RA), via
Circonvallazione al Molino n. 26, qualora sia ancora minorenne o economicamente non Per_1 indipendente.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Con decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. nella data del 19.12.2024.
In data 08.08.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 19.11.2024 al fine di chiedere l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1) In via provvisoria e urgente sulla separazione, alla prima udienza,
a) autorizzare i coniugi a vivere separati;
b) disporre l'ascolto della figlia minore;
Persona_2
c) disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori fino al 27/4/2025; Persona_2
d) collocare la minore nella casa coniugale sita a Ravenna in Via Circonvallazione al Molino 26 insieme alla madre a cui l'immobile verrà assegnato;
pagina 2 di 5 e) disporre che il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento della figlia la somma di € 500,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre Istat annuale e oltre al 100% delle spese straordinarie;
f) in ragione dell'età di disporre ampio diritto di visita paterno;
Per_1
g) disporre che il Sig. versi alla Signora a titolo di concorso nel suo Parte_1 CP_1 mantenimento la somma mensile di € 1.000, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Istat annuale.
In via subordinata, fermo il diritto al mantenimento della Signora come al punto g) che CP_1 precede, collocare stabilmente la minore nella casa famigliare dove manterrà la Persona_2 residenza, disponendo l'alternanza dei genitori a settimane alternate;
in tal caso, disporre a carico del Sig. , che ne ha fatto richiesta, il mantenimento ordinario e Pt_1 straordinario della minore oltre ad un contributo nel mantenimento della minore a favore della madre rapportato ai tempi di permanenza presso di lei e ai suoi redditi.
2) In via principale e nel merito:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
b) disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori fino al 27/4/2025; Persona_2
c) collocare la minore nella casa coniugale sita a Ravenna in Via Circonvallazione al Molino 26 insieme alla madre a cui l'immobile verrà assegnato;
d) disporre che il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento della figlia la somma di € 500,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre Istat annuale e oltre al 100% delle spese straordinarie;
e) in ragione dell'età di disporre ampio diritto di visita paterno;
Per_1
f) disporre che il Sig. versi alla Signora a titolo di concorso nel suo Parte_1 CP_1 mantenimento la somma mensile di € 1.000, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Istat annuale.
In via subordinata, fermo il diritto al mantenimento della Signora come al punto f) che CP_1 precede, collocare stabilmente la minore nella casa famigliare dove manterrà la Persona_2 residenza, disponendo l'alternanza dei genitori a settimane alternate;
in tal caso, disporre a carico del Sig. , che ne ha fatto richiesta, il mantenimento ordinario e Pt_1 straordinario della minore oltre ad un contributo nel mantenimento della minore a favore della madre rapportato ai tempi di permanenza presso di lei e ai suoi redditi”.
In relazione alla domanda cumulata di divorzio, la convenuta chiedeva al Tribunale di così provvedere:
“1) In via principale e nel merito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a RU (RA) il
4/09/1999 da , nato a [...] in data [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
4.10.1968, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di RU al N. 27 P. 2 S. A anno
1999 ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di stato civile del Comune di RU;
2) disporre la collocazione di presso la madre nella casa coniugale sita a Ravenna in Via Per_1
Circonvallazione al Molino 26;
3) assegnare la casa coniugale alla Signora CP_1
4) disporre che il padre contribuisca nel mantenimento della figlia con la somma di € 500,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese,
pagina 3 di 5 oltre Istat annuale, e oltre al 100% delle spese straordinarie.
5) disporre che il Sig. corrisponda alla Signora a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile la somma di € 1.000, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre Istat annuale.
6) Con vittoria di spese, oltre 15% e accessori di legge”.
Le parti provvedevano a depositare nei rispettivi termini le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza del 19.12.2024, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente le parti e, all'esito di tale incombente, le parti si riportano ai rispettivi atti e la difesa di parte attrice chiedeva al Giudice di rimettere la causa al Collegio per la pronuncia sul vincolo.
A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Giudice relatore delegato procedeva ad adottare con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_1 coniugi, con collocazione prevalente presso il padre, assegnando la casa coniugale, sita a Ravenna, via
Circonvallazione al Molino n. 9, al sig. , stabilendo che quest'ultimo corrispondesse alla sig.ra Pt_1 un assegno di mantenimento di euro 800,00,00, e ponendo a carico della convenuta un CP_1 contributo al mantenimento della figlia pari alla somma mensile di euro 80,00, oltre al 10 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna.
Con la medesima ordinanza, il Giudice relatore ordinava a parte attrice di produrre le dichiarazioni dei redditi 2023 e 2024 relative agli anni fiscali 2022 e 2023 nonché di integrare la produzione degli estratti dei conti di cui il sig. è titolare personalmente o contitolare già agli atti sino alla data di Pt_1 introduzione del giudizio il 30.09.2024, rigettava le ulteriori istanze istruttorie delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul vincolo.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, deve senz'altro essere pronunciata la separazione personale fra i coniugi, emergendo chiaramente il presupposto di essa, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dalla concorde richiesta delle parti e dalle allegazioni contenute nei rispettivi atti introduttivi.
La causa deve essere quindi rimessa con apposita ordinanza sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del Giudizio.
La liquidazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, non definitivamente decidendo con l'intervento del
Pubblico Ministero sulla domanda di separazione personale dei coniugi promossa da nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio in data 04.09.1999 a RU (RA), con CP_1 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 27, parte 2, S. A dell'anno
1999;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RU di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 4 di 5 - DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio;
- SPESE alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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