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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLIDORO Parte_1 C.F._1
SIRIO Parte ricorrente contro
Controparte_1
[...]
[...]
in proprio ex art.417 bis comma I cpc
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di
, nella Prima Fascia delle GPS, per la classe di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto CP_1 della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento.
Per la parte convenuta:
In punto di giurisdizione: per tutte le causali esposte in narrativa, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, con vittoria di spese.
Sempre in via preliminare di rito: per tutte le causali esposte in narrativa, disporsi l'estensione del contraddittorio del presente giudizio, con onere a carico di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 106 cod. pagina 1 di 6 proc. civ., nei confronti di tutti gli inclusi nella prima fascia della Graduatoria Provinciale per le
Supplenze in vigore in provincia di per il biennio scolastico 2022/2024 ed afferente le classi di CP_1
concorso A054-Storia dell'arte scuola secondaria di secondo grado.
In via principale: per le causali tutte esposte in narrativa, rigettarsi l'avverso ricorso siccome inammissibile, illegittimo o infondato con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso ha chiesto che sia accertato il proprio diritto, in quanto Parte_1
laureata con 24 CFU, ad essere inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (GPS), afferenti la classe di concorso A054-Storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado.
A tal fine la ricorrente ha esposto che è attualmente inserita nella seconda fascia delle GPS di , CP_1
ha conseguito il titolo di laurea oltre 24 CFU ed ambisce all'inserimento nella prima fascia delle GPS di per la classe di concorso A054 (Storia dell'Arte nella scuola secondaria di II grado), ma tale CP_1
inserimento non è reso possibile in quanto il non riconosce il valore abilitante del titolo di CP_1
laurea oltre 24 CFU. Secondo la ricorrente, in ragione della laurea con 24 CFU, i suoi titoli devono invece essere considerati abilitanti all'insegnamento e, pertanto, devono permettere l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le prime fasce delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (GPS).
Si è costituito il , che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione Controparte_1
del giudice adito e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle pretese avversarie, non essendo equiparabile la condizione della ricorrente a quella dei soggetti abilitati, anche alla luce della recente evoluzione normativa della disciplina applicabile.
***
L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.
Il giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente - previa disapplicazione delle
Ordinanze 60/2020 e 112/2022 e dei decreti conseguenti - ad essere inserita nella prima fascia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di . CP_1
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, alla luce del principio affermato dalla Corte di
Cassazione Sez. Un. Con sentenza 25836/2016, che si è così espressa: “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una
pagina 2 di 6 graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria -
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (conf., Cass. 17123/19).
Nel caso di specie la ricorrente afferma la sussistenza del diritto all'inserimento nella prima fascia GPS, per la classe di concorso di interesse, come derivante dalla legge e, pertanto, in applicazione del principio che precede, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
***
Nel merito, il ricorso va rigettato per le ragioni che seguono.
La ricorrente, priva dell'abilitazione necessaria richiesta dalle OM 60/2020 e 112/2022 per l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), deduce di avere diritto all'inserimento nella suddetta fascia invocando la disposizione dell'art.5 D.Lgs. 59/2017 che, per l'accesso ai concorsi, valuterebbe il possesso dell'abilitazione specifica equipollente a quello congiunto della laurea e dei 24 CFU.
La tesi della parte ricorrente è infondata alla luce dei rilievi – condivisi dal Tribunale - svolti dalla
Corte di Cassazione con sentenza 7084/2024, che, dopo avere ripercorso l'intero sistema del reclutamento e della formazione degli insegnanti, come sviluppatosi negli ultimi decenni e con la normativa di settore, relativamente al citato art. 5 si è così espressa:
(….) il disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017, in vigore dal 1° gennaio 2019, come modificato dall'art. 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, per il quale:
‹‹1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica,
pagina 3 di 6 musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche››.
Si tratta di un testo che, peraltro, è stato modificato rispetto al passato semplicemente perché
l'abilitazione, una volta abolito il percorso FIT, era tornata ad essere ricollegata al superamento, senza assunzione, del concorso pubblico o all'espletamento di itinerari formativi ad hoc, e non certo in ragione di una sua ipotetica equiparazione al titolo di studio unito a 24 CFU, come emerge dal comma
4 ter dello stesso art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, per il quale ‹‹Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso››.
(…)
Pure la lettura del testo attuale dell'art.5, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017, vigente dal 30 giugno
2022, conforta la tesi di parte ricorrente, in quanto prescrive che:
‹‹1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso››.
Infatti, il possesso della laurea si deve aggiungere all'abilitazione per prendere parte al concorso in questione.
Sull'ambito di applicazione dell'invocato art.5 D. Lgs. 59/2017 si è espressa anche la Corte di Appello di Brescia con sentenza 252/2021 rilevando (…) In sostanza, l'art.5 del D.Lgs. 59/2017, attraverso la congiunzione disgiuntiva «oppure», prevede sì l'equiparazione della laurea accompagnata dai 24 CFU al possesso dell'abilitazione, ma solo ai fini della partecipazione al concorso e non anche ai fini del possibile insegnamento quale supplente a seguito dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.
pagina 4 di 6 Detto diversamente: la disciplina in materia di accesso ai concorsi non può valere ed essere estesa anche nella diversa materia di formazione delle graduatorie, trattandosi di due discipline volte a disciplinare situazioni diverse e aventi finalità differenti. La possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24 CFU, lungi dal costituire implicita affermazione che tali soggetti devono considerarsi già abilitati all'insegnamento, costituisce solo e soltanto un ampliamento alla possibilità di partecipare alla prova selettiva per, eventualmente, conseguire l'abilitazione. Ed invero, l'art. 5, co.
4-ter, del D. Lgs. 59/2017, nel prevedere espressamente che «il superamento di tutte le prove concorsuali … costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso», chiarisce che solo con il superamento del concorso i partecipanti, che non siano già in possesso di abilitazione specifica, conseguono tale titolo.
Le considerazioni sino a qui svolte trovano conferma nella sentenza del TAR (depositata in atti dal
che ha respinto proprio la domanda proposta dall'odierna appellata. In particolare, il giudice CP_2
amministrativo ha ricordato che la disciplina sui percorsi abilitanti persegue una finalità distinta e diversa dal conseguimento della laurea, consistendo in «una attività di formazione orientata alla
'funzione docente', che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico-pedagogiche».
Vero è che, data la diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e laurea seppure accompagnata da crediti universitari, occorre una norma che espressamente stabilisca l'equivalenza tra i due titoli, norma che allo stato difetta.”.
Alla luce di quanto precede, considerato che l'acquisizione di 24 CFU attesta esclusivamente la partecipazione ad un corso al cui esito vengono riconosciuti i crediti stessi, mentre l'abilitazione presuppone il previo superamento di una prova concorsuale o comunque la partecipazione ad uno specifico percorso didattico/formativo, deve ritenersi ragionevole l'equiparazione delle due situazioni ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato, mentre, con riferimento alla predisposizione di una graduatoria che consente l'attribuzione diretta di una supplenza temporanea, il requisito dell'abilitazione rileva quale presupposto per l'inserimento in una fascia superiore.
In definitiva ai fini dell'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie è necessario che sia stato conseguito il titolo abilitativo, mentre il possesso di laurea con 24 CFU non è equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.
Privo di rilievo è il richiamo della parte ricorrente al d.m. 92/2019, che si limita a rinviare all'art. 5
pagina 5 di 6 d.lgs. 59/2017 - con riferimento al quale valgono i rilievi che precedono - peraltro ai soli fini dell'individuazione dei presupposti per l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno.
Con riferimento alla richiesta di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, si condivide quanto già rilevato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in precedenza citata che ha escluso che sia ipotizzabile alcuna violazione della Costituzione atteso che la posizione degli abilitati è chiaramente differente rispetto a quella dei non abilitati e che è interesse della P.A. valorizzare coloro che, oltre a conseguire il necessario titolo di studio per partecipare al concorso pubblico, affrontano un ulteriore percorso formativo.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio
Brescia, 7 aprile 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLIDORO Parte_1 C.F._1
SIRIO Parte ricorrente contro
Controparte_1
[...]
[...]
in proprio ex art.417 bis comma I cpc
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di
, nella Prima Fascia delle GPS, per la classe di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto CP_1 della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento.
Per la parte convenuta:
In punto di giurisdizione: per tutte le causali esposte in narrativa, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, con vittoria di spese.
Sempre in via preliminare di rito: per tutte le causali esposte in narrativa, disporsi l'estensione del contraddittorio del presente giudizio, con onere a carico di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 106 cod. pagina 1 di 6 proc. civ., nei confronti di tutti gli inclusi nella prima fascia della Graduatoria Provinciale per le
Supplenze in vigore in provincia di per il biennio scolastico 2022/2024 ed afferente le classi di CP_1
concorso A054-Storia dell'arte scuola secondaria di secondo grado.
In via principale: per le causali tutte esposte in narrativa, rigettarsi l'avverso ricorso siccome inammissibile, illegittimo o infondato con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso ha chiesto che sia accertato il proprio diritto, in quanto Parte_1
laureata con 24 CFU, ad essere inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (GPS), afferenti la classe di concorso A054-Storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado.
A tal fine la ricorrente ha esposto che è attualmente inserita nella seconda fascia delle GPS di , CP_1
ha conseguito il titolo di laurea oltre 24 CFU ed ambisce all'inserimento nella prima fascia delle GPS di per la classe di concorso A054 (Storia dell'Arte nella scuola secondaria di II grado), ma tale CP_1
inserimento non è reso possibile in quanto il non riconosce il valore abilitante del titolo di CP_1
laurea oltre 24 CFU. Secondo la ricorrente, in ragione della laurea con 24 CFU, i suoi titoli devono invece essere considerati abilitanti all'insegnamento e, pertanto, devono permettere l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le prime fasce delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (GPS).
Si è costituito il , che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione Controparte_1
del giudice adito e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle pretese avversarie, non essendo equiparabile la condizione della ricorrente a quella dei soggetti abilitati, anche alla luce della recente evoluzione normativa della disciplina applicabile.
***
L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.
Il giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente - previa disapplicazione delle
Ordinanze 60/2020 e 112/2022 e dei decreti conseguenti - ad essere inserita nella prima fascia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di . CP_1
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, alla luce del principio affermato dalla Corte di
Cassazione Sez. Un. Con sentenza 25836/2016, che si è così espressa: “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una
pagina 2 di 6 graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria -
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (conf., Cass. 17123/19).
Nel caso di specie la ricorrente afferma la sussistenza del diritto all'inserimento nella prima fascia GPS, per la classe di concorso di interesse, come derivante dalla legge e, pertanto, in applicazione del principio che precede, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
***
Nel merito, il ricorso va rigettato per le ragioni che seguono.
La ricorrente, priva dell'abilitazione necessaria richiesta dalle OM 60/2020 e 112/2022 per l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), deduce di avere diritto all'inserimento nella suddetta fascia invocando la disposizione dell'art.5 D.Lgs. 59/2017 che, per l'accesso ai concorsi, valuterebbe il possesso dell'abilitazione specifica equipollente a quello congiunto della laurea e dei 24 CFU.
La tesi della parte ricorrente è infondata alla luce dei rilievi – condivisi dal Tribunale - svolti dalla
Corte di Cassazione con sentenza 7084/2024, che, dopo avere ripercorso l'intero sistema del reclutamento e della formazione degli insegnanti, come sviluppatosi negli ultimi decenni e con la normativa di settore, relativamente al citato art. 5 si è così espressa:
(….) il disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017, in vigore dal 1° gennaio 2019, come modificato dall'art. 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, per il quale:
‹‹1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica,
pagina 3 di 6 musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche››.
Si tratta di un testo che, peraltro, è stato modificato rispetto al passato semplicemente perché
l'abilitazione, una volta abolito il percorso FIT, era tornata ad essere ricollegata al superamento, senza assunzione, del concorso pubblico o all'espletamento di itinerari formativi ad hoc, e non certo in ragione di una sua ipotetica equiparazione al titolo di studio unito a 24 CFU, come emerge dal comma
4 ter dello stesso art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, per il quale ‹‹Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso››.
(…)
Pure la lettura del testo attuale dell'art.5, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017, vigente dal 30 giugno
2022, conforta la tesi di parte ricorrente, in quanto prescrive che:
‹‹1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso››.
Infatti, il possesso della laurea si deve aggiungere all'abilitazione per prendere parte al concorso in questione.
Sull'ambito di applicazione dell'invocato art.5 D. Lgs. 59/2017 si è espressa anche la Corte di Appello di Brescia con sentenza 252/2021 rilevando (…) In sostanza, l'art.5 del D.Lgs. 59/2017, attraverso la congiunzione disgiuntiva «oppure», prevede sì l'equiparazione della laurea accompagnata dai 24 CFU al possesso dell'abilitazione, ma solo ai fini della partecipazione al concorso e non anche ai fini del possibile insegnamento quale supplente a seguito dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.
pagina 4 di 6 Detto diversamente: la disciplina in materia di accesso ai concorsi non può valere ed essere estesa anche nella diversa materia di formazione delle graduatorie, trattandosi di due discipline volte a disciplinare situazioni diverse e aventi finalità differenti. La possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24 CFU, lungi dal costituire implicita affermazione che tali soggetti devono considerarsi già abilitati all'insegnamento, costituisce solo e soltanto un ampliamento alla possibilità di partecipare alla prova selettiva per, eventualmente, conseguire l'abilitazione. Ed invero, l'art. 5, co.
4-ter, del D. Lgs. 59/2017, nel prevedere espressamente che «il superamento di tutte le prove concorsuali … costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso», chiarisce che solo con il superamento del concorso i partecipanti, che non siano già in possesso di abilitazione specifica, conseguono tale titolo.
Le considerazioni sino a qui svolte trovano conferma nella sentenza del TAR (depositata in atti dal
che ha respinto proprio la domanda proposta dall'odierna appellata. In particolare, il giudice CP_2
amministrativo ha ricordato che la disciplina sui percorsi abilitanti persegue una finalità distinta e diversa dal conseguimento della laurea, consistendo in «una attività di formazione orientata alla
'funzione docente', che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico-pedagogiche».
Vero è che, data la diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e laurea seppure accompagnata da crediti universitari, occorre una norma che espressamente stabilisca l'equivalenza tra i due titoli, norma che allo stato difetta.”.
Alla luce di quanto precede, considerato che l'acquisizione di 24 CFU attesta esclusivamente la partecipazione ad un corso al cui esito vengono riconosciuti i crediti stessi, mentre l'abilitazione presuppone il previo superamento di una prova concorsuale o comunque la partecipazione ad uno specifico percorso didattico/formativo, deve ritenersi ragionevole l'equiparazione delle due situazioni ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato, mentre, con riferimento alla predisposizione di una graduatoria che consente l'attribuzione diretta di una supplenza temporanea, il requisito dell'abilitazione rileva quale presupposto per l'inserimento in una fascia superiore.
In definitiva ai fini dell'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie è necessario che sia stato conseguito il titolo abilitativo, mentre il possesso di laurea con 24 CFU non è equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.
Privo di rilievo è il richiamo della parte ricorrente al d.m. 92/2019, che si limita a rinviare all'art. 5
pagina 5 di 6 d.lgs. 59/2017 - con riferimento al quale valgono i rilievi che precedono - peraltro ai soli fini dell'individuazione dei presupposti per l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno.
Con riferimento alla richiesta di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, si condivide quanto già rilevato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in precedenza citata che ha escluso che sia ipotizzabile alcuna violazione della Costituzione atteso che la posizione degli abilitati è chiaramente differente rispetto a quella dei non abilitati e che è interesse della P.A. valorizzare coloro che, oltre a conseguire il necessario titolo di studio per partecipare al concorso pubblico, affrontano un ulteriore percorso formativo.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio
Brescia, 7 aprile 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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