Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 671
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 (asserita “novità” della questione alloggi sociali)

    La Corte ritiene che la questione degli alloggi sociali sia stata dedotta in modo generico e assertivo nel ricorso introduttivo, con riserva di dimostrazione, e che la compiuta deduzione sia avvenuta solo con scritti successivi, in violazione della necessaria specificità dei motivi di ricorso in primo grado. Pertanto, le doglianze sono inammissibili.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b) d.l. 201/2011 e dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, d.m. 22 aprile 2008 (nozione di alloggio sociale e critica alla lettura “restrittiva” della CTP)

    La Corte ritiene infondati nel merito i motivi relativi agli alloggi sociali. La definizione di alloggio sociale richiede la verifica in concreto dei requisiti, tra cui l'uso residenziale, la locazione permanente, la funzione di interesse generale di riduzione del disagio abitativo e, in alcuni casi, la realizzazione o recupero con contributi pubblici. La contribuente non ha provato la sussistenza di tali requisiti in modo compiuto e individualizzato per ciascun cespite. In particolare, la durata dei contratti (4+4 o 6+6) non equivale alla 'locazione temporanea per almeno otto anni' prevista dalla normativa, e manca la prova di un vincolo di destinazione programmato o del ricorso a contributi pubblici per la realizzazione degli alloggi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b) d.l. 201/2011 e dell'art. 2, commi 2 e 3, d.m. 22 aprile 2008 (corrispondenza di immobili e contratti ai requisiti/accordi locali)

    La Corte ritiene infondato questo motivo per le stesse ragioni esposte nel punto precedente, in quanto la contribuente non ha provato in modo compiuto la sussistenza dei requisiti per la qualifica di 'alloggio sociale'.

  • Rigettato
    Sussistenza dei requisiti di legge per l'esclusione e richiesta istruttoria (ammissione di CTU ex art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992)

    La Corte rigetta la richiesta di CTU poiché non può supplire a carenze di allegazione e prova sui fatti principali gravanti sulla parte che invoca il beneficio, né può essere disposta con finalità esplorative.

  • Accolto
    Ulteriore parziale infondatezza dell'accertamento (difetto di soggettività passiva per ulteriori unità di Indirizzo_1 – Q.re PA VI e nuova visura in appello)

    La Corte accoglie parzialmente questo motivo, ritenendo fondato il difetto di titolarità per alcuni immobili (foglio 206, particella 207, sub 3, 7, 9, 21, 22 e 23) sulla base della documentazione catastale prodotta in appello, che riconduce la proprietà a un diverso soggetto. Pertanto, annulla l'accertamento limitatamente a tali cespiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 671
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 671
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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