Sentenza 19 gennaio 1999
Massime • 1
Per la sussistenza di una servitù di veduta, è sufficiente che l'apertura presenti caratteri tali da rivelarne la normale e permanente destinazione a guardare ed affacciarsi nel fondo altrui (principio affermato in relazione ad una vicenda in cui risultava applicata, ad una finestra, una semplice rete metallica dalle finalità meramente protettive contro gli insetti: nell'affermare il suindicato principio di diritto, la S.C. ha escluso che tale circostanza sopravvenuta potesse rivelarsi idonea, "ex se", ed in assenza di ulteriori accertamenti, a far venir meno la detta servitù).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/1999, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VO LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL VARAITA 2, presso lo studio dell'avvocato FORTE M.R., difesa dall'avvocato ANTONIO ROMANO, per procura speciale del Notaio Dr. Antonio Terracciano rep. n. 7634 dell'8/5/95 in Marigliano;
- ricorrente -
contro
MB PE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA A. MANCINI 4/H, presso lo studio dell'avvocato G. FASANO, difeso dall'avvocato ANTONIO AIEVOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
MB AN, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesa dagli avvocati FRANCESCO MAGLIONE, TOMMASO MOCERINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 621/95 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 6/3/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/6/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato ANTONIO ROMANO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbiti gli altri due.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 maggio 1982 AR SE convenne, davanti al Tribunale di Napoli, TT e PP DI chiedendone la condanna alla demolizione di una sopraelevazione che, secondo il suo assunto, era stata costruita da costoro senza rispettare la distanza - prescritta dall'art. 907 del codice civile - da una veduta diretta del suo appartamento.
TT DI eccepì di essere la proprietaria esclusiva del suolo sul quale aveva eseguito la costruzione denunziata e negò la esistenza del diritto di servità di veduta a vantaggio dell'appartamento dell'attrice e a carico del proprio immobile. PP DI si oppose all'accoglimento della domanda nei suoi confronti negando di avere partecipato alla costruzione della sopraelevazione. Chiese, inoltre, la condanna della convenuta ad arretrare alcune fabbriche che sarebbero state erette a meno di tre metri da una veduta di una propria unità immobiliare, in violazione dell'art. 907 cod. civ., e ad abbattere altre costruzioni dalla medesima eseguite su un cortile del quale egli era il comproprietario.
Con sentenza del 17 ottobre 1991 il Tribunale rigettò la domanda proposta dalla SE per difetto di legittimazione passiva di PP DI e per mancanza di prova dell'esistenza del diritto di servitù di veduta a vantaggio della sua proprietà e a carico di quella della convenuta. Accolse, invece, sia la domanda con cui quest'ultima aveva chiesto l'accertamento della sua proprietà esclusiva del terreno sul quale era stata costruita la sopraelevazione, sia la domanda del DI diretta a ottenere la demolizione delle opere eseguite dalla convenuta a distanza illegale dalla propria veduta.
L'attrice propose appello nei confronti di entrambi i convenuti e TT DI impugnò la pronuncia del Tribunale nei confronti di PP DI il quale, a sua volta, presentò un gravame incidentale avverso la sola statuizione sulle spese processuali. Con sentenza del 6 marzo 1995 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda riconvenzionale proposta da PP DI per l'arretramento delle nuove opere costruite dalla convenuta. Ha dichiarato assorbito l'impugnazione incidentale dello stesso DI e ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale.
La Corte d'appello ha ritenuto:
1. - dall'apertura dell'appartamento dell'attrice non era esercitabile la veduta essendo risultato dall'ispezione dei luoghi che essa era sbarrata all'esterno da una tavola di legno inchiodata ad un listello infisso subito dopo la soglia di marmo ed era chiusa da una rete inchiodata, a maglie strettissime, di materiale plastico del tipo zanzariera che impediva la prospectio;
2. - il consulente tecnico aveva successivamente rilevato che dall'apertura era possibile l'affaccio, perché la rete era stata rimossa dopo la ispezione dei luoghi eseguita dal Giudice istruttore;
3. - la prova per testimoni dedotta dall'attrice per dimostrare l'acquisto del diritto di servitù di veduta per usucapione, era inammissibile essendo dall'ispezione dei luoghi risultato, in contrasto con quello che si sarebbe voluto dimostrare mediante la prova orale, l'assenza della veduta.
4. - la SE, pur non avendo impugnato la statuizione di primo grado con la quale si era accertato che la costruzione da lei denunziata apparteneva esclusivamente alla convenuta, aveva proposto l'appello anche nei confronti di PP DI e, perciò, avendolo coinvolto nel processo di gravame, era soccombente nei suoi confronti sia pure solo formalmente.
La SE ricorre per cassazione con tre motivi.
TT e PP DI resistono con due autonomi controricorsi. TT DI ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi connessi, denunziandosi la violazione dell'art. 900 del codice civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto necessario, per la configurabilità della veduta, che dall'apertura possa esercitarsi la prospectio oltre all'inspectio, sebbene per la giurisprudenza più recente del Supremo Collegio, sia, invece, sufficiente che si possa guardare nel fondo altrui.
Si aggiunge che comunque nella specie l'apertura presentava anche il requisito della prospectio (possibilità di sporgere il capo verso il fondo del vicino), in quanto "la rete di plastica (zanzariera) collocata dinanzi ad essa non s'identificava con la grata fissa di metallo di cui parla l'art. 901 n. 2 cod. civ., e il fatto che il consulente tecnico d'ufficio non l'avesse più rinvenuta, dove era stata anteriormente vista dal Giudice istruttore nel corso dell'ispezione, denotava che la sua opposizione era stata determinata da ragioni occasionali.
Inoltre si adduce che la Corte del merito ha respinto, con una motivazione erronea, l'istanza con cui si era chiesta l'ammissione della prova per testimoni diretta a dimostrare che il diritto di servitù di veduta era stato usucapito essendosi esercitate l'inspectio e la prospectio da quando l'immobile era stato costruito, e che la rete di plastica, applicata all'apertura, costituiva un mezzo protettivo temporaneo adoperato per impedire l'entrata di insetti nell'appartamento.
I due motivi sono fondati nei limiti che si preciseranno. Contrariamente a quel che si sostiene nel ricorso perché un'apertura costituisca veduta devono concorrere entrambi i menzionati requisiti in quanto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10615 del 1996, hanno risolto il contrasto formatosi sulla questione in oggetto enunciava il seguente principio di diritto:
"Affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 del codice civile, è necessario, oltre al requisito dell'inspectio anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno a una visione mobile e globale".
La Corte d'appello, pur essendosi correttamente adeguata a questo principio, avendo ritenuto che per aversi veduta devono sussistere ambedue i requisiti dell'inspectio e della prospectio, ha, però, escluso che dall'apertura dell'appartamento dell'attrice sia possibile l'affaccio con una motivazione non esauriente, in quanto ha affermato che da essa non poteva sporgersi il capo a causa dell'applicazione di "una rete e maglie strettissime in materiale plastico, del tipo di quella usata contro insetti, inchiodata nella parte inferiore a una tavola di legno che sbarrava la finestra all'esterno e a un listello dello stesso materiale, infisso subito dopo la soglia di marmo del davanzale".
Adottando questa argomentazione la Corte ha, infatti, omesso di considerare che per la sussistenza della veduta è sufficiente che l'apertura presenti dei caratteri tali da rivelarne la normale e permanente destinazione a guardare e ad affacciarsi nel fondo altrui (sent. nn. 8331 del 1997, 2 del 1992) e non ha, quindi, valutato se, nel caso sottoposto al suo esame, questi caratteri fossero venuti meno in conseguenza della sola applicazione della rete di plastica infissa con le modalità innanzi descritte. La Corte avrebbe dovuto, cioè, esporre le ragioni per le quali la oggettiva, normale e durevole destinazione dell'apertura all'affaccio era cessata per effetto dell'installazione di un mezzo da essa stessa definito meramente protettivo (rete a maglie strettissime contro gli insetti) e che non era stato neanche rinvenuto dal consulente tecnico d'ufficio durante la sua ispezione dei luoghi.
Anche il rigetto dell'istanza di ammissione della prova testimoniale è stato motivato con l'erroneo rilievo che alla data dell'ispezione dei luoghi eseguita dal Giudice Istruttore (anno 1982) l'apertura non aveva i requisiti della veduta. Infatti, ammesso che questa al momento dell'ispezione giudiziale ne fosse stata priva per la presenza della rete che impediva l'affaccio, non poteva tuttavia escludersi che si fosse potuto usucapire il diritto di servità di veduta nel ventennio precedente all'installazione del mezzo protettivo. E anche se la presenza di tale rete avesse potuto costituire un elemento fisso rivelatore del non uso della servitù, sarebbe stato sempre necessario, per negarne l'esistenza, provare che l'impedimento stabile all'affaccio si era protratto per il periodo richiesto per l'estinzione del diritto sorto anteriormente (art. 1073 cod. civ.). L'eccezione della controricorrente secondo cui la censura sarebbe inammissibile per la sua genericità, non essendosi con essa indicati i fatti oggetto della prova per testimoni, è infondata, in quanto questi sono stati riferiti in modo specifico nella sentenza impugnata e il mezzo istruttorio, come è stato formulato, presenta il carattere della decisività ("Vero che la veduta oggetto di contestazione è ivi sin dalla realizzazione del fabbricato SE da dove la medesima e i suoi aventi causa si sono sempre affacciati").
Il terzo motivo con il quale si critica la statuizione sulle spese processuali (condanna della SE al rimborso di esse a favore di entrambi gli appellati), mentre deve essere dichiarato assorbito nei rapporti tra la convenuta e l'attrice in conseguenza dell'accoglimento del ricorso, è infondato per il resto giacché la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese a PP DI è stata correttamente deliberata per essere stato il medesimo citato nel giudizio di gravame sebbene non si fosse impugnata la pronuncia di primo grado che aveva negato la sua legittimazione passiva rispetto all'azione promossa a tutela della servitù di veduta.
Consegue: a) - l'accoglimento, per quanto esposto in motivazione, dei primi due motivi del ricorso;
b) - L'assorbimento del terzo motivo nei rapporti tra la ricorrente e la controricorrente e il suo rigetto nei confronti del controricorrente;
c) - la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte d'appello la quale, nel decidere, si adeguerà al principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo nei rapporti tra la ricorrente e la controricorrente e lo rigetta nei rapporti tra la prima e il controricorrente. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Roma 30 giugno 1998.
Depositata in Cancelleria il 19/1/1999.