(Compensazione opposta da terzi garanti).
Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.
[…] Richiamano infine, l'art. 1247 c.c., secondo cui il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale, e l'art. 1941 c.c., il quale dispone che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore e osserva che l'obbligata principale risultava complessivamente creditrice, nei confronti dell'istituto di credito, per Euro 3.091,31. 2. – Il motivo è infondato, e così il ricorso. […] Da ultimo, non coglie nel segno la censura di violazione o falsa applicazione degli artt. 1247 e 1941 c.c.. […]
Leggi di più…L'art. 2824 c.c., a norma del quale “l'iscrizione di ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo”, contrasta con gli artt. 1247 c.c., 2870 c.c., 1208 c.c. ed anche con il principio generale ricavabile dall'art. 1452 c.c. . […]
Leggi di più…[…] Principi opposti valgono in caso di solidarietà diseguale, ove il peso economico del debito grava solitamente su uno solo degli obbligati (ad esempio, in caso di fideiussione, a prescindere da chi materialmente adempierà l'obbligazione principale, il peso economico di questa dovrà gravare per intero sull'obbligato principale e, nemmeno in parte, sul fideiussore), il debitore sussidiario può opporre al creditore le eccezioni personali non solo relative a sé, ma anche relative all'obbligato principale (ai sensi dell'art. 1247 del Codice civile, ad esempio, “il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale”). […]
Leggi di più…[…] preventiva escussione del........................ai sensi dell\'art. 1944 del codice civile. La societa\' rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contribuente abbia maturato nei confronti
Leggi di più…[…] In alcuni casi, tuttavia, la legge deroga a tale principio attribuendo la facoltà di invocare la compensazione ad soggetti diversi, quali i concreditori e i condebitori solidali ai sensi dell'art. 1302 c.c., i terzi garanti (fideiussore e terzo datore di pegno o ipoteca) ai sensi dell'art. 1247 c.c. e il debitore ceduto ai sensi dell'art. 1248 c.c. . […]
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