Provvedimento: […] Parimenti, il comma 2 dell'art. 872 c.c. afferma che queste medesime violazioni della disciplina urbanistico- edilizia possono anche trovare tutela innanzi al G.O., con l'attivazione in giudizio di un diritto soggettivo. Le azioni civilistiche espressamente citate dall'art. 872, co. 2 c.c. sono due: in primis, l'azione di riduzione in pristino, per l'appunto di natura ripristinatoria e reale, qualora risultino violate le norme in materia di distanza nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, ed in secundiis l'azione aquiliana in caso di violazione di ogni altra norma.
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