Articolo 2969 del Codice civile
Articolo 2752Articolo 2751 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 2969.

(Rilievo d'ufficio).

La decadenza non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilita' delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilita' dell'azione.


Roma, addi' 16 marzo 1942-XX


VITTORIO EMANUELE

GRANDI
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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