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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere Rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 391/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Emanuele Aluigi e Anna
Cucchiarini; appellanti
CONTRO
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in Controparte_2 P.IVA_3
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Renato Brualdi;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellanti: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, ed in accoglimento dell'appello per i motivi dedotti, revocare il DI opposto, preliminarmente e pregiudizialmente, che sia disposta la rinnovazione parziale se non totale della CTU in quanto la stessa è da ritenersi non esaustiva e siano indicati al CTU anche i seguenti quesiti: 1) il ctu accerti l'esatto dare – avere tra le parti in base a tutti i rapporti intercorsi previa riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
2) il ctu determini il tasso effettivo globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
3) il ctu previa espulsione dai conteggi degli interessi, delle spese, delle commissioni e di ogni onere non contrattualmente previsto e di quelli in contrasto con il disposto di cui alla Legge 108/96, o di altre norme di legge, determini il saldo dare / avere tra le parti. Ancora, preliminarmente e pregiudizialmente:4) Dichiarare la carenza di legittimazione procedurale della per mancanza di prova circa la titolarità del CP_1
presunto credito e per mancata prova dell'inserimento dello stesso nella presunta cessione;
5)
Dichiarare la nullità, indeterminatezza ex art. 1418, 1436, 1324 CC della procura rilasciata da
e di quella della Rev Gestione Crediti spa e della Management spa. Ed ancora: CP_1
6) Che sia dichiarato inammissibile e tardivo l'appello incidentale per decorrenza del termine per impugnare la sentenza di 1^ grado. Nel merito: a) Dichiarare con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non dovute le somme richieste sia per sorte che per interessi e, comunque, non provate le relative domande stante anche la nullità e/o inesistenza di ogni atto a supporto della richiesta;
b) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt.
1284, 1346, 2697 e 1418 cc delle condizioni indicate nel contratto per cui è D.I. e/o di ogni altro rapporto intercorso sin dall'origine, ivi compreso quello di cui al c/c n. 15870 anche per indeterminatezza degli interessi debitori e per violazione del parametro Euribor applicato;
il tutto stante la mancanza di reciprocità nell'addebito del tasso passivo (Cass. 4321/2022; Cass.
18664/2023) e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali
2 e, quindi dichiarare che nessun interesse è dovuto o, in via subordinata disporre l'applicazione ai sensi dell'art. 1284 comma 3 cpc degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
c)
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 cc delle condizioni generali del contratto di c/c relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese, oneri e cms, applicati nel corso del rapporto in esame e per
l'effett dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi anatocistici;
d) Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia per violazione degli artt. 1325 e 1418 cc degli addebiti nei c/c per illegittime commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale e per ogni altro motivo dedotto;
e) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1246, 2697 e 1418 cc degli addebiti degli interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
f) Dichiarare nullo e revocato il DI opposto e non dovute le somme reclamate per avere l'istituto di credito, violato il principio di Buona Fede (Cass.
SS.UU. 23726/2007) e per aver frazionato il proprio credito stante i vari giudizi pendenti fra le stesse parti (= RG 869/2020 – sent. 577/24 C. App. Ancona) g) Accertare e dichiarare per
l'effetto l'esatto dare -avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
determinare il tasso effettivo globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
h)
Accertare e dichiarare previo accertamento del T.E.G., la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della banca opposta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 07.03.1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso soglia usura del periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi artt. 1339 e 1419 c.c. della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
i) Accertare e quantificare tutte le eventuali somme di credito vantate dagli odierni attori nei confronti della banca,
3 rideterminando per l'effetto tutti i rapporti di dare – avere intercorsi ed intercorrenti tra le parti;
j) Dichiarare nulle e/o annullabili e/o inefficaci le fideiussioni sottoscritte dai garanti per le violazioni dedotte di cui al presente atto per violazione della Legge 287/1990, art.2 e art.
1957 CC;
IN COMPENSAZIONE condannare la banca opposta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in ogni rapporto intercorso, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni appellanti o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, come in narrativa dedotto ex art. 1853, 1247, 1945 cc;
Condannare in ogni caso la banca opposta al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”; appellata: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Ancona, per le ragioni esposte in atti o per qualsivoglia altra di giustizia, dichiarato prescritto il diritto dei garanti ad agire per
l'annullamento della fideiussione e compensata, eventualmente anche ex art. 1853 c.c., qualsivoglia somma spettante agli opponenti con il maggior credito di in via CP_1
principale, respingere l'appello proposto da Parte_1 Controparte_3
, e confermando tutti i capi di condanna Parte_3 Parte_4 Parte_2
di cui alla sentenza impugnata, con vittoria di spese;
in via meramente subordinata e salva
l'impugnazione, condannare i predetti e in solido, a pagare a Pt_4 Parte_2
la diversa somma che risulterà di giustizia, con vittoria delle spese del doppio CP_1
grado di giudizio;
in ogni caso, a titolo di correzione di errore materiale o, in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale di a integrazione delle condanne di cui CP_1
sopra, condannare i predetti Controparte_4 Parte_3
e , in solido, a corrispondere a gli interessi Parte_4 Parte_2 CP_1
maturati e maturandi su euro 425.304,52 - o sulla diversa somma che dovesse essere accertata- al tasso convenzionale di mora pari al Euribor 6 mesi + 2,25% + 2,00% e comunque nei limiti di legge, ivi compresa L. 108/96, dal 25/11/2011 al saldo. In via istruttoria, ci si oppone recisamente a qualsivoglia istanza di rinnovazione o supplemento della CTU per le ragioni già esposte in atti e che saranno ulteriormente esposte negli scritti conclusivi”;
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei cinque motivi di impugnazione, cui è affidato l'appello principale, e dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello incidentale.
****** I. Il primo motivo dell'appello p a sentenza del Tribunale di Urbino nella parte in cui ha omesso ha affermato che ha fornito adeguata prova dell'avvenuta CP_1 CP_1 cessione, in suo favor riginariamente vant Marche debitore principale, , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4
n
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forme, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta
a particolari vincoli di forma;
dunque,la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla liberavalutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla
5 portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa di ha tempestivamente prodotto: CP_5
- copia dei provvedimenti della Banca di Italia che, nell'ambito della risoluzione di Banca delle
Marche s.p.a., hanno disposto il trasferimento di tutte le attività della banca insolvente (e dunque anche dei crediti vantati nei confronti degli opponenti) in favore di Nuova Banca delle
Marche s.p.a. ai sensi per gli effetti del d.lgs. n.180 del 2015;
- copia del Gazzetta Ufficiale del 24.2.20217 ove si dà atto che la Banca di Italia, sempre nell'ambito della risoluzione di Banca delle Marche s.p.a. e dunque ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.180 del 2015, ha disposto la cessione di tutti i crediti di Nuova Banca delle Marche
s.p.a., in sofferenza al 30.9.2015 (e, pertanto, anche dei crediti degli opponenti, in sofferenza sin dal 2011), in favore di R.E.V. s.p.a.;
- compia dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22.6.201 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato) ove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto dell'avvenuta cessione in blocco, intercorsa tra la cedente R.E.V. s.p.a. e la cessionaria dei crediti precedentemente acquistati da R.E.V. s.p.a. da Nuova Banca delle Controparte_1
Marche s.p.a.
Muovendo da tale compendio documentale, che prova esaustivamente le alienazioni intercorse tra Banca delle Marche s.p.a. e Nuova Banca delle Marche s.p.a. e tra quest'ultima e REV
s.p.a. (cessioni avvenute in ragione di un provvedimento della Banca di Italia) e che fornisce un
6 primo sostegno dimostrativo alla successiva cessione intervenuta tra REV s.p.a e , CP_1
va osservato che quest'ultima ha prodotto anche le scritture private attraverso cui furono conclusi i contratti sottesi al decreto ingiuntivo ed altra documentazione (estratti conto) inerente all'esecuzione delle susseguenti relaziono negoziali.
La disponibilità di tali documenti in capo a non riceve alcuna plausibile spiegazione CP_1
se non postulano l'avvenuta cessione, al riguardo dovendosi evidenziare che la norma di cui al primo comma dell'art. 1262 c.c. prevede che “il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”.
Ancora, va rilevato che gli opponenti non hanno nemmeno allegato che la cedente REV s.p.a. abbia agito nei loro confronti in via giudiziale o stragiudiziale.
La condotta inerte di REV s.p.a. può essere spiegata e compresa solo dando per certa l'avvenuta cessione dei crediti.
Peraltro, è trattasi di rilievo che enfatizza oltremodo l'infondatezza ed assoluta pretestuosità della doglianza in esame, ha partecipato al giudizio di primo grado per il Controparte_1
tramite della stessa REV. s.p.a., nominata rappresentante.
E' evidente, dunque, che REV s.p.a. ha dunque prestato piena acquiescenza all'assunto della cessione del credito;
diversamente, e trattasi di considerazioni di massima ovvietà, REV s.p.a. avrebbe assunto una posizione antagonista, volta a tutelare la persistente titolarità dei crediti.
I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convinc uto perfezionamento del fenomeno successorio a titolo particolare in favore di Controparte_1
II. Il secondo motivo censura l bunale di Urbino nella parte in c levare la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della procura rilasciata da CP_1 in favore di REV s.p.a.
[...] otivo è infondato. Come emerge dall'esame della copia dell'atto pubblico del 22.6.2017, prodotta dalla difesa opposta ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, l'oggetto della procura è assolutamente determinato. Non vi può essere o in ordine alla circostanza che abbia conferito Controparte_1
“idonea procura a al fine di consentire alla stess er suo conto, CP_6 tutti gli atti, adem alità ritenuti necessari, utili ed opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti di titolarità della Società. In particolare REV s.p.a., in qualità di special servicer, potrà … promuovere le azioni di cognizione e le … procedure monitorie”, come si legge nel richiamato atto pubblico.
7 III. Il terzo motivo, il cui perimetro deve essere limitato alle sole tre doglianze compiutamente prospettate nell'atto di appello (con conseguente inammissibilità delle censure formulate nella comparsa conclusionale e che, dunque, attingono capi della decisione ormai coperti dal giudicato interno), stigmatizza la sentenza del Tribunale di Urbino nella parte in cui ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in ordine ai profili di seguito esaminati e si risolve nella sostanziale reiterazione, in parte qua, delle medesime osservazioni critiche già formulate nei confronti dell'ausiliario. Il motivo è infondato. In ordine alla prima doglianza, relativa alla lamentata acquisizione di documenti inerenti un contratto diverso dai negozi che costituiscono la fonte della complessiva pretesa creditoria, che gli opponenti avrebbero voluto impiegare per dimostrare la sussistenza di un contro credito da far valere in compensazione, è sufficiente osservare che il consulente d'ufficio, lungi dal doversi surrogare nell'onere probatorio delle parti, può esaminare (e non acquisire) i documenti non prodotti (ossia che le parti avrebbero dovuto produrre nel rispetto dei termini di preclusione), solo qualora l'esame sia necessario per rispondere ai quesiti formulati e sempre che vi sia il consenso di tutte le parti, giusto il disposto di cui al secondo comma dell'art. 198 c.p.c. Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie e, dunque, gli opponenti, gravati dell'onere della prova dell'eccezione di compensazione (o di pagamento) avrebbero dovuto produrre la documentazione relativa al contratto di conto corrente n. 12826. In ordine alla seconda doglianza, incentrata sull'errata decorrenza degli interessi passivi quale conseguenza della discrasia tra data contabile e data valuta, è sufficiente osservate che l'indagine condotta dal consulente tecnico ha evidenziato che non sono stati corrisposti dal debitore principale interessi aventi come decorrenza i giorni di valuta. Con più precisione, l'ausiliare ha chiarito che nell'intervallo temporale oggetto di indagine (28 mesi), vi sono stati complessivamente trentanove movimenti contabili, di cui ventuno operazioni esenti da storni di valuta, quattordici operazioni effettuate con valuta contabile pari alla data dell'operazione e quattro con valuta retrodatata (pag. 51 elaborato definitivo). Anche la terza doglianza, con la quale è reiterato il convincimento della consistenza usuraria degli interessi passivi pattuiti con il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, stipulato con atto pubblico del 26.6.2009, è infondata. Al riguardo, è sufficiente osservare che gli appellanti muovono da assunti errati sia per quanto riguarda l'individuazione del tasso soglia che per quanto riguarda la determinazione del TEG. Circa il primo aspetto, vi è che gli appellanti insistono nell'assumere quale tasso soglia quello indicato nel decreto ministeriale (relativo alla rilevazione del TEGM nel secondo trimestre del 2009) quello dei contratti di mutuo ipotecario sebbene, come sopra già indicato, le parti ebbero a stipulare un contratto di apertura di credito, ovvero un negozio tipico che, pur essendo del pari diretto a soddisfare esigenze di finanziamento, conserva la propria autonomia rispetto al contratto di mutuo. In piena assonanza con tal ultimo assunto, i decreti ministeriali indicano TEGM (e, dunque, tassi soglia) distinti per il contratto di mutuo e per il contratto di apertura di credito anche con garanzia. Il Tribunale di Urbino, pertanto, ha correttamente individuato il tasso soglia muovendo dal TEGM rilevato nel secondo trimestre del 2009 per i contratti di apertura di credito (con importo superiore ad euro 5.000,00) regolati in conto corrente e con garanzia, os cui è riconducibile il contratto da cui origina la pretesa creditoria azionata da Controparte_1
8 Ne consegue che il tasso soglia degli interessi corrispettivi è pari al 12,92% e il tasso soglia degli interessi moratori è pari al 16,08%, a tal ultimo proposito dovendo trovare applicazione il consolidato principio secondo cui “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura - usuraria- pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597 del 18/09/2020)”. Al di là di tale rilievo, già di per sé dirimente, vi è che gli appellanti hanno determinato il TEG ed il tasso degli interessi moratori, asserendo poi il superamento del tasso soglia, tramite impiego di una formula (riportata a pagina 20 dell'atto di appello) che si discosta da quella indicata dalla Banca di Italia e che non riceve alcun addentellato normativo e giurisprudenziale. Anche in parte qua, pertanto, si rivelano corrette le determinazioni decisionali assunte dal Tribunale di Urbino, aderenti alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, così come compendiate nella relazione depositata in data 10.2.2021 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato unitamente agli allegati) adeguatamente motivate ed immuni da errori metodologici. IV. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha om iarare la ole relative alla determinazione degli interessi dovuti da
[...]
(e, dunque, di assumere le correlate determinazioni in ter Parte_1
negoziale ai sensi dell'art. 117 T.U.F.), affette da nullità poiché attuative di una intesa anticoncorrenziale a monte (ossia, volendo rendere maggiormente esplicita la prospettazione difensiva in esame, da nullità testuale ai sensi della norma di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e da nullità virtuale ai sensi dell'art. 101 TFUE), esitata nella manipolazione della rilevazione del tasso Euribor. Il motivo è infondato. Gli opponenti hanno omesso il deposito del richiamato provvedimento sanzionatorio della Commissione dell'Unione Europea, da cui poter trarre il convincimento circa la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale “a monte” né, al di là di mere deduzioni, hanno fornito altri elementi probatori idonei a fondare il convincimento circa l'avvenuta illecita manipolazione del tasso Euribor nei termini specifici lamentati. Tale lacuna probatoria, che riguarda anche le coordinate temporali del fenomeno denunciato, non altrimenti colmata, preclude di giungere all'accertamento del riferito fenomeno anticoncorrenziale.
9 Peraltro, ed in subordine, quanto lamentato sembra integrare al più una pratica e non un accordo lesivo della concorrenza e, sebbene anche la pratica debba essa ricondotta alla nozione di intesa, giusto il disposto dell'art. 2 della legge n.287 del 1990, nondimeno non può configurasi, già sul piano astratto, un collegamento negoziale, tra una pratica, ossia una condotta che sembra priva dei tratti del negozio giuridico (i toni dubitativi sono imposti dalla mancato deposito del provvedimento sanzionatorio meramente richiamato dalla difesa appellate) ed il contratto di conto corrente stipulato tra le parti. Ciò preclude che possa trovare ambito applicativo lo schema incentrato sulla relazione tra atto negoziale a monte ed atto negoziale a valle. In altri termini, la carenza del collegamento impedisce di per sé che dall'illiceità della pratica possa derivare la nullità, ossia un vizio genetico, della clausola relativa alla debenza gli interessi corrispettivi e moratori. Anche qualora non si volesse condividere tal ultima impostazione, nondimeno va rilevato che “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE (così, Sentenza della Corte di Cassazione 12007 del 03/05/2024)”. Tale orientamento merita condivisione poiché evidenzia la necessità che l'adesione alla pratica (o all'intesa) anticoncorrenziale, anche qualora non si voglia decriptare un simile fenomeno per il tramite della figura del collegamento negoziale, avvenga nella consapevolezza della parte che abbia a trarre vantaggio da tale accadimento. Diversamente, e trattasi di considerazione ovvia, non vi è adesione;
se non vi è adesione consapevole, tampoco si può essere coinvolti nella caducazione (totale o parziale) del contratto a valle, ciò che esplica, sul piano sostanziale, innegabili effetti sanzionatori (che, appunto, esigono un addebito in termini di responsabilità). Qualora non vi sia consapevolezza, e dunque adesione, la parte danneggiata dall'intesa anticoncorrenziale intervenuta tra terzi, lungi dal poter lamentare la nullità parziale o totale della relazione contrattuale che lo lega al contraente estraneo, potrà formulare azione di risarcimento del danno nei confronti degli autori dell'intesa (o della pratica). V. Il quinto motivo censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di dichiarare la nullità della fideiussione rilasciate tramite scritture privata del 4.8.2006, sottesa al decreto ingiuntivo opposto ed attuativa, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affetta da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
Come noto, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
10 a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
41994 del 30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale e nemmeno sul piano della mera allegazione, idoneo a far ritenere che Parte_2
, , non avrebbe rilasciato le fideiussioni in carenza
[...] Parte_3 Parte_4
delle clausole con cui è stata compiuta deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.
Di contro, appare evidente che , , avrebbero Parte_2 Parte_3 Parte_4
assunto l' obbligazioni di garanzia, che originano da un contratto unilaterale perfezionatosi ai sensi dell'art. 1333 c.c., anche in carenza della clausola derogatoria alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del
21/05/2008).
La decadenza deve essere eccepita dalla parte nel rispetto dei termini di preclusione, così come previsto dalla norma di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione
11 affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del
09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del
24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
Orbene, nel primo grado di giudizio (e tampoco nel presente) Parte_2 Parte_3
, convenuti in senso sostanziale, non hanno sollevato alcuna
[...] Parte_4
tempestiva eccezione di decadenza (omettendo finanche la mera allegazione della circostanza della tardiva proposizione dell'istanza giudiziale nei confronti del debitore garantito), limitandosi, nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, a lamentare la nullità assoluta della fideiussione, con conseguente inosservanza dei termini di preclusione di cui agli artt. 166
e 167 c.p.c.
Tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., e dunque di reviviscenza della portata effettuale di esse, possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia.
Nonostante la portata dirimente di quanto testè osservato, si avverte l'esigenza di evidenziare che i fideiussori, disattendendo il proprio onere probatorio, non hanno dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, privo di consistenza normativa, ma omettendo il necessario deposito del documento, con conseguente sussistenza di una lacuna conoscitiva mai colmata.
Peraltro, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 200 si rivela insufficiente a lumeggiare l'avvenuta alterazione della concorrenza nel senso prospettato dalla difesa opponente.
In primo luogo, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia, che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni
2003 e 2004, e l'epoca in cui fu rilasciata la fideiussione né, a fronte della concreta irrilevanza
12 probatoria del richiamato provvedimento , la difesa opponente ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel 2009.
In secondo luogo, e con riferimento appunto al periodo “non coperto” dall'indagine dell'Autorità Indipendente, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.
e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba necessariamente rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
VI. Con l'appello incidentale, lamenta che il Tribunale di Urbino ha omesso di Controparte_1
pronunciarsi sulla domanda accessoria, già veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., di condanna della debitrice principale e dei fideiussori al pagamento degli interessi moratori come pattuiti.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, occorre evidenziare che la motivazione della sentenza impugnata reca espressa affermazione della debenza degli interessi moratori sicché la circostanza che non vi sia piena corrispondenza tra la motivazione ed il dispositivo, lungi da tradursi in un vizio della decisione suscettibile di rimozione solo per il tramite dell'impugnazione, si configura come mero errore materiale per omissione.
13 In secondo luogo, e dunque anche qualora non si volesse condividere tale impostazione, vi è che l'appello incidentale, diversamente da quanto eccepito, è ammissibile posto che inerisce ai medesimi capi oggetto dell'appello principale, relativi alla determinazione dell'entità della pretesa creditoria, al riguardo dovendosi osservare che “in base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10477 del 17/04/2024).
Tanto premesso, vi è che la misura degli interessi moratori risulta pattuita per iscritto tramite clausola immune da ogni profilo di nullità, attesa l'insussistenza di ipotesi di nullità strutturale o testuale, sia per quanto concerne la questione dell'asserita manipolazione del tasso Euribor, come già osservato al momento della delibazione del quarto motivo dell'appello principale, sia per quanto concerne la lamentata consistenza usuraria, come rilevato anche dal consulente tecnico d'ufficio.
VII. Il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale conducono alla parziale riforma della sentenza impugnata, il cui contenuto decisorio deve essere implementato tramite condanna dei debitori al pagamento degli interessi moratori, così come indicato in dispositivo.
VIII. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi-
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
-rigetta l'appello principale;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
all'immediato pagamento in via solidale, in favore di degli interessi moratori Controparte_1
convenzionali (tasso Euribor 6 mesi + 2,25% + 2,00%), sulla somma di euro 425.304,52, dal
25.11.2011 al saldo;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
all'immediato pagamento in via solidale, in favore di delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano in euro 18.511,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 20.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere Rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 391/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Emanuele Aluigi e Anna
Cucchiarini; appellanti
CONTRO
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in Controparte_2 P.IVA_3
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Renato Brualdi;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellanti: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, ed in accoglimento dell'appello per i motivi dedotti, revocare il DI opposto, preliminarmente e pregiudizialmente, che sia disposta la rinnovazione parziale se non totale della CTU in quanto la stessa è da ritenersi non esaustiva e siano indicati al CTU anche i seguenti quesiti: 1) il ctu accerti l'esatto dare – avere tra le parti in base a tutti i rapporti intercorsi previa riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
2) il ctu determini il tasso effettivo globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
3) il ctu previa espulsione dai conteggi degli interessi, delle spese, delle commissioni e di ogni onere non contrattualmente previsto e di quelli in contrasto con il disposto di cui alla Legge 108/96, o di altre norme di legge, determini il saldo dare / avere tra le parti. Ancora, preliminarmente e pregiudizialmente:4) Dichiarare la carenza di legittimazione procedurale della per mancanza di prova circa la titolarità del CP_1
presunto credito e per mancata prova dell'inserimento dello stesso nella presunta cessione;
5)
Dichiarare la nullità, indeterminatezza ex art. 1418, 1436, 1324 CC della procura rilasciata da
e di quella della Rev Gestione Crediti spa e della Management spa. Ed ancora: CP_1
6) Che sia dichiarato inammissibile e tardivo l'appello incidentale per decorrenza del termine per impugnare la sentenza di 1^ grado. Nel merito: a) Dichiarare con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non dovute le somme richieste sia per sorte che per interessi e, comunque, non provate le relative domande stante anche la nullità e/o inesistenza di ogni atto a supporto della richiesta;
b) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt.
1284, 1346, 2697 e 1418 cc delle condizioni indicate nel contratto per cui è D.I. e/o di ogni altro rapporto intercorso sin dall'origine, ivi compreso quello di cui al c/c n. 15870 anche per indeterminatezza degli interessi debitori e per violazione del parametro Euribor applicato;
il tutto stante la mancanza di reciprocità nell'addebito del tasso passivo (Cass. 4321/2022; Cass.
18664/2023) e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali
2 e, quindi dichiarare che nessun interesse è dovuto o, in via subordinata disporre l'applicazione ai sensi dell'art. 1284 comma 3 cpc degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
c)
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 cc delle condizioni generali del contratto di c/c relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese, oneri e cms, applicati nel corso del rapporto in esame e per
l'effett dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi anatocistici;
d) Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia per violazione degli artt. 1325 e 1418 cc degli addebiti nei c/c per illegittime commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale e per ogni altro motivo dedotto;
e) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1246, 2697 e 1418 cc degli addebiti degli interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
f) Dichiarare nullo e revocato il DI opposto e non dovute le somme reclamate per avere l'istituto di credito, violato il principio di Buona Fede (Cass.
SS.UU. 23726/2007) e per aver frazionato il proprio credito stante i vari giudizi pendenti fra le stesse parti (= RG 869/2020 – sent. 577/24 C. App. Ancona) g) Accertare e dichiarare per
l'effetto l'esatto dare -avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
determinare il tasso effettivo globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
h)
Accertare e dichiarare previo accertamento del T.E.G., la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della banca opposta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 07.03.1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso soglia usura del periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi artt. 1339 e 1419 c.c. della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
i) Accertare e quantificare tutte le eventuali somme di credito vantate dagli odierni attori nei confronti della banca,
3 rideterminando per l'effetto tutti i rapporti di dare – avere intercorsi ed intercorrenti tra le parti;
j) Dichiarare nulle e/o annullabili e/o inefficaci le fideiussioni sottoscritte dai garanti per le violazioni dedotte di cui al presente atto per violazione della Legge 287/1990, art.2 e art.
1957 CC;
IN COMPENSAZIONE condannare la banca opposta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in ogni rapporto intercorso, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni appellanti o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, come in narrativa dedotto ex art. 1853, 1247, 1945 cc;
Condannare in ogni caso la banca opposta al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”; appellata: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Ancona, per le ragioni esposte in atti o per qualsivoglia altra di giustizia, dichiarato prescritto il diritto dei garanti ad agire per
l'annullamento della fideiussione e compensata, eventualmente anche ex art. 1853 c.c., qualsivoglia somma spettante agli opponenti con il maggior credito di in via CP_1
principale, respingere l'appello proposto da Parte_1 Controparte_3
, e confermando tutti i capi di condanna Parte_3 Parte_4 Parte_2
di cui alla sentenza impugnata, con vittoria di spese;
in via meramente subordinata e salva
l'impugnazione, condannare i predetti e in solido, a pagare a Pt_4 Parte_2
la diversa somma che risulterà di giustizia, con vittoria delle spese del doppio CP_1
grado di giudizio;
in ogni caso, a titolo di correzione di errore materiale o, in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale di a integrazione delle condanne di cui CP_1
sopra, condannare i predetti Controparte_4 Parte_3
e , in solido, a corrispondere a gli interessi Parte_4 Parte_2 CP_1
maturati e maturandi su euro 425.304,52 - o sulla diversa somma che dovesse essere accertata- al tasso convenzionale di mora pari al Euribor 6 mesi + 2,25% + 2,00% e comunque nei limiti di legge, ivi compresa L. 108/96, dal 25/11/2011 al saldo. In via istruttoria, ci si oppone recisamente a qualsivoglia istanza di rinnovazione o supplemento della CTU per le ragioni già esposte in atti e che saranno ulteriormente esposte negli scritti conclusivi”;
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei cinque motivi di impugnazione, cui è affidato l'appello principale, e dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello incidentale.
****** I. Il primo motivo dell'appello p a sentenza del Tribunale di Urbino nella parte in cui ha omesso ha affermato che ha fornito adeguata prova dell'avvenuta CP_1 CP_1 cessione, in suo favor riginariamente vant Marche debitore principale, , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4
n
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forme, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta
a particolari vincoli di forma;
dunque,la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla liberavalutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla
5 portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa di ha tempestivamente prodotto: CP_5
- copia dei provvedimenti della Banca di Italia che, nell'ambito della risoluzione di Banca delle
Marche s.p.a., hanno disposto il trasferimento di tutte le attività della banca insolvente (e dunque anche dei crediti vantati nei confronti degli opponenti) in favore di Nuova Banca delle
Marche s.p.a. ai sensi per gli effetti del d.lgs. n.180 del 2015;
- copia del Gazzetta Ufficiale del 24.2.20217 ove si dà atto che la Banca di Italia, sempre nell'ambito della risoluzione di Banca delle Marche s.p.a. e dunque ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.180 del 2015, ha disposto la cessione di tutti i crediti di Nuova Banca delle Marche
s.p.a., in sofferenza al 30.9.2015 (e, pertanto, anche dei crediti degli opponenti, in sofferenza sin dal 2011), in favore di R.E.V. s.p.a.;
- compia dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22.6.201 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato) ove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto dell'avvenuta cessione in blocco, intercorsa tra la cedente R.E.V. s.p.a. e la cessionaria dei crediti precedentemente acquistati da R.E.V. s.p.a. da Nuova Banca delle Controparte_1
Marche s.p.a.
Muovendo da tale compendio documentale, che prova esaustivamente le alienazioni intercorse tra Banca delle Marche s.p.a. e Nuova Banca delle Marche s.p.a. e tra quest'ultima e REV
s.p.a. (cessioni avvenute in ragione di un provvedimento della Banca di Italia) e che fornisce un
6 primo sostegno dimostrativo alla successiva cessione intervenuta tra REV s.p.a e , CP_1
va osservato che quest'ultima ha prodotto anche le scritture private attraverso cui furono conclusi i contratti sottesi al decreto ingiuntivo ed altra documentazione (estratti conto) inerente all'esecuzione delle susseguenti relaziono negoziali.
La disponibilità di tali documenti in capo a non riceve alcuna plausibile spiegazione CP_1
se non postulano l'avvenuta cessione, al riguardo dovendosi evidenziare che la norma di cui al primo comma dell'art. 1262 c.c. prevede che “il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”.
Ancora, va rilevato che gli opponenti non hanno nemmeno allegato che la cedente REV s.p.a. abbia agito nei loro confronti in via giudiziale o stragiudiziale.
La condotta inerte di REV s.p.a. può essere spiegata e compresa solo dando per certa l'avvenuta cessione dei crediti.
Peraltro, è trattasi di rilievo che enfatizza oltremodo l'infondatezza ed assoluta pretestuosità della doglianza in esame, ha partecipato al giudizio di primo grado per il Controparte_1
tramite della stessa REV. s.p.a., nominata rappresentante.
E' evidente, dunque, che REV s.p.a. ha dunque prestato piena acquiescenza all'assunto della cessione del credito;
diversamente, e trattasi di considerazioni di massima ovvietà, REV s.p.a. avrebbe assunto una posizione antagonista, volta a tutelare la persistente titolarità dei crediti.
I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convinc uto perfezionamento del fenomeno successorio a titolo particolare in favore di Controparte_1
II. Il secondo motivo censura l bunale di Urbino nella parte in c levare la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della procura rilasciata da CP_1 in favore di REV s.p.a.
[...] otivo è infondato. Come emerge dall'esame della copia dell'atto pubblico del 22.6.2017, prodotta dalla difesa opposta ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, l'oggetto della procura è assolutamente determinato. Non vi può essere o in ordine alla circostanza che abbia conferito Controparte_1
“idonea procura a al fine di consentire alla stess er suo conto, CP_6 tutti gli atti, adem alità ritenuti necessari, utili ed opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti di titolarità della Società. In particolare REV s.p.a., in qualità di special servicer, potrà … promuovere le azioni di cognizione e le … procedure monitorie”, come si legge nel richiamato atto pubblico.
7 III. Il terzo motivo, il cui perimetro deve essere limitato alle sole tre doglianze compiutamente prospettate nell'atto di appello (con conseguente inammissibilità delle censure formulate nella comparsa conclusionale e che, dunque, attingono capi della decisione ormai coperti dal giudicato interno), stigmatizza la sentenza del Tribunale di Urbino nella parte in cui ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in ordine ai profili di seguito esaminati e si risolve nella sostanziale reiterazione, in parte qua, delle medesime osservazioni critiche già formulate nei confronti dell'ausiliario. Il motivo è infondato. In ordine alla prima doglianza, relativa alla lamentata acquisizione di documenti inerenti un contratto diverso dai negozi che costituiscono la fonte della complessiva pretesa creditoria, che gli opponenti avrebbero voluto impiegare per dimostrare la sussistenza di un contro credito da far valere in compensazione, è sufficiente osservare che il consulente d'ufficio, lungi dal doversi surrogare nell'onere probatorio delle parti, può esaminare (e non acquisire) i documenti non prodotti (ossia che le parti avrebbero dovuto produrre nel rispetto dei termini di preclusione), solo qualora l'esame sia necessario per rispondere ai quesiti formulati e sempre che vi sia il consenso di tutte le parti, giusto il disposto di cui al secondo comma dell'art. 198 c.p.c. Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie e, dunque, gli opponenti, gravati dell'onere della prova dell'eccezione di compensazione (o di pagamento) avrebbero dovuto produrre la documentazione relativa al contratto di conto corrente n. 12826. In ordine alla seconda doglianza, incentrata sull'errata decorrenza degli interessi passivi quale conseguenza della discrasia tra data contabile e data valuta, è sufficiente osservate che l'indagine condotta dal consulente tecnico ha evidenziato che non sono stati corrisposti dal debitore principale interessi aventi come decorrenza i giorni di valuta. Con più precisione, l'ausiliare ha chiarito che nell'intervallo temporale oggetto di indagine (28 mesi), vi sono stati complessivamente trentanove movimenti contabili, di cui ventuno operazioni esenti da storni di valuta, quattordici operazioni effettuate con valuta contabile pari alla data dell'operazione e quattro con valuta retrodatata (pag. 51 elaborato definitivo). Anche la terza doglianza, con la quale è reiterato il convincimento della consistenza usuraria degli interessi passivi pattuiti con il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, stipulato con atto pubblico del 26.6.2009, è infondata. Al riguardo, è sufficiente osservare che gli appellanti muovono da assunti errati sia per quanto riguarda l'individuazione del tasso soglia che per quanto riguarda la determinazione del TEG. Circa il primo aspetto, vi è che gli appellanti insistono nell'assumere quale tasso soglia quello indicato nel decreto ministeriale (relativo alla rilevazione del TEGM nel secondo trimestre del 2009) quello dei contratti di mutuo ipotecario sebbene, come sopra già indicato, le parti ebbero a stipulare un contratto di apertura di credito, ovvero un negozio tipico che, pur essendo del pari diretto a soddisfare esigenze di finanziamento, conserva la propria autonomia rispetto al contratto di mutuo. In piena assonanza con tal ultimo assunto, i decreti ministeriali indicano TEGM (e, dunque, tassi soglia) distinti per il contratto di mutuo e per il contratto di apertura di credito anche con garanzia. Il Tribunale di Urbino, pertanto, ha correttamente individuato il tasso soglia muovendo dal TEGM rilevato nel secondo trimestre del 2009 per i contratti di apertura di credito (con importo superiore ad euro 5.000,00) regolati in conto corrente e con garanzia, os cui è riconducibile il contratto da cui origina la pretesa creditoria azionata da Controparte_1
8 Ne consegue che il tasso soglia degli interessi corrispettivi è pari al 12,92% e il tasso soglia degli interessi moratori è pari al 16,08%, a tal ultimo proposito dovendo trovare applicazione il consolidato principio secondo cui “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura - usuraria- pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597 del 18/09/2020)”. Al di là di tale rilievo, già di per sé dirimente, vi è che gli appellanti hanno determinato il TEG ed il tasso degli interessi moratori, asserendo poi il superamento del tasso soglia, tramite impiego di una formula (riportata a pagina 20 dell'atto di appello) che si discosta da quella indicata dalla Banca di Italia e che non riceve alcun addentellato normativo e giurisprudenziale. Anche in parte qua, pertanto, si rivelano corrette le determinazioni decisionali assunte dal Tribunale di Urbino, aderenti alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, così come compendiate nella relazione depositata in data 10.2.2021 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato unitamente agli allegati) adeguatamente motivate ed immuni da errori metodologici. IV. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha om iarare la ole relative alla determinazione degli interessi dovuti da
[...]
(e, dunque, di assumere le correlate determinazioni in ter Parte_1
negoziale ai sensi dell'art. 117 T.U.F.), affette da nullità poiché attuative di una intesa anticoncorrenziale a monte (ossia, volendo rendere maggiormente esplicita la prospettazione difensiva in esame, da nullità testuale ai sensi della norma di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e da nullità virtuale ai sensi dell'art. 101 TFUE), esitata nella manipolazione della rilevazione del tasso Euribor. Il motivo è infondato. Gli opponenti hanno omesso il deposito del richiamato provvedimento sanzionatorio della Commissione dell'Unione Europea, da cui poter trarre il convincimento circa la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale “a monte” né, al di là di mere deduzioni, hanno fornito altri elementi probatori idonei a fondare il convincimento circa l'avvenuta illecita manipolazione del tasso Euribor nei termini specifici lamentati. Tale lacuna probatoria, che riguarda anche le coordinate temporali del fenomeno denunciato, non altrimenti colmata, preclude di giungere all'accertamento del riferito fenomeno anticoncorrenziale.
9 Peraltro, ed in subordine, quanto lamentato sembra integrare al più una pratica e non un accordo lesivo della concorrenza e, sebbene anche la pratica debba essa ricondotta alla nozione di intesa, giusto il disposto dell'art. 2 della legge n.287 del 1990, nondimeno non può configurasi, già sul piano astratto, un collegamento negoziale, tra una pratica, ossia una condotta che sembra priva dei tratti del negozio giuridico (i toni dubitativi sono imposti dalla mancato deposito del provvedimento sanzionatorio meramente richiamato dalla difesa appellate) ed il contratto di conto corrente stipulato tra le parti. Ciò preclude che possa trovare ambito applicativo lo schema incentrato sulla relazione tra atto negoziale a monte ed atto negoziale a valle. In altri termini, la carenza del collegamento impedisce di per sé che dall'illiceità della pratica possa derivare la nullità, ossia un vizio genetico, della clausola relativa alla debenza gli interessi corrispettivi e moratori. Anche qualora non si volesse condividere tal ultima impostazione, nondimeno va rilevato che “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE (così, Sentenza della Corte di Cassazione 12007 del 03/05/2024)”. Tale orientamento merita condivisione poiché evidenzia la necessità che l'adesione alla pratica (o all'intesa) anticoncorrenziale, anche qualora non si voglia decriptare un simile fenomeno per il tramite della figura del collegamento negoziale, avvenga nella consapevolezza della parte che abbia a trarre vantaggio da tale accadimento. Diversamente, e trattasi di considerazione ovvia, non vi è adesione;
se non vi è adesione consapevole, tampoco si può essere coinvolti nella caducazione (totale o parziale) del contratto a valle, ciò che esplica, sul piano sostanziale, innegabili effetti sanzionatori (che, appunto, esigono un addebito in termini di responsabilità). Qualora non vi sia consapevolezza, e dunque adesione, la parte danneggiata dall'intesa anticoncorrenziale intervenuta tra terzi, lungi dal poter lamentare la nullità parziale o totale della relazione contrattuale che lo lega al contraente estraneo, potrà formulare azione di risarcimento del danno nei confronti degli autori dell'intesa (o della pratica). V. Il quinto motivo censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di dichiarare la nullità della fideiussione rilasciate tramite scritture privata del 4.8.2006, sottesa al decreto ingiuntivo opposto ed attuativa, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affetta da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
Come noto, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
10 a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
41994 del 30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale e nemmeno sul piano della mera allegazione, idoneo a far ritenere che Parte_2
, , non avrebbe rilasciato le fideiussioni in carenza
[...] Parte_3 Parte_4
delle clausole con cui è stata compiuta deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.
Di contro, appare evidente che , , avrebbero Parte_2 Parte_3 Parte_4
assunto l' obbligazioni di garanzia, che originano da un contratto unilaterale perfezionatosi ai sensi dell'art. 1333 c.c., anche in carenza della clausola derogatoria alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del
21/05/2008).
La decadenza deve essere eccepita dalla parte nel rispetto dei termini di preclusione, così come previsto dalla norma di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione
11 affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del
09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del
24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
Orbene, nel primo grado di giudizio (e tampoco nel presente) Parte_2 Parte_3
, convenuti in senso sostanziale, non hanno sollevato alcuna
[...] Parte_4
tempestiva eccezione di decadenza (omettendo finanche la mera allegazione della circostanza della tardiva proposizione dell'istanza giudiziale nei confronti del debitore garantito), limitandosi, nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, a lamentare la nullità assoluta della fideiussione, con conseguente inosservanza dei termini di preclusione di cui agli artt. 166
e 167 c.p.c.
Tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., e dunque di reviviscenza della portata effettuale di esse, possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia.
Nonostante la portata dirimente di quanto testè osservato, si avverte l'esigenza di evidenziare che i fideiussori, disattendendo il proprio onere probatorio, non hanno dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, privo di consistenza normativa, ma omettendo il necessario deposito del documento, con conseguente sussistenza di una lacuna conoscitiva mai colmata.
Peraltro, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 200 si rivela insufficiente a lumeggiare l'avvenuta alterazione della concorrenza nel senso prospettato dalla difesa opponente.
In primo luogo, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia, che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni
2003 e 2004, e l'epoca in cui fu rilasciata la fideiussione né, a fronte della concreta irrilevanza
12 probatoria del richiamato provvedimento , la difesa opponente ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel 2009.
In secondo luogo, e con riferimento appunto al periodo “non coperto” dall'indagine dell'Autorità Indipendente, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.
e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba necessariamente rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
VI. Con l'appello incidentale, lamenta che il Tribunale di Urbino ha omesso di Controparte_1
pronunciarsi sulla domanda accessoria, già veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., di condanna della debitrice principale e dei fideiussori al pagamento degli interessi moratori come pattuiti.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, occorre evidenziare che la motivazione della sentenza impugnata reca espressa affermazione della debenza degli interessi moratori sicché la circostanza che non vi sia piena corrispondenza tra la motivazione ed il dispositivo, lungi da tradursi in un vizio della decisione suscettibile di rimozione solo per il tramite dell'impugnazione, si configura come mero errore materiale per omissione.
13 In secondo luogo, e dunque anche qualora non si volesse condividere tale impostazione, vi è che l'appello incidentale, diversamente da quanto eccepito, è ammissibile posto che inerisce ai medesimi capi oggetto dell'appello principale, relativi alla determinazione dell'entità della pretesa creditoria, al riguardo dovendosi osservare che “in base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10477 del 17/04/2024).
Tanto premesso, vi è che la misura degli interessi moratori risulta pattuita per iscritto tramite clausola immune da ogni profilo di nullità, attesa l'insussistenza di ipotesi di nullità strutturale o testuale, sia per quanto concerne la questione dell'asserita manipolazione del tasso Euribor, come già osservato al momento della delibazione del quarto motivo dell'appello principale, sia per quanto concerne la lamentata consistenza usuraria, come rilevato anche dal consulente tecnico d'ufficio.
VII. Il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale conducono alla parziale riforma della sentenza impugnata, il cui contenuto decisorio deve essere implementato tramite condanna dei debitori al pagamento degli interessi moratori, così come indicato in dispositivo.
VIII. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi-
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
-rigetta l'appello principale;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
all'immediato pagamento in via solidale, in favore di degli interessi moratori Controparte_1
convenzionali (tasso Euribor 6 mesi + 2,25% + 2,00%), sulla somma di euro 425.304,52, dal
25.11.2011 al saldo;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
all'immediato pagamento in via solidale, in favore di delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano in euro 18.511,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 20.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
15