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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4043 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42290/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice monocratico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da
), con il patrocinio dell'avv. Rossella Antonio del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Catania, indirizzo pec come da procura agli Email_1 atti;
-attore -
CONTRO
), con il patrocinio degli avv.ti Maria Teresa Controparte_1 C.F._1
Verniero e Wanda Buzzoni del Foro di Milano, elettivamente domiciliato in Via Besana 3,
Milano, presso avv.ti Maria Teresa Verniero e Wanda Buzzoni come da procura agli atti;
-convenuto-
E
), con il patrocinio dell'Avv. Michela Manna del Foro Controparte_2 P.IVA_2 di Milano, elettivamente domiciliata in Via Cordusio 4, Milano, presso l'avv. Michela Manna come da procura agli atti;
-terzo chiamato-
Conclusioni:
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
1. Accertare e dichiarare che il danno economico subito dall'attrice è riconducibile a responsabilità della DI .; 2. Per l'effetto condannare la DI , in persona dell'omonimo Controparte_1 Controparte_1 titolare, al risarcimento di danni tutti patiti quantificandoli nella complessiva somma di € 45.650,00 (pari ai costi necessari per la riparazione del macchinario) oltre alla somma equitativamente determinata dalla giustizia adita per il mancato utilizzo dello stesso, o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi dovuti dalla denunzia dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
3. Nell'ipotesi in cui dovesse emergere responsabilità della società terza chiamata, condannarla al Controparte_2 risarcimento di danni tutti patiti quantificandoli nella complessiva somma di € 45.650,00 (pari ai costi necessari per la riparazione del macchinario) oltre alla somma equitativamente determinata dalla giustizia adita per il mancato utilizzo dello stesso, o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi dovuti dalla denunzia dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
4. In via
Istruttoria si insiste nella nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di quantificare i danni arrecati al macchinario di prototipazione segnalando, al riferito fine, che oltre alla copiosa documentazione fotografica già versata in atti il macchinario danneggiato di trova a disposizione per l'effettuazione della perizia presso la sede della società attrice.
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giustizia.”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e riportandosi integralmente al contenuto tutto dei propri scritti difensivi, verbali di causa e documenti prodotti così provvedere: A) IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, rigettare la domanda formulata nei confronti della da parte della in quanto Parte_2 Parte_1 infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte. B) IN VIA SUBORDINATA, nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare la responsabilità di per fatto imputabile a e per l'effetto Controparte_2 Controparte_3 condannare la medesima al risarcimento dei danni subiti dalla e richiesti alla , Parte_1 Parte_1 Parte_2 manlevando, sollevando e tenendo indenne quest'ultima da ogni responsabilità, onere e costo e dalle conseguenze tutte del presente giudizio.
C) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede siano ammessi i seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il Sig. in data 29/04/2021, CP_1 CP_ consegnava alla Mail Boxes IA di Via Imbonati n°45, a mani del dipendente sig. il macchinario oggetto del presente giudizio, affinché fosse spedito a Catania, Via Ughetti n. 3 presso la 2) Vero che il macchinario era stato dal convenuto Parte_1 imballato come mostra la fotografia doc. 2. 3) Vero che la IA individuava il corriere più idoneo al trasporto in e si Controparte_2 occupava di creare la lettera di vettura. 4) Vero che la IA provvedeva ad apporre sul pacco un suo adesivo personalizzato con la dicitura
“fragile”. 5) Vero che il pacco contenente il macchinario veniva ritirato da direttamente presso gli uffici della IA in via CP_2 CP_ Imbonati n. 45. Si indicano a testi i sig.ri : - sig.ra c/o la sede della in Milano, viale Stelvio n. 45 - sig. Testimone_1 CP_5 dipendente della DI IA di Milano, via Imbonati n. 45 Si chiede di essere ammessi a prova contraria per il caso di ammissione di prova richiesta da parte attrice e/o dalla terza chiamata. Si chiede, in ogni caso, pur contestato qualsiasi addebito in proposito, disporsi
CTU volta a determinare la reale entità dei danni subiti dal macchinario della D) Con vittoria di spese, diritti ed Parte_1 onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, Iva e C.p.a come per legge e delle eventuali spese di CTU e CTP.”.
Per il terzo chiamato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis, In via principale: Respingere le domande tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
in via subordinata rigettare la domanda di risarcimento del danno limitando i termini della condanna all'indennizzo previsto dalle norme contrattuali citate e già corrisposto al mittente. Con refusione di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/10/2022, ha evocato Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, , allegando che: a) ad aprile 2021 la Controparte_1 società attrice ha spedito a Milano, al sig. titolare dell'omonima DI, il proprio CP_1 macchinario di prototipazione denominato Envisiontec Desktop sn ET.PD.07.06.S049, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria;
b) il sig. dopo aver eseguito le CP_1 attività manutentive, ha provveduto in data 29/04/2021 a rispedire il macchinario alla società attrice tramite corriere con lettera di vettura n. 282881I001278; c) Controparte_3
Contr all'atto della consegna da parte del personale , in data 04/05/2021, la società attrice si è
2 accorta che il macchinario era stato gravemente danneggiato e l'imballaggio manomesso e ha apposto le opportune riserve sui documenti di consegna;
d) in pari data, ha Parte_1 provveduto a sporgere denuncia a querela contro ignoti per i fatti accaduti e in data 07/05/2021 – Contr tramite il proprio legale - ha costituito in mora sia , sia il convenuto chiedendo il risarcimento dei danni sofferti;
e) non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 06/12/2021, la società attrice ha Contr invitato – alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
Controparte_3
per il tramite del proprio legale, si è dichiarata priva di legittimazione passiva riferendo che
[...]
Cont già dal 1 novembre 2019 “il ramo d'azienda di afferente le attività di vendita di servizi di corriere espresso pacchi e di assistenza pre e post vendita alla clientela in relazione ai medesimi servizi era stato assegnato a ; f) la società attrice, appreso quanto sopra, in data 10/12/2021, ha Controparte_2 reiterato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita direttamente a
[...]
, la quale ha risposto ribadendo da un lato, la carenza di legittimazione passiva di CP_2
Contr
e, dall'altro, la carenza di documentazione e di informazioni utili ai fini della ricostruzione della vicenda;
g) nonostante il successivo invio della lettera di vettura, l'invito alla stipula di una negoziazione assistita è rimasto privo di ulteriore riscontro;
h) infine, in data 07/07/2022
ha provveduto a costituire nuovamente in mora il sig. senza tuttavia Parte_1 CP_1 ricevere mai alcun riscontro.
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso, chiedendo: - accertare e dichiarare che il sig.
è responsabile del danno subito dalla società attrice;
- per l'effetto, condannare il sig. CP_1 al risarcimento del danno in favore della società attrice quantificato in euro € 45.650,00 CP_1 pari ai costi per la riparazione del macchinario, oltre alla somma equitativamente determinata dal giudice per il mancato utilizzo del macchinario stesso.
Si è costituito tempestivamente in giudizio in data 13/01/2023, il sig. allegando Controparte_1 che: a) il sig. si occupa di attività di installazione e assistenza di macchinari laser per CP_1 saldatura e marcatura e stampanti 3D e, proprio in ragione di ciò, ad aprile 2021 ha ricevuto il macchinario di prototipazione di proprietà della società attrice per l'esecuzione di attività di manutenzione straordinaria;
b) in data 29/04/2021 il sig. dopo aver terminato le attività CP_1 di manutenzione, ha provveduto sia ad imballare a regola d'arte il macchinario oggetto di causa, sia a spedirlo a Catania alla società attrice, per il tramite del corriere;
c) Controparte_3 in data 07/05/2021 il sig. ha ricevuto per conoscenza dalla una CP_1 Parte_1
Contr missiva destinata a , dalla quale ha appreso che in data 04/05/2021 il macchinario è giunto a destinazione gravemente danneggiato con imballaggio manomesso e, per tale motivo, la società attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito;
d) il sig. ha contestato prontamente la CP_1
3 missiva inviando altresì le foto e i video del proprio imballaggio, riferendo come quello giunto a destinazione fosse notevolmente differente da quello da lui realizzato per la spedizione;
e) il sig. Contr in data 08/03/2022 ha inviato alla e, successivamente, in data 21/03/2022 al CP_1 servizio reclami di , una pec contente la richiesta di risarcimento dei danni subiti Controparte_2 dalla e a lui richiesti, essendo evidente che la responsabilità di quanto accaduto Parte_1 non fosse a lui addebitabile bensì a chi si era occupato della spedizione;
f) in data 06/09/2022 il Contr sig. ha ricevuto risposta solo da la quale si dichiarava carente di legittimazione CP_1 passiva, mentre nessuna risposta è mai pervenuta da . Controparte_2
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del terzo;
- in via principale, nel merito, rigettare le domanda Controparte_2 formulate dalla società attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
- sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di e per lei di Controparte_3 [...]
e, per l'effetto, condannarle al risarcimento del danno richiesto dalla CP_2 Parte_1
[...]
Si è costituita tempestivamente in giudizio in data 20/06/2022 , allegando che: Controparte_2
a) in data 29/04/2021 il sig. ha inviato a Catania alla società CP_1 Parte_1 tramite la Mail Boxes IA, l'extra large del corriere con Controparte_3
Contr identificativo di invio n° 282881I001278; b) in data 04/05/2021 il corriere ha consegnato la spedizione alla , la quale non ha apposto alcuna riserva sui documenti di Parte_1 consegna;
c) Mail Boxes IA in data 06/05/2021 ha inviato all'indirizzo di assistenza clienti di una email segnalando che la spedizione era giunta a destinazione danneggiata;
d) CP_2
all'esito dei controlli, ha attivato la procedura di indennizzo versando in data CP_2
21/06/2021 a Mail Boxes IA la somma di Euro 34.50, calcolata secondo i termini di cui alle
Condizioni generali di trasporto allegate al contratto per il servizio di corriere espresso stipulato in data 21/06/2019 proprio con Mail Boxes IA;
e) le suddette condizioni generali di trasporto in relazione al servizio Extra Large, scelto dal Sig. prevedono che in caso di CP_1 danneggiamento o manomissione della spedizione, il cliente ha diritto ad un indennizzo di 1 euro per ogni kg di merce trasportata, oltre al costo di spedizione al netto dell'IVA e di eventuali servizi accessori e non ha, invece, diritto a nessun indennizzo per il valore della merce trasportata, salvo il caso in cui abbia attivato il servizio accessorio assicurativo, opzione però non richiesta dal sig.
il quale ha, in ogni caso, accettato le suddette Condizioni generali di trasporto per il CP_1 servizio Extra Large;
f) in data 10/12/2021 ha ricevuto l'invito alla stipula di una CP_2
Convenzione di negoziazione assistita da parte di alla quale la società terza Parte_1
4 chiamata non ha aderito avendo scelto di avvalersi della Conciliazione, come da informazioni reperibili sul sito di;
tuttavia, non è mai prevenuta nessuna domanda di CP_2
Conciliazione né dalla società attrice né dal Sig. CP_1
Su tali allegazioni ha concluso chiedendo: - in via principale, rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare la domanda di risarcimento del danno limitando la condanna all'importo previsto dalle Condizioni generale di trasporto e già versato al mittente.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione, accolta la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti di , è stata fissata nuova udienza ai sensi dell'art. Controparte_2
183, co. VI c.p.c.
All'udienza dell'11/07/2023 sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini perentori per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Maturati i termini delle preclusioni assertive e istruttorie, rigettate le prove costituende, non sussistendo gli estremi per provocare la conciliazione delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte, in esito al quale, il giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato, ai sensi dell'art 190 cpc, i termini massimi per il deposito degli scritti conclusivi.
*
Le domande proposte dall'attore nei confronti della DI individuale sono in Controparte_1 parte fondate e meritevoli di accoglimento, per le ragioni e nei limiti che di seguito si illustrano.
È incontestato tra le parti che le stesse hanno concluso, nel mese di aprile 2021, un contratto d'opera avente ad oggetto la manutenzione straordinaria sul macchinario di prototipazione denominato Envisiontec Desktop sn ET.PD.07.06.S049 – del valore di mercato di circa
100.000,00 euro – spedito dall'attrice, da Catania, alla DI convenuta, a Milano, e rispedito dalla DI alla committente all'esito dell'esecuzione delle opere manutentive, a mezzo del CP_1 vettore oggi (in virtù della cessione del ramo di Controparte_3 Controparte_2 azienda “afferente le attività di vendita di servizi di corriere espresso pacchi e di assistenza pre e post vendita alla clientela in relazione ai medesimi servizi”).
È altresì circostanza incontestata che il macchinario oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria sia stato spedito dalla mediante il vettore mediante CP_1 Controparte_2 consegna in un imballaggio integro e poi sia stato, invece, consegnato dal vettore a
[...] in data 04/05/2021 gravemente danneggiato, all'interno di un imballaggio Parte_1 all'evidenza fortemente manomesso.
5 Dalle allegazioni delle parti e dagli atti – in particolare dalla lettera di vettura depositata nel fascicolo processuale dalle parti – risulta che il pacco contenente il macchinario oggetto di causa sia stato spedito il 29.04.2021 tramite spedizione “extralarge” al costo di euro 9,50, senza alcuna ulteriore copertura assicurativa.
Ciò posto, passando all'esame delle domande spiegate da nei confronti di Parte_1
deve osservarsi quanto segue. CP_1
In primo luogo, in punto di diritto, giova rammentare che, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, l'obbligazione di custodire non è esclusiva del deposito, ma può derivare anche da altre fonti, contrattuali e non, e presentarsi come obbligo autonomo o in collegamento accessorio o strumentale ad altri obblighi.
In sostanza, ciò che caratterizza il deposito è che l'obbligazione di custodire si inserisce nella causa del contratto e ne costituisce l'unica prestazione qualificatrice (Cass. 23.1.1988, n. 430), per cui mentre in tali ipotesi la custodia è essa stessa la prestazione principale, diversamente, negli altri casi l'obbligo di custodire accede necessariamente alla prestazione principale.
Uno di questi ultimi casi è appunto rappresentato dal contratto di opera, tipo contrattuale al quale appare riconducibile il contratto concluso tra l'odierno attore e Controparte_1
La giurisprudenza prevalente ed invero risalente (cfr. Cass. n. 13359/2004 e cfr. altresì Cass. n.
16783/2015), afferma quindi, che, il contratto di opera – mediante il quale taluno si impegna a tenere presso di sé una cosa determinata per ripararla – contiene anche le obbligazioni di custodirla e riconsegnarla proprie del contratto di deposito, con il conseguente dovere della diligenza del buon padre di famiglia nella custodia della cosa affidata (Cass. 17.11.1993, n. 11333; Cass.
16.5.1996, n. 4557; a questo orientamento è stata anche ricondotta la pronuncia della Cass.
28.5.2001, n. 7226).
E così tanto nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia ha natura accessoria e strumentale rispetto all'esecuzione dell'obbligazione principale (art. 1177 c.c. in relazione all'art. 2222 c.c. allorché la cosa deve essere riconsegnata dopo il compimento dell'opera) quanto nell'ipotesi in cui è l'effetto tipico del contratto (art. 1766 c.c.) la diligenza da prestare è sempre quella del buon padre di famiglia (Cass. 10.12.1996, n. 10986). Con la precisazione che il relativo “modello non è fisso, ma variabile in rapporto alle concrete modalità di custodia riferite alla natura dell'attività esercitata dal custode, alla qualità della cosa, alle specifiche circostanze” (Cass. 17.11.1993, n. 11333 a proposito dell'obbligazione di custodia inerente ad un contratto di opera;
Cass. 21.12.1990, n. 12120 con riferimento all'obbligazione di custodia di gioielli da parte di albergatore).
6 Da ciò consegue che le disposizioni in tema di responsabilità del depositario trovano integrale applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto di un contratto diverso (come nella specie il contratto di opera) o formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto.
In tema di responsabilità del depositario le disposizioni di cui agli artt. 1768 e 1780 c.c. ripetono la regola stabilita dall'art. 1218 c.c.: per ottenere la liberazione il depositario è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. La prova liberatoria verte non tanto sulla diligenza quanto sul fatto che ha causato l'evento; la prova sulla diligenza può rilevare sotto il profilo dell'evitabilità del fatto mediante lo sforzo diligente esigibile secondo il modello del buon padre di famiglia. Pertanto, il depositario non si libera della responsabilità provando di avere usato nella custodia della cosa la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve a questo fine provare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (ex plurimis Cass. 12.6.1995,
n. 6592; Cass. 8.8.1997, n. 7363; Cass. n. 5736 del 10/03/2009). Le cause di non imputabilità debbono essere individuate in base alla valutazione della diligenza usata dal depositario nell'adempimento della prestazione di custodia.
La giurisprudenza ha richiamato in proposito i concetti di inevitabilità e adeguatezza, affermando la responsabilità quando il depositario non dimostri di avere adottato tutte le misure di protezione richieste dal caso (Cass. 27.5.1982, n. 3288). Tra i “fatti non imputabili rientrano quelli che risultino evitabili solo con costi umani o economici talmente elevati da non potere essere richiesti ad un debitore che sia tenuto a comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia”.
Alla luce delle superiori considerazioni di diritto, rileva chi giudica che, nel caso di specie, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria prescritta dalle norme sopra Controparte_1 menzionate per andare esente dalla responsabilità per il danno occorso al macchinario dallo stesso custodito, non avendo dimostrato di aver adottato tutte le misure di protezione richieste dal caso e di dover imputare il danno a fatti non imputabili allo stesso.
Ed invero, lo ha spedito il macchinario in questione – di ingente valore e notoriamente CP_1 delicato – all'interno di un imballaggio che, sebbene all'apparenza ben chiuso ed integro, era pur sempre di cartone (cfr. documentazione fotografica in atti) e tramite il vettore Controparte_2
Contr (ex ) a mezzo spedizione semplice, extralarge, ma senza alcuna ulteriore specifica precauzione – quale, ad esempio, una copertura assicurativa – che sarebbe stato, invece, doveroso adottare in considerazione della natura (macchinario tecnologico), della grandezza, della delicatezza e del valore del bene spedito, nonché tenuto conto del rischio, per il pacco, di subire scossoni e colpi connessi agli spostamenti lungo il tragitto per arrivare a destinazione.
7 Da quanto sopra discende che deve ritenersi sussistente la responsabilità di per Controparte_1 non aver esattamente adempiuto all'obbligazione accessoria di custodia del bene oggetto della manutenzione allo stesso commissionata dall'attrice e alla obbligazione di riconsegna della cosa nello stato in cui la stessa avrebbe dovuto trovarsi all'esito della manutenzione effettuata.
Tenuto conto che dalla documentazione versata in atti dalle parti, risulta che l'importo necessario a provvedere alla riparazione del macchinario danneggiato è di euro 20.000,00 (cfr. documento allegato alla memoria n. 2 di parte attrice ) – e non già di euro € 45.650,00, come richiesto dall'attrice in citazione, senza alcuna deduzione probatoria a sostegno di tale richiesta – e che tale quantificazione non è stata contestata dal convenuto, ritiene chi scrive che la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno spiegata dall'attrice va accolta nella misura di euro 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione a far tempo dalla data a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso.
Nessun ulteriore risarcimento può essere riconosciuto in favore dell'attrice a carico della DI convenuta, stante il tenore generico e la totale assenza di supporto probatorio a sostegno della domanda attorea di risarcimento della “somma equitativamente determinata dalla giustizia adita per il mancato utilizzo dello stesso”.
Passando invece all'esame della domanda spiegata dallo nei confronti di CP_1 Controparte_2
tesa ad ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la responsabilità di
[...] Controparte_2 per il danno occorso all'apparecchiatura contenuta nel pacco spedito e per l'effetto
[...] condanni la medesima a manlevare la dalle somme che la stessa è tenuta a pagare a CP_1
a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del trasporto Parte_1 effettuata dalla terza chiamata, la stessa deve essere respinta per le ragioni che di seguito si illustrano.
Invero, come noto, è pacifico in giurisprudenza che “In tema di contratto di trasporto o di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento del vettore spetta, ai sensi dell'art. 1689 c.c., al destinatario che, una volta giunta la merce a destinazione, ne richieda la consegna, così esercitando un potere di fatto su di essa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ritenendo unitario il contratto di trasporto e spedizione seppur avente ad oggetto una pluralità di colli, aveva ravvisato l'ipotesi del cd. svincolo simbolico, avendo il destinatario manifestato di voler aderire al contratto ricevendo parte dei beni, così esercitando un potere di fatto su di essi)” (Cass. Sez. 3,
22/09/2023, n. 27116); ancora “il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta
8 di consegna, che integra la “dichiarazione di volerne profittare”, ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto” (Cass. Sez. 3, 15/05/2018, n. 11744) e che “i diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose - che si configura come contratto a favore di terzi - spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente con la conseguenza che quest'ultimo non è legittimato ad agire nei confronti del vettore per il risarcimento del danno indirettamente subito in conseguenza dello sconto accordato al destinatario a causa della ritardata consegna della merce.” (Cass. Sez. 3, 24/09/1997, n.
9369).
Nell'ipotesi in esame, non vi è dubbio che il pacco sia stato consegnato al destinatario, il quale, dunque, era l'unico legittimato ad agire per chiedere l'accertamento della – eventuale – responsabilità del vettore per il danneggiamento della cosa trasportata (art. 1696 c.c.).
A tal proposito, per completezza, deve rilevarsi l'inammissibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti della terza chiamata soltanto in seno alla prima memoria ex art. 183, co.
6 c.p.c. all'epoca vigente, trattandosi di domande all'evidenza nuove rispetto a quelle proposte dall'attrice e avanzate dopo l'udienza di prima comparizione, dunque tardive.
Deve nondimeno evidenziarsi che la documentazione versata in atti e le allegazioni delle parti – incontestate in parte qua – hanno dimostrato che, a fronte dell'iniziativa originariamente assunta dall'odierna attrice nei confronti di per chiedere il risarcimento del danno Controparte_2 patito, sia stata proprio la terza chiamata ad indurre in errore e, a cascata, Parte_1 anche contestando – nell'ambito del reclamo trasmesso dall'attrice e, Controparte_1 comunque, in sede stragiudiziale – la legittimazione dell'attrice a chiedere il risarcimento del danno cagionato dal vettore.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si reputa opportuna la compensazione delle spese tra la parte convenuta e la terza chiamata.
Quanto al rapporto processuale tra l'attrice e la DI convenuta, invece, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M.
147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al
“disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della DI per il danno Controparte_1 patito da in relazione al macchinario di prototipazione denominato Parte_1
Envisiontec Desktop sn ET.PD.07.06.S049;
2) condanna la DI a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno, la somma di € 20.000,00, oltre agli interessi e rivalutazione dalla data della verificazione del danno fino all'effettivo soddisfo;
3) rigetta ogni altra domanda spiegata dall'attrice;
4) rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 3.800,00 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6) compensa le spese processuali tra e Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Milano il 16.5.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice monocratico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da
), con il patrocinio dell'avv. Rossella Antonio del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Catania, indirizzo pec come da procura agli Email_1 atti;
-attore -
CONTRO
), con il patrocinio degli avv.ti Maria Teresa Controparte_1 C.F._1
Verniero e Wanda Buzzoni del Foro di Milano, elettivamente domiciliato in Via Besana 3,
Milano, presso avv.ti Maria Teresa Verniero e Wanda Buzzoni come da procura agli atti;
-convenuto-
E
), con il patrocinio dell'Avv. Michela Manna del Foro Controparte_2 P.IVA_2 di Milano, elettivamente domiciliata in Via Cordusio 4, Milano, presso l'avv. Michela Manna come da procura agli atti;
-terzo chiamato-
Conclusioni:
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
1. Accertare e dichiarare che il danno economico subito dall'attrice è riconducibile a responsabilità della DI .; 2. Per l'effetto condannare la DI , in persona dell'omonimo Controparte_1 Controparte_1 titolare, al risarcimento di danni tutti patiti quantificandoli nella complessiva somma di € 45.650,00 (pari ai costi necessari per la riparazione del macchinario) oltre alla somma equitativamente determinata dalla giustizia adita per il mancato utilizzo dello stesso, o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi dovuti dalla denunzia dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
3. Nell'ipotesi in cui dovesse emergere responsabilità della società terza chiamata, condannarla al Controparte_2 risarcimento di danni tutti patiti quantificandoli nella complessiva somma di € 45.650,00 (pari ai costi necessari per la riparazione del macchinario) oltre alla somma equitativamente determinata dalla giustizia adita per il mancato utilizzo dello stesso, o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi dovuti dalla denunzia dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
4. In via
Istruttoria si insiste nella nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di quantificare i danni arrecati al macchinario di prototipazione segnalando, al riferito fine, che oltre alla copiosa documentazione fotografica già versata in atti il macchinario danneggiato di trova a disposizione per l'effettuazione della perizia presso la sede della società attrice.
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giustizia.”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e riportandosi integralmente al contenuto tutto dei propri scritti difensivi, verbali di causa e documenti prodotti così provvedere: A) IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, rigettare la domanda formulata nei confronti della da parte della in quanto Parte_2 Parte_1 infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte. B) IN VIA SUBORDINATA, nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare la responsabilità di per fatto imputabile a e per l'effetto Controparte_2 Controparte_3 condannare la medesima al risarcimento dei danni subiti dalla e richiesti alla , Parte_1 Parte_1 Parte_2 manlevando, sollevando e tenendo indenne quest'ultima da ogni responsabilità, onere e costo e dalle conseguenze tutte del presente giudizio.
C) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede siano ammessi i seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il Sig. in data 29/04/2021, CP_1 CP_ consegnava alla Mail Boxes IA di Via Imbonati n°45, a mani del dipendente sig. il macchinario oggetto del presente giudizio, affinché fosse spedito a Catania, Via Ughetti n. 3 presso la 2) Vero che il macchinario era stato dal convenuto Parte_1 imballato come mostra la fotografia doc. 2. 3) Vero che la IA individuava il corriere più idoneo al trasporto in e si Controparte_2 occupava di creare la lettera di vettura. 4) Vero che la IA provvedeva ad apporre sul pacco un suo adesivo personalizzato con la dicitura
“fragile”. 5) Vero che il pacco contenente il macchinario veniva ritirato da direttamente presso gli uffici della IA in via CP_2 CP_ Imbonati n. 45. Si indicano a testi i sig.ri : - sig.ra c/o la sede della in Milano, viale Stelvio n. 45 - sig. Testimone_1 CP_5 dipendente della DI IA di Milano, via Imbonati n. 45 Si chiede di essere ammessi a prova contraria per il caso di ammissione di prova richiesta da parte attrice e/o dalla terza chiamata. Si chiede, in ogni caso, pur contestato qualsiasi addebito in proposito, disporsi
CTU volta a determinare la reale entità dei danni subiti dal macchinario della D) Con vittoria di spese, diritti ed Parte_1 onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, Iva e C.p.a come per legge e delle eventuali spese di CTU e CTP.”.
Per il terzo chiamato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis, In via principale: Respingere le domande tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
in via subordinata rigettare la domanda di risarcimento del danno limitando i termini della condanna all'indennizzo previsto dalle norme contrattuali citate e già corrisposto al mittente. Con refusione di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/10/2022, ha evocato Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, , allegando che: a) ad aprile 2021 la Controparte_1 società attrice ha spedito a Milano, al sig. titolare dell'omonima DI, il proprio CP_1 macchinario di prototipazione denominato Envisiontec Desktop sn ET.PD.07.06.S049, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria;
b) il sig. dopo aver eseguito le CP_1 attività manutentive, ha provveduto in data 29/04/2021 a rispedire il macchinario alla società attrice tramite corriere con lettera di vettura n. 282881I001278; c) Controparte_3
Contr all'atto della consegna da parte del personale , in data 04/05/2021, la società attrice si è
2 accorta che il macchinario era stato gravemente danneggiato e l'imballaggio manomesso e ha apposto le opportune riserve sui documenti di consegna;
d) in pari data, ha Parte_1 provveduto a sporgere denuncia a querela contro ignoti per i fatti accaduti e in data 07/05/2021 – Contr tramite il proprio legale - ha costituito in mora sia , sia il convenuto chiedendo il risarcimento dei danni sofferti;
e) non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 06/12/2021, la società attrice ha Contr invitato – alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
Controparte_3
per il tramite del proprio legale, si è dichiarata priva di legittimazione passiva riferendo che
[...]
Cont già dal 1 novembre 2019 “il ramo d'azienda di afferente le attività di vendita di servizi di corriere espresso pacchi e di assistenza pre e post vendita alla clientela in relazione ai medesimi servizi era stato assegnato a ; f) la società attrice, appreso quanto sopra, in data 10/12/2021, ha Controparte_2 reiterato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita direttamente a
[...]
, la quale ha risposto ribadendo da un lato, la carenza di legittimazione passiva di CP_2
Contr
e, dall'altro, la carenza di documentazione e di informazioni utili ai fini della ricostruzione della vicenda;
g) nonostante il successivo invio della lettera di vettura, l'invito alla stipula di una negoziazione assistita è rimasto privo di ulteriore riscontro;
h) infine, in data 07/07/2022
ha provveduto a costituire nuovamente in mora il sig. senza tuttavia Parte_1 CP_1 ricevere mai alcun riscontro.
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso, chiedendo: - accertare e dichiarare che il sig.
è responsabile del danno subito dalla società attrice;
- per l'effetto, condannare il sig. CP_1 al risarcimento del danno in favore della società attrice quantificato in euro € 45.650,00 CP_1 pari ai costi per la riparazione del macchinario, oltre alla somma equitativamente determinata dal giudice per il mancato utilizzo del macchinario stesso.
Si è costituito tempestivamente in giudizio in data 13/01/2023, il sig. allegando Controparte_1 che: a) il sig. si occupa di attività di installazione e assistenza di macchinari laser per CP_1 saldatura e marcatura e stampanti 3D e, proprio in ragione di ciò, ad aprile 2021 ha ricevuto il macchinario di prototipazione di proprietà della società attrice per l'esecuzione di attività di manutenzione straordinaria;
b) in data 29/04/2021 il sig. dopo aver terminato le attività CP_1 di manutenzione, ha provveduto sia ad imballare a regola d'arte il macchinario oggetto di causa, sia a spedirlo a Catania alla società attrice, per il tramite del corriere;
c) Controparte_3 in data 07/05/2021 il sig. ha ricevuto per conoscenza dalla una CP_1 Parte_1
Contr missiva destinata a , dalla quale ha appreso che in data 04/05/2021 il macchinario è giunto a destinazione gravemente danneggiato con imballaggio manomesso e, per tale motivo, la società attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito;
d) il sig. ha contestato prontamente la CP_1
3 missiva inviando altresì le foto e i video del proprio imballaggio, riferendo come quello giunto a destinazione fosse notevolmente differente da quello da lui realizzato per la spedizione;
e) il sig. Contr in data 08/03/2022 ha inviato alla e, successivamente, in data 21/03/2022 al CP_1 servizio reclami di , una pec contente la richiesta di risarcimento dei danni subiti Controparte_2 dalla e a lui richiesti, essendo evidente che la responsabilità di quanto accaduto Parte_1 non fosse a lui addebitabile bensì a chi si era occupato della spedizione;
f) in data 06/09/2022 il Contr sig. ha ricevuto risposta solo da la quale si dichiarava carente di legittimazione CP_1 passiva, mentre nessuna risposta è mai pervenuta da . Controparte_2
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del terzo;
- in via principale, nel merito, rigettare le domanda Controparte_2 formulate dalla società attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
- sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di e per lei di Controparte_3 [...]
e, per l'effetto, condannarle al risarcimento del danno richiesto dalla CP_2 Parte_1
[...]
Si è costituita tempestivamente in giudizio in data 20/06/2022 , allegando che: Controparte_2
a) in data 29/04/2021 il sig. ha inviato a Catania alla società CP_1 Parte_1 tramite la Mail Boxes IA, l'extra large del corriere con Controparte_3
Contr identificativo di invio n° 282881I001278; b) in data 04/05/2021 il corriere ha consegnato la spedizione alla , la quale non ha apposto alcuna riserva sui documenti di Parte_1 consegna;
c) Mail Boxes IA in data 06/05/2021 ha inviato all'indirizzo di assistenza clienti di una email segnalando che la spedizione era giunta a destinazione danneggiata;
d) CP_2
all'esito dei controlli, ha attivato la procedura di indennizzo versando in data CP_2
21/06/2021 a Mail Boxes IA la somma di Euro 34.50, calcolata secondo i termini di cui alle
Condizioni generali di trasporto allegate al contratto per il servizio di corriere espresso stipulato in data 21/06/2019 proprio con Mail Boxes IA;
e) le suddette condizioni generali di trasporto in relazione al servizio Extra Large, scelto dal Sig. prevedono che in caso di CP_1 danneggiamento o manomissione della spedizione, il cliente ha diritto ad un indennizzo di 1 euro per ogni kg di merce trasportata, oltre al costo di spedizione al netto dell'IVA e di eventuali servizi accessori e non ha, invece, diritto a nessun indennizzo per il valore della merce trasportata, salvo il caso in cui abbia attivato il servizio accessorio assicurativo, opzione però non richiesta dal sig.
il quale ha, in ogni caso, accettato le suddette Condizioni generali di trasporto per il CP_1 servizio Extra Large;
f) in data 10/12/2021 ha ricevuto l'invito alla stipula di una CP_2
Convenzione di negoziazione assistita da parte di alla quale la società terza Parte_1
4 chiamata non ha aderito avendo scelto di avvalersi della Conciliazione, come da informazioni reperibili sul sito di;
tuttavia, non è mai prevenuta nessuna domanda di CP_2
Conciliazione né dalla società attrice né dal Sig. CP_1
Su tali allegazioni ha concluso chiedendo: - in via principale, rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare la domanda di risarcimento del danno limitando la condanna all'importo previsto dalle Condizioni generale di trasporto e già versato al mittente.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione, accolta la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti di , è stata fissata nuova udienza ai sensi dell'art. Controparte_2
183, co. VI c.p.c.
All'udienza dell'11/07/2023 sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini perentori per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Maturati i termini delle preclusioni assertive e istruttorie, rigettate le prove costituende, non sussistendo gli estremi per provocare la conciliazione delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte, in esito al quale, il giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato, ai sensi dell'art 190 cpc, i termini massimi per il deposito degli scritti conclusivi.
*
Le domande proposte dall'attore nei confronti della DI individuale sono in Controparte_1 parte fondate e meritevoli di accoglimento, per le ragioni e nei limiti che di seguito si illustrano.
È incontestato tra le parti che le stesse hanno concluso, nel mese di aprile 2021, un contratto d'opera avente ad oggetto la manutenzione straordinaria sul macchinario di prototipazione denominato Envisiontec Desktop sn ET.PD.07.06.S049 – del valore di mercato di circa
100.000,00 euro – spedito dall'attrice, da Catania, alla DI convenuta, a Milano, e rispedito dalla DI alla committente all'esito dell'esecuzione delle opere manutentive, a mezzo del CP_1 vettore oggi (in virtù della cessione del ramo di Controparte_3 Controparte_2 azienda “afferente le attività di vendita di servizi di corriere espresso pacchi e di assistenza pre e post vendita alla clientela in relazione ai medesimi servizi”).
È altresì circostanza incontestata che il macchinario oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria sia stato spedito dalla mediante il vettore mediante CP_1 Controparte_2 consegna in un imballaggio integro e poi sia stato, invece, consegnato dal vettore a
[...] in data 04/05/2021 gravemente danneggiato, all'interno di un imballaggio Parte_1 all'evidenza fortemente manomesso.
5 Dalle allegazioni delle parti e dagli atti – in particolare dalla lettera di vettura depositata nel fascicolo processuale dalle parti – risulta che il pacco contenente il macchinario oggetto di causa sia stato spedito il 29.04.2021 tramite spedizione “extralarge” al costo di euro 9,50, senza alcuna ulteriore copertura assicurativa.
Ciò posto, passando all'esame delle domande spiegate da nei confronti di Parte_1
deve osservarsi quanto segue. CP_1
In primo luogo, in punto di diritto, giova rammentare che, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, l'obbligazione di custodire non è esclusiva del deposito, ma può derivare anche da altre fonti, contrattuali e non, e presentarsi come obbligo autonomo o in collegamento accessorio o strumentale ad altri obblighi.
In sostanza, ciò che caratterizza il deposito è che l'obbligazione di custodire si inserisce nella causa del contratto e ne costituisce l'unica prestazione qualificatrice (Cass. 23.1.1988, n. 430), per cui mentre in tali ipotesi la custodia è essa stessa la prestazione principale, diversamente, negli altri casi l'obbligo di custodire accede necessariamente alla prestazione principale.
Uno di questi ultimi casi è appunto rappresentato dal contratto di opera, tipo contrattuale al quale appare riconducibile il contratto concluso tra l'odierno attore e Controparte_1
La giurisprudenza prevalente ed invero risalente (cfr. Cass. n. 13359/2004 e cfr. altresì Cass. n.
16783/2015), afferma quindi, che, il contratto di opera – mediante il quale taluno si impegna a tenere presso di sé una cosa determinata per ripararla – contiene anche le obbligazioni di custodirla e riconsegnarla proprie del contratto di deposito, con il conseguente dovere della diligenza del buon padre di famiglia nella custodia della cosa affidata (Cass. 17.11.1993, n. 11333; Cass.
16.5.1996, n. 4557; a questo orientamento è stata anche ricondotta la pronuncia della Cass.
28.5.2001, n. 7226).
E così tanto nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia ha natura accessoria e strumentale rispetto all'esecuzione dell'obbligazione principale (art. 1177 c.c. in relazione all'art. 2222 c.c. allorché la cosa deve essere riconsegnata dopo il compimento dell'opera) quanto nell'ipotesi in cui è l'effetto tipico del contratto (art. 1766 c.c.) la diligenza da prestare è sempre quella del buon padre di famiglia (Cass. 10.12.1996, n. 10986). Con la precisazione che il relativo “modello non è fisso, ma variabile in rapporto alle concrete modalità di custodia riferite alla natura dell'attività esercitata dal custode, alla qualità della cosa, alle specifiche circostanze” (Cass. 17.11.1993, n. 11333 a proposito dell'obbligazione di custodia inerente ad un contratto di opera;
Cass. 21.12.1990, n. 12120 con riferimento all'obbligazione di custodia di gioielli da parte di albergatore).
6 Da ciò consegue che le disposizioni in tema di responsabilità del depositario trovano integrale applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto di un contratto diverso (come nella specie il contratto di opera) o formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto.
In tema di responsabilità del depositario le disposizioni di cui agli artt. 1768 e 1780 c.c. ripetono la regola stabilita dall'art. 1218 c.c.: per ottenere la liberazione il depositario è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. La prova liberatoria verte non tanto sulla diligenza quanto sul fatto che ha causato l'evento; la prova sulla diligenza può rilevare sotto il profilo dell'evitabilità del fatto mediante lo sforzo diligente esigibile secondo il modello del buon padre di famiglia. Pertanto, il depositario non si libera della responsabilità provando di avere usato nella custodia della cosa la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve a questo fine provare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (ex plurimis Cass. 12.6.1995,
n. 6592; Cass. 8.8.1997, n. 7363; Cass. n. 5736 del 10/03/2009). Le cause di non imputabilità debbono essere individuate in base alla valutazione della diligenza usata dal depositario nell'adempimento della prestazione di custodia.
La giurisprudenza ha richiamato in proposito i concetti di inevitabilità e adeguatezza, affermando la responsabilità quando il depositario non dimostri di avere adottato tutte le misure di protezione richieste dal caso (Cass. 27.5.1982, n. 3288). Tra i “fatti non imputabili rientrano quelli che risultino evitabili solo con costi umani o economici talmente elevati da non potere essere richiesti ad un debitore che sia tenuto a comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia”.
Alla luce delle superiori considerazioni di diritto, rileva chi giudica che, nel caso di specie, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria prescritta dalle norme sopra Controparte_1 menzionate per andare esente dalla responsabilità per il danno occorso al macchinario dallo stesso custodito, non avendo dimostrato di aver adottato tutte le misure di protezione richieste dal caso e di dover imputare il danno a fatti non imputabili allo stesso.
Ed invero, lo ha spedito il macchinario in questione – di ingente valore e notoriamente CP_1 delicato – all'interno di un imballaggio che, sebbene all'apparenza ben chiuso ed integro, era pur sempre di cartone (cfr. documentazione fotografica in atti) e tramite il vettore Controparte_2
Contr (ex ) a mezzo spedizione semplice, extralarge, ma senza alcuna ulteriore specifica precauzione – quale, ad esempio, una copertura assicurativa – che sarebbe stato, invece, doveroso adottare in considerazione della natura (macchinario tecnologico), della grandezza, della delicatezza e del valore del bene spedito, nonché tenuto conto del rischio, per il pacco, di subire scossoni e colpi connessi agli spostamenti lungo il tragitto per arrivare a destinazione.
7 Da quanto sopra discende che deve ritenersi sussistente la responsabilità di per Controparte_1 non aver esattamente adempiuto all'obbligazione accessoria di custodia del bene oggetto della manutenzione allo stesso commissionata dall'attrice e alla obbligazione di riconsegna della cosa nello stato in cui la stessa avrebbe dovuto trovarsi all'esito della manutenzione effettuata.
Tenuto conto che dalla documentazione versata in atti dalle parti, risulta che l'importo necessario a provvedere alla riparazione del macchinario danneggiato è di euro 20.000,00 (cfr. documento allegato alla memoria n. 2 di parte attrice ) – e non già di euro € 45.650,00, come richiesto dall'attrice in citazione, senza alcuna deduzione probatoria a sostegno di tale richiesta – e che tale quantificazione non è stata contestata dal convenuto, ritiene chi scrive che la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno spiegata dall'attrice va accolta nella misura di euro 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione a far tempo dalla data a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso.
Nessun ulteriore risarcimento può essere riconosciuto in favore dell'attrice a carico della DI convenuta, stante il tenore generico e la totale assenza di supporto probatorio a sostegno della domanda attorea di risarcimento della “somma equitativamente determinata dalla giustizia adita per il mancato utilizzo dello stesso”.
Passando invece all'esame della domanda spiegata dallo nei confronti di CP_1 Controparte_2
tesa ad ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la responsabilità di
[...] Controparte_2 per il danno occorso all'apparecchiatura contenuta nel pacco spedito e per l'effetto
[...] condanni la medesima a manlevare la dalle somme che la stessa è tenuta a pagare a CP_1
a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del trasporto Parte_1 effettuata dalla terza chiamata, la stessa deve essere respinta per le ragioni che di seguito si illustrano.
Invero, come noto, è pacifico in giurisprudenza che “In tema di contratto di trasporto o di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento del vettore spetta, ai sensi dell'art. 1689 c.c., al destinatario che, una volta giunta la merce a destinazione, ne richieda la consegna, così esercitando un potere di fatto su di essa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ritenendo unitario il contratto di trasporto e spedizione seppur avente ad oggetto una pluralità di colli, aveva ravvisato l'ipotesi del cd. svincolo simbolico, avendo il destinatario manifestato di voler aderire al contratto ricevendo parte dei beni, così esercitando un potere di fatto su di essi)” (Cass. Sez. 3,
22/09/2023, n. 27116); ancora “il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta
8 di consegna, che integra la “dichiarazione di volerne profittare”, ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto” (Cass. Sez. 3, 15/05/2018, n. 11744) e che “i diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose - che si configura come contratto a favore di terzi - spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente con la conseguenza che quest'ultimo non è legittimato ad agire nei confronti del vettore per il risarcimento del danno indirettamente subito in conseguenza dello sconto accordato al destinatario a causa della ritardata consegna della merce.” (Cass. Sez. 3, 24/09/1997, n.
9369).
Nell'ipotesi in esame, non vi è dubbio che il pacco sia stato consegnato al destinatario, il quale, dunque, era l'unico legittimato ad agire per chiedere l'accertamento della – eventuale – responsabilità del vettore per il danneggiamento della cosa trasportata (art. 1696 c.c.).
A tal proposito, per completezza, deve rilevarsi l'inammissibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti della terza chiamata soltanto in seno alla prima memoria ex art. 183, co.
6 c.p.c. all'epoca vigente, trattandosi di domande all'evidenza nuove rispetto a quelle proposte dall'attrice e avanzate dopo l'udienza di prima comparizione, dunque tardive.
Deve nondimeno evidenziarsi che la documentazione versata in atti e le allegazioni delle parti – incontestate in parte qua – hanno dimostrato che, a fronte dell'iniziativa originariamente assunta dall'odierna attrice nei confronti di per chiedere il risarcimento del danno Controparte_2 patito, sia stata proprio la terza chiamata ad indurre in errore e, a cascata, Parte_1 anche contestando – nell'ambito del reclamo trasmesso dall'attrice e, Controparte_1 comunque, in sede stragiudiziale – la legittimazione dell'attrice a chiedere il risarcimento del danno cagionato dal vettore.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si reputa opportuna la compensazione delle spese tra la parte convenuta e la terza chiamata.
Quanto al rapporto processuale tra l'attrice e la DI convenuta, invece, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M.
147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al
“disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della DI per il danno Controparte_1 patito da in relazione al macchinario di prototipazione denominato Parte_1
Envisiontec Desktop sn ET.PD.07.06.S049;
2) condanna la DI a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno, la somma di € 20.000,00, oltre agli interessi e rivalutazione dalla data della verificazione del danno fino all'effettivo soddisfo;
3) rigetta ogni altra domanda spiegata dall'attrice;
4) rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 3.800,00 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6) compensa le spese processuali tra e Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Milano il 16.5.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
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