TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:32, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1068/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNELLI ALBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIOVANNELLI
ALBERTO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENERINI Controparte_1 P.IVA_1
SUSANNA, dell'avv. SARDI CRISTIANA e dell'avv. ZENTI MARIA TERESA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL MUNICIPIO 1 57123 presso il difensore avv. CP_1
CENERINI SUSANNA
CP_2
PARTI CONVENUTE
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso contenente richiesta di emissione di provvedimento d'urgenza ex artt. 669 bis e 700
c.p.c. depositato in data 30.9.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “VOGLIA In via cautelare e d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 sexies e 700 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa: a) accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
b) ritenuto nel caso di specie che lo scorrimento della graduatoria di mobilità operato da parte del potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento giudiziale d'urgenza, con decreto CP_2 inaudita altera parte ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali, necessari ed CP_ urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente a trasferirsi presso il Comune di;
con il medesimo decreto, l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, confermare il decreto emesso. VOGLIA
Emettere tutti i provvedimenti consequenziali, necessari ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente conparticolare riferimento all'annullamento e/o alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica della Dott.ssa che seguono: 1) nota prot. 82493 del 6.6.2024 avente ad oggetto “Rif. Prot. n. Parte_1
79411/2024 – Richiesta nulla osta mobilità in uscita (matr. N. 47963) profilo Parte_1
“Amministrativo” Area dei Funzionari Elevata Qualificazione – Diniego.” 2) nota prot. 98276/2024 del
9.7.2024 avente ad oggetto “Rif. Prot. 98127/2024 – Mobilità volontaria (Art. 30 D.lgs. 165/2001) per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nell'Area dei Funzionari dell'Elevata
Qualificazione – profilo Amministrativo – CCNL Funzioni Locali: RICHIESTA NULLA OSTA -
Diniego”. 3) nota prot. 99161 del 11.7.2024 avente ad oggetto “Mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.lgs.
165/2001 dipendente definizione”. 4) ogni altro provvedimento, nota, anche interinale Parte_1 connesso e/consequenziale ancorché non cognito al ricorrente. Nel merito, per i motivi di cui in narrativa: a) accertare
e dichiarare l'illegittimità del diniego opposto dal in merito alla richiesta di nulla osta avanzata Controparte_1 dalla Dott.ssa e, per l'effetto, riconosciuto il diritto della ricorrente al trasferimento presso il Comune di Parte_1
CP_
tramite la procedura di mobilità volontaria dare disposizione e/o ordinare e/o condannare il CP_1 di consentire il trasferimento della ricorrente presso il Comune di Pisa – Ufficio Ambiente cosi come
[...] indicato nella domanda di mobilità e nella graduatoria della medesima procedura con decorrenza immediata. In ogni caso emettere tutti i provvedimenti consequenziali, necessari ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento all'annullamento e/o alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica della Dott.ssa che seguono: 1) nota prot. 82493 del 6.6.2024 avente ad oggetto Parte_1
pagina 2 di 5 “Rif. Prot. n. 79411/2024 – Richiestanulla osta mobilità in uscita (matr. N. Parte_1
47963) profilo “Amministrativo” Area dei Funzionari Elevata Qualificazione – Diniego.” 2) nota prot.
98276/2024 del 9.7.2024 avente ad oggetto “Rif. Prot. 98127/2024 – Mobilità volontaria (Art. 30 D.lgs.
165/2001) per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nell'Area dei
Funzionari dell'Elevata Qualificazione – profilo Amministrativo – CCNL Funzioni Locali: RICHIESTA
NULLA OSTA - Diniego”. 3) nota prot. 99161 del 11.7.2024 avente ad oggetto “Mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 165/2001 dipendente definizione”. 4) ogni altro provvedimento, nota, Parte_1 anche interinale connesso e/consequenziale ancorché non cognito al ricorrente In ogni caso adottare ogni misura e provvedimento idoneo, in virtù dei poteri conferiti all'Ill.mo Signor Giudice ex art. 63 comma II D.Lgs 165/2001 CP_ al fine di accertare il diritto della ricorrente al trasferirsi presso il di , attraverso l'istituto della mobilità CP_1 volontaria ex art. 30 D.lgs 165/2001, anche previa disapplicazione di ogni atto inibitorio posto in essere dal perché illegittimo e comunque lesivo della posizione giuridica della odierna ricorrente.”, con Controparte_1 vittoria delle spese di lite. Allegava l' dipendente del dal 2013 Parte_1 Controparte_1 addetta al momento del deposito del ricorso all'Ufficio SUAP, che il attivava una CP_2 procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, poi definita con la Determinazione Direzione n. 02 dell'1.7.2024 che approvava la graduatoria finale, rispetto alla quale essa ricorrente presentava, in data 31.5.2024, richiesta di nulla osta al fine di poter partecipare. Lamentava, dunque, l'odierna parte attrice come, pur essendosi collocata in seconda posizione utile in esito all'approvazione e alla pubblicazione della graduatoria finale da parte del il non accoglieva la richiesta di nulla osta attesa “l'impossibilità CP_2 Controparte_1 di poter garantire la sostituzione per mancanza di graduatorie attive, nel profilo di riferimento”.
Il Giudice rigettava la richiesta di provvedere con decreto inaudita altera parte.
Si costituiva il nella fase cautelare istando per il rigetto del ricorso, eccependo Controparte_1 che il concetto di infungibilità doveva essere interpretato in relazione alle esigenze organizzative interne e che, comunque, la possibilità di negare o accogliere la richiesta del nulla osta rientrava nella discrezionalità della P.A. , sussistendo una prassi consolidata dall'Amministrazione resistente circa la possibilità di concedere il nulla osta solo a fronte di una valida graduatoria per ricoprire il posto che resterebbe vacante.
Non si costituiva nella fase d'urgenza il Tribunale di Pisa del quale, verificata la regolarità della notifica, era dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 5 Il giudizio cautelare si concludeva, quindi, con ordinanza con cui - disapplicati i provvedimenti nota prot. 82493 del 6.6.2024, nota prot. 98276/2024 del 9.7.2024 e nota prot. 99161 dell'11.7.2024 -, era ordinato al di rilasciare il nulla osta al trasferimento in Controparte_1 mobilità della ricorrente presso il CP_2
Nel presente giudizio di merito, poi, parte ricorrente rinunciava agli atti nei confronti del CP_2
ed il accettava la rinuncia (cfr. verbale di udienza odierna).
[...] Controparte_1
Il , poi, con la propria memoria di costituzione nel merito, chiariva “(..) Non è Controparte_1 dunque intenzione di questa difesa tornare sulle questioni di diritto già affrontate e respinte in sede cautelare, visto che ormai gli effetti del trasferimento della sig.ra presso il si sono consolidati e non è Parte_1 CP_2 interesse dell'Amministrazione ritornare sul punto.”.
Alla udienza odierna, poi, alla luce del provvedimento cautelare e tenuto conto che non erano più in questione gli effetti del trasferimento, i procuratori concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuto trasferimento in uno con il rappresentato consolidamento degli effetti, elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite esse sono regolate secondo la soccombenza virtuale (non potendosi operare compensazione in ipotesi diverse da quelle tassativamente contemplate dall'art. 92 c.p.c. non ricorrenti nel caso di specie) e quindi debbono essere poste a carico del Controparte_1 convenuto, essendo incontroverso che gli effetti del trasferimento si sono consolidati solo in esito al provvedimento che ha concluso la fase cautelare.
Dette spese sono complessivamente regolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/14, in relazione a natura della causa e suo valore (indeterminabile), secondo l'impegno profuso ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni alla luce della odierna natura della pronuncia.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1
ricorrente, liquidandole complessivamente in misura pari ad euro 2.500,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
LIVORNO, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:32, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1068/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNELLI ALBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIOVANNELLI
ALBERTO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENERINI Controparte_1 P.IVA_1
SUSANNA, dell'avv. SARDI CRISTIANA e dell'avv. ZENTI MARIA TERESA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL MUNICIPIO 1 57123 presso il difensore avv. CP_1
CENERINI SUSANNA
CP_2
PARTI CONVENUTE
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso contenente richiesta di emissione di provvedimento d'urgenza ex artt. 669 bis e 700
c.p.c. depositato in data 30.9.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “VOGLIA In via cautelare e d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 sexies e 700 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa: a) accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
b) ritenuto nel caso di specie che lo scorrimento della graduatoria di mobilità operato da parte del potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento giudiziale d'urgenza, con decreto CP_2 inaudita altera parte ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali, necessari ed CP_ urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente a trasferirsi presso il Comune di;
con il medesimo decreto, l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, confermare il decreto emesso. VOGLIA
Emettere tutti i provvedimenti consequenziali, necessari ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente conparticolare riferimento all'annullamento e/o alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica della Dott.ssa che seguono: 1) nota prot. 82493 del 6.6.2024 avente ad oggetto “Rif. Prot. n. Parte_1
79411/2024 – Richiesta nulla osta mobilità in uscita (matr. N. 47963) profilo Parte_1
“Amministrativo” Area dei Funzionari Elevata Qualificazione – Diniego.” 2) nota prot. 98276/2024 del
9.7.2024 avente ad oggetto “Rif. Prot. 98127/2024 – Mobilità volontaria (Art. 30 D.lgs. 165/2001) per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nell'Area dei Funzionari dell'Elevata
Qualificazione – profilo Amministrativo – CCNL Funzioni Locali: RICHIESTA NULLA OSTA -
Diniego”. 3) nota prot. 99161 del 11.7.2024 avente ad oggetto “Mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.lgs.
165/2001 dipendente definizione”. 4) ogni altro provvedimento, nota, anche interinale Parte_1 connesso e/consequenziale ancorché non cognito al ricorrente. Nel merito, per i motivi di cui in narrativa: a) accertare
e dichiarare l'illegittimità del diniego opposto dal in merito alla richiesta di nulla osta avanzata Controparte_1 dalla Dott.ssa e, per l'effetto, riconosciuto il diritto della ricorrente al trasferimento presso il Comune di Parte_1
CP_
tramite la procedura di mobilità volontaria dare disposizione e/o ordinare e/o condannare il CP_1 di consentire il trasferimento della ricorrente presso il Comune di Pisa – Ufficio Ambiente cosi come
[...] indicato nella domanda di mobilità e nella graduatoria della medesima procedura con decorrenza immediata. In ogni caso emettere tutti i provvedimenti consequenziali, necessari ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento all'annullamento e/o alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica della Dott.ssa che seguono: 1) nota prot. 82493 del 6.6.2024 avente ad oggetto Parte_1
pagina 2 di 5 “Rif. Prot. n. 79411/2024 – Richiestanulla osta mobilità in uscita (matr. N. Parte_1
47963) profilo “Amministrativo” Area dei Funzionari Elevata Qualificazione – Diniego.” 2) nota prot.
98276/2024 del 9.7.2024 avente ad oggetto “Rif. Prot. 98127/2024 – Mobilità volontaria (Art. 30 D.lgs.
165/2001) per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nell'Area dei
Funzionari dell'Elevata Qualificazione – profilo Amministrativo – CCNL Funzioni Locali: RICHIESTA
NULLA OSTA - Diniego”. 3) nota prot. 99161 del 11.7.2024 avente ad oggetto “Mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 165/2001 dipendente definizione”. 4) ogni altro provvedimento, nota, Parte_1 anche interinale connesso e/consequenziale ancorché non cognito al ricorrente In ogni caso adottare ogni misura e provvedimento idoneo, in virtù dei poteri conferiti all'Ill.mo Signor Giudice ex art. 63 comma II D.Lgs 165/2001 CP_ al fine di accertare il diritto della ricorrente al trasferirsi presso il di , attraverso l'istituto della mobilità CP_1 volontaria ex art. 30 D.lgs 165/2001, anche previa disapplicazione di ogni atto inibitorio posto in essere dal perché illegittimo e comunque lesivo della posizione giuridica della odierna ricorrente.”, con Controparte_1 vittoria delle spese di lite. Allegava l' dipendente del dal 2013 Parte_1 Controparte_1 addetta al momento del deposito del ricorso all'Ufficio SUAP, che il attivava una CP_2 procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, poi definita con la Determinazione Direzione n. 02 dell'1.7.2024 che approvava la graduatoria finale, rispetto alla quale essa ricorrente presentava, in data 31.5.2024, richiesta di nulla osta al fine di poter partecipare. Lamentava, dunque, l'odierna parte attrice come, pur essendosi collocata in seconda posizione utile in esito all'approvazione e alla pubblicazione della graduatoria finale da parte del il non accoglieva la richiesta di nulla osta attesa “l'impossibilità CP_2 Controparte_1 di poter garantire la sostituzione per mancanza di graduatorie attive, nel profilo di riferimento”.
Il Giudice rigettava la richiesta di provvedere con decreto inaudita altera parte.
Si costituiva il nella fase cautelare istando per il rigetto del ricorso, eccependo Controparte_1 che il concetto di infungibilità doveva essere interpretato in relazione alle esigenze organizzative interne e che, comunque, la possibilità di negare o accogliere la richiesta del nulla osta rientrava nella discrezionalità della P.A. , sussistendo una prassi consolidata dall'Amministrazione resistente circa la possibilità di concedere il nulla osta solo a fronte di una valida graduatoria per ricoprire il posto che resterebbe vacante.
Non si costituiva nella fase d'urgenza il Tribunale di Pisa del quale, verificata la regolarità della notifica, era dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 5 Il giudizio cautelare si concludeva, quindi, con ordinanza con cui - disapplicati i provvedimenti nota prot. 82493 del 6.6.2024, nota prot. 98276/2024 del 9.7.2024 e nota prot. 99161 dell'11.7.2024 -, era ordinato al di rilasciare il nulla osta al trasferimento in Controparte_1 mobilità della ricorrente presso il CP_2
Nel presente giudizio di merito, poi, parte ricorrente rinunciava agli atti nei confronti del CP_2
ed il accettava la rinuncia (cfr. verbale di udienza odierna).
[...] Controparte_1
Il , poi, con la propria memoria di costituzione nel merito, chiariva “(..) Non è Controparte_1 dunque intenzione di questa difesa tornare sulle questioni di diritto già affrontate e respinte in sede cautelare, visto che ormai gli effetti del trasferimento della sig.ra presso il si sono consolidati e non è Parte_1 CP_2 interesse dell'Amministrazione ritornare sul punto.”.
Alla udienza odierna, poi, alla luce del provvedimento cautelare e tenuto conto che non erano più in questione gli effetti del trasferimento, i procuratori concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuto trasferimento in uno con il rappresentato consolidamento degli effetti, elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite esse sono regolate secondo la soccombenza virtuale (non potendosi operare compensazione in ipotesi diverse da quelle tassativamente contemplate dall'art. 92 c.p.c. non ricorrenti nel caso di specie) e quindi debbono essere poste a carico del Controparte_1 convenuto, essendo incontroverso che gli effetti del trasferimento si sono consolidati solo in esito al provvedimento che ha concluso la fase cautelare.
Dette spese sono complessivamente regolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/14, in relazione a natura della causa e suo valore (indeterminabile), secondo l'impegno profuso ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni alla luce della odierna natura della pronuncia.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1
ricorrente, liquidandole complessivamente in misura pari ad euro 2.500,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
LIVORNO, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5