Articolo 900 del Codice civile
Articolo 899Articolo 901
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19 aprile 1942
Art. 900.

(Specie di finestre).

Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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