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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 624/2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del 27.06.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Cerro Pietro, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Di Gennaro Umberto, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: per le parti come da note scritte depositate all'udienza cartolare del 27.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 28.02.2023, parte ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, così come stabilite con sentenza
N. 1483/2020 pubblicata in data 17.06.2020 all'esito del procedimento RG N. 9675/2019, con attestazione del passaggio in giudicato rilasciata in data 13.04.2021.
Nello specifico, parte ricorrente chiedeva apportarsi modifica relativamente alle statuizioni economiche, chiedendo la corresponsione a carico di parte resistente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, Persona_1 pari a euro 250,00 mensili, da incrementare in euro 350,00 mensili, in virtù delle esigenze aumentate del figlio ed atteso che lo stesso dall'ottobre del 2020 ha iniziato a coabitare Persona_1 esclusivamente con il padre;
In data 03.12.2024 si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo il rigetto della richiesta di parte ricorrente, e formulando domanda di assegno divorzile pari a euro 150,00 mensili, oltre alla conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale e infine chiedendo il collocamento paritetico alternato del figlio Persona_1
All'udienza del 13.12.2024 entrambe le parti chiedevano disporsi l'audizione del figlio Persona_1
[...]
All'udienza del 28.02.2025 si procedeva all'ascolto del figlio, il quale dichiarava:
“vivo con mio padre da quando ho 16 anni sto bene con lui, ho finito gli studi e sto facendo i concorsi vorrei lavorare come poliziotto penitenziario come papà”.
All'esito dell'audizione, il G.I. formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c., rinviando per la verifica dell'adesione alla stessa all'udienza del 27.06.2025 in modalità cartolare.
All'udienza del 27.06.2025, mediante il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, le parti comunicavano la loro adesione alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. così formulata:
“
1. La parte resistente rinuncia alla domanda di assegno divorzile e si obbliga a versare al ricorrente a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne euro 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale entro il 5 di ogni mese. Il padre si impegna a contribuire al 100% alle spese straordinarie in favore del figlio”.
2. Si dichiarano integralmente compensate le spese di lite.”
Rilevato che le condizioni previste non sono contrarie alla legge e che le stesse sono conformi agli interessi del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, queste sono pienamente recepite dal Collegio.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica delle condizioni di separazione secondo la proposta conciliativa così come formulata dal G.I. e che qui si intende per integralmente trascritta e richiamata;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere alla Camera di Consiglio del 30.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 624/2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del 27.06.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Cerro Pietro, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Di Gennaro Umberto, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: per le parti come da note scritte depositate all'udienza cartolare del 27.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 28.02.2023, parte ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, così come stabilite con sentenza
N. 1483/2020 pubblicata in data 17.06.2020 all'esito del procedimento RG N. 9675/2019, con attestazione del passaggio in giudicato rilasciata in data 13.04.2021.
Nello specifico, parte ricorrente chiedeva apportarsi modifica relativamente alle statuizioni economiche, chiedendo la corresponsione a carico di parte resistente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, Persona_1 pari a euro 250,00 mensili, da incrementare in euro 350,00 mensili, in virtù delle esigenze aumentate del figlio ed atteso che lo stesso dall'ottobre del 2020 ha iniziato a coabitare Persona_1 esclusivamente con il padre;
In data 03.12.2024 si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo il rigetto della richiesta di parte ricorrente, e formulando domanda di assegno divorzile pari a euro 150,00 mensili, oltre alla conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale e infine chiedendo il collocamento paritetico alternato del figlio Persona_1
All'udienza del 13.12.2024 entrambe le parti chiedevano disporsi l'audizione del figlio Persona_1
[...]
All'udienza del 28.02.2025 si procedeva all'ascolto del figlio, il quale dichiarava:
“vivo con mio padre da quando ho 16 anni sto bene con lui, ho finito gli studi e sto facendo i concorsi vorrei lavorare come poliziotto penitenziario come papà”.
All'esito dell'audizione, il G.I. formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c., rinviando per la verifica dell'adesione alla stessa all'udienza del 27.06.2025 in modalità cartolare.
All'udienza del 27.06.2025, mediante il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, le parti comunicavano la loro adesione alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. così formulata:
“
1. La parte resistente rinuncia alla domanda di assegno divorzile e si obbliga a versare al ricorrente a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne euro 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale entro il 5 di ogni mese. Il padre si impegna a contribuire al 100% alle spese straordinarie in favore del figlio”.
2. Si dichiarano integralmente compensate le spese di lite.”
Rilevato che le condizioni previste non sono contrarie alla legge e che le stesse sono conformi agli interessi del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, queste sono pienamente recepite dal Collegio.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica delle condizioni di separazione secondo la proposta conciliativa così come formulata dal G.I. e che qui si intende per integralmente trascritta e richiamata;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere alla Camera di Consiglio del 30.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso