Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGVG 77/2025 riservata in decisione il 13.05.2025 ex artt 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
, ( ), nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], San Nicola da Crissa (VV), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Stanganello (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Vibo Valentia, Via Alcide de Gasperi, 61 bis- giusta procura in atti E
( , nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], San Nicola da Crissa, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Condello (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, C.F._4
Via Domenico Colao 1 - giusta procura in atti
Nonché
PM - sede – interventore ex lege -
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
e (cl. 2019) chiedevano concordemente pronunciarsi la separazione coniugale e Persona_2 contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al
Collegio per la decisione.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito anche con le note di trattazione sostituiva, la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
1) la casa coniugale, sita in San Nicola da Crissa, Via Mannacio, 1, viene assegnata alla Per_ moglie ed ai figli , e , mentre il sig. Parte_1 Controparte_2 Per_1
lascerà la casa coniugale al momento della sottoscrizione del Controparte_1 presente accordo, per trasferirsi in un diverso domicilio, di cui verrà data comunicazione;
2) al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli o laddove gli stessi, ormai maggiorenni, decidessero di lasciare l'unità immobiliare sopra descritta, il sig.
[...]
riavrà la disponibilità dell'immobile, al pari della sig.ra Controparte_1 Pt_1
[...] Per_ 3) i figli , e sono affidati ad entrambi i genitori, con Controparte_2 Per_1 collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale. Il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 21:00 ed il sabato dalle ore 10:00 sino alle ore 10:00 della domenica;
4) a settimane alterne i figli trascorreranno il fine settimana, dalle ore 15,30 del sabato alle ore 21.00 della domenica nel periodo invernale e dalle ore 15,30 del sabato alle ore
22.00 della domenica nel periodo estivo, con il padre. In sede di prima applicazione del presente accordo si stabilisce che i minori trascorreranno il fine settimana con il padre.
Qualora per motivi di salute dei figli non sarà possibile trascorrere il fine settimana con il padre, quest'ultimo potrà recuperare il periodo nel fine settimana immediatamente successivo. Allo stesso modo se i figli si trovano con la madre fuori sede e la stessa si trovi nell'impossibilità di rientrare nel giorno di visita del padre, quest'ultimo potrà recuperare la giornata di visita non appena i figli vi faranno rientro;
2 5) non si esclude la possibilità per il sig. di vedere i figli ogni Controparte_1 volta che lo desidera, anche in giorni diversi da quelli fissati, previo consenso e previo avviso telefonico di almeno due ore prima alla madre e compatibilmente agli impegni scolastici, ricreativi ed educativi dei figli;
6) figli trascorreranno la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, la vigilia di Capodanno, il giorno di Capodanno, il giorno dell'Epifania, la vigilia di
Pasqua, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) alternativamente con la madre e con il padre, salvo migliori accordi tra i genitori. In sede di prima applicazione del presente accordo si stabilisce che le minori trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre;
7) durante le vacanze scolastiche estive, il padre potrà trascorrere con i figli tre settimane non consecutive di vacanza all'anno;
8) il compleanno dei figli, previo accordo tra i genitori, potrà essere festeggiato congiuntamente. In mancanza di accordo sarà festeggiato ad anni alterni dalla madre e dal padre;
9) in ragione dell'età dei figli, è consentito l'espatrio soltanto previo consenso espresso di entrambi i genitori;
10) le decisioni di maggiore interesse per i figli – ossia quelle riguardanti, ad esempio, scuola, attività sportive, educative e ricreative, cure mediche, diete, interventi chirurgici anche estetici (es. tatuaggi), nonché l'educazione e la formazione delle stesse – saranno adottate di comune accordo da entrambi i coniugi;
11) in caso di infermità dei figli, il coniuge presso il quale gli stessi si trovano avrà
l'obbligo di darne immediata comunicazione all'altro;
12) è posto a carico del sig. un assegno, quale contributo mensile Controparte_1 Per_ per il mantenimento ordinario dei figli , e , di complessivi euro CP_2 Per_1
300,00 (trecento/00) ovvero € 100,00 (cento/00) per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese, tramite versamento su carta prepagata intestata alla sig.ra ; Parte_1
13) l'assegno unico a favore dei figli sarà percepito nell'ammontare del 50% dai coniugi;
14) le spese scolastiche, le spese sanitarie ed ogni altro genere di spesa straordinaria per i figli, sono a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% e vanno previamente concordate e ripartite secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa relativo al regime delle spese straordinarie a carico dei genitori del Tribunale di Vibo Valentia del
15/06/2023;
15) le utenze relative all'abitazione familiare intestate al sig. Controparte_1 dovranno essere volturate a nome della moglie fin dalla data della sottoscrizione del presente accordo;
3 16) i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L.n. 898/1970 e ss mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, co 5, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (13.05.2025) – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 L n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con il ricorso introduttivo riferite al divorzio.
A tal proposito, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cpc. Tuttavia, in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, co 2 c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - smg;
Parte_1 Controparte_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Nicola da Crissa (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2008, parte II, serie A n. 10); C. spese di lite al definitivo;
D. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 23.05.2025.
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Orefice Dott.ssa Gabriella Lupoli
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