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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 40/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti DEFILIPPI CLAUDIO e
SAMMICHELI GIANNA, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Sanguineti e Alberto
Fuochi, per procura notarile allegata alla memoria di costituzione in appello
, c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall' avv.to BOSSI P.IVA_1
EUGENIO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATI Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 11/06/2025 .
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale della Spezia depositato in data 9 luglio 2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
ed opponendosi all'intimazione di pagamento n. 056 CP_3 CP_1
2024 90022914 70 avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 45.920,72 per crediti contributivi portati da una cartella esattoriale INAIL e da una serie di avvisi di addebito . CP_1
La ricorrente ha sostenuto la nullità dell' atto impugnato e di quelli prodromici per una serie di vizi formali e sostanziali con una serie di domande che il Tribunale, con la sentenza n.
29/2025, ha disatteso per inammissibilità di alcune ed infondatezza di altre.
3. La sig. appella la sentenza e gli appellati resistono. Parte_1
4. La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 13/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. L'appello della sig.ra si snoda sui seguenti motivi: Parte_1
5.1. Con il primo motivo l'appellante sostiene la illogicità della motivazione laddove il giudice, a fronte della doglianza relativa alla omessa o mancata regolare notifica, ha ritenuto che spettasse al ricorrente dichiarare la data della notifica, anziché a
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controparte provare la regolare notifica e la data della stessa.
L'appellante censura la sentenza anche laddove il giudice, pur riconoscendo che nell'atto mancassero la firma del responsabile del procedimento e l' indicazione di precisi termini e dell' autorità a cui impugnare, ha ritenuto che tali vizi non comportassero alcuna nullità dell'atto stesso. Invoca, al riguardo, giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 giugno 2020, n. 174) secondo cui la sottoscrizione dell'atto amministrativo costituisce un elemento essenziale dello stesso previsto a pena di nullità ex art. 21 septies, lett. a), della legge n.
241/1990.
5.1.2. Il motivo è inammissibile.
Si rileva al riguardo che l'argomentazione del giudice, secondo cui l'atto impugnato non era privo di sottoscrizione perché conteneva l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento, equipollente per legge alla firma, è stata introdotta
“ad abundantiam” rispetto alla motivazione principale relativa alla tardività del rilievo, che avrebbe dovuto essere sollevato entro il termine perentorio di 20 gg dalla notifica dell'atto impugnato, trattandosi di una opposizione agli atti esecutivi.
Tale motivazione non è stata censurata dell'appellante e comunque neppure avrebbe potuto farlo in questa sede, trattandosi di pronunzia non appellabile ex art. 618, comma 3,
c.p.c., ma suscettibile solo di essere impugnata con ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. tra altre Cass. 3166/2020, Cass. 18312/2014 Cass. 13203/2010).
5.2. Con il secondo motivo la sig.ra contesta la Parte_1 decisione del giudice per aver ritenuto che la questione della validità delle notifiche della cartella esattoriale INAIL e degli avvisi di addebito (tranne l'ultimo, notificato nel 2022) era CP_1 già stata oggetto di decisione nel contenzioso terminato con sentenza dello stesso Tribunale della Spezia n. 117/21.
Tale sentenza – ad avviso dell'appellante - non aveva alcun effetto di giudicato sostanziale, trattandosi di una mera pronunzia
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di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, essendo stato impugnato il solo estratto di ruolo.
Inoltre, in questo giudizio, l'esponente aveva lamentato, oltre alla omessa notifica e alla illegittimità e/o nullità degli atti impositivi per difetto assoluto di motivazione, anche la conseguente prescrizione e/o decadenza. Ribadisce al riguardo che tutti gli avvisi di addebito erano stati notificati via pec da un indirizzo neppure inserito nei pubblici registri, per cui la procedura doveva ritenersi viziata, in quanto avvenuta senza il rispetto delle norme generali contenute nell'art. 137 c.p.c., come peraltro previsto nello stesso Messaggio n. 18947/2013. CP_1
L'appellante invoca al riguardo la sentenza n. 4405 dell'8 novembre 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Milano che ha sancito l'inesistenza giuridica della notifica effettuata con un indirizzo PEC non ufficiale, alla luce del disposto di cui all'art.
3-bis della l. 53/1994, rubricato “notificazione in modalità telematica”, il cui comma 1° impone che “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.” Alla luce di quanto sopra, la nullità delle notifiche degli atti impositivi presupposti comportava – a cascata- la nullità dell'atto consequenziale notificato e comunque consentiva al destinatario dell'atto esecutivo di far valere – in funzione recuperatoria - tutte le doglianze, anche di merito, che avrebbe potuto far valere in precedenza mediante opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, se avesse ricevuto correttamente i predetti atti prodromici.
5.2.1. Trattasi di doglianze tutte infondate.
In relazione ai crediti portati dall'intimazione di pagamento CP_1 opposto, la tesi dell'appellante secondo cui la precedente sentenza del Tribunale della Spezia n. 117/21 non avrebbe effetto di giudicato, avendo il giudice soltanto dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse, non è condivisibile.
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Il Giudice in quella occasione aveva vagliato nel merito le attività di notificazione di tutti gli atti indicati nell'estratto di ruolo proprio per verificare se il contribuente avesse interesse ad impugnare l'estratto di ruolo in funzione recuperatoria;
ed in quel giudizio aveva ritenuto che tutti gli atti impositivi erano stati regolarmente notificati. Si legge infatti in fondo a pag. 5 della motivazione che “Alla luce di tutto quanto sopra, le doglianze di parte ricorrente circa l'inesistente, omessa od invalida notifica degli atti impositivi, di cui agli impugnati estratti di ruolo, sono infondate e da rigettare.” Va dunque confermata la decisione del Tribunale di dichiarare l'inammissibilità del ricorso su tutte le questioni relative agli atti impositivi riportati nell'estratto di ruolo già oggetto di impugnazione, essendosi formato sulle stesse il giudicato sostanziale e processuale.
Permane da esaminare la doglianza relativa alla nullità della notifica dell'ultimo atto impositivo, emesso successivamente alla richiesta dell' estratto di ruolo impugnato;
si tratta dell'avviso di addebito n. 356 2021 0000354189000 formato il 09 novembre
2021 che – diversamente da questo sostiene l'appellante – non è stato notificato via PEC ma con raccomandata inviata alla sig.ra in Piazza del Popolo 3 Levanto e ricevuta in data Parte_1
14/01/2022 (v. docc. 14 e 14 bis fascicolo ). CP_1
Tale notifica deve quindi ritenersi correttamente eseguita.
5.3. Con il terzo motivo la sig.ra contesta la decisione Parte_1 del giudice di ritenere l carente di legittimazione passiva CP_3 sulla domanda di estinzione dei crediti contributivi per prescrizione conseguente alla nullità della notifica della cartella esattoriale e degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento opposta. Richiama al riguardo la giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui, in tal caso, il contribuente può agire in giudizio nei confronti del solo che ha Controparte_4 notificato l'atto, il quale, se vuole andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, deve chiamare in giudizio l'ente creditore
5
in ossequio all'art. 39 del D.LGS. 112/1999.
In ogni caso, ai sensi dell'articolo 102 cpc comma 2, il Giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio con INAIL.
5.3.1. La doglianza è totalmente infondata alla luce dei principi recepiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022 secondo cui l'opposizione agli atti esattoriali portanti crediti contributivi per motivi inerenti al merito, quale la prescrizione dei crediti stessi, va proposta nei confronti del soggetto impositore, unico titolare del credito che è legittimato a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della relativa pretesa.
Si rileva al riguardo che il giudizio è stato instaurato anche nei confronti di , che si è difeso opponendosi all'eccezione di CP_1 prescrizione dei crediti contributivi portati negli AVA.
Per quanto riguarda, invece, la mancata instaurazione del contraddittorio con INAIL, titolare dei crediti portati dalla cartella esattoriale n. 056 2019 00004654 36 000 avente ad oggetto rate di premio INAIL anno 2018 per l'importo di € 76,46, correttamente il Tribunale ha ritenuto di non potersi pronunziare sulla domanda ad essa relativa.
La tesi dell'appellante secondo cui il giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dell'INAIL non ha pregio, non vertendosi evidentemente in una ipotesi di litisconsorzio necessario, come richiesto dall'invocato art. 102 c.p.c.
La conseguenza della mancata instaurazione del giudizio nei confronti dell'INAIL comporta, come correttamente stabilito in sentenza, la impossibilità di pronunziarsi sui crediti azionati con la cartella esattoriale sopra indicata.
5.4. Con il quarto motivo l'appellante sostiene che il giudice avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei crediti , sia CP_1 per il fatto che gli avvisi di addebito non erano stati correttamente notificati, sia perché la sospensione dei termini per
Covid nel periodo 8.3.2020-31.8.2021 riguardava soltanto i
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crediti scadenti in quel periodo, come accertato con sentenza della Corte di Appello di Genova del 27.6.2024 n. 169.
5.4.1. Il motivo è infondato.
Una volta accertata la regolarità delle notifiche degli atti impositivi, la prescrizione dei crediti per il periodo anteriore avrebbe dovuto essere fatta valere – a pena di decadenza - con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999; mentre la prescrizione decorrente dal periodo successivo – a prescindere dalla questione relativa alla sospensione dei termini stabilita dalla legge emergenziale durante la pandemia da Covid 19 - è stata validamente interrotta in data 12/11/2019, quando l
[...]
ha notificato la comunicazione preventiva di Controparte_5 iscrizione ipotecaria n. 05676201900001077000 (v. produzione sub. doc. 15 da e anche, in questa sede di appello, da CP_1 CP_3 all. 3).
E' pur vero che tale notifica è avvenuta via PEC dall'indirizzo E
, diverso da Email_1 quello registrato dall'Agenzia di Riscossione ( t); tuttavia va Email_3 disattesa la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui sarebbe stato violato il disposto di cui all'art.
3-bis della l. 53/1994, in quanto tale norma si riferisce esclusivamente alle notifiche da parte degli avvocati degli atti processuali e non a quelle degli atti di riscossione esattoriale.
Al riguardo è più volte intervenuta la Corte di Cassazione che ha escluso che la notifica via PEC di un atto impositivo possa ritenersi nulla perché proveniente da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi (Sezioni Unite sentenza n. 22711 del
18.5.2022); il principio è stato ribadito con ordinanza n. 982/23, che ha ritenuto corretta una notifica proveniente dall'indirizzo t>, essendo Email_4 chiaramente evincibile che l'atto provenisse dall' CP
.
[...]
Tale comunicazione preventiva ha interrotto i termini di
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prescrizione dei crediti portati nei primi otto avvisi di addebito notificati prima di tale data, mentre per gli altri, al momento del deposito del ricorso, non era ancora decorso il termine quinquennale.
5.5. Con il quinto motivo viene contestata la decisione del giudice di respingere la doglianza relativa alla quantificazione delle sanzioni applicate per gli omessi versamenti contributivi.
Secondo l'appellante, il giudice non ha risposto al petitum del ricorrente che aveva contestato la mancata indicazione dei criteri di calcolo applicati, anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 46 depositata il 17 marzo 2023, secondo cui le sanzioni amministrative, seppur introdotte a fini deterrenti, devono comunque essere sempre orientate ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, come peraltro indicato dagli articoli 16, 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, insieme con l'articolo 6 TUE.
5.5.1. La doglianza è inammissibile prima ancora di essere infondata;
essa avrebbe infatti dovuto essere sollevata mediante opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 agli avvisi di addebito, in quanto - come più volte sopra indicato - regolarmente notificati.
5.6. Infine l'appellante reitera la doglianza relativa all'abolizione dell'aggio, respinta dal giudice per irretroattività della norma inserita nella legge di bilancio del 2022; secondo la sig.ra la stessa non doveva più pagarlo, sia perchè la sua Parte_1 abolizione era conseguente ad una sentenza della Corte
Costituzionale che lo aveva dichiarato illegittimo, sia perché – di fatto - il suo rapporto con l' non si era Controparte_5 ancora esaurito alla data della sua abolizione (1° gennaio 2022).
Ripropone quindi la questione di legittimità costituzionale della norma laddove non ha previsto la sua retroattività per i carichi non ancora definiti.
5.6.1. Anche in questo caso trattasi di una doglianza inammissibile;
anch'essa avrebbe dovuto essere sollevata
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mediante opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 agli atti impositivi, in quanto regolarmente notificati
6. Per tutti questi motivi l'appello va respinto.
7. Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo con importi prossimi ai parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Inoltre, ad avviso della Corte, la proposizione del presente appello – in parte inammissibile ed in parte palesemente infondato - costituisce un caso paradigmatico di abuso del processo, che deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., nella misura equitativamente determinata in dispositivo.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello. Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida – per ciascuno - in complessivi €. 6.000,00, oltre gli accessori di legge.
Condanna l'appellante a pagare a ciascun appellato, ex art. 96 3° co. c.p.c. la somma equitativamente determinata in €. 1.500,00.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 40/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti DEFILIPPI CLAUDIO e
SAMMICHELI GIANNA, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Sanguineti e Alberto
Fuochi, per procura notarile allegata alla memoria di costituzione in appello
, c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall' avv.to BOSSI P.IVA_1
EUGENIO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATI Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 11/06/2025 .
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale della Spezia depositato in data 9 luglio 2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
ed opponendosi all'intimazione di pagamento n. 056 CP_3 CP_1
2024 90022914 70 avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 45.920,72 per crediti contributivi portati da una cartella esattoriale INAIL e da una serie di avvisi di addebito . CP_1
La ricorrente ha sostenuto la nullità dell' atto impugnato e di quelli prodromici per una serie di vizi formali e sostanziali con una serie di domande che il Tribunale, con la sentenza n.
29/2025, ha disatteso per inammissibilità di alcune ed infondatezza di altre.
3. La sig. appella la sentenza e gli appellati resistono. Parte_1
4. La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 13/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. L'appello della sig.ra si snoda sui seguenti motivi: Parte_1
5.1. Con il primo motivo l'appellante sostiene la illogicità della motivazione laddove il giudice, a fronte della doglianza relativa alla omessa o mancata regolare notifica, ha ritenuto che spettasse al ricorrente dichiarare la data della notifica, anziché a
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controparte provare la regolare notifica e la data della stessa.
L'appellante censura la sentenza anche laddove il giudice, pur riconoscendo che nell'atto mancassero la firma del responsabile del procedimento e l' indicazione di precisi termini e dell' autorità a cui impugnare, ha ritenuto che tali vizi non comportassero alcuna nullità dell'atto stesso. Invoca, al riguardo, giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 giugno 2020, n. 174) secondo cui la sottoscrizione dell'atto amministrativo costituisce un elemento essenziale dello stesso previsto a pena di nullità ex art. 21 septies, lett. a), della legge n.
241/1990.
5.1.2. Il motivo è inammissibile.
Si rileva al riguardo che l'argomentazione del giudice, secondo cui l'atto impugnato non era privo di sottoscrizione perché conteneva l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento, equipollente per legge alla firma, è stata introdotta
“ad abundantiam” rispetto alla motivazione principale relativa alla tardività del rilievo, che avrebbe dovuto essere sollevato entro il termine perentorio di 20 gg dalla notifica dell'atto impugnato, trattandosi di una opposizione agli atti esecutivi.
Tale motivazione non è stata censurata dell'appellante e comunque neppure avrebbe potuto farlo in questa sede, trattandosi di pronunzia non appellabile ex art. 618, comma 3,
c.p.c., ma suscettibile solo di essere impugnata con ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. tra altre Cass. 3166/2020, Cass. 18312/2014 Cass. 13203/2010).
5.2. Con il secondo motivo la sig.ra contesta la Parte_1 decisione del giudice per aver ritenuto che la questione della validità delle notifiche della cartella esattoriale INAIL e degli avvisi di addebito (tranne l'ultimo, notificato nel 2022) era CP_1 già stata oggetto di decisione nel contenzioso terminato con sentenza dello stesso Tribunale della Spezia n. 117/21.
Tale sentenza – ad avviso dell'appellante - non aveva alcun effetto di giudicato sostanziale, trattandosi di una mera pronunzia
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di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, essendo stato impugnato il solo estratto di ruolo.
Inoltre, in questo giudizio, l'esponente aveva lamentato, oltre alla omessa notifica e alla illegittimità e/o nullità degli atti impositivi per difetto assoluto di motivazione, anche la conseguente prescrizione e/o decadenza. Ribadisce al riguardo che tutti gli avvisi di addebito erano stati notificati via pec da un indirizzo neppure inserito nei pubblici registri, per cui la procedura doveva ritenersi viziata, in quanto avvenuta senza il rispetto delle norme generali contenute nell'art. 137 c.p.c., come peraltro previsto nello stesso Messaggio n. 18947/2013. CP_1
L'appellante invoca al riguardo la sentenza n. 4405 dell'8 novembre 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Milano che ha sancito l'inesistenza giuridica della notifica effettuata con un indirizzo PEC non ufficiale, alla luce del disposto di cui all'art.
3-bis della l. 53/1994, rubricato “notificazione in modalità telematica”, il cui comma 1° impone che “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.” Alla luce di quanto sopra, la nullità delle notifiche degli atti impositivi presupposti comportava – a cascata- la nullità dell'atto consequenziale notificato e comunque consentiva al destinatario dell'atto esecutivo di far valere – in funzione recuperatoria - tutte le doglianze, anche di merito, che avrebbe potuto far valere in precedenza mediante opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, se avesse ricevuto correttamente i predetti atti prodromici.
5.2.1. Trattasi di doglianze tutte infondate.
In relazione ai crediti portati dall'intimazione di pagamento CP_1 opposto, la tesi dell'appellante secondo cui la precedente sentenza del Tribunale della Spezia n. 117/21 non avrebbe effetto di giudicato, avendo il giudice soltanto dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse, non è condivisibile.
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Il Giudice in quella occasione aveva vagliato nel merito le attività di notificazione di tutti gli atti indicati nell'estratto di ruolo proprio per verificare se il contribuente avesse interesse ad impugnare l'estratto di ruolo in funzione recuperatoria;
ed in quel giudizio aveva ritenuto che tutti gli atti impositivi erano stati regolarmente notificati. Si legge infatti in fondo a pag. 5 della motivazione che “Alla luce di tutto quanto sopra, le doglianze di parte ricorrente circa l'inesistente, omessa od invalida notifica degli atti impositivi, di cui agli impugnati estratti di ruolo, sono infondate e da rigettare.” Va dunque confermata la decisione del Tribunale di dichiarare l'inammissibilità del ricorso su tutte le questioni relative agli atti impositivi riportati nell'estratto di ruolo già oggetto di impugnazione, essendosi formato sulle stesse il giudicato sostanziale e processuale.
Permane da esaminare la doglianza relativa alla nullità della notifica dell'ultimo atto impositivo, emesso successivamente alla richiesta dell' estratto di ruolo impugnato;
si tratta dell'avviso di addebito n. 356 2021 0000354189000 formato il 09 novembre
2021 che – diversamente da questo sostiene l'appellante – non è stato notificato via PEC ma con raccomandata inviata alla sig.ra in Piazza del Popolo 3 Levanto e ricevuta in data Parte_1
14/01/2022 (v. docc. 14 e 14 bis fascicolo ). CP_1
Tale notifica deve quindi ritenersi correttamente eseguita.
5.3. Con il terzo motivo la sig.ra contesta la decisione Parte_1 del giudice di ritenere l carente di legittimazione passiva CP_3 sulla domanda di estinzione dei crediti contributivi per prescrizione conseguente alla nullità della notifica della cartella esattoriale e degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento opposta. Richiama al riguardo la giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui, in tal caso, il contribuente può agire in giudizio nei confronti del solo che ha Controparte_4 notificato l'atto, il quale, se vuole andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, deve chiamare in giudizio l'ente creditore
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in ossequio all'art. 39 del D.LGS. 112/1999.
In ogni caso, ai sensi dell'articolo 102 cpc comma 2, il Giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio con INAIL.
5.3.1. La doglianza è totalmente infondata alla luce dei principi recepiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022 secondo cui l'opposizione agli atti esattoriali portanti crediti contributivi per motivi inerenti al merito, quale la prescrizione dei crediti stessi, va proposta nei confronti del soggetto impositore, unico titolare del credito che è legittimato a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della relativa pretesa.
Si rileva al riguardo che il giudizio è stato instaurato anche nei confronti di , che si è difeso opponendosi all'eccezione di CP_1 prescrizione dei crediti contributivi portati negli AVA.
Per quanto riguarda, invece, la mancata instaurazione del contraddittorio con INAIL, titolare dei crediti portati dalla cartella esattoriale n. 056 2019 00004654 36 000 avente ad oggetto rate di premio INAIL anno 2018 per l'importo di € 76,46, correttamente il Tribunale ha ritenuto di non potersi pronunziare sulla domanda ad essa relativa.
La tesi dell'appellante secondo cui il giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dell'INAIL non ha pregio, non vertendosi evidentemente in una ipotesi di litisconsorzio necessario, come richiesto dall'invocato art. 102 c.p.c.
La conseguenza della mancata instaurazione del giudizio nei confronti dell'INAIL comporta, come correttamente stabilito in sentenza, la impossibilità di pronunziarsi sui crediti azionati con la cartella esattoriale sopra indicata.
5.4. Con il quarto motivo l'appellante sostiene che il giudice avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei crediti , sia CP_1 per il fatto che gli avvisi di addebito non erano stati correttamente notificati, sia perché la sospensione dei termini per
Covid nel periodo 8.3.2020-31.8.2021 riguardava soltanto i
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crediti scadenti in quel periodo, come accertato con sentenza della Corte di Appello di Genova del 27.6.2024 n. 169.
5.4.1. Il motivo è infondato.
Una volta accertata la regolarità delle notifiche degli atti impositivi, la prescrizione dei crediti per il periodo anteriore avrebbe dovuto essere fatta valere – a pena di decadenza - con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999; mentre la prescrizione decorrente dal periodo successivo – a prescindere dalla questione relativa alla sospensione dei termini stabilita dalla legge emergenziale durante la pandemia da Covid 19 - è stata validamente interrotta in data 12/11/2019, quando l
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ha notificato la comunicazione preventiva di Controparte_5 iscrizione ipotecaria n. 05676201900001077000 (v. produzione sub. doc. 15 da e anche, in questa sede di appello, da CP_1 CP_3 all. 3).
E' pur vero che tale notifica è avvenuta via PEC dall'indirizzo E
, diverso da Email_1 quello registrato dall'Agenzia di Riscossione ( t); tuttavia va Email_3 disattesa la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui sarebbe stato violato il disposto di cui all'art.
3-bis della l. 53/1994, in quanto tale norma si riferisce esclusivamente alle notifiche da parte degli avvocati degli atti processuali e non a quelle degli atti di riscossione esattoriale.
Al riguardo è più volte intervenuta la Corte di Cassazione che ha escluso che la notifica via PEC di un atto impositivo possa ritenersi nulla perché proveniente da un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi (Sezioni Unite sentenza n. 22711 del
18.5.2022); il principio è stato ribadito con ordinanza n. 982/23, che ha ritenuto corretta una notifica proveniente dall'indirizzo t>, essendo Email_4 chiaramente evincibile che l'atto provenisse dall' CP
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Tale comunicazione preventiva ha interrotto i termini di
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prescrizione dei crediti portati nei primi otto avvisi di addebito notificati prima di tale data, mentre per gli altri, al momento del deposito del ricorso, non era ancora decorso il termine quinquennale.
5.5. Con il quinto motivo viene contestata la decisione del giudice di respingere la doglianza relativa alla quantificazione delle sanzioni applicate per gli omessi versamenti contributivi.
Secondo l'appellante, il giudice non ha risposto al petitum del ricorrente che aveva contestato la mancata indicazione dei criteri di calcolo applicati, anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 46 depositata il 17 marzo 2023, secondo cui le sanzioni amministrative, seppur introdotte a fini deterrenti, devono comunque essere sempre orientate ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, come peraltro indicato dagli articoli 16, 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, insieme con l'articolo 6 TUE.
5.5.1. La doglianza è inammissibile prima ancora di essere infondata;
essa avrebbe infatti dovuto essere sollevata mediante opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 agli avvisi di addebito, in quanto - come più volte sopra indicato - regolarmente notificati.
5.6. Infine l'appellante reitera la doglianza relativa all'abolizione dell'aggio, respinta dal giudice per irretroattività della norma inserita nella legge di bilancio del 2022; secondo la sig.ra la stessa non doveva più pagarlo, sia perchè la sua Parte_1 abolizione era conseguente ad una sentenza della Corte
Costituzionale che lo aveva dichiarato illegittimo, sia perché – di fatto - il suo rapporto con l' non si era Controparte_5 ancora esaurito alla data della sua abolizione (1° gennaio 2022).
Ripropone quindi la questione di legittimità costituzionale della norma laddove non ha previsto la sua retroattività per i carichi non ancora definiti.
5.6.1. Anche in questo caso trattasi di una doglianza inammissibile;
anch'essa avrebbe dovuto essere sollevata
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mediante opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 agli atti impositivi, in quanto regolarmente notificati
6. Per tutti questi motivi l'appello va respinto.
7. Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo con importi prossimi ai parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Inoltre, ad avviso della Corte, la proposizione del presente appello – in parte inammissibile ed in parte palesemente infondato - costituisce un caso paradigmatico di abuso del processo, che deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., nella misura equitativamente determinata in dispositivo.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello. Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida – per ciascuno - in complessivi €. 6.000,00, oltre gli accessori di legge.
Condanna l'appellante a pagare a ciascun appellato, ex art. 96 3° co. c.p.c. la somma equitativamente determinata in €. 1.500,00.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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