TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 13947/2021 4RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 16.04.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 19.05.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 19.05.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 13947/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
La sig.ra (C.F ), rapp.to e difeso dall'Avvocato Daniela Braga Parte_1 C.F._1
Attrice
CONTRO
Il (CF ) in persona del Sindaco pro tempore rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato Antonio Liberto
Convenuto
CONCLUSIONI: La parte costituita ha concluso come da comparsa conclusionale.
FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Palermo, il n.q. di ente proprietario delle strade cittadine Controparte_1
All'uopo, l'attrice rappresentava che, 17 maggio 2020, verso le ore 16:00, lungo il viale della Regione, mentre ella camminava sul marciapiede, giunta in prossimità della fermata dell'autobus, rovinava a terra a causa di un dissestamento presente sul marciapiede (delle dimensioni all'incirca di 60 cm X 60 cm x 10 cm di profondità) cagionato dalla rimozione di alcuni mattoni autobloccanti, che non sarebbe stata visibile a causa del cospicuo stato di fogliame ivi presente
L'attrice, veniva soccorsa dal marito, che la accompagnava, dolorante, al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Civico di Palermo dove, a seguito degli opportuni controlli radiologici, le veniva diagnosticata la “frattura bimalleolare della caviglia destra ” e, quindi, ricoverata direttamente presso l'U.O.C. di Ortopedia dello stesso Nosocomio ove, nei giorni successivi (precisamente il 21/5/2020) veniva sottoposta ad intervento chirurgico al collo del piede.
La sig.ra imaneva ricoverata presso l'unità di Ortopedia del Presidio Ospedaliero Arnas Civico Pt_1 di Palermo dal 17 al 25 maggio 2020, per poi proseguire, una volta dimessa, le cure riabilitative presso la
Casa di Cura Igiea di Partinico fino all'8/07/2020.
Alle visite ortopediche successive si sarebbe evidenziato il progressivo consolidamento della frattura, fino a che, con la visita ortopedica eseguita il 17/12/2020 dal dott. di , la stessa veniva Persona_1 CP_1 valutata “guarita con postumi”.
Dunque, parte attrice chiedeva, nelle proprie conclusioni “Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa.
- ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità del in ordine alla determinazione Controparte_1 dell'evento infortunistico per cui è causa;
- RITENERE E DICHIARARE, conseguentemente, il diritto dell'attrice di ottenere dal ex art. Controparte_1
2051 c.c., il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali dalla prima subiti, nella chiesta misura di € 21.161,50 o nella somma maggiore o minore che risulti dovuta in corso di causa, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di rimborso delle spese mediche sostenute, documentate in atti e quantificate (dette spese) in complessivi € 987,55 s.e.&o.;
- CONDANNARE, conseguentemente, il in persona del legale rappresentante p.t.,, al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) in favore dell'attrice, di cui si chiede la liquidazione nella chiesta misura di
€ 22.149,05 o nella somma maggiore o minore che risulti dovuta in corso di causa, secondo le risultanze processuali e della c.t.u. medico-legale, con valutazione equitativa utilizzando le c.d. tabelle del Tribunale di Milano per la valutazione del danno alla persona o, in subordine, applicando qualunque altro criterio di valutazione, sempre in via equitativa, che il Tribunale riterrà conforme a giustizia;
- CONDANNARE, inoltre, il al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi compensativi e della Controparte_1 rivalutazione monetaria sul complessivo ammontare del danno che verrà liquidato, con decorrenza dalla data del fatto illecito e sino all'effettivo soddisfo;
- CONDANNARE, infine, il convenuto al pagamento, in favore dell'attore delle spese, competenze ed onorari del giudizio ex art. 91 c.p.c;
- Ammettersi c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice per accertare, in relazione a quanto dedotto in atto di citazione e sulla scorta della documentazione clinica prodotta in atti e di qualsivoglia altro utile elemento, la natura, l'entità, il nesso di causalità e la durata della malattia, l'invalidità temporanea, il danno biologico reliquato, da quantificare in termini percentuali, nonchè, in caso di contestazione avversaria, anche la congruità delle spese mediche di cui si chiede il rimborso
Il si costituiva rilevando la nullità della citazione e contestando la responsabilità Controparte_1 dell'Ente e comunque, in via subordinata, rilevando la sussistenza del concorso di colpa. Pertanto, il così concludeva il proprio atto introduttivo: Controparte_1
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 c.p.c.;
- Nel merito, rigettare integralmente tutte le domande proposte da controparte nell'atto di citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in parte motiva;
- In subordine, rigettare le richieste risarcitorie per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2 c.c.;
- In ulteriore subordine, diminuire il risarcimento ex art. 1227 1° co. c.c., secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- Condannare parte attrice alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.
Salvo ogni altro diritto.
In data 02.02.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
In data 19.05.2022, il Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova testimoniale e si rinviava all'udienza del 09.03.2023
Dopo il rinvio all'udienza del 15.11.2023, veniva espletato l'interrogatorio formale della sig.ra Parte_1 ed escusso il testimone Testimone_1
Con ordinanza del 20.11.2023 veniva nominato CTU medico legale il dott. onde Persona_2 rispondere ai seguenti quesiti se le lesioni refertate dopo il sinistro per cui è causa e/o successivamente certificate siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo;
- se dalle lesioni sia derivato un periodo di inabilità temporanea ( parziale e/o totale ) del soggetto, specificandone eventualmente la durata;
- se ad esito delle lesioni siano residuati, sulla base di una verifica clinico strumentale obiettiva, postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisandone i criteri di determinazione;
- la congruità delle spese mediche documentate Veniva fissata l'udienza del 01.02.2024 per il giuramento del CTU.
In data 01.10.2024 veniva quindi depositata la perizia medico legale.
Con provvedimento del 10.10.2024 si rinviava al 02.07.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa era assegnata allo scrivente GOP che, in data 16.04.2025, anticipava l'udienza al 19.05.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
All'esito dell'istruttoria orale espletata, deve ritenersi provato il fatto storico da cui trae origine la controversia ossia che l'attrice, mentre camminava sul marciapiedi lungo Viale della Regione, nel Comune di , cadeva a terra. CP_1
Depone, in tal senso, la dichiarazione del testimone che ha assistito all'evento. Testimone_1
Infatti, il testimone, escusso all'udienza del 15.11.2023, ha confermato tutti i capitoli di prova ossia che l'attrice cadde in corrispondenza di una buca dovuta alla mancanza di mattonelle autobloccanti sul marciapiede.
Dalla testimonianza raccolta emerge dunque che:
a) La caduta è avvenuta in corrispondenza dell'assenza di mattonelle autobloccanti.
b) L'evento è accaduto in pieno giorno.
c) L'attrice, come riferisce nell'interrogatorio formale, vive a 500 metri dal luogo dell'incidente, e dunque deve ritenersi a conoscenza dello stato dei luoghi.
Orbene, dette circostanze di fatto appaiono sufficienti per imputare la caduta, in via esclusiva, alla mancanza di cautela da parte dell'attrice.
Occorre, invero, ricordare che, secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, non esiste alcun automatismo tra la presenza di un'anomalia sulla sede viaria e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa, nel senso che eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili.
In altre parole, in virtù del dovere di ragionevole cautela che grava sul danneggiato in virtù del principio di solidarietà (art 2 Cost), la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe (Cass.01.02.2018 nr 2482).1 Ciò in quanto più la situazione di danno era evitabile adottando le ordinarie cautele, più deve considerarsi rilevante l'efficienza causale della condotta imprudente del danneggiato.
E l'imprudenza può essere tale da interrompere il nesso causale, visto che appare granitico in giurisprudenza il principio che quanto più la situazione di possibile danno sa suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (…)” ( Cass. Civile Sez
III 29.01.2019 nr. 2345 Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n.
2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482).
In altri termini, nel caso di specie, vi era per l'attrice la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto e ciò esclude la configurabilità dell'insidia dato che, appunto, quanto più la situazione di pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass.
11946/2013).
In sostanza, la concreta possibilità che l'utente possa percepire e, quindi, prevedere con l'ordinaria diligenza il pericolo presente sulla strada, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e, di conseguenza, anche della responsabilità della pubblica amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica
(Cass. 13.7.2011, n. 15375).
E' che l'esistenza del pericolo fosse presumibile sulla strada percorsa dall'attrice appare manifesta:
- anzitutto, i luoghi dell'incidente sono certamente noti all'attrice visto che ella vive a 500 metri dal punto della caduta.
-in secondo luogo, anche la presenza dell'evidente danneggiamento delle mattonelle (come emerge dal repertorio fotografico prodotto dalla stessa parte attrice) avrebbe dovuto spingere l'attrice all'adozione di una maggiore accortezza nell'incedere in quel punto.
l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilita' e quindi di causalita' adeguata.4.30.
– Tale dovere di cautela corrisponde gia' alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e puo' ricondursi
– se non all'ormai non piu' in auge principio di auto responsabilita' – almeno ad un dovere di solidarieta', imposto dall'articolo 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocita' degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
(…) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, e' connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'articolo 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta' espresso dall'articolo 2 Cost.. Pertanto, quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benche' astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita' causale (…)”.
Inoltre, usando una diligenza media l'attrice avrebbe potuto evitare l'incidente poiché è pacifico che:
- vi fosse una perfetta visibilità del percorso data l'esposizione alla luce solare, visto l'orario dell'accadimento.
- La carenza di un'ampia porzione di mattoni divelti dalla pavimentazione del marciapiede, nonché la presenza di fogliame, sono elementi che dovevano indurre l'attrice a procedere con maggior cautela.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve ritenersi priva di fondamento e deve essere integramente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, condannando l'attrice a rifondere le spese di lite al convenuto, liquidate come da dispositivo e determinate secondo i parametri del DM 55/2014 tenendo in considerazione il valore del petitum indicato dall'attore nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra nei confronti del Parte_1 CP_1
, per le ragioni indicate in motivazione, ponendo a carico di parte attrice le spese di ctu.
[...]
CONDANNA la sig.ra rimborsare il convenuto delle spese di lite, spese Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nella somma di Euro 5077,00 così determinata Euro 919,00 per la fase studio ed Euro
777,00 per la fase introduttiva, Euro 1680,00 per la fase istruttoria ed Euro 1701,00 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A e CPA come per legge.
Palermo lì 19.05.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (…)Tanto in ipotesi di responsabilita' per cose in custodia ex articolo 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilita' ex articolo 2043 c.c., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) puo' – in base ad un ordine crescente di gravita' – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilita' del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'articolo 2051 c.c.).4.28. – In particolare, quanto piu' la situazione di possibile pericolo e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, gia' Cass. 10300/07).4.29. – In altri termini, se e' vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilita' si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. 17/10/2013, n. 23584), e' altrettanto vero che
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 13947/2021 4RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 16.04.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 19.05.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 19.05.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 13947/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
La sig.ra (C.F ), rapp.to e difeso dall'Avvocato Daniela Braga Parte_1 C.F._1
Attrice
CONTRO
Il (CF ) in persona del Sindaco pro tempore rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato Antonio Liberto
Convenuto
CONCLUSIONI: La parte costituita ha concluso come da comparsa conclusionale.
FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Palermo, il n.q. di ente proprietario delle strade cittadine Controparte_1
All'uopo, l'attrice rappresentava che, 17 maggio 2020, verso le ore 16:00, lungo il viale della Regione, mentre ella camminava sul marciapiede, giunta in prossimità della fermata dell'autobus, rovinava a terra a causa di un dissestamento presente sul marciapiede (delle dimensioni all'incirca di 60 cm X 60 cm x 10 cm di profondità) cagionato dalla rimozione di alcuni mattoni autobloccanti, che non sarebbe stata visibile a causa del cospicuo stato di fogliame ivi presente
L'attrice, veniva soccorsa dal marito, che la accompagnava, dolorante, al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Civico di Palermo dove, a seguito degli opportuni controlli radiologici, le veniva diagnosticata la “frattura bimalleolare della caviglia destra ” e, quindi, ricoverata direttamente presso l'U.O.C. di Ortopedia dello stesso Nosocomio ove, nei giorni successivi (precisamente il 21/5/2020) veniva sottoposta ad intervento chirurgico al collo del piede.
La sig.ra imaneva ricoverata presso l'unità di Ortopedia del Presidio Ospedaliero Arnas Civico Pt_1 di Palermo dal 17 al 25 maggio 2020, per poi proseguire, una volta dimessa, le cure riabilitative presso la
Casa di Cura Igiea di Partinico fino all'8/07/2020.
Alle visite ortopediche successive si sarebbe evidenziato il progressivo consolidamento della frattura, fino a che, con la visita ortopedica eseguita il 17/12/2020 dal dott. di , la stessa veniva Persona_1 CP_1 valutata “guarita con postumi”.
Dunque, parte attrice chiedeva, nelle proprie conclusioni “Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa.
- ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità del in ordine alla determinazione Controparte_1 dell'evento infortunistico per cui è causa;
- RITENERE E DICHIARARE, conseguentemente, il diritto dell'attrice di ottenere dal ex art. Controparte_1
2051 c.c., il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali dalla prima subiti, nella chiesta misura di € 21.161,50 o nella somma maggiore o minore che risulti dovuta in corso di causa, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di rimborso delle spese mediche sostenute, documentate in atti e quantificate (dette spese) in complessivi € 987,55 s.e.&o.;
- CONDANNARE, conseguentemente, il in persona del legale rappresentante p.t.,, al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) in favore dell'attrice, di cui si chiede la liquidazione nella chiesta misura di
€ 22.149,05 o nella somma maggiore o minore che risulti dovuta in corso di causa, secondo le risultanze processuali e della c.t.u. medico-legale, con valutazione equitativa utilizzando le c.d. tabelle del Tribunale di Milano per la valutazione del danno alla persona o, in subordine, applicando qualunque altro criterio di valutazione, sempre in via equitativa, che il Tribunale riterrà conforme a giustizia;
- CONDANNARE, inoltre, il al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi compensativi e della Controparte_1 rivalutazione monetaria sul complessivo ammontare del danno che verrà liquidato, con decorrenza dalla data del fatto illecito e sino all'effettivo soddisfo;
- CONDANNARE, infine, il convenuto al pagamento, in favore dell'attore delle spese, competenze ed onorari del giudizio ex art. 91 c.p.c;
- Ammettersi c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice per accertare, in relazione a quanto dedotto in atto di citazione e sulla scorta della documentazione clinica prodotta in atti e di qualsivoglia altro utile elemento, la natura, l'entità, il nesso di causalità e la durata della malattia, l'invalidità temporanea, il danno biologico reliquato, da quantificare in termini percentuali, nonchè, in caso di contestazione avversaria, anche la congruità delle spese mediche di cui si chiede il rimborso
Il si costituiva rilevando la nullità della citazione e contestando la responsabilità Controparte_1 dell'Ente e comunque, in via subordinata, rilevando la sussistenza del concorso di colpa. Pertanto, il così concludeva il proprio atto introduttivo: Controparte_1
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 c.p.c.;
- Nel merito, rigettare integralmente tutte le domande proposte da controparte nell'atto di citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in parte motiva;
- In subordine, rigettare le richieste risarcitorie per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2 c.c.;
- In ulteriore subordine, diminuire il risarcimento ex art. 1227 1° co. c.c., secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- Condannare parte attrice alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.
Salvo ogni altro diritto.
In data 02.02.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
In data 19.05.2022, il Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova testimoniale e si rinviava all'udienza del 09.03.2023
Dopo il rinvio all'udienza del 15.11.2023, veniva espletato l'interrogatorio formale della sig.ra Parte_1 ed escusso il testimone Testimone_1
Con ordinanza del 20.11.2023 veniva nominato CTU medico legale il dott. onde Persona_2 rispondere ai seguenti quesiti se le lesioni refertate dopo il sinistro per cui è causa e/o successivamente certificate siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo;
- se dalle lesioni sia derivato un periodo di inabilità temporanea ( parziale e/o totale ) del soggetto, specificandone eventualmente la durata;
- se ad esito delle lesioni siano residuati, sulla base di una verifica clinico strumentale obiettiva, postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisandone i criteri di determinazione;
- la congruità delle spese mediche documentate Veniva fissata l'udienza del 01.02.2024 per il giuramento del CTU.
In data 01.10.2024 veniva quindi depositata la perizia medico legale.
Con provvedimento del 10.10.2024 si rinviava al 02.07.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa era assegnata allo scrivente GOP che, in data 16.04.2025, anticipava l'udienza al 19.05.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
All'esito dell'istruttoria orale espletata, deve ritenersi provato il fatto storico da cui trae origine la controversia ossia che l'attrice, mentre camminava sul marciapiedi lungo Viale della Regione, nel Comune di , cadeva a terra. CP_1
Depone, in tal senso, la dichiarazione del testimone che ha assistito all'evento. Testimone_1
Infatti, il testimone, escusso all'udienza del 15.11.2023, ha confermato tutti i capitoli di prova ossia che l'attrice cadde in corrispondenza di una buca dovuta alla mancanza di mattonelle autobloccanti sul marciapiede.
Dalla testimonianza raccolta emerge dunque che:
a) La caduta è avvenuta in corrispondenza dell'assenza di mattonelle autobloccanti.
b) L'evento è accaduto in pieno giorno.
c) L'attrice, come riferisce nell'interrogatorio formale, vive a 500 metri dal luogo dell'incidente, e dunque deve ritenersi a conoscenza dello stato dei luoghi.
Orbene, dette circostanze di fatto appaiono sufficienti per imputare la caduta, in via esclusiva, alla mancanza di cautela da parte dell'attrice.
Occorre, invero, ricordare che, secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, non esiste alcun automatismo tra la presenza di un'anomalia sulla sede viaria e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa, nel senso che eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili.
In altre parole, in virtù del dovere di ragionevole cautela che grava sul danneggiato in virtù del principio di solidarietà (art 2 Cost), la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe (Cass.01.02.2018 nr 2482).1 Ciò in quanto più la situazione di danno era evitabile adottando le ordinarie cautele, più deve considerarsi rilevante l'efficienza causale della condotta imprudente del danneggiato.
E l'imprudenza può essere tale da interrompere il nesso causale, visto che appare granitico in giurisprudenza il principio che quanto più la situazione di possibile danno sa suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (…)” ( Cass. Civile Sez
III 29.01.2019 nr. 2345 Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n.
2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482).
In altri termini, nel caso di specie, vi era per l'attrice la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto e ciò esclude la configurabilità dell'insidia dato che, appunto, quanto più la situazione di pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass.
11946/2013).
In sostanza, la concreta possibilità che l'utente possa percepire e, quindi, prevedere con l'ordinaria diligenza il pericolo presente sulla strada, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e, di conseguenza, anche della responsabilità della pubblica amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica
(Cass. 13.7.2011, n. 15375).
E' che l'esistenza del pericolo fosse presumibile sulla strada percorsa dall'attrice appare manifesta:
- anzitutto, i luoghi dell'incidente sono certamente noti all'attrice visto che ella vive a 500 metri dal punto della caduta.
-in secondo luogo, anche la presenza dell'evidente danneggiamento delle mattonelle (come emerge dal repertorio fotografico prodotto dalla stessa parte attrice) avrebbe dovuto spingere l'attrice all'adozione di una maggiore accortezza nell'incedere in quel punto.
l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilita' e quindi di causalita' adeguata.4.30.
– Tale dovere di cautela corrisponde gia' alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e puo' ricondursi
– se non all'ormai non piu' in auge principio di auto responsabilita' – almeno ad un dovere di solidarieta', imposto dall'articolo 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocita' degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
(…) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, e' connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'articolo 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta' espresso dall'articolo 2 Cost.. Pertanto, quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benche' astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita' causale (…)”.
Inoltre, usando una diligenza media l'attrice avrebbe potuto evitare l'incidente poiché è pacifico che:
- vi fosse una perfetta visibilità del percorso data l'esposizione alla luce solare, visto l'orario dell'accadimento.
- La carenza di un'ampia porzione di mattoni divelti dalla pavimentazione del marciapiede, nonché la presenza di fogliame, sono elementi che dovevano indurre l'attrice a procedere con maggior cautela.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve ritenersi priva di fondamento e deve essere integramente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, condannando l'attrice a rifondere le spese di lite al convenuto, liquidate come da dispositivo e determinate secondo i parametri del DM 55/2014 tenendo in considerazione il valore del petitum indicato dall'attore nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra nei confronti del Parte_1 CP_1
, per le ragioni indicate in motivazione, ponendo a carico di parte attrice le spese di ctu.
[...]
CONDANNA la sig.ra rimborsare il convenuto delle spese di lite, spese Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nella somma di Euro 5077,00 così determinata Euro 919,00 per la fase studio ed Euro
777,00 per la fase introduttiva, Euro 1680,00 per la fase istruttoria ed Euro 1701,00 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A e CPA come per legge.
Palermo lì 19.05.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (…)Tanto in ipotesi di responsabilita' per cose in custodia ex articolo 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilita' ex articolo 2043 c.c., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) puo' – in base ad un ordine crescente di gravita' – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilita' del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'articolo 2051 c.c.).4.28. – In particolare, quanto piu' la situazione di possibile pericolo e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, gia' Cass. 10300/07).4.29. – In altri termini, se e' vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilita' si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. 17/10/2013, n. 23584), e' altrettanto vero che