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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.616/2024
Oggi 18/03/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Carbone con il ricorrente di persona;
per la parte resistente l'avv. Safret con il dott. Filippo Safret per la pratica forense.
Viene esperito tentativo di conciliazione che ha esito negativo.
L'avv. Carbone discute oralmente la causa.
L'avv. Safret discute oralmente la causa. Rileva che la causa è di natura documentale ma insiste per scrupolo difensivo sulle istanze istruttorie.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 616/2024 R.L. promossa da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Gianfranco Carbone e Lorenza Guglielmoni;
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
Pierpaolo Safret;
resistente
In punto: Altre ipotesi
Conclusioni:
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di usufruire dei permessi studio previsti dall'art. 5 della L. 53/2000 2002.
Inoltre accertato che per le mansioni effettivamente svolte non sussiste alcuna esigenza organizzativa che non è stata comunicata nonostante
l'invito alla negoziazione contravvenendo ad un principio di buona fede.
Per l'effetto voglia condannare la società convenuta a concedere al ricorrente per il periodo di mesi 6 i permessi non retribuiti previsti dall art. 5 della L. 53/2000 fino al 30 giugno 2025 per consentirgli di seguire il corso di studi fino al termine del secondo anno del corso di studi. Con
2 vittoria di spese e onorari”.
Parte resistente: “Rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto con condanna alla rifusione degli onorari sia della fase cautelare che di merito nella misura media, come previsto dall'art. 4 co. 1 del
D.M. 55/2014, maggiorati del 30% ex art. 4 co. 1 bis dello stesso D.M. come integrato dall'art. 1, co. 1, lett. b), D.M. 37/2018, del 15 % per spese generali, del 4% per CPA e del 22% per IVA o quelle diverse misure vigenti al momento dell'emissione dell'ordinanza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. contenente istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di
Trieste, esponendo di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno della , inquadramento al parametro 170 con Controparte_2
mansioni di operaio e mansioni di addetto al controllo dei parchimetri e della regolarità della sosta degli autoveicoli.
2. Deduceva il ricorrente di essersi iscritto al “Conservatorio di musica
Giuseppe Tartini” di Trieste per conseguire il Diploma Accademico di 1°
Livello in canto, di aver frequentato il primo anno e di essere iscritto al secondo su tre complessivi per conseguire un titolo equiparato alla laurea breve. Rilevava che ai fini del conseguimento del diploma era richiesta una frequenza obbligatoria con presenza alle lezioni non inferiore all'80%, comportante il rispetto di un calendario e di orari incompatibili con gli orari di lavoro. Conseguentemente, per poter sostenere il piano di studi aveva chiesto, nel corso degli anni, la modifica del suo contratto da tempo pieno a part time verticale su tre giorni alla settimana, di poter usufruire dei permessi studio per le 150 ore e dei permessi retribuiti previsti dall'art. 51 del CCNL applicato, senza mai ricevere riscontro positivo dal datore di lavoro.
3 3. In data 11 novembre 2024 aveva inviato ad un invito a CP_1
concludere una convenzione di negoziazione assistita per la concessione di permessi di studio ai sensi dell'art. 5 della L. 53/2000, ma tale richiesta era rimasta senza risposta.
4. Tanto premesso, evidenziava, quanto al periculum, la necessità che l'autorizzazione ad usufruire dei permessi venisse concessa cautelarmente, per consentire la frequenza nel periodo gennaio 2025 - giugno 2025, perché la concessione nei tempi ordinari del processo avrebbe reso vano l'accoglimento, e chiedeva, sotto il profilo cautelare l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte: riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere i permessi non retribuiti ex art. 5 l. 53/2000 IN VIA
SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti
l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno
e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto”.
5. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio per la fase cautelare la società convenuta eccependo preliminarmente l'inidoneità del petitum oggetto di domanda cautelare ad evitare il pregiudizio prospettato. Rilevava inoltre parte convenuta che l'indefettibile presupposto logico-giuridico per il riconoscimento del diritto preteso era rappresentato dall'anzianità di servizio che doveva essere pari a cinque anni, presupposto che non risultava nè provato nè allegato dal ricorrente. D'altro canto il ricorrente non aveva dimostrato di essere in possesso del requisito dell'iscrizione all'anno accademico 2024-2025, e non aveva inoltrato i certificati
4 mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative, presupposti altrettanto necessari per richiedere e ottenere i permessi in questione. Negato il ricorrere di un periculum nel caso di specie, rilevava da ultimo parte resistente di occupare alle proprie dipendenze una cinquantina di lavoratori dei quali solo 15 operai addetti al controllo dei parchimetri e che per tale ragione, mentre agli altri dipendenti viene applicato il CCNL ABI settore bancario agli operai addetti al controllo dei parchimetri e della regolarità della sosta degli autoveicoli si applicava il CCNL Frrotramvieri. Tale CCNL all'art. 51 co. 2 del CCNL impediva di autorizzare la frequenza di corsi ad una quota di lavoratori, nel triennio superiore al 2% del totale della forza occupata nell'azienda, quota che accordando al ricorrente quanto richiesto sarebbe sicuramente superata.
6. La causa, quanto alla fase cautelare, veniva trattenuta in riserva all'udienza del 7.1.2025 e con ordinanza del 17.1.2025 la domanda cautelare del ricorrente veniva accolta.
7. Con memoria difensiva depositata in data 7.3.2025, si costituiva per la fase di merito la società convenuta, la quale, dopo aver argomentato in ordine alla propria organizzazione aziendale ed all'esiguità dell'organico destinato a svolgere le stesse mansioni del ricorrente (8 unità e non le 15 dedotte nella prima fase), rilevava in diritto che la domanda doveva essere rigettata in ragione di quanto disposto dall'art. 51 c. 2 CCNL
Autoferrotramvieri e della conseguente operatività della soglia limite del
2% prevista da tale norma.
Considerato che
il rappresentava il Pt_1
6,67% degli autoferrotranvieri la concessione dei permessi avrebbe comportato il superamento della soglia del 2% con conseguente correttezza dell'operato societario.
5 8. All'udienza del 18.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza adempimenti istruttori ulteriori rispetto all'acquisizione della documentazione agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. Dispone l'art. 5 della L. 53/2000: “
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.
I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo
6 stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
11. Come si evince dal tenore della norma, le uniche ragioni che possono giustificare un diniego del datore di lavoro alla richiesta di permessi, sono di tipo organizzativo, oppure legate alla mancanza dei presupposti richiesti dalla norma per il godimento del beneficio.
12. Sotto questo secondo profilo, parte resistente aveva nella fase cautelare affermato che il ricorrente non avrebbe dato prova dell'anzianità di servizio per poter accedere ai permessi, in quanto l'art. 5 della L.
53/2000 dispone: “Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n.
300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa”, richiedendo dunque un'anzianità minima di cinque anni per il godimento del beneficio. Si è già affermato nell'ordinanza che ha definito la fase cautelare, che dall'esame della busta paga allegata al doc.
1 del ricorso, emerge un'anzianità del lavoratore pari a quasi 13 anni, e dunque la contestazione appare priva di fondamento, stante il fatto che la circostanza è allegata documentalmente. Ad ogni modo nella fase di
7 merito tale prospettazione difensiva non è stata riproposta dalla convenuta.
13. Discorso identico va fatto per l'ulteriore contestazione della resistente, parimenti non riproposta in questa fase, relativa alla mancata allegazione da parte del ricorrente del requisito dell'iscrizione all'anno accademico
2024-2025. Anche in tal caso, si deve rilevare che l'iscrizione del ricorrente all'anno accademico 2024/2025 è attestata al doc. 5 allegato al ricorso dal direttore del Conservatorio. Non appare rilevante, nell'uno e nell'altro caso, che le circostanze non siano state allegate alla narrativa in fatto del ricorso, in quanto è stato condivisibilmente ed autorevolmente sostenuto che: “l'allegazione di un fatto costitutivo della domanda, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, non è necessario venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto potendo essere individuato attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, potendo perciò desumersi anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzione documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito” (Cass.18783/2009, Cass.7097/2012; Cass.17076/2004, Cass.
607/1996). Quanto alla mancata allegazione dei certificati mensili di effettiva frequenza, il comma 3 dell'art. 51 del CCNL dispone che: “i lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.Ammette parte ricorrente alla prova per testi relativa ai capitoli sopra elencati ed alla prova contraria richiesta”.
Si tratta dunque di un adempimento che il lavoratore è tenuto a svolgere
8 solo dopo che il datore di lavoro abbia dato la propria autorizzazione, ai fini del mantenimento del diritto.
14. Ritiene poi lo scrivente, come già affermato nell'ordinanza cautelare, che la prospettazione della resistente sia non condivisibile anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 51 c. 2 del CCNL
Autoferrotramvieri applicato al ricorrente, e per il quale è preclusa l'autorizzazione alla frequenza di corsi ad una quota di lavoratori, nel triennio, superiore al 2% del totale della forza occupata nell'azienda.
Dispone in particolare l'art. 51 c. 1 e 2 CCNL “
1. I Controparte_3
lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso istituti pubblici
o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come permesso retribuito. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva”.
15. L'esame della norma, tuttavia, consente di affermare che la stessa fa riferimento ad un istituto estraneo rispetto al thema decidendum. Con la proposizione del ricorso in discussione il lavoratore ha chiesto accertarsi il suo diritto ad usufruire dei permessi studio previsti dall'art. 5 della L.
53/2000, i quali comportano una sospensione del rapporto di
9 lavoro….per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa….”, ed a seguito della quale “il dipendente non ha diritto alla retribuzione” (art. 5 c.3). Nel caso dell'art. 51 c. 2 CCNL Ferrotramvieri si è in presenza di “permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno”. Si tratta dunque, di un istituto chiaramente ispirato a quello previsto dall'art. 10 L. 300/1970 e certamente alternativo rispetto a quello richiesto in giudizio, con conseguente irrilevanza della prospettazione della convenuta.
16. Sotto altro profilo, poi, si deve evidenziare che la norma collettiva richiamata dalla convenuta non potrebbe essere applicata alla fattispecie, in quanto la stessa fa riferimento al 2% del totale della forza occupata nell'azienda, e risulta inequivocabile la circostanza per la quale l'applicazione sia possibile solo laddove venga considerata l'intera forza lavoro dell'azienda, quale parametro al quale le parti sociali hanno voluto legare l'equilibrio fra le due diritti che si raffrontano nel caso di specie: diritto allo studio del lavoratore, diritto del datore di lavoro ad organizzare in autonomia e secondo i propri interessi l'azienda.
Un'applicazione della normativa in un contesto nel quale il datore di lavoro applica alla propria azienda due CCNL diversi sarebbe frutto di un'interpretazione del contratto resa in violazione dell'art. 1362 c.c., perché in violazione del disposto letterale della norma e della comune intenzione delle parti.
17. Anche in tale fase, poi, si deve evidenziare che l'azienda non ha addotto alcuna motivazione organizzativa a fondamento del diniego espresso al lavoratore, essendosi unicamente richiamata a carenze di organico e limitata ad affermare che: “L'inserimento di un nuovo operatore richiede almeno un paio mesi di affiancamento perché possa iniziare a lavorare
10 in autonomia e garantire la continuità del servizio, sia per i parcheggi su strada che per quelli in struttura”. Motivazioni che non colgono nel segno, in quanto evidentemente si fa riferimento a difficoltà organizzative del tutto estemporanee a fronte di un rigetto che è stato integrale e persistente nel tempo, considerato che la richiesta del lavoratore è stata avanzata con comunicazione dell'11.11.2024 (doc. 8 ricorso). Del resto, anche costituendosi nella fase di merito, la convenuta ben avrebbe potuto illustrare quali nel concreto siano state le difficoltà organizzative causate dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare, ma ciò non è stato fatto.
18. Il ricorso deve dunque essere accolto ed accertato il diritto del lavoratore ad usufruire dei permessi studio previsti dall'art. 5 della L. 53/2000 fino al 30.6.2025, come richiesto in ricorso in ragione del calendario di lezioni ed esami prodotto documentalmente.
19. Le spese di lite, relative alla fase cautelare ed a quella di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari in ragione della modesta complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando:
a) accerta il diritto del ricorrente ad usufruire dei permessi studio previsti dall'art. 5 della L. 53/2000;
b) condanna per l'effetto la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a concedere al ricorrente i permessi studio previsti dall'art. 5 della L. 53/2000 fino al 30.6.2025;
c) condanna parte resistente alla corresponsione delle spese di lite a favore di parte ricorrente che liquida in € 3.259,00 per compensi professionali, oltre accessori
Trieste 18/3/2025
11 Il giudice del lavoro dott. Paolo Ancora
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