Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 872.
(Violazione delle norme di edilizia).
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facolta' di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
(Violazione delle norme di edilizia).
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facolta' di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
Commentari • 314
- 1. consorzio di urbanizzazionehttps://www.brocardi.it/ · 255.25731
[…] quale sia l'inquadramento giuridico dei consorzi di urbanizzazione, ossia delle aggregazioni di...» Quesito Q201924347 (Articolo 38 Codice Civile - Obbligazioni) «1)sono un professionista che svolto prestazioni professionali per conto di un consorzio urbanistico, tra proprietari di aree fabbricabili, per la realizzazione di opere di...» Consulenza legale Q201718613 (Articolo 872 Codice Civile - Violazione delle norme di edilizia) «Né il Codice Civile né le leggi speciali contengono una normativa compiuta dei consorzi per l'urbanizzazione . […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2022, n. 4016Provvedimento: […] Parimenti, il comma 2 dell'art. 872 c.c. afferma che queste medesime violazioni della disciplina urbanistico- edilizia possono anche trovare tutela innanzi al G.O., con l'attivazione in giudizio di un diritto soggettivo. Le azioni civilistiche espressamente citate dall'art. 872, co. 2 c.c. sono due: in primis, l'azione di riduzione in pristino, per l'appunto di natura ripristinatoria e reale, qualora risultino violate le norme in materia di distanza nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, ed in secundiis l'azione aquiliana in caso di violazione di ogni altra norma.Leggi di più...
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