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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 167/2024
Hanno rassegnato note scritte entro il termine assegnato:
- per , l'avv. RIGOTTI ANDREA Parte_1
- per nessuno Controparte_1
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 167/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. RIGOTTI ANDREA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
dott. BELLOMO MARCO WALTER
RESISTENTE
pagina2 di 10 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare il mancato versamento in favore del lavoratore di complessivi Euro 3.587,00 netti e per gli effetti condannare la società resistente al pagamento della somma di
Euro 3.587,00 netti oltre interessi e rivalutazione;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta di Euro 800,00 operata da parte resistente per i motivi indicati in ricorso e, per l'effetto, annullare il relativo addebito e condannare parte resistente al pagamento di Euro 800,00 netti o del diverso importo che dovesse risultare di giustizia in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge relativi sia alla fase giudiziale che a quella stragiudiziale.
Di parte convenuta
NEL MERITO
rigettare, per le ragioni di cui in narrativa e in ogni caso ad ogni ulteriore e diverso titolo, le domande di parte ricorrente in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Accertare che le somme richieste dal ricorrente non sono dovute nella misura da questi indicata e per il resto compensarle fino a concorrenza con il maggior pagina3 di 10 credito vantato dalla resistente per come spiegato nella domanda riconvenzionale.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertare e dichiarare per i motivi esposti nella presente memoria che il sig.
è obbligato a risarcire i danni procurati alla e per Parte_1 CP_2
l'effetto condannarlo a risarcire a questa l'importo complessivo di € 20.313,94 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia.
In via subordinata accertare e dichiarare che il maggior credito vantato dal resistente è comunque opponibile in compensazione a prescindere dall'applicazione della sanzione disciplinare.
In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di giudizio, oltre al 15% per rimborso forfetario ex art. 2/2 DM 55/14 ed oltre agli accessori di legge se ed in quanto dovuti.
pagina4 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.03.2024, il sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
con mansione di autista in forza di due contratti a tempo CP_3
determinato (dal 01.06.2022 al 31.12.2022 e dal 26.06.2023 al 31.12.2023), con applicazione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
Il ricorrente lamentava di aver percepito, nel corso di entrambi i rapporti, somme nette inferiori a quelle risultanti dalle buste paga, per un importo complessivo di
Euro 3.587,00 netti. Deduceva altresì l'illegittimità della trattenuta di Euro
800,00 netti operata dalla società resistente sulla busta paga di dicembre 2023 a titolo di “danni automezzo”, in violazione della procedura prevista dall'art. 32 del CCNL applicato.
Chiedeva, pertanto, la condanna della al pagamento di Controparte_3
quanto non corrisposto, nonché alla restituzione della somma illegittimamente trattenuta, oltre interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva in giudizio la contestando parzialmente le Controparte_3
differenze retributive richieste (riconoscendo un minor importo netto di Euro
1.707,00) e giustificando la trattenuta operata. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento della somma di Euro 20.313,94 a titolo di risarcimento per una serie di danni che assumeva esserle stati cagionati dal sig. per grave negligenza o dolo (incidenti Pt_1
stradali, ritardi nelle consegne, mancata restituzione delle chiavi del mezzo, interruzione di rapporti commerciali con un cliente, multe). A tal fine, la resistente chiedeva la disapplicazione dell'art. 32 CCNL, assumendone la nullità
pagina5 di 10 per contrasto con l'art. 1229 c.c. o, in subordine, l'inapplicabilità ai fatti occorsi dopo la cessazione del rapporto.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, venivano sentiti i testi.
In sede di memoria conclusionale parte ricorrente ha dichiarato di aderire al conteggio presentato da parte resistente, quantificato in Euro 1.707,00. La debenza di tale importo al lavoratore è quindi pacifica, resta da disaminare se i controcrediti vantati dalla resistente sono dovuti o meno.
4. Dalla busta paga il datore di lavoro ha detratto la somma pari ad euro 800.
Secondo la resistente non doveva attivare la procedura prevista dal contratto collettivo, posto che al momento della trattenuta il ricorrente non lavorava più presso la resistente, per cui una procedura disciplinare sarebbe stata priva di oggetto.
L'art. 32 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione alla lettera B), comma 2, prevede espressamente che: “L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.”
È pacifico tra le parti, che nessun procedimento disciplinare è stato instaurato.
È parimenti pacifico che nella specie il danno è stato autoliquidato, quindi a prescindere dall'an debeatur, in ogni caso non vi era chiarezza sul quantum debeatur. In caso di disaccordo o di estrema liquidità del danno, è comunque Cont l' a dover liquidare il danno.
Nella specie, poi, le parti richiamano una pronuncia (n. 27940/2023) della pagina6 di 10 Cassazione, che sottolinea il principio dell'indipendenza tra l'azione disciplinare e quella risarcitoria.
Ora, è chiaro che nella specie i fatti non corrispondono a quelli di cui alla pronuncia della Cassazione, con conseguente inapplicabilità. Nella specie vi è una previsione del CCNL a regolare la materia, e non solo prevede la necessaria procedura disciplinare, ma anche delle franchigie, massimali ed eventuali detrazioni.
Quindi mai il calcolo come fatto da parte resistente è corretto, posto che per i danni superiori ad euro 3.500 si può richiedere al lavoratore al massimo il 75%, fino ad un massimo di euro 20.000. Ulteriore presupposto è l'accertamento del dolo o della colpa grave. La trattenuta del quinto stipendiale di cui al CCNL fa ovviamente un eco al pignoramento del quinto stipendiale. Non avrebbe senso prevedere un trattamento peggiorativo rispetto a quello comunque previsto e garantito dalla legge (art 547 cpc).
Quindi la trattenuta era scorretta sotto il duplice profilo dell'ammontare
(eccedente il 20% dello stipendio netto) e della mancata liquidazione del danno.
Con riguardo ai vari danni, la domanda riconvenzionale è infondata per una serie di motivi, anche a prescindere dal fatto che si sono quantomeno in parte verificati e manifestati prima della cessazione del rapporto.
Sul punto va evidenziato come la Corte di Cassazione con Sentenza n.18564 del
2014 ha considerato legittima la clausola del CCNL, per cui per tutti i danni che si sono verificati in corso di rapporto, ove parte resistente aveva tempo e modo di attivare la procedura, la richiesta risarcitoria è preclusa per via della pagina7 di 10 formulazione contrattuale (vedi anche: Corte d'Appello Venezia, Sez. lavoro,
Sent., 16/02/2025, n. 5). Un tanto vale soprattutto con riguardo ai primi due incidenti per cui è causa (si segue la numerazione di cui all'atto costitutivo).
Quanto all'incidente numero 3, asseritamente avvenuto in data 7.12.2023, parte resistente prima descrive vagamente i danni e poi produce quale doc. 5 un preventivo del 30/05/24, addirittura successivo alla notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio. Il documento è quindi inaffidabile, probabilmente di comodo, e ad ogni modo non vi è né descrizione né prova del danno.
Quanto agli ulteriori danni, non sono stati allegati criteri per la determinazione dell'ammontare dei danni, e nemmeno prove in ordine ai danni. A tal proposito i doc nn. 12 e 13 sono oltremodo generici e contengono numerose voci, per cui è impossibile valutare il danno in termini economici.
Anche la multa per aver lasciato il mezzo nel divieto di sosta, per un fatto avvenuto ad un mese dalla cessazione del rapporto (doc 7) non è causalmente riconducibile al ricorrente.
Altra multa non è provata per iscritto, la testimonianza sul punto è generica.
Quanto alle chiavi: Se è provato che il ricorrente non ha restituito le chiavi come doveva (doc. 9 e 10 resistente, teste , ed è pure provato il fatto Testimone_1
che solo a fine rapporto, poco prima del 31.12.2023, “dopo Natale” la ditta ha cercato di recuperare la chiave (il messaggio è del 28.12.2024), che poi è arrivata 10 gg dopo. La richiesta doc 10 di duplicato è del 23.1.2024, nemmeno indirizzata all'officina, e comunque parte resistente non ha dato prova pagina8 di 10 dell'effettiva richiesta e del costo della chiave.
Il fatto che il mezzo fosse inutilizzabile è causalmente dovuto alla negligente mancanza o reperibilità di una chiave di scorta, misura di sicurezza minima considerato il valore assoluto e relativo di un camion per una ditta di trasporto.
Manca quindi il nesso causale tra danno ed evento, e non è provato il costo della chiave.
Le domande riconvenzionali sono da rigettare.
5. Le domande riconvenzionali comportano l'applicazione dello scaglione fino a euro 26.000. Si applicano i valori medi, seguendo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna parte resistente la parte a pagare alla Controparte_1
parte l'importo pari ad € 1.707 per arretrati Parte_1
stipendiali, oltre interessi legali e rivalutazione dal 31.12.2023;
Accerta e dichiara l'illegittimità della trattenuta di Euro 800,00 netti operata dalla società resistente sulla busta paga di dicembre 2023 a titolo di
“danni automezzo”, in violazione della procedura prevista dall'art. 32 del
CCNL applicato con conseguente condanna alla restituzione, oltre interessi
e rivalutazione dal 31.12.2023;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 5388 per compenso, Parte_1
pagina9 di 10 oltre accessori di legge.
30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina10 di 10
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 167/2024
Hanno rassegnato note scritte entro il termine assegnato:
- per , l'avv. RIGOTTI ANDREA Parte_1
- per nessuno Controparte_1
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 167/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. RIGOTTI ANDREA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
dott. BELLOMO MARCO WALTER
RESISTENTE
pagina2 di 10 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare il mancato versamento in favore del lavoratore di complessivi Euro 3.587,00 netti e per gli effetti condannare la società resistente al pagamento della somma di
Euro 3.587,00 netti oltre interessi e rivalutazione;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta di Euro 800,00 operata da parte resistente per i motivi indicati in ricorso e, per l'effetto, annullare il relativo addebito e condannare parte resistente al pagamento di Euro 800,00 netti o del diverso importo che dovesse risultare di giustizia in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge relativi sia alla fase giudiziale che a quella stragiudiziale.
Di parte convenuta
NEL MERITO
rigettare, per le ragioni di cui in narrativa e in ogni caso ad ogni ulteriore e diverso titolo, le domande di parte ricorrente in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Accertare che le somme richieste dal ricorrente non sono dovute nella misura da questi indicata e per il resto compensarle fino a concorrenza con il maggior pagina3 di 10 credito vantato dalla resistente per come spiegato nella domanda riconvenzionale.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertare e dichiarare per i motivi esposti nella presente memoria che il sig.
è obbligato a risarcire i danni procurati alla e per Parte_1 CP_2
l'effetto condannarlo a risarcire a questa l'importo complessivo di € 20.313,94 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia.
In via subordinata accertare e dichiarare che il maggior credito vantato dal resistente è comunque opponibile in compensazione a prescindere dall'applicazione della sanzione disciplinare.
In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di giudizio, oltre al 15% per rimborso forfetario ex art. 2/2 DM 55/14 ed oltre agli accessori di legge se ed in quanto dovuti.
pagina4 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.03.2024, il sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
con mansione di autista in forza di due contratti a tempo CP_3
determinato (dal 01.06.2022 al 31.12.2022 e dal 26.06.2023 al 31.12.2023), con applicazione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
Il ricorrente lamentava di aver percepito, nel corso di entrambi i rapporti, somme nette inferiori a quelle risultanti dalle buste paga, per un importo complessivo di
Euro 3.587,00 netti. Deduceva altresì l'illegittimità della trattenuta di Euro
800,00 netti operata dalla società resistente sulla busta paga di dicembre 2023 a titolo di “danni automezzo”, in violazione della procedura prevista dall'art. 32 del CCNL applicato.
Chiedeva, pertanto, la condanna della al pagamento di Controparte_3
quanto non corrisposto, nonché alla restituzione della somma illegittimamente trattenuta, oltre interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva in giudizio la contestando parzialmente le Controparte_3
differenze retributive richieste (riconoscendo un minor importo netto di Euro
1.707,00) e giustificando la trattenuta operata. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento della somma di Euro 20.313,94 a titolo di risarcimento per una serie di danni che assumeva esserle stati cagionati dal sig. per grave negligenza o dolo (incidenti Pt_1
stradali, ritardi nelle consegne, mancata restituzione delle chiavi del mezzo, interruzione di rapporti commerciali con un cliente, multe). A tal fine, la resistente chiedeva la disapplicazione dell'art. 32 CCNL, assumendone la nullità
pagina5 di 10 per contrasto con l'art. 1229 c.c. o, in subordine, l'inapplicabilità ai fatti occorsi dopo la cessazione del rapporto.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, venivano sentiti i testi.
In sede di memoria conclusionale parte ricorrente ha dichiarato di aderire al conteggio presentato da parte resistente, quantificato in Euro 1.707,00. La debenza di tale importo al lavoratore è quindi pacifica, resta da disaminare se i controcrediti vantati dalla resistente sono dovuti o meno.
4. Dalla busta paga il datore di lavoro ha detratto la somma pari ad euro 800.
Secondo la resistente non doveva attivare la procedura prevista dal contratto collettivo, posto che al momento della trattenuta il ricorrente non lavorava più presso la resistente, per cui una procedura disciplinare sarebbe stata priva di oggetto.
L'art. 32 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione alla lettera B), comma 2, prevede espressamente che: “L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.”
È pacifico tra le parti, che nessun procedimento disciplinare è stato instaurato.
È parimenti pacifico che nella specie il danno è stato autoliquidato, quindi a prescindere dall'an debeatur, in ogni caso non vi era chiarezza sul quantum debeatur. In caso di disaccordo o di estrema liquidità del danno, è comunque Cont l' a dover liquidare il danno.
Nella specie, poi, le parti richiamano una pronuncia (n. 27940/2023) della pagina6 di 10 Cassazione, che sottolinea il principio dell'indipendenza tra l'azione disciplinare e quella risarcitoria.
Ora, è chiaro che nella specie i fatti non corrispondono a quelli di cui alla pronuncia della Cassazione, con conseguente inapplicabilità. Nella specie vi è una previsione del CCNL a regolare la materia, e non solo prevede la necessaria procedura disciplinare, ma anche delle franchigie, massimali ed eventuali detrazioni.
Quindi mai il calcolo come fatto da parte resistente è corretto, posto che per i danni superiori ad euro 3.500 si può richiedere al lavoratore al massimo il 75%, fino ad un massimo di euro 20.000. Ulteriore presupposto è l'accertamento del dolo o della colpa grave. La trattenuta del quinto stipendiale di cui al CCNL fa ovviamente un eco al pignoramento del quinto stipendiale. Non avrebbe senso prevedere un trattamento peggiorativo rispetto a quello comunque previsto e garantito dalla legge (art 547 cpc).
Quindi la trattenuta era scorretta sotto il duplice profilo dell'ammontare
(eccedente il 20% dello stipendio netto) e della mancata liquidazione del danno.
Con riguardo ai vari danni, la domanda riconvenzionale è infondata per una serie di motivi, anche a prescindere dal fatto che si sono quantomeno in parte verificati e manifestati prima della cessazione del rapporto.
Sul punto va evidenziato come la Corte di Cassazione con Sentenza n.18564 del
2014 ha considerato legittima la clausola del CCNL, per cui per tutti i danni che si sono verificati in corso di rapporto, ove parte resistente aveva tempo e modo di attivare la procedura, la richiesta risarcitoria è preclusa per via della pagina7 di 10 formulazione contrattuale (vedi anche: Corte d'Appello Venezia, Sez. lavoro,
Sent., 16/02/2025, n. 5). Un tanto vale soprattutto con riguardo ai primi due incidenti per cui è causa (si segue la numerazione di cui all'atto costitutivo).
Quanto all'incidente numero 3, asseritamente avvenuto in data 7.12.2023, parte resistente prima descrive vagamente i danni e poi produce quale doc. 5 un preventivo del 30/05/24, addirittura successivo alla notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio. Il documento è quindi inaffidabile, probabilmente di comodo, e ad ogni modo non vi è né descrizione né prova del danno.
Quanto agli ulteriori danni, non sono stati allegati criteri per la determinazione dell'ammontare dei danni, e nemmeno prove in ordine ai danni. A tal proposito i doc nn. 12 e 13 sono oltremodo generici e contengono numerose voci, per cui è impossibile valutare il danno in termini economici.
Anche la multa per aver lasciato il mezzo nel divieto di sosta, per un fatto avvenuto ad un mese dalla cessazione del rapporto (doc 7) non è causalmente riconducibile al ricorrente.
Altra multa non è provata per iscritto, la testimonianza sul punto è generica.
Quanto alle chiavi: Se è provato che il ricorrente non ha restituito le chiavi come doveva (doc. 9 e 10 resistente, teste , ed è pure provato il fatto Testimone_1
che solo a fine rapporto, poco prima del 31.12.2023, “dopo Natale” la ditta ha cercato di recuperare la chiave (il messaggio è del 28.12.2024), che poi è arrivata 10 gg dopo. La richiesta doc 10 di duplicato è del 23.1.2024, nemmeno indirizzata all'officina, e comunque parte resistente non ha dato prova pagina8 di 10 dell'effettiva richiesta e del costo della chiave.
Il fatto che il mezzo fosse inutilizzabile è causalmente dovuto alla negligente mancanza o reperibilità di una chiave di scorta, misura di sicurezza minima considerato il valore assoluto e relativo di un camion per una ditta di trasporto.
Manca quindi il nesso causale tra danno ed evento, e non è provato il costo della chiave.
Le domande riconvenzionali sono da rigettare.
5. Le domande riconvenzionali comportano l'applicazione dello scaglione fino a euro 26.000. Si applicano i valori medi, seguendo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna parte resistente la parte a pagare alla Controparte_1
parte l'importo pari ad € 1.707 per arretrati Parte_1
stipendiali, oltre interessi legali e rivalutazione dal 31.12.2023;
Accerta e dichiara l'illegittimità della trattenuta di Euro 800,00 netti operata dalla società resistente sulla busta paga di dicembre 2023 a titolo di
“danni automezzo”, in violazione della procedura prevista dall'art. 32 del
CCNL applicato con conseguente condanna alla restituzione, oltre interessi
e rivalutazione dal 31.12.2023;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 5388 per compenso, Parte_1
pagina9 di 10 oltre accessori di legge.
30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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