Articolo 908 del Codice civile
Articolo 907Articolo 909
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19 aprile 1942
Art. 908.

(Scarico delle acque piovane).

Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non puo' farle cadere nel fondo del vicino.

Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinche' le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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