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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 671/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1293/2022 depositato il 27/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1016/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 30/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31839 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 31839, relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2014, con il quale il Comune di Taranto richiede alla Società_3 per Ricorrente_1 s.p.a. il pagamento di complessivi euro 68.304,71. La contribuente ha dedotto, in primo grado, la carenza di titolarità di una pluralità di unità immobiliari attribuitele per errore (anche per omonimia con altra cooperativa cessata), la mancata considerazione di versamenti eseguiti in ravvedimento operoso, nonché la spettanza del regime di favore per i fabbricati destinati ad “alloggi sociali” ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. n. 201/2011, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008.
La Commissione tributaria provinciale di Taranto, con sentenza n. 1016/2021, ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la riduzione delle sanzioni in relazione ai versamenti tardivi ed escludendo dall'imposizione alcune unità immobiliari (site in Indirizzo_1) per le quali la contribuente ha offerto riscontri documentali a fondamento del suo assunto difensivo. La Commissione Tributaria Provinciale di
Taranto ha dichiarato, invece, inammissibile – perché ritenuto motivo nuovo proposto solo con memoria – il profilo concernente gli “alloggi sociali”, svolgendo sul punto anche considerazioni ulteriori sull'assenza dei presupposti sostanziali in capo alla società, che sarebbero stati necessari all'accoglimento della censura.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Società Cooperativa, articolando cinque motivi, oltre sintetizzati.
1) Falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 (asserita “novità” della questione alloggi sociali).
L'appellante censura la statuizione di inammissibilità con cui la CTP ritiene “nuova” la questione relativa agli immobili locati quali “alloggi sociali”, sul presupposto che essa sia stata introdotta soltanto con la memoria illustrativa di primo grado. La società sostiene, invece, che già nel ricorso introduttivo erano stati delineati i fatti rilevanti (natura di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, numero e caratteristiche degli alloggi, esistenza di contratti di locazione abitativa registrati, canoni medi, richiamo all'accordo territoriale) ai fini della detta domanda e che, inoltre, nel ricorso era stata formulata una richiesta espressa in tal senso.
Secondo l'appellante, la memoria non avrebbe introdotto un tema nuovo, ma avrebbe svolto e completato l'impostazione difensiva, precisando soltanto la qualificazione della fattispecie come “esclusione” dall'imposta (e non “esenzione”), senza mutare né i fatti da accertare, né il petitum (annullamento dell'atto per insussistenza della pretesa). Per tale via, la sentenza avrebbe “falsamente applicato” l'art. 24 d.lgs.
546/1992, dichiarando inammissibile un motivo di ricorso già ab origine ritualmente proposto.
2) Violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b) d.l. 201/2011 e dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, d.m. 22 aprile 2008
(nozione di alloggio sociale e critica alla lettura “restrittiva” della CTP). La società impugna le argomentazioni svolte dalla CTP ad abundantiam (pur dopo la pronuncia in rito), con le quali il primo giudice ha negato la spettanza dell'esclusione, valorizzando – secondo l'appellante – un criterio non previsto dalla legge, ossia una limitazione di tipo “soggettivo” che circoscriverebbe gli alloggi sociali ai soli alloggi realizzati o recuperati con il ricorso a contributi o agevolazioni di natura pubblica. L'appellante richiama la definizione normativa dell'alloggio sociale e la qualificazione dell'attività di social housing come servizio di interesse economico generale, affermando che essa può essere erogata anche da operatori privati, e che il requisito decisivo sarebbe la destinazione alla locazione (con i vincoli temporali indicati dalla disciplina), non l'origine pubblica del finanziamento. Su tale base deduce la violazione della normativa richiamata e chiede la riforma della sentenza.
3) Violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b) d.l. 201/2011 e dell'art. 2, commi 2 e 3, d.m. 22 aprile 2008
(corrispondenza di immobili e contratti ai requisiti/accordi locali). Con distinta doglianza, la società contesta l'affermazione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto secondo cui mancherebbero, per le unità immobiliari e per i relativi contratti, le “caratteristiche e i requisiti” di cui all'art. 2 del d.m. 22 aprile 2008.
L'appellante espone che in primo grado aveva integrato la produzione documentale depositando una relazione tecnica di parte e allegati (tra cui un accordo territoriale e i contratti di locazione), e che da tale materiale emergeva la piena corrispondenza tra i contratti in vigore nell'anno d'imposta e gli accordi locali: quanto alla durata, i contratti presentavano durata “standard” 4+4 (con un caso 6+6) e risultavano, per alcuni, già rinnovati;
quanto al canone, esso risultava calcolato sul valore minimo delle fasce previste (indicata la fascia B), con la conseguenza che anche i contratti con canoni apparentemente più elevati rientravano, secondo la prospettazione della società, nel perimetro dell'alloggio sociale e quindi nell'esclusione dall'IMU.
L'appellante critica, inoltre, il passaggio della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto che valorizza una frase del ricorso (“operare come un normale soggetto economico”) ritenendola ostativa, laddove la locazione stabile degli alloggi costituiva, in realtà, tratto coerente con il modello di social housing. Sarebbe, in sostanza, stata introdotto una limitazione di natura meramente soggettiva, in realtà non prevista, all'applicabilità della esenzione, limitata ai soli alloggi costruiti o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche.
4) Sussistenza dei requisiti di legge per l'esclusione e richiesta istruttoria (ammissione di CTU ex art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992). In via conseguenziale rispetto ai motivi dedotti, l'appellante insiste per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio. La società afferma che la documentazione prodotta era idonea a soddisfare gli oneri probatori su di essa gravanti, ma che la verifica decisiva circa la rispondenza dell'immobile e del contratto ai parametri dell'accordo territoriale (richiamato come “accordo 2008” per il
Comune di Taranto) presentava natura eminentemente tecnica;
sostiene, inoltre, che la relazione depositata in atti costituiva una valutazione di parte, meritevole di riscontro mediante CTU, finalizzata a verificare la corrispondenza degli immobili e dei contratti di locazione ai parametri dell'accordo territoriale e, così, a confermare la spettanza dell'esclusione.
5) Ulteriore parziale infondatezza dell'accertamento (difetto di soggettività passiva per ulteriori unità di
Indirizzo_1 – Q.re PA VI e nuova visura in appello). Con l'ultimo motivo la società deduce che l'avviso di accertamento includerebbe unità immobiliari site in Indirizzo_1 (Quartiere PA VI) non appartenenti all'appellante, ma a un diverso soggetto, e che l'errata imputazione derivava dalla somiglianza delle denominazioni. Ricorda di avere già contestato in primo grado la proprietà di tali cespiti e di avere prodotto visure catastali solo per alcune unità, sicché la CTP aveva accolto l'eccezione soltanto nei limiti delle visure prodotte. In appello, la società ha depositato un'ulteriore visura che ricomprende le restanti unità accertate e che, secondo la prospettazione difensiva, confermava l'altrui titolarità, chiedendo quindi una riforma ulteriore della sentenza su tale punto. In termini quantitativi, l'appellante prospetta che, ove non siano accolti i motivi sugli alloggi sociali, l'ulteriore esclusione dei cespiti di Indirizzo_1 avrebbe comportato un'ulteriore riduzione dell'imposta e delle sanzioni, fino ai valori complessivi indicati in atto (imposta euro 28.778,00; sanzioni euro 8.633,40).
Si è costituito il Comune di Taranto, chiedendo il rigetto dell'appello. L'ente ribadisce, in rito, l'inammissibilità delle doglianze sugli “alloggi sociali” perché non specificamente dedotte sin dall'introduzione. Nel merito, ha dedotto che la società ha comunque effettuato versamenti IMU “in misura ridotta”, condotta che reputa incompatibile con la pretesa di esclusione totale dall'imposizione; ha eccepito, inoltre, la decadenza dal beneficio per omessa presentazione della dichiarazione IMU attestante il possesso dei requisiti, richiamando l'art. 2, commi 4 e 5-bis, del D.L. n. 102/2013. Quanto agli immobili di Indirizzo_1, l'ente comunale ha chiesto chiarezza sul numero e sugli identificativi catastali, riservandosi di prenderne atto una volta definitivamente individuati i cespiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato limitatamente (e peraltro solo in parte) in relazione al quinto motivo, essendo, per il resto, da rigettare.
In via preliminare, la Corte osserva che, nel ricorso introduttivo, la contribuente ha inserito la deduzione di applicazione del regime di favore per gli “alloggi sociali” solo in forma assertiva e generica, con “riserva” di dimostrazione “per ciascuna unità immobiliare locata”: senza però sviluppare, nel corpo del motivo, un'articolazione critica dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa esclusione e senza delimitare puntualmente – già in quella sede – i cespiti e i contratti rilevanti.
Ne consegue che la compiuta deduzione è stata, di fatto, strutturata solo con gli scritti successivi, come già rilevato dal primo giudice e come insiste nell'eccepire l'appellato: in violazione della giurisprudenza di legittimità sulla necessaria specificità dei motivi opposizione nel processo tributario. È pacifico che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado (Cass. Sez. 5,
05/12/2014, n. 25756, Rv. 634056-01, tra le tante).
In definitiva, le doglianze, al riguardo, esplicitate solo nel corso del primo grado, sono inammissibili.
Anche a prescindere dal profilo d'inammissibilità appena evidenziato, i motivi d'appello relativi agli “alloggi sociali” risultano, in ogni caso, infondati nel merito.
Parte appellante sostiene, in sintesi, l'applicabilità della seguente disposizione (che non si trova, invero, nel comma 1 dell'art. 13 richiamato dalla contribuente, bensì nel comma 2): «L'imposta municipale propria non si applica, altresì: […] b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
[…]».
In via preliminare, va detto essere infondata l'eccezione del Comune circa l'inapplicabilità dell'esenzione
IMU richiesta da parte ricorrente in quanto non oggetto di relativa denuncia. Fermo restando, in generale, che «il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è […] un principio generale del diritto tributario (v. Cass.
n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022)» (Cass., sez. V, ord. 21 dicembre 2022, n. 37385), nello specifico la Cassazione ha chiarito, più volte, che non sia previsto un siffatto onere per la spettanza della esenzione in discussione: «L'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, d.l.
n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l.
n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall' 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013 (conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013)» (Cass., sez. V, ord. 15 febbraio 2025, n. 3841; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 23680 del 28/10/2020, Rv. 659477-01; vedi anche Sez. 5, dell'11 ottobre 2024, depositata il 5 dicembre 2024, n. 31214).
Tuttavia, la domanda della contribuente è infondata per carenza dei requisiti di cui alla menzionata
“esenzione”.
La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'esclusione IMU per gli alloggi sociali presuppone una verifica in concreto e con riferimento a ciascun immobile, distinguendo le diverse fattispecie agevolative e richiedendo l'accertamento puntuale dei requisiti applicativi.
«In buona sostanza, al fine di dimostrare il puntuale ed effettivo riscontro di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all'interno della definizione di “alloggio sociale”, e per usufruire dell'esenzione, è necessario procedere all'analisi di ogni singolo aspetto saliente richiamato dal d.interm. 22 aprile 2008, ovverosia: a)
l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
b) la locazione permanente;
c) il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
d) la condizione di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30442 del 2024).
Dunque, il d.m. 22 aprile 2008 definisce “alloggio sociale” l'unità immobiliare ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato;
e precisa che rientrano nella definizione anche gli alloggi realizzati o recuperati con ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni (ed anche alla proprietà).
Orbene, non può parlarsi di “locazione permanente”, nel caso di specie.
Per quanto nel non chiarissimo atto di gravame non pare neppure si richiami tale ipotesi, nella specie, è comunque bene precisare che la locuzione “locazione permanente” (di cui al comma 2 dell'art. 1 del detto d.m.) esprime una destinazione stabile dell'unità immobiliare al circuito dell'affitto sociale, coerente con la funzione di interesse generale descritta dalla definizione ministeriale. Essa non si esaurisce nella presenza di un contratto abitativo ordinario, ma richiede che l'alloggio sia concretamente inserito, con carattere di stabilità, in un programma di riduzione del disagio abitativo verso soggetti svantaggiati, secondo i parametri del decreto: stabile inserimento che non è dato sapere da cosa si desumerebbe, nella specie.
Lo stesso, peraltro, come desumibile dal comma 4 dell'art. 2 del medesimo d.m., è appannaggio dei soli
“operatori pubblici” individuati come soggetti erogatore del detto servizio.
Ma neppure possono dirsi sussistere i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 1 del menzionato d.m.
Anzitutto, l'appellante valorizza la durata dei contratti (4+4 e, in un caso, 6+6) come indice del requisito temporale previsto (durata di almeno otto anni).
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Il contratto abitativo per quattro anni può proseguire per altri quattro solo per effetto del rinnovo, del tutto ipotetico, ben potendo non esservi, laddove ricorrano i casi previsti dall'art. 3 legge 431/1998. Insomma, la previsione del d.m. («locazione temporanea per almeno otto anni») riguarda una destinazione programmata dell'alloggio nell'ambito della fattispecie di cui al comma 3, e non si identifica con la mera rinnovabilità civilistica del rapporto, alle condizioni previste dalla normativa di settore e dagli stessi contratti.
Del resto, se così non fosse stato, e se fossero state sufficienti le guarentigie (a favore dei conduttori) di cui agli artt. 2 e 3 legge 431/1998, sarebbe stato sufficiente richiamare tali disposizioni, e non prevedere un termine minino di locazione di otto anni.
Ma soprattutto, allorché il comma 1 del menzionato art. 2 legge 431/1998 prevede che «le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni […]», lo stesso non impedisce, certo, che sia prevista una durata iniziale maggiore («non inferiore a quattro anni» significa chiaramente ciò). Il che significa che una durata iniziale imposta, per questo tipo di alloggi, di otto anni, unitamente al detto rinnovo per altri quattro, garantisce una ben diversa stabilità del rapporto, tendenzialmente di dodici anni, certamente maggiore di quella (come detto, “4-4”) evocata da parte ricorrente.
Inoltre, l'assenza di prova di un vincolo di destinazione programmato, e non lasciato alla “libera” iniziativa del privato (e, più in generale, dell'inserimento dell'immobile in un circuito di edilizia sociale regolata e chiaramente e formalmente destinata a tale scopo) rende palese la necessità (almeno) dell'ulteriore requisito di cui al detto comma 3, ovvero la realizzazione o il recupero degli alloggi con contributi o agevolazioni pubbliche: requisito che parte appellante reputa non indispensabile, ma che, per contro, è chiaramente richiesto dal disposto normativo invocato.
Del resto, se così non fosse, non si vedrebbe a quali casi dovrebbe applicarsi, per gli operatori pubblici, il comma 2 (ovvero il caso della locazione permanente): atteso che, escluso detto requisito (realizzazione o recupero degli alloggi con contributi o agevolazioni pubbliche) sarebbe sufficiente, ai sensi del comma 3, che la durata della locazione sia stabilita in otto anni.
Né può essere un caso che sia necessario tale requisito, posto che i soggetti coinvolti nella realizzazione di alloggi sociali sono selezionati a monte mediante procedura ad evidenza pubblica.
Al riguardo, va richiamato il comma 4 dell'art. 2 del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile
2008, che si riferisce espressamente (al fine di stabilire la spettanza di una «compensazione costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse misure stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali»), «agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del servizio di edilizia sociale in locazione permanente sulla base delle vigenti normative ed agli operatori pubblici e privati selezionati mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione degli alloggi di cui all'art. 1, comma 3»: e tale ulteriore requisito è certamente insussistente.
Si spiegano, allora, in quest'ottica gli ulteriori oneri gravanti sui detti soggetti, quali quelli di cui al comma 7 dell'art. 2 appena richiamato: «L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative».
Insomma, è evidente che si tratti di procedimento di carattere pubblicistico, che determina a monte, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, e non certo “a valle” e sulla base della libera iniziativa del privato, il da farsi, vincolando il privato a ben precisi obblighi: ciò che nella specie manca in radice.
Infine, quanto ai canoni, gli stessi devono essere (per il caso in cui sia un privato a realizzare tali alloggi sociali) determinati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del d.m. in commento.
È pur vero che la giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'esclusione IMU per gli alloggi sociali non opera per categorie indistinte di immobili, ma postula la verifica in concreto della riconducibilità dell'unità immobiliare ai parametri del d.m. 22 aprile 2008, con riferimento a ciascun immobile, gravando sul contribuente l'onere di provare i presupposti della non imposizione (Cass., sez. V, ord. 15 febbraio 2025, n. 3841): ma ciò non smentisce quanto appena detto, e anzi, a ben vedere, lo rafforza, richiedendo che i suddetti requisiti vadano visti, in caso di realizzazione di più alloggi, caso per caso.
Nella specie, quanto dedotto e prodotto da parte appellante al più mira a soddisfare solo l'ultimo dei requisiti richiamati, quello relativo al canone, sopperendo alle ulteriori palesi carenze – in estrema sintesi – col generico richiamo di una funzione di ausilio di fasce deboli della popolazione: il che è palesemente ben altro, rispetto all'istituto invocato.
Gli elementi richiamati da parte della contribuente, pur suggestivi, sono palesemente insufficienti a dimostrare, in modo compiuto e individualizzato per ciascun cespite, la ricorrenza dei menzionati presupposti per l'esclusione della tassazione di cui si tratta. Al riguardo, non è inopportuno evidenziare che la legge distingue gli alloggi sociali dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica “tradizionale” (ex IACP oggi ARCA, ALER, ATER, ecc.). Infatti, per questi ultimi l'art. 1, co. 749 L. 160/2019 prevede solo una detrazione IMU di €200 (come per le prime case “ordinarie” non di lusso) e l'applicazione dell'aliquota ordinaria salvo riduzioni comunali. Non è prevista l'esenzione totale per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonostante la funzione chiaramente pubblicistica e di tutela delle fasce meno abbienti che pure la stessa persegue, a meno che essi rientrino specificamente nella categoria di “alloggio sociale” ex DM 2008. Questa differenziazione, introdotta a decorrere dal 2014 (DL
102/2013 conv. L. 124/2013), conferma che solo gli immobili con le caratteristiche del DM 2008 possono beneficiare dell'esenzione. In altre parole, l'essere un alloggio popolare assegnato da un ente pubblico non basta di per sé: l'immobile deve rispettare i menzionati parametri del DM 2008 richiamato.
Conformemente, è stato affermato, con principio pienamente condiviso da questa Corte, che «l'esenzione dal pagamento è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008 (Sez.
5, Ordinanza n. 6380 del 2024; negli stessi termini cfr. anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024,
Rv. 671391 – 01 […] (così Sez. 5, Ordinanza n. 31214 del 2024).
Infine, l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio non può essere accolta, poiché la CTU non può supplire a carenze di allegazione e prova sui fatti principali gravanti sulla parte che invoca il beneficio, né può essere disposta con finalità esplorative, ma opera come ausilio valutativo di elementi già sufficientemente delineati e provati dalle parti (Cass., sez. V, 13 gennaio 2016, n. 404; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18976 del 10/09/2007,
Rv. 601261).
Ne consegue il rigetto dei motivi d'appello relativi agli alloggi sociali e della connessa richiesta istruttoria.
È, invece, parzialmente fondato il motivo concernente il difetto di titolarità di alcuni degli immobili residui rispetto a quelli già esclusi in prime cure. La contribuente produce in appello documentazione catastale aggiornata che riconduce la proprietà (e dunque la soggettività passiva IMU) alla diversa e cessata “Società Cooperativa Società_2”, superando l'originaria imputazione. Si tratta, in particolare, degli immobili di cui al foglio 206, particella 207, sub 3, 7, 9, 21, 22 e 23: esclusi, dunque, i sub 5 e 12, non menzionati nell'avviso in esame.
Ne consegue l'annullamento dell'accertamento nella parte in cui imputa all'appellante la soggettività passiva per tali cespiti.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 1016/2021, proposto dalla Ricorrente_1 s.p.a. nei riguardi del Comune di Taranto, così provvede:
1. accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, e fermo restando il parziale accoglimento del ricorso introduttivo, da parte della Commissione
Tributaria Provinciale di Taranto, annulla l'avviso di accertamento IMU anno 2014 n. 31839/2019 limitatamente agli immobili di cui al foglio 206, particella 207, sub 3, 7, 9, 21, 22 e 23; 2. rigetta l'appello nel resto;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Taranto, 19/1/2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(UC CA) (IO NA)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1293/2022 depositato il 27/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1016/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 30/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31839 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 31839, relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2014, con il quale il Comune di Taranto richiede alla Società_3 per Ricorrente_1 s.p.a. il pagamento di complessivi euro 68.304,71. La contribuente ha dedotto, in primo grado, la carenza di titolarità di una pluralità di unità immobiliari attribuitele per errore (anche per omonimia con altra cooperativa cessata), la mancata considerazione di versamenti eseguiti in ravvedimento operoso, nonché la spettanza del regime di favore per i fabbricati destinati ad “alloggi sociali” ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. n. 201/2011, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008.
La Commissione tributaria provinciale di Taranto, con sentenza n. 1016/2021, ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la riduzione delle sanzioni in relazione ai versamenti tardivi ed escludendo dall'imposizione alcune unità immobiliari (site in Indirizzo_1) per le quali la contribuente ha offerto riscontri documentali a fondamento del suo assunto difensivo. La Commissione Tributaria Provinciale di
Taranto ha dichiarato, invece, inammissibile – perché ritenuto motivo nuovo proposto solo con memoria – il profilo concernente gli “alloggi sociali”, svolgendo sul punto anche considerazioni ulteriori sull'assenza dei presupposti sostanziali in capo alla società, che sarebbero stati necessari all'accoglimento della censura.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Società Cooperativa, articolando cinque motivi, oltre sintetizzati.
1) Falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 (asserita “novità” della questione alloggi sociali).
L'appellante censura la statuizione di inammissibilità con cui la CTP ritiene “nuova” la questione relativa agli immobili locati quali “alloggi sociali”, sul presupposto che essa sia stata introdotta soltanto con la memoria illustrativa di primo grado. La società sostiene, invece, che già nel ricorso introduttivo erano stati delineati i fatti rilevanti (natura di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, numero e caratteristiche degli alloggi, esistenza di contratti di locazione abitativa registrati, canoni medi, richiamo all'accordo territoriale) ai fini della detta domanda e che, inoltre, nel ricorso era stata formulata una richiesta espressa in tal senso.
Secondo l'appellante, la memoria non avrebbe introdotto un tema nuovo, ma avrebbe svolto e completato l'impostazione difensiva, precisando soltanto la qualificazione della fattispecie come “esclusione” dall'imposta (e non “esenzione”), senza mutare né i fatti da accertare, né il petitum (annullamento dell'atto per insussistenza della pretesa). Per tale via, la sentenza avrebbe “falsamente applicato” l'art. 24 d.lgs.
546/1992, dichiarando inammissibile un motivo di ricorso già ab origine ritualmente proposto.
2) Violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b) d.l. 201/2011 e dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, d.m. 22 aprile 2008
(nozione di alloggio sociale e critica alla lettura “restrittiva” della CTP). La società impugna le argomentazioni svolte dalla CTP ad abundantiam (pur dopo la pronuncia in rito), con le quali il primo giudice ha negato la spettanza dell'esclusione, valorizzando – secondo l'appellante – un criterio non previsto dalla legge, ossia una limitazione di tipo “soggettivo” che circoscriverebbe gli alloggi sociali ai soli alloggi realizzati o recuperati con il ricorso a contributi o agevolazioni di natura pubblica. L'appellante richiama la definizione normativa dell'alloggio sociale e la qualificazione dell'attività di social housing come servizio di interesse economico generale, affermando che essa può essere erogata anche da operatori privati, e che il requisito decisivo sarebbe la destinazione alla locazione (con i vincoli temporali indicati dalla disciplina), non l'origine pubblica del finanziamento. Su tale base deduce la violazione della normativa richiamata e chiede la riforma della sentenza.
3) Violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b) d.l. 201/2011 e dell'art. 2, commi 2 e 3, d.m. 22 aprile 2008
(corrispondenza di immobili e contratti ai requisiti/accordi locali). Con distinta doglianza, la società contesta l'affermazione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto secondo cui mancherebbero, per le unità immobiliari e per i relativi contratti, le “caratteristiche e i requisiti” di cui all'art. 2 del d.m. 22 aprile 2008.
L'appellante espone che in primo grado aveva integrato la produzione documentale depositando una relazione tecnica di parte e allegati (tra cui un accordo territoriale e i contratti di locazione), e che da tale materiale emergeva la piena corrispondenza tra i contratti in vigore nell'anno d'imposta e gli accordi locali: quanto alla durata, i contratti presentavano durata “standard” 4+4 (con un caso 6+6) e risultavano, per alcuni, già rinnovati;
quanto al canone, esso risultava calcolato sul valore minimo delle fasce previste (indicata la fascia B), con la conseguenza che anche i contratti con canoni apparentemente più elevati rientravano, secondo la prospettazione della società, nel perimetro dell'alloggio sociale e quindi nell'esclusione dall'IMU.
L'appellante critica, inoltre, il passaggio della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto che valorizza una frase del ricorso (“operare come un normale soggetto economico”) ritenendola ostativa, laddove la locazione stabile degli alloggi costituiva, in realtà, tratto coerente con il modello di social housing. Sarebbe, in sostanza, stata introdotto una limitazione di natura meramente soggettiva, in realtà non prevista, all'applicabilità della esenzione, limitata ai soli alloggi costruiti o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche.
4) Sussistenza dei requisiti di legge per l'esclusione e richiesta istruttoria (ammissione di CTU ex art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992). In via conseguenziale rispetto ai motivi dedotti, l'appellante insiste per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio. La società afferma che la documentazione prodotta era idonea a soddisfare gli oneri probatori su di essa gravanti, ma che la verifica decisiva circa la rispondenza dell'immobile e del contratto ai parametri dell'accordo territoriale (richiamato come “accordo 2008” per il
Comune di Taranto) presentava natura eminentemente tecnica;
sostiene, inoltre, che la relazione depositata in atti costituiva una valutazione di parte, meritevole di riscontro mediante CTU, finalizzata a verificare la corrispondenza degli immobili e dei contratti di locazione ai parametri dell'accordo territoriale e, così, a confermare la spettanza dell'esclusione.
5) Ulteriore parziale infondatezza dell'accertamento (difetto di soggettività passiva per ulteriori unità di
Indirizzo_1 – Q.re PA VI e nuova visura in appello). Con l'ultimo motivo la società deduce che l'avviso di accertamento includerebbe unità immobiliari site in Indirizzo_1 (Quartiere PA VI) non appartenenti all'appellante, ma a un diverso soggetto, e che l'errata imputazione derivava dalla somiglianza delle denominazioni. Ricorda di avere già contestato in primo grado la proprietà di tali cespiti e di avere prodotto visure catastali solo per alcune unità, sicché la CTP aveva accolto l'eccezione soltanto nei limiti delle visure prodotte. In appello, la società ha depositato un'ulteriore visura che ricomprende le restanti unità accertate e che, secondo la prospettazione difensiva, confermava l'altrui titolarità, chiedendo quindi una riforma ulteriore della sentenza su tale punto. In termini quantitativi, l'appellante prospetta che, ove non siano accolti i motivi sugli alloggi sociali, l'ulteriore esclusione dei cespiti di Indirizzo_1 avrebbe comportato un'ulteriore riduzione dell'imposta e delle sanzioni, fino ai valori complessivi indicati in atto (imposta euro 28.778,00; sanzioni euro 8.633,40).
Si è costituito il Comune di Taranto, chiedendo il rigetto dell'appello. L'ente ribadisce, in rito, l'inammissibilità delle doglianze sugli “alloggi sociali” perché non specificamente dedotte sin dall'introduzione. Nel merito, ha dedotto che la società ha comunque effettuato versamenti IMU “in misura ridotta”, condotta che reputa incompatibile con la pretesa di esclusione totale dall'imposizione; ha eccepito, inoltre, la decadenza dal beneficio per omessa presentazione della dichiarazione IMU attestante il possesso dei requisiti, richiamando l'art. 2, commi 4 e 5-bis, del D.L. n. 102/2013. Quanto agli immobili di Indirizzo_1, l'ente comunale ha chiesto chiarezza sul numero e sugli identificativi catastali, riservandosi di prenderne atto una volta definitivamente individuati i cespiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato limitatamente (e peraltro solo in parte) in relazione al quinto motivo, essendo, per il resto, da rigettare.
In via preliminare, la Corte osserva che, nel ricorso introduttivo, la contribuente ha inserito la deduzione di applicazione del regime di favore per gli “alloggi sociali” solo in forma assertiva e generica, con “riserva” di dimostrazione “per ciascuna unità immobiliare locata”: senza però sviluppare, nel corpo del motivo, un'articolazione critica dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa esclusione e senza delimitare puntualmente – già in quella sede – i cespiti e i contratti rilevanti.
Ne consegue che la compiuta deduzione è stata, di fatto, strutturata solo con gli scritti successivi, come già rilevato dal primo giudice e come insiste nell'eccepire l'appellato: in violazione della giurisprudenza di legittimità sulla necessaria specificità dei motivi opposizione nel processo tributario. È pacifico che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado (Cass. Sez. 5,
05/12/2014, n. 25756, Rv. 634056-01, tra le tante).
In definitiva, le doglianze, al riguardo, esplicitate solo nel corso del primo grado, sono inammissibili.
Anche a prescindere dal profilo d'inammissibilità appena evidenziato, i motivi d'appello relativi agli “alloggi sociali” risultano, in ogni caso, infondati nel merito.
Parte appellante sostiene, in sintesi, l'applicabilità della seguente disposizione (che non si trova, invero, nel comma 1 dell'art. 13 richiamato dalla contribuente, bensì nel comma 2): «L'imposta municipale propria non si applica, altresì: […] b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
[…]».
In via preliminare, va detto essere infondata l'eccezione del Comune circa l'inapplicabilità dell'esenzione
IMU richiesta da parte ricorrente in quanto non oggetto di relativa denuncia. Fermo restando, in generale, che «il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è […] un principio generale del diritto tributario (v. Cass.
n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022)» (Cass., sez. V, ord. 21 dicembre 2022, n. 37385), nello specifico la Cassazione ha chiarito, più volte, che non sia previsto un siffatto onere per la spettanza della esenzione in discussione: «L'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, d.l.
n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l.
n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall' 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013 (conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013)» (Cass., sez. V, ord. 15 febbraio 2025, n. 3841; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 23680 del 28/10/2020, Rv. 659477-01; vedi anche Sez. 5, dell'11 ottobre 2024, depositata il 5 dicembre 2024, n. 31214).
Tuttavia, la domanda della contribuente è infondata per carenza dei requisiti di cui alla menzionata
“esenzione”.
La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'esclusione IMU per gli alloggi sociali presuppone una verifica in concreto e con riferimento a ciascun immobile, distinguendo le diverse fattispecie agevolative e richiedendo l'accertamento puntuale dei requisiti applicativi.
«In buona sostanza, al fine di dimostrare il puntuale ed effettivo riscontro di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all'interno della definizione di “alloggio sociale”, e per usufruire dell'esenzione, è necessario procedere all'analisi di ogni singolo aspetto saliente richiamato dal d.interm. 22 aprile 2008, ovverosia: a)
l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
b) la locazione permanente;
c) il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
d) la condizione di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30442 del 2024).
Dunque, il d.m. 22 aprile 2008 definisce “alloggio sociale” l'unità immobiliare ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato;
e precisa che rientrano nella definizione anche gli alloggi realizzati o recuperati con ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni (ed anche alla proprietà).
Orbene, non può parlarsi di “locazione permanente”, nel caso di specie.
Per quanto nel non chiarissimo atto di gravame non pare neppure si richiami tale ipotesi, nella specie, è comunque bene precisare che la locuzione “locazione permanente” (di cui al comma 2 dell'art. 1 del detto d.m.) esprime una destinazione stabile dell'unità immobiliare al circuito dell'affitto sociale, coerente con la funzione di interesse generale descritta dalla definizione ministeriale. Essa non si esaurisce nella presenza di un contratto abitativo ordinario, ma richiede che l'alloggio sia concretamente inserito, con carattere di stabilità, in un programma di riduzione del disagio abitativo verso soggetti svantaggiati, secondo i parametri del decreto: stabile inserimento che non è dato sapere da cosa si desumerebbe, nella specie.
Lo stesso, peraltro, come desumibile dal comma 4 dell'art. 2 del medesimo d.m., è appannaggio dei soli
“operatori pubblici” individuati come soggetti erogatore del detto servizio.
Ma neppure possono dirsi sussistere i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 1 del menzionato d.m.
Anzitutto, l'appellante valorizza la durata dei contratti (4+4 e, in un caso, 6+6) come indice del requisito temporale previsto (durata di almeno otto anni).
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Il contratto abitativo per quattro anni può proseguire per altri quattro solo per effetto del rinnovo, del tutto ipotetico, ben potendo non esservi, laddove ricorrano i casi previsti dall'art. 3 legge 431/1998. Insomma, la previsione del d.m. («locazione temporanea per almeno otto anni») riguarda una destinazione programmata dell'alloggio nell'ambito della fattispecie di cui al comma 3, e non si identifica con la mera rinnovabilità civilistica del rapporto, alle condizioni previste dalla normativa di settore e dagli stessi contratti.
Del resto, se così non fosse stato, e se fossero state sufficienti le guarentigie (a favore dei conduttori) di cui agli artt. 2 e 3 legge 431/1998, sarebbe stato sufficiente richiamare tali disposizioni, e non prevedere un termine minino di locazione di otto anni.
Ma soprattutto, allorché il comma 1 del menzionato art. 2 legge 431/1998 prevede che «le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni […]», lo stesso non impedisce, certo, che sia prevista una durata iniziale maggiore («non inferiore a quattro anni» significa chiaramente ciò). Il che significa che una durata iniziale imposta, per questo tipo di alloggi, di otto anni, unitamente al detto rinnovo per altri quattro, garantisce una ben diversa stabilità del rapporto, tendenzialmente di dodici anni, certamente maggiore di quella (come detto, “4-4”) evocata da parte ricorrente.
Inoltre, l'assenza di prova di un vincolo di destinazione programmato, e non lasciato alla “libera” iniziativa del privato (e, più in generale, dell'inserimento dell'immobile in un circuito di edilizia sociale regolata e chiaramente e formalmente destinata a tale scopo) rende palese la necessità (almeno) dell'ulteriore requisito di cui al detto comma 3, ovvero la realizzazione o il recupero degli alloggi con contributi o agevolazioni pubbliche: requisito che parte appellante reputa non indispensabile, ma che, per contro, è chiaramente richiesto dal disposto normativo invocato.
Del resto, se così non fosse, non si vedrebbe a quali casi dovrebbe applicarsi, per gli operatori pubblici, il comma 2 (ovvero il caso della locazione permanente): atteso che, escluso detto requisito (realizzazione o recupero degli alloggi con contributi o agevolazioni pubbliche) sarebbe sufficiente, ai sensi del comma 3, che la durata della locazione sia stabilita in otto anni.
Né può essere un caso che sia necessario tale requisito, posto che i soggetti coinvolti nella realizzazione di alloggi sociali sono selezionati a monte mediante procedura ad evidenza pubblica.
Al riguardo, va richiamato il comma 4 dell'art. 2 del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile
2008, che si riferisce espressamente (al fine di stabilire la spettanza di una «compensazione costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse misure stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali»), «agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del servizio di edilizia sociale in locazione permanente sulla base delle vigenti normative ed agli operatori pubblici e privati selezionati mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione degli alloggi di cui all'art. 1, comma 3»: e tale ulteriore requisito è certamente insussistente.
Si spiegano, allora, in quest'ottica gli ulteriori oneri gravanti sui detti soggetti, quali quelli di cui al comma 7 dell'art. 2 appena richiamato: «L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative».
Insomma, è evidente che si tratti di procedimento di carattere pubblicistico, che determina a monte, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, e non certo “a valle” e sulla base della libera iniziativa del privato, il da farsi, vincolando il privato a ben precisi obblighi: ciò che nella specie manca in radice.
Infine, quanto ai canoni, gli stessi devono essere (per il caso in cui sia un privato a realizzare tali alloggi sociali) determinati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del d.m. in commento.
È pur vero che la giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'esclusione IMU per gli alloggi sociali non opera per categorie indistinte di immobili, ma postula la verifica in concreto della riconducibilità dell'unità immobiliare ai parametri del d.m. 22 aprile 2008, con riferimento a ciascun immobile, gravando sul contribuente l'onere di provare i presupposti della non imposizione (Cass., sez. V, ord. 15 febbraio 2025, n. 3841): ma ciò non smentisce quanto appena detto, e anzi, a ben vedere, lo rafforza, richiedendo che i suddetti requisiti vadano visti, in caso di realizzazione di più alloggi, caso per caso.
Nella specie, quanto dedotto e prodotto da parte appellante al più mira a soddisfare solo l'ultimo dei requisiti richiamati, quello relativo al canone, sopperendo alle ulteriori palesi carenze – in estrema sintesi – col generico richiamo di una funzione di ausilio di fasce deboli della popolazione: il che è palesemente ben altro, rispetto all'istituto invocato.
Gli elementi richiamati da parte della contribuente, pur suggestivi, sono palesemente insufficienti a dimostrare, in modo compiuto e individualizzato per ciascun cespite, la ricorrenza dei menzionati presupposti per l'esclusione della tassazione di cui si tratta. Al riguardo, non è inopportuno evidenziare che la legge distingue gli alloggi sociali dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica “tradizionale” (ex IACP oggi ARCA, ALER, ATER, ecc.). Infatti, per questi ultimi l'art. 1, co. 749 L. 160/2019 prevede solo una detrazione IMU di €200 (come per le prime case “ordinarie” non di lusso) e l'applicazione dell'aliquota ordinaria salvo riduzioni comunali. Non è prevista l'esenzione totale per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonostante la funzione chiaramente pubblicistica e di tutela delle fasce meno abbienti che pure la stessa persegue, a meno che essi rientrino specificamente nella categoria di “alloggio sociale” ex DM 2008. Questa differenziazione, introdotta a decorrere dal 2014 (DL
102/2013 conv. L. 124/2013), conferma che solo gli immobili con le caratteristiche del DM 2008 possono beneficiare dell'esenzione. In altre parole, l'essere un alloggio popolare assegnato da un ente pubblico non basta di per sé: l'immobile deve rispettare i menzionati parametri del DM 2008 richiamato.
Conformemente, è stato affermato, con principio pienamente condiviso da questa Corte, che «l'esenzione dal pagamento è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008 (Sez.
5, Ordinanza n. 6380 del 2024; negli stessi termini cfr. anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024,
Rv. 671391 – 01 […] (così Sez. 5, Ordinanza n. 31214 del 2024).
Infine, l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio non può essere accolta, poiché la CTU non può supplire a carenze di allegazione e prova sui fatti principali gravanti sulla parte che invoca il beneficio, né può essere disposta con finalità esplorative, ma opera come ausilio valutativo di elementi già sufficientemente delineati e provati dalle parti (Cass., sez. V, 13 gennaio 2016, n. 404; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18976 del 10/09/2007,
Rv. 601261).
Ne consegue il rigetto dei motivi d'appello relativi agli alloggi sociali e della connessa richiesta istruttoria.
È, invece, parzialmente fondato il motivo concernente il difetto di titolarità di alcuni degli immobili residui rispetto a quelli già esclusi in prime cure. La contribuente produce in appello documentazione catastale aggiornata che riconduce la proprietà (e dunque la soggettività passiva IMU) alla diversa e cessata “Società Cooperativa Società_2”, superando l'originaria imputazione. Si tratta, in particolare, degli immobili di cui al foglio 206, particella 207, sub 3, 7, 9, 21, 22 e 23: esclusi, dunque, i sub 5 e 12, non menzionati nell'avviso in esame.
Ne consegue l'annullamento dell'accertamento nella parte in cui imputa all'appellante la soggettività passiva per tali cespiti.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 1016/2021, proposto dalla Ricorrente_1 s.p.a. nei riguardi del Comune di Taranto, così provvede:
1. accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, e fermo restando il parziale accoglimento del ricorso introduttivo, da parte della Commissione
Tributaria Provinciale di Taranto, annulla l'avviso di accertamento IMU anno 2014 n. 31839/2019 limitatamente agli immobili di cui al foglio 206, particella 207, sub 3, 7, 9, 21, 22 e 23; 2. rigetta l'appello nel resto;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Taranto, 19/1/2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(UC CA) (IO NA)