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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 274/2023.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 274/2023 R.G. e vertente tra
(P.I. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo Parte_1 P.IVA_1
, con l'avv. FULVIO CATALANO (C.F. Pt_1 CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2
e qui di seguito anche solo “ ”, non costituito Controparte_1
-appellato-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Reggio
Calabria, comunicata il 20/04/2023 ed emessa a definizione del proc. n. 3455/2021 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti.
1 R.G. 274/2023.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte ha impugnato Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del proc. n. 3455/2021 R.G. e chiesto alla Corte di voler: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'Ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza
673/2023 emessa il 20/04/2023 dal Tribunale di RC nella causa ex 702 Bis cpc, RG
3455/2021, notificata il 21/04/2023, dichiarare illegittima, nulla, annullata detta Ordinanza per violazione dell'art. 112 cpc sia sia per eccesso e/o per difetto di giudizo (per come argomentato nei motivi); -In via Subordinata dichiarare l'illegittimità, nullità, annullamento della Ordinanza al Capo 1 impugnato e statuire che l'improponibilità o improcedibilità della domanda proposta in primo grado dall'appellato per violazione della clausola compromissoria arbitrale di cui all'art. 24 dello Statuto e/o dell'art. 9 dello Statuto che prevedendo il vincolo di solidarietà obbligava al ricorso alla procedura arbitrale per tutti gli obbligati in solido”.
I.2.- Non si è invece costituito in questo grado, pur a fronte della ritualità della notifica
[intervenuta in data 22/05/2023 alle ore 19:08:02, come da RdAC in formato .eml prodotta in uno all'atto di iscrizione a ruolo dell'appello], il , di cui pertanto Controparte_1
dichiararsi, come in dispositivo, la relativa contumacia.
I.3.- In occasione poi dell'udienza del 10.12.2024 nessuna parte ha depositato note scritte
(condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza), sicché il giudizio veniva rinviato (con provvedimento di rinvio dell'11.12.2024 ritualmente comunicato alle parti, come da comunicazioni di Cancelleria intervenute in pari data), ex artt. 309 e 127 ter c.p.c., all'udienza dell'11.02.2025.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte.
II.- In virtù di quanto precede e in particolare dell'intervenuta doppia diserzione bilaterale, occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e pertanto dichiarare l'estinzione del processo ex art. 309 c.p.c..
2 R.G. 274/2023.
II.1.- A tale declaratoria occorre poi necessariamente procedersi per il tramite di sentenza del
Collegio, considerando:
(i) la previsione generale di cui all'art. 279 c.p.c. (la quale, salvo deroghe espresse, impone la forma della sentenza per ogni provvedimento definitorio del giudizio, anche derivante da questione pregiudiziale attinente al processo - cfr. art. 279, comma II, n. 2), c.p.c.);
(ii) l'assenza di contrarie disposizioni nel d.lgs. 149/2022 – ivi appunto prevedendosi solo una norma specifica per l'improcedibilità (cfr. art. 348, comma III, c.p.c., in applicazione del criterio di cui alla lett. d) dell'art. art. 1, comma VIII, della L. delega n. 206/2021) e nulla invece disponendosi in punto di estinzione e inammissibilità (né nel d.lg. 149/2022, né, ancor prima, nella L. delega), non prevedendosi, in particolare e pur reintroducendo la figura del
Consigliere Istruttore, né l'attribuzione in capo a quest'ultimo di autonomi poteri decisori
(stabilendo, al contrario, che “la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore”, ma che “la decisione è collegiale”: art. 350, comma I, c.p.c., nonché art. 1, comma VIII, lett. l), della L. delega n. 206/2021, in punto di poteri del C.I.), né la reintroduzione, per l'appello, di una norma analoga all'art. 308 c.p.c. ovvero all'art. 350, comma II, c.p.c. nella formulazione di cui alla L. n. 581/1950 (ove, in deroga all'art. 279 c.p.c., si abilitava il C.I. a “dichiara[re]
l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del procedimento
d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni”), da tutto ciò evidentemente discendendo (in ossequio al principio generale innanzi menzionato, nonché alla regola “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”) la persistente necessità di pronunciare l'estinzione, pur per gli appelli proposti dopo il 28.02.2023, secondo le regole generali (e dunque tramite sentenza).
II.2.- Né può ritenersi che deponga in senso diverso da quanto precede la novella normativa da ultimo intervenuta (d.lgs. n. 164 del 31.10.2024, c.d. Correttivo Cartabia) e che ha introdotto, con il proprio art. 3, comma 4, lett. f), l'ordinanza anche per le estinzioni
[aggiungendo nuovi commi all'art. 350 – “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma” e “Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”], considerando che l'art. 7 di tale d.lgs. n. 164/2024 (“disposizioni transitorie”) prevede la consueta regola generale dei procedimenti “introdotti” (e dunque instaurati ab origine e fin dal 1° grado) dopo il 28 febbraio 2023 [art. 7, comma 1: “ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al
3 R.G. 274/2023.
28 febbraio 2023”] e non prevede deroghe specifiche per la modifica di cui all'art. 350 c.p.c.
[cfr. art. 7, commi 2-7, sempre del d.lgs. 164/2024], non potendo pertanto tale ultimo
Correttivo trovare applicazione nei casi, analoghi a quello di specie, di procedimento
“introdotto” nel 2021 (proc. n. 3455/2021 R.G.) e dunque senz'altro prima del 28.02.2023.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico della parte costituita che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n.
274/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Reggio Calabria, comunicata il 20/04/2023 ed emessa a definizione del proc. n.
3455/2021 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia, in questo grado, della parte appellata;
2) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del presente processo d'appello;
3) SPESE a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 febbraio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
4
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 274/2023 R.G. e vertente tra
(P.I. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo Parte_1 P.IVA_1
, con l'avv. FULVIO CATALANO (C.F. Pt_1 CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2
e qui di seguito anche solo “ ”, non costituito Controparte_1
-appellato-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Reggio
Calabria, comunicata il 20/04/2023 ed emessa a definizione del proc. n. 3455/2021 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti.
1 R.G. 274/2023.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte ha impugnato Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del proc. n. 3455/2021 R.G. e chiesto alla Corte di voler: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'Ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza
673/2023 emessa il 20/04/2023 dal Tribunale di RC nella causa ex 702 Bis cpc, RG
3455/2021, notificata il 21/04/2023, dichiarare illegittima, nulla, annullata detta Ordinanza per violazione dell'art. 112 cpc sia sia per eccesso e/o per difetto di giudizo (per come argomentato nei motivi); -In via Subordinata dichiarare l'illegittimità, nullità, annullamento della Ordinanza al Capo 1 impugnato e statuire che l'improponibilità o improcedibilità della domanda proposta in primo grado dall'appellato per violazione della clausola compromissoria arbitrale di cui all'art. 24 dello Statuto e/o dell'art. 9 dello Statuto che prevedendo il vincolo di solidarietà obbligava al ricorso alla procedura arbitrale per tutti gli obbligati in solido”.
I.2.- Non si è invece costituito in questo grado, pur a fronte della ritualità della notifica
[intervenuta in data 22/05/2023 alle ore 19:08:02, come da RdAC in formato .eml prodotta in uno all'atto di iscrizione a ruolo dell'appello], il , di cui pertanto Controparte_1
dichiararsi, come in dispositivo, la relativa contumacia.
I.3.- In occasione poi dell'udienza del 10.12.2024 nessuna parte ha depositato note scritte
(condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza), sicché il giudizio veniva rinviato (con provvedimento di rinvio dell'11.12.2024 ritualmente comunicato alle parti, come da comunicazioni di Cancelleria intervenute in pari data), ex artt. 309 e 127 ter c.p.c., all'udienza dell'11.02.2025.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte.
II.- In virtù di quanto precede e in particolare dell'intervenuta doppia diserzione bilaterale, occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e pertanto dichiarare l'estinzione del processo ex art. 309 c.p.c..
2 R.G. 274/2023.
II.1.- A tale declaratoria occorre poi necessariamente procedersi per il tramite di sentenza del
Collegio, considerando:
(i) la previsione generale di cui all'art. 279 c.p.c. (la quale, salvo deroghe espresse, impone la forma della sentenza per ogni provvedimento definitorio del giudizio, anche derivante da questione pregiudiziale attinente al processo - cfr. art. 279, comma II, n. 2), c.p.c.);
(ii) l'assenza di contrarie disposizioni nel d.lgs. 149/2022 – ivi appunto prevedendosi solo una norma specifica per l'improcedibilità (cfr. art. 348, comma III, c.p.c., in applicazione del criterio di cui alla lett. d) dell'art. art. 1, comma VIII, della L. delega n. 206/2021) e nulla invece disponendosi in punto di estinzione e inammissibilità (né nel d.lg. 149/2022, né, ancor prima, nella L. delega), non prevedendosi, in particolare e pur reintroducendo la figura del
Consigliere Istruttore, né l'attribuzione in capo a quest'ultimo di autonomi poteri decisori
(stabilendo, al contrario, che “la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore”, ma che “la decisione è collegiale”: art. 350, comma I, c.p.c., nonché art. 1, comma VIII, lett. l), della L. delega n. 206/2021, in punto di poteri del C.I.), né la reintroduzione, per l'appello, di una norma analoga all'art. 308 c.p.c. ovvero all'art. 350, comma II, c.p.c. nella formulazione di cui alla L. n. 581/1950 (ove, in deroga all'art. 279 c.p.c., si abilitava il C.I. a “dichiara[re]
l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del procedimento
d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni”), da tutto ciò evidentemente discendendo (in ossequio al principio generale innanzi menzionato, nonché alla regola “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”) la persistente necessità di pronunciare l'estinzione, pur per gli appelli proposti dopo il 28.02.2023, secondo le regole generali (e dunque tramite sentenza).
II.2.- Né può ritenersi che deponga in senso diverso da quanto precede la novella normativa da ultimo intervenuta (d.lgs. n. 164 del 31.10.2024, c.d. Correttivo Cartabia) e che ha introdotto, con il proprio art. 3, comma 4, lett. f), l'ordinanza anche per le estinzioni
[aggiungendo nuovi commi all'art. 350 – “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma” e “Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”], considerando che l'art. 7 di tale d.lgs. n. 164/2024 (“disposizioni transitorie”) prevede la consueta regola generale dei procedimenti “introdotti” (e dunque instaurati ab origine e fin dal 1° grado) dopo il 28 febbraio 2023 [art. 7, comma 1: “ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al
3 R.G. 274/2023.
28 febbraio 2023”] e non prevede deroghe specifiche per la modifica di cui all'art. 350 c.p.c.
[cfr. art. 7, commi 2-7, sempre del d.lgs. 164/2024], non potendo pertanto tale ultimo
Correttivo trovare applicazione nei casi, analoghi a quello di specie, di procedimento
“introdotto” nel 2021 (proc. n. 3455/2021 R.G.) e dunque senz'altro prima del 28.02.2023.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico della parte costituita che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n.
274/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Reggio Calabria, comunicata il 20/04/2023 ed emessa a definizione del proc. n.
3455/2021 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia, in questo grado, della parte appellata;
2) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del presente processo d'appello;
3) SPESE a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 febbraio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
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