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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1663/2024
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 1.4.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di previdenza recante n.r.g.
1663/2024
T R A
(c.f. ), nata ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'8/8/1946 e ivi residente a[...] rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Dicecca (c.f.
) C.F._2
E
, CP_1
1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 7.2.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l non si costituiva in CP_1
giudizio, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice; trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
La domanda proposta è fondata, e risulta meritevole di accoglimento.
Orbene, dagli atti risulta che con provvedimento del 19.5.2023,
l' comunicava all'istante che per il periodo dall'1/1/09 al CP_1
31/5/2012 era stata pagata la somma di € 14.771,91 a titolo di rate di prestazione non dovute sulla pensione cat. INVCIV n.
2 07023901 del coniuge sig. (deceduto nel marzo Persona_1
2017), per asserita “revoca per perdita di diritto”.
Con successivo provvedimento del 20/6/2023, l CP_1
comunicava, altresì, che tale importo sarebbe stato recuperato sulla pensione cat. SOART n. 35037673 di cui è titolare la ricorrente, a mezzo di una trattenuta mensile di € 100,00, a partire dalla prima rata utile.
Il provvedimento d'indebito veniva contestato in via amministrativa con ricorso presentato in data 26.9.2023 a cui seguiva delibera del 23.11.2023, con cui l rigettando il CP_1
ricorso amministrativo promosso, rappresentava all'istante che l'indebito era stato determinato dalla revoca della prestazione di invalidità civile al de cuius, per motivi sanitari, individuati nell'assenza a visita di revisione disposta nel Dicembre 2008.
Ebbene, sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario va detto che, poiché il momento di formazione dell'indebito coincide con quello dell'accertamento sanitario, la legge conferisce all il potere di procedere alle CP_1
verifiche finalizzate ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi. A riguardo, l'art. 3 co. 10, D.L. 173/88, convertito in Legge
n. 291/88 ha disposto che “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte Inoltre, l'art. 37 L. n.
448/98 ha stabilito che “Nei procedimenti di verifica, compresi
3 quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Controparte_2
economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gi disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”. Ora, nel caso di specie manca la prova dell'avvenuta notifica della convocazione a visita di revisione del pensionato. Infatti, non risulta agli atti che il de cuius abbia ricevuto comunicazione di convocazione a visita di revisione del dicembre 2008; allo stesso modo non emerge che gli sia stata notificata alcuna sospensione della prestazione di invalidità civile di cui godeva, né richiesta di giustificazioni per l'assenza a visita di revisione. In ogni caso, in osservanza della procedura amministrativa prevista, l , CP_3
laddove avesse registrato l'assenza del pensionato alla visita di revisione del 12/2008, avrebbe dovuto immediatamente sospendere temporaneamente la prestazione fino a quel momento erogata e procedere alla comunicazione della sospensione, invitando il medesimo a rendere idonea giustificazione dell'assenza, entro il successivo termine di 90 gg (v. Circolare
n. 77/2008). CP_1
Da tali considerazioni deriva che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge
4 fa derivare il provvedimento di sospensione della prestazione, e quindi la revoca della stessa, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione. In assenza della prova della convocazione a visita, non può che ritenersi la permanenza del diritto del pensionato alla percezione dei ratei di prestazione assistenziale di cui in oggetto.
A ciò aggiungasi che L ha corrisposto il trattamento CP_1
assistenziale per tutto il periodo dal 2009 al 2012, senza alcuna interruzione. Tale condotta, imputabile esclusivamente all' CP_4
convenuto, ha determinato nel pensionato il legittimo affidamento circa la spettanza della prestazione. Invero, il momento in cui il de cuius ha avuto conoscenza dell'intervenuta revoca della pensione di invalidità civile corrisponde alla data in cui è stato notificato – al coniuge superstite - il provvedimento di indebito impugnato, ossia il 29.5.2023. Pertanto, la comunicazione della revoca (coincidente con la comunicazione dell'indebito) è successiva al periodo contestato e ciò ne determina l'irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di ratei di prestazione prima di tale provvedimento. Infatti, le disposizioni riguardo l'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge vanno individuate in particolare nel D.L.850/76, art.
3-ter, conv. In L. n.
29/77; si tratta di norma speciale rispetto alla incondizionata generica ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., che limita la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (Cass. 28163/18). Inoltre, in virtù di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 20 giugno 323/1996,
n. 323, convertito nella Legge n. 425/96 “non è consentita la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di
5 assegno di invalidità civile erogate prima della visita di verifica.
Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica – le uniche a porre quindi il “problema della ripetibilità”–, la Corte Cost. (Ord.
N. 448/00) ha rilevato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell avendo evidenziato come la legge CP_1
vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione” (cfr. Trib. Velletri sent.
n.1064/21)
Si rileva, infine, che a fronte delle specifiche deduzioni dell'istante, l rimasto contumace, non ha contestato CP_1
l'ammontare rivendicato, né ha fornito la minima prova in ordine ai fatti posti a fondamento della propria richiesta.
Ne discende che il provvedimento di indebito odiernamente impugnato è illegittimo.
Ad avviso dell'odierno Giudicante, pertanto, il supporto della prova documentale di quanto innanzi esposto, rende inconfutabile la tesi auspicata dalla difesa della parte ricorrente.
Alla stregua dell'impostazione sin qui seguita, dunque, la domanda va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Pertanto, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento dell CP_1
del 29.5.2023 e che l'istante non è tenuta a restituire le somme ivi indicate;
per l'effetto, l va condannato alla restituzione CP_1
delle somme eventualmente fino ad oggi trattenute a titolo di ripetizione di indebito sulla pensione dell'istante cat. SOART n.
35037673.
6 Le spese, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in considerazione della natura della controversia (previdenziale), del suo valore, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita;
- Dichiara l'illegittimità del provvedimento dell del 29.5.2023 CP_1
e che l'istante non è tenuta a restituire le somme ivi indicate;
per l'effetto, condanna l alla restituzione delle somme CP_1
eventualmente fino ad oggi trattenute a titolo di ripetizione di indebito sulla pensione dell'istante cat. SOART n. 35037673;
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 1.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Angela Vernia
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TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 1.4.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di previdenza recante n.r.g.
1663/2024
T R A
(c.f. ), nata ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'8/8/1946 e ivi residente a[...] rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Dicecca (c.f.
) C.F._2
E
, CP_1
1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 7.2.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l non si costituiva in CP_1
giudizio, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice; trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
La domanda proposta è fondata, e risulta meritevole di accoglimento.
Orbene, dagli atti risulta che con provvedimento del 19.5.2023,
l' comunicava all'istante che per il periodo dall'1/1/09 al CP_1
31/5/2012 era stata pagata la somma di € 14.771,91 a titolo di rate di prestazione non dovute sulla pensione cat. INVCIV n.
2 07023901 del coniuge sig. (deceduto nel marzo Persona_1
2017), per asserita “revoca per perdita di diritto”.
Con successivo provvedimento del 20/6/2023, l CP_1
comunicava, altresì, che tale importo sarebbe stato recuperato sulla pensione cat. SOART n. 35037673 di cui è titolare la ricorrente, a mezzo di una trattenuta mensile di € 100,00, a partire dalla prima rata utile.
Il provvedimento d'indebito veniva contestato in via amministrativa con ricorso presentato in data 26.9.2023 a cui seguiva delibera del 23.11.2023, con cui l rigettando il CP_1
ricorso amministrativo promosso, rappresentava all'istante che l'indebito era stato determinato dalla revoca della prestazione di invalidità civile al de cuius, per motivi sanitari, individuati nell'assenza a visita di revisione disposta nel Dicembre 2008.
Ebbene, sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario va detto che, poiché il momento di formazione dell'indebito coincide con quello dell'accertamento sanitario, la legge conferisce all il potere di procedere alle CP_1
verifiche finalizzate ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi. A riguardo, l'art. 3 co. 10, D.L. 173/88, convertito in Legge
n. 291/88 ha disposto che “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte Inoltre, l'art. 37 L. n.
448/98 ha stabilito che “Nei procedimenti di verifica, compresi
3 quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Controparte_2
economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gi disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”. Ora, nel caso di specie manca la prova dell'avvenuta notifica della convocazione a visita di revisione del pensionato. Infatti, non risulta agli atti che il de cuius abbia ricevuto comunicazione di convocazione a visita di revisione del dicembre 2008; allo stesso modo non emerge che gli sia stata notificata alcuna sospensione della prestazione di invalidità civile di cui godeva, né richiesta di giustificazioni per l'assenza a visita di revisione. In ogni caso, in osservanza della procedura amministrativa prevista, l , CP_3
laddove avesse registrato l'assenza del pensionato alla visita di revisione del 12/2008, avrebbe dovuto immediatamente sospendere temporaneamente la prestazione fino a quel momento erogata e procedere alla comunicazione della sospensione, invitando il medesimo a rendere idonea giustificazione dell'assenza, entro il successivo termine di 90 gg (v. Circolare
n. 77/2008). CP_1
Da tali considerazioni deriva che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge
4 fa derivare il provvedimento di sospensione della prestazione, e quindi la revoca della stessa, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione. In assenza della prova della convocazione a visita, non può che ritenersi la permanenza del diritto del pensionato alla percezione dei ratei di prestazione assistenziale di cui in oggetto.
A ciò aggiungasi che L ha corrisposto il trattamento CP_1
assistenziale per tutto il periodo dal 2009 al 2012, senza alcuna interruzione. Tale condotta, imputabile esclusivamente all' CP_4
convenuto, ha determinato nel pensionato il legittimo affidamento circa la spettanza della prestazione. Invero, il momento in cui il de cuius ha avuto conoscenza dell'intervenuta revoca della pensione di invalidità civile corrisponde alla data in cui è stato notificato – al coniuge superstite - il provvedimento di indebito impugnato, ossia il 29.5.2023. Pertanto, la comunicazione della revoca (coincidente con la comunicazione dell'indebito) è successiva al periodo contestato e ciò ne determina l'irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di ratei di prestazione prima di tale provvedimento. Infatti, le disposizioni riguardo l'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge vanno individuate in particolare nel D.L.850/76, art.
3-ter, conv. In L. n.
29/77; si tratta di norma speciale rispetto alla incondizionata generica ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., che limita la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (Cass. 28163/18). Inoltre, in virtù di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 20 giugno 323/1996,
n. 323, convertito nella Legge n. 425/96 “non è consentita la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di
5 assegno di invalidità civile erogate prima della visita di verifica.
Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica – le uniche a porre quindi il “problema della ripetibilità”–, la Corte Cost. (Ord.
N. 448/00) ha rilevato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell avendo evidenziato come la legge CP_1
vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione” (cfr. Trib. Velletri sent.
n.1064/21)
Si rileva, infine, che a fronte delle specifiche deduzioni dell'istante, l rimasto contumace, non ha contestato CP_1
l'ammontare rivendicato, né ha fornito la minima prova in ordine ai fatti posti a fondamento della propria richiesta.
Ne discende che il provvedimento di indebito odiernamente impugnato è illegittimo.
Ad avviso dell'odierno Giudicante, pertanto, il supporto della prova documentale di quanto innanzi esposto, rende inconfutabile la tesi auspicata dalla difesa della parte ricorrente.
Alla stregua dell'impostazione sin qui seguita, dunque, la domanda va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Pertanto, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento dell CP_1
del 29.5.2023 e che l'istante non è tenuta a restituire le somme ivi indicate;
per l'effetto, l va condannato alla restituzione CP_1
delle somme eventualmente fino ad oggi trattenute a titolo di ripetizione di indebito sulla pensione dell'istante cat. SOART n.
35037673.
6 Le spese, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in considerazione della natura della controversia (previdenziale), del suo valore, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita;
- Dichiara l'illegittimità del provvedimento dell del 29.5.2023 CP_1
e che l'istante non è tenuta a restituire le somme ivi indicate;
per l'effetto, condanna l alla restituzione delle somme CP_1
eventualmente fino ad oggi trattenute a titolo di ripetizione di indebito sulla pensione dell'istante cat. SOART n. 35037673;
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 1.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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