Sentenza 25 luglio 1986
Massime • 2
Ai sensi degli artt. 72 e 74 disp. Att. Cod. proc. civ., è Onere della parte depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli Atti ed i documenti di causa che pretende siano utilizzati come fonte di prova. Ne consegue che, in caso di mancato deposito del fascicolo stesso, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli Atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello d'ufficio. ( V 2581/82, mass n 420438; ( V 364/75, mass n 373610).*
In tema di vendita all'ingrosso di carni bovine e suine, e con riguardo a controversia che investa l'applicazione del d.l. 24 luglio 1973 n. 427 (convertito in legge 4 agosto 1973 n.496), il quale vieta per un periodo determinato gli aumenti dei prezzi liberamente formatisi ad una certa data, contemplano poi un procedimento amministrativo per l'eventuale adeguamento "medio tempore" dei prezzi bloccati a quelli comunitari, deve essere rimessa alla Corte di giustizia della CEE, a norma dell'art. 177 del trattato istitutivo, la questione della compatibilità della suddetta normativa nazionale con i regolamenti comunitari n. 121 del 13 giugno 1967 e n. 805 del 27 giugno 1968, circa l'organizzazione del mercato comune rispettivamente nei suddetti settori, alla stregua della configurabilità di una compromissione degli scopi del trattato per effetto dell'indicata disciplina interna. ( V 2609/85, mass n 440408; ( V 6704/82, mass n 424339).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/1986, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 25 luglio 1986 |
Testo completo
Ai sensi degli artt. 72 e 74 disp. Att. Cod. proc. civ., è Onere della parte depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli Atti ed i documenti di causa che pretende siano utilizzati come fonte di prova. Ne consegue che, in caso di mancato deposito del fascicolo stesso, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli Atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello d'ufficio. ( V 2581/82, mass n 420438; ( V 364/75, mass n 373610).*