Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 1.7.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 11719/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
n.q. di genitore di , n. il 14/5/1974 in Catania, c.f. Parte_1 Persona_1
, parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. C.F._1
Tringale Manuela;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. SCHILIRO' VALENTINA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“ è affetto da “Disturbo specifico dell'apprendimento; disturbo specifico Persona_1 della lettura;
disturbo dell'espressione scritta;
disturbo specifico delle abilità logico- matematiche e di calcolo”. Si ritiene possano confermarsi gli orientamenti espressi da parte della Commissione di Prima Istanza, che ha riconosciuto l'odierno periziato soggetto minore non invalido, nonché, per quanto previsto dal disposto della legge
104/92, “soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (art. 3 comma
1)””.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare sussistere, in capo al minore , il requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità Persona_1 di frequenza dalla presentazione della domanda amministrativa avvenuta nel giugno
2023”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “• Il giovane , è in atto affetto da: “Disturbo Persona_1 specifico dell'apprendimento (F81): disturbo della lettura (rapidità e comprensione); disturbo dell'espressione scritta;
disturbo specifico delle abilità logico-matematiche e di calcolo”. • Per tale noxa, il ricorrente, è soggetto invalido con diritto di godere dei benefici dell'indennità di frequenza ai sensi della Legge 289/90 con decorrenza dal mese di giugno 2023 ma con revisione entro il mese di settembre 2026”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente, con la conseguenza che l'opposizione va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dal mese di giugno 2023; CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 3.862,50 (di cui € 1.168,50 per l'ATP ed € 2.694,00 per l'opposizione ad ATP), per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, che si dichiara antistatario;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 01/07/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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