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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/04/2024, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2121 DE ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
RE DE EC (NA), ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Isabella Mennella (C.F.
), giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione, domiciliato presso il suo studio in RE DE EC
(NA), alla Via V. Veneto n. 36
Attore
E
in persona DE Sindaco pro Controparte_1 tempore, dom.to per la carica in RE DE EC (NA) presso la casa Municipale in Palazzo Baronale alla Via Plebiscito,
(C.F ) rappresentato e difeso dall'avv. Luca P.IVA_1
Bucciero (C.F.: , presso il cui studio in C.F._3
Napoli alla Piazza Nazionale, 96 è elett.te dom.to, in virtù di procura in atti
Convenuto
Conclusioni – Come da verbale d'udienza DE 28 novembre 2023
CONCISA ESPOSIZIONE DEle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO DEla DECISIONE (*) __________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione DEla sentenza): La motivazione DEla sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti DEla causa e DEle ragioni giuridiche DEla decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2121/2021 R.G.A.C.
Con citazione notificata a mezzo pec il 08.04.2021, l'attore conveniva il innanzi al presente Controparte_1
Tribunale, chiedendo, per quanto ivi argomentato, di:
1) Accertare e dichiarare, ai sensi DEl'art. 2051 c.c. o in ogni caso, ai sensi DEl'art. 2043 c.c. l'esclusiva responsabilità DE in persona Controparte_1 DE Sindaco p.t., nella causazione DEl'evento dannoso per cui
è causa e DEle conseguenti lesioni sofferte dal sig. Pt_1 nonché dei danni riportati dal motociclo Vespa Piaggio;
2) Per l'effetto, condannare il convenuto Controparte_1
in persona DE Sindaco p.t., al pagamento in favore
[...] DEl'istante DEla somma di € 27.222,00, a titolo di risarcimento DE danno biologico, conseguenti alle lesioni subite, nonché la somma di € 1.500,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito;
3) Condannare il convenuto in Controparte_1 persona DE Sindaco p.t., al pagamento DEle spese e DEle competenze DE giudizio, oltre spese e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il si costituiva, formulando eccezioni di rito e di CP_1 merito.
All'esito DEl'assunzione dei due testi di parte attrice la lite era rinviata per conclusioni su congiunta richiesta DEle parti, per poi essere assegnata in decisione ex art. 190 cpc.
1. La domanda si palesa solo in parte fondata e, in tal senso, può trovare accoglimento.
Quanto al fatto storico è a dirsi che l'attore conveniva in giudizio il per sentirlo dichiarare responsabile DE CP_1 sinistro occorsogli così come descritto in citazione sub lett.
a), b), c) e d), che si riportano: ----
“a) In data 25.09.2019, alle ore 15:15 circa, il sig. Pt_1
, alla guida DE motociclo, tipo Vespa Piaggio, Tg. AB
[...]
82196, di proprietà DE figlio (allegato 1), Per_1
. 2 N. 2121/2021 R.G.A.C.
percorreva, a moderata velocità, via Scappi in direzione via
Curtoli;
b) Nelle predette circostanze di luogo e di tempo, l'odierno attore cadeva accidentalmente in una buca, piena d'acqua, nascosta sul lato DEla strada (allegato 2). Detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata;
c) A seguito DEla rovinosa caduta, il sig. riportava Pt_1 lesioni personali. Sul luogo DE sinistro giungeva un'ambulanza DE 118, la quale prestava i primi soccorsi e lo trasportava al
Pronto Soccorso DE P.O. di Boscotrecase (NA). Giunto presso il nosocomio, gli venivano effettuate le prime cure DE caso.
Veniva, poi, dimesso con la seguente diagnosi: "Altri e non specificati traumatismi di spalla e braccio. Frattura DEla coracoide, frattura DEla glena scapolare, lussazione anteriore DEla testa omerale con distacco parcellare" con prescrizione di controlli ambulatoriali, come riportato nel referto
(allegato 3);
d) A seguito DE sinistro, anche il predetto motociclo Vespa
Piaggio, Tg. AB 82196, riportava danni alla carrozzeria e alla meccanica, i quali ammontano ad € 1.500,00 (allegato 4);”.
Ciò era sostanzialmente confermato dai testi escussi e dal materiale fotografico allegato da parte attrice riproducente la buca sul manto stradale.
Emerge, quindi, chiaramente come la buca non fosse affatto percepibile e ciò conforta la sussistenza DEla insidia, ossia di una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), per la quale è necessario che ricorrano congiuntamente sia l'elemento oggettivo DEla non visibilità DE pericolo, sia quello soggettivo DEla non prevedibilità di esso, non avendo l'attore alcuna possibilità di vederla, essendo ricoperta d'acqua a causa DEla precedente pioggia: infatti, la Cassazione, per escludere la ricorrenza DEla fattispecie ha affermato che solo “La concreta possibilità per
l'utente danneggiato di avvertire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità DEl'insidia e DEla conseguente responsabilità
. 3 N. 2121/2021 R.G.A.C.
ex art. 2051 c.c. DEla p.a. per difetto di manutenzione DEla strada pubblica” (Cass. civ. sez. VI - 14/06/2021, n. 12174).
Il pertanto, è responsabile, ex art. 2051 c.c., nei CP_1 confronti DEl'attore per i danni da questi patiti.
Sul punto va rilevato che parte attrice, come già trascritto, all'esito DEla prova testimoniale di cui all'udienza DE 2 febbraio 2023 non formulava richiesta di ctu medico legale sulla persona DEl'attore, bensì chiedeva “rinviarsi la lite per conclusioni”.
È noto che la consulenza di parte o, come in questo caso,
“stragiudiziale” non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente afferma di aver accertato, ma solo di indizio, così come ogni altro documento proveniente da un terzo: ne consegue che essa, o meglio, la valutazione DEla stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale DE giudice.
E se, da un lato, al giudice non è affatto preclusa la possibilità di disporre d'ufficio una ctu, dall'altro è a rilevarsi che avendo lo stesso attore rinunciato a chiederla, ne deriva che lo stesso ha scelto di demandare al giudicante il valore da attribuire alla perizia allegata, una volta ritenuto provato il fatto storico DE sinistro.
In tal senso lo scrivente sul rilievo, notorio e pacifico, che le perizie di parte sono sempre “generose”, date per note le conclusioni alle quali è giunto il dr. – Persona_2 generanti la richiesta di € 27.222,00 – ritiene di poter liquidare all'attore l'importo di € 18.000,00, all'attualità.
2. Non risulta più riportata, in sede di precisazione DEle conclusioni, la richiesta di condanna per i danni riguardanti il motociclo, ragion per cui la stessa deve ritenersi rinunciata.
A ogni buon conto, sia pure ad abundantiam, la domanda de qua sarebbe stata chiaramente ritenuta inammissibile, essendo pacifico e documentato che la “Vespa” è di proprietà Org_1 DE figlio , unico legittimato al riguardo. Per_1
. 4 N. 2121/2021 R.G.A.C.
3. Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo: l'accoglimento parziale DEla domanda ne impone una compensazione per la metà
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua, nei Parte_1 confronti DE così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda nei confronti DE Comune di RE DE
EC (NA), che dichiara responsabile DE sinistro oggetto di lite;
b) per l'effetto, condanna il al Controparte_1 risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice, che liquida in € 18.000,00 all'attualità;
c) condanna il al pagamento DEle Controparte_1 spese processuali in favore di parte attrice, che liquida, già decurtate per la metà, in euro 2.680,00, di cui euro 2.430,00 per compensi professionali, euro 250,00 per spese, oltre i.v.a.
e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie
(15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario.
RE A., 2 aprile 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2121 DE ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
RE DE EC (NA), ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Isabella Mennella (C.F.
), giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione, domiciliato presso il suo studio in RE DE EC
(NA), alla Via V. Veneto n. 36
Attore
E
in persona DE Sindaco pro Controparte_1 tempore, dom.to per la carica in RE DE EC (NA) presso la casa Municipale in Palazzo Baronale alla Via Plebiscito,
(C.F ) rappresentato e difeso dall'avv. Luca P.IVA_1
Bucciero (C.F.: , presso il cui studio in C.F._3
Napoli alla Piazza Nazionale, 96 è elett.te dom.to, in virtù di procura in atti
Convenuto
Conclusioni – Come da verbale d'udienza DE 28 novembre 2023
CONCISA ESPOSIZIONE DEle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO DEla DECISIONE (*) __________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione DEla sentenza): La motivazione DEla sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti DEla causa e DEle ragioni giuridiche DEla decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2121/2021 R.G.A.C.
Con citazione notificata a mezzo pec il 08.04.2021, l'attore conveniva il innanzi al presente Controparte_1
Tribunale, chiedendo, per quanto ivi argomentato, di:
1) Accertare e dichiarare, ai sensi DEl'art. 2051 c.c. o in ogni caso, ai sensi DEl'art. 2043 c.c. l'esclusiva responsabilità DE in persona Controparte_1 DE Sindaco p.t., nella causazione DEl'evento dannoso per cui
è causa e DEle conseguenti lesioni sofferte dal sig. Pt_1 nonché dei danni riportati dal motociclo Vespa Piaggio;
2) Per l'effetto, condannare il convenuto Controparte_1
in persona DE Sindaco p.t., al pagamento in favore
[...] DEl'istante DEla somma di € 27.222,00, a titolo di risarcimento DE danno biologico, conseguenti alle lesioni subite, nonché la somma di € 1.500,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito;
3) Condannare il convenuto in Controparte_1 persona DE Sindaco p.t., al pagamento DEle spese e DEle competenze DE giudizio, oltre spese e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il si costituiva, formulando eccezioni di rito e di CP_1 merito.
All'esito DEl'assunzione dei due testi di parte attrice la lite era rinviata per conclusioni su congiunta richiesta DEle parti, per poi essere assegnata in decisione ex art. 190 cpc.
1. La domanda si palesa solo in parte fondata e, in tal senso, può trovare accoglimento.
Quanto al fatto storico è a dirsi che l'attore conveniva in giudizio il per sentirlo dichiarare responsabile DE CP_1 sinistro occorsogli così come descritto in citazione sub lett.
a), b), c) e d), che si riportano: ----
“a) In data 25.09.2019, alle ore 15:15 circa, il sig. Pt_1
, alla guida DE motociclo, tipo Vespa Piaggio, Tg. AB
[...]
82196, di proprietà DE figlio (allegato 1), Per_1
. 2 N. 2121/2021 R.G.A.C.
percorreva, a moderata velocità, via Scappi in direzione via
Curtoli;
b) Nelle predette circostanze di luogo e di tempo, l'odierno attore cadeva accidentalmente in una buca, piena d'acqua, nascosta sul lato DEla strada (allegato 2). Detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata;
c) A seguito DEla rovinosa caduta, il sig. riportava Pt_1 lesioni personali. Sul luogo DE sinistro giungeva un'ambulanza DE 118, la quale prestava i primi soccorsi e lo trasportava al
Pronto Soccorso DE P.O. di Boscotrecase (NA). Giunto presso il nosocomio, gli venivano effettuate le prime cure DE caso.
Veniva, poi, dimesso con la seguente diagnosi: "Altri e non specificati traumatismi di spalla e braccio. Frattura DEla coracoide, frattura DEla glena scapolare, lussazione anteriore DEla testa omerale con distacco parcellare" con prescrizione di controlli ambulatoriali, come riportato nel referto
(allegato 3);
d) A seguito DE sinistro, anche il predetto motociclo Vespa
Piaggio, Tg. AB 82196, riportava danni alla carrozzeria e alla meccanica, i quali ammontano ad € 1.500,00 (allegato 4);”.
Ciò era sostanzialmente confermato dai testi escussi e dal materiale fotografico allegato da parte attrice riproducente la buca sul manto stradale.
Emerge, quindi, chiaramente come la buca non fosse affatto percepibile e ciò conforta la sussistenza DEla insidia, ossia di una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), per la quale è necessario che ricorrano congiuntamente sia l'elemento oggettivo DEla non visibilità DE pericolo, sia quello soggettivo DEla non prevedibilità di esso, non avendo l'attore alcuna possibilità di vederla, essendo ricoperta d'acqua a causa DEla precedente pioggia: infatti, la Cassazione, per escludere la ricorrenza DEla fattispecie ha affermato che solo “La concreta possibilità per
l'utente danneggiato di avvertire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità DEl'insidia e DEla conseguente responsabilità
. 3 N. 2121/2021 R.G.A.C.
ex art. 2051 c.c. DEla p.a. per difetto di manutenzione DEla strada pubblica” (Cass. civ. sez. VI - 14/06/2021, n. 12174).
Il pertanto, è responsabile, ex art. 2051 c.c., nei CP_1 confronti DEl'attore per i danni da questi patiti.
Sul punto va rilevato che parte attrice, come già trascritto, all'esito DEla prova testimoniale di cui all'udienza DE 2 febbraio 2023 non formulava richiesta di ctu medico legale sulla persona DEl'attore, bensì chiedeva “rinviarsi la lite per conclusioni”.
È noto che la consulenza di parte o, come in questo caso,
“stragiudiziale” non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente afferma di aver accertato, ma solo di indizio, così come ogni altro documento proveniente da un terzo: ne consegue che essa, o meglio, la valutazione DEla stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale DE giudice.
E se, da un lato, al giudice non è affatto preclusa la possibilità di disporre d'ufficio una ctu, dall'altro è a rilevarsi che avendo lo stesso attore rinunciato a chiederla, ne deriva che lo stesso ha scelto di demandare al giudicante il valore da attribuire alla perizia allegata, una volta ritenuto provato il fatto storico DE sinistro.
In tal senso lo scrivente sul rilievo, notorio e pacifico, che le perizie di parte sono sempre “generose”, date per note le conclusioni alle quali è giunto il dr. – Persona_2 generanti la richiesta di € 27.222,00 – ritiene di poter liquidare all'attore l'importo di € 18.000,00, all'attualità.
2. Non risulta più riportata, in sede di precisazione DEle conclusioni, la richiesta di condanna per i danni riguardanti il motociclo, ragion per cui la stessa deve ritenersi rinunciata.
A ogni buon conto, sia pure ad abundantiam, la domanda de qua sarebbe stata chiaramente ritenuta inammissibile, essendo pacifico e documentato che la “Vespa” è di proprietà Org_1 DE figlio , unico legittimato al riguardo. Per_1
. 4 N. 2121/2021 R.G.A.C.
3. Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo: l'accoglimento parziale DEla domanda ne impone una compensazione per la metà
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua, nei Parte_1 confronti DE così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda nei confronti DE Comune di RE DE
EC (NA), che dichiara responsabile DE sinistro oggetto di lite;
b) per l'effetto, condanna il al Controparte_1 risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice, che liquida in € 18.000,00 all'attualità;
c) condanna il al pagamento DEle Controparte_1 spese processuali in favore di parte attrice, che liquida, già decurtate per la metà, in euro 2.680,00, di cui euro 2.430,00 per compensi professionali, euro 250,00 per spese, oltre i.v.a.
e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie
(15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario.
RE A., 2 aprile 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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