Articolo 904 del Codice civile
Articolo 903Articolo 905
Versione
19 aprile 1942
Art. 904.

(Diritto di chiudere le luci).

La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo ne' di costruire in aderenza.

Chi acquista la comunione del muro non puo' chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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