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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da: Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE REL. Dott. AR Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1377/2021 R.G. promossa da: ( ), elett.te dom. in Torino, V. Monte Asolone 8, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. D. Celi, da cui -oltre che dall'Avv. C. Traverso- è rappresentata e difesa per delega in atti. APPELLANTE
CONTRO
( ), elett.te dom.to in AN, V. Trotti 46, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. M. Grattarola, da cui è rappresentato e difeso per delega in atti. APPELLATO
E CONTRO
– certificato n. in persona di Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 quale Rappresentante Generale per l'Italia ( ), elett.te dom. in Milano, Corso Gari- P.IVA_2 baldi 86, presso lo studio dell'Avv. Tommaso volta dom.to in Torino, Via Piffetti 42, presso l'Avv. Alessandro Passamani.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ CONTRO ( ), residente in [...] C.F._3 rani 1/A, già titolare della Impresa Individuale IL di AM DR AR. APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI PRECISATE IL 20.3.2024
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
-1- Reietta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma In riforma della sentenza n. 292/2021 emessa dal Tribunale di AN, depositata in data 8.4.2021 e non notificata Quanto alle domande già oggetto del giudizio di primo grado n. 3822/2014 R.G. Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Piaccia al Giudice Ill.mo Previa ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti nelle memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 c.p.c. datate rispettivamente 27.7.2015 e 15.9.2015 con i testi ivi indicati Previa ammissione degli ordini di esibizione formulati in memoria ex art.183 n. 2 c.p.c., alle pagg. 13-14 punto C Nel merito: attribuita una responsabilità maggioritaria in capo al committente per i CP_1 danni conseguenti all'errata esecuzione del cd. cappotto termico da parte dell'Impresa IL di AM DR AR o comunque attribuita da Codesta Corte una responsabilità al riguardo in capo al Signor nella percentuale meglio ritenuta;
CP_1 stabilita una differente percentuale di responsabilità in capo all'IN. rispetto a Parte_1 quella stabilita dal Giudice di prime cure;
stabilito che il danno risarcibile al Signor a seguito dell'errata esecuzione del cd. CP_1 cappotto termico è pari ad € 15.340,00=, ol ne monetaria ed interessi al tasso legale con le modalità stabilite in sentenza, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_5
(Assicuratori dei ), , in persona del legale rap-
[...] CP_2 Controparte_6 tante pro tempor z to e di cui alle polizze pro- dotte quali docc. 12, 13 e 14, a garantire e manlevare l'IN. dalle domande tutte Parte_1 svolte nei propri confronti e dalle relative pronunce. Porre a carico delle controparti, nelle percentuali meglio ritenute, le somme liquidate a titolo di compenso al C.T.U. (e disporre quindi la rifusione degli importi pro quota corrisposti dall'IN.
[...]
al C.T.U. IN. , oltre interessi di legge), oltre le somme per CP_7 Persona_1
l'attività svolta dal C.T. di parte IN. in importo pari a capitali € 5.183,68= portati Persona_2 dalle fatture n. 53/2016 e n. 82/2016 , oltre interessi di legge. Dichiarare tenuto e condannare, in via riconvenzionale, il Signor al pagamento delle CP_1 somme dovute all'IN. per l'attività professionale svolta, in importo pari a € Parte_1
56.703,47= ovvero € 4 importo meglio ritenuto da Codesta Corte Ecc.ma, oltre accessori di legge ed interessi di legge ex art. 1284 cod. civ. ed artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002. Con il favore delle spese e del compenso professionale. Quanto alle domande già oggetto del giudizio di primo grado n. 3885/2016 R.G. Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Piaccia al Giudice Ill.mo Previa ammissione dei capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. datata 19.5.2017 con i testi ivi indicati;
e previa ammissione del teste IN. in controprova sui capitoli da Tes_1
10 a 22 dedotti dall'attore in primo grado in denegata ipotesi di ammissione degli CP_1 stessi Nel merito: respingere le domande svolte dal Signor nei confronti dell'IN. CP_1 CP_8
siccome infondate in fatto ed in diritto.
[...]
-2- Con il favore delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio. Relativamente ad entrambi i giudizi, disporre la restituzione dell'importo di € 60.055,26=, o altro minore importo, ad oggi corrisposto dall'IN. al Signor e di altri im- Parte_1 CP_1 porti corrispondendi o comunque dichiarare la (Assicuratori dei Controparte_5
, in ante pro tempore CP_2 Controparte_6 tenuta al pagamento all'IN. delle somme corrisposte o corrispondende dalla Parte_1 CP_ stessa al Signor o parte di esse, oltre interessi di legge. Con il favore delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio. e con rifu- sione della tassa di registro pagata dall'IN. di € 892,00=. Parte_1
CONCLUSIONI PRETI: Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere tutti i motivi d'appello avversari e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Vinte le spese.
CONCLUSIONI : CP_5
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta e, per quanto di ragione, anche in accoglimento della presente impugnazione proposta in via incidentale nei confronti della sentenza n. 292/2021 depositata l'8 aprile 2021 del Tribunale AN nel giudizio RG 3822/2014, poi riunito al giudizio RG 3885/2016 nel merito: A. quanto al rapporto principale e con riferimento ai fatti e alle questioni relative al giudizio di primo grado RG 3822/2014: anche in accoglimento del presente appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado e rigettare le domande proposte nei confronti degli esponenti per i motivi di cui in narrativa;
B. quanto al rapporto assicurativo:
− con riferimento ai fatti e alle questioni relative al giudizio di primo grado RG 3822/2014, contenere l'obbligo di copertura nei limiti di polizza, con tutte le esclusioni e i limiti previsti, incluso quanto previsto dall'art. 26 delle condizioni di polizza e ferma la franchigia di polizza (pari all'1% del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello di sottoscrizione della polizza, con un mini- mo di € 1.500,00);
− con riferimento ai fatti e alle questioni relative al giudizio di primo grado RG 3885/2016, respingere ogni domanda proposta nei confronti degli esponenti in quanto tardiva, inammissibi-
le, improcedibile e comunque infondata. In qualunque caso di riforma della sentenza di primo grado, condannare l'ing. Parte_1
a restituire agli esponenti tutto o parte di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre rivalutazione e interessi dal pagamento al saldo. Con vittoria nelle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione datato 24 luglio 2014 proprietario di immobile sito in Alessan- CP_1 dria, ha convenuto avanti al Tribunale di AN l'IN. , progettista e diret- Parte_1 trice dei lavori, nonché la , in qualità di impresa appaltatrice, lamen- Controparte_9
-3- tando la cattiva esecuzione di cappotto termico poiché in esito a procedimento per ATP il TU IN. Arch. aveva accertato gravi difetti dell'opera, tali da imporre l'intero rifacimento del Per_3 cappotto, per un costo complessivo di € 28.570,00=.
La Direttrice dei lavori IN. ne era responsabile ex art. 2229 c.c. e l'appaltatore ex artt. Parte_1 1667-1669 c.c..
L'IN. si è costituita eccependo la decadenza dell'attore dalla garanzia e la prescrizio- Parte_1 ne dell'azione ex artt. 1667-1669 c.c., negando ogni propria responsabilità e chiedendo, per l'ipo- tesi di accoglimento della domanda attorea, di essere manlevata dalla propria assicuratrice
Controparte_5
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 63.323,47= a titolo di onorari professionali.
La citazione del Preti ha originato il procedimento iscritto al n. 3822\2014 R.G..
ha poi radicato ulteriore procedimento avanti al Tribunale di AN nei confronti CP_1 dell'IN. (iscritto al n. 3885/2016 R.G.), chiedendo la risoluzione per suo grave ina- Parte_1 dempimento del contratto d'opera con essa stipulato, con condanna alla restituzione di quanto versato alla convenuta ed al risarcimento del danno. In via subordinata l'attore ha formulato do- manda di riduzione del prezzo.
L'IN. si è costituita in tale giudizio contestando la fondatezza delle domande attoree Parte_1
e chiedendone il rigetto.
Riuniti i due giudizi ed espletata TU con sentenza n. 292/2021 pubblicata l'8 aprile 2021, ha così statuito:
Quanto alla causa iscritta al n. 3822/2014 R.G. il Tribunale:
CP_
1. ha condannato i convenuti al risarcimento del danno subito dal in misura pari ad € 28.570,00=, oltre interessi e rivalutazione;
2. ha accolto parzialmente la domanda di manleva proposta dall'IN. nei confron- Parte_1 ti dei , condannando quest'ultima a tenerla indenne per il 44% del danno, previa CP_2 applicazione della franchigia di € 1.500,00=;
3. ha rigettato ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
CP_
4. ha condannato le parti convenute a rifondere al le spese di lite;
5. ha compensato le spese tra la ed i;
Parte_1 CP_2
6. ha posto le spese di TU definitivamente a carico delle convenute in misura del 50% cia- scuna;
CP_
7. ha condannato le convenute a rifondere al le spese di ATP;
-4- 8. ha posto le spese della TU svolta in sede di ATP definitivamente a carico delle conve- nute in misura del 50% ciascuna.
Quanto alla causa iscritta al n. 3885/2016 R.G. il Tribunale:
9) ha risolto per grave inadempimento dell'IN. il rapporto professionale intercor- Parte_1 CP_ so con il e l'ha condannata a restituirgli la somma di € 6.620,00= versata a titolo di corrispettivo;
10) ha rigettato le altre domande ed eccezioni delle parti;
CP_
11) ha condannato la a rifondere al le spese di lite in misura del 70% com- Parte_1 pensando il restante 30%;
12) ha posto le spese di TU definitivamente a carico della . Parte_1
CP_
ha proposto appello principale sulla base dei motivi di cui infra cui il ed i Parte_1
hanno resistito, quest'ultima proponendo appello incidentale. CP_2
non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_10
All'udienza del 20 marzo 2024, precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica trattenendo la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le argomentazioni svolte dal Tribunale possono così venir sintetizzate.
CP_ Responsabilità appaltatore e direttore lavori per i vizi dell'isolamento a cappotto: il aveva agito nei confronti dell'appaltatore, rimasta contumace, ex art. 1669 c.c. o in subo 1667 c.c. e nei confronti del direttore lavori comunque ai sensi dell'art. 2229 c.c., chiedendo il risarcimento del danno subito in conseguenza dei vizi del cappotto termico.
Si trattava di vizi gravi ai sensi dell'art. 1669 c.c. rendendo disagevole l'abitabilità dell'immobile a causa dell'umidità che percolava dalle pareti di tutte le stanze che davano verso l'esterno.
Nell'ambito del procedimento di ATP, il TU aveva precisato che “nel caso in esame della villetta del signor … in superficie, le numerose sfogliature e bolle compromettono l'aspetto CP_1 estetico, la consistenza meccanica è assolutamente nulla e anche l'isolamento termico , consta- tato il sistema di fissaggio dei pannelli […] non può che essere gravemente carente”; “la presenza a chiazze di macchie scure dovute alla muffa, soprattutto sulla parete Nord, è solo la conseguen- za visibile dell'anomalo comportamento del velino di malta fine, tutt'altro che idrorepellente, a contatto con l'umidità”; “la resistenza meccanica dell'isolamento a cappotto viene in tale modo ad essere di tutto annullata”; mentre i pannelli di materiale isolante “che sembrano essere di normale qualità, probabilmente certificati e comunque posati correttamente a giunti sfalsati, presentano un grave difetto nella modalità di incollaggio a supporto murario”.
-5- Secondo il TU l'isolamento a cappotto era da rifare integralmente con un costo di complessivi € 28.570,00=.
Gli accertamenti e le conclusioni raggiunte dall'Arch. in sede di ATP sono poi Persona_4 stati condivisi nella TU svolta nel procedimento iscritto al n. 3822/2014 R.G. nonché dal Tribu- nale, che ha conseguentemente ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art.1669 c.c..
Richiamati i principi in materia dettati dalla S.C. il Tribunale ha affermato che le gravi carenze dell'isolamento a cappotto riscontrate in sede di ATP sicuramente costituivano un pregiudizio per il normale godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in quanto riguardanti un elemento (il cappotto termico) utilizzato per rivestire dall'esterno le facciate dell'edificio e quindi proteggerne le strutture portanti: esso era per sua natura destinato a durare nel tempo ed era funzionale all'ottimizzazione della prestazione termica, al miglioramento delle condizioni di comfort abitativo e alla riduzione dei costi energetici ed economici per il riscalda- mento ed il raffrescamento.
Quanto alla responsabilità dell'appaltatrice ha ritenuto provato il nesso causale tra i difetti allegati e la scorretta esecuzione dell'opera derivando i vizi contestati proprio da difetti di costruzione del cappotto termico da parte dell'impresa convenuta che, rimasta contumace, non aveva neanche fornito la prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi.
L'IN. aveva rappresentato di non avere mai diretto i lavori dell'impresa IL ed Parte_1 eccep aso la decadenza della garanzia ex art. 1669 c.c. deducendo che i lavori conte- stati erano stati svolti da un'impresa incaricata esclusivamente dal committente e che lavorava in maniera irregolare nel cantiere.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di decadenza formulata dalla risultando che il Parte_1 committente aveva conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera di isolamento a cap- potto soltanto dal deposito in data 14 luglio 2014 della relazione di TU nell'ambito del procedi- mento di ATP azionato anche nei confronti dell'IN. . Parte_1
Ciò posto, come anche indicato nella TU IN. , l'IN. svolgeva la funzione di _1 Parte_1
Direttore Lavori durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa IL che aveva opera- to nel cantiere da maggio 2012 completando l'opera sicuramente alla data del 16 novembre 2012 mentre il D.L, come da lei stesso affermato, aveva svolto il suo incarico dal febbraio 2011 al 12 novembre 2012.: la convenuta non aveva fornito la prova che tali lavori fossero stati svolti in un periodo diverso ed in cui essa non svolgeva tale funzione.
Il Tribunale ha, poi, sintetizzato i principi dettati dalla S.C. in merito alla funzione, alla diligenza ed alle responsabilità del D.L. sottolineando come “rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore
-6- dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al proget- to, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera sen- za difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per con- to del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la pre- senza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”.
Nel caso di specie il TU IN. aveva rilevato che l'IN. era il direttore lavori _1 Parte_1 anche delle opere relative all'is termico dell'edificio, pre punto che la relazio- ne ex L. 10/91, depositata a corredo dei documenti progettuali facenti capo al P.d.C. 396/2010, identificava il D.L. delle opere di isolamento termico nella stessa progettista/redattrice del docu- mento, ovvero l'IN. , questione su cui non erano in sostanza state formulate specifi- Parte_1 che contestazioni.
Il D.L. negava, invece, di avere concorso con il proprio operato a produrre i vizi accertati non essendo neanche stata informata dal committente su quale impresa stesse svolgendo i lavori di isolamento termico.
Il Tribunale ha, però, ritenuto irrilevante il fatto che il committente avesse scelto l'impresa esecu- trice autonomamente non risultando in alcun modo che avesse spogliato il direttore dei lavori dei propri obblighi o revocato comunque l'incarico conferito alla , cui la convenuta aveva Parte_1 poi rinunciato per essere sostituita in data 12 novembre 2012 dall'IN. , il che Controparte_11 presupponeva che l'incarico del D.L. al momento dell'esecuzione dei l presa IL fosse pienamente operante.
Neanche l'eventuale sua irregolare presenza nel cantiere escludeva l'obbligo di vigilanza a carico del D.L. poiché l'art. 90, decimo comma, del D.lgs 81/2008 non sospende l'efficacia degli obblighi professionali assunti dal D.L. nei confronti del committente.
Doveva, poi, ritenersi rientrare nei suoi obblighi professionali non solo l'accertamento della con- formità dell'opera al progetto, ma anche la conformità delle relative modalità esecutive al capitola- to e/o alle regole della tecnica nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera e la segnalazione all'appaltatore di tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si fossero verificati in corso d'opera, con la garanzia del rispetto della nor- mativa vigente in materia e con l'onere in alternativa di manifestare il proprio dissenso alla prose- cuzione dei lavori astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle necessarie cautele, così come in materia affermato dalla S.C..
-7- Nel caso di specie, l'IN. aveva più volte ripetuto di non essere stata neanche a cono- Parte_1 scenza del fatto che l'impresa IL stava eseguendo i lavori presso il cantiere del
[...]
, così, il difetto di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di isolamento a cappotto poiché, CP_12
e dalla loro durata, il D.L. avrebbe dovuto almeno controllare la realizzazione dell'o- pera nelle sua varie fasi, verificando, anche attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se erano osservate le regole dell'arte.
La convenuta non aveva neanche provato di essersi trovata nell'impossibilità per fatti alla stessa non imputabili di adempiere correttamente ai propri obblighi professionali, con la conseguenza che il Tribunale ha ritenuto accertata la sua responsabilità professionale che aveva concorso, insieme all'appaltatore, alla causazione dell'evento dannoso che avrebbe potuto essere evitato con la vigilanza richiesta dalla natura dell'opera professionale prestata.
L'impresa appaltatrice e il direttore lavori risultavano quindi responsabili in solido dei confronti del committente.
Il Tribunale non ha, invece, condiviso l'opinione del TU in merito alla quota di responsabilità del committente.
L'IN. gli aveva addebitato il fatto di avere scelto una ditta palesemente non in grado di _1 realiz era a regola d'arte (pag. 73 della perizia) ed in rapporto alle qualifiche della ditta IL, come risultanti dagli atti, lo stesso committente poteva essere in grado di valutare se e come la ditta dallo stesso scelta fosse o meno qualificata per portare a termine positivamente l'incarico affidatole.
Il Tribunale ha, invece, ritenuto che il committente non possedesse particolari conoscenza tecni- che in materia come desumibile dalla stessa nomina di un direttore lavori per la costruzione della villetta ed il TU non era stato molto specifico a proposito della sua quota di responsabilità.
Dalla prodotta visura dell'impresa IL emergeva che essa esercitava non solo l'attività prevalente di “tinteggiatura e posa in opera di vetrate”, ma anche, quale attività secondaria, “lavo- ri edili” nella quale potevano rientrare anche le opere di isolamento a cappotto.
Per un soggetto senza particolari conoscenza tecniche e/o esperienza nel settore l'impossibilità della ditta IL di portare a termine il lavoro di isolamento a cappotto a regola d'arte non poteva essere così palesemente riscontrabile e gli unici due soggetti che avevano concorso a causare l'evento dannoso erano quindi l'impresa IL e l'IN. . Parte_1
Ciò posto, il Tribunale ha condiviso il riparto interno di responsabilità tra di loro determinato dal TU con una maggiore responsabilità in capo all'impresa esecutrice (pari al 50%) e una minore (seppure di poco) responsabilità in capo al direttore lavori (pari al 40%), proporzione sulla base della quale andava “spalmata” la restante percentuale di responsabilità posta a carico del com-
-8- mittente (10%) portando, quindi, al 56 % in capo a IL ed al 44 % in capo all'IN. 13
.
[...]
A proposito della quantificazione del danno, l'isolamento a cappotto della villetta di proprietà del CP_ era da rifare integralmente ed il costo del suo rifacimento a regola d'arte era pari ad € 28.570,00=, cui questi aveva fatto riferimento nelle proprie conclusioni, oltre interessi e rivaluta- zione dal deposito del ricorso per ATP al saldo.
Le due convenute sono, pertanto, state dichiarate tenute in via solidale nei confronti dell'attore a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno la somma di € 28.570,00=, oltre rivalutazione monetaria dal deposito del ricorso per ATP alla data della sentenza ed interessi sulla somma così rivalutata fino al saldo.
Domanda di garanzia dell'IN. nei confronti di Parte_1 Controparte_5
l'assicuratrice aveva eccepito che -ne ui si ritenesse che l'In Parte_1 dei lavori eseguiti dalla conoscenza o ragionevolmente Controparte_14 CP_15 conoscenza delle problematiche dell'immobile anteriormente alla stipula della polizza per cui avrebbe, quindi, dovuto comunicare tale circostanza, con la conseguenza che -non avendolo fatto- la polizza non sarebbe operativa in forza di quanto previsto dall'art 17, primo comma, dall'art. 1 delle condizioni generali ed ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c..
La aveva, invece, dedotto che il rapporto assicurativo risaliva al 13 novembre 2011 Parte_1 con retroattività sino al 24 marzo 2009 e di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di quanto CP_ lamentato dal soltanto l'11 marzo 2014, con la notifica del ricorso per ATP.
Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che ex art. 1 delle condizioni di polizza “le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.)” e che ex art. 17: “sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od al momento della decorrenza di questo contratto che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una succes- siva richiesta di risarcimento contro di lui”.
Ha ritenuto che l'IN. fosse venuta a conoscenza dei gravi vizi del cappotto termico Parte_1 conseguenti ai suoi difetti costruttivi solo con la notifica del ricorso per ATP, avvenuta l'11 marzo 2014.
La comunicazione 20 febbraio 2013 relativa alla scorretta esecuzione dei lavori eseguiti presso il CP_ cantiere del non era stata diretta nei confronti del D.L. IN. ed il collegamento Parte_1 causale tra i vizi denunciati e le varie fasi costruttive e i materiali utilizzati per l'opera di isolamen- to a cappotto era emerso sufficientemente solo all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, depo- sitata nel procedimento di ATP, con la conseguenza che l'assicurata alla data del 13 novembre
-9- 2013 non solo non era a conoscenza delle circostanze atte a generare la richiesta di risarcimen- to, ma neanche poteva averne ragionevolmente conoscenza.
La polizza da essa stipulata (secondo cui, ex art. 20, “l'assicurazione vale per le richieste di risar- cimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione indi- pendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato il reclamo siano stati posti in essere”) era quindi operante.
A proposito dell'art 26 delle condizioni di polizza (che in caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti prevedeva che l'assicuratore dovesse rispondere soltanto per la Parte_2 quota di pertinenza dell'assicurato, limitando quindi l'obbligo indennitario alla quota di responsabi- lità diretta) il Tribunale ha ritenuto che non privasse l'assicurato di una concreta tutela.
Non vi era, inoltre, violazione dell'art. 1341 c.c. poiché, secondo il costante orientamento della S.C. nel contratto di assicurazione sono clausole limitative della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c. solo quelle limitanti le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre non sono assoggettate all'art. 1341 c.c. le clausole riguardanti il conte- nuto e i limiti della garanzia assicurativa.
Nel caso di specie la clausola non era nulla o comunque invalida, con la conseguenza che la copertura assicurativa andava limitata alla quota di responsabilità riconosciuta in capo all'assicurata, pari al 44% del danno risarcibile.
L'IN. soltanto con le note di replica aveva specificato che l'assicuratrice avrebbe do- Parte_1 vuto nche con riferimento alle spese legali e peritali in forza degli artt. 1917 e 1932 c.c.: la domanda non era, però, stata tempestivamente formulata dall'assicurata e su di essa non si era correttamente svolto il contraddittorio, anche alla luce delle condizioni di cui alla clausola di cui all'art. 18 della polizza sulle spese legali.
Fino all'udienza di precisazione delle conclusioni la aveva, infatti, chiesto di essere Parte_1 garantita e manlevata dall'assicurazione “dalle domande tutte svolte nei propri confronti e dalle eventuali pronunce” e la domanda, genericamente formulata, non includeva anche la richiesta di copertura assicurativa relativamente alle spese legali.
Infine, il Tribunale ha escluso dalla copertura assicurativa la franchigia prevista in contratto e pari all'1% del fatturato relativo all'anno fiscale immediatamente precedente l'anno di sottoscrizione o rinnovo della polizza: la franchigia astrattamente applicabile ammontava ad € 297,44= ed era quindi assorbita dalla franchigia minima stabilita contrattualmente, pari ad € 1.500,00=.
Domanda riconvenzionale IN. formulata nel procedimento R.G. 3822/2014: essa Parte_1 aveva ad oggetto il pagamento della prodotta parcella allegata (doc. 10 della comparsa di costi- tuzione e risposta) con “taratura” dell'Ordine degli INegneri e la aveva riconosciuto di Parte_1 avere già ricevuto per l'attività svolta la somma di € 6.620,00=.
-10- CP_ Il aveva dedotto di essere stato pattuito un compenso complessivo di € 7.000,00=, oltre accessori: la circostanza era stata contestata dall'IN. ed era del tutto sfornita di pro- Parte_1 va, per cui era stata disposta TU al fine accertare la correttezza e congruità degli importi riven- dicati.
Il TU, IN. -sulla base dei parametri di riferimento e del valore delle opere- aveva indi- _1 viduato nell'attività di progettista architettonico relativa al P.d.C. 396/2010, di progettista architet- tonico relativa al P.d.C. n. 77/2012, di D.L. architettonico, di progettista strutturale quelle rilevanti ai fini del corrispettivo dell'IN. determinando importo totale di € 42.071,70=, oltre ac- Parte_1 cessori di legge , di cui onorari per € 35.059,75= e spese per € 7.011,95=.
Domande del Preti formulate nella causa iscritta R.G. 3885\2016: questi aveva chiesto la risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento nello svolgimento delle medesime prestazioni di direttore lavori e progettista da parte dell'IN. nonché la sua Parte_1 condanna alla restituzione di quanto versato ed al risarcimento del danno.
In via subordinata aveva comunque chiesto la determinazione del giusto ammontare dovuto con detrazione degli importi necessari per eseguire la sanatoria utile ad ottenere l'agibilità dell'immobile, nonché del danno da mancata disponibilità.
A causa delle difformità strutturali rispetto al progetto dell'IN. il Comune di Alessan- Parte_1 dria aveva rifiutato l'agibilità e vi erano difformità architettoniche, distributive e strutturali perché il progetto iniziale non era mai stato aggiornato contestualmente alle varianti architettoniche che si erano susseguite e che avevano prodotto difformità con lo stato finale dei luoghi.
Il Comune aveva chiesto una nuova pratica edilizia in integrale sanatoria ed aveva concesso l'agibilità dietro pagamento della sanzione di € 516,00=, la presentazione di una perizia di idonei- tà statica redatta dall'IN. e pratica in Comune seguita dall'Arch. . Per_5 Per_6
Il Tribunale ha rilevato che l'unico testimone escusso sul capitolo ammesso, IN. Testimone_2
[...
aveva dichiarato: “Posso dire che nell'autunno del 2011 accompagnai l'ing. Parte_1 sul posto e l'aiutai a prendere delle misure (tenevo la bindella). Ricordo che la struttura dell'edificio era al rustico;
c'era il tamponamento esterno, mi pare in poroton, e all'interno non c'erano le tramezze tanto che le misure le prendemmo tra i pilastri. La casa era in Valmadonna, una traversa di via Sabbione, via Costanza. Le opere strutturali erano ultimate e c'era anche il tetto mi pare in legno”.
Ha poi richiamato le risultanze della TU relativamente alla prima parte del quesito, relativo alla all'accertamento della sussistenza dei vizi denunziati, ed alla seconda parte riguardante l'incidenza dei vizi e delle difformità riscontrati sulla complessiva prestazione professionale svolta dall'IN. . Il TU aveva ritenuto congruo valutare l'incidenza dei vizi riscontrati nella Parte_1 somma di € 12.707,43= per le seguenti voci:
-11- o Nuova Istanza di P.d.C. a Sanatoria per l 'innalzamento della copertura in difformità al P.d.C. 396/10: € 6.780,71=;
o Spese: € 2.712,28=;
o Costo di costruzione in sanatoria: € 1.445,67=;
o Fattura n. 10/2015 Arch. : € 824,72=; Persona_7
o Fattura n. 12/2015 Arch. : € 499,97=; Persona_7
o Fattura n. 47/2016 IN. : € 444,08=. Persona_8
Il TU, tenuto conto delle osservazioni dei CTP, aveva poi conclusivamente precisato che:
o i vizi progettuali erano imputabili alla condotta della convenuta in quanto atti da lei pre- sentati prima della dismissione dall'incarico di D.L., cessato in data 12 novembre 2012;
o non ravvisando sostanzialmente alcuna differenza tra la scelta di procedere con una SCIA o con un Permesso di Costruire a Sanatoria, il danno arrecato dalla convenuta era pari ad € 12.707,43=.
Il Tribunale ha condiviso gli accertamenti e le conclusioni cui era pervenuto il TU alla luce della specificità della perizia e delle puntuali e logiche argomentazioni svolte nonché delle specifiche e approfondite risposte alle osservazioni formulate dai CTP.
Erano, quindi, emerse gravi problematiche progettuali da parte ll'IN. avendo il TU Parte_1 accertato che il deposito strutturale n. 7/2011 del 10.2.2011 era riferito ente alle opere architettoniche inerenti il P.d.C. 396/2010 e non aveva nulla a che vedere con il P.d.C. n. 77/2012 in variante con il quale erano state previste rispetto al P.d.C. 396/2010 modifiche tali da determi- nare la necessità di un nuovo deposito strutturale, come desumibile dalla normativa di settore puntualmente indicata dall'IN. secondo cui anche per le opere di limitata importanza CP_16 occorre procedere alla denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/ 2001.
Come accertato dal TU mancavano agli atti del ulteriori partiche strutturali, CP_17
l'innalzamento della copertura non poteva considerarsi un'opera minore ed in ogni caso era ne- cessario procedere ad un nuovo deposito strutturale.
Il TU aveva, poi, ipotizzato due “scenari” (opere strutturali prot. 7/2011 realizzate in difformità al P.d.C 396/10 – opere strutturali eseguite dopo la presentazione del collaudo e del P.d.C. 77/12) evidenziando in entrambi i casi vizi procedurali rilevanti e precisando infine, nel rispondere ai quesiti formulati, che i vizi progettuali emersi nell'ambito della TU erano imputabili alla condotta della in quanto atti da lei presentati prima della dismissione dall'incarico di D.L., ces- Parte_1 sato i ovembre 2012.
Il Tribunale, in forza di quanto emerso dalla TU IN. , ha ritenuto inadempiente l'IN. Va- CP_16 lenzano sia quale progettista che quale direttore lav considerazione delle inadempienze
-12- relative all'isolamento a cappotto e, quindi, l'ha ritenuta inadempiente al complessivo incarico CP_ conferitole, avuto particolare riguardo al globale interesse del in relazione al contratto d'opera professionale intercorso tra le parti.
Si era trattato di inadempimento grave, riguardante entrambe le prestazioni, sia di direttore lavori che di progettista, ed inoltre perché in entrambi in casi aveva reso l'opera prestata inidonea allo scopo perseguito dall'attore.
Quanto all'attività di direttore lavori, vi era stato un grave inadempimento di omessa vigilanza sull'esecuzione dell'opera che aveva reso necessario procedere all'integrale rifacimento dell'isolamento a cappotto, sistema costruttivo di particolare rilievo e volto a garantire il normale godimento del bene.
L'attività progettuale dell'IN. era risultata del tutto carente sia dal punto di vista tecni- Parte_1 co, che dal punto di vista gi risultando rispettato il corretto iter amministrativo ed es- sendo stata presentata una variante (P.d.C. 77/2012) al P.d.C. 396/2010 quando per le difformità di quest'ultimo P.d.C. sarebbe stato necessario eseguire una richiesta di permesso di costruire in sanatoria.
L'erroneità e l'inadeguatezza dei progetti realizzati avevano reso l'opera, così come lasciata dall'IN. al termine del suo incarico, inutilizzabile per cui non si poteva in alcun modo Parte_1 ritenere il normale risultato di un incarico di progettista per la costruzio- ne/ristrutturazione di un immobile.
La sua attività di progettista era stata talmente confusa che il TU aveva avuto la necessità di ipotizzare due diversi scenari, entrambi peraltro caratterizzati da gravi errori ed aveva evidenziato una situazione urbanisticamente scorretta e tuttora incompleta.
Il Tribunale ha, in definitiva, accolto la domanda di risoluzione per inadempimento della CP_18
[..
del contratto oggetto di causa, il che escludeva il suo diritto al corrispettivo, comportava il ri- getto della domanda da lei formulata in via riconvenzionale nell'ambito del procedimento R.G. 3822/2014 volta ad ottenere il pagamento del compenso nonché l'accoglimento della domanda restitutoria del Preti in misura pari ad € 6.620,00=.
Il Tribunale ha, invece, respinto la sua domanda di risarcimento del danno poiché considerato il complessivo valore della progettazione e della pratica in sanatoria -al fine di completare la pratica ed ottenere l 'agibilità corretta e definitiva, tale da avere anche una conformità urbanistica dell'immobile in caso di compravendite, non affetta da vizi burocratici- non risultava che gli importi necessari per eliminare i vizi e correggere gli errori causati dall'IN. fossero superiori a Parte_1 quelli in ogni caso necessari per il lavoro di progettazione strutturale e architettonica di un immo- CP_ bile come quello di proprietà del e che questi avrebbe dovuto comunque versare ad un pro- fessionista per il raggiungimento oprio scopo.
-13- Quanto all'ulteriore voce di danno riguardante la mancata disponibilità dell'immobile, tale do- manda era stata formulata del tutto genericamente, non risultando specificatamente e adeguata- mente allegati e provati né la correlazione causale tra tale danno e l'accertato inadempimento della convenuta l'ammontare di tale danno.
Spese:Procedimento R.G. 3822/2014: il Tribunale ha condannato in solido le soccombenti
, titolare dell'impresa individuale IL e a rifondere Controparte_4 Parte_1 CP_ al le spese di lite mentre le ha compensate nei rapporti tra la convenuta chiamante
[...]
e la terza chiamata alla luce della parziale reciproca so Parte_1 Controparte_5 benza.
Le spese della TU svolta nell'ambito del procedimento 3822/2014, sono state poste definitiva- mente a carico per il 50% di , titolare dell'impresa individuale IL di Controparte_4
AM DR AR e per il 50% di : la sua necessità era stata determinata Parte_1 sia dall'effettiva esistenza dei vizi denu sia dalla domanda riconvenzionale pro- posta dalla convenuta in ordine al pagamento della sua parcella. Parte_1
Con riferimento al procedimento di ATP R.G. 689/2014 le soccombenti e Controparte_4 CP_
sono state condannate in solido al pagamento delle s sì Parte_1 come quelle di TU, poste definitivamente a loro carico per il 50% ciascuna per ragioni analoghe.
Infine, le spese di lite relative al procedimento R.G. 3885/2016 sono state poste per il 70% a cari- co della convenuta soccombente per la quasi totalità delle domande così come le spese della TU svolta nell'ambito di tale procedimento, atteso che essa si era resa necessaria in funzione dell'accertamento dell'effettiva sussistenza dei vizi denunciati dall'attore.
Appello principale IN. Parte_1
Primo motivo (p. 19\25): quanto alla realizzazione del cappotto termico, la ha espres- Parte_1 samente dichiarato di rinunciare a proporre appello in merito alla propria re quale D.L. per quanto riguarda l'esecuzione delle opere relative al cappotto termico (v. p. 17).
Il motivo riguarda l'esclusione della responsabilità del committente, quantificata nel 10% e poi
“spalmata” tra l'impresa esecutrice e la D.L. e che sarebbe di entità ben maggiore.
Tale motivo è infondato nei termini che seguono.
CP_ Infatti, esso è esclusivamente incentrato sulla culpa in eligendo del che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso.
In realtà, se anche vi fosse stata una culpa in eligendo del committente, come si è visto il Tribuna- le ha evidenziato la culpa in vigilando della D.L. (v. p. 14\17) con argomentazioni che nel motivo non sono state specificamente censurate essendosi la limitata ad affermare (v. p. 23) Parte_1
-14- CP_ di avere il richiesto l'esecuzione dei lavori di realizzazione del cappotto termico “nei pochi giorni in cu ttore lavori non era presente”.
Il mancato addebito al committente di una percentuale di responsabilità per culpa in eligendo è, quindi, concretamente irrilevante poichè se la D.L. avesse correttamente vigilato l'opera sarebbe stata eseguita correttamente e non nel modo macroscopicamente errato emerso dalla consulen- za tecnica.
Inoltre, come evidenziato dal Tribunale l'IN. era a conoscenza della realizzazione del Parte_1 cappotto termico poiché -come chiarito dal ella il direttore lavori anche delle _1 opere relative all'isolamento termico dell'edificio e la relazione ex L. 10/91, depositata a corredo dei documenti progettuali facenti capo al P.d.C. 396/2010, identificava il D.L. delle opere di iso- lamento termico nella stessa progettista/redattrice del documento, appunto l'IN. . Parte_1
I capi di prova da 1) a 6) di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. sono quindi irrilevanti perché riguardano o la questione della culpa in eligendo ovvero profili in merito ai quali non vi è specifica censura.
Secondo motivo (p. 25\31): la sentenza di primo grado viene censurata per avere erroneamente quantificato il danno nella somma corrispondente al rifacimento del cappotto a regola d'arte e non, invece, in misura pari al semplice rimborso di quanto versato all'impresa (€ 15.340,00=) ed eventualmente dei costi di rimozione, consentendo così all'appellato di conseguire un indebito vantaggio in violazione dell'art. 2041 c.c..
Sul punto, l'appellato ha osservato di avere diritto alla restituzione di quanto versato all'impresa IL a titolo di corrispettivo (€ 15.340,00=) nonché ad ottenere somma pari al costo delle opere necessarie a rimuovere il cappotto non realizzato a regola d'arte dell'appaltatrice: come accertato in sede di ATP il relativo nolo ponteggio comporta un esborso di € 4.080,00= mentre la rimozione del cappotto ha un costo di € 4.650,00= cui (v. la TU IN. , pagg. 69 e 70) ha _1 arrotondato tali importi aggiungendovi gli oneri per assistenza tecnica necessari per la pratica edilizia e per la direzione dei lavori (v. pagg. 70 e 71).
La somma di tali voci porta a cifra pressochè pari a quella indicata nella sentenza impugnata per cui percependo € 27.570,00= esso appellante non si sarebbe arricchito indebitamente non es- sendo tale somma pari al costo del nuovo cappotto, ma al costo di quello vecchio con in aggiunta le spese per la rimozione di quello attualmente presente, venendosi così a trovare nella medesi- ma situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non vi fosse stato.
Il motivo è infondato proprio in forza delle argomentazioni svolte dall'appellato, che dimostrano come anche applicando il criterio indicato dall'appellante il risultato economico sarebbe stato pressochè il medesimo, con una differenza di entità modestissima e quindi irrilevante ai fini che ora interessano.
-15- Appello incidentale CP_2 L'Assicuratrice ha proposto appello incidentale relativa l rapporto principale in merito alla determinazione delle quote di responsabilità tra committente, appaltatore e DL) nonché al quan- tum del danno riconosciuto dal Tribunale.
Primo profilo: secondo l'appellante, sia in sede di ATP che nella TU svolta nel giudizio di primo grado sarebbe stata evidenziata l'avvenuta realizzazione del cappotto termico da parte CP_ dell'appaltatore IL su incarico diretto del committente il lavoro sarebbe stato esegui- to in pochissimo tempo in modo grossolano ed approssim d il D.L. IN. “non Parte_1 pare aver avuto contezza della presenza di tale soggetto in cantiere né del lavoro da questi ese- guito e ciò per una carenza di informazioni da parte del Committente” incorrendo in una respon- sabilità di tipo omissivo.
Il TU IN. ha assegnato le quote percentuali di responsabilità pari al 50% quanto ad _1
IL “in quanto ditta esecutrice delle lavorazioni, la quale, con particolare imperizia, ha decisivamente contribuito alla produzione dei danni riscontrati”, al 40 %quanto all'IN. CP_18
[..
, “la quale, nel suo duplice ruolo di DL Architettonica e DL delle opere di isolamento termico, avrebbe potuto, come dovuto, vigilare in cantiere, ovvero essere a conoscenza che in cantiere era operativa una ditta, che la stessa ditta stava eseguendo lavori che afferivano a sue respon- sabilità professionali così come assunte” ed al 10% quanto al committente “per aver scelto una ditta palesemente non in grado di restituire un'opera a regola d'arte”.
Lamenta l'appellante che il Tribunale abbia escluso la quota di corresponsabilità di quest'ultimo
“spalmandola” tra l'appaltatore, così salito al 56 %, e il D.L., così salito al 44 %.
Ciò posto, dette quote di responsabilità andrebbero così rideterminate:
a) 75% quanto all'appaltatore IL, “l'autore pressoché esclusivo del pessimo lavoro fatto”; b) 12,5% quanto all'IN. cui sarebbe addebitabile una mera responsabilità omis- Parte_1 siva e non si sarebbe avveduta, peraltro in un lasso di tempo assai limitato, di chi fosse presente in cantiere, per cui la sua la sua quota di responsabilità non potrebbe essere pressoché equiparata a quella dell'appaltatore; c) 12,5% quanto al committente il quale aveva preso diretti accordi con IL senza coinvolgere la D.L. ed aveva ottenuto “un prezzo stracciatissimo da una ditta che non operava nel settore dei cappotti termici e che nemmeno era conosciuta in zona”.
Secondo profilo: rileva l'appellante, in termini generali, che il risarcimento deve rimettere il dan- neggiato nella situazione ante danno ma non può metterlo in una posizione migliore per cui pos- sono essere riconosciuti solo i danni e i costi necessari per ripristinare la situazione precedente: nel caso di specie, quindi, non certo i costi di costruzione integrale di un cappotto termico.
-16- Il prezzo di mercato per la realizzazione di un cappotto termico sarebbe stato individuato dal TU in circa € 30.000,00= mentre “l'appaltatore incapace” ha chiesto la metà di tale importo per cui verrebbe addebitato alla D.L. non il costo sofferto dal committente per rimediare agli errori “bensì il costo per fare ex novo e a condizioni di mercato il cappotto termico con una Ditta seria”.
Il motivo è infondato per entrambi i profili per le ragioni già indicate a proposito dei corrispondenti motivi svolti dall'appellante principale e che è sufficiente ora richiamare, in particolare, a proposito della conoscenza che l'IN. aveva della prevista realizzazione del cappotto termico. Parte_1
Va, poi, sottolineato come la sua responsabilità per omessa vigilanza non possa certo essere sminuita alla percentuale indicata dall'appellante incidentale posto che essa è stata determinante nel consentire all'appaltatore la realizzazione dell'opera con particolare imperizia, in modo gros- solano ed approssimativo.
Terzo motivo dell'appello principale IN. (p. 31\41): riguarda il rapporto assicurativo Parte_1 ed investe, in particolare, le seguenti statuiz
Il Tribunale ha ritenuto la legittimità ed efficacia dell'art. 26 delle condizioni di polizza (secondo cui in caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti l'assicuratore doveva rispondere soltanto per la quota direttamente di pertinenza dell'assicurato) innanzitutto in quanto la norma contrattuale non privava l'assicurato di una concreta tutela.
Non si trattava di una clausola limitativa della responsabilità -e non vi era, quindi, violazione dell'art. 1341 c.c.- dovendosi considerare tali solo quelle limitanti le conseguenze della colpa o dell'inadempimento od esclusive del rischio garantito e non anche le clausole riguardanti il conte- nuto e i limiti della garanzia assicurativa: l'art. 26 delle condizioni di polizza non era quindi nullo o comunque invalido con la conseguenza che la copertura assicurativa andava limitata alla quota di responsabilità riconosciuta in capo all'assicurata, pari al 44% del danno risarcibile.
In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che l'IN. avesse specificato solo con le note Parte_1 di replica che l'assicuratrice avrebbe dovuto manlevarla anche con riferimento alle spese legali e peritali ex artt. 1917 e 1932 c.c. e tale domanda non era, quindi, stata tempestivamente formulata e su di essa non si era correttamente svolto il contraddittorio, anche alla luce delle condizioni di cui alla clausola di cui all'art. 18 della polizza sulle spese legali.
Fino all'udienza di precisazione delle conclusioni la aveva infatti chiesto di essere Parte_1 garantita e manlevata “dalle domande tutte svolte nei propri confronti e dalle eventuali pronunce”: tale domanda, come formulata, non poteva comprendere anche la richiesta di copertura assicura- tiva relativamente alle spese legali.
Prima censura: secondo l'appellante, in forza del principio in materia affermato dalla S.C. (in par- ticolare, da Cass. 31.5.2012, n. 8686 e da Cass. 20.11.2012, n. 20322) l'assicurazione dovrebbe
-17- coprire l'assicurato per intero rispetto alle domande contro di lui rivolte compresa, nel caso di responsabilità solidale con terzi, la quota di responsabilità a carico di questi ultimi.
L'art. 26 delle condizioni di polizza conterrebbe, quindi, limitazioni della responsabilità dell'assicuratore e sarebbe invalido ed inefficace ex artt. 1341, secondo comma, e 1342 c.c. non essendo stato specificamente approvato per iscritto.
Tale censura è infondata in entrambi i profili.
In primo luogo, le decisioni della S.C. invocate dalla appellante affrontano il problema in termini generali e dalla lettura della loro motivazione non si evince se nei casi esaminati vi fossero clau- sole contrattuali che limitassero l'indennizzo assicurativo alla sola quota di responsabilità da ad- debitarsi all'assicurato, con esclusione da quanto dovuto per effetto della solidarietà con altri soggetti.
Dette decisioni dettano, quindi, un mero principio di tipo generale sulla portata della garanzia assicurativa che non può trovare applicazione al caso di specie in cui -al citato art. 26 delle con- dizioni di polizza- è espressamente previsto che:
“Responsabilità Solidale. Resta stabilito tra le Parti che in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinen- za dell'Assicurato stesso”.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale e dall'appellata, si tratta della delimitazione del rischio che questa si è assunta con il contratto stipulato con la la quale ha corrisposto il rela- Parte_1 tivo premio calcolato tenendo conto (N.B.: sul punto non vi è alcuna contestazione) di tale circo- stanza: in astratto il contratto avrebbe anche potuto coprire la responsabilità derivante all'assicurato per effetto della solidarietà, ma ciò non è avvenuto né vi sono ragioni per ritenere l'illegittimità della suddetta clausola.
Essa ha, quindi, delimitato ed individuato l'oggetto del contratto assicurativo e non ha introdotto una limitazione di responsabilità dell'assicuratore soggetta alla specifica approvazione per iscrit- to.
Seconda censura: tale clausola delle condizioni di polizza sarebbe comunque inefficace in forza del combinato disposto dell'art. 1341 comma 1° cod. civ. e dell'art. 166 D.Lgs. n. 209/2005.
Secondo l'appellante, ex art. 1341, primo comma, c.c. le condizioni generali di contratto predi- sposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se al momento della conclusione del contratto questi le ha riconosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza e l'art. 166, secondo comma, D.Lgs.
7.9.2005 n. 209 individua il requisito minimo per l'effettiva conoscenza o conoscibilità di una clausola contenente limitazioni della garanzia, requisito rap- presentato dalla sua redazione “mediante caratteri di particolare evidenza” (grassetto, dimensio-
-18- ne carattere maggiore, etc.) a meno che, in difetto, chi ha predisposto le condizioni generali provi che la clausola era altrimenti conosciuta, il tutto come chiarito dalla S.C. con la sentenza 11.6.2019, n. 15598.
Non sussistendo nel caso di specie tale requisito la clausola in questione sarebbe inefficace.
L'appellata ha eccepito la tardività di tale deduzione, ma è da ritenersi essersi trattato di una me- ra difesa fondata su elementi di fatto già introdotti sin dalla fase iniziale del giudizio di primo gra- do.
Il motivo è però infondato nel merito perché presuppone, anche in tal caso, trattarsi di una clau- sola contenente limitazioni della garanzia, il che non è per le ragioni più sopra illustrate.
Terza censura: la sentenza di primo grado viene censurata per aver ritenuto avere l'attuale appel- lante (v. p. 22) “… specificato, soltanto con le repliche depositate nell'ambito del presente proce- dimento, che l'assicurazione sarebbe tenuta a manlevare l'assicurato anche con riferimento alle spese legali e peritali in forza degli artt. 1917 e 1932 c.c.” ritenendo quindi tardiva tale domanda
“anche alla luce delle condizioni di cui alla clausola di cui all'art. 18 della polizza sulle spese lega- li”.
Come si è visto, il Tribunale ha sul punto precisato che l'assicurata aveva richiesto sino all'udienza di precisazione delle conclusioni di essere garantita e manlevata dall'assicuratore
“dalle domande tutte svolte nei propri confronti e dalle eventuali pronunce” e che una domanda così genericamente formulata non poteva essere riferita anche anche alla richiesta di copertura assicurativa relativamente alle spese legali.
L'appellante ritiene erronea tale statuizione poiché essa -dopo aver chiesto la reiezione della domanda del Preti- aveva chiesto, in via subordinata, la garanzia e la manleva da parte dell'assicuratore “dalle domande tutte svolte nei propri confronti e dalle eventuali pronunce” com- presa, quindi, anche la domanda del Preti relativa alle spese del giudizio, spese che sarebbero state da porsi a suo carico in caso di reiezione della propria domanda ed a carico dell'assicuratore in caso di accoglimento della domanda del Preti in forza della copertura assicu- rativa.
L'appellante ha poi testualmente precisato che:
“Negli atti conclusivi, l'esponente ha quindi semplicemente precisato che, in denegata e non cre- duta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie formulate dal Signor
[...] nei confronti dell'IN. , la avrebbe quindi d Pt_3 Parte_1 Controparte_5 essere dichiarata tenuta e condannata a garantire e manlevare l'IN. da tutte le do- Parte_1 mande svolte nei propri confronti e quindi - ai sensi degli artt. 1917 comma 3 e 1932 cod. civ. - anche dalle spese legali e peritali sia di soccombenza che di resistenza, come stabilito da pacifi-
-19- ca ed ormai granitica giurisprudenza sul punto” (rappresentata da Cass. 4.5.2018, n. 10595, Cass. 31.8.2020, n. 18076 e da Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931).
Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente ritenuto che la domanda di copertura assicurativa non fosse relativa anche alle spese legali e l'appellata andrebbe condannata al pagamento CP_2 delle spese di lite -sia di soccombenza che di resistenza- che peritali.
La censura è solo in parte fondata, nei termini che seguono.
In primo luogo, è opportuno precisare che -come chiarito da Cass. 16.2.2024, n. 4275- in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quel- le che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione.
Come evidenziato dalla S.C. tali diritti devono costituire oggetto di specifiche domande con indi- cazione della rispettiva causa petendi: nel caso esaminato la sentenza impugnata aveva interpre- tato la domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna” “con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudi- zio”, come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza e la S.C. ha ritenuto corretta tale interpretazione.
Nel caso ora in esame, nel rapporto tra la e il suo assicuratore il Tribunale ha com- Parte_1 pensato le spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza e sul punto non vi è impugnazione.
Quanto alle spese di soccombenza (quelle che la è stata condannata a pagare al Parte_1 CP_
il Tribunale ha evidenziato a p. 22 della motivazione che l'assicurata si era limitata a chiedere fino all'udienza di precisazione delle conclusioni di essere garantita e manlevata dall'assicurazione “dalle domande tutte svolte nei propri confronti e dalle eventuali pronunce” escludendo che una domanda così formulata potesse includere “anche la richiesta di copertura assicurativa relativamente alle spese legali, richieste soltanto con le memorie di repliche” e nel dispositivo ha così statuito:
2. Accoglie parzialmente la domanda di manleva proposta da nei confron- Parte_1 ti di e, per l'effetto, condanna quest'u enne l'assi- Parte_4
-20- curata chiamante in causa per il 44% del danno che l'assicurata è stata condannata a ver- sare in favore dell'attore, previa applicazione della franchigia di euro 1.500,00.
Per tale profilo la censura è fondata perché le spese di lite che la è stata condannata Parte_1 CP_ a rifondere al rappresentano un accessorio relativo alla som per danni desumi- bile dalla sentenza e rientrante nella generale domanda di manleva in forza della quale l'assicurato deve essere tenuto indenne dall'assicuratore da tutto quanto il primo sia condannato a pagare al danneggiato, comprese le spese di lite.
La sentenza di primo grado va, quindi, parzialmente riformata in tal senso.
La censura è, invece, infondata quanto alle spese di resistenza sopportate dall'assicurata.
CP_ Esse, infatti, non rappresentavano una conseguenza dell'accoglimento della domanda del e richiedevano la dimostrazione di determinati presupposti di fatto: nell'assicurazione della r - sabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese soste- nute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, terzo com- ma, c.c., presuppone -infatti- la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”), nonché del disposto dell'art. 1914, secondo comma, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato (in tal senso Cass. 5.7.2022, n. 21290).
Occorreva, quindi, un'autonoma e specifica domanda che -invece- secondo la stessa prospetta- zione dell'appellante non è stata tempestivamente proposta essendo la relativa richiesta contenu- ta nei soli atti conclusivi.
CP_ Quarto motivo (p. 41\59): investe le statuizioni del Tribunale sulle domande formulate dal nella causa iscritta R.G. 3885\2016, aventi ad oggetto la risoluzione del contratto d'opera pr sionale per grave inadempimento nello svolgimento delle medesime prestazioni di direttore lavori e progettista da parte dell'IN. nonché la sua condanna alla restituzione di quanto Parte_1 versato ed al risarcimento del d
In via subordinata egli aveva comunque chiesto la determinazione del giusto ammontare dovuto con detrazione degli importi necessari per eseguire la sanatoria utile ad ottenere l'agibilità dell'immobile, nonché del danno da mancata disponibilità.
Lamenta l'appellante che il Tribunale si sia “adagiato” senza alcun spirito critico sulla TU svolta dall'IN. che avrebbe anche erroneamente applicato varie disposizioni normative;
non CP_16 risulterebbe neppure la mancata concessione dell'agibilità; il Tribunale non avrebbe considerato che essa appellante aveva progettato il nuovo fabbricato realizzato ex novo in sostituzione di quello demolito;
l'asserito innalzamento del tetto non richiedeva una nuova denuncia strutturale;
l'IN. non avrebbe, contrariamente a quanto affermato dall'IN. , dovuto presen- Parte_1 CP_16
-21- tare un'istanza di permesso di costruire in sanatoria per l'innalzamento della copertura, ma un permesso di costruire in variante;
non sarebbero ravvisabili variazioni da considerarsi essenziali (sul punto, v. in particolare pagg. 53\56).
CP_ L'appellato evidenzia la correttezza delle conclusioni cui è giunto il Tribunale sulla base degli accertamenti svolti dal TU IN. sottolineando come le medesime incongruenze siano CP_16 state accertate anche dal TU IN. nella causa iscritta al n. 3822\2014 finalizzata alla _1 quantificazione del compenso richiesto dall'IN. . Parte_1
Il motivo è infondato.
Esso è incentrato soprattutto sull'avvenuta concessione dell'agibilità e sulla riproposizione di argomentazioni già svolte dal CTP su cui l'IN. ha già preso una posizione che il Per_2 CP_16
Tribunale ha condiviso senza commettere alcuno degli errori addebitatigli svolgendo le argomen- tazioni più sopra sintetizzate, il cui fondamento non è inficiato dal motivo in esame.
Sesto motivo (p. 59\68): la sentenza di primo grado viene censurata per aver risolto il contratto intercorso con il Preti per grave inadempimento dell'appellante, condannandola alla restituzione di quanto percepito a titolo di acconto.
CP_ Deduce l'appellante che il era proprietario di un immobile che presentava seri problemi di regolarità e gravi carenze rali, realizzato con assistenza di altro tecnico ed in maniera del tutto inadeguata, in forza del permesso di costruire n. 570 del 2006.
Su suo incarico essa appellante ha progettato quindi un nuovo fabbricato in sostituzione di quello demolito con una corposa attività progettuale: in data 30 giugno 2010 è stata presentata istanza per l'ottenimento di un permesso di costruire in variante ed il 22 novembre 2010 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 396/2010.
Dall'inizio del 2011 l'IN. ha diretto lavori senz'altro complessi sino al 12 novembre Parte_1
2012 (data in cui ha dovuto rinunciare all'incarico per problemi famigliari) seguendo le varie Im- prese che si erano susseguite in cantiere “senza che si sia manifestato un solo problema;
e tali lavori hanno riguardato strutture, impianti, murature, opere edili, serramenti, finiture, pavimenta- CP_ zioni, senza che il Signor abbia lamentato alcunché al riguardo” così da pervenire alla rea- lizzazione di “un immobile o ed adeguato sotto ogni aspetto, utilizzato e fruito regolarmente CP_ dal Signor le cui uniche lamentele sarebbero relative alla concessione dell'agibilità, di cui peraltro l'immobile è da tempo dotato.
Quanto lamentato non costituirebbe omissione così grave ed importante in relazione al godimen- to del bene e la realizzazione non a regola d'arte del cappotto termico -in relazione alla spesa necessaria ad eliminare i vizi riscontrati ed a rendere l'opera a regola d'arte- non sarebbe tale da giustificare un giudizio di gravità dell'inadempimento e non vi sarebbe, anzi, alcun concreto ina- dempimento da parte dell'IN. . Parte_1
-22- Anche tale motivo è infondato.
Da un lato, esso presupponeva l'accoglimento del motivo precedente che è invece stato respinto.
Ciò posto, come si è visto il Tribunale (v. p. 30 e segg.) ha ravvisato, nell'attività dell'IN. 13
, gravi problematiche progettuali avendo il TU accertato che il deposito strutturale n.
[...]
7/2011 del 10.2.2011 era riferito esclusivamente alle opere architettoniche inerenti il P.d.C. 396/2010 e non aveva nulla a che vedere con il P.d.C. n. 77/2012 in variante con il quale erano state previste rispetto al P.d.C. 396/2010 modifiche tali da determinare la necessità di un nuovo deposito strutturale, come desumibile dalla normativa di settore puntualmente indicata dall'IN.
secondo cui anche per le opere di limitata importanza occorre procedere alla denuncia CP_16 prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/ 2001.
Mancavano agli atti del ulteriori partiche strutturali, l'innalzamento della copertura non CP_17 poteva considerarsi un'opera minore ed in ogni caso era necessario procedere ad un nuovo de- posito strutturale.
Il TU aveva, poi, ipotizzato due “scenari” (opere strutturali prot. 7/2011 realizzate in difformità al P.d.C 396/10 - opere strutturali eseguite dopo la presentazione del collaudo e del P.d.C. 77/12) evidenziando in entrambi i casi vizi procedurali rilevanti e precisando infine, nel rispondere ai quesiti formulati, che i vizi progettuali emersi nell'ambito della TU erano imputabili alla condotta della in quanto atti da lei presentati prima della dismissione dall'incarico di D.L., ces- Parte_1 sato in data 12 novembre 2012.
Il Tribunale, in forza di quanto emerso dalla TU IN. , ha quindi ritenuto inadempiente CP_16
l'attuale appellante sia quale progettista che quale direttore lavori (N.B.: v. la questione dell'isolamento a cappotto) e, quindi, al complessivo incarico conferitole, inadempimento grave perché in entrambi in casi aveva reso l'opera prestata inidonea allo scopo perseguito dall'attore.
Quanto all'attività di direttore lavori, vi era stato un grave inadempimento di omessa vigilanza sull'esecuzione dell'opera che aveva reso necessario procedere all'integrale rifacimento dell'isolamento a cappotto, sistema costruttivo di particolare rilievo e volto a garantire il normale godimento del bene.
L'attività progettuale dell'IN. era risultata del tutto carente sia dal punto di vista tecni- Parte_1 co, che dal punto di vista giuridico, non risultando rispettato il corretto iter amministrativo ed es- sendo stata presentata una variante (P.d.C. 77/2012) al P.d.C. 396/2010 quando per le difformità di quest'ultimo P.d.C. sarebbe stato necessario eseguire una richiesta di permesso di costruire in sanatoria.
L'erroneità e l'inadeguatezza dei progetti realizzati avevano reso l'opera, così come lasciata dall'IN. al termine del suo incarico, inutilizzabile per cui non si poteva in alcun modo Parte_1
-23- ritenere raggiunto il normale risultato di un incarico di progettista per la costruzio- ne/ristrutturazione di un immobile.
La sua attività di progettista era stata talmente confusa che il TU aveva avuto la necessità di ipotizzare due diversi scenari, entrambi peraltro caratterizzati da gravi errori ed aveva evidenziato una situazione urbanisticamente scorretta e tuttora incompleta.
Il motivo è formulato in termini sostanzialmente generici e non è in grado di dimostrare l'erroneità della decisione del Tribunale che, peraltro, non sottopone neppure a critica nella sua interezza, articolazione e complessità, per cui non vi sono ragioni per discostarsi dalla conclusione cui è pervenuto il Tribunale, anche in punto gravità dell'inadempimento.
CP_ Le spese del gravame seguono la soccombenza dell'appellante principale nei confronti del ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate nel seguente modo secondo quanto previsto dal D.M. 13.8.2022, n. 147 tenuto conto di un valore del decisum compreso nello scaglione sino ad € 260.000,00=:
✓ Fase di studio: € 2.970,00=;
✓ Fase introduttiva: € 1.910,00=;
✓ Fase decisoria: € 5.100,00=.
Nel corso del giudizio d'appello non è stata svolta un'autonoma fase istruttoria o di trattazione e le attività difensive relative alla valutazione del materiale acquisito in primo grado vengono ad essere assorbite da quelle attinenti alle altre fasi.
Il totale è di € 9.980,00=, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA ed IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa. Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Quanto ai rapporti tra l'IN. e la parziale riforma della sentenza relativamente Parte_1 CP_2 al rapporto assicurativo comporta un nuovo regolamento delle spese del primo grado: il modesto profillo su cui viene ad incidere la riforma comporta, però, che venga mantenuta ferma la com- pensazione operata dal Tribunale per le medesime ragioni già illustrate nella sentenza di primo grado.
Allo stesso modo, vengono integralmente compensate tra tali parti le spese del gravame.
Essendo l'impugnazione incidentale proposta da - certificato n. Controparte_2
10372867I stata interamente respinta, deve darsi atto della sussistenza, relativamente ad essa, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando;
-24- a) In parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
- certificato n. 10372867I avverso la sentenza n. Controparte_2
292/2021, pubblicata l'8 aprile 2021, del Tribunale di AN ed in parziale riforma di tale sentenza, che conferma nel resto;
b) In parziale accoglimento della domanda di manleva proposta da nei Parte_1 confronti degli li condanna a tenere indenne l'assicurata per il Parte_4
44% del danno che l'assicurata è stata condannata a rifondere a previa CP_1 applicazione della franchigia di € 1.500,00= ed a tenerla indenne anche delle spese di li- te liquidate in suo favore ed a carico della , compresi gli accessori;
Parte_1
c) Rigetta per il resto l'appello principale e rigetta l'appello incidentale proposto da
[...]
- certificato n. 10372867I; Controparte_2
d) Condanna a rifondere a le spese del gravame liquidate Parte_1 CP_1 come da motivazione in complessivi € 9.980,00=, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;
e) Dichiara interamente compensate le spese dei due gradi nei rapporti tra CP_19
[..
e - certificato n. 10372867I; Controparte_2
f) Dà atto della sussistenza, relativamente all'impugnazione incidentale proposta da
- certificato n. 10372867I, dei presupposti di cui all'art. Controparte_2
13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115. Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio il giorno 4 dicembre 2024
IL PRESIDENTE EST. Alfredo GROSSO
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