TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6158 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 16.1.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27055 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
Parte
. , P.IVA – Parte_2 P.IVA_1
C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in calce P.IVA_1
all'atto di citazione, dall'Avv. Felice Leone (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli,
[...]
alla Piazza Mercato n. 45.
sentenza proc. n. 27055/23 r.g. pag. 1 OPPONENTE
E
(Cod. Fisc.: CP_1 Pt_3 Parte_4
) elettivamente domiciliata in 80143 Napoli NA, Centro P.IVA_2
Direzionale Is. G1, presso l'Avv. Gaetano Barbato
( , e difesa dall'Avv. Giovanna Garrone del C.F._2
Foro di Milano (C.F.: che la rappresenta e C.F._3
difende in forza di procura generale Apostille n.Ov-H 253/2023-
del 18.01.2023 a rogito Notaio Dr. di Trebnje. Pt_5 Persona_1
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
29.603 a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci.
L'opponente ha dedotto che:
non vi è prova del credito vantato;
disconosce la documentazione prodotta;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto che:
il credito vantato è provato dalle fatture corredate dai DDT;
sentenza proc. n. 27055/23 r.g. pag. 2 il credito vantato è provato altresì dal riconoscimento di debito contenuto nella mail del 14.7.22 in base al quale sono anche avvenuti pagamenti parziali;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che il disconoscimento operato della documentazione prodotta è del tutto generico.
Il credito vantato è provato, oltre che dalle fatture, dai relativi ddt sottoscritti dal vettore che attestano la consegna della merce.
La somma ingiunta tiene conto dei dedotti pagamenti parziali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione
Parte al d.i. n. 6656/2023 del 15/11/2023 proposta da Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_2
con atto di citazione notificato il 22.12.23, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.261 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 19.6.25.
sentenza proc. n. 27055/23 r.g. pag. 3 IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 27055/23 r.g. pag. 4