CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 705/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6325/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 337538 04-06-2024 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 337538 04-06-2024 IMU 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.337538 del 04/08/2024 e ne ha chiesto l'annullamento.
Il Comune di Corigliano Rossano non ha presento controdeduzioni.
SO.G.E.T. S.p.A. si è costituita e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La corte all'udienza del 2/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che con l'atto di costituzione e la memoria datata 31.7.2025, ET ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che l'intimazione è stata annullata.
Tanto premesso, deve ritenersi che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, come del resto si evince dal tenore delle conclusioni finali redatte da ET, la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
spese integralmente compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6325/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 337538 04-06-2024 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 337538 04-06-2024 IMU 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.337538 del 04/08/2024 e ne ha chiesto l'annullamento.
Il Comune di Corigliano Rossano non ha presento controdeduzioni.
SO.G.E.T. S.p.A. si è costituita e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La corte all'udienza del 2/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che con l'atto di costituzione e la memoria datata 31.7.2025, ET ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che l'intimazione è stata annullata.
Tanto premesso, deve ritenersi che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, come del resto si evince dal tenore delle conclusioni finali redatte da ET, la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
spese integralmente compensate.