Sentenza 9 agosto 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2013, n. 19114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19114 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17667-2011 proposto da:
AL RA [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio degli avvocati PROIA GIAMPIERO, PETRASSI MAURO che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 01356310589;
- intimata -
Nonché da:
PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE" 01356310589, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale ente proprietario e gestore dell'Ospedale Generale di zona San Carlo di Nancy, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell'avvocato SCHIANO ANGELO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AL RA [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio degli avvocati PROIA GIAMPIERO, PETRASSI MAURO che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1242/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2010 R.G.N. 1244/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2013 dal Presidente e ReL. Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato PETRASSI MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Appello di Roma, riformando al sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di AN AL, proposta nei confronti della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata delle prestazioni di lavoro fornite, quale medico oculista, in favore dell'Ospedale Generale Zona San Carlo di Nancy, gestito dalla predetta Congregazione, con conseguente condanna della parte convenuta alle differenze retributive ed illegittimità del licenziamento intimato con tutte le conseguenze di legge. La predetta Corte rilevava, innanzitutto, che dalla espletata istruttoria emergeva lo svolgimento da parte del AL, nel periodo dedotto in ricorso, delle stesse mansioni espletate dagli altri medici c.d. strutturati, l'assoggettamento agli stessi turni di lavoro ed alle direttive del primario. Sicché, secondo la Corte territoriale, tenuto conto della continuità lavorativa resa ai fini della necessità aziendale e delle modalità di esecuzione della prestazione doveva ritenersi la ricorrenza di una prestazione di lavoro subordinato a ciò non ostando l'assenza di precisi ordini e specifiche direttive imposte dai vertici, stante la natura della prestazione professionale resa,altamente specializzata, in quanto tale compatibile con una forma più lieve ed attenuata di esercizio del potere gerarchico da parte dei vertici.
Rilevava, poi, la Corte del merito, che, in considerazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, il licenziamento intimato al AL, in quanto privo di giusta causa e giustificato motivo, era illegittimo e conseguentemente competevano al AL le retribuzioni maturate dalla data di messa in mora sino alla pronuncia di primo grado.
Avverso questa sentenza il AL ricorre in cassazione sulla base di due censure.
Resiste con controricorso la Congregazione intimata la quale propone impugnazione incidentale assistita da quattro motivi, cui si oppone con controricorso il AL.
Le parti depositano memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza.
Preliminarmente osserva il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte resistente, il ricorso principale è tempestivo, essendo stato notificato nel termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 che ha abbreviato a sei mesi il termine stesso. Tale modifica infatti, come già sottolineato da questa Corte, a norma della predetta L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, si applica ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio
2009, non quindi ad un giudizio - quale quello in esame - che ha avuto inizio in primo grado nel 2003(Cfr. Cass. 5 ottobre 2012 n. 17060 e Cass. 17 aprile 3012 n. 6007). Sempre in via pregiudiziale, osserva la Corte che secondo giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di cassazione, l'intervenuta modifica della L. Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41 nella parte in cui recita che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest'ultimo, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass.13 ottobre 2010 n. 21153).Tanto valendo anche per il caso, quale quello dedotto nella presente causa, di sottoposizione ad amministrazione controllata comporta l'infondatezza della richiesta interruzione del presente giudizio.
Con il primo motivo del ricorso principale il AL, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 degli artt. 1223 e 1227 c.c. nonché vizio di motivazione, allega che la Corte di appello,
senza alcuna motivazione ed in violazione delle norme richiamate, ha limitato il risarcimento del danno conseguente alla dichiarata illegittimità del licenziamento alle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora a quella della pronuncia di primo grado. Con la seconda censura il AL, deducendo violazione dell'art.429 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., argomenta che la Corte del merito non ha condannato controparte al pagamento, ancorché richiesto, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme riconosciute.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la Congregazione, asserendo vizio di motivazione, prospetta che la Corte del merito, nel qualificare subordinato il lavoro prestato, non ha tenuto conto della mancanza, e della subordinazione gerarchia, e della sottoposizione al potere disciplinare.
Con la seconda critica la Congregazione, denunciando violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., rileva che la Corte del merito non ha considerato che, ai fini della subordinazione, occorre che un soggetto sia alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Con il terzo motivo la Congregazione, allegando violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 4 assume che la Corte di Appello ha ignorato che legittimamente era stato stipulato con il AL un contratto a tempo determinato.
Con l'ultima critica la Congregazione, deducendo vizio di motivazione, osserva che la Corte del merito, pur annullando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la legittimità del contratto a termine, nulla ha motivato al riguardo.
È pregiudiziale l'esame del ricorso incidentale che risulta del tutto infondato.
Rileva il Collegio che la prestazione svolta da un medico presso una casa di riposo o clinica non può che essere apprezzata avuto riguardo, e al carattere professionale dell'attività espletata che rende superflua una particolare specificazione delle direttive, e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce (Cass. 15 giugno 2009 n. 13858). Difatti la giurisprudenza di questa Corte ha sancito: che in relazione alla inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un esercente la professione medica laddove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare, non può farsi ricorso ai criteri distintivi costituiti dall'esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, ne' possono considerarsi indicativi della natura subordinata dal rapporto elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell'adempimento della prestazione, se non si traducono nell'espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro, dovendo, in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (Cass. 7 marzo 2003 n. 3471); che ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un libero professionista in favore di una organizzazione imprenditoriale) l'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere accertato o escluso sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato(nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie) (Cass. 25 maggio 2004 n. 10043);
che i requisiti della subordinazione si configurano nel fatto dell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, per cui l'attività del primo viene regolata non in modo predeterminato, ma secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, in esecuzione di un vincolo di natura personale ed a prescindere dalla rilevanza di un determinato risultato. Qualora, peraltro, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alla altrui direttive, quale tratto tipico della subordinazione nel senso suesposto, non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento al altri criteri - complementari e sussidiari - quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenza fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pure minima struttura imprenditoriale e di rischio economico (Cass. 26 ottobre 1994 n. 8804). Nella specie la Corte di Appello si è sostanzialmente adeguata ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, in quanto ha fondato la propria decisione sul rilievo che, tenuto conto della continuità lavorativa resa ai fini della necessità aziendale e delle modalità di esecuzione della prestazione, doveva ritenersi la prestazione di lavoro del AL di natura subordinata a ciò non ostando l'assenza di precisi ordini e specifiche direttive imposte dai vertici, stante la natura della prestazione professionale resa, altamente specializzata, in quanto tale compatibile con una forma più lieve ed attenuata di esercizio del potere gerarchico da parte dei vertici.
Nè può sottacersi che dalle deposizioni dei testi riportate in sentenza, e su cui si fonda la decisione impugnata, si evince, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, che il AL prestava la sua attività di medico sulla base delle direttive del primario del reparto e secondo quotidiani turni stabiliti dal datore di lavoro con suo pieno inserimento nella struttura organizzativa dell'Ospedale.
Riconosciuta la sussistenza ab origine di un rapporto di lavoro subordinato coerentemente, poi, la Corte di Appello non ha trattato della questione, ritenendola implicitamente assorbita, della legittimità a meno del successivo contratto a tempo determinato rimanendo questo travolto dalla ritenuta sussistenza da epoca precedente di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Passando all'esame del ricorso principale rileva il Collegio che lo stesso è fondato risultando omessa, e la motivazione in ordine alle ragioni giuridiche e di fatto tali da supportare la statuizione concernente le conseguenze economiche del ritenuto ingiustificato licenziamento e, la pronuncia in ordine alla richiesta degli accessori di legge di cui all'art. 429 c.p.c., u.c.. Conseguentemente la sentenza impugnata va in parte qua cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che provvederà al riesame della questione concernente le conseguenze economiche del licenziamento illegittimo ed alla pronuncia ex art. 429 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa in relazione al ricorso accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2013