Articolo 1246 del Codice civile
Articolo 1245Articolo 1247
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19 aprile 1942
Art. 1246.

(Casi in cui la compensazione non si verifica).

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
3) di credito dichiarato impignorabile;
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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