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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1904/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1904 dell'anno 2014 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni;
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
come in atti rappresentati. Domiciliati e difesi;
ATTORI
E
, , , con l'avv. Massa Nunzia CP_1 Controparte_2 CP_3
CONVENUTI
Nonché contro in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, come in atti Controparte_4
rappresentato, difeso e domiciliato;
, come in atti domiciliato, rappresentato Controparte_5
e difeso
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.02.25, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate a verbale di udienza, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte. pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori hanno promosso la presente controversia nei confronti dei convenuti e, Pt_6
dopo la chiamata in causa, nei confronti del per sentire accertare e Controparte_4
dichiarare la responsabilità degli stessi in relazione all'incendio che in data 19 giugno 2013 verso le ore 15.00 circa interessò, tra gli altri, i fondi di loro proprietà distruggendo o danneggiando grano, orzo, numerose piante di olivo, un vascone per la raccolta delle acque e tubazioni in PVC ivi esistenti e, conseguentemente, condannarli in solido al risarcimento dei danni subiti a causa di detto incendio nella misura di € 39.847,86= ovvero in quella da accertarsi in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione.
I convenuti , costituendosi in giudizio, hanno contestato il fondamento della CP_1
domanda chiedendone il rigetto attribuendo al caso fortuito ed alla causa maggiore la responsabilità del suddetto incendio cagionato dall'imprevedibile peggioramento delle condizioni atmosferiche( vento molto forte) e dai comportamenti colposi dei proprietari/conduttori dei fondi incolti nei quali ha avuto origine l'incendio che non avevano provveduto alla realizzazione delle precese, contestando la nullità delle risultanze dell'espletato procedimento di ATP.
Il costituitosi con memoria a seguito della chiamata in garanzia dei Controparte_4
convenuti principali, contestava il diritto e le pretese in quanto non legittimati passivamente, non avendo alcun potere fisico sul bene immobile in questione e, conseguentemente, alcun onere di vigilanza e controllo sullo stesso, essendo il fondo in questione detenuto da tempo dall'altra terza chiamata in garanzia.
La costituitasi a seguito di chiamata in Controparte_5
garanzia dei convenuti principali, contestava l'opponibilità delle risultanze della espletata procedura di ATP nei propri confronti per violazione del contraddittorio, non essendo stata parte nel procedimento di istruzione preventiva, e, nel merito, la fondatezza della domanda.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. con l'ordinanza del
29.01.2018 ammetteva le prove orali riservandosi all'esito sulle altre richieste.
pagina 2 di 7 Espletate le prove orali, il giudizio veniva interrotto a seguito della pubblicazione della sentenza n. 02/2022 di questo Tribunale con la quale veniva dichiarato lo stato di insolvenza della e riassunto dalla stessa parte attrice, Controparte_5
per l'udienza del 17.09.2024; infine, da questa ultima all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.02.2025 nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo all'oggetto della controversia occorre premettere in punto di diritto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (compendiata da Cass. Sez. Un. 30.06.2022
n. 20943) in via generale la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. < oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento>> ( Così Cass. 30.01.2025 n. 2148).
Nel caso in specie, la fase istruttoria del giudizio, prove testimoniali, interrogatori delle parti, verbali di intervento della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza, relazione finale del procedimento di A.T.P n. 3205/2013 R.G. hanno, in punto di fatto, confermato che alle ore 15:00 del giorno 19 giugno 2013 dal fondo di proprietà dei convenuti le fiamme di un grande incendio, sviluppatosi nel fondo di proprietà del e condotto dalla cooperativa agricola a causa della Controparte_4 Controparte_5
sterpaglia secca presente, raggiungevano il fondo di proprietà degli attori provocando i danni a piante e colture nonché ad impianti ed attrezzature per cui è causa.
Dall'esame delle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria emerge con chiarezza che l'incendio abbia avuto origine nel fondo di proprietà del e condotto dalla Controparte_4
Cooperativa Agricola “ ” e che al momento spirava da est un vento Controparte_5
“sostenuto”.
pagina 3 di 7 Il CTU dott. , in sede di ATP, dopo la ricognizione de visu e con l'ausilio del verbale Per_1
dei Vigili del Fuoco, intervenuti nell'immediatezza insieme alla Polizia Municipale, ha accertato che “nelle vicinanze della ” si era sviluppato un incendio che a Controparte_5
causa della mancanza di precese nel fondo dei convenuti e complice il vento di libeccio che spirava da sud- sud ovest, ad una velocità media di 223 Km /g ( così provato dal bollettino di Gestione Dati Meteorologici del mese di Giugno 2013 citato in perizia), << ha attraversato la lingua di terra, precisamente all'altezza dell'invaso presente nel fondo agricolo dei sig.ri per poi espandersi a macchia d'olio nei terreni dei ricorrenti>>. Pt_2
Il CTU ha altresì accertato che l'incendio si era sviluppato nel fondo gestito dalla Per_1
e di lì era propagato ai terreni di proprietà dei Controparte_6
sempre per la mancanza delle precise, come risultato provato anche dalla CP_1
documentazione fotografica allegata alla relazione del dott. tecnico di parte Per_2
convenuta.
Per contro, nessuna valida prova, idonea ad escludere la propria responsabilità ex art. 2051
c.c., i convenuti hanno offerto nel corso del giudizio.
Venendo, infine, a parlare della quantificazione del risarcimento dovuto dalle parti convenute in favore della parte attrice, va precisato che la stima ed il criterio operati dal Consulente
Tecnico d'Ufficio dott. nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché Per_1
sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale, ad eccezione delle conclusioni relative ai lavori di posa in opera dell'impianto elettrico, che il CTU accertato come non a norma e non interrato, e del telone dell'invaso risultato assai vetusto e da sostituire.
Conseguentemente, il risarcimento del danno dovuto in solido dalle parti convenute in favore della attrice si quantifica complessivamente in € 32.243,94= di cui € 28.457,94= per la perdita del raccolto e la differenza per il ripristino dell'impianto irriguo invaso, degli alberi di olivo bruciati e del tetto cabina in muratura.
Per quanto riguarda la posizione dei terzi chiamati e l' eccezione di inopponibilità delle risultanze della perizia resa nel procedimento di ATP del dott. , sollevate dalla Per_1
pagina 4 di 7 e dal che non vi avevano Controparte_5 Controparte_4
preso parte, deve osservarsi che entrambe le parti chiamate in causa nel corso del giudizio di merito riguardo alle conclusioni della CTU si sono limitate ad eccepire la loro Per_1
estraneità all'accertamento tecnico preventivo ante causam e la conseguente inopponibilità nei loro confronti, senza confutarne le risultanze argomentando ed indicando altri validi mezzi di prova.
A riguardo, va evidenziato che pur priva di efficacia di prova privilegiata, la relazione peritale effettuata nel procedimento di ATP << costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito>> entrando <
e sottoposto al contraddittorio, liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico>> ( Così Cass. sent. n. 8496 del
23.03.2023; Cass. n. 18567/2018).
Pertanto alla luce di tutti gli elementi probatori acquisiti la domanda di manleva spiegata con la chiamata in causa da parte dei convenuti risulta accoglibile nei confronti della CP_1
essendo risultato provato nel corso del Controparte_5
giudizio che l'incendio de quo agitur abbia avuto origine nel fondo detenuto dalla predetta cooperativa e da questo si sia propagato fino al fondo degli attori attraversando quello dei convenuti a causa della mancanza delle precise, che avrebbero, se correttamente CP_1
eseguite, potuto arginare la propagazione delle fiamme.
Per contro, nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. è ascrivibile al in quanto Controparte_4
il presupposto della responsabilità in questione risiede nella normale condizione di “potere sulla cosa” che, in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto al bene, sia tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale (sul punto, Cass. n. 20429/2022); circostanza questa esclusa nel caso in specie non essendo stato contestato dalle parti costituite che il pagina 5 di 7 fondo dal quale si è propagato l'incendio era occupato e detenuto da tempo dalla cooperativa costituita in giudizio.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da , Parte_1 Parte_7 [...]
e rispettivamente nei confronti di , Pt_5 Parte_3 CP_1 Controparte_2
e , nonché, a seguito di chiamata in causa, nei confronti di
[...] CP_3 [...]
e , in persona dei rispettivi legali CP_4 Controparte_5
rappresentanti P.T., reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie, nei limiti sopra precisati, la domanda attrice nei confronti dei convenuti
, e e, per l'effetto, condanna le CP_3 Controparte_2 CP_1
predette parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 32.243,94= oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
2) Conseguentemente, condanna i medesimi convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi € 15.232,20= (di cui € 477,00= per spese esenti) nonché delle spese e competenze del procedimento di istruzione preventiva che liquida in complessivi €
7.174,73= (di cui € 2.451,53= per spese esenti), oltre al rimborso spese generali, IVA e
CAP, se dovuti;
3) Accoglie la domanda di manleva spiegata dai convenuti , e CP_1 CP_3
nei confronti della Controparte_2 Controparte_7
in persona dei commissari liquidatori o comunque in persona dei
[...]
rappresentanti P.T. e, per l'effetto, condanna la medesima Controparte_5
alla refusione in favore dei predetti convenuti di tutte le
[...] CP_1
pagina 6 di 7 somme, comprese le spese legali, che gli stessi sono stati condannati a pagare nei confronti degli attori;
4) Rigetta, per le ragioni esposte in motivazione, la domanda di manleva nei confronti del compensando interamente le spese della chiamata in causa. Controparte_4
Così deciso, Foggia, lì 22.05.2025
Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1904 dell'anno 2014 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni;
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
come in atti rappresentati. Domiciliati e difesi;
ATTORI
E
, , , con l'avv. Massa Nunzia CP_1 Controparte_2 CP_3
CONVENUTI
Nonché contro in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, come in atti Controparte_4
rappresentato, difeso e domiciliato;
, come in atti domiciliato, rappresentato Controparte_5
e difeso
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.02.25, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate a verbale di udienza, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte. pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori hanno promosso la presente controversia nei confronti dei convenuti e, Pt_6
dopo la chiamata in causa, nei confronti del per sentire accertare e Controparte_4
dichiarare la responsabilità degli stessi in relazione all'incendio che in data 19 giugno 2013 verso le ore 15.00 circa interessò, tra gli altri, i fondi di loro proprietà distruggendo o danneggiando grano, orzo, numerose piante di olivo, un vascone per la raccolta delle acque e tubazioni in PVC ivi esistenti e, conseguentemente, condannarli in solido al risarcimento dei danni subiti a causa di detto incendio nella misura di € 39.847,86= ovvero in quella da accertarsi in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione.
I convenuti , costituendosi in giudizio, hanno contestato il fondamento della CP_1
domanda chiedendone il rigetto attribuendo al caso fortuito ed alla causa maggiore la responsabilità del suddetto incendio cagionato dall'imprevedibile peggioramento delle condizioni atmosferiche( vento molto forte) e dai comportamenti colposi dei proprietari/conduttori dei fondi incolti nei quali ha avuto origine l'incendio che non avevano provveduto alla realizzazione delle precese, contestando la nullità delle risultanze dell'espletato procedimento di ATP.
Il costituitosi con memoria a seguito della chiamata in garanzia dei Controparte_4
convenuti principali, contestava il diritto e le pretese in quanto non legittimati passivamente, non avendo alcun potere fisico sul bene immobile in questione e, conseguentemente, alcun onere di vigilanza e controllo sullo stesso, essendo il fondo in questione detenuto da tempo dall'altra terza chiamata in garanzia.
La costituitasi a seguito di chiamata in Controparte_5
garanzia dei convenuti principali, contestava l'opponibilità delle risultanze della espletata procedura di ATP nei propri confronti per violazione del contraddittorio, non essendo stata parte nel procedimento di istruzione preventiva, e, nel merito, la fondatezza della domanda.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. con l'ordinanza del
29.01.2018 ammetteva le prove orali riservandosi all'esito sulle altre richieste.
pagina 2 di 7 Espletate le prove orali, il giudizio veniva interrotto a seguito della pubblicazione della sentenza n. 02/2022 di questo Tribunale con la quale veniva dichiarato lo stato di insolvenza della e riassunto dalla stessa parte attrice, Controparte_5
per l'udienza del 17.09.2024; infine, da questa ultima all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.02.2025 nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo all'oggetto della controversia occorre premettere in punto di diritto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (compendiata da Cass. Sez. Un. 30.06.2022
n. 20943) in via generale la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. < oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento>> ( Così Cass. 30.01.2025 n. 2148).
Nel caso in specie, la fase istruttoria del giudizio, prove testimoniali, interrogatori delle parti, verbali di intervento della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza, relazione finale del procedimento di A.T.P n. 3205/2013 R.G. hanno, in punto di fatto, confermato che alle ore 15:00 del giorno 19 giugno 2013 dal fondo di proprietà dei convenuti le fiamme di un grande incendio, sviluppatosi nel fondo di proprietà del e condotto dalla cooperativa agricola a causa della Controparte_4 Controparte_5
sterpaglia secca presente, raggiungevano il fondo di proprietà degli attori provocando i danni a piante e colture nonché ad impianti ed attrezzature per cui è causa.
Dall'esame delle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria emerge con chiarezza che l'incendio abbia avuto origine nel fondo di proprietà del e condotto dalla Controparte_4
Cooperativa Agricola “ ” e che al momento spirava da est un vento Controparte_5
“sostenuto”.
pagina 3 di 7 Il CTU dott. , in sede di ATP, dopo la ricognizione de visu e con l'ausilio del verbale Per_1
dei Vigili del Fuoco, intervenuti nell'immediatezza insieme alla Polizia Municipale, ha accertato che “nelle vicinanze della ” si era sviluppato un incendio che a Controparte_5
causa della mancanza di precese nel fondo dei convenuti e complice il vento di libeccio che spirava da sud- sud ovest, ad una velocità media di 223 Km /g ( così provato dal bollettino di Gestione Dati Meteorologici del mese di Giugno 2013 citato in perizia), << ha attraversato la lingua di terra, precisamente all'altezza dell'invaso presente nel fondo agricolo dei sig.ri per poi espandersi a macchia d'olio nei terreni dei ricorrenti>>. Pt_2
Il CTU ha altresì accertato che l'incendio si era sviluppato nel fondo gestito dalla Per_1
e di lì era propagato ai terreni di proprietà dei Controparte_6
sempre per la mancanza delle precise, come risultato provato anche dalla CP_1
documentazione fotografica allegata alla relazione del dott. tecnico di parte Per_2
convenuta.
Per contro, nessuna valida prova, idonea ad escludere la propria responsabilità ex art. 2051
c.c., i convenuti hanno offerto nel corso del giudizio.
Venendo, infine, a parlare della quantificazione del risarcimento dovuto dalle parti convenute in favore della parte attrice, va precisato che la stima ed il criterio operati dal Consulente
Tecnico d'Ufficio dott. nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché Per_1
sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale, ad eccezione delle conclusioni relative ai lavori di posa in opera dell'impianto elettrico, che il CTU accertato come non a norma e non interrato, e del telone dell'invaso risultato assai vetusto e da sostituire.
Conseguentemente, il risarcimento del danno dovuto in solido dalle parti convenute in favore della attrice si quantifica complessivamente in € 32.243,94= di cui € 28.457,94= per la perdita del raccolto e la differenza per il ripristino dell'impianto irriguo invaso, degli alberi di olivo bruciati e del tetto cabina in muratura.
Per quanto riguarda la posizione dei terzi chiamati e l' eccezione di inopponibilità delle risultanze della perizia resa nel procedimento di ATP del dott. , sollevate dalla Per_1
pagina 4 di 7 e dal che non vi avevano Controparte_5 Controparte_4
preso parte, deve osservarsi che entrambe le parti chiamate in causa nel corso del giudizio di merito riguardo alle conclusioni della CTU si sono limitate ad eccepire la loro Per_1
estraneità all'accertamento tecnico preventivo ante causam e la conseguente inopponibilità nei loro confronti, senza confutarne le risultanze argomentando ed indicando altri validi mezzi di prova.
A riguardo, va evidenziato che pur priva di efficacia di prova privilegiata, la relazione peritale effettuata nel procedimento di ATP << costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito>> entrando <
e sottoposto al contraddittorio, liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico>> ( Così Cass. sent. n. 8496 del
23.03.2023; Cass. n. 18567/2018).
Pertanto alla luce di tutti gli elementi probatori acquisiti la domanda di manleva spiegata con la chiamata in causa da parte dei convenuti risulta accoglibile nei confronti della CP_1
essendo risultato provato nel corso del Controparte_5
giudizio che l'incendio de quo agitur abbia avuto origine nel fondo detenuto dalla predetta cooperativa e da questo si sia propagato fino al fondo degli attori attraversando quello dei convenuti a causa della mancanza delle precise, che avrebbero, se correttamente CP_1
eseguite, potuto arginare la propagazione delle fiamme.
Per contro, nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. è ascrivibile al in quanto Controparte_4
il presupposto della responsabilità in questione risiede nella normale condizione di “potere sulla cosa” che, in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto al bene, sia tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale (sul punto, Cass. n. 20429/2022); circostanza questa esclusa nel caso in specie non essendo stato contestato dalle parti costituite che il pagina 5 di 7 fondo dal quale si è propagato l'incendio era occupato e detenuto da tempo dalla cooperativa costituita in giudizio.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da , Parte_1 Parte_7 [...]
e rispettivamente nei confronti di , Pt_5 Parte_3 CP_1 Controparte_2
e , nonché, a seguito di chiamata in causa, nei confronti di
[...] CP_3 [...]
e , in persona dei rispettivi legali CP_4 Controparte_5
rappresentanti P.T., reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie, nei limiti sopra precisati, la domanda attrice nei confronti dei convenuti
, e e, per l'effetto, condanna le CP_3 Controparte_2 CP_1
predette parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 32.243,94= oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
2) Conseguentemente, condanna i medesimi convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi € 15.232,20= (di cui € 477,00= per spese esenti) nonché delle spese e competenze del procedimento di istruzione preventiva che liquida in complessivi €
7.174,73= (di cui € 2.451,53= per spese esenti), oltre al rimborso spese generali, IVA e
CAP, se dovuti;
3) Accoglie la domanda di manleva spiegata dai convenuti , e CP_1 CP_3
nei confronti della Controparte_2 Controparte_7
in persona dei commissari liquidatori o comunque in persona dei
[...]
rappresentanti P.T. e, per l'effetto, condanna la medesima Controparte_5
alla refusione in favore dei predetti convenuti di tutte le
[...] CP_1
pagina 6 di 7 somme, comprese le spese legali, che gli stessi sono stati condannati a pagare nei confronti degli attori;
4) Rigetta, per le ragioni esposte in motivazione, la domanda di manleva nei confronti del compensando interamente le spese della chiamata in causa. Controparte_4
Così deciso, Foggia, lì 22.05.2025
Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
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