TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7607/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7607/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTO Parte_1
EL
ATTORE contro e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. MARINA BENZI
CONVENUTI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia il Tribunale civile di Genova, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità di e del IG. per i fatti descritti e conseguentemente Controparte_3 Controparte_2 condannarli, in via tra loro solidale, alternativa o come meglio visto, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal nella misura risultante ad esito Controparte_4 del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi al tasso moratorio e/o legale. Con condanna al pagamento delle spese legali e peritali del presente giudizio.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contestato tutto quanto ex adverso dedotto, per le ragioni in atti, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del signor e nel merito respingere Controparte_2
pagina 1 di 13 ogni domanda attorea formulata contro i convenuti siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, il attore ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(lo ”) e affermando, in sintesi, che: Controparte_1 CP_1 Controparte_2
- dal 2012 al 2019, il Condominio era stato amministrato dalla società convenuta, di cui
[...] era amministratore unico e titolare del 90% del capitale sociale;
CP_2
- nominato il nuovo amministratore, il Condominio riceveva un decreto ingiuntivo concernente un debito per la fornitura di gas naturale, di cui né il nuovo amministratore né i Condomini erano al corrente, in quanto la precedente amministrazione aveva omesso di informarli dei numerosi solleciti del fornitore e del piano di rientro che aveva autonomamente concordato e poi disatteso;
- a seguito di tale evento, l'attore decideva di effettuare una verifica sulla pregressa gestione, riscontrando svariati inadempimenti, illeciti e irregolarità che, a suo dire, avrebbero causato al danni di varia natura;
Parte_1
- “in ragione degli inadempimenti al mandato ricevuto quale Amministratore del ed Parte_1 in ragione della violazione dei più elementari principi di “neminem laedere”, lo sarebbe CP_1 responsabile, in particolare, dei danni derivanti: (i) dalle reiterate distrazioni di denaro dal conto corrente del a favore dei conti correnti di altri condominii;
(ii) dai pagamenti Parte_1 effettuati dal a favore di due imprese, a cui era stata impropriamente commissionata Parte_1 la sostituzione di una tubatura in un'unità immobiliare appartenente a una condomina e il seguente ripristino della pavimentazione;
(iii) dall'indebito pagamento, per anni, di fatture per la fornitura di energia elettrica relative a sette contatori, nonostante il complesso condominiale fosse dotato di solo sei contatori e nonostante i ripetuti inviti ad eseguire le opportune verifiche da parte dei condomini;
(iv) dalla trasmissione di dichiarazioni fiscali erronee;
- altresì responsabile sarebbe in virtù tanto del contatto sociale formatosi tra i Controparte_2 condomini e lo stesso quanto degli artt. 2043 e 2476 c.c. CP_2
Il Condominio ha, quindi, domandato l'accertamento della responsabilità tanto dello quanto di CP_1
e, conseguentemente, la condanna dei convenuti “in via tra loro solidale, alternativa o CP_2 come meglio visto, al risarcimento dei danni” complessivamente quantificati, nella propria comparsa conclusionale attorea, in € 23.712,35.
Nel costituirsi i convenuti, hanno eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva di e hanno chiesto, nel merito, il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate in Controparte_2 fatto e in diritto.
pagina 2 di 13 All'esito dell'udienza del 17.1.2023, il Giudice ha concesso i termini per deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e ha fissato per la decisione sulle istanze istruttorie l'udienza del 22.6.2023. All'esito di quest'ultima udienza il Giudice ha fissato ex art. 185-bis c.p.c. l'udienza dell'11.7.2023 per la sottoposizione alle parti della proposta conciliativa formulata nei seguenti termini:
“Rinunzia agli atti previa corresponsione alla parte attrice da parte dei convenuti della somma di € 13.000 oltre contributo spese legali.” Successivamente all'udienza del 28.9.2023, le parti convenute hanno dichiarato di accettare, senza riconoscimento alcuno e a solo scopo transattivo, di corrispondere la quota delle spese legali come ex adverso quantificata e di corrispondere € 5.000 subito e il residuo in sedici rate mensili;
parte attrice invece ha dichiarato di non accogliere la proposta, ritenendo incongrua la somma offerta rispetto a quella richiesta in causa, e inaccettabile la tempista del pagamento delle rate. Il Giudice, riservatosi, in data 27.12.2023 ha emesso ordinanza di ammissione delle istanze istruttorie. Assunte le prove ammesse, all'udienza del 18.04.2024, parte attrice ha rinunciato all'istanza di CTU e ha chiesto disporsi ispezione ex art. 118 c.p.c. al fine di appurare la presenza o meno del settimo contatore. Il Giudice, ritenuto non necessario ai fini della decisione disporre ispezione giudiziale- essendo rilevante l'esistenza o meno del contatore all'epoca del pagamento delle fatture e non allo stato attuale- e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.1.2025, all'esito della quale ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 21.7.2025 il Collegio ha fissato la discussione orale della causa al 25.9.2025 al fine di trattare i profili di inquadramento della responsabilità dei convenuti, udienza differita al 2.10.2025, e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sul difetto di legittimazione passiva e sulle domande formulate nei confronti di
[...]
CP_2
Come sopra evidenziato, il ha domandato il risarcimento dei danni asseritamente subiti Parte_1 tanto nei confronti della società quanto nei confronti del suo socio Parte_2 di maggioranza e amministratore unico Controparte_2
È opportuno, dunque, soffermarsi da subito sulle domande formulate nei confronti di
[...]
domande che, almeno nella prospettiva attorea, hanno giustificato il radicamento della CP_2 presente controversia davanti alla Sezione specializzata in materia di impresa.
Il Condominio ha sostenuto la responsabilità di sulla base: CP_2
(i) del contatto sociale che si sarebbe instaurato tra lo stesso e i condomini;
CP_2
(ii) dell'art. 2043 c.c.; (iii) dell'art. 2476, co. 6 e 7 c.c.
Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di CP_2
Ritiene al riguardo il collegio che l'eccezione sia infondata. Come noto, una cosa è la legittimazione ad agire o a contraddire (nel caso di specie eccepita dai convenuti), altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo: “la legittimazione ad
pagina 3 di 13 agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta […], emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto […] La titolarità del diritto sostanziale, di cui qui concretamente si discute, attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda” (Cass. civ., Sez. I, 5.6.2025, n. 15088). Sulla base della prospettazione della domanda attorea, potrebbe, almeno in astratto, Controparte_2 in virtù dei titoli di responsabilità appena menzionati, essere chiamato a risarcire il danno a favore del Condominio. Peraltro le domande formulate nei confronti di risultano infondate per le seguenti CP_2 ragioni. Infondata è, innanzitutto, la domanda, sub (i), di risarcimento del danno sul presupposto dell'asserito contatto sociale che sarebbe insorto tra e il . CP_2 Controparte_4
Sostiene quest'ultimo che, a causa della particolare qualificazione richiesta a dall'art. 71- CP_2 bis disp. att. c.c. e della risalenza del rapporto instaurato con il condominio (“già il padre amministrava il Condominio, prima che fosse costituita e nominata la società”), si sarebbe ingenerato un concreto
“affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione”, “in ossequio al dovere di solidarietà sociale”, “totalmente e malamente disattesi durante e dopo la conclusione del rapporto con il Condominio”. Ad avviso del Condominio vi sarebbero, insomma, tutte le “le condizioni per determinare l'insorgenza di un'obbligazione ex art. 1173 c.c.”. La responsabilità da contatto sociale, come noto, presuppone una relazione di fatto tra più soggetti, la quale determina l'insorgere di un particolare affidamento dell'uno nei confronti dell'altro: “in virtù di tale relazione qualificata, una persona - al fine di conseguire un obiettivo determinato (stipulare un contratto non svantaggioso, evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio, assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa) - affida i propri beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona. Per il che non si verte - com'è del tutto evidente - in un'ipotesi di mero contatto sociale, bensì di un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.
- in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione” (Cass. civ., Sez. I, 12.7.2016, n. 14188). Fermo ciò, la responsabilità da contatto sociale, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza di un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile “non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'osservare una condotta, rechi nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (da ultimo Cass. civ., Sez. I, 14.5.2025, n. 12956). Nella fattispecie in esame, non è chiaro né quale precisa regola di condotta avrebbe violato né, tanto meno, quale specifica previsione normativa imporrebbe tale regola di condotta. CP_2
Irrilevante, almeno da questo punto di vista, il generico richiamo all'art. 2 Cost. o all'art. 71-bis disp.
pagina 4 di 13 att. c.c., il quale si limita a prescrivere i requisiti di professionalità e onorabilità che devono possedere gli amministratori di condominio. Anche valorizzando i più precisi obblighi discendenti dal contratto stipulato tra il Condominio e lo la conclusione non cambierebbe. Controparte_1
Certo il contatto sociale qualificato può trovare riconoscimento anche in materia contrattuale, ove potrebbe imporre “un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato” (Cass. civ., Sez. III, 13.10.2017, n. 24071, ma proprio perché deve esprimersi in un “autonomo obbligo di condotta” rispetto all'adempimento dell'obbligazione principale, non può, per definizione, coincidere con quest'ultima. Il che è esattamente quanto si è verificato nel caso di specie: il , nel corso del giudizio, Parte_1 altro non ha fatto se non estendere a gli stessi addebiti già mossi, a titolo di responsabilità CP_2 contrattuale, allo . CP_1
* È altresì infondata la domanda, sub (ii), di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Sul punto, l'attore afferma che il IG. sarebbe “autore materiale e morale degli atti CP_2 illeciti che hanno danneggiato il Condominio”. Il riferimento è, in particolare, alle “condotte appropriative (per distrazione) poste in atto dal , “doppiamente aggravate” per l'abuso CP_2 di prestazione d'opera e per la rilevante gravità del danno e ascritte dalla giurisprudenza penale di legittimità al delitto di appropriazione indebita. Sulla sussistenza di tali irregolarità, dei danni che ne sono conseguiti, e della responsabilità in capo allo Studio, ci si soffermerà in seguito. Occorre qui rilevare che, ancora una volta, l'attore si è limitato ad estendere all'amministratore della società un fatto già addebitato a quest'ultima. L'eventuale condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c. postula la prova non solo del danno, ma dell'imputabilità al convenuto del fatto colposo o doloso. Più in particolare, era onere dell'attore allegare e provare quantomeno le modalità con le quali sarebbero state commesse le distrazioni delle somme;
come, esattamente, si sia estrinsecato il contributo “materiale e morale” dell'amministratore negli illeciti;
quale sarebbe stato il concreto danno subito dal Condominio. Tale onere non è stato assolto, dal che discende l'infondatezza della domanda ex art. 2043 c.c. formulata nei confronti del legale rappresentante della società convenuta.
* Infondata è, infine, la domanda, sub (iii), di risarcimento del danno ex art. 2476 c.c. Sostiene il che avrebbe violato gli obblighi di diligenza inerenti alla sua Parte_1 CP_2 qualifica di amministratore della società convenuta. Avrebbe così causato un grave danno tanto allo da lui amministrato, quanto al CP_1 Parte_1
Con particolare riferimento allo Studio, quest'ultimo, sostiene l'attore, si ritroverebbe oggi ad essere
“depauperato e debitore nei confronti di una pletora di Condominii”. In particolare, ad avviso del tra il 2018 e il 2019 la perdita di esercizio dello Studio sarebbe passata da circa 5.000 € a Parte_1 circa 43.000 €; dal 2020 non sarebbe stato più depositato il bilancio sociale;
nell'ultimo bilancio i debiti sarebbero ammontati a € 210.270,00, “importo evidentemente corrispondente alle somme
pagina 5 di 13 distratte da restituire ai Condominii e che per una società che si occupa dell'amministrazione di fabbricati con un solo dipendente è somma assolutamente esorbitante”. Con riferimento invece al Condominio, avrebbe omesso di assumere le doverose CP_2 iniziative volte a “eliminare o ridurre la responsabilità” della società nei suoi confronti e non avrebbe collaborato con il nuovo amministratore. Il Condominio, in definitiva, avrebbe subito “un nocumento patrimoniale diretto, consistente nelle spese legali sostenute per recuperare le somme di denaro distratte e per le ulteriori voci di danno sopra elencate”. Anche tali rilievi non hanno pregio. L'art. 2476, co. 6 c.c. prevede che: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”. La disposizione estende agli amministratori delle società a responsabilità limitata la responsabilità in ordine agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale già sancita, con riferimento alle società per azioni, dall'art. 2394 c.c. Come di recente chiarito dalla Corte di Cassazione, l'insufficienza patrimoniale costituisce il presupposto dell'azione sottesa all'art. 2394 (e deve ritenersi, oggi, anche all'art. 2476, co. 6), “perché solo nel momento in cui essa si verifica sorge l'interesse dei creditori ad agire nei confronti degli amministratori per il danno subito” (così Cass. civ., Sez. I, 30.7.2025, n. 22002). L'insufficienza patrimoniale si estrinseca ne “lo sbilancio tra attività e passività che lede la garanzia generica dei creditori rappresentata dal patrimonio dell'ente ex art. 2740 c.c.” (per es. Cass. civ., Sez. I, 30.12.2024, n. 35068). In altri termini ancora, la tutela prevista dal legislatore “presuppone la dimostrazione che il patrimonio sociale, per effetto della condotta negligente ascrivibile ad amministratori e/o sindaci, risulti insufficiente rispetto al soddisfacimento dei crediti sociali” (Cass. civ., Sez. III, 7.11.2019, n. 28613). Nel caso di specie, il non ha adeguatamente provato che il patrimonio della società Parte_1 convenuta fosse, al momento della proposizione della domanda, insufficiente a garantire il debito in contestazione. L'attore ha prodotto in giudizio (cfr. doc. 2) la visura storica della società convenuta, dalla quale si evince che, al 31.12.2019, lo Studio aveva registrato una perdita di esercizio pari a circa 44.000 € (nonostante l'aumento dei crediti esigibili da circa 140.000 € al 31.12.2018 a circa 185.000 € 31.12.2019). Non è provato invece l'effettivo stato patrimoniale della società negli anni successivi, fino al momento della proposizione della domanda giudiziale. In particolare, le affermazioni secondo cui il patrimonio di risulterebbe Controparte_1
“depauperato”, e che la società convenuta sia debitrice nei confronti di molti altri condominii, sono rimaste del tutto sfornite di prova. In ogni caso, la fattispecie di responsabilità in discorso presuppone anche, e soprattutto, la dimostrazione che l'amministratore abbia violato gli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale e che tale violazione abbia causato un danno, commisurato alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori (Cass. civ., Sez. I, 30.7.2025, n. 22002). pagina 6 di 13 Nulla però ha provato, sul punto, il , il quale si è limitato a richiamare una serie di Parte_1 circostanze irrilevanti (la mancata collaborazione con il nuovo amministratore del o Parte_1 scarsamente significative (quali l'incremento della perdita di esercizio tra il 2018 e il 2019). Un solo fatto, allegato dal avrebbe forse potuto ritenersi rilevante, almeno nella prospettiva della Parte_1 responsabilità ex art. 2476, co. 6 c.c.: la corrispondenza tra l'ammontare dei debiti gravanti sulla società e “le somme distratte da restituire ai Condominii” (cfr. atto di citazione, p. 9). Il fatto, insomma, che l'indebitamento della società sia direttamente dipeso dalle distrazioni di denaro compiute ai danni dei condominii. Si tratta però, e ancora una volta, di una semplice insinuazione, rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio. Dal canto suo, l'art. 2476, co. 7 c.c. prevede che “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”. Si tratta di un'azione avente caratteri parzialmente diversi rispetto a quelli previsti dall'azione di cui all'art. 2476, co. 6, e che trova il proprio corrispondente, con riferimento alle società per azioni, nell'art. 2395 c.c. Come chiarito dalla giurisprudenza, il principale elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale e a quella dei creditori sociali è rappresentato dall'incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l'azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19/12/2022, n. 37097; Cass. 23.6.2010 n. 15220; Cass. 25.7.2007 n. 16416; Cass.
3.4.2007 n. 8359; Cass.
5.8.2008 n. 21130). Il Condominio, in effetti, afferma che gli avrebbe causato un “nocumento patrimoniale CP_2 diretto”, “consistente nelle spese legali sostenute per recuperare le somme di denaro distratte e per le ulteriori voci di danno sopra elencate”. Un “nocumento”, dunque, che non costituisce – questa volta – il riflesso del danno cagionato al patrimonio sociale, ma che avrebbe investito direttamente il patrimonio del . Parte_1
Occorre però ricordare che tanto l'azione a tutela dei creditori sociali quanto l'azione individuale del terzo presuppongono, pur sempre, prova della “violazione, dolosa o colposa, dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo” da parte dell'amministratore (Cass. civ. 25.7.2007, n. 16416; Cass. civ. 3.4.2007, n. 8359; Cass. Civ. 5.8.2008, n. 21130). Trattandosi di ipotesi di responsabilità extracontrattuale, è onere del danneggiato provare, oltre al danno in tesi subito, anche la condotta dolosa o colposa dell'amministratore e il nesso causale tra la condotta e il danno. Del resto, l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente o del socio secondo la previsione dell'art. 2395 c.c. (o dell'art. 2476, co. 7 c.c.), “atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi” (Cass. civ., Sez. I, 23.6.2010, n. 15220). pagina 7 di 13 Come innanzi sottolineato, il non ha spiegato né dimostrato, in quali esatti termini la Parte_1 condotta dell'amministratore della società convenuta avrebbe causato i danni già imputati, a titolo di responsabilità contrattuale, alla società Controparte_1
Da ciò consegue il rigetto anche della domanda formulata ai sensi dell'art. 2476, co. 6 e 7, c.c.
3. La domanda formulata nei confronti di Controparte_1
Il Condominio ha domandato la dichiarazione di responsabilità della convenuta
[...]
con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attore. La domanda è, in parte, fondata. È innanzitutto pacifico che la società convenuta abbia amministrato il Condominio dal 2012 al 2019. Lo si desume, tra l'altro, dal verbale dell'assemblea condominiale del 2.7.2012, nonché dal verbale del 30.10.2019, attestante il “passaggio di consegne” dallo a Parte_2 CP_5 nuova amministratrice del Condominio. Come noto, il contratto di amministrazione condominiale è contratto tipico, non riconducibile alla prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 1129 c.c. e 1131 c.c. e, solo in via residuale, dalle norme sul mandato (per es. Cass. civ., Sez. II, 15.1.2025, n. 1002). Fermo ciò, il Condominio addebita alla società convenuta una serie di inadempimenti, “reiterati illeciti e numerose irregolarità” che quest'ultima avrebbe consumato nella vigenza del contratto e di cui il Condominio avrebbe avuto contezza soltanto una volta nominata l'attuale amministratrice condominiale. Da tali illeciti e inadempimenti sarebbero derivati una serie di danni, di cui oggi il Parte_1 domanda il risarcimento.
* È fondata, in primis, la domanda di risarcimento del danno costituito dal costo complessivo delle spese legali che il ha sostenuto per la ricostruzione della contabilità e la cura delle vertenze Parte_1 stragiudiziali con gli altri condomini per il recupero delle somme indebitamente corrisposte. È incontestato che, nel corso della propria amministrazione, lo abbia trasferito somme di denaro CP_1 dal conto corrente dell'attore al conto corrente di altri condomini (e viceversa). Parte convenuta si è limitata a replicare che il passaggio di denaro da un condominio all'altro sarebbe stato giustificato dalla “necessità di colmare momentanee carenze di cassa”. Si tratta di una giustificazione del tutto indimostrata e, comunque, irrilevante. L'art. 1129, co. 12 c.c. prevede che “costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità”, tali da giustificare la revoca dell'amministratore da parte dell'autorità giudiziaria, anche “3) la mancata apertura ed utilizzazione del [conto corrente del condominio]; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini”. Costituisce dunque senz'altro inadempimento del contratto di amministrazione condominiale (e anzi
“grave irregolarità”) il fatto che, nella vigenza del contratto, altri condomini abbiano visto un incremento delle proprie sostanze a danno del attore, senza alcuna apparente ragione Parte_1 giustificatrice. A poco rileva, per inciso, che il responsabile del pagamento abbia, o meno, la rappresentanza anche del condominio arricchito: è sufficiente che quest'ultimo abbia ricevuto un pagina 8 di 13 incremento patrimoniale a danno di un altro, in difetto di giusta causa (cfr., sul punto, App. Genova, 26.10.2023, n. 1162). Parte convenuta afferma che l'eventuale domanda di risarcimento del danno avrebbe dovuto essere formulata non nei confronti dello , bensì nei confronti degli altri condomini, beneficiari delle CP_1 somme di denaro. Il rilievo non è corretto. Il non ha chiesto il risarcimento del danno derivante dalla omessa Parte_1
(o dalla ritardata) restituzione delle somme indebitamente corrisposte agli altri condomini. Tali somme, anzi, paiono essere state in tutto o in parte recuperate in seguito a spontanei adempimenti o accordi stragiudiziali. Il ha domandato il risarcimento degli esborsi sostenuti per le attività di Parte_1 ricostruzione delle movimentazioni contabili e delle attività stragiudiziali strumentali al recupero delle menzionate somme. Si tratta di un danno certamente imputabile allo Studio e che può ben comprendere gli esborsi indicati dal Parte_1
Va rilevato che l'attore ha quantificato tale danno in 8.513,16 €, importo che corrisponderebbe al totale degli importi fatturati dall'Avv. Roberto Elia come da fatture prodotte sub docc. 26, 27, 28 e 29 di parte attrice. La quantificazione del danno non è corretta. L'importo complessivo del 'netto a pagare', come risultante dalle citate fatture, da parte del non equivale a € 8.513,16, bensì a € 7.179,12. Da quest' importo deve essere poi Parte_1 detratto quello portato nella fattura n. 63/A del 7.12.2021, prodotta come doc.29 (€ 2.483,24), poiché riferito a spese legali inerenti a “le controversie aventi ad oggetto i lavori fatti eseguire da
[...] all'Impresa ed all'Impresa ”: spese che non sono attinenti Controparte_1 CP_6 CP_7 alle attività di ricostruzione della contabilità e di recupero degli importi bonificati a cui si è innanzi fatto riferimento. Da ciò discende la condanna di alla corresponsione a titolo di risarcimento, Controparte_1
a favore del della somma complessiva di € 4.695,88 (7.179,12-2.483,24). Parte_1
* È infondata la domanda diretta al risarcimento del danno conseguente all'esecuzione dei lavori per la sostituzione della tubatura nell'appartamento della IG.ra . Parte_3
Afferma parte attrice che lo convenuto avrebbe: indebitamente pagato i lavori di ripristino di un CP_1 immobile appartenente a un singolo condomino (la IG.ra ); omesso di informare e chiedere Parte_3
l'autorizzazione all'assemblea; omesso di formulare richieste risarcitorie o di rivalsa nei confronti della danneggiante;
omesso, infine, di denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice. Parte convenuta, dal canto suo, ha affermato che l'amministrazione aveva retribuito un intervento urgente (si trattava di “eliminare la perdita che causava il danno”), previo accordo con i consiglieri del condominio, i quali sono intervenuti nell'appartamento danneggiato e hanno verificato lo stato dei luoghi. Avrebbe, inoltre, denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa (mentre sarebbe stato onere della nuova amministratrice verificare l'effettiva apertura della pratica presso la compagnia assicurativa). In ogni caso, l'attore avrebbe dovuto domandare la restituzione delle somme al proprietario dell'appartamento che ne ha tratto vantaggio. Dall'istruttoria orale è emerso che il testimone artigiano che al tempo dei fatti Testimone_1 svolgeva la manutenzione del settore idraulico del Condominio, ha riferito di essere intervenuto con urgenza presso l'abitazione della IG.ra : il suo fidanzato, “che stava rifacendo da solo la Parte_3 pagina 9 di 13 demolizione per il rifacimento del bagno, aveva bucato un tubo sotto la pavimentazione”. ha Tes_1 precisato che nell'appartamento vi erano state due differenti perdite: una inerente a una tubazione privata, “che passava sotto il piatto doccia e poi dentro il muro fino al miscelatore della doccia”. Un'altra, per la quale è stato richiesto l'intervento d'urgenza, inerente ad un tubo condominiale, che era risultato “marcio perché era 'affogato' sotto il terrapieno del bagno, sotto la soletta di cemento”. Ha quindi riferito di aver ricevuto dall'amministrazione condominiale l'incarico di sostituire il tubo. Inoltre, ha confermato di aver seguito i lavori di rifacimento della pavimentazione “dall'inizio alla fine”. Lavori, questi ultimi, “eseguiti da un'altra ditta, sempre per conto del condominio”. Ha confermato che, in seguito all'episodio, vi fu un sopralluogo alla presenza dell'amministrazione condominiale e dei consiglieri. All'esito di tale sopraluogo, “abbiamo trovato questa soluzione, cioè di sostituire il tubo e rifare tutto il pavimento”. È stato altresì sentito, quale testimone, il perito assicurativo Persona_1
Il testimone, che ha visionato l'appartamento una volta concluso i lavori, ha riferito di aver visionato le fatture dei lavori eseguiti “e la foto di un tubo, sotto pavimento, da cui pare fosse l'origine dello spargimento [di acqua] denunciato”. Ha precisato che il rimborso spese per l'eliminazione della perdita non era stato accordato poiché non vi era “evidenza, dai documenti fornitimi, del bagnamento prima dell'esecuzione dei lavori”. In particolare, “quello che mancava era la prova fotografica di un bagnamento o di un spargimento”. L'istruttoria ha, insomma, consentito di appurare che: (i) la sostituzione del tubo condominiale era effettivamente urgente e non poteva attendere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale;
(ii) l'amministrazione condominiale e i consiglieri hanno partecipato al successivo sopralluogo, deliberando l'esecuzione dei lavori;
(iii) la richiesta di indennizzo all'assicurazione ha avuto esito negativo poiché non era stata inviata alla compagnia adeguata documentazione fotografica ritraente lo spargimento d'acqua nell'appartamento. Per quanto appena evidenziato, non si ravvisa alcuna responsabilità in capo allo convenuto in CP_1 relazione al danno in esame. L'amministrazione condominiale ha, infatti, eseguito un pronto sopralluogo una volta che gli è stata comunicata la rottura del tubo condominiale. Ha quindi constatato il guasto e, unitamente agli altri consiglieri, ha incaricato l'impresa idraulica delle opere necessarie alla riparazione e al ripristino del pavimento. La compagnia assicurativa, dal canto suo, ha spiegato di aver rigettato la richiesta di indennizzo per la mancanza di una fotografia attestante lo spargimento dell'acqua: è però evidente che tale fotografia avrebbe potuto essere scattata soltanto dai proprietari dell'abitazione al momento dell'allagamento, o dall'idraulico intervenuto alle “otto di sera” per
“chiudere l'acqua” e, così, interrompere la perdita. Non certo dall'amministrazione del condominio (o dai consiglieri), intervenuta in occasione del successivo sopralluogo quando, evidentemente, lo spargimento d'acqua era già stato eliminato. Anzi, che parte convenuta si sia attivata per documentare il danno emerge dalla deposizione di il quale ha riferito di aver ricevuto dalla nuova Per_1 amministratrice “la foto di un tubo, sotto pavimento, da cui pare fosse l'origine dello spargimento denunciato. Ma la foto era a demolizione del pavimento avvenuta e non erano visibili le tracce dello spargimento d'acqua”, segno che, diversamente da quanto affermato dal Condominio, lo CP_1
o chi per esso, si era attivato per ritrarre, prima del completamento dei lavori
[...] nell'appartamento, lo stato del tubo condominiale. È condivisibile il rilievo di parte attrice secondo cui l'amministrazione condominiale avrebbe potuto esercitare gli eventuali diritti risarcitori o di rivalsa nei confronti dell'autore del danno o del pagina 10 di 13 proprietario dell'appartamento, avvantaggiato dai lavori eseguiti. È però vero, come altrettanto correttamente evidenziato da parte convenuta, che il termine di prescrizione inerente a tali azioni non era decorso al momento della nomina della nuova amministratrice di condominio. Sicché, anche da questo punto di vista, alcun inadempimento può essere imputato alla parte convenuta. Discende da ciò il rigetto della domanda di risarcimento del danno consistente nell'indebito pagamento dei lavori di sostituzione della tubatura e ripristino del pavimento dell'appartamento della CP_8
. Parte_3
* È altresì infondata la domanda di risarcimento concernente le spese per la fornitura di energia elettrica relative al settimo contatore del Condominio. Afferma l'attore che per anni avrebbe pagato le fatture
“relative a sette contatori, senza considerare che il complesso condominiale è dotato di solo sei contatori, e ciò a fronte dei ripetuti inviti ad eseguire le opportune verifiche da parte dei condomini”. Da tale negligenza sarebbe derivato un “addebito quantificabile in circa 1.000,00 € su base annua”. Parte convenuta ha riconosciuto che i condomini avessero, a suo tempo, domandato chiarimenti in merito al numero effettivo dei contatori. Ha però aggiunto di aver chiesto, a sua volta, la verifica a un tecnico, il quale ha attestato l'effettiva presenza dei sette contatori nel condominio, descrivendone la particolare destinazione (cfr. doc. 2 di parte convenuta). A sua volta, parte attrice ha replicato che “i condomini segnalarono la problematica” tempo dopo la relazione del tecnico, senza però risposte da parte dell'amministrazione. Sul punto è stato sentito il testimone consigliere del Condominio lì abitante dal Testimone_2
2007. Per quanto qui d'interesse, il teste ha riferito che, all'esito di un sopralluogo avvenuto “circa negli anni 2017-2018”, un tecnico dell'Enel aveva segnalato la mancanza fisica di uno dei sette contatori. Ha quindi aggiunto di aver segnalato il problema all'amministratore e alla segretaria, i quali
“ci avevano fornito delle fotocopie di fatture del condominio affinché” si “potesse ricercare l'utenza mancante”: la questione era stata poi posta all'attenzione dell'assemblea di condominio, anche alla presenza dell'amministratore. Il testimone ha precisato che, sorto “un dubbio sulle fatture e sui pagamenti”, “abbiamo detto queste cose all'amministratore”. Ha infine confermato che “con lo studio CP_
paghiamo solo 6 utenze”. Interpellato sul punto, ha riferito che i contatori presenti erano, in realtà, sette, come Controparte_2 attestato dal tecnico incaricato dallo Studio. Ha confermato di aver ricevuto la segnalazione dell'anomalia, e di aver “mandato un tecnico e un consigliere […] a fare insieme il giro del complesso”. In ogni caso, le segnalazioni gli sarebbero pervenute solo nel corso del 2017, non anche negli anni successivi. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria escludono che la società convenuta possa ritenersi responsabile del danno lamentato da parte attrice. Non vi è dubbio che, nel corso del 2017, l'amministratore condominiale avesse ricevuto la segnalazione di un'anomalia inerente ai contatori di energia elettrica. Tuttavia, l'amministrazione si era prontamente attivata per affidare a un tecnico specializzato il controllo sul numero e sulla destinazione dei contatori. Il tecnico ha redatto una relazione in cui ha descritto le caratteristiche essenziali di ciascuno dei sette contatori, evidentemente riscontrandone la presenza nello stabile. Nello stesso periodo, inoltre, lo aveva messo a disposizione dei condomini le fatture da cui era stato possibile CP_1 estrapolare i codici utili all'identificazione dei contatori. La circostanza che, anche dopo il sopralluogo del tecnico incaricato dall'amministrazione, i condomini avessero nuovamente sollecitato pagina 11 di 13 l'amministrazione del condominio e che quest'ultima, nonostante i solleciti, fosse rimasta inerte, non risulta adeguatamente provata: non è chiaro chi, come e in quali precise occasioni abbia informato l'amministratore; non è altresì chiaro quale fosse l'esatto oggetto di tali segnalazioni (a dir poco vaga l'affermazione del teste secondo cui “scoprendo l'anomalia, abbiamo avuto un dubbio sulle Tes_2 fatture e sui pagamenti. Abbiamo detto queste cose all'amministratore”). Ne consegue il rigetto della domanda di parte attrice sull'esaminata voce di danno.
* È invece fondata la domanda di risarcimento del danno derivante dalla trasmissione di dichiarazioni fiscali erronee. Secondo l'art. 1130 c.c., “L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve […] 5) eseguire gli adempimenti fiscali”. L'attore ha prodotto una cartella di pagamento dell' che invita al Controparte_9 pagamento della complessiva somma di € 440,30 (421,77 € a titolo di 'Controllo modello 770 anno 2016'; 12,65 € per oneri di riscossione;
5,88 € per diritti di notifica). Nulla ha eccepito parte convenuta in merito a tale voce di danno, verosimilmente riferibile a una irregolarità fiscale commessa dallo Studio nella compilazione del modello 770 durante la vigenza del contratto di amministrazione condominiale. Ne consegue che lo dovrà essere condannato al risarcimento, a favore del Controparte_1
della somma di € 440,30. Parte_1
Sulla complessiva somma di € 5136,18 dovuta a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, trattandosi di debito di valore, sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo (Cass. n.6545/2016).
* Quanto alle spese di lite, nella propria comparsa conclusionale, parte convenuta ha rilevato che il ha rifiutato la proposta formulata dal Giudice, ritenendo la somma di 13.000,00 € Parte_1 insufficiente. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. Come già evidenziato all'udienza del 10.7.2023, il Giudice aveva formulato la seguente proposta:
“Rinunzia agli atti previa corresponsione alla parte attrice da parte dei convenuti della somma di € 13.000 oltre contributo spese legali”. Alla successiva udienza parte convenuta, accettando solo parzialmente la proposta del Giudice, aveva proposto di offrire a controparte, oltre al contributo per spese legali, “€ 5.000 subito e il residuo in 16 rate mensili”. A motivo del rifiuto, il ha indicato non solo la non congruità dell'importo Parte_1 proposto rispetto a quello in causa, ma anche “la tempistica del pagamento delle rate”. Non ricorrono, dunque, i presupposti di cui al citato art. 91 c.p.c. Tuttavia, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura della metà. Le spese di lite sulla base del criterio del decisum sono dunque così liquidate:
pagina 12 di 13 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 Riduzione della metà per parziale compensazione: € 2538,5 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza:
- in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accertato l'inadempimento di
[...]
condanna al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 Controparte_1 parte attrice, che liquida in € 5.136,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- rigetta nel resto;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta a rifondere al Controparte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in € 2538,5 per compensi oltre accessori di Controparte_4 legge ed esborsi, compensata la residua frazione. Genova, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Francesca Lippi Enrico Silvestro Ravera
Minuta redatta dal MOT Sebastiano Zerbone
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7607/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTO Parte_1
EL
ATTORE contro e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. MARINA BENZI
CONVENUTI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia il Tribunale civile di Genova, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità di e del IG. per i fatti descritti e conseguentemente Controparte_3 Controparte_2 condannarli, in via tra loro solidale, alternativa o come meglio visto, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal nella misura risultante ad esito Controparte_4 del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi al tasso moratorio e/o legale. Con condanna al pagamento delle spese legali e peritali del presente giudizio.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contestato tutto quanto ex adverso dedotto, per le ragioni in atti, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del signor e nel merito respingere Controparte_2
pagina 1 di 13 ogni domanda attorea formulata contro i convenuti siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, il attore ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(lo ”) e affermando, in sintesi, che: Controparte_1 CP_1 Controparte_2
- dal 2012 al 2019, il Condominio era stato amministrato dalla società convenuta, di cui
[...] era amministratore unico e titolare del 90% del capitale sociale;
CP_2
- nominato il nuovo amministratore, il Condominio riceveva un decreto ingiuntivo concernente un debito per la fornitura di gas naturale, di cui né il nuovo amministratore né i Condomini erano al corrente, in quanto la precedente amministrazione aveva omesso di informarli dei numerosi solleciti del fornitore e del piano di rientro che aveva autonomamente concordato e poi disatteso;
- a seguito di tale evento, l'attore decideva di effettuare una verifica sulla pregressa gestione, riscontrando svariati inadempimenti, illeciti e irregolarità che, a suo dire, avrebbero causato al danni di varia natura;
Parte_1
- “in ragione degli inadempimenti al mandato ricevuto quale Amministratore del ed Parte_1 in ragione della violazione dei più elementari principi di “neminem laedere”, lo sarebbe CP_1 responsabile, in particolare, dei danni derivanti: (i) dalle reiterate distrazioni di denaro dal conto corrente del a favore dei conti correnti di altri condominii;
(ii) dai pagamenti Parte_1 effettuati dal a favore di due imprese, a cui era stata impropriamente commissionata Parte_1 la sostituzione di una tubatura in un'unità immobiliare appartenente a una condomina e il seguente ripristino della pavimentazione;
(iii) dall'indebito pagamento, per anni, di fatture per la fornitura di energia elettrica relative a sette contatori, nonostante il complesso condominiale fosse dotato di solo sei contatori e nonostante i ripetuti inviti ad eseguire le opportune verifiche da parte dei condomini;
(iv) dalla trasmissione di dichiarazioni fiscali erronee;
- altresì responsabile sarebbe in virtù tanto del contatto sociale formatosi tra i Controparte_2 condomini e lo stesso quanto degli artt. 2043 e 2476 c.c. CP_2
Il Condominio ha, quindi, domandato l'accertamento della responsabilità tanto dello quanto di CP_1
e, conseguentemente, la condanna dei convenuti “in via tra loro solidale, alternativa o CP_2 come meglio visto, al risarcimento dei danni” complessivamente quantificati, nella propria comparsa conclusionale attorea, in € 23.712,35.
Nel costituirsi i convenuti, hanno eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva di e hanno chiesto, nel merito, il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate in Controparte_2 fatto e in diritto.
pagina 2 di 13 All'esito dell'udienza del 17.1.2023, il Giudice ha concesso i termini per deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e ha fissato per la decisione sulle istanze istruttorie l'udienza del 22.6.2023. All'esito di quest'ultima udienza il Giudice ha fissato ex art. 185-bis c.p.c. l'udienza dell'11.7.2023 per la sottoposizione alle parti della proposta conciliativa formulata nei seguenti termini:
“Rinunzia agli atti previa corresponsione alla parte attrice da parte dei convenuti della somma di € 13.000 oltre contributo spese legali.” Successivamente all'udienza del 28.9.2023, le parti convenute hanno dichiarato di accettare, senza riconoscimento alcuno e a solo scopo transattivo, di corrispondere la quota delle spese legali come ex adverso quantificata e di corrispondere € 5.000 subito e il residuo in sedici rate mensili;
parte attrice invece ha dichiarato di non accogliere la proposta, ritenendo incongrua la somma offerta rispetto a quella richiesta in causa, e inaccettabile la tempista del pagamento delle rate. Il Giudice, riservatosi, in data 27.12.2023 ha emesso ordinanza di ammissione delle istanze istruttorie. Assunte le prove ammesse, all'udienza del 18.04.2024, parte attrice ha rinunciato all'istanza di CTU e ha chiesto disporsi ispezione ex art. 118 c.p.c. al fine di appurare la presenza o meno del settimo contatore. Il Giudice, ritenuto non necessario ai fini della decisione disporre ispezione giudiziale- essendo rilevante l'esistenza o meno del contatore all'epoca del pagamento delle fatture e non allo stato attuale- e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.1.2025, all'esito della quale ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 21.7.2025 il Collegio ha fissato la discussione orale della causa al 25.9.2025 al fine di trattare i profili di inquadramento della responsabilità dei convenuti, udienza differita al 2.10.2025, e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sul difetto di legittimazione passiva e sulle domande formulate nei confronti di
[...]
CP_2
Come sopra evidenziato, il ha domandato il risarcimento dei danni asseritamente subiti Parte_1 tanto nei confronti della società quanto nei confronti del suo socio Parte_2 di maggioranza e amministratore unico Controparte_2
È opportuno, dunque, soffermarsi da subito sulle domande formulate nei confronti di
[...]
domande che, almeno nella prospettiva attorea, hanno giustificato il radicamento della CP_2 presente controversia davanti alla Sezione specializzata in materia di impresa.
Il Condominio ha sostenuto la responsabilità di sulla base: CP_2
(i) del contatto sociale che si sarebbe instaurato tra lo stesso e i condomini;
CP_2
(ii) dell'art. 2043 c.c.; (iii) dell'art. 2476, co. 6 e 7 c.c.
Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di CP_2
Ritiene al riguardo il collegio che l'eccezione sia infondata. Come noto, una cosa è la legittimazione ad agire o a contraddire (nel caso di specie eccepita dai convenuti), altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo: “la legittimazione ad
pagina 3 di 13 agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta […], emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto […] La titolarità del diritto sostanziale, di cui qui concretamente si discute, attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda” (Cass. civ., Sez. I, 5.6.2025, n. 15088). Sulla base della prospettazione della domanda attorea, potrebbe, almeno in astratto, Controparte_2 in virtù dei titoli di responsabilità appena menzionati, essere chiamato a risarcire il danno a favore del Condominio. Peraltro le domande formulate nei confronti di risultano infondate per le seguenti CP_2 ragioni. Infondata è, innanzitutto, la domanda, sub (i), di risarcimento del danno sul presupposto dell'asserito contatto sociale che sarebbe insorto tra e il . CP_2 Controparte_4
Sostiene quest'ultimo che, a causa della particolare qualificazione richiesta a dall'art. 71- CP_2 bis disp. att. c.c. e della risalenza del rapporto instaurato con il condominio (“già il padre amministrava il Condominio, prima che fosse costituita e nominata la società”), si sarebbe ingenerato un concreto
“affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione”, “in ossequio al dovere di solidarietà sociale”, “totalmente e malamente disattesi durante e dopo la conclusione del rapporto con il Condominio”. Ad avviso del Condominio vi sarebbero, insomma, tutte le “le condizioni per determinare l'insorgenza di un'obbligazione ex art. 1173 c.c.”. La responsabilità da contatto sociale, come noto, presuppone una relazione di fatto tra più soggetti, la quale determina l'insorgere di un particolare affidamento dell'uno nei confronti dell'altro: “in virtù di tale relazione qualificata, una persona - al fine di conseguire un obiettivo determinato (stipulare un contratto non svantaggioso, evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio, assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa) - affida i propri beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona. Per il che non si verte - com'è del tutto evidente - in un'ipotesi di mero contatto sociale, bensì di un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.
- in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione” (Cass. civ., Sez. I, 12.7.2016, n. 14188). Fermo ciò, la responsabilità da contatto sociale, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza di un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile “non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'osservare una condotta, rechi nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (da ultimo Cass. civ., Sez. I, 14.5.2025, n. 12956). Nella fattispecie in esame, non è chiaro né quale precisa regola di condotta avrebbe violato né, tanto meno, quale specifica previsione normativa imporrebbe tale regola di condotta. CP_2
Irrilevante, almeno da questo punto di vista, il generico richiamo all'art. 2 Cost. o all'art. 71-bis disp.
pagina 4 di 13 att. c.c., il quale si limita a prescrivere i requisiti di professionalità e onorabilità che devono possedere gli amministratori di condominio. Anche valorizzando i più precisi obblighi discendenti dal contratto stipulato tra il Condominio e lo la conclusione non cambierebbe. Controparte_1
Certo il contatto sociale qualificato può trovare riconoscimento anche in materia contrattuale, ove potrebbe imporre “un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato” (Cass. civ., Sez. III, 13.10.2017, n. 24071, ma proprio perché deve esprimersi in un “autonomo obbligo di condotta” rispetto all'adempimento dell'obbligazione principale, non può, per definizione, coincidere con quest'ultima. Il che è esattamente quanto si è verificato nel caso di specie: il , nel corso del giudizio, Parte_1 altro non ha fatto se non estendere a gli stessi addebiti già mossi, a titolo di responsabilità CP_2 contrattuale, allo . CP_1
* È altresì infondata la domanda, sub (ii), di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Sul punto, l'attore afferma che il IG. sarebbe “autore materiale e morale degli atti CP_2 illeciti che hanno danneggiato il Condominio”. Il riferimento è, in particolare, alle “condotte appropriative (per distrazione) poste in atto dal , “doppiamente aggravate” per l'abuso CP_2 di prestazione d'opera e per la rilevante gravità del danno e ascritte dalla giurisprudenza penale di legittimità al delitto di appropriazione indebita. Sulla sussistenza di tali irregolarità, dei danni che ne sono conseguiti, e della responsabilità in capo allo Studio, ci si soffermerà in seguito. Occorre qui rilevare che, ancora una volta, l'attore si è limitato ad estendere all'amministratore della società un fatto già addebitato a quest'ultima. L'eventuale condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c. postula la prova non solo del danno, ma dell'imputabilità al convenuto del fatto colposo o doloso. Più in particolare, era onere dell'attore allegare e provare quantomeno le modalità con le quali sarebbero state commesse le distrazioni delle somme;
come, esattamente, si sia estrinsecato il contributo “materiale e morale” dell'amministratore negli illeciti;
quale sarebbe stato il concreto danno subito dal Condominio. Tale onere non è stato assolto, dal che discende l'infondatezza della domanda ex art. 2043 c.c. formulata nei confronti del legale rappresentante della società convenuta.
* Infondata è, infine, la domanda, sub (iii), di risarcimento del danno ex art. 2476 c.c. Sostiene il che avrebbe violato gli obblighi di diligenza inerenti alla sua Parte_1 CP_2 qualifica di amministratore della società convenuta. Avrebbe così causato un grave danno tanto allo da lui amministrato, quanto al CP_1 Parte_1
Con particolare riferimento allo Studio, quest'ultimo, sostiene l'attore, si ritroverebbe oggi ad essere
“depauperato e debitore nei confronti di una pletora di Condominii”. In particolare, ad avviso del tra il 2018 e il 2019 la perdita di esercizio dello Studio sarebbe passata da circa 5.000 € a Parte_1 circa 43.000 €; dal 2020 non sarebbe stato più depositato il bilancio sociale;
nell'ultimo bilancio i debiti sarebbero ammontati a € 210.270,00, “importo evidentemente corrispondente alle somme
pagina 5 di 13 distratte da restituire ai Condominii e che per una società che si occupa dell'amministrazione di fabbricati con un solo dipendente è somma assolutamente esorbitante”. Con riferimento invece al Condominio, avrebbe omesso di assumere le doverose CP_2 iniziative volte a “eliminare o ridurre la responsabilità” della società nei suoi confronti e non avrebbe collaborato con il nuovo amministratore. Il Condominio, in definitiva, avrebbe subito “un nocumento patrimoniale diretto, consistente nelle spese legali sostenute per recuperare le somme di denaro distratte e per le ulteriori voci di danno sopra elencate”. Anche tali rilievi non hanno pregio. L'art. 2476, co. 6 c.c. prevede che: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”. La disposizione estende agli amministratori delle società a responsabilità limitata la responsabilità in ordine agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale già sancita, con riferimento alle società per azioni, dall'art. 2394 c.c. Come di recente chiarito dalla Corte di Cassazione, l'insufficienza patrimoniale costituisce il presupposto dell'azione sottesa all'art. 2394 (e deve ritenersi, oggi, anche all'art. 2476, co. 6), “perché solo nel momento in cui essa si verifica sorge l'interesse dei creditori ad agire nei confronti degli amministratori per il danno subito” (così Cass. civ., Sez. I, 30.7.2025, n. 22002). L'insufficienza patrimoniale si estrinseca ne “lo sbilancio tra attività e passività che lede la garanzia generica dei creditori rappresentata dal patrimonio dell'ente ex art. 2740 c.c.” (per es. Cass. civ., Sez. I, 30.12.2024, n. 35068). In altri termini ancora, la tutela prevista dal legislatore “presuppone la dimostrazione che il patrimonio sociale, per effetto della condotta negligente ascrivibile ad amministratori e/o sindaci, risulti insufficiente rispetto al soddisfacimento dei crediti sociali” (Cass. civ., Sez. III, 7.11.2019, n. 28613). Nel caso di specie, il non ha adeguatamente provato che il patrimonio della società Parte_1 convenuta fosse, al momento della proposizione della domanda, insufficiente a garantire il debito in contestazione. L'attore ha prodotto in giudizio (cfr. doc. 2) la visura storica della società convenuta, dalla quale si evince che, al 31.12.2019, lo Studio aveva registrato una perdita di esercizio pari a circa 44.000 € (nonostante l'aumento dei crediti esigibili da circa 140.000 € al 31.12.2018 a circa 185.000 € 31.12.2019). Non è provato invece l'effettivo stato patrimoniale della società negli anni successivi, fino al momento della proposizione della domanda giudiziale. In particolare, le affermazioni secondo cui il patrimonio di risulterebbe Controparte_1
“depauperato”, e che la società convenuta sia debitrice nei confronti di molti altri condominii, sono rimaste del tutto sfornite di prova. In ogni caso, la fattispecie di responsabilità in discorso presuppone anche, e soprattutto, la dimostrazione che l'amministratore abbia violato gli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale e che tale violazione abbia causato un danno, commisurato alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori (Cass. civ., Sez. I, 30.7.2025, n. 22002). pagina 6 di 13 Nulla però ha provato, sul punto, il , il quale si è limitato a richiamare una serie di Parte_1 circostanze irrilevanti (la mancata collaborazione con il nuovo amministratore del o Parte_1 scarsamente significative (quali l'incremento della perdita di esercizio tra il 2018 e il 2019). Un solo fatto, allegato dal avrebbe forse potuto ritenersi rilevante, almeno nella prospettiva della Parte_1 responsabilità ex art. 2476, co. 6 c.c.: la corrispondenza tra l'ammontare dei debiti gravanti sulla società e “le somme distratte da restituire ai Condominii” (cfr. atto di citazione, p. 9). Il fatto, insomma, che l'indebitamento della società sia direttamente dipeso dalle distrazioni di denaro compiute ai danni dei condominii. Si tratta però, e ancora una volta, di una semplice insinuazione, rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio. Dal canto suo, l'art. 2476, co. 7 c.c. prevede che “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”. Si tratta di un'azione avente caratteri parzialmente diversi rispetto a quelli previsti dall'azione di cui all'art. 2476, co. 6, e che trova il proprio corrispondente, con riferimento alle società per azioni, nell'art. 2395 c.c. Come chiarito dalla giurisprudenza, il principale elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale e a quella dei creditori sociali è rappresentato dall'incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l'azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19/12/2022, n. 37097; Cass. 23.6.2010 n. 15220; Cass. 25.7.2007 n. 16416; Cass.
3.4.2007 n. 8359; Cass.
5.8.2008 n. 21130). Il Condominio, in effetti, afferma che gli avrebbe causato un “nocumento patrimoniale CP_2 diretto”, “consistente nelle spese legali sostenute per recuperare le somme di denaro distratte e per le ulteriori voci di danno sopra elencate”. Un “nocumento”, dunque, che non costituisce – questa volta – il riflesso del danno cagionato al patrimonio sociale, ma che avrebbe investito direttamente il patrimonio del . Parte_1
Occorre però ricordare che tanto l'azione a tutela dei creditori sociali quanto l'azione individuale del terzo presuppongono, pur sempre, prova della “violazione, dolosa o colposa, dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo” da parte dell'amministratore (Cass. civ. 25.7.2007, n. 16416; Cass. civ. 3.4.2007, n. 8359; Cass. Civ. 5.8.2008, n. 21130). Trattandosi di ipotesi di responsabilità extracontrattuale, è onere del danneggiato provare, oltre al danno in tesi subito, anche la condotta dolosa o colposa dell'amministratore e il nesso causale tra la condotta e il danno. Del resto, l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente o del socio secondo la previsione dell'art. 2395 c.c. (o dell'art. 2476, co. 7 c.c.), “atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi” (Cass. civ., Sez. I, 23.6.2010, n. 15220). pagina 7 di 13 Come innanzi sottolineato, il non ha spiegato né dimostrato, in quali esatti termini la Parte_1 condotta dell'amministratore della società convenuta avrebbe causato i danni già imputati, a titolo di responsabilità contrattuale, alla società Controparte_1
Da ciò consegue il rigetto anche della domanda formulata ai sensi dell'art. 2476, co. 6 e 7, c.c.
3. La domanda formulata nei confronti di Controparte_1
Il Condominio ha domandato la dichiarazione di responsabilità della convenuta
[...]
con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attore. La domanda è, in parte, fondata. È innanzitutto pacifico che la società convenuta abbia amministrato il Condominio dal 2012 al 2019. Lo si desume, tra l'altro, dal verbale dell'assemblea condominiale del 2.7.2012, nonché dal verbale del 30.10.2019, attestante il “passaggio di consegne” dallo a Parte_2 CP_5 nuova amministratrice del Condominio. Come noto, il contratto di amministrazione condominiale è contratto tipico, non riconducibile alla prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 1129 c.c. e 1131 c.c. e, solo in via residuale, dalle norme sul mandato (per es. Cass. civ., Sez. II, 15.1.2025, n. 1002). Fermo ciò, il Condominio addebita alla società convenuta una serie di inadempimenti, “reiterati illeciti e numerose irregolarità” che quest'ultima avrebbe consumato nella vigenza del contratto e di cui il Condominio avrebbe avuto contezza soltanto una volta nominata l'attuale amministratrice condominiale. Da tali illeciti e inadempimenti sarebbero derivati una serie di danni, di cui oggi il Parte_1 domanda il risarcimento.
* È fondata, in primis, la domanda di risarcimento del danno costituito dal costo complessivo delle spese legali che il ha sostenuto per la ricostruzione della contabilità e la cura delle vertenze Parte_1 stragiudiziali con gli altri condomini per il recupero delle somme indebitamente corrisposte. È incontestato che, nel corso della propria amministrazione, lo abbia trasferito somme di denaro CP_1 dal conto corrente dell'attore al conto corrente di altri condomini (e viceversa). Parte convenuta si è limitata a replicare che il passaggio di denaro da un condominio all'altro sarebbe stato giustificato dalla “necessità di colmare momentanee carenze di cassa”. Si tratta di una giustificazione del tutto indimostrata e, comunque, irrilevante. L'art. 1129, co. 12 c.c. prevede che “costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità”, tali da giustificare la revoca dell'amministratore da parte dell'autorità giudiziaria, anche “3) la mancata apertura ed utilizzazione del [conto corrente del condominio]; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini”. Costituisce dunque senz'altro inadempimento del contratto di amministrazione condominiale (e anzi
“grave irregolarità”) il fatto che, nella vigenza del contratto, altri condomini abbiano visto un incremento delle proprie sostanze a danno del attore, senza alcuna apparente ragione Parte_1 giustificatrice. A poco rileva, per inciso, che il responsabile del pagamento abbia, o meno, la rappresentanza anche del condominio arricchito: è sufficiente che quest'ultimo abbia ricevuto un pagina 8 di 13 incremento patrimoniale a danno di un altro, in difetto di giusta causa (cfr., sul punto, App. Genova, 26.10.2023, n. 1162). Parte convenuta afferma che l'eventuale domanda di risarcimento del danno avrebbe dovuto essere formulata non nei confronti dello , bensì nei confronti degli altri condomini, beneficiari delle CP_1 somme di denaro. Il rilievo non è corretto. Il non ha chiesto il risarcimento del danno derivante dalla omessa Parte_1
(o dalla ritardata) restituzione delle somme indebitamente corrisposte agli altri condomini. Tali somme, anzi, paiono essere state in tutto o in parte recuperate in seguito a spontanei adempimenti o accordi stragiudiziali. Il ha domandato il risarcimento degli esborsi sostenuti per le attività di Parte_1 ricostruzione delle movimentazioni contabili e delle attività stragiudiziali strumentali al recupero delle menzionate somme. Si tratta di un danno certamente imputabile allo Studio e che può ben comprendere gli esborsi indicati dal Parte_1
Va rilevato che l'attore ha quantificato tale danno in 8.513,16 €, importo che corrisponderebbe al totale degli importi fatturati dall'Avv. Roberto Elia come da fatture prodotte sub docc. 26, 27, 28 e 29 di parte attrice. La quantificazione del danno non è corretta. L'importo complessivo del 'netto a pagare', come risultante dalle citate fatture, da parte del non equivale a € 8.513,16, bensì a € 7.179,12. Da quest' importo deve essere poi Parte_1 detratto quello portato nella fattura n. 63/A del 7.12.2021, prodotta come doc.29 (€ 2.483,24), poiché riferito a spese legali inerenti a “le controversie aventi ad oggetto i lavori fatti eseguire da
[...] all'Impresa ed all'Impresa ”: spese che non sono attinenti Controparte_1 CP_6 CP_7 alle attività di ricostruzione della contabilità e di recupero degli importi bonificati a cui si è innanzi fatto riferimento. Da ciò discende la condanna di alla corresponsione a titolo di risarcimento, Controparte_1
a favore del della somma complessiva di € 4.695,88 (7.179,12-2.483,24). Parte_1
* È infondata la domanda diretta al risarcimento del danno conseguente all'esecuzione dei lavori per la sostituzione della tubatura nell'appartamento della IG.ra . Parte_3
Afferma parte attrice che lo convenuto avrebbe: indebitamente pagato i lavori di ripristino di un CP_1 immobile appartenente a un singolo condomino (la IG.ra ); omesso di informare e chiedere Parte_3
l'autorizzazione all'assemblea; omesso di formulare richieste risarcitorie o di rivalsa nei confronti della danneggiante;
omesso, infine, di denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice. Parte convenuta, dal canto suo, ha affermato che l'amministrazione aveva retribuito un intervento urgente (si trattava di “eliminare la perdita che causava il danno”), previo accordo con i consiglieri del condominio, i quali sono intervenuti nell'appartamento danneggiato e hanno verificato lo stato dei luoghi. Avrebbe, inoltre, denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa (mentre sarebbe stato onere della nuova amministratrice verificare l'effettiva apertura della pratica presso la compagnia assicurativa). In ogni caso, l'attore avrebbe dovuto domandare la restituzione delle somme al proprietario dell'appartamento che ne ha tratto vantaggio. Dall'istruttoria orale è emerso che il testimone artigiano che al tempo dei fatti Testimone_1 svolgeva la manutenzione del settore idraulico del Condominio, ha riferito di essere intervenuto con urgenza presso l'abitazione della IG.ra : il suo fidanzato, “che stava rifacendo da solo la Parte_3 pagina 9 di 13 demolizione per il rifacimento del bagno, aveva bucato un tubo sotto la pavimentazione”. ha Tes_1 precisato che nell'appartamento vi erano state due differenti perdite: una inerente a una tubazione privata, “che passava sotto il piatto doccia e poi dentro il muro fino al miscelatore della doccia”. Un'altra, per la quale è stato richiesto l'intervento d'urgenza, inerente ad un tubo condominiale, che era risultato “marcio perché era 'affogato' sotto il terrapieno del bagno, sotto la soletta di cemento”. Ha quindi riferito di aver ricevuto dall'amministrazione condominiale l'incarico di sostituire il tubo. Inoltre, ha confermato di aver seguito i lavori di rifacimento della pavimentazione “dall'inizio alla fine”. Lavori, questi ultimi, “eseguiti da un'altra ditta, sempre per conto del condominio”. Ha confermato che, in seguito all'episodio, vi fu un sopralluogo alla presenza dell'amministrazione condominiale e dei consiglieri. All'esito di tale sopraluogo, “abbiamo trovato questa soluzione, cioè di sostituire il tubo e rifare tutto il pavimento”. È stato altresì sentito, quale testimone, il perito assicurativo Persona_1
Il testimone, che ha visionato l'appartamento una volta concluso i lavori, ha riferito di aver visionato le fatture dei lavori eseguiti “e la foto di un tubo, sotto pavimento, da cui pare fosse l'origine dello spargimento [di acqua] denunciato”. Ha precisato che il rimborso spese per l'eliminazione della perdita non era stato accordato poiché non vi era “evidenza, dai documenti fornitimi, del bagnamento prima dell'esecuzione dei lavori”. In particolare, “quello che mancava era la prova fotografica di un bagnamento o di un spargimento”. L'istruttoria ha, insomma, consentito di appurare che: (i) la sostituzione del tubo condominiale era effettivamente urgente e non poteva attendere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale;
(ii) l'amministrazione condominiale e i consiglieri hanno partecipato al successivo sopralluogo, deliberando l'esecuzione dei lavori;
(iii) la richiesta di indennizzo all'assicurazione ha avuto esito negativo poiché non era stata inviata alla compagnia adeguata documentazione fotografica ritraente lo spargimento d'acqua nell'appartamento. Per quanto appena evidenziato, non si ravvisa alcuna responsabilità in capo allo convenuto in CP_1 relazione al danno in esame. L'amministrazione condominiale ha, infatti, eseguito un pronto sopralluogo una volta che gli è stata comunicata la rottura del tubo condominiale. Ha quindi constatato il guasto e, unitamente agli altri consiglieri, ha incaricato l'impresa idraulica delle opere necessarie alla riparazione e al ripristino del pavimento. La compagnia assicurativa, dal canto suo, ha spiegato di aver rigettato la richiesta di indennizzo per la mancanza di una fotografia attestante lo spargimento dell'acqua: è però evidente che tale fotografia avrebbe potuto essere scattata soltanto dai proprietari dell'abitazione al momento dell'allagamento, o dall'idraulico intervenuto alle “otto di sera” per
“chiudere l'acqua” e, così, interrompere la perdita. Non certo dall'amministrazione del condominio (o dai consiglieri), intervenuta in occasione del successivo sopralluogo quando, evidentemente, lo spargimento d'acqua era già stato eliminato. Anzi, che parte convenuta si sia attivata per documentare il danno emerge dalla deposizione di il quale ha riferito di aver ricevuto dalla nuova Per_1 amministratrice “la foto di un tubo, sotto pavimento, da cui pare fosse l'origine dello spargimento denunciato. Ma la foto era a demolizione del pavimento avvenuta e non erano visibili le tracce dello spargimento d'acqua”, segno che, diversamente da quanto affermato dal Condominio, lo CP_1
o chi per esso, si era attivato per ritrarre, prima del completamento dei lavori
[...] nell'appartamento, lo stato del tubo condominiale. È condivisibile il rilievo di parte attrice secondo cui l'amministrazione condominiale avrebbe potuto esercitare gli eventuali diritti risarcitori o di rivalsa nei confronti dell'autore del danno o del pagina 10 di 13 proprietario dell'appartamento, avvantaggiato dai lavori eseguiti. È però vero, come altrettanto correttamente evidenziato da parte convenuta, che il termine di prescrizione inerente a tali azioni non era decorso al momento della nomina della nuova amministratrice di condominio. Sicché, anche da questo punto di vista, alcun inadempimento può essere imputato alla parte convenuta. Discende da ciò il rigetto della domanda di risarcimento del danno consistente nell'indebito pagamento dei lavori di sostituzione della tubatura e ripristino del pavimento dell'appartamento della CP_8
. Parte_3
* È altresì infondata la domanda di risarcimento concernente le spese per la fornitura di energia elettrica relative al settimo contatore del Condominio. Afferma l'attore che per anni avrebbe pagato le fatture
“relative a sette contatori, senza considerare che il complesso condominiale è dotato di solo sei contatori, e ciò a fronte dei ripetuti inviti ad eseguire le opportune verifiche da parte dei condomini”. Da tale negligenza sarebbe derivato un “addebito quantificabile in circa 1.000,00 € su base annua”. Parte convenuta ha riconosciuto che i condomini avessero, a suo tempo, domandato chiarimenti in merito al numero effettivo dei contatori. Ha però aggiunto di aver chiesto, a sua volta, la verifica a un tecnico, il quale ha attestato l'effettiva presenza dei sette contatori nel condominio, descrivendone la particolare destinazione (cfr. doc. 2 di parte convenuta). A sua volta, parte attrice ha replicato che “i condomini segnalarono la problematica” tempo dopo la relazione del tecnico, senza però risposte da parte dell'amministrazione. Sul punto è stato sentito il testimone consigliere del Condominio lì abitante dal Testimone_2
2007. Per quanto qui d'interesse, il teste ha riferito che, all'esito di un sopralluogo avvenuto “circa negli anni 2017-2018”, un tecnico dell'Enel aveva segnalato la mancanza fisica di uno dei sette contatori. Ha quindi aggiunto di aver segnalato il problema all'amministratore e alla segretaria, i quali
“ci avevano fornito delle fotocopie di fatture del condominio affinché” si “potesse ricercare l'utenza mancante”: la questione era stata poi posta all'attenzione dell'assemblea di condominio, anche alla presenza dell'amministratore. Il testimone ha precisato che, sorto “un dubbio sulle fatture e sui pagamenti”, “abbiamo detto queste cose all'amministratore”. Ha infine confermato che “con lo studio CP_
paghiamo solo 6 utenze”. Interpellato sul punto, ha riferito che i contatori presenti erano, in realtà, sette, come Controparte_2 attestato dal tecnico incaricato dallo Studio. Ha confermato di aver ricevuto la segnalazione dell'anomalia, e di aver “mandato un tecnico e un consigliere […] a fare insieme il giro del complesso”. In ogni caso, le segnalazioni gli sarebbero pervenute solo nel corso del 2017, non anche negli anni successivi. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria escludono che la società convenuta possa ritenersi responsabile del danno lamentato da parte attrice. Non vi è dubbio che, nel corso del 2017, l'amministratore condominiale avesse ricevuto la segnalazione di un'anomalia inerente ai contatori di energia elettrica. Tuttavia, l'amministrazione si era prontamente attivata per affidare a un tecnico specializzato il controllo sul numero e sulla destinazione dei contatori. Il tecnico ha redatto una relazione in cui ha descritto le caratteristiche essenziali di ciascuno dei sette contatori, evidentemente riscontrandone la presenza nello stabile. Nello stesso periodo, inoltre, lo aveva messo a disposizione dei condomini le fatture da cui era stato possibile CP_1 estrapolare i codici utili all'identificazione dei contatori. La circostanza che, anche dopo il sopralluogo del tecnico incaricato dall'amministrazione, i condomini avessero nuovamente sollecitato pagina 11 di 13 l'amministrazione del condominio e che quest'ultima, nonostante i solleciti, fosse rimasta inerte, non risulta adeguatamente provata: non è chiaro chi, come e in quali precise occasioni abbia informato l'amministratore; non è altresì chiaro quale fosse l'esatto oggetto di tali segnalazioni (a dir poco vaga l'affermazione del teste secondo cui “scoprendo l'anomalia, abbiamo avuto un dubbio sulle Tes_2 fatture e sui pagamenti. Abbiamo detto queste cose all'amministratore”). Ne consegue il rigetto della domanda di parte attrice sull'esaminata voce di danno.
* È invece fondata la domanda di risarcimento del danno derivante dalla trasmissione di dichiarazioni fiscali erronee. Secondo l'art. 1130 c.c., “L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve […] 5) eseguire gli adempimenti fiscali”. L'attore ha prodotto una cartella di pagamento dell' che invita al Controparte_9 pagamento della complessiva somma di € 440,30 (421,77 € a titolo di 'Controllo modello 770 anno 2016'; 12,65 € per oneri di riscossione;
5,88 € per diritti di notifica). Nulla ha eccepito parte convenuta in merito a tale voce di danno, verosimilmente riferibile a una irregolarità fiscale commessa dallo Studio nella compilazione del modello 770 durante la vigenza del contratto di amministrazione condominiale. Ne consegue che lo dovrà essere condannato al risarcimento, a favore del Controparte_1
della somma di € 440,30. Parte_1
Sulla complessiva somma di € 5136,18 dovuta a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, trattandosi di debito di valore, sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo (Cass. n.6545/2016).
* Quanto alle spese di lite, nella propria comparsa conclusionale, parte convenuta ha rilevato che il ha rifiutato la proposta formulata dal Giudice, ritenendo la somma di 13.000,00 € Parte_1 insufficiente. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. Come già evidenziato all'udienza del 10.7.2023, il Giudice aveva formulato la seguente proposta:
“Rinunzia agli atti previa corresponsione alla parte attrice da parte dei convenuti della somma di € 13.000 oltre contributo spese legali”. Alla successiva udienza parte convenuta, accettando solo parzialmente la proposta del Giudice, aveva proposto di offrire a controparte, oltre al contributo per spese legali, “€ 5.000 subito e il residuo in 16 rate mensili”. A motivo del rifiuto, il ha indicato non solo la non congruità dell'importo Parte_1 proposto rispetto a quello in causa, ma anche “la tempistica del pagamento delle rate”. Non ricorrono, dunque, i presupposti di cui al citato art. 91 c.p.c. Tuttavia, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura della metà. Le spese di lite sulla base del criterio del decisum sono dunque così liquidate:
pagina 12 di 13 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 Riduzione della metà per parziale compensazione: € 2538,5 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza:
- in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accertato l'inadempimento di
[...]
condanna al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 Controparte_1 parte attrice, che liquida in € 5.136,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- rigetta nel resto;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta a rifondere al Controparte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in € 2538,5 per compensi oltre accessori di Controparte_4 legge ed esborsi, compensata la residua frazione. Genova, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Francesca Lippi Enrico Silvestro Ravera
Minuta redatta dal MOT Sebastiano Zerbone
pagina 13 di 13