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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione civile per le controversie in materia di locazione composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 23/01/2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter
C.P.C.; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 94/2024 r. g., vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. POLITA Parte_1 C.F._1
MARCO con elezione di domicilio in VIALE DELLA VITTORIA N. 73 60035 JESI
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO Parte_2 P.IVA_1
MAURIZIO, con elezione di domicilio in VIA MATTEOTTI 99 60121 ANCONA
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
propone appello avverso la sentenza n. n. 129/2024 del 19.01.2024, emessa dal Parte_1
Tribunale di Ancona la quale ha accolto integralmente il ricorso promosso dal Parte_2
dichiarando l'illegittima occupazione da parte della stessa dell'immobile di proprietà comunale sito in via Ravagli 13 di Jesi, con conseguente ordine di rilascio.
Assume l'appellante che la sentenza impugnata sia da ritenersi ingiusta ed errata per i seguenti motivi: 1) vizio di extrapetizione per avere il Tribunale di Ancona, in maniera assolutamente illegittima, qualificato l'azione proposta dal come rivendica ex art. 948 cc e quindi come Pt_2
pagina 1 di 5 azione reale e non restitutoria, dal che conseguirebbe la inapplicabilità del principio del “giudicato” correlato alle 2 decisioni del Tribunale di Ancona in composizione Monocratica e Collegiale che hanno affermato l'esistenza di un valido titolo per poter continuare ad abitare nell'abitazione de quo;
2) errata applicazione della Legge Regionale n. 36/2005, in realtà mai richiamata nel contratto di locazione il quale, alla clausola n. 7, fa riferimento alla vigente normativa di legge e al Codice Civile, dovendo, dunque, applicarsi l'art. 6 della L. 392/1978; 3) illegittima mancata ammissione della prova testimoniale volta a provare che dal 2018 era ripresa la convivenza con la richiesta della di Pt_1
formalizzare e aggiornare la sua residenza;
4) errata affermazione che al momento del decesso del marito (addì 18.03.2020), la fosse proprietaria di altro appartamento, in realtà Persona_1 Pt_1
acquistato solo in data 23.06.2020, dal figlio , e fatto intestare alla madre ma subito Persona_2 dopo rivenduto, causa l'esistenza di gravi vizi.
Chiede, pertanto, che la domanda del sia respinta e riconosciuto il diritto Pt_2 dell'appellante di continuare ad abitare nell'immobile fino alla scadenza legale.
Si è costituito nel presente grado il eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità Parte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendovi alcuna indicazione chiara, sintetica e specifica dei capi della decisione di primo grado che sono stati impugnati, né delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel merito, insiste per la conferma della sentenza impugnata, essendo i motivi di appello infondati.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434
c.p.c. come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione delle censure proposte. La novella legislativa, oltre a rendere più chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012. Ebbene, la parte appellante ha censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con chiarezza i pagina 2 di 5 motivi dell'evidenziato dissenso, sicché il requisito della specificità dei motivi è da ritenersi sostanzialmente rispettato, contenendo l'atto di appello tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Venendo al merito dell'impugnazione, va, innanzitutto, esaminato il motivo di appello che ripropone l'eccezione di giudicato già sollevata in primo grado.
Come si ricava dagli atti, il presente giudizio è stato preceduto da altro contenzioso tra le medesime parti, introdotto con ricorso ex art. 703 c.p.c., ovvero azionando la tutela possessoria e volto ad ottenere la reintegra nel possesso da parte del Comune ricorrente.
Ebbene, con ordinanza del 04.11.2021, il Tribunale di Ancona ha affermato che “il ricorso per la reintegrazione del possesso proposto dal Comune di Jesi non merita di trovare accoglimento in quanto la ricorrente ha dimostrato di versare all'Ente una somma mensile per l'occupazione dell'immobile oggetto di lite e non ha alcuna possibilità di trasferirsi altrove a fronte della sua modestissima pensione”.
Tale statuizione ha trovato sostanziale conferma nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona in composizione Collegiale, in data 27.01.2022, che ha respinto il reclamo proposto dal Pt_2 ritenendo non sussistente l'animus spoliandi. Secondo il Tribunale, il pagamento dei canoni escluderebbe la possibilità di ritenere che la signora sia rimasta all'interno dell'appartamento Pt_1
in maniera clandestina o violenta, considerato inoltre che il Comune aveva accettato il pagamento e considerato che il deficit cognitivo della signora ed il suo progressivo aggravamento impedirebbero di affermare che la stessa abbia intenzionalmente voluto attentare la situazione possessoria del Pt_2
In conclusione, afferma il Tribunale che “La signora, dunque, poiché il contratto di locazione non era ancora scaduto al momento del decesso del signor ha utilizzato in buona fede l'appartamento Per_1
nella convinzione di esservi subentrata in qualità di coniuge, tanto che ha regolarmente versato il canone di locazione sicché, anche in considerazione delle condizioni di salute nelle quali si trova, non si può ritenere che abbia agito nella consapevolezza di godere del bene contro la volontà dell'ente”.
Ebbene, come si evince da tali pronunce, in nessun modo il Tribunale ha dichiarato il diritto della di continuare ad abitare nell'immobile di proprietà pubblica, essendo l'azione Pt_1 possessoria stata rigettata solo per la mancanza dell'animus spoliandi in capo alla occupante e, dunque, per non essere lo spoglio avvenuto con violenza o clandestinità.
Va, peraltro, rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. n. 19720/2016)
“I provvedimenti possessori, pur restando efficaci indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito in applicazione dell'art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c., sono inidonei ad acquisire efficacia di
pagina 3 di 5 giudicato, non avendo carattere decisorio, come le misure cautelari per le quali opera detta disposizione, e stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione sommaria, agli effetti di cui all'art. 2909 c.c.”.
Di conseguenza, a prescindere dalla corretta o meno qualificazione da parte del giudice dell'azione avanzata dal come petitoria o restitutoria, non si ravvisa alcuna preclusione al Pt_2
presente giudizio derivante dalla pronuncia possessoria.
Quanto al fatto che il giudice avrebbe erroneamente applicato la legge regionale n. 36/2005, si evidenzia come tale disciplina appare sicuramente applicabile in quanto espressamente richiamata nella determina di concessione dell'immobile al coniuge della ed anche tramite il richiamo nel Pt_1
contratto alla disciplina legislativa vigente. Peraltro, il primo giudice ha solo citato la legge regionale confermando che la sua disciplina è sovrapponibile a quella statale posta a base di plurime pronunce della Cassazione secondo cui “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia” (v. Cass,. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34161 del 20/12/2019).
Infondata è, dunque, la pretesa di applicazione dell'art. 6 della legge 392/1978 che prevede la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge convivente o separato ma assegnatario della casa familiare.
Nel caso in esame, ad ogni modo, è da respingere ogni pretesa di considerare la Pt_1 convivente con il marito dal quale era, invece, separata da oltre dieci anni, tant'è che i due avevano una distinta residenza.
In proposito, non appare censurabile la scelta di non ammettere le prove testimoniali articolate dall'appellante (e ribadite in questo grado) al fine di provare che, prima del decesso del coniuge Per_1
era ripresa la convivenza con costui.
Tale allegazione si pone, infatti, in pieno contrasto con quanto dichiarato dalla stessa appellante, nel dicembre 2020, alla polizia municipale, in sede di sopralluogo, allorquando la medesima dichiarava di abitare nell'immobile dal decesso del marito e non da prima.
L'eventuale riconciliazione e la ripresa della convivenza tra i due coniugi avrebbero dovuto, infatti, essere annotati nei pubblici registri al fine di essere opponibili ai terzi.
pagina 4 di 5 Appare, peraltro, del tutto improbabile l'affermazione secondo cui la stessa aveva tentato di cambiare la residenza presso l'abitazione del marito, ricevendo un rifiuto da parte degli uffici comunali.
Una eventuale richiesta in tale senso non trova, infatti, alcun supporto documentale né risulta prodotto alcun provvedimento del che, necessariamente, si sarebbe dovuto pronunciare, previa Pt_2
effettuazione di verifica da parte della polizia municipale.
Se davvero i due coniugi avessero ripreso la convivenza non è dato comprendere la ragione per la quale dovesse essere rifiutato il cambio di residenza della . Pt_1
Appare singolare che, invece, allorquando la stessa acquistava altro immobile nel luglio 2020
(seppure asseritamente unicamente grazie all'aiuto finanziario del figlio), in quel caso, il passaggio della residenza veniva eseguito tempestivamente e senza problemi da parte degli uffici competenti.
D'altronde, se veramente già dal 2018 l'appellante non viveva più nella residenza anagrafica, avrebbe anche potuto facilmente provare di avere rilasciato la sua precedente abitazione di Piazza
RD (ad esempio, esibendo la disdetta in caso tale immobile fosse in locazione, come probabile).
Insomma, le stesse allegazioni in merito alla ripresa della convivenza dal 2018 appaiono alquanto contraddittorie e generiche, sicché inammissibile appare la prova testimoniale articolata in contrasto con le risultanze di atti pubblici.
Ogni altro motivo di appello deve ritenersi assorbito, stante l'assenza di alcun titolo che legittimi la detenzione dell'immobile in capo alla appellante.
Deve, pertanto, trovare piena conferma la sentenza di primo grado che ha accertato il carattere abusivo dell'occupazione da parte dell'appellante dell'abitazione e.r.p. con conseguente conferma anche dell'ordine di rilascio già disposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite del presente grado che liquida in Parte_2 complessivi €. 2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; 3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 23 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione civile per le controversie in materia di locazione composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 23/01/2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter
C.P.C.; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 94/2024 r. g., vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. POLITA Parte_1 C.F._1
MARCO con elezione di domicilio in VIALE DELLA VITTORIA N. 73 60035 JESI
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO Parte_2 P.IVA_1
MAURIZIO, con elezione di domicilio in VIA MATTEOTTI 99 60121 ANCONA
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
propone appello avverso la sentenza n. n. 129/2024 del 19.01.2024, emessa dal Parte_1
Tribunale di Ancona la quale ha accolto integralmente il ricorso promosso dal Parte_2
dichiarando l'illegittima occupazione da parte della stessa dell'immobile di proprietà comunale sito in via Ravagli 13 di Jesi, con conseguente ordine di rilascio.
Assume l'appellante che la sentenza impugnata sia da ritenersi ingiusta ed errata per i seguenti motivi: 1) vizio di extrapetizione per avere il Tribunale di Ancona, in maniera assolutamente illegittima, qualificato l'azione proposta dal come rivendica ex art. 948 cc e quindi come Pt_2
pagina 1 di 5 azione reale e non restitutoria, dal che conseguirebbe la inapplicabilità del principio del “giudicato” correlato alle 2 decisioni del Tribunale di Ancona in composizione Monocratica e Collegiale che hanno affermato l'esistenza di un valido titolo per poter continuare ad abitare nell'abitazione de quo;
2) errata applicazione della Legge Regionale n. 36/2005, in realtà mai richiamata nel contratto di locazione il quale, alla clausola n. 7, fa riferimento alla vigente normativa di legge e al Codice Civile, dovendo, dunque, applicarsi l'art. 6 della L. 392/1978; 3) illegittima mancata ammissione della prova testimoniale volta a provare che dal 2018 era ripresa la convivenza con la richiesta della di Pt_1
formalizzare e aggiornare la sua residenza;
4) errata affermazione che al momento del decesso del marito (addì 18.03.2020), la fosse proprietaria di altro appartamento, in realtà Persona_1 Pt_1
acquistato solo in data 23.06.2020, dal figlio , e fatto intestare alla madre ma subito Persona_2 dopo rivenduto, causa l'esistenza di gravi vizi.
Chiede, pertanto, che la domanda del sia respinta e riconosciuto il diritto Pt_2 dell'appellante di continuare ad abitare nell'immobile fino alla scadenza legale.
Si è costituito nel presente grado il eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità Parte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendovi alcuna indicazione chiara, sintetica e specifica dei capi della decisione di primo grado che sono stati impugnati, né delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel merito, insiste per la conferma della sentenza impugnata, essendo i motivi di appello infondati.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434
c.p.c. come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione delle censure proposte. La novella legislativa, oltre a rendere più chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012. Ebbene, la parte appellante ha censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con chiarezza i pagina 2 di 5 motivi dell'evidenziato dissenso, sicché il requisito della specificità dei motivi è da ritenersi sostanzialmente rispettato, contenendo l'atto di appello tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Venendo al merito dell'impugnazione, va, innanzitutto, esaminato il motivo di appello che ripropone l'eccezione di giudicato già sollevata in primo grado.
Come si ricava dagli atti, il presente giudizio è stato preceduto da altro contenzioso tra le medesime parti, introdotto con ricorso ex art. 703 c.p.c., ovvero azionando la tutela possessoria e volto ad ottenere la reintegra nel possesso da parte del Comune ricorrente.
Ebbene, con ordinanza del 04.11.2021, il Tribunale di Ancona ha affermato che “il ricorso per la reintegrazione del possesso proposto dal Comune di Jesi non merita di trovare accoglimento in quanto la ricorrente ha dimostrato di versare all'Ente una somma mensile per l'occupazione dell'immobile oggetto di lite e non ha alcuna possibilità di trasferirsi altrove a fronte della sua modestissima pensione”.
Tale statuizione ha trovato sostanziale conferma nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona in composizione Collegiale, in data 27.01.2022, che ha respinto il reclamo proposto dal Pt_2 ritenendo non sussistente l'animus spoliandi. Secondo il Tribunale, il pagamento dei canoni escluderebbe la possibilità di ritenere che la signora sia rimasta all'interno dell'appartamento Pt_1
in maniera clandestina o violenta, considerato inoltre che il Comune aveva accettato il pagamento e considerato che il deficit cognitivo della signora ed il suo progressivo aggravamento impedirebbero di affermare che la stessa abbia intenzionalmente voluto attentare la situazione possessoria del Pt_2
In conclusione, afferma il Tribunale che “La signora, dunque, poiché il contratto di locazione non era ancora scaduto al momento del decesso del signor ha utilizzato in buona fede l'appartamento Per_1
nella convinzione di esservi subentrata in qualità di coniuge, tanto che ha regolarmente versato il canone di locazione sicché, anche in considerazione delle condizioni di salute nelle quali si trova, non si può ritenere che abbia agito nella consapevolezza di godere del bene contro la volontà dell'ente”.
Ebbene, come si evince da tali pronunce, in nessun modo il Tribunale ha dichiarato il diritto della di continuare ad abitare nell'immobile di proprietà pubblica, essendo l'azione Pt_1 possessoria stata rigettata solo per la mancanza dell'animus spoliandi in capo alla occupante e, dunque, per non essere lo spoglio avvenuto con violenza o clandestinità.
Va, peraltro, rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. n. 19720/2016)
“I provvedimenti possessori, pur restando efficaci indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito in applicazione dell'art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c., sono inidonei ad acquisire efficacia di
pagina 3 di 5 giudicato, non avendo carattere decisorio, come le misure cautelari per le quali opera detta disposizione, e stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione sommaria, agli effetti di cui all'art. 2909 c.c.”.
Di conseguenza, a prescindere dalla corretta o meno qualificazione da parte del giudice dell'azione avanzata dal come petitoria o restitutoria, non si ravvisa alcuna preclusione al Pt_2
presente giudizio derivante dalla pronuncia possessoria.
Quanto al fatto che il giudice avrebbe erroneamente applicato la legge regionale n. 36/2005, si evidenzia come tale disciplina appare sicuramente applicabile in quanto espressamente richiamata nella determina di concessione dell'immobile al coniuge della ed anche tramite il richiamo nel Pt_1
contratto alla disciplina legislativa vigente. Peraltro, il primo giudice ha solo citato la legge regionale confermando che la sua disciplina è sovrapponibile a quella statale posta a base di plurime pronunce della Cassazione secondo cui “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia” (v. Cass,. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34161 del 20/12/2019).
Infondata è, dunque, la pretesa di applicazione dell'art. 6 della legge 392/1978 che prevede la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge convivente o separato ma assegnatario della casa familiare.
Nel caso in esame, ad ogni modo, è da respingere ogni pretesa di considerare la Pt_1 convivente con il marito dal quale era, invece, separata da oltre dieci anni, tant'è che i due avevano una distinta residenza.
In proposito, non appare censurabile la scelta di non ammettere le prove testimoniali articolate dall'appellante (e ribadite in questo grado) al fine di provare che, prima del decesso del coniuge Per_1
era ripresa la convivenza con costui.
Tale allegazione si pone, infatti, in pieno contrasto con quanto dichiarato dalla stessa appellante, nel dicembre 2020, alla polizia municipale, in sede di sopralluogo, allorquando la medesima dichiarava di abitare nell'immobile dal decesso del marito e non da prima.
L'eventuale riconciliazione e la ripresa della convivenza tra i due coniugi avrebbero dovuto, infatti, essere annotati nei pubblici registri al fine di essere opponibili ai terzi.
pagina 4 di 5 Appare, peraltro, del tutto improbabile l'affermazione secondo cui la stessa aveva tentato di cambiare la residenza presso l'abitazione del marito, ricevendo un rifiuto da parte degli uffici comunali.
Una eventuale richiesta in tale senso non trova, infatti, alcun supporto documentale né risulta prodotto alcun provvedimento del che, necessariamente, si sarebbe dovuto pronunciare, previa Pt_2
effettuazione di verifica da parte della polizia municipale.
Se davvero i due coniugi avessero ripreso la convivenza non è dato comprendere la ragione per la quale dovesse essere rifiutato il cambio di residenza della . Pt_1
Appare singolare che, invece, allorquando la stessa acquistava altro immobile nel luglio 2020
(seppure asseritamente unicamente grazie all'aiuto finanziario del figlio), in quel caso, il passaggio della residenza veniva eseguito tempestivamente e senza problemi da parte degli uffici competenti.
D'altronde, se veramente già dal 2018 l'appellante non viveva più nella residenza anagrafica, avrebbe anche potuto facilmente provare di avere rilasciato la sua precedente abitazione di Piazza
RD (ad esempio, esibendo la disdetta in caso tale immobile fosse in locazione, come probabile).
Insomma, le stesse allegazioni in merito alla ripresa della convivenza dal 2018 appaiono alquanto contraddittorie e generiche, sicché inammissibile appare la prova testimoniale articolata in contrasto con le risultanze di atti pubblici.
Ogni altro motivo di appello deve ritenersi assorbito, stante l'assenza di alcun titolo che legittimi la detenzione dell'immobile in capo alla appellante.
Deve, pertanto, trovare piena conferma la sentenza di primo grado che ha accertato il carattere abusivo dell'occupazione da parte dell'appellante dell'abitazione e.r.p. con conseguente conferma anche dell'ordine di rilascio già disposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite del presente grado che liquida in Parte_2 complessivi €. 2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; 3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 23 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini pagina 5 di 5