Articolo 1247 del Codice civile
Articolo 1211Articolo 1248
Versione
19 aprile 1942
Art. 1247.

(Compensazione opposta da terzi garanti).

Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente