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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21650/2020 avente ad oggetto: responsabilità medica promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), rappresentate e difese dall'Avv. Daniele Abenavoli
[...]
ATTRICI
Contro
(c.f. e P. IVA rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_1 P.IVA_1
Salvini
CONVENUTA
***
Conclusioni: per parte attrice: “In via preliminare. Si ribadisce l'eccezione di nullità della depositata CTU.
[omissis] In via principale e nel merito. Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in accoglimento della domanda e facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nella richiamata ordinanza n. 19188/2020 (che ha cassato la sentenza n. 4855/2017), così giudicare:
1. Accertare e dichiarare l'errata prestazione sanitaria, per colpa medica, nell'ambito del ricovero di CP_2 presso il Presidio Ospedaliero Martini di , dal 26 settembre 2007 al 28 settembre 2007; 2. CP_1
Accertare, quantificare e dichiarare il danno morale iure proprio e il danno da perdita del rapporto parentale subìto da e a seguito della morte di , nonché Parte_1 Parte_2 CP_2 tutti i danni che sono stati loro trasmessi iure hereditatis: danno biologico, danno morale, danno tanatologico, danno catastrofale, danno conseguente alla violazione dell'obbligo di consenso informato e, ricorrendone l'ipotesi, il danno da perdita di chances di sopravvivenza;
per l'effetto:
3. Condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni che sono stati accertati in corso di causa e a cui parte attrice ha diritto sia a titolo ereditario che a titolo proprio, patrimoniali e non patrimoniali, materiali, biologici, morali, esistenziali, alla vita di relazione, alla serenità familiare, ivi compresi il danno tanatologico, il danno catastrofale, il danno conseguente alla violazione dell'obbligo di consenso informato, il danno da perdita del rapporto parentale e, se del caso, il danno da perdita di chances di sopravvivenza;
danni tutti da liquidarsi con valutazione equitativa dell'Ill.mo Giudice, oltre a interessi legali e rivalutazione dalla data dell'evento al saldo. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e dell'onorario legale per tutti i Controparte_3
pagina 1 di 13 precedenti gradi di giudizio (Tribunale, Corte di Appello e Corte di Cassazione), nonché per il presente giudizio di rinvio, somme tutte da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 C.p.c.” per parte convenuta: “acquisiti al presente fascicolo gli atti del procedimento penale RGNR 2207/09, ed in particolare le indagini peritali espletata dai consulenti del P.M. ed in occasione dell'incidente probatorio, previa se del caso ammissione dei capitoli di prova dedotti in memoria n. 2 con i testimoni già indicati: 1) Vero che il 27.9.2007, verso le ore 15,30, vi fu un colloquio con i parenti della sig.ra che vennero resi edotti dell'esito della TC Addome e del dubbio clinico di una CP_2 malattia gastrica di natura non definita;
venne quindi programmato un EGDS per il giorno dopo, informando al riguardo anche la Paziente;
2) Vero che il 28.9.2007, verso le ore 13,00, la figlia della sig.ra venne informata della gravissima situazione clinica della madre e dei rischi molto CP_2 elevati di un eventuale intervento chirurgico d'urgenza; 3) Vero che il 28.9.2007, verso le ore 13,54, ai parenti della sig.ra venne comunicato che non si ravvisava l'indicazione all'intervento CP_2 chirurgico, stante la presenza di perforazione di viscere cavo, ed i parenti si dimostrarono d'accordo nell'astensione chirurgica;
in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle attrici per i danni che dovessero essere qualificati iure proprio sotto il profilo contrattuale o, comunque, dichiarare nel merito il relativo difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo alle attrici;
in via preliminare di merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e della conseguente azione promossa dalle signore e Pt_1 e, in ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione di interessi e rivalutazione, ex Parte_2 art. 2948 n. 4 c.c.; nel merito, assolvere la convenuta da ogni avversa domanda. Controparte_3 Con il favore delle spese di questo giudizio e di quelli precedenti”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata le attrici hanno riassunto il giudizio a seguito dell'ordinanza n. 19188/2020 con cui la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza n. 4855/2017 di questo Tribunale con cui le domande attoree di risarcimento dei danni connessi al decesso della sig.ra riproposte in questa sede, erano state rigettate per difetto di prova del nesso di causa tra CP_2 l'inadempimento contestato alla struttura sanitaria e il decesso della madre delle attrici. CP_2
Questa, in particolare, la vicenda occorsa nel caso di specie: il 26.9.2007 la sig.ra
CP_2 ottantacinquenne, veniva accompagnata da una delle figlie presso il P.S. dell'ospedale “Martini” per la presenza di algie addominali;
veniva eseguita ecografia all'addome da cui risultava la presenza di una possibile neoplasia in mesogastrio di dubbia collocazione;
veniva quindi disposta l'esecuzione di una TAC all'addome, eseguita il giorno successivo (27.9.2007), che riscontrava l'ispessimento delle pareti dello stomaco, da cui il suggerimento dell'esecuzione di una gastroscopia (“EGDS”); detto esame veniva eseguito il giorno successivo (28.9.2007, alle h. 12) e nel corso di questo l'endoscopista rilevava la presenza di una perforazione nella parete dello stomaco, cui seguiva l'immediata constatazione dell'arresto cardiocircolatorio della si procedeva quindi alle manovre
CP_2 rianimatorie con la ripresa del circolo e della respirazione;
seguiva il riaccompagnamento della
CP_2 in P.S. dove poi decedeva alle h. 14:00. Sul corpo della non venne disposta l'autopsia.
CP_2
A seguito della presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Torino da parte delle odierne attrici, si aprì il proc. penale RGNR 2207/2009 nel corso del quale vennero disposte due consulenze medico-legali e altra in sede di incidente probatorio. Con ordinanza 12.7.2011 il GIP accolse l'istanza di archiviazione del P.M.
Seguì quindi l'avvio del processo civile delle attrici contro l'odierna convenuta (R.G. 15807/2015) per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso della madre, di cui i sanitari del presidio pagina 2 di 13 Martini erano ritenuti responsabili. In particolare, in detto giudizio, le attrici allegarono tre profili di responsabilità da imputarsi alla struttura convenuta, ossia: 1) l'erronea esecuzione della gastroscopia che aveva causato la perforazione dello stomaco della 2) l'inadeguata assistenza fornita a CP_2 quest'ultima dopo che superò l'arresto cardiocircolatorio, avendo i sanitari omesso di monitorare le sue condizioni di salute nonché omesso di condurla nel reparto di rianimazione e deciso di non sottoporla ad intervento chirurgico di suturazione della perforazione;
3) la totale di carenza di raccolta del consenso informato della prima di sottoporla alla gastroscopia nel corso della quale si CP_2 verificò la perforazione gastrica. Sulla base di tali premesse le attrici avevano domandato il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali discendenti dal decesso della madre, sia iure hereditatis
(danno biologico terminale, danno morale terminale, danno tanatologico, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione) sia iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale e danno morale soggettivo).
Si era costituita la convenuta eccependo la carenza di legittimazione attiva CP_1 CP_3 delle attrici in relazione alla domanda risarcitoria iure proprio a titolo contrattuale nonché eccependo la prescrizione dei diritti vantati dalle attrici e contestando la sussistenza di profili di colpa nell'operato dei sanitari essendosi, in tesi, la perforazione generata a causa di una neoplasia allo stomaco della che aveva reso le pareti gastriche fragili e non resistenti all'insufflamento di aria CP_2 dall'endoscopio. La convenuta aveva contestato altresì il difetto di assistenza a sé imputato e aveva argomentato come il consenso della prima della gastroscopia fosse stato raccolto nel corso di CP_2 un colloquio alla presenza anche dei familiari. Aveva quindi concluso chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in relazione alla domanda iure proprio e l'intervenuta prescrizione dei diritti;
in subordine, rigettarsi le domande.
Come sopra rilevato, detto giudizio civile RG 15807/2015 si concluse con la sentenza di rigetto n. 4588/2017, seguita dall'ordinanza 29.3.2018 della Corte di Appello di inammissibilità dell'impugnativa e dall'annullamento con rinvio della sentenza di primo grado ad opera della Suprema Corte.
Nel presente giudizio riassunto, all'udienza 30.4.2021 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 30.10.2021 è stata disposta l'acquisizione degli atti del procedimento penale. Con ordinanza 15.1.2022 è stata rigettata l'eccezione preliminare della convenuta di prescrizione delle azioni risarcitorie proposte dalle attrici ed è stata disposta CTU medico-legale, poi depositata il
14.1.2023 e integrata con relazione depositata il 15.2.2024. Con ordinanza 28.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
2. Preliminarmente va ribadito in questa sede il rigetto dell'eccezione preliminare della convenuta di Cont prescrizione delle domande attoree, su cui l' ha insistito in sede di conclusioni definitive in epigrafe. Invero, l'eccezione è già stata rigettata con ordinanza 18.1.2022 del G.I., che viene dunque integralmente richiamata e confermata in questa sede, in assenza, peraltro, di elementi della convenuta idonei a giungere ad una diversa valutazione.
Infondata è anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (o meglio, di titolarità attiva del diritto fatto valere) in relazione alle domande proposte iure proprio delle attrici, in quanto aventi titolo extracontrattuale, e non contrattuale come argomentato dalla convenuta.
Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione delle attrici di nullità della CTU per i motivi addotti in comparsa conclusionale, pp. 77,78. Motivi che afferiscono alla ritenuta natura “non scientifica” di talune valutazioni dei consulenti nominati da questo Tribunale, ma che si risolvono in critiche nel merito a dette valutazioni (“non è scientifico ipotizzare…”: p. 77 cit.). Critiche che, pertanto, in alcun modo possono inficiare la validità dell'elaborato tecnico, posto che nessuna delle cause che in astratto pagina 3 di 13 possono condurre alla nullità di una ctu – ossia vizi formali o sostanziali di violazione del principio del contraddittorio – si sono verificate, né sono state allegate.
Ciò chiarito, la vicenda per cui è causa risale al 2007, sicché è anteriore alla normativa introdotta dal d.l. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi) e dalla l. 24/2017 (cd. legge Gelli) e va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, in forza dell'orientamento secondo cui tra la struttura sanitaria presso cui il paziente viene ricoverato o sottoposto a visita ambulatoriale o ad altri accertamenti, il medico che lo prende in cura e il paziente stesso sorge un vero e proprio contratto, soggetto in quanto tale alla disciplina dettata in materia di inadempimento del debitore nei rapporti aventi ad oggetto prestazioni professionali e ciò, quanto al rapporto tra il singolo medico curante e il paziente, sia che si intenda aderire alla nota teoria del cd. “contatto sociale” sia che si ravvisi anche nel rapporto medico – paziente un contratto atipico a prestazioni corrispettive. (Cass. SS.UU. 576/2008).
Il criterio di riparto dell'onere della prova è pertanto regolato dal principio valevole per le fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, secondo cui è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (tra le tante, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587).
Questa regola del “più probabile che non” “si specifica in due criteri distinti, destinati ad operare l'uno nel caso in cui sullo stesso evento si pongano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, l'altro nel caso in cui, sempre sullo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative. Nel primo caso (regola del “più probabile che non” propriamente detto), il giudice del merito formula il giudizio se una certa condotta – attiva od omissiva – possa essere considerata causa di un evento dannoso sul rilievo che le probabilità che tale evento sia la conseguenza di quella condotta risultano maggiori delle probabilità che non lo sia. Nel secondo caso (c.d. “criterio della prevalenza relativa”), il giudice formula il giudizio se la probabilità che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti. […] In applicazione di entrambi i criteri, il giudice, nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento, della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili (ovverosia delle prove dichiarative, documentali e presuntive dedotte dalla parte a ciò onerata, nonché delle risultanze dell'indagine tecnica eventualmente disposta ed espletata), traendo dalla complessiva valutazione di esse – oltre alla determinazione del grado di conferma necessario o sufficiente per ritenere provati gli enunciati fattuali allegati – il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità” (in termini Cass. ord.
5922/2024 che richiama pronunce precedenti affermative del principio).
Ora, pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale tra la de cuius e l'ospedale Martini (incontestato), nel caso di specie le parti hanno allegato due diverse cause del decesso del CP_2
- le attrici allegano che esso sarebbe stata conseguenza di un errore di esecuzione della gastroscopia da parte dei sanitari, i quali, a causa di una manovra incongrua e/o di un'eccessiva insufflazione di aria durante l'esame, avrebbero causato una perforazione gastrica alla CP_2 determinandone dapprima l'arresto cardiocircolatorio e poi il decesso;
- la convenuta, invece, allega che la presentava, al momento dell'esame, pareti gastriche CP_2 fragili e malaciche a causa della neoplasia presente;
pareti che non ressero durante lo standard pagina 4 di 13 insufflamento di aria praticato durante la gastroscopia.
Il complesso degli elementi raccolti in giudizio consente di ritenere dotata di maggiore probabilità la seconda della ipotesi ricostruttive sopra esposte.
Invero, la CTU disposta in corsa di causa, dalla quale non v'è ragione di discostarsi attesane la completezza e logicità rispetto al complesso dei dati a disposizione, ha accertato: 1) che la perforazione è avvenuta durante la gastroscopia;
2) che al momento di quest'ultima la soffriva di CP_2 un'alterazione patologia alle pareti gastriche - neoplasia o ulcera peptica - atta a renderle fragili;
3) che l'insufflamento dell'aria su tale debolezza parietale causò il determinarsi della perforazione;
4) che l'arresto cardiaco venne determinato dal riflesso vagale generato dal forte stimolo doloroso causato dalla perforazione;
5) che il successivo decesso avvenne a causa di uno shock dovuto all'aumento della pressione nella cavità addominale.
Con riguardo al p.to 1) scrivono i consulenti che “non vi è dubbio che la perforazione avvenne in coincidenza temporale con l'esame endoscopico” (p. 16 ctu). Conclusione del tutto in linea col rilievo che la TAC fatta alla il 27.9.2007 non diede evidenza di alcuna perforazione in atto e che tale CP_2 esame (la TAC) evidenzia l'esistenza di perforazioni di viscere cavo “con una accuratezza vicina al 100 %” (p. 36 ctu).
Con riguardo al p.to 2), i consulenti sono giunti a tale conclusione attraverso la coerente valutazione dei dati a disposizione, con particolare riguardo sia all'esito dell'ecografia e della TAC che la fece CP_2 nei due giorni precedenti la gastroscopia, sia a ciò che l'endoscopista vide durante la gastroscopia prima di interromperla per l'avvenuta perforazione. Invero, scrivono i consulenti: “Tali esami indicarono una alterazione dello scarico dello stomaco;
in particolare l'ecografia riportava “in mesogastrio presenza di immagine suggestiva di neoplasia … di incerta attribuzione” e la TAC “si evidenzia uno ispessimento delle pareti dell'antrio gastrico”, ossia “segni radiologici concordanti indicativi di patologia di parete gastrica” pur in assenza di certezza sulla natura dell'ispessimento riscontrato (se benigna o maligna)” (p. 14 ctu); “L'endoscopista confermò la presenza di patologia della parete gastrica con segni indiretti (“Stomaco … scarsamente distensibile del terzo distale”) e rilevò una situazione di alterato scarico dello stomaco (“scarsamente visibile nella sua interezza per abbondante ristagno mucoso non contaminato”), maggiormente significativo in una paziente a digiuno
e indicativo di patologia organica (anche qui non è possibile stabilire se benigna o maligna) determinante stenosi della zona antro-pilorica” (p. 16 ctu); “la presenza di abbondante ristagno mucoso …costituisce un reperto non usuale, visto che la paziente era a digiuno, e avvalora l'ipotesi diagnostica di una patologia gastrica, senza specificarne la natura” (p. 47 ctu); “la scarsa ditensibilità dello stomaco comprova una patologia della parete gastrica” (p. 47 ctu); la descrizione dell'endoscopista riporta un'“area fibrinosa”, quindi una lesione certamente presente da tempo (infatti si era già formata la fibrina riparatrice) e non congrua con la classica perforazione iatrogena da EGDS” (p. 16 ctu); “si ricorda che la fibrina è il prodotto finale della cascata della coagulazione e interviene nella formazione del coagulo. Sempre l'esame fornisce due indizi di patologia (abbondante ristagno mucoso e scarsa distensibilità dell'organo) che si deve tentare di inserire in un quadro unitario con l'intera storia, tenendo presente che si tratta di ipotesi fisiopatologiche. La annotazione di una perforazione avvenuta nel contesto di un'area fibrinosa (che va considerata accertata perché descritta dall'endoscopista) indica due cose: -La presenza di una lesione gastrica;
-La perforazione è avvenuta non su stomaco normale ma in un organo con un'area patologica” (p. 43 ctu); “Che l'area patologica costituisse un'area di maggior debolezza è una conclusione fisiopatologica difficilmente contestabile” (p. 46 ctu).
In sede di ctu integrativa i consulenti hanno indicato un ulteriore fattore concordante sull'esistenza di una patologia gastrica nella ossia la circostanza che all'esito di una gastroscopia che ella fece CP_2
pagina 5 di 13 circa un anno prima dei fatti di causa (il 31.8.2006) le venne diagnosticata la “gastrite erosiva” e prescritto un farmaco (il Lansox) necessario per il trattamento della gastrite peptica gastroduodenale.
Hanno rilevato i consulenti come tale farmaco, pur prescritto: non fosse assunto dalla alla data CP_2 del 26.11.2006 (non risultando indicato nel contatto di P.S. che ella fece in detta data); fosse invece assunto alla data del 2.7.2007 (nuovo accesso in P.S. con indicazione di tale farmaco); non fosse nuovamente assunto alla data di ingresso al P.S. del Martini il 26.9.2007, non essendo stato indicato dalla signora. Elementi da cui i consulenti coerentemente desumono che probabilmente la CP_2 assumesse in modo irregolare la terapia per guarire la gastrite erosiva (cfr. ctu integrativa p. 14). Ad ulteriore dimostrazione, quindi, dei sopra indicati riscontri di segnali patologici individuati dai consulenti.
Con riguardo al p.to 3) sopra indicato, e dunque alla conclusione che la perforazione fu causata dall'insufflamento di aria in stomaco con pareti deteriorate, nuovamente essa è coerente coi dati ricavati dai consulenti. Invero essi hanno accertato che la perforazione è avvenuta esattamente nell'area dello stomaco risultata alterata nella TAC (“la sede della perforazione, nello stomaco distale, coincide con l'area segnalata come alterata alla TAC (antro gastrico)” p. 14 ctu integrativa) e hanno rilevato come la perforazione gastrica in sede di EGDS sia evento del tutto raro (“La perforazione viscerale è un'evenienza nota a seguito di endoscopia digestiva;
negli esami diagnostici essa è molto rara, 0,03% dei casi ed è localizzata quasi esclusivamente all'esofago; ben più frequente, nei casi di perforazione dello stomaco, la evenienza di una perforazione spontanea da lesioni ulcerose o neoplastiche”: p. 16 e 30 ctu). In definitiva, quindi, riscontrata la presenza di pareti gastriche fragili, riscontrato che la perforazione è avvenuta esattamente in una di queste, verificato che la perforazione gastrica causata durante la gastroscopia è evento del tutto raro, hanno coerentemente ritenuto come ipotesi più probabile quella secondo cui la perforazione sia stata causata dall'insufflamento di aria durante l'esame, pur se avvenuto secondo la procedura standard.
I consulenti hanno già replicato all'osservazione dei periti delle attrici secondo cui tale ipotesi sarebbe da escludersi poiché dalla TAC del 27.9.2007 era risultato un “ispessimento” delle pareti dello stomaco, che, in tesi, non potevano dunque essere perforate dall'insufflamento di aria da parte dell'endoscopio. I cc.tt.uu. hanno rilevato come l'ispessimento parietale sia compatibile con uno stato patologico e che una parete ispessita non è affatto una parete più resistente (“Si fa poi notare che tutte le aree soggette a processo flogistico (nell'ipotesi di una patologia peptica) e spesso le lesioni neoplastiche appaiono ispessite, ma non per questo meno resistenti”: p. 18 ctu integrativa). Il dato risulta anche dalla perizia a firma dott.ri acquisita agli atti, dove si legge: “Da tenere Persona_1 presente anche all'esame ecografico e TC, nel caso in esame, la parete gastrica risultasse addirittura ispessita, quindi in teoria ancor meno proclive alla perforazione se non in presenza di processi – quali la necrosi – che, paradossalmente, la rendessero più fragile anche se più spessa” (p. 13 perizia cit.).
Quanto i p.ti 4) e 5) sopra indicati trattasi di conclusione che i consulenti hanno argomentato in modo congruo in ragione degli effetti che la perforazione gastrica crea nella cavità addominale e dell'elemento costituito dalla ripresa del battito cardiaco a seguito della manovre rianimatorie attuate in sala endoscopica: “Certamente si ebbe uno spandimento di materiale gastrico nel cavo peritoneale con l'inizio di una peritonite diffusa;
va ricordato che il contenuto gastrico è sterile o con una carica batterica bassa, per cui gli effetti della sepsi in genere si osservano a distanza di ore. D'altro canto, il succo gastrico è fortemente irritante e il suo spandimento in peritoneo oltra a causare dolore (molto intenso) causa un rapido e importante sequestro di liquidi in peritoneo con possibile shock ipovolemico. E' possibile ritenere che lo stimolo doloroso massimale conseguente alla perforazione e alla contaminazione peritoneale possa aver innescato riflessi vagali e conseguente quadro di shock;
questo meccanismo appare certamente probabile alla luce del fatto che l'arresto cardiaco fu recuperato prontamente con ristabilimento della coscienza. Infine, un meccanismo possibile è il brusco
pagina 6 di 13 aumento pressorio con il determinarsi di un quadro di sindrome compartimentale addominale acuta. Dall'andamento clinico osservato, è possibile ritenere che l'evento scatenante dell'arresto cardiaco sia stato un riflesso vagale da dolore, ma che poi gli altri meccanismi citati abbiano condotto, una volta ripreso il circolo, all'instaurarsi di un quadro di shock multifattoriale che ha portato al decesso” (pp. 19-21 ctu). Peraltro, le perizia dei dott.ri e svolta in sede penale e acquisita agli atti Per_2 Per_3 di causa conclude nello stesso senso dei cc.tt.uu. circa la verosimile causa ultima del decesso:
“Relativamente alle ultime fasi in vita della donna osserviamo come l'arresto cardiaco verificatosi nel corso della si realizzò verosimilmente per stimolo vagale;
fra le cause di quest'ultimo non è Pt_3 escludibile l'improvviso pneumoperitoneo conseguente alla perforazione. Da lì a poco (circa due ore dopo) … la donna decedeva. Le cause del decesso sono soltanto formulabili come ipotesi in assenza di elementi ricavabili in sede di autopsia eseguita poche ore dopo il decesso. La morte sarebbe potuta sopraggiungere per il reiterarsi di uno stimolo vagale su un cuore compromesso, per una aritmia o per l'incidere di uno o più cofattori non facilmente discernibili su un aggravamento della malattia gastrica di base costituita da una neoformazione localmente avanzata in una paziente anziana” (p. 14). Analoga conclusione è stata raggiunta nella perizia a firma dott.ri e resa in incidente probatorio Per_4 Per_5
e anche questa acquisita agli atti di causa: “L'opera – isolata – di studio documentale consente unicamente l'avanzamento di alcune ipotesi, prima fra tutte – ma pur lontana dal crisma anche solo di probabilità scientifica – quella della aritmia insorta in soggetto cronico sottoposto ad esame gastroscopico evidenziante perforazione gastrica” (p. 13).
Occorre soffermarsi brevemente sull'elemento dell'assenza di riscontro autoptico sul corpo della che, in tesi delle attrici, avrebbe impedito di accertarne le cause della morte con conseguente CP_2 impossibilità della convenuta di soddisfare l'onere probatorio a suo carico.
Come rilevato nella citata perizia a firma dott.ri e : “L'analisi autoptica dell'organo Per_4 Per_5 gastrico avrebbe permesso il prelievo della focalità patologica e quindi lo studio microscopico della stessa, con obiettivo tanto istopatologico (definizione della natura della neoformazione) quanto istocronologico (definizione dell'epoca di I produzione della perforazione parietale)” (p. 14).
In definitiva, quindi, il riscontro diagnostico omesso, ove eseguito, avrebbe consentito di comprendere la patologia allo stomaco di cui la era affetta, ossia se benigna o maligna. Elemento che, in CP_2 effetti è l'unico che l'istruttoria non ha consentito di appurare. Elemento che, però, è irrilevante a fronte della conclusione dei consulenti in ordine all'esistenza di una patologia nelle pareti dello stomaco della vuoi benigna (gastrite/ulcera) vuoi maligna (neoplasia), ma in ogni caso idonea, come visto, a CP_2 rendere la pareti gastriche fragili e dunque perforabili dall'insuflammento d'aria dall'endoscopio.
La difesa delle attrici ha fortemente contestato le conclusioni della cc.tt.uu. in punto esistenza di patologia sulle pareti gastriche della rilevando come quest'ultima non presentasse alcuno dei CP_2 sintomi correlati né ad una neoplasia gastrica né ad una patologia peptica (gastrite/ulcera). Si legge in comparsa conclusionale (pp. 46,47) che la non soffriva né dei gravi sintomi quali il notevole CP_2 calo ponderale associato a neoplasia, né dei sintomi – “pesantezza post-prandiale, difficoltà digestive, nausea, meteorismo” – connessi a patologia peptica.
Ora, per un verso, i consulenti hanno evidenziato come la neoplasia gastrica presenti sintomi per lo più silenti (il dato è purtroppo noto) e come le patologie peptiche non diano luogo a sintomi sistemici (pp. 44,45 ctu); per altro verso, la disamina dei referti della antecedenti all'ingresso del 26.9.2007 CP_2 all'ospedale Martini consente di ritenere che ella presentasse invece sintomi rilevanti e possibilmente connessi con la patologia gastrica riconosciuta dai cc.tt.uu. Invero: il 6.11.2004 la si era recata CP_2 in P.S. per epistassi e dolore toracico e nel referto si evince che all'epoca la stessa soffriva da molti mesi di nausea; il 31.8.2006 la si sottopose a gastroscopia e già si è detto (supra, p. 5) di come CP_2 le venne riscontrata “gastrite erosiva”; il 6.12.2006 (ossia poco meno di un anno prima dei fatti di cui pagina 7 di 13 si discute) la si sottopose ad ecografia all'addome che venne ostacolata da “abbondante CP_2 meteorismo intestinale” (cfr. p. 4 relazione dr.ssa e p. 6 c.t.u.). Per_2
Di alcuna rilevanza sono poi le considerazioni della difesa attorea sull'asserito falso che l'endoscopista, dott. , fece redigendo due verbali della procedura endoscopica, uno datato 28.9.2007 e uno CP_4 2.10.2007, diversi l'uno dall'altro: nel primo era indicato come anamnesi “gastrite erosiva” e nel secondo “perforazione di stomaco (neoplastica?)”.
Al di là del fatto che non è questa la sede per accertare la commissione dell'ipotizzato reato e che detti referti fanno prova fino a querela di falso (non proposta dalle attrici), resta il dato che la difformità rilevata è del tutto ininfluente, posto che la descrizione dell'atto medico (e quindi di cosa accadde durante la gastroscopia) è assolutamente identica nei due referti, come anche rilevato dai cc.tt.uu. (p.
40), e la consulenza svolta, come sopra rilevato, ha accertato la compatibilità della descrizione fatta dall'endoscopista con quanto concretamente avvenuto.
In definitiva, come sopra rilevato, i complessivi dati raccolti durante l'istruttoria consentono di ritenere
“più probabile che non” che il decesso della sia avvenuto a causa delle conseguenze della CP_2 perforazione delle pareti dello stomaco dovuta alla fragilità delle stesse per la presenza di una patologia gastrica (benigna o maligna); pareti che non ressero all'aria introdotta con l'endoscopio e necessaria per eseguire l'esame.
Merita peraltro evidenziare come tutte le quattro perizie medico-legali svolte dagli organi giudiziari sul caso oggetto di causa (e dunque le tre svolte in sede penale e quella svolta nel presente giudizio) abbiano escluso profili di malpractice in capo ai sanitari che eseguirono l'endoscopia alla CP_2
Le attrici hanno argomentato poi un secondo profilo di responsabilità della struttura convenuta in relazione all'assistenza fornita alla nella fase post ripresa di coscienza, ossia nel lasso di tempo CP_2 tra le h. 12:50 del 28.9.2007 in cui la da verbale dell'endoscopista, riprese conoscenza e le ore CP_2
h. 14:00 in cui ella morì. Allegano le attrici che in detta fase la non fu adeguatamente CP_2 monitorata finché rimase nella sala endoscopica (per un'ora, fino alle h. 13:50) e poi venne ricondotta in pronto soccorso invece che in rianimazione, ossia nel reparto in tesi adeguato rispetto alla grave situazione in che la signora versava. Contestano, altresì, la scelta dei sanitari di non procedere ad intervento chirurgico per far fronte all'avvenuta perforazione.
Sul punto occorre anzitutto evidenziare come rispetto a tali condotte le attrici non abbiano nemmeno allegato come esse si porrebbero in nesso causale rispetto al decesso della Invero, trattandosi di CP_2 condotte omissive, gli attori, su cui grava, come visto, la prova del nesso di causa tra inadempimento e evento di danno, avrebbero dovuto allegare e dimostrare quali condotte doverose omesse avrebbero evitato l'evento. Solo a fronte di tale prova, sarebbe spettato alla struttura dimostrare che alcun inadempimento vi era stato o che l'adempimento era stato impedito da causa non imputabile (cfr. Cass. 18392/2017 sul “duplice ciclo causale”: “emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. […] Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore”).
Peraltro, anche a voler prescindere da tale rilievo, sono stati i cc.tt.uu., con valutazione immune da vizi logici e dunque condivisibile, ad escludere la rilevanza dei profili censurati dalle attrici rispetto al decesso della Invero, hanno rilevato i consulenti che l'unico trattamento che sarebbe stato CP_2 pagina 8 di 13 necessario per far fronte all'avvenuta perforazione delle pareti gastriche della ossia l'intervento CP_2 chirurgico, “avrebbe avuto un esito quasi certamente infausto” in ragione di un rischio anestesiologico elevatissimo (p. 21,22,52 ctu). Pertanto, posto che l'assistenza post ripresa del battito cardiaco era evidentemente finalizzata a mantenere in vita la al fine di stabilizzarla e sottoporla a detto CP_2 intervento chirurgico, che i medici ritennero non indicato, è evidente che l'esito negativo pressoché certo che avrebbe avuto detto intervento priva di rilevanza eventuali condotte sanitarie precedenti afferenti alla possibilità di eseguirlo. Condotte in relazione alle quali i consulenti hanno comunque escluso profili di censurabilità rilevando: quanto all'asserito omesso monitoraggio in sala endoscopica, che “i pazienti in immediato post arresto cardiaco hanno generalmente un monitoraggio di frequenza cardiaca con traccia ECG ad una derivazione, saturimetria e pressione arteriosa non invasiva. Tale monitoraggio non viene esplicitato nel caso in esame, ma rappresenta uno standard di cura … che proprio per questo non sempre viene annotato. Presa la decisione di soprassedere all'intervento chirurgico, alle h. 13,54, il monitoraggio non aveva più alcuna indicazione (pp. 32,33 ctu); sempre quanto all'asserito monitoraggio, che “atteso che il decesso avvenne alle ore 14 e l'arresto si verificò circa un'ora prima, con elevata probabilità l'esito degli esami sarebbe stato ininfluente” (p. 54 ctu).
L'ultimo profilo di responsabilità che le attrici attribuiscono alla convenuta attiene alla mancanza di acquisizione del consenso informato della al momento della sottoposizione alla gastroscopia. CP_2
E' pacifico in causa che manchi nel caso di specie un modulo in forma scritta in cui sia stato raccolto il consenso informato della e il verbale relativo al ricovero in P.S. della riporta la mera CP_2 CP_2 seguente indicazione alla data del 27.9.2007, h. 15:30: “colloquio con i pazienti edotti esito TC addome e dubbio clinico malattia gastrica di natura non definita, si programma EGDS domani mattina informando al riguardo direttamente la paziente” (cfr. verbale cit. in atti).
Certamente tale pratica dei sanitari non fu corretta, posto che alcun consenso, men che meno informato, venne acquisito dalla (“in tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che CP_2 informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili;
detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso” (cfr. Cass. n. 16633/23). Principi cui i sanitari del presidio “Martini” non si sono all'evidenza attenuti, posto che alcuna informativa risulta data alla paziente, né la convenuta ha provato in giudizio una diversa ricostruzione dei fatti. L'unico capo di prova formulato sul punto dalla convenuta (riproposto in sede di conclusioni definitive) era generico e dunque inidoneo a raggiungere la prova richiesta.
La Suprema Corte ha chiarito quali possano essere le conseguenze di un consenso non adeguatamente raccolto, distinguendo a seconda che l'assenza di consenso si associ ad una prestazione sanitaria errata o ad una prestazione corretta, atteso che, mentre nel primo caso il danneggiato avrà diritto al risarcimento sia del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione sia di quello alla salute ove dimostri che, ove fosse stato adeguatamente informato, non avrebbe reso il consenso all'operazione, nel secondo caso, invece, oggetto del risarcimento potrà essere solo la lesione del diritto all'autodeterminazione (“In relazione all'intrecciarsi, con riferimento alla medesima fattispecie, di allegazioni riguardanti l'esecuzione ─ inadempiente (ex art. 1218 cod. civ.) o colposa (ex art. 2043 cod. civ.) ─ della prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione sia alla lesione del diritto alla salute, possono verificarsi le seguenti ipotesi: I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno RO (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico ─ in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, pagina 9 di 13 nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno RO (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria ─ in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno RO ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno RO, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”: in termini, Cass. n. 16633/2023).
Grava sul danneggiato la prova del dissenso presunto, ossia che ove adeguatamente informato non avrebbe reso il consenso al trattamento, così come grava sul danneggiato l'allegazione e la prova delle conseguenze dannose derivanti dall'omessa adeguata informativa da parte del medico, posto che il danno all'autodeterminazione non è danno “in re ipsa” (“In ogni caso vale osservare che, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude evidentemente che, anche nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto alla autodeterminazione, l'onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto escluso qualsiasi esonero fondato sul danno “in re ipsa” (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. Diversamente, sebbene la condotta violativa dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente pagina 10 di 13 – che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto – non potendo affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno, è ben possibile che l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia esaurisca la propria funzione lesiva, inserendosi tra i fattori “concorrenti” della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute. Può e deve, invece, riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento, qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche e distinte conseguenze dannose (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019). Ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso in esame, non potendo dare luogo la violazione del consenso infornato – come ipotizzato dal ricorrente incidentale in modo concettualmente errato – ad una mera duplicazione dello stesso valore equivalente del “danno biologico” o ad un “danno in re ipsa” (la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere, non individua alcun danno- conseguenza, nella sua consistenza fenomenica negativa nella sfera economico-sociale del soggetto, venendo a coincidere con la stessa violazione del diritto), non provato, quindi, nell'”an” e nel
“quantum”, ed indipendentemente dalla applicazione del criterio della causalità giuridica ex art. 1223 c.c.”: in termini, Cass. ord. n. 24471/2020).
Ora, nel caso di specie la prova del cd. dissenso presunto, ossia la prova che la ove informata CP_2 non si sarebbe sottoposta all'endoscopia non è stata raggiunta.
Le attrici si sono limitate ad allegare che “la non avrebbe certo acconsentito all'esame se le CP_2 fosse stato detto che l' senza i prelievi bioptici, era sostanzialmente inutile a fini diagnostici” (p. Pt_3
73 comparsa conclusionale).
Tale conclusione per cui nel corso della gastroscopia sulla non fosse prevista la possibilità di CP_2 una biopsia non ha trovato alcun riscontro in giudizio. Le attrici la fondano sul rilievo che nella perizia resa in sede penale si legge “… ribadiamo come non fossero previste ma soprattutto non Persona_1 siano mai state attuate, nel corso dell'esecuzione della gastroscopia, manovre strumentali cruente (come una biopsia)” (p. 12 perizia cit.).
Sul punto è da condividersi il rilievo dei consulenti nominati nel presente giudizio secondo cui tale affermazione appare priva di supporto argomentativo atteso alcun elemento in ordine ad una prevista esclusione di biopsie emerge dalla documentazione, né, rilevano i cc.tt.uu., tale conclusione poteva desumersi dalla non sospensione della terapia con antiaggreganti assunta dalla che è CP_2 compatibile con la sottoposizione a biopsia, la cui necessità, chiariscono i consulenti, poteva emergere solo nel corso dell'esame (“Non è dato sapere (in quanto non in possesso dell'integrale consulenza) su quali premesse i Consulenti e abbiano concluso che l'intendimento dei sanitari era Per_2 Per_3 quello di non eseguire biopsie e nella documentazione esaminata non viene esplicitata la necessità di eseguire biopsie;
tuttavia, l'indicazione alla gastroscopia era giustificata dagli accertamenti eseguiti e la necessità di eseguire biopsie poteva emergere solo durante la procedura. Secondo letteratura consolidata, la terapia con antiaggreganti non deve essere sospesa in vista di procedure endoscopiche
a basso rischio (quale la gastroscopia con biopsia); tale affermazione è stata recentemente ribadita da autorevoli linee guida della British Society of Gastroenterology del 202127 confermando peraltro nozioni già accertate nel 200628. L'endoscopista non poteva sapere a priori se un accertamento bioptico si sarebbe reso necessario, ma in ogni caso la terapia con Cardirene, secondo le linee guida, non andava sospesa e. qualora l'esame avesse visualizzato una lesione, questa sarebbe potuta essere sottoposta a biopsia”: p. 39 ctu).
Chiarito tale profilo, e dunque che non vi fosse alcuna previsione di non esecuzione di biopsia da parte dei sanitari ove avessero individuato una lesione gastrica nella occorre evidenziare i seguenti CP_2
pagina 11 di 13 ulteriori elementi: 1) tutti i consulenti che si sono occupati del caso (e dunque sia nel presente giudizio sia in sede penale) hanno evidenziato come la sottoposizione della a gastroscopia fosse CP_2 procedura assolutamente corretta e necessaria al fine di chiarire le incertezze sulla patologia gastrica emersa durante l'ecografia e la TAC, tenuto conto che la si era presentata in P.S. proprio per la CP_2 presenza di algie addominali, sulle quali dunque i sanitari correttamente dovevano “indagare” 2) la come sopra rilevato, era già stata sottoposta a gastroscopia l'anno precedente, il 31.8.2006, CP_2 sicché era un esame che conosceva e, quindi, verosimilmente non temeva;
3) come rilevato dai cc.tt.uu., la gastroscopia è un esame sicuro, con una risibile percentuale di complicanze serie (0,15%), ancora minore se si considerano solo gli esami diagnostici (ctu p. 29).
In tale quadro sussistono dunque elementi per ritenere che ove la fosse stata correttamente CP_2 informata – così come necessario affinché il consenso possa dirsi validamente prestato - sui rischi (minimi) della procedura, sulla modalità con cui l'esame sarebbe avvenuto (che già conosceva) e sulla necessità dello stesso al fine di chiarire quanto risultante da ecografia e TAC, la avrebbe CP_2 acconsentito a sottoporsi alla gastroscopia, sicché il consenso nel caso di specie può essere ritenuto
“presunto”.
L'applicazione del principio di diritto sopra riportato espresso da Cass. 16633/2023 (ossia: se - come nel caso di specie - ricorrono il consenso presunto e il danno RO, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente) porta a ritenere che la domanda iure hereditatis di risarcimento del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione non possa trovare accoglimento, atteso che le attrici non hanno allegato (men che meno provato) in cosa sarebbe consistito il danno-conseguenza in termini di sofferenza soggettiva (diverso, quindi, dal diritto alla salute) riportato dalla per effetto della violazione del suo diritto all'autodeterminazione. CP_2
Difetta quindi la prova di uno dei fatti costitutivi della pretesa, ossia il danno-conseguenza.
3. La decisione sulle spese di lite deve tener conto che il presente giudizio di merito proviene dalla cassazione con rinvio della sentenza precedentemente resa in primo grado. La Corte di Cassazione ha rimesso al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese, come consentito ex art. 385 co. 3 c.p.c.
Sul punto vige il principio per cui “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (in termini, Cass. ord. 29056/2024 con richiamo a Cass. SS.UU. 32906/2022).
L'applicazione di tale principio al caso di specie porta alle seguenti considerazioni.
L'esito complessivo della lite ha visto le attrici soccombenti, atteso che alcun accoglimento hanno avuto le domande risarcitorie proposte.
Tuttavia, occorre considerare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 co. 2 c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente elencate”. Si legge in motivazione che il fondamento sotteso all'ipotesi dell'“assoluta pagina 12 di 13 novità della questione trattata” contenuta nella norma “è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
Ora, tale ultimo riferimento all'“incertezza in fatto” si addice al caso di specie, atteso la sig.ra è CP_2 deceduta nel corso di un esame routinario qual è la gastroscopia e in relazione a tale decesso non è stato disposto il riscontro diagnostico che avrebbe consentito di giungere alla ricostruzione fattuale sulla causa del decesso che si è ottenuta solo all'esito di quattro gradi di giudizio e di quasi 10 anni di processi (l'atto di citazione del giudizio RG. 15807/2015 è stato introdotto con citazione notificata il 23.6.2015). In presenza di un decesso durante un esame non complesso quale la gastroscopia e in assenza di un accertamento scientifico sulle cause del decesso, la vicenda è stata oggetto di una legittima incertezza in ordine ai motivi della morte della da cui consegue l'applicabilità del CP_2 principio di diritto sopra riportato e, per l'effetto, la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
Stessa sorte, per la stessa motivazione, seguono le spese di CTU, che quindi vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA le domande attoree;
DICHIARA le spese di lite compensate integralmente tra le parti;
PONE la spesa di CTU, già liquidata con decreti 22.1.2023 e 13.3.2024, per il 50% a carico delle attrici e per il 50% a carico della convenuta.
Così deciso in Torino, il 14/3/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21650/2020 avente ad oggetto: responsabilità medica promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), rappresentate e difese dall'Avv. Daniele Abenavoli
[...]
ATTRICI
Contro
(c.f. e P. IVA rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_1 P.IVA_1
Salvini
CONVENUTA
***
Conclusioni: per parte attrice: “In via preliminare. Si ribadisce l'eccezione di nullità della depositata CTU.
[omissis] In via principale e nel merito. Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in accoglimento della domanda e facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nella richiamata ordinanza n. 19188/2020 (che ha cassato la sentenza n. 4855/2017), così giudicare:
1. Accertare e dichiarare l'errata prestazione sanitaria, per colpa medica, nell'ambito del ricovero di CP_2 presso il Presidio Ospedaliero Martini di , dal 26 settembre 2007 al 28 settembre 2007; 2. CP_1
Accertare, quantificare e dichiarare il danno morale iure proprio e il danno da perdita del rapporto parentale subìto da e a seguito della morte di , nonché Parte_1 Parte_2 CP_2 tutti i danni che sono stati loro trasmessi iure hereditatis: danno biologico, danno morale, danno tanatologico, danno catastrofale, danno conseguente alla violazione dell'obbligo di consenso informato e, ricorrendone l'ipotesi, il danno da perdita di chances di sopravvivenza;
per l'effetto:
3. Condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni che sono stati accertati in corso di causa e a cui parte attrice ha diritto sia a titolo ereditario che a titolo proprio, patrimoniali e non patrimoniali, materiali, biologici, morali, esistenziali, alla vita di relazione, alla serenità familiare, ivi compresi il danno tanatologico, il danno catastrofale, il danno conseguente alla violazione dell'obbligo di consenso informato, il danno da perdita del rapporto parentale e, se del caso, il danno da perdita di chances di sopravvivenza;
danni tutti da liquidarsi con valutazione equitativa dell'Ill.mo Giudice, oltre a interessi legali e rivalutazione dalla data dell'evento al saldo. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e dell'onorario legale per tutti i Controparte_3
pagina 1 di 13 precedenti gradi di giudizio (Tribunale, Corte di Appello e Corte di Cassazione), nonché per il presente giudizio di rinvio, somme tutte da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 C.p.c.” per parte convenuta: “acquisiti al presente fascicolo gli atti del procedimento penale RGNR 2207/09, ed in particolare le indagini peritali espletata dai consulenti del P.M. ed in occasione dell'incidente probatorio, previa se del caso ammissione dei capitoli di prova dedotti in memoria n. 2 con i testimoni già indicati: 1) Vero che il 27.9.2007, verso le ore 15,30, vi fu un colloquio con i parenti della sig.ra che vennero resi edotti dell'esito della TC Addome e del dubbio clinico di una CP_2 malattia gastrica di natura non definita;
venne quindi programmato un EGDS per il giorno dopo, informando al riguardo anche la Paziente;
2) Vero che il 28.9.2007, verso le ore 13,00, la figlia della sig.ra venne informata della gravissima situazione clinica della madre e dei rischi molto CP_2 elevati di un eventuale intervento chirurgico d'urgenza; 3) Vero che il 28.9.2007, verso le ore 13,54, ai parenti della sig.ra venne comunicato che non si ravvisava l'indicazione all'intervento CP_2 chirurgico, stante la presenza di perforazione di viscere cavo, ed i parenti si dimostrarono d'accordo nell'astensione chirurgica;
in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle attrici per i danni che dovessero essere qualificati iure proprio sotto il profilo contrattuale o, comunque, dichiarare nel merito il relativo difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo alle attrici;
in via preliminare di merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e della conseguente azione promossa dalle signore e Pt_1 e, in ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione di interessi e rivalutazione, ex Parte_2 art. 2948 n. 4 c.c.; nel merito, assolvere la convenuta da ogni avversa domanda. Controparte_3 Con il favore delle spese di questo giudizio e di quelli precedenti”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata le attrici hanno riassunto il giudizio a seguito dell'ordinanza n. 19188/2020 con cui la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza n. 4855/2017 di questo Tribunale con cui le domande attoree di risarcimento dei danni connessi al decesso della sig.ra riproposte in questa sede, erano state rigettate per difetto di prova del nesso di causa tra CP_2 l'inadempimento contestato alla struttura sanitaria e il decesso della madre delle attrici. CP_2
Questa, in particolare, la vicenda occorsa nel caso di specie: il 26.9.2007 la sig.ra
CP_2 ottantacinquenne, veniva accompagnata da una delle figlie presso il P.S. dell'ospedale “Martini” per la presenza di algie addominali;
veniva eseguita ecografia all'addome da cui risultava la presenza di una possibile neoplasia in mesogastrio di dubbia collocazione;
veniva quindi disposta l'esecuzione di una TAC all'addome, eseguita il giorno successivo (27.9.2007), che riscontrava l'ispessimento delle pareti dello stomaco, da cui il suggerimento dell'esecuzione di una gastroscopia (“EGDS”); detto esame veniva eseguito il giorno successivo (28.9.2007, alle h. 12) e nel corso di questo l'endoscopista rilevava la presenza di una perforazione nella parete dello stomaco, cui seguiva l'immediata constatazione dell'arresto cardiocircolatorio della si procedeva quindi alle manovre
CP_2 rianimatorie con la ripresa del circolo e della respirazione;
seguiva il riaccompagnamento della
CP_2 in P.S. dove poi decedeva alle h. 14:00. Sul corpo della non venne disposta l'autopsia.
CP_2
A seguito della presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Torino da parte delle odierne attrici, si aprì il proc. penale RGNR 2207/2009 nel corso del quale vennero disposte due consulenze medico-legali e altra in sede di incidente probatorio. Con ordinanza 12.7.2011 il GIP accolse l'istanza di archiviazione del P.M.
Seguì quindi l'avvio del processo civile delle attrici contro l'odierna convenuta (R.G. 15807/2015) per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso della madre, di cui i sanitari del presidio pagina 2 di 13 Martini erano ritenuti responsabili. In particolare, in detto giudizio, le attrici allegarono tre profili di responsabilità da imputarsi alla struttura convenuta, ossia: 1) l'erronea esecuzione della gastroscopia che aveva causato la perforazione dello stomaco della 2) l'inadeguata assistenza fornita a CP_2 quest'ultima dopo che superò l'arresto cardiocircolatorio, avendo i sanitari omesso di monitorare le sue condizioni di salute nonché omesso di condurla nel reparto di rianimazione e deciso di non sottoporla ad intervento chirurgico di suturazione della perforazione;
3) la totale di carenza di raccolta del consenso informato della prima di sottoporla alla gastroscopia nel corso della quale si CP_2 verificò la perforazione gastrica. Sulla base di tali premesse le attrici avevano domandato il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali discendenti dal decesso della madre, sia iure hereditatis
(danno biologico terminale, danno morale terminale, danno tanatologico, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione) sia iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale e danno morale soggettivo).
Si era costituita la convenuta eccependo la carenza di legittimazione attiva CP_1 CP_3 delle attrici in relazione alla domanda risarcitoria iure proprio a titolo contrattuale nonché eccependo la prescrizione dei diritti vantati dalle attrici e contestando la sussistenza di profili di colpa nell'operato dei sanitari essendosi, in tesi, la perforazione generata a causa di una neoplasia allo stomaco della che aveva reso le pareti gastriche fragili e non resistenti all'insufflamento di aria CP_2 dall'endoscopio. La convenuta aveva contestato altresì il difetto di assistenza a sé imputato e aveva argomentato come il consenso della prima della gastroscopia fosse stato raccolto nel corso di CP_2 un colloquio alla presenza anche dei familiari. Aveva quindi concluso chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in relazione alla domanda iure proprio e l'intervenuta prescrizione dei diritti;
in subordine, rigettarsi le domande.
Come sopra rilevato, detto giudizio civile RG 15807/2015 si concluse con la sentenza di rigetto n. 4588/2017, seguita dall'ordinanza 29.3.2018 della Corte di Appello di inammissibilità dell'impugnativa e dall'annullamento con rinvio della sentenza di primo grado ad opera della Suprema Corte.
Nel presente giudizio riassunto, all'udienza 30.4.2021 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 30.10.2021 è stata disposta l'acquisizione degli atti del procedimento penale. Con ordinanza 15.1.2022 è stata rigettata l'eccezione preliminare della convenuta di prescrizione delle azioni risarcitorie proposte dalle attrici ed è stata disposta CTU medico-legale, poi depositata il
14.1.2023 e integrata con relazione depositata il 15.2.2024. Con ordinanza 28.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
2. Preliminarmente va ribadito in questa sede il rigetto dell'eccezione preliminare della convenuta di Cont prescrizione delle domande attoree, su cui l' ha insistito in sede di conclusioni definitive in epigrafe. Invero, l'eccezione è già stata rigettata con ordinanza 18.1.2022 del G.I., che viene dunque integralmente richiamata e confermata in questa sede, in assenza, peraltro, di elementi della convenuta idonei a giungere ad una diversa valutazione.
Infondata è anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (o meglio, di titolarità attiva del diritto fatto valere) in relazione alle domande proposte iure proprio delle attrici, in quanto aventi titolo extracontrattuale, e non contrattuale come argomentato dalla convenuta.
Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione delle attrici di nullità della CTU per i motivi addotti in comparsa conclusionale, pp. 77,78. Motivi che afferiscono alla ritenuta natura “non scientifica” di talune valutazioni dei consulenti nominati da questo Tribunale, ma che si risolvono in critiche nel merito a dette valutazioni (“non è scientifico ipotizzare…”: p. 77 cit.). Critiche che, pertanto, in alcun modo possono inficiare la validità dell'elaborato tecnico, posto che nessuna delle cause che in astratto pagina 3 di 13 possono condurre alla nullità di una ctu – ossia vizi formali o sostanziali di violazione del principio del contraddittorio – si sono verificate, né sono state allegate.
Ciò chiarito, la vicenda per cui è causa risale al 2007, sicché è anteriore alla normativa introdotta dal d.l. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi) e dalla l. 24/2017 (cd. legge Gelli) e va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, in forza dell'orientamento secondo cui tra la struttura sanitaria presso cui il paziente viene ricoverato o sottoposto a visita ambulatoriale o ad altri accertamenti, il medico che lo prende in cura e il paziente stesso sorge un vero e proprio contratto, soggetto in quanto tale alla disciplina dettata in materia di inadempimento del debitore nei rapporti aventi ad oggetto prestazioni professionali e ciò, quanto al rapporto tra il singolo medico curante e il paziente, sia che si intenda aderire alla nota teoria del cd. “contatto sociale” sia che si ravvisi anche nel rapporto medico – paziente un contratto atipico a prestazioni corrispettive. (Cass. SS.UU. 576/2008).
Il criterio di riparto dell'onere della prova è pertanto regolato dal principio valevole per le fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, secondo cui è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (tra le tante, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587).
Questa regola del “più probabile che non” “si specifica in due criteri distinti, destinati ad operare l'uno nel caso in cui sullo stesso evento si pongano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, l'altro nel caso in cui, sempre sullo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative. Nel primo caso (regola del “più probabile che non” propriamente detto), il giudice del merito formula il giudizio se una certa condotta – attiva od omissiva – possa essere considerata causa di un evento dannoso sul rilievo che le probabilità che tale evento sia la conseguenza di quella condotta risultano maggiori delle probabilità che non lo sia. Nel secondo caso (c.d. “criterio della prevalenza relativa”), il giudice formula il giudizio se la probabilità che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti. […] In applicazione di entrambi i criteri, il giudice, nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento, della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili (ovverosia delle prove dichiarative, documentali e presuntive dedotte dalla parte a ciò onerata, nonché delle risultanze dell'indagine tecnica eventualmente disposta ed espletata), traendo dalla complessiva valutazione di esse – oltre alla determinazione del grado di conferma necessario o sufficiente per ritenere provati gli enunciati fattuali allegati – il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità” (in termini Cass. ord.
5922/2024 che richiama pronunce precedenti affermative del principio).
Ora, pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale tra la de cuius e l'ospedale Martini (incontestato), nel caso di specie le parti hanno allegato due diverse cause del decesso del CP_2
- le attrici allegano che esso sarebbe stata conseguenza di un errore di esecuzione della gastroscopia da parte dei sanitari, i quali, a causa di una manovra incongrua e/o di un'eccessiva insufflazione di aria durante l'esame, avrebbero causato una perforazione gastrica alla CP_2 determinandone dapprima l'arresto cardiocircolatorio e poi il decesso;
- la convenuta, invece, allega che la presentava, al momento dell'esame, pareti gastriche CP_2 fragili e malaciche a causa della neoplasia presente;
pareti che non ressero durante lo standard pagina 4 di 13 insufflamento di aria praticato durante la gastroscopia.
Il complesso degli elementi raccolti in giudizio consente di ritenere dotata di maggiore probabilità la seconda della ipotesi ricostruttive sopra esposte.
Invero, la CTU disposta in corsa di causa, dalla quale non v'è ragione di discostarsi attesane la completezza e logicità rispetto al complesso dei dati a disposizione, ha accertato: 1) che la perforazione è avvenuta durante la gastroscopia;
2) che al momento di quest'ultima la soffriva di CP_2 un'alterazione patologia alle pareti gastriche - neoplasia o ulcera peptica - atta a renderle fragili;
3) che l'insufflamento dell'aria su tale debolezza parietale causò il determinarsi della perforazione;
4) che l'arresto cardiaco venne determinato dal riflesso vagale generato dal forte stimolo doloroso causato dalla perforazione;
5) che il successivo decesso avvenne a causa di uno shock dovuto all'aumento della pressione nella cavità addominale.
Con riguardo al p.to 1) scrivono i consulenti che “non vi è dubbio che la perforazione avvenne in coincidenza temporale con l'esame endoscopico” (p. 16 ctu). Conclusione del tutto in linea col rilievo che la TAC fatta alla il 27.9.2007 non diede evidenza di alcuna perforazione in atto e che tale CP_2 esame (la TAC) evidenzia l'esistenza di perforazioni di viscere cavo “con una accuratezza vicina al 100 %” (p. 36 ctu).
Con riguardo al p.to 2), i consulenti sono giunti a tale conclusione attraverso la coerente valutazione dei dati a disposizione, con particolare riguardo sia all'esito dell'ecografia e della TAC che la fece CP_2 nei due giorni precedenti la gastroscopia, sia a ciò che l'endoscopista vide durante la gastroscopia prima di interromperla per l'avvenuta perforazione. Invero, scrivono i consulenti: “Tali esami indicarono una alterazione dello scarico dello stomaco;
in particolare l'ecografia riportava “in mesogastrio presenza di immagine suggestiva di neoplasia … di incerta attribuzione” e la TAC “si evidenzia uno ispessimento delle pareti dell'antrio gastrico”, ossia “segni radiologici concordanti indicativi di patologia di parete gastrica” pur in assenza di certezza sulla natura dell'ispessimento riscontrato (se benigna o maligna)” (p. 14 ctu); “L'endoscopista confermò la presenza di patologia della parete gastrica con segni indiretti (“Stomaco … scarsamente distensibile del terzo distale”) e rilevò una situazione di alterato scarico dello stomaco (“scarsamente visibile nella sua interezza per abbondante ristagno mucoso non contaminato”), maggiormente significativo in una paziente a digiuno
e indicativo di patologia organica (anche qui non è possibile stabilire se benigna o maligna) determinante stenosi della zona antro-pilorica” (p. 16 ctu); “la presenza di abbondante ristagno mucoso …costituisce un reperto non usuale, visto che la paziente era a digiuno, e avvalora l'ipotesi diagnostica di una patologia gastrica, senza specificarne la natura” (p. 47 ctu); “la scarsa ditensibilità dello stomaco comprova una patologia della parete gastrica” (p. 47 ctu); la descrizione dell'endoscopista riporta un'“area fibrinosa”, quindi una lesione certamente presente da tempo (infatti si era già formata la fibrina riparatrice) e non congrua con la classica perforazione iatrogena da EGDS” (p. 16 ctu); “si ricorda che la fibrina è il prodotto finale della cascata della coagulazione e interviene nella formazione del coagulo. Sempre l'esame fornisce due indizi di patologia (abbondante ristagno mucoso e scarsa distensibilità dell'organo) che si deve tentare di inserire in un quadro unitario con l'intera storia, tenendo presente che si tratta di ipotesi fisiopatologiche. La annotazione di una perforazione avvenuta nel contesto di un'area fibrinosa (che va considerata accertata perché descritta dall'endoscopista) indica due cose: -La presenza di una lesione gastrica;
-La perforazione è avvenuta non su stomaco normale ma in un organo con un'area patologica” (p. 43 ctu); “Che l'area patologica costituisse un'area di maggior debolezza è una conclusione fisiopatologica difficilmente contestabile” (p. 46 ctu).
In sede di ctu integrativa i consulenti hanno indicato un ulteriore fattore concordante sull'esistenza di una patologia gastrica nella ossia la circostanza che all'esito di una gastroscopia che ella fece CP_2
pagina 5 di 13 circa un anno prima dei fatti di causa (il 31.8.2006) le venne diagnosticata la “gastrite erosiva” e prescritto un farmaco (il Lansox) necessario per il trattamento della gastrite peptica gastroduodenale.
Hanno rilevato i consulenti come tale farmaco, pur prescritto: non fosse assunto dalla alla data CP_2 del 26.11.2006 (non risultando indicato nel contatto di P.S. che ella fece in detta data); fosse invece assunto alla data del 2.7.2007 (nuovo accesso in P.S. con indicazione di tale farmaco); non fosse nuovamente assunto alla data di ingresso al P.S. del Martini il 26.9.2007, non essendo stato indicato dalla signora. Elementi da cui i consulenti coerentemente desumono che probabilmente la CP_2 assumesse in modo irregolare la terapia per guarire la gastrite erosiva (cfr. ctu integrativa p. 14). Ad ulteriore dimostrazione, quindi, dei sopra indicati riscontri di segnali patologici individuati dai consulenti.
Con riguardo al p.to 3) sopra indicato, e dunque alla conclusione che la perforazione fu causata dall'insufflamento di aria in stomaco con pareti deteriorate, nuovamente essa è coerente coi dati ricavati dai consulenti. Invero essi hanno accertato che la perforazione è avvenuta esattamente nell'area dello stomaco risultata alterata nella TAC (“la sede della perforazione, nello stomaco distale, coincide con l'area segnalata come alterata alla TAC (antro gastrico)” p. 14 ctu integrativa) e hanno rilevato come la perforazione gastrica in sede di EGDS sia evento del tutto raro (“La perforazione viscerale è un'evenienza nota a seguito di endoscopia digestiva;
negli esami diagnostici essa è molto rara, 0,03% dei casi ed è localizzata quasi esclusivamente all'esofago; ben più frequente, nei casi di perforazione dello stomaco, la evenienza di una perforazione spontanea da lesioni ulcerose o neoplastiche”: p. 16 e 30 ctu). In definitiva, quindi, riscontrata la presenza di pareti gastriche fragili, riscontrato che la perforazione è avvenuta esattamente in una di queste, verificato che la perforazione gastrica causata durante la gastroscopia è evento del tutto raro, hanno coerentemente ritenuto come ipotesi più probabile quella secondo cui la perforazione sia stata causata dall'insufflamento di aria durante l'esame, pur se avvenuto secondo la procedura standard.
I consulenti hanno già replicato all'osservazione dei periti delle attrici secondo cui tale ipotesi sarebbe da escludersi poiché dalla TAC del 27.9.2007 era risultato un “ispessimento” delle pareti dello stomaco, che, in tesi, non potevano dunque essere perforate dall'insufflamento di aria da parte dell'endoscopio. I cc.tt.uu. hanno rilevato come l'ispessimento parietale sia compatibile con uno stato patologico e che una parete ispessita non è affatto una parete più resistente (“Si fa poi notare che tutte le aree soggette a processo flogistico (nell'ipotesi di una patologia peptica) e spesso le lesioni neoplastiche appaiono ispessite, ma non per questo meno resistenti”: p. 18 ctu integrativa). Il dato risulta anche dalla perizia a firma dott.ri acquisita agli atti, dove si legge: “Da tenere Persona_1 presente anche all'esame ecografico e TC, nel caso in esame, la parete gastrica risultasse addirittura ispessita, quindi in teoria ancor meno proclive alla perforazione se non in presenza di processi – quali la necrosi – che, paradossalmente, la rendessero più fragile anche se più spessa” (p. 13 perizia cit.).
Quanto i p.ti 4) e 5) sopra indicati trattasi di conclusione che i consulenti hanno argomentato in modo congruo in ragione degli effetti che la perforazione gastrica crea nella cavità addominale e dell'elemento costituito dalla ripresa del battito cardiaco a seguito della manovre rianimatorie attuate in sala endoscopica: “Certamente si ebbe uno spandimento di materiale gastrico nel cavo peritoneale con l'inizio di una peritonite diffusa;
va ricordato che il contenuto gastrico è sterile o con una carica batterica bassa, per cui gli effetti della sepsi in genere si osservano a distanza di ore. D'altro canto, il succo gastrico è fortemente irritante e il suo spandimento in peritoneo oltra a causare dolore (molto intenso) causa un rapido e importante sequestro di liquidi in peritoneo con possibile shock ipovolemico. E' possibile ritenere che lo stimolo doloroso massimale conseguente alla perforazione e alla contaminazione peritoneale possa aver innescato riflessi vagali e conseguente quadro di shock;
questo meccanismo appare certamente probabile alla luce del fatto che l'arresto cardiaco fu recuperato prontamente con ristabilimento della coscienza. Infine, un meccanismo possibile è il brusco
pagina 6 di 13 aumento pressorio con il determinarsi di un quadro di sindrome compartimentale addominale acuta. Dall'andamento clinico osservato, è possibile ritenere che l'evento scatenante dell'arresto cardiaco sia stato un riflesso vagale da dolore, ma che poi gli altri meccanismi citati abbiano condotto, una volta ripreso il circolo, all'instaurarsi di un quadro di shock multifattoriale che ha portato al decesso” (pp. 19-21 ctu). Peraltro, le perizia dei dott.ri e svolta in sede penale e acquisita agli atti Per_2 Per_3 di causa conclude nello stesso senso dei cc.tt.uu. circa la verosimile causa ultima del decesso:
“Relativamente alle ultime fasi in vita della donna osserviamo come l'arresto cardiaco verificatosi nel corso della si realizzò verosimilmente per stimolo vagale;
fra le cause di quest'ultimo non è Pt_3 escludibile l'improvviso pneumoperitoneo conseguente alla perforazione. Da lì a poco (circa due ore dopo) … la donna decedeva. Le cause del decesso sono soltanto formulabili come ipotesi in assenza di elementi ricavabili in sede di autopsia eseguita poche ore dopo il decesso. La morte sarebbe potuta sopraggiungere per il reiterarsi di uno stimolo vagale su un cuore compromesso, per una aritmia o per l'incidere di uno o più cofattori non facilmente discernibili su un aggravamento della malattia gastrica di base costituita da una neoformazione localmente avanzata in una paziente anziana” (p. 14). Analoga conclusione è stata raggiunta nella perizia a firma dott.ri e resa in incidente probatorio Per_4 Per_5
e anche questa acquisita agli atti di causa: “L'opera – isolata – di studio documentale consente unicamente l'avanzamento di alcune ipotesi, prima fra tutte – ma pur lontana dal crisma anche solo di probabilità scientifica – quella della aritmia insorta in soggetto cronico sottoposto ad esame gastroscopico evidenziante perforazione gastrica” (p. 13).
Occorre soffermarsi brevemente sull'elemento dell'assenza di riscontro autoptico sul corpo della che, in tesi delle attrici, avrebbe impedito di accertarne le cause della morte con conseguente CP_2 impossibilità della convenuta di soddisfare l'onere probatorio a suo carico.
Come rilevato nella citata perizia a firma dott.ri e : “L'analisi autoptica dell'organo Per_4 Per_5 gastrico avrebbe permesso il prelievo della focalità patologica e quindi lo studio microscopico della stessa, con obiettivo tanto istopatologico (definizione della natura della neoformazione) quanto istocronologico (definizione dell'epoca di I produzione della perforazione parietale)” (p. 14).
In definitiva, quindi, il riscontro diagnostico omesso, ove eseguito, avrebbe consentito di comprendere la patologia allo stomaco di cui la era affetta, ossia se benigna o maligna. Elemento che, in CP_2 effetti è l'unico che l'istruttoria non ha consentito di appurare. Elemento che, però, è irrilevante a fronte della conclusione dei consulenti in ordine all'esistenza di una patologia nelle pareti dello stomaco della vuoi benigna (gastrite/ulcera) vuoi maligna (neoplasia), ma in ogni caso idonea, come visto, a CP_2 rendere la pareti gastriche fragili e dunque perforabili dall'insuflammento d'aria dall'endoscopio.
La difesa delle attrici ha fortemente contestato le conclusioni della cc.tt.uu. in punto esistenza di patologia sulle pareti gastriche della rilevando come quest'ultima non presentasse alcuno dei CP_2 sintomi correlati né ad una neoplasia gastrica né ad una patologia peptica (gastrite/ulcera). Si legge in comparsa conclusionale (pp. 46,47) che la non soffriva né dei gravi sintomi quali il notevole CP_2 calo ponderale associato a neoplasia, né dei sintomi – “pesantezza post-prandiale, difficoltà digestive, nausea, meteorismo” – connessi a patologia peptica.
Ora, per un verso, i consulenti hanno evidenziato come la neoplasia gastrica presenti sintomi per lo più silenti (il dato è purtroppo noto) e come le patologie peptiche non diano luogo a sintomi sistemici (pp. 44,45 ctu); per altro verso, la disamina dei referti della antecedenti all'ingresso del 26.9.2007 CP_2 all'ospedale Martini consente di ritenere che ella presentasse invece sintomi rilevanti e possibilmente connessi con la patologia gastrica riconosciuta dai cc.tt.uu. Invero: il 6.11.2004 la si era recata CP_2 in P.S. per epistassi e dolore toracico e nel referto si evince che all'epoca la stessa soffriva da molti mesi di nausea; il 31.8.2006 la si sottopose a gastroscopia e già si è detto (supra, p. 5) di come CP_2 le venne riscontrata “gastrite erosiva”; il 6.12.2006 (ossia poco meno di un anno prima dei fatti di cui pagina 7 di 13 si discute) la si sottopose ad ecografia all'addome che venne ostacolata da “abbondante CP_2 meteorismo intestinale” (cfr. p. 4 relazione dr.ssa e p. 6 c.t.u.). Per_2
Di alcuna rilevanza sono poi le considerazioni della difesa attorea sull'asserito falso che l'endoscopista, dott. , fece redigendo due verbali della procedura endoscopica, uno datato 28.9.2007 e uno CP_4 2.10.2007, diversi l'uno dall'altro: nel primo era indicato come anamnesi “gastrite erosiva” e nel secondo “perforazione di stomaco (neoplastica?)”.
Al di là del fatto che non è questa la sede per accertare la commissione dell'ipotizzato reato e che detti referti fanno prova fino a querela di falso (non proposta dalle attrici), resta il dato che la difformità rilevata è del tutto ininfluente, posto che la descrizione dell'atto medico (e quindi di cosa accadde durante la gastroscopia) è assolutamente identica nei due referti, come anche rilevato dai cc.tt.uu. (p.
40), e la consulenza svolta, come sopra rilevato, ha accertato la compatibilità della descrizione fatta dall'endoscopista con quanto concretamente avvenuto.
In definitiva, come sopra rilevato, i complessivi dati raccolti durante l'istruttoria consentono di ritenere
“più probabile che non” che il decesso della sia avvenuto a causa delle conseguenze della CP_2 perforazione delle pareti dello stomaco dovuta alla fragilità delle stesse per la presenza di una patologia gastrica (benigna o maligna); pareti che non ressero all'aria introdotta con l'endoscopio e necessaria per eseguire l'esame.
Merita peraltro evidenziare come tutte le quattro perizie medico-legali svolte dagli organi giudiziari sul caso oggetto di causa (e dunque le tre svolte in sede penale e quella svolta nel presente giudizio) abbiano escluso profili di malpractice in capo ai sanitari che eseguirono l'endoscopia alla CP_2
Le attrici hanno argomentato poi un secondo profilo di responsabilità della struttura convenuta in relazione all'assistenza fornita alla nella fase post ripresa di coscienza, ossia nel lasso di tempo CP_2 tra le h. 12:50 del 28.9.2007 in cui la da verbale dell'endoscopista, riprese conoscenza e le ore CP_2
h. 14:00 in cui ella morì. Allegano le attrici che in detta fase la non fu adeguatamente CP_2 monitorata finché rimase nella sala endoscopica (per un'ora, fino alle h. 13:50) e poi venne ricondotta in pronto soccorso invece che in rianimazione, ossia nel reparto in tesi adeguato rispetto alla grave situazione in che la signora versava. Contestano, altresì, la scelta dei sanitari di non procedere ad intervento chirurgico per far fronte all'avvenuta perforazione.
Sul punto occorre anzitutto evidenziare come rispetto a tali condotte le attrici non abbiano nemmeno allegato come esse si porrebbero in nesso causale rispetto al decesso della Invero, trattandosi di CP_2 condotte omissive, gli attori, su cui grava, come visto, la prova del nesso di causa tra inadempimento e evento di danno, avrebbero dovuto allegare e dimostrare quali condotte doverose omesse avrebbero evitato l'evento. Solo a fronte di tale prova, sarebbe spettato alla struttura dimostrare che alcun inadempimento vi era stato o che l'adempimento era stato impedito da causa non imputabile (cfr. Cass. 18392/2017 sul “duplice ciclo causale”: “emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. […] Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore”).
Peraltro, anche a voler prescindere da tale rilievo, sono stati i cc.tt.uu., con valutazione immune da vizi logici e dunque condivisibile, ad escludere la rilevanza dei profili censurati dalle attrici rispetto al decesso della Invero, hanno rilevato i consulenti che l'unico trattamento che sarebbe stato CP_2 pagina 8 di 13 necessario per far fronte all'avvenuta perforazione delle pareti gastriche della ossia l'intervento CP_2 chirurgico, “avrebbe avuto un esito quasi certamente infausto” in ragione di un rischio anestesiologico elevatissimo (p. 21,22,52 ctu). Pertanto, posto che l'assistenza post ripresa del battito cardiaco era evidentemente finalizzata a mantenere in vita la al fine di stabilizzarla e sottoporla a detto CP_2 intervento chirurgico, che i medici ritennero non indicato, è evidente che l'esito negativo pressoché certo che avrebbe avuto detto intervento priva di rilevanza eventuali condotte sanitarie precedenti afferenti alla possibilità di eseguirlo. Condotte in relazione alle quali i consulenti hanno comunque escluso profili di censurabilità rilevando: quanto all'asserito omesso monitoraggio in sala endoscopica, che “i pazienti in immediato post arresto cardiaco hanno generalmente un monitoraggio di frequenza cardiaca con traccia ECG ad una derivazione, saturimetria e pressione arteriosa non invasiva. Tale monitoraggio non viene esplicitato nel caso in esame, ma rappresenta uno standard di cura … che proprio per questo non sempre viene annotato. Presa la decisione di soprassedere all'intervento chirurgico, alle h. 13,54, il monitoraggio non aveva più alcuna indicazione (pp. 32,33 ctu); sempre quanto all'asserito monitoraggio, che “atteso che il decesso avvenne alle ore 14 e l'arresto si verificò circa un'ora prima, con elevata probabilità l'esito degli esami sarebbe stato ininfluente” (p. 54 ctu).
L'ultimo profilo di responsabilità che le attrici attribuiscono alla convenuta attiene alla mancanza di acquisizione del consenso informato della al momento della sottoposizione alla gastroscopia. CP_2
E' pacifico in causa che manchi nel caso di specie un modulo in forma scritta in cui sia stato raccolto il consenso informato della e il verbale relativo al ricovero in P.S. della riporta la mera CP_2 CP_2 seguente indicazione alla data del 27.9.2007, h. 15:30: “colloquio con i pazienti edotti esito TC addome e dubbio clinico malattia gastrica di natura non definita, si programma EGDS domani mattina informando al riguardo direttamente la paziente” (cfr. verbale cit. in atti).
Certamente tale pratica dei sanitari non fu corretta, posto che alcun consenso, men che meno informato, venne acquisito dalla (“in tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che CP_2 informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili;
detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso” (cfr. Cass. n. 16633/23). Principi cui i sanitari del presidio “Martini” non si sono all'evidenza attenuti, posto che alcuna informativa risulta data alla paziente, né la convenuta ha provato in giudizio una diversa ricostruzione dei fatti. L'unico capo di prova formulato sul punto dalla convenuta (riproposto in sede di conclusioni definitive) era generico e dunque inidoneo a raggiungere la prova richiesta.
La Suprema Corte ha chiarito quali possano essere le conseguenze di un consenso non adeguatamente raccolto, distinguendo a seconda che l'assenza di consenso si associ ad una prestazione sanitaria errata o ad una prestazione corretta, atteso che, mentre nel primo caso il danneggiato avrà diritto al risarcimento sia del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione sia di quello alla salute ove dimostri che, ove fosse stato adeguatamente informato, non avrebbe reso il consenso all'operazione, nel secondo caso, invece, oggetto del risarcimento potrà essere solo la lesione del diritto all'autodeterminazione (“In relazione all'intrecciarsi, con riferimento alla medesima fattispecie, di allegazioni riguardanti l'esecuzione ─ inadempiente (ex art. 1218 cod. civ.) o colposa (ex art. 2043 cod. civ.) ─ della prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione sia alla lesione del diritto alla salute, possono verificarsi le seguenti ipotesi: I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno RO (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico ─ in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, pagina 9 di 13 nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno RO (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria ─ in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno RO ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno RO, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”: in termini, Cass. n. 16633/2023).
Grava sul danneggiato la prova del dissenso presunto, ossia che ove adeguatamente informato non avrebbe reso il consenso al trattamento, così come grava sul danneggiato l'allegazione e la prova delle conseguenze dannose derivanti dall'omessa adeguata informativa da parte del medico, posto che il danno all'autodeterminazione non è danno “in re ipsa” (“In ogni caso vale osservare che, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude evidentemente che, anche nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto alla autodeterminazione, l'onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto escluso qualsiasi esonero fondato sul danno “in re ipsa” (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. Diversamente, sebbene la condotta violativa dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente pagina 10 di 13 – che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto – non potendo affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno, è ben possibile che l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia esaurisca la propria funzione lesiva, inserendosi tra i fattori “concorrenti” della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute. Può e deve, invece, riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento, qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche e distinte conseguenze dannose (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019). Ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso in esame, non potendo dare luogo la violazione del consenso infornato – come ipotizzato dal ricorrente incidentale in modo concettualmente errato – ad una mera duplicazione dello stesso valore equivalente del “danno biologico” o ad un “danno in re ipsa” (la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere, non individua alcun danno- conseguenza, nella sua consistenza fenomenica negativa nella sfera economico-sociale del soggetto, venendo a coincidere con la stessa violazione del diritto), non provato, quindi, nell'”an” e nel
“quantum”, ed indipendentemente dalla applicazione del criterio della causalità giuridica ex art. 1223 c.c.”: in termini, Cass. ord. n. 24471/2020).
Ora, nel caso di specie la prova del cd. dissenso presunto, ossia la prova che la ove informata CP_2 non si sarebbe sottoposta all'endoscopia non è stata raggiunta.
Le attrici si sono limitate ad allegare che “la non avrebbe certo acconsentito all'esame se le CP_2 fosse stato detto che l' senza i prelievi bioptici, era sostanzialmente inutile a fini diagnostici” (p. Pt_3
73 comparsa conclusionale).
Tale conclusione per cui nel corso della gastroscopia sulla non fosse prevista la possibilità di CP_2 una biopsia non ha trovato alcun riscontro in giudizio. Le attrici la fondano sul rilievo che nella perizia resa in sede penale si legge “… ribadiamo come non fossero previste ma soprattutto non Persona_1 siano mai state attuate, nel corso dell'esecuzione della gastroscopia, manovre strumentali cruente (come una biopsia)” (p. 12 perizia cit.).
Sul punto è da condividersi il rilievo dei consulenti nominati nel presente giudizio secondo cui tale affermazione appare priva di supporto argomentativo atteso alcun elemento in ordine ad una prevista esclusione di biopsie emerge dalla documentazione, né, rilevano i cc.tt.uu., tale conclusione poteva desumersi dalla non sospensione della terapia con antiaggreganti assunta dalla che è CP_2 compatibile con la sottoposizione a biopsia, la cui necessità, chiariscono i consulenti, poteva emergere solo nel corso dell'esame (“Non è dato sapere (in quanto non in possesso dell'integrale consulenza) su quali premesse i Consulenti e abbiano concluso che l'intendimento dei sanitari era Per_2 Per_3 quello di non eseguire biopsie e nella documentazione esaminata non viene esplicitata la necessità di eseguire biopsie;
tuttavia, l'indicazione alla gastroscopia era giustificata dagli accertamenti eseguiti e la necessità di eseguire biopsie poteva emergere solo durante la procedura. Secondo letteratura consolidata, la terapia con antiaggreganti non deve essere sospesa in vista di procedure endoscopiche
a basso rischio (quale la gastroscopia con biopsia); tale affermazione è stata recentemente ribadita da autorevoli linee guida della British Society of Gastroenterology del 202127 confermando peraltro nozioni già accertate nel 200628. L'endoscopista non poteva sapere a priori se un accertamento bioptico si sarebbe reso necessario, ma in ogni caso la terapia con Cardirene, secondo le linee guida, non andava sospesa e. qualora l'esame avesse visualizzato una lesione, questa sarebbe potuta essere sottoposta a biopsia”: p. 39 ctu).
Chiarito tale profilo, e dunque che non vi fosse alcuna previsione di non esecuzione di biopsia da parte dei sanitari ove avessero individuato una lesione gastrica nella occorre evidenziare i seguenti CP_2
pagina 11 di 13 ulteriori elementi: 1) tutti i consulenti che si sono occupati del caso (e dunque sia nel presente giudizio sia in sede penale) hanno evidenziato come la sottoposizione della a gastroscopia fosse CP_2 procedura assolutamente corretta e necessaria al fine di chiarire le incertezze sulla patologia gastrica emersa durante l'ecografia e la TAC, tenuto conto che la si era presentata in P.S. proprio per la CP_2 presenza di algie addominali, sulle quali dunque i sanitari correttamente dovevano “indagare” 2) la come sopra rilevato, era già stata sottoposta a gastroscopia l'anno precedente, il 31.8.2006, CP_2 sicché era un esame che conosceva e, quindi, verosimilmente non temeva;
3) come rilevato dai cc.tt.uu., la gastroscopia è un esame sicuro, con una risibile percentuale di complicanze serie (0,15%), ancora minore se si considerano solo gli esami diagnostici (ctu p. 29).
In tale quadro sussistono dunque elementi per ritenere che ove la fosse stata correttamente CP_2 informata – così come necessario affinché il consenso possa dirsi validamente prestato - sui rischi (minimi) della procedura, sulla modalità con cui l'esame sarebbe avvenuto (che già conosceva) e sulla necessità dello stesso al fine di chiarire quanto risultante da ecografia e TAC, la avrebbe CP_2 acconsentito a sottoporsi alla gastroscopia, sicché il consenso nel caso di specie può essere ritenuto
“presunto”.
L'applicazione del principio di diritto sopra riportato espresso da Cass. 16633/2023 (ossia: se - come nel caso di specie - ricorrono il consenso presunto e il danno RO, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente) porta a ritenere che la domanda iure hereditatis di risarcimento del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione non possa trovare accoglimento, atteso che le attrici non hanno allegato (men che meno provato) in cosa sarebbe consistito il danno-conseguenza in termini di sofferenza soggettiva (diverso, quindi, dal diritto alla salute) riportato dalla per effetto della violazione del suo diritto all'autodeterminazione. CP_2
Difetta quindi la prova di uno dei fatti costitutivi della pretesa, ossia il danno-conseguenza.
3. La decisione sulle spese di lite deve tener conto che il presente giudizio di merito proviene dalla cassazione con rinvio della sentenza precedentemente resa in primo grado. La Corte di Cassazione ha rimesso al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese, come consentito ex art. 385 co. 3 c.p.c.
Sul punto vige il principio per cui “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (in termini, Cass. ord. 29056/2024 con richiamo a Cass. SS.UU. 32906/2022).
L'applicazione di tale principio al caso di specie porta alle seguenti considerazioni.
L'esito complessivo della lite ha visto le attrici soccombenti, atteso che alcun accoglimento hanno avuto le domande risarcitorie proposte.
Tuttavia, occorre considerare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 co. 2 c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente elencate”. Si legge in motivazione che il fondamento sotteso all'ipotesi dell'“assoluta pagina 12 di 13 novità della questione trattata” contenuta nella norma “è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
Ora, tale ultimo riferimento all'“incertezza in fatto” si addice al caso di specie, atteso la sig.ra è CP_2 deceduta nel corso di un esame routinario qual è la gastroscopia e in relazione a tale decesso non è stato disposto il riscontro diagnostico che avrebbe consentito di giungere alla ricostruzione fattuale sulla causa del decesso che si è ottenuta solo all'esito di quattro gradi di giudizio e di quasi 10 anni di processi (l'atto di citazione del giudizio RG. 15807/2015 è stato introdotto con citazione notificata il 23.6.2015). In presenza di un decesso durante un esame non complesso quale la gastroscopia e in assenza di un accertamento scientifico sulle cause del decesso, la vicenda è stata oggetto di una legittima incertezza in ordine ai motivi della morte della da cui consegue l'applicabilità del CP_2 principio di diritto sopra riportato e, per l'effetto, la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
Stessa sorte, per la stessa motivazione, seguono le spese di CTU, che quindi vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA le domande attoree;
DICHIARA le spese di lite compensate integralmente tra le parti;
PONE la spesa di CTU, già liquidata con decreti 22.1.2023 e 13.3.2024, per il 50% a carico delle attrici e per il 50% a carico della convenuta.
Così deciso in Torino, il 14/3/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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