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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 391/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 26 novembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
(C.F. ); Parte_2 C.F._1
(C.F. ; Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giannicola Scarciolla appellanti
contro
c.f.: ), iscritta Controparte_1 P.IVA_2
all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.L.gs. 385/93, al n.
6- che agisce in virtù di procura datata 09/08/2022 per rep. 55.553-racc- 25.807 per notar Persona_1
Notaio in Milano (All A), e per essa CERVED Parte_4 socio unico, con sede (codice fiscale e partita IVA n. ) in persona del P.IVA_3
procuratore speciale Dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Licia Mastrangelo
appellata
e con sede in codice fiscale Controparte_3 CP_3
, P.IVA_4
appellata-contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 216/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 9 marzo 2023.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate nelle note di trattazione scritta del 19.9.2024:
” Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello che qui di seguito si ripropongono e trascrivono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 216/2023 pronunciata dal Tribunale di Teramo il
08.03.2023, pubblicata in data 09.03.2023, notificata il 16.03.2023 – R.G. n. 1730/2016
– Repert. 379/2023, disattesa ogni contraria istanza,
in via preliminare ed ogni caso:
revocare l'ordinanza del 12.03.2018 e, per l'effetto, ammettere tutte le istanze istruttorie articolate dagli opponenti nella II° e III° memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c. delle stesse parti opponenti;
IN VIA PRINCIPALE
dichiarare inammissibile l'intervento proposto Controparte_1
[...]
pag. 2/44 e per l'effetto condannare la alla Controparte_1
rifusione di spese e competenze legali del primo grado di giudizio in favore degli appellanti;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO :
revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o infondatezza delle pretese ex adverso azionate monitoriamente per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla e dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per le causali di cui in narrativa;
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, anche per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle CP_3
regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283,
2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto,
DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi il rapporti in esame;
pag. 3/44 ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e
1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole dei contratti bancari perfezionati con l'attrice che hanno previsto la facoltà di capitalizzazione degli interessi passivi sul
c/c de quo, e comunque l'illiceità di qualsivoglia consimile regolamentazione di fatto dei rapporti per le causali di cui pure in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia per indeterminatezza dell'oggetto e comunque per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1284 c.c. di ogni e qualsivoglia patto contenuto nei contratti bancari che fossero riconosciuti sussistenti e di cui in premessa, ovvero regolamentazione di fatto in punto di interessi a tassi ultralegali, anche per l'illegittimo esercizio dello ius variandi, comunque superiori a quelli pattuiti per iscritto, ovvero infine comunque superiori al tasso di soglia usurario, computo di spese e commissioni, dichiarando in ogni caso l'illegittimità del computo degli stessi tassi ultralegali che si legge negli estratti conto in atti, per le causali di cui in narrativa;
e per l'effetto delle declaratorie di cui ai capi tutti che precedono, ancora accertare quali siano tutte le somme che siano effettivamente dovute anche agli odierni ricorrenti
(nelle rispettive qualità), giusta la ricostruzione dei saldi contabili del c/c in applicazione delle declaratorie di nullità ed inefficacia di cui sopra, ovvero pagate in più rispetto al dovuto, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224, comma 2° cod. civ., previo ricalcolo dell'ammontare effettivamente dovuto per effetto delle domande di cui sopra delle somme rispettivamente a credito e a debito tra le parti, determinando
l'esatto dare e avere tra le stesse, e quindi operando le eventuali compensazioni tra le
pag. 4/44 predette poste di dare – avere, all'esito della corretta ricostruzione dei rispettivi saldi attivi e passivi, del rapporto di c/c da effettuarsi mediante espletanda TU;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità (e comunque l'inefficacia) delle fideiussioni rilasciate per le obbligazioni tutte assunte dalla società attrice, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal contratto di affidamento e la relativa segnalazione in sofferenza operati da essa – per le causali di cui in CP_3 narrativa, e, per l'effetto, disporre la cancellazione del nominativo di essa società attrice dalla Centrale d'Allarme Interbancaria (AI), con condanna di essa al CP_3 risarcimento del danno subito e subendo, da liquidarsi secondo equità;
accertata e dichiarata la invalidità, nullità o comunque l'inefficacia dei rapporti bancari per cui è causa anche di anticipazione anche in relazione alla CP_4 determinazione ed applicazione degli interessi, dell'anatocismo, dell'illegittima applicazione di competenze, spese varie, commissioni, oneri vari, valute di addebito e costi vari, previo ricalcolo delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione e tenuto conto di tutte le dedotte invalidità, condannare
l'istituto di credito opposto al pagamento di tutte le somme, così come saranno determinate in corso di causa a seguito di TU, indebitamente incassate, addebitate o trattenute dalla AN opposta in danno dell'attrice oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, eventualmente compensandole con quelle che dovessero residuare a credito per la banca opposta;
accertata e dichiarata la nullità delle Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi predisposte unilateralmente dalla opposta ed CP_3
afferente il rapporto bancario per cui è causa, previo ricalcolo delle somme a credito e
a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione e tenuto conto di tutte le dedotte invalidità, condannare l'istituto di credito opposto al pagamento di tutte le somme, così come saranno determinate in corso di causa a seguito di TU, indebitamente incassate o addebitate dalla AN opposta in danno degli opponenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
pag. 5/44 ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancarii;
ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo
1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate
e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante società, somma questa che sarà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'istante, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva e
CONDANNARLA al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre alla PUBBLICAZIONE della rettifica sui principali giornali locali;
Ø ACCERTARE e DICHIARARE, anche quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità totale e/o parziale delle fideiussioni rilasciate in suo favore e che nulla devono i Sigg.ri e in Parte_2 Parte_3 qualità di fideiussori della Società;
pag. 6/44 CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 c.c., da determinarsi in via equitativa;
CONDANNARE la convenuta ex art. 96 cpc;
CP_3
IN OGNI CASO
· previa revoca della condanna alle spese per come liquidata nella sentenza di primo grado, condannare gli attori opponenti in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Istituto di credito opposto che si liquidano nella somma di €.
12.046,00 oltre spese generali, CPA e I.V.A., o nella misura di gran lunga inferiore rispetto a quella liquidata con la sentenza di primo grado che si riterrà di giustizia”
SEMPRE ED IN OGNI CASO COMUNQUE
con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze professionali del doppio grado di giudizio ovvero del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Salvis iuribus”.
Conclusioni dell'appellata e dell'intervenuta Controparte_5 Controparte_6 in comparsa di costituzione e nelle note di trattazione scritta depositate il 26.9.2024:
“1) in via preliminare, dichiarare le prescrizioni dei diritti sottesi alla domanda riconvenzionale avversaria in merito alle presunte illegittime pattuizioni, per le causali di cui in narrativa;
2) nel merito, senza rinuncia alla superiore eccezione preliminare, rigettare l'appello promosso da e confermando la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza del Tribunale di Teramo, per le causali di cui in narrativa;
3) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Infine, dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove.
Salvezze illimitate”.
pag. 7/44 FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 216/2023 pubblicata in data 9 marzo 2023 il
Tribunale di Teramo, pronunciandosi sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 401/2016 dell'11 marzo 2016, proposta dalla
[...]
quale obbligata principale, e da e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
fideiussori, ai quali era stato ingiunto il pagamento, in solido, in favore della
[...] della complessiva somma di € 401.358,13, oltre Controparte_3
interessi, quale esposizione debitoria relativa al conto corrente n. 631591, al finanziamento chirografario n. 741624432 e a quattro “riba” rimaste insolute, oltre spese e competenze della procedura monitoria, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, condannando le parti opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del giudizio.
1.1 A fondamento della proposta opposizione d educevano: la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta stante l'inesistenza del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria e l'irrilevanza probatoria della dichiarazione ex art
50 TUB;
la nullità della fideiussione per mancata indicazione dell'importo massimo e delle operazioni garantite in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale-commerciale e della trasparenza bancaria;
la liberazione ex art 1956 c.c. dei fideiussori, non avendo la banca impedito alla di utilizzare il credito di Parte_1
cui al fido di conto corrente oltre che il finanziamento concesso, nonostante la stessa fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore principale;
l'illegittimità delle competenze addebitate a titolo di interessi ultralegali non pattuiti e variati illegittimamente durante il corso del rapporto, l'applicazione di interessi maggiori rispetto a quelli indicati, l'anatocismo, l'omessa pattuizione della c.m.s. e la sua nullità per difetto di causa, l'indebito conteggio delle valute, l'usurarietà degli interessi, la sproporzione del costo del credito, l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo nonché il ricalcolo dei reciproci rapporti di dare avere, previa declaratoria delle invalidità denunciate ed espunzione dei relativi addebiti, con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente pag. 8/44 percepite e al risarcimento dei danni;
concludevano per la declaratoria di nullità/inefficacia delle fideiussioni con ordine di cancellazione del nome della società dal AI , con vittoria di spese
1.2 Si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_3 contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto destituita di qualsivoglia fondamento. In particolare, rappresentava che tutte le condizioni economiche relative ai rapporti intercorsi tra le parti (conto corrente, apertura di credito e finanziamento chirografario) erano state oggetto di espressa pattuizione scritta a cui l'istituto si era sempre conformato.
1.3 Nel corso del giudizio depositava comparsa di intervento ex art 111 c.p.c. la deducendo di esser subentrata Controparte_1
nei rapporti per cui è causa e facendo proprie le ragioni della cedente.
1.4 Acquisite le produzioni documentali delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice, rigettata in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della interveniente ollevata dagli opponenti, nel merito evidenziava CP_7 in primo luogo l'intervenuta produzione in giudizio in copia del contratto di finanziamento chirografario, del contratto di conto corrente e del contratto di apert ura d i credito.
In ordine al contratto di finanziamento chirografario nn. 741624432, evidenziava come lo stesso, validamente perfezionatosi tra le parti, contenesse l'indicazione dei tassi di interesse applicati nella misura del 7,625% nominale annuo per la determinazione degli interessi di preammortamento, e poi al tasso variabile pattuito ed accettato, come da clausola sul tasso indicata.
Quanto al contratto di c/c n. 631591, evidenziava che le condizioni economiche in esso contenute risultavano integralmente accettate mediante duplice sottoscrizione apposta alle pagg. 1 e 4 del contratto dal legale rappresentante della Rilevava Parte_1
che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori opponenti, sia il tasso debitore che le pag. 9/44 commissioni di massimo scoperto erano stati espressamente indicati nel loro ammontare, quindi necessariamente conosciuti ed accettati da parte contraente e che la banca convenuta opposta non poteva essere incorsa, pertanto, nella nullità per violazione degli artt. 117 D. Lgs 385/93 nonchè 1284, 1346 e 1418 c.c.. (“…gli interessi debitori erano specificamente pattuiti e la capitalizzazione trimestrale degli interessi era pattuita in modo reciproco (parte opponente, non producendo alcuna perizia di parte, neanche dimostrava che, contrariamente alla pattuizione, l'Istituto di credito aveva in realtà applicato la capitalizzazione trimestrale solo agli interessi creditori…”).
Escludeva l'applicazione di interessi usurari.
Con riguardo alle garanzie personali prestate, rilevava in primo luogo che il contratto di fideiussione sottoscritto il 27/02/2012, con il quale e si Parte_2 Parte_3 erano costituiti garanti della sino alla concorrenza di € Parte_1
550.000,00 per tutti i rapporti presenti e futuri, non era stato specificamente impugnato, essendosi limitati gli opponenti ad invocare il disposto dell'art. 1956 c.c. ed una presunta male fede in contrahendo della banca in difetto di qualsivoglia specifico rilievo in ordine all'esecuzione della convenzione di fideiussione. Escludeva l'obbligo in capo alla verso i fideiussori, di ulteriore di comunicazione delle condizioni CP_3
economiche del conto corrente, avendo avuto, peraltro, il e la Pt_2 Pt_3
necessariamente piena consapevolezza dell'esposizione debitoria della compagine affidata dalla AN opposta, essendo il medesimo opponente socio unico della debitrice principale Parte_1
In merito alla validità del contratto di fideiussione, disattendeva l'eccezione, sollevata dagli attori opponenti per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, di nullità per contrarietà a norme imperative (art. 2 L. 287/1990 cd. “Legge Antitrust) poiché asseritamente redatto in conformità allo schema ABI del 2003 che con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la AN d'TA aveva dichiarato frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito.
pag. 10/44
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello la
[...]
e per i motivi di seguito indicati. Parte_1 Parte_2 Parte_3
3.1 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni nonché delle risultanze probatorie. Travisamento dei fatti. Carenza di legittimazione o di titolarità del diritto di credito della presunta cessionaria Controparte_1
Inammissibilità dell'intervento. (Violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116
c.p.c)”.
Con tale motivo di gravame sostengono gli appellanti che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nessuna prova sarebbe stata fornita dalla intervenuta in relazione alla presunta intervenuta Controparte_1 cessione del credito oggetto di causa da parte della a seguito dell'atto di CP_8
scissione intervenuto tra la e la CP_8 Controparte_1
né la menzionata intervenuta avrebbe reso concreta dimostrazione
[...]
della sussistenza della propria legittimazione o titolarità del diritto di credito.
3.2 Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Nullità o revocabilità delle fideiussioni (Violazione della L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a), degli artt. 1956 e 1957 c.c.).
Con tale motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale di
Teramo per aver disatteso l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da
[...]
e derivata dalla sistematica e perdurante violazione, da Pt_2 Parte_3 parte della banca, della normativa vigente in materia di “fideiussione bancaria” anche in virtù della novella introdotta nel 1992. Tale normativa ribadisce, nella prospettazione degli appellanti, la validità della fideiussione a condizione che nel contratto venga indicato l'importo massimo a cui si deve aggiungere, al fine di evitare abusi nei confronti dei fideiussori, il limite qualitativo dell'indicazione del tipo di operazioni pag. 11/44 garantite così da tutelare il fideiussore anche nel caso di peggioramento della situazione patrimoniale del debitore principale.
Denunciano la condotta posta in essere dalla banca da cui emergono chiari ed univoci elementi contrari ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, in quanto l'istituto, aggravando la posizione debitoria della società avrebbe di conseguenza Parte_1
pregiudicato la posizione dei fideiussori che avevano rilasciato una garanzia limitata.
Evidenziano che la linea di credito concessa alla società debitrice principale non era espressamente menzionata tra le operazioni bancarie oggetto di garanzia fideiussoria né negoziabile contabilmente sul conto corrente de quo;
che il significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali della rispetto a quelle conosciute al Parte_1
momento dell'apertura del rapporto, tale da mettere a rischio la solvibilità del debitore medesimo, ai sensi dell'art. 1956 c.c. avrebbe dovuto indurre la banca ad adottare tutti gli strumenti necessari a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, mentre al contrario l'istituto non aveva mai provveduto ad impedire alla società Parte_1
di utilizzare il credito di cui al fido di conto corrente. Tale illegittimo comportamento aveva determinato la perdita del beneficio della garanzia, previst o in conformità ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente. Invocano l'applicazione dell'art. 1956 c.c. che prevede la liberazione di chi abbia prestato fideiussione per altrui obbligazioni future qualora, senza specifica autorizzazione dello stesso fideiussore, il creditore abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di costui tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
I fideiussori formalmente sollevano l'exceptio doli, tornando a rilevare ed eccepire la nullità della fideiussione in virtù dell'invalidità che deriva dalla pattuizione, nel contratto di conto corrente affidato cui le garanzie fideiussorie sono accessorie, di interessi usurari;
la nullità del contratto di c/c per illiceità della causa che si estende e comunica anche alle garanzie prestate.
Censurano, inoltre, la decisione del primo giudice per aver disatteso l'ulteriore eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da e relativa Parte_2 Parte_3
alla conformità della fideiussione al modulo uniforme ABI.
Rappresentano al riguardo:
pag. 12/44 - che l'eccezione di nullità della fideiussione, ancorché formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale, doveva ritenersi ammissibile in virtù della disciplina in materia di nullità che ai sensi dell'art. 1421 c.c. può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, come confermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte (SS.UU. nn. 26242 e 26243 del 2014), derivandone che non può essere preclusa alla parte la possibilità di sollevare la relativa questione con la comparsa conclusionale, tenuto conto peraltro che in tal modo è assicurato il rispetto del contraddittorio potendo la controparte difendersi con la discussione in udienza;
-che l'eccezione oltre a essere ammissibile nei termini anzidetti è, nel merito, fondata in quanto, in base alla giurisprudenza di legittimità richiamata, il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa “a monte” tra istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estende in via derivata al contratto di garanzia “a valle ” stipulato tra la singola banca e il singolo garante, poiché appare evidente che l'intesa ha la finalità unica ed esclusiva di imporre in modo generale uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente sui singoli contratti di garanzia;
-che pertanto, tenuto conto dei suddetti principi, è provato documentalmente e non contestato tra le parti che la fideiussione sottoscritta da e contiene le Pt_2 Pt_3
medesime condizioni di cui al modulo A stigmatizzato con provvedimento n. 5 del 2 maggio 2005 e, quindi, l'eccezione di nullità della fideiussione è fondata.
Rilevano che la nullità della fideiussione non è parziale ossia limitata alle sole clausole in essa contenute riproduttive dello schema ABI vietato, ma totale per essere in contrasto con il disposto dell'art. 2 della L. n. 287 del 1996, con la conseguenza che essendo nulla la garanzia personale sottoscritta dai fideiussori, non vi è alcun obbligo per gli stessi nei confronti della banca appellata e nei confronti dell'intervenuta di corrispondere la somma oggetto di ingiunzione.
3.3 Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni e produzioni documenti di
pag. 13/44 AN MPS nonché delle risultanze probatorie. Travisamento dei fatti. Motivazione apparente (Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.).
Sostengono gli appellanti che il Tribunale di primo grado non avrebbe considerato il mancato perfezionamento dei contratti di conto corrente, di apertura di credito e di fideiussione posti alla base della pretesa monitoria. Deducono che nella fattispecie in esame si è di fronte a “contratti a formazione progressiva”, nel senso che la conclusione del negozio deve considerarsi perfezionata nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ex art. 1326 c.c., ma non rinvenend osi nella documentazione contenuta nel fascicolo monitorio alcuna traccia di lettere di accettazione e alla luce della richiamata disposizione normativa , ne deriva che i contratti de quibus non potevano ritenersi perfezionati, mancando la reciprocità delle dichiarazioni delle rispettive volontà, e risultando di conseguenza insussistente il requisito della “prova scritta” per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Contestano il riferimento del Tribunale al principio giuridico della “condotta univoca e concludente delle parti” nell'esecuzione dei rapporti bancari de quibus in quanto le clausole previste dalla banca nei propri moduli prestampati-per adesione (come quelle relative ad interessi, commissioni, penali, spese e altro) per poter essere efficaci e vincolanti avrebbero dovuto essere effettivamente negoziate e accettate dalle parti: da ciò deducono che la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla banca, in mancanza di qualsivoglia convenzione, doveva ritenersi sfornita di supporto probatorio con ripercussioni anche sulla fideiussione. Affermano, di conseguenza, che si verterebbe in tema di rapporto di fatto non disciplinato né disciplinabile dalle clausole del contratto esibito dalla banca, ma regolamentato dalle norme imperative di legge.
3.4 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni e produzioni documenti di banca nonché delle risultanze probatorie. Travisamento dei fatti. Mancata CP_8
ammissione TU (Violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. in relazione all'art. 2697
c.c.)”.
pag. 14/44 Lamentano gli appellanti che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente disatteso la richiesta di TU sul presupposto della mancanza di specifiche contestazioni da parte degli opponenti;
evidenziano, di contro, di aver puntualmente contestato in primis la clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, tacciandola di nullità per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c., 1346 e 1418 c.c., perché determinativa dell'interesse comprensivo anche delle provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, spese e commissioni, rilevandone l'illegittimità e il conseguente verificarsi dell'ipotesi di pagamento di indebito. Indicano come contestati anche gli addebiti, in presenza di una discrasia fra tassi nominali comunicati e tassi effettivamente praticati in danno degli esponenti, ciò anche per effetto del surrettizio meccanismo anatocistico, che l'Istituto di credito non aveva limitato ai soli tassi ultralegali ma a tutti gli ulteriori costi del rapporto oggetto d'impugnazione. Ancora, risultava contestato l'addebito di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari, emergeva l'indebito utilizzo da parte dell'istituto di credito, a partire dalla stipula dei rispettivi contratti di conto corrente e di affidamento finanziamento, della pratica anatocistica nonché la regolamentazione delle relative poste a tassi di interessi superiori a quelli contrattualmente assentiti ed addirittura in alcune ipotesi superiori al tasso di soglia usurario. Era stata sin dall'inizio contestata, secondo la prospettazione degli appellanti, la mancata pattuizione sullo “ius variandi” a favore dell'istituto di credito, il quale neppure aveva comunicato nella forme di legge le variazioni che via via aveva applicato al tasso di interesse inizialmente pattuito, di talché anche illegittime apparivano le medesime variazioni del tasso di interesse passivo che si leggono negli estratti conto allegati. Era stata contestata l'applicazione di interessi usurari, evidenziando come nel caso di specie in relazione al contratto di conto corrente oggetto del contendere risultavano applicati interessi che avevano superato il tasso soglia di usura.
3.5 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni e produzioni documenti di
nonché delle risultanze probatorie. Travisamento dei fatti. Controparte_9
pag. 15/44 Motivazione apparente. Mancata ammissione TU (Violazione degli artt. 115, 116 e
167 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.).
Con tale motivo di gravame, ribadita la specificità e determinatezza delle censure sollevate in sede di opposizione in relazione alle pretese azionate sulla base dei singoli rapporti dedotti in giudizio (parte appellante afferma di aver espressamente contestato gli addebiti di competenze, interessi, commissioni effettuate dalla banca in relazione al contratto di conto corrente, all'apertura di credito e, conseguentemente, al contratto di fideiussione, oggetto di causa per essere stati applicati interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e non dovuti, commissioni superiori a quelli nominali e al tasso soglia di usura con conseguente nullità delle clausole di determinazione degli interessi, commissioni finanziarie ed accessorie), viene censurata l'erronea esclusione della consulenza tecnica d'ufficio.
Viene contestata, più in particolare, la sentenza di primo grado per aver disatteso l'eccezione in ordine alla segnalata applicazione di tassi di mora superiori al tasso soglia, interessi non pattuiti, commissioni di massimo scoperto, a causa di una lettura superficiale e parziale delle allegazioni offerte in primo grado e ad una non condivisibile interpretazione della normativa di riferimento.
Richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali in presenza di interessi di mora usurari vanno riconosciuti al danneggiato gli interessi al tasso legale, deducono gli appellanti che l'ingiunzione di pagamento opposta avrebbe dovuto essere revocata e/o dichiarata nulla in relazione all'illegittima applicazione del tasso di mora degli interessi stabilito nelle “Condizioni generali” dei contratti bancari, ovvero ridotta ad equità.
Argomentano che l'art. 2 della L. 108/96 nello stabilire il tasso soglia dell'usura fa riferimento al T.E.G.M., sostanzialmente coincidente con il introdotto dal CP_10
TUB nell'ambito della normativa sulla trasparenza dei contratti bancari;
nei contratti oggetto di causa, secondo parte appellante, il T.E.G. e i tassi applicati sono superiori ai tassi soglia usurari fissati per operazioni simili con conseguente nullità delle condizioni contrattuali nella parte dedicata alla determinazione del saggio di interesse debitore.
pag. 16/44 Rilevano che al momento della pattuizione devono essere valutate tutte le remunerazioni che compongono il TEG a prescindere dalla loro funzione escluse le imposte e le tasse, che nel TEG si deve inserire anche l'interesse moratorio da valutare unitamente all'interesse corrispettivo e raffrontato al tasso soglia, che nella determinazione del tasso di interesse al fine di valutarne l'usurarietà devono essere conteggiati tutti gli oneri che l'utente sopporta, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese escluse solo quelle per imposte e tasse.
Rappresentano quindi che nella sentenza del Tribunale non era stato considerato che nei contratti oggetto di causa il tasso contrattuale e quello di mora sommati, in ragione di quanto previsto nei contratti, unitamente all'indennità per ritardato pagamento, alle commissioni, alle spese ecc., davano come risultato un tasso maggiore del tasso soglia vigente al momento della convenzione giungendosi alla conclusione che il contratto de quo è usurario.
Parte appellante deduce la nullità della clausola di determinazione dell'interesse corrispettivo ultralegale per violazione del disposto di cui agli artt. 1283, 1346 e 1418
c.c. e per univoco orientamento della giurisprudenza con conseguente diritto, verificandosi un'ipotesi di pagamento dell'indebito ex art 2033 c.c., alla ripetizione e piena legittimità della richiesta restitutoria.
Rilevano gli appellanti che la banca appellata aveva omesso di consegnare alla
[...]
tutta la documentazione relativa ai conti correnti de quibus , la violazione Parte_1 dell'art. 118 TUB per avere applicato, nell'avvalersi dello ius variandi, di modalità non prescritte al fine di consentire il recesso del correntista, una illecita condotta contrattuale nel prospettare mediante gli estratti conto costi e competenze mai concretamente rispettati essendovi discrasia fra i tassi nominali comunicati e tassi effettivamente praticati in danno degli appellanti anche per effetto del meccanismo dell'anatocismo che ha interessato non solo i tassi ultralegali, ma tutti gli ulteriori costi d el rapporto.
Rilevano nuovamente l'indebito utilizzo da parte dell'Istituto di credito, a partire dalla stipula dei rispettivi contratti di c/c, della pratica anatocistica e la regolamentazione delle relative poste a tassi di interessi superiori a quelli contrattualmente assentiti e in alcune ipotesi superiori al tasso di soglia usurario;
sostengono ulteriormente che nel caso di specie non sarebbe stato validamente pattuito alcuno “ius variandi” a favore pag. 17/44 dell'istituto di credito che non ha comunicato nelle forme di legge le variazioni via via applicate al tasso di interesse inizialmente pattuito;
che illegittime sono le variazioni del tasso di interesse passivo riportate negli estratti conto allegati.
Gli appellanti lamentano il costante addebito in c/c da parte della banca di commissioni sul massimo scoperto trimestrale, mentre in realtà nulla è dovuto a tale titolo poiché non pattuito ed in ogni caso per difetto di causa;
deducono, in particolare, che la previsione della CMS nel contratto di conto corrente sarebbe priva di valida giustificazione causale, avendo nel corso degli anni perso l'originaria funzione di cosiddetta provvigione sul mancato utilizzo dell'affidamento accordato, divenendo una voce di costo avulsa da ogni logica contrattuale e sinallagmatica.
Rilevano la mancata pattuizione espressa dei cosiddetti giorni di valuta, che determinano ulteriori interessi ultralegali, e la conseguente ripetibilità di tali voci di costo prive di giustificazione causale.
Invocano la TU al fine di accertare , qualificare e computare il dare-avere fra le parti sulla base della dedotta invalidità parziale del rapporto in esame e dell'applicazione in via supplettiva della disciplina legale realizzando l'effettivo rendiconto della gestione bancaria.
Denunciano il comportamento della banca appellata per l'indebita segnalazione della società appellante alla Centrale dei rischi presso la AN d'TA e la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in contraendo ex art 1175 c.c.,
Oppongono l'exceptio doli essendo il credito de quo carente sin dall'origine dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ed avendo l'istituto di credito illegittimamente chiesto ed ottenuto un'ingiunzione di pagamento del saldo debitore in relazione ai rapporti dedotti in giudizio.
3.6 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. (Violazione del D.M. 55/2014)”.
Con il sesto motivo di appello contestano la pronuncia impugnata laddove, pur avendo correttamente disposto la condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza, aveva erroneamente liquidato anche la “fase istruttoria” invero mai celebrata.
pag. 18/44 3.7 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione. (Violazione di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c)”.
Con l'ultimo profilo di gravame gli appellanti invocano, quale conseguenza della integrale riforma della sentenza gravata, la caducazione del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, imponendosi un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite e quindi una nuova valutazione del principio della soccombenza.
4. Si è costituita in giudizio l'appellata Controparte_1
contestando le avverse pretese e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame,
[...] ivi incluse le istanze istruttorie, con conferma dell'impugnata sentenza.
5. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 In via preliminare, deve essere disatteso il primo motivo di appello basato sul difetto di legittimazione e di titolarità del credito in capo alla nell'asserito difetto di CP_7
Contr prova dell'avvenuta cessione del rapporto a seguito dell'atto di scissione di Nello specifico, l'appellante contesta non già l'esistenza del contratto di scissione, quanto piuttosto l'esservi compreso il credito oggetto di giudizio e che la possa, CP_7
pertanto, aver effettuato un intervento ex art. 111 c.p.c. in forza di un valido titolo.
5.1.1 Al riguardo si rammenta che in tema di cessione dei crediti l'art. 58 TUB comma
2 prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La AN d'TA può stabilire forme integrative di pubblicità”: ciò significa che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendosi a tutti gli effetti alla notificazione della cessione ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c. Con la norma in questione, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20495/20), il legislatore ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici prevedendo la suddetta pubblicazione quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori pag. 19/44 ceduti, dispensando la cessionaria dall'onere di notificare l'intervenuta cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (anche se quella prevista nella predetta norma non è una modalità esclusiva di notifica della cessione, potendo la cessionaria provvedere anche con una comunicazione individuale).
5.1.2 In ogni caso l'adempimento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, che si pone sullo stesso piano delle disposizioni previste in via generale nell'art. 1264 c.c., “è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”
(Cass. ord. n. 20495/20), in quanto l'effetto traslativo si verifica sic et simpliciter per effetto del consenso espresso fra cedente e cessionario (Cass. n.5997/2006, Cass n.
20495/20).
5.1.3 Occorre tuttavia discernere l'aspetto relativo agli oneri di pubblicità/notifica
(necessari per l'opponibilità della cessione del credito e impedire l'eventualità di pagamenti liberatori) sopra richiamati da quello relativo alla prova della effettiva titolarità del diritto e la sussistenza della legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco: in questo secondo caso incombe sul cessionario, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass n. 24798/20) “l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. Dunque, in caso di contestazione da parte del debitore (come nel caso oggetto del presente giudizio), spetta al cessionario fornire i documenti necessari a dimostrare che il credito oggetto di causa sia ricompreso fra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, in quanto come sostenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 4116/2016) “la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società”, ha l'onere “di fornire la prova documentale della propria legittimazione” (ex multis, anche Cass. 10518/2016, Cass. n. 24798/2020, Cass. 12739/2021), essendo la pag. 20/44 titolarità della posizione soggettiva elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio.
5.1.4 La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma, se non contiene elementi idonei ad individuare il contratto di cessione, non può costituire prova della sua esistenza: secondo la
Suprema Corte (Cass. 561720/2020) “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze ed ombre di sorta (in relazione al rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art, 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo -secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito- a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (per questa linea si confronti in particolare la pronuncia di Cass., 13 giugno
2019, n 15884)”.
5.1.5 È sufficiente a dimostrare la titolarità del credito del cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie permettano di individuare senza lasciare incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. ord. n.4334/2020).
Anche di recente ( Cass. ord. 17944 del 2023) la Corte di legittimità ha ribadito che
“…..in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso
e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di
pag. 21/44 verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)”.
5.1.5 Nel caso di specie, la società cessionaria in forza di scissione ha ritualmente prodotto in giudizio, come da documentazione in atti, sia l'atto di scissione parziale (25 novembre 2020 rep. 39399-racc. 20019) che ha previsto il trasferimento ad di CP_7
un compendio di attività e passività (cosiddettocompendio scisso) composto, all'attivo, da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli azionari ed obbligazionari, contratti derivati e attività fiscali differite, e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, sia prova della pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 e art. 58 del
Testo Unico ANrio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna n. 161 del
29/12/2020 (doc 4 fascicolo intervento ex art. 111 c.p.c. primo grado). Sebbene CP_7 non risulti acquisito in atti il “Progetto di scissione” allegato all'atto pubblico, contenente l'analitica indicazione dei rapporti trasferiti, tuttavia l'analisi congiunta del contenuto dell'atto di scissione e della relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale consentono di ritenere oggetto del trasferimento in capo alla tra gli altri, tutti i CP_7
rapporti a sofferenza alla data di efficacia della scissione -pagg. 25, 29, 30 dell'atto pubblico di scissione e indicazione in G.U., tra gli altri, dei “crediti classificati come
“sofferenze” ai sensi delle circolari di AN d'TA nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i
“Crediti NPL”)”-. Né risulta contestata specificamente la qualifica del credito vantato come a “sofferenza”.
Di tal che a giudizio di questa Corte può ritenersi senza dubbio provata la titolarità del credito in capo alla CP_7
pag. 22/44 5.2 Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale di Teramo per aver disatteso l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da
[...]
e in ipotesi derivata dalla sistematica e perdurante violazione, da Pt_2 Parte_3
parte della banca, della normativa vigente in materia di “fideiussione bancaria” anche in virtù della novella introdotta nel 1992, in particolare risultando omessa nel contratto l'indicazione dell'importo massimo e del limite qualitativo del tipo di operazioni garantite così da tutelare il fideiussore anche nel caso di peggioramento della situazione patrimoniale del debitore principale.
Denunciano la condotta posta in essere dalla banca da cui emergerebbero chiari ed univoci elementi contrari ai principi di buona fede e correttezza contrattuale in quanto, aggravando la posizione debitoria della società , l'istituto avrebbe di Parte_1
conseguenza pregiudicato la posizione dei fideiussori che avevano rilasciato una garanzia limitata;
il significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali della rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tale Parte_1
da mettere a rischio la solvibilità del debitore medesimo, ai sensi dell'art. 1956 c.c. avrebbe dovuto indurre la banca ad adottare tutti gli strumenti necessari a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, mentre al contrario la banca non aveva mai provveduto ad impedire alla società di utilizzare il credito di cui al fido Parte_1
di conto corrente nonostante fosse a conoscenza del suo stato di insolvenza.
I fideiussori formalmente sollevano l'exceptio doli, tornando a rilevare ed eccepire la nullità della fideiussione in virtù dell'invalidità che deriva dalla pattuizione, nel contratto di conto corrente affidato cui le garanzie fideiussorie sono accessorie, di interessi usurari;
la nullità del contratto di c/c per illiceità della causa che si estende e comunica anche alle garanzie prestate.
Censurano, inoltre, la decisione del primo giudice per aver disatteso l'ulteriore eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da e relativa Parte_2 Parte_3
alla conformità della fideiussione al modulo uniforme ABI.
5.2.1 Anche tale motivo di gravame risulta infondato.
Con tale doglianza la parte appellante ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal e dalla in data 27.2.2012 a garanzia delle obbligazioni Pt_2 Pt_3
pag. 23/44 della fino all'importo di euro 550.000,00, in quanto asseritamente Parte_1 conforme allo schema di contratto predisposto dall'ABI e vietato dalla AN D'TA con provvedimento n. 55/2005.
Posto che l'eventuale prova di una tale intesa anticoncorrenziale non comporterebbe la nullità delle fideiussioni, facendo riferimento la sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni
Unite della Suprema Corte alla nullità parziale, volta a garantire comunque la conservazione del contratto, osserva la Corte che, come noto, la AN D'TA, con provvedimento n.55/2005, ha valutato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato. Al riguardo, si rileva che le Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021 hanno espressamente evidenziato che “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale” e hanno, nuovamente, ribadito che “in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente
(ora l'CM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme
ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.”
Ciò detto, occorre rilevare come la fideiussione per cui è causa sia stata stipulata in data
27.02.2012 e dunque in epoca ampiamente successiva all'accertamento effettuato dalla
AN d'TA col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, epoca rispetto alla quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza. Ed invero, questo Collegio
pag. 24/44 ritiene di aderire all'orientamento secondo cui poiché con il provvedimento n. 55/2005 la AN d'TA non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art. 2, comma
2, lettera a) della L. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario - senza, peraltro, che le stesse risultino necessarie o anche solo funzionali a garantire l'accesso al credito – ed è principalmente per tale ragione che la AN d'TA aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002, avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa - il provvedimento n. 55/2005 della AN d'TA costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. n. 13846/2019), e include anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a “monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della AN d'TA
(Cass. n. 29810/2017).
Ciò premesso, si concorda nel ritenere che "... nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus, infatti, occorre effettuare un netto distinguo tra le cause
(dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della AN d'TA e le cause
(dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla AN d'TA (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati. ..." (cfr. ex multis Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6478/2022). Nel presente giudizio, che rientra pag. 25/44 nello schema delle cause “stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'CM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della L.
n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Del resto, la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate, contrariamente a quanto dedotto dall'odierno appellante, è ribadita dal prevalente orientamento di merito che questa Corte reputa di dover condividere ..." (cfr. da ultimo Tribunale di Napoli,
Sentenza n. 6478/2022). Per quanto appena sopra illustrato, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula della fideiussione grava allora sull'opponente, in considerazione sia dell'impossibilità per lo stesso di avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della AN d'TA n. 55/2005, sia dell'assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'CM ) nei confronti della società convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Era quindi onere dell'appellante allegare, prima, e provare, poi, che senza le clausole attinte da nullità relativa il contratto non sarebbe stato concluso, perché quelle clausole erano determinanti ai fini della formazione del consenso. Nella sostanza, in relazione a fideiussioni sottoscritte dopo il 2005, nessun indizio di intesa anticoncorrenziale può essere desunto dalla mera circostanza che nella singola fideiussione siano inserite le medesime clausole sanzionate da AN d'TA nel 2005, dovendosi dimostrare in concreto l'esistenza di detta intesa con la produzione, oltre che del modello ABI censurato da AN d'TA e della fideiussione contestata, anche di un numero di testi fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione. Tale recente orientamento ermeneutico è stato affermato anche in seno alla giurisprudenza arbitrale, con decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 16511 del 29.12.2022, secondo cui si esclude pag. 26/44 che l'accertamento della AN d'TA possa estendersi de plano alle fideiussioni concluse in un periodo successivo al 2005, dovendo essere dimostrata la persistenza della intesa antitrust (cui ha aderito la banca) mediante una prova specifica e puntuale della diffusione del modello seriale del testo fideiussorio adottato. Pertanto, in assenza di una specifica dimostrazione della fattispecie anticoncorrenziale denunciata, la domanda di nullità relativa della fideiussione non può trovare accoglimento. Giova, inoltre, rammentare che, al fine di comprovare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulti necessaria la produzione in giudizio, oltre che del contratto di fideiussione omnibus, del provvedimento di AN d'TA n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003.
Nel caso di specie, l'appellante non può ritenersi adempiente all'onere della prova su di esso gravante e, dunque, non può giovarsi di detta prova privilegiata, atteso che, pur avendo provveduto al deposito del contratto di fideiussione, del provvedimento della
AN d'TA del 2005 e del parere dell'AGCOM del 20.04.2005 (ma non dello schema
ABI del 2002), non ha compiutamente e sufficientemente dimostrato l'applicazione diffusa e generalizzata da parte delle banche sul territorio nazionale degli schemi fideiussori conformi allo schema ABI ritenuti lesivi della concorrenza anche successivamente al provvedimento della AN D'TA del 2005. Né risulta documentalmente provato che le parti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione qualora privo delle clausole indicate come nulle, non avendo allegato alcun elemento da cui desumere che, in difetto della valida pattuizione di quelle tre clausole, il contratto non sarebbe stato stipulato a norma dell'art. 1419 c.c. Ne discende che tale motivo di doglianza deve essere rigettato, non essendo stato suf ficientemente assolto l'onere probatorio, difettando prova di una condotta illecita anticoncorrenziale posta in essere dalla AN opposta e, al contempo, del collegamento tra l'intesa antitrust “a monte” e il contratto fideiussorio “a valle”.
5.2.2. In ordine all'eccepita mancanza di comunicazioni scritte della banca appellata per informare il fideiussore sull'entità dell'esposizione complessiva del debitore principale e all'invocata applicazione dell'art. 1956 c.c., ritenuto che parte appellante non abbia comunque assolto il suo onere probatorio in punto di conoscenza ed omessa pag. 27/44 comunicazione da parte della AN del mutamento in peius delle condizioni della garantita, non può non rilevarsi l'esclusione di un obbligo informativo a carico della
AN, tanto in considerazione della veste di legale rappresentante della società garantita, rivestita dal fideiussore (convivente con come da Parte_2 Parte_3
residenza dichiarata nei documenti allegati in atti), quanto in considerazione dell'obbligo contrattuale da costoro assunto di tenersi informato della situazione patrimoniale della società garantita.
Come noto, l'art. 1956 c.c. statuisce che in caso di garanzia per un'obbligazione futura il fideiussore è liberato, qualora il creditore consapevole dell'aggravamento delle condizioni economiche del debitore gli conceda credito in assenza di una espressa autorizzazione del fideiussore, rendendo così più difficile la soddisfazione del credito da parte del fideiussore. La ratio della norma è quella di salvaguardare la garanzia patrimoniale sulla quale il fideiussore ha fatto affidamento consentendogli - se inconsapevole del peggioramento della situazione economica del debitore - di sottrarsi all'adempimento di una obbligazione divenuta più gravosa senza sua colpa, negando l'autorizzazione, nonché quella di evitare che il creditore, continui a far credito al debitore quando le sue condizioni economiche siano peggiorate facendo affidamento sulla solvibilità del fideiussore. Pertanto, l'art. 1956 c.c. onera il creditore di richiedere al fideiussore l'autorizzazione, laddove voglia fare credito al terzo, quando successivamente alla stipulazione del contratto di garanzia le condizioni patrimoniali di quest'ultimo siano divenute tali da rendere più difficile il sodd isfacimento del credito.
Ai fini dell'applicazione della norma in commento non è necessario che il debitore sia insolvente, essendo sufficiente un peggioramento delle originarie condizioni patrimoniali del debitore che rendono più difficile l'incasso del credito. In tal senso, si osserva che per potersi applicare l'art. 1956 c.c. sono necessari due requisiti: il requisito oggettivo, che consiste nella concessione di un nuovo finanziamento successivo al peggioramento delle condizioni economiche del debitore e il requisito soggettivo della consapevolezza in capo al creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore.
pag. 28/44 Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità “la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e buona fede contrattuale", obblighi che sono violati ogni qual volta il creditore abbia continuato a concedere credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, omettendo la dovuta attenzione e tutela anche all'interesse del fideiussore" (cfr., in particolare, Cass., 9 agosto 2016, n. 16827; Cass., 16 maggio 2013, n. 11979; Cass., 11 gennaio 2006, n.
394). È noto come sia onere della parte che deduca la violazione del canone di correttezza e buona fede dimostrare non solo che la nuova concessione di credito fosse avvenuta nonostante le peggiorate condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma altresì che la banca avesse agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza del debitore principale. Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 8883/2020;
Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass.
n. 10870/2005). Ne deriva che, in tema di fideiussione per obbligazioni future, ai fini dell'operatività della norma di cui all'art 1956 c.c., il fideiussore che invoca l'estinzione della garanzia per violazione del dovere di buona fede e correttezza da parte della deve allegare e dimostrare sia l'effettivo deterioramento di dette condizioni CP_3
raffrontate con quelle esistenti alla costituzione del rapporto originario, sia che di detto deterioramento la fosse a conoscenza. CP_3
Ebbene, nel caso che ci occupa nulla risulta essere stato dedotto e provato con riferimento a tale profilo, né risulta documentato che al momento della concessione della garanzia fossero emerse circostanze da cui desumere un possibile peggioramento pag. 29/44 delle condizioni della debitrice principale, per cui l'assunto dell'appellante non ha trovato in corso di causa il benché minimo riscontro probatorio.
Sotto altro profilo, la Corte ritiene che l'appellante non possa in ogni caso invocare la liberazione dalla garanzia ex art. 1956 c.c. alla luce della sua particolare qualifica ricoperta all'interno della società garantita. Ed invero, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità della stessa a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti” (cfr. Cass. n.
2902 del 15 febbraio 2016). La Cassazione ha da tempo infatti chiarito che va esclusa l'operatività dell'art. 1956 c.c. in tutti i casi in cui il fideiussore abbia rapporti con il debitore principale (familiare, socio o legale rappresentante) tali da far supporre che abbia avuto conoscenza del peggioramento della situazione patrimoniale del garantito
(cfr. tra le tante Cass. n. 7444/2017 e Cass. n. 31227/2019).
Ancora di recente, la giurisprudenza ha indicato che l'autorizzazione del fideiussore ai sensi dell'art 1956 c.c. possa anche non essere espressa, potendo risultare anche da comportamenti concludenti, laddove, infatti, ha precisato che la specifica autorizzazione di cui all'art 1956 c.c. secondo l'orientamento costantemente seguito non deve per legge rivestire una forma particolare;
e neanche essere manifestato a mezzo di peculiari formule, potendo, anzi, l'atto autorizzativo anche risultare in modo implicit o (bensì univoco) dal comportamento tenuto dal fideiussore, ove nel concreto ricorrano pag. 30/44 determinate condizioni: dunque, l'autorizzazione può risultare rilasciata pure per il mezzo, come si usa dire, di comportamenti concludenti. Le ragioni di tale impostazione risiedono nel fatto che la protezione accordata dalla norma dell'art. 1956 c.c. al fideiussore deve rispondere a una situazione di oggettiva esigenza di quest'ultimo (di permanente sua estraneità rispetto ai reali termini dello svolgimento del rapporto garantito, cioè), senza spingersi oltre o in altre direzioni” (Cass. 5 ottobre 2021, n.
26947).
Ciò detto, rileva la Corte come tali circostanze siano rinvenibili nel caso di specie, atteso che, come già precedentemente chiarito, l'odierno appellante Parte_2
rivestiva la qualifica di legale rappresentate della , circostanza Parte_1 incontroversa e non contestata.
5.3 Con il terzo motivo di gravame sostengono gli appellanti che il Tribunale di primo grado non avrebbe considerato il mancato perfezionamento dei contratti di conto corrente, di apertura di credito e di fideiussione posti alla base della pretesa monitoria.
Deducono che nella fattispecie in esame si sarebbe di fronte a “contratti a formazione progressiva”, nel senso che la conclusione del negozio deve considerarsi perfezionata nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ex art. 1326 c.c.; non rinvenendosi nella documentazione contenuta nel fascicolo monitorio alcuna traccia di lettere di accettazione e alla luce della richiamata disposizione normativa, ne deriverebbe che i contratti de quibus non potessero ritenersi perfezionati, mancando la reciprocità delle dichiarazioni delle rispettive volontà, e risultando di conseguenza insussistente il requisito della “prova scritta” per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo di gravame è infondato.
Risulta, invero, dalla documentazione acquisita in atti l'avvenuta sottoscrizione da parte dell'appellante nella qualità di legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
del contratto di apertura di conto corrente n. 631591 (ex conto corrente AN
[...]
NA Popolare Veneta del 17.1.2003) (doc. n. 3 del fascicolo di primo grado dell'intervenuta), con dichiarazione dello stesso di aver ricevuto la lettera contenente la pag. 31/44 proposta di apertura di conto corrente dalla con allegato il documento di sintesi CP_3
poi sottoscritto per accettazione, sia del contratto di apertura di credito n. 1005840 del
27/02/2012 con relative condizioni contrattuali ( doc n. 4), sia del contratto di finanziamento chirografario del 02/05/2012 (doc. n. 2).
Orbene, premesso che gli ultimi due contratti recano da una parte la sottoscrizione del
Cliente (e, ove menzionati, anche dei garanti,) e dall'altra quella del legale responsabile dell'istituto di credito deve ritenersi che la conclusione di tali contratti, come anche del contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente con dichiarazione dello stesso di aver ricevuto la lettera contenente la proposta di apertura di conto corrente dalla con CP_3
allegato il documento di sintesi poi sottoscritto per accettazione, sia avvenuta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 117 TUB.
Inconferente, in proposito, deve ritenersi la distinzione fra contratti a formazione progressiva e contratti simultanei operata dagli appellanti sia in quanto, come anzidetto, il documento contrattuale si è regolarmente perfezionato con la ricezione da parte del proponente dell'accettazione del cliente, ma anche considerando la giurisprudenza di legittimità sul cosiddetto contratto monofirma, ossia il contratto predisposto unilateralmente dalla banca e sottoscritto dal solo cliente.
Sul tema in questione, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, chiamate ad affrontare, quale questione di massima di particolare importanza ex art. 374, comma 2, c.p.c., la questione circa la validità o meno del contratto quadro prodotto in giudizio recante la sola sottoscrizione del cliente, hanno statuito come sia irrilevante la presenza della sottoscrizione dell'istituto di credito nella veste di controparte negoziale, affermando il seguente principio di diritto: “il requisito della forma scritta del contratto – quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (cfr. Cass. SS.UU n. 898/2018). Ancora di recente, la
Suprema Corte ha affermato ancora una volta il consolidato principio secondo cui, in materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del documento non determina la pag. 32/44 nullità del contratto per difetto della forma scritta, laddove ha statuito che “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale, da parte dell'Istituto bancario, non determini la nullità per difetto della forma scritta, essendo, per converso, sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo; ne deriva che il consenso della possa essere CP_3 desunto alla stregua di comportamenti concludenti (quali, nella specie, l'avvenuta apertura del conto e l'invio dei relativi estratti periodici” (cfr. Cass. n. 9196/2021). Ed ancora in via generale la Suprema Corte ha chiarito che: “in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto)”
(Cass. Ord. n. 28500 del 12 ottobre 2023).
5.4 Del pari infondati sono il quarto ed il quinto motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
5.4.1 Lamentano gli appellanti che il giudice di primo grado avrebbe disatteso la richiesta di TU sul presupposto erroneo della mancanza di specifiche contestazioni da parte degli opponenti. Nel reiterare la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio ripropongono le censure mosse in primo grado ai rapporti bancari in contestazione.
5.4.2 Sul punto giova rammentare, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che nel giud izio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto allegando in maniera specifica fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, prendendo posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dalla controparte nel monitorio a fondamento della propria domanda. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non rappresenta una semplice duplicazione pag. 33/44 del procedimento monitorio in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria, bensì un giudizio ordinario dove l'attore -opponente (debitore) è tenuto a contestare attivamente il decreto, formulando contestazioni complete e specifiche supportate da elementi probatori id onei.
In relazione all'oggetto e alle modalità di adempimento dell'onere di contestazione è tornata ad intervenire la giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. n. 8376/2020, Cass. n.
17889/2020) in particolare per precisare gli oneri che la legge pone a carico delle parti, ribadendo preliminarmente che “ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica” poiché la sua finalità è quella di “mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi ( che quindi dovranno essere provati) e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum”
Se si ritenesse “sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore
a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere della contestazione tempestiva”.
Tuttavia, continua la Cassazione, “anche l'onere di contestazione dei fatti dedotti dall'attore non è senza eccezioni, venendo meno quando l'attore per primo si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda”. Ciò significa che la regola processuale diretta a fissare il thema decidendum e di conseguenza il thema probandum opera per entrambe le parti per cui “ a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai sui oneri probatori (sez. 3, sentenza n. 21075 del
19/10/2016)”.
5.4.3 Applicando tali principi al caso de quo e analizzando gli atti di causa è evidente che l'appellante non ha contestato in primo grado in maniera specifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c, la pretesa creditoria, limitandosi ad una generico disconoscimento delle operazioni a debito annotate dalla banca senza alcun riferimento concreto al contratto intercorso fra le parti, fatta eccezione per le puntuali censure pag. 34/44 contenute solo nella memoria exart. 183 co. VI n. 1 c.p.c. con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n. 741624432, in ipotesi contenente la pattuizione di interessi di mora usurari pari al 309,51% (pag. 8 della memoria), e al contratto di apertura di credito (pag. 24), in ipotesi contenente anch'esso la pattuizione di interessi usurari pari al 26,23 %, per una delle linee di credito concordate, e pari al 28,63% per l'altra linea.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado, disattesa la doglianza concernente l'usurarietà dei tassi previsti per gli interessi di mora, per le ragioni che di seguito verranno approfondite, ha rilevato la genericità delle restanti censure mosse dagli opponenti.
5.4.4 Dall'esame degli atti di causa emerge in primo luogo che l'istituto di credito ha assolto al proprio onere probatorio avendo depositato il contratto di apertura di conto corrente 631591 (ex conto corrente NA Popolare Veneta del 17.1.2003), CP_3
con allegato il documento di sintesi, il contratto di apertura di credito n. 1005840 del
27/02/2012 con relative condizioni contrattuali, il contratto di finanziamento chirografario del 02/05/2012, estratti conto con certificazione ex art 50 D.lgs 385/93 e quindi ha fornito la prova del fatto costitutivo posto a fondamento del credito di cui è stato richiesto il pagamento, rivelandosi la censura degli appellanti sul punto priva di fondamento. Contr Il credito vantato da cui è succeduta nei rapporti in contestazione la nei CP_7 confronti della della complessiva somma di € 401.358,13, trova Parte_1 infatti origine, quanto a € 96.657,89, nelle rate insolute del finanziamento chirografario n. 741624432 sottoscritto in data 2 maggio 2012 e nell'allegato piano di ammortamento, oltre agli interessi al tasso contrattuale dalle singole scadenze al saldo, quanto a euro €
80.000,00 nella residua sorte capitale del finanziamento, oltre agli interessi al tasso contrattuale a far data dall' 1/07/2015 al saldo, quanto a euro € 5,00 nelle spese di detto finanziamento, oltre agli interessi legali dall'11/04/2014, quanto a € 212.151,89, nel saldo passivo del conto corrente n. 631591, ex conto corrente BAV 10058, sul quale veniva concessa un'apertura di credito in data 27/02/2012 per € 130.000,00, oltre agli interessi di mora al tasso legale ex art. 1284 c.c. dal 09/10/2015 al saldo, ed infine,
pag. 35/44 quanto a euro € 12.543,35, in quattro ricevute bancarie rimaste insolute alle rispettive scadenze del 31/12/2013, le prime tre, e del 10/01/2014, la quarta, oltre agli interessi di mora la tasso legale ex art. 1284 c.c. dalle scadenze delle singole ricevute al saldo.
Nel caso de quo risultano espressamente pattuiti nel contratto di conto corrente nella successiva apertura di credito e nel contratto di finanziamento il tasso debitore e la pari periodicità della capitalizzazione (Documento di sintesi-Condizioni economiche”) così come è stata pattuita la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ius variandi) da parte della AN, sia il tasso debitore che le commissioni di massimo scoperto sono espressamente indicati nel loro ammontare, quindi necessariamente conosciuti ed accettati da parte contraente.
In particolare, il contratto di conto corrente, nell'indicare il tasso a debito specifica e distingue sia il tasso annuo nominale debitore pari a 7,500% (10,381 % per sconfinamenti superiori ad € 10.000,00), sia l'indicazione relativa alle commissioni di massimo scoperto (0,125%) come si evince a pag. 1 contratto conto corrente, mentre all'art. 16 regolamenta l'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
In maniera analoga, sia nel contratto di finanziamento chirografario (cfr art. 2, pag. 2 finanziamento ), che nel contratto di apertura di credito (alla pag. 1) risultano pattuiti ed accettati i tassi di interesse , mentre l'art. 12 del contratto di finanziamento regolamenta l'esercizio dello ius variandi (peraltro non viene specificamente contestato quando, come e con quali effetti siano avvenute eventuali modifiche); inoltre la c.m.s. risulta espressamente pattuita nei rapporti di apertura di credito essendo indicata l'aliquota percentuale e le modalità di calcolo con previsione di limitazione dell'accordato (a conferma della funzione di corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido, che ne esclude la nullità per difetto di causa come sostenuto dall'appellante).
5.4.5 Nel merito dell'unico profilo di gravame facente riferimento ad una puntuale contestazione manifestata già in primo grado, relativa alle condizioni contrattuali previste nei contratti con particolare riferimento all'asserita applicazione di tassi di mora usurari, si osserva quanto segue.
pag. 36/44 Con riferimento al finanziamento chirografario sottoscritto il 2 maggio 2012, sostengono gli appellanti che le parti avrebbero pattuito un tasso di mora pari al
309,51%, ottenuto dalla sommatoria del previsto “tasso di interesse nominale pari al
8,51%” e del “tasso di mora stabilito alla conclusione del contratto pari al 300%....”.
Risulta, invero, che con il contratto in esame le parti ebbero a concordare un interesse nominale annuo iniziale del 7,625%, salvo il diverso interesse che sarebbe risultato in seguito all'applicazione di una componente variabile determinata sulla base dell'EURIBOR 6 mesi tasso 360 (cfr art. 2, pag. 2 finanziamento).
L'art. 4 del contratto di finanziamento, nel prevedere che “….il mancato puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute…produce…a favore della la CP_3
maturazione degli interessi di mora nella misura di 300 punti in più del tasso contrattualmente convenuto…”, fa chiaramente riferimento al punto base e l'aumento del tasso avverrà, in caso di mancato pagamento, nella misura del 3%. Richiamando, infatti, la definizione del Dizionario Treccani, in finanza la locuzione “punto base” sta ad indicare “.. una parte per 10.000, cioè l'1% dell'1%, 100 punti base corrispondono quindi all'1%; si usano come equivalenti i termini per myriad o le abbreviazione 'bp' o
'bips'. Viene utilizzata soprattutto nel linguaggio della finanza, e in particolare per indicare differenze (spread) fra tassi di interesse (o variazioni degli stessi). L'obiettivo
è quello di rendere comprensibili informazioni relative a quantità che, essendo molto piccole in valore assoluto e normalmente espresse in valori percentuali, rischiano di creare confusione nella percezione di un pubblico non esperto. Per es., se lo spread fra
i tassi di interessi a lunga scadenza (per es. 10 anni) del debito pubblico tedesco e quello italiano aumenta in un giorno dello 0,10% si dice che è aumentato di 10 p. base.
Quotazioni di prestiti o di obbligazioni pubbliche o private sono a loro volta espresse direttamente come p. b. di differenza rispetto a opportuni parametri di riferimento.
Così, si dice che un'obbligazione, che paga un interesse variabile pari al LIBOR
+0,30%, ha un rendimento di 30 p. b. sopra il LIBOR”.
Ne consegue che per calcolare il tasso di mora convenuto tra le parti occorre aggiungere i 300 punti, corrispondenti a 3 punti percentuale, al tasso nominale annuo.
pag. 37/44 Nel caso di specie, relativamente al periodo di sottoscrizione del contratto di finanziamento de quo, come previsto nella G.U. 31/03/2012 (che rilevava i tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura per il trimestre aprile-giugno
2012 – doc. n. 8 fascicolo primo grado di parte convenuta), i tassi medi per i finanziamenti alle famiglie ed alle imprese erano stabiliti nella percentuale del 16,62%, mentre il tasso di mora pattuito in contratto era pari alla sommatoria del 7,625% e della percentuale prevista in caso di interessi moratori (+3%), rivelandosi pertanto il risultato pari al 10,625% ampiamente al di sotto della soglia usura.
Con riferimento al contratto di apertura di credito, sostiene parte appellante la pattuizione di interessi di mora usurari in quanto travalicanti il tasso soglia: viene a tal fine considerato un “tasso di interesse nominale pari al 13,43%”, un “tasso di mora extrafido stabilito al momento della conclusione del contratto pari al 12,80%”, “tutte le spese ed accessori”, “e, quindi, a seguito della sommatoria dei tassi, ne deriverebbe un tasso pari al 26,23%, di gran lunga superiore a quello di riferimento del periodo
(Febbraio 2012) del 15,63%”.
In realtà nel contratto di apertura di credito sottoscritto in data 27.2.2012 si legge che vennero nell'occasione concesse alla linee di credito: la prima Controparte_11 dell'importo di euro 130.000,00, prevedeva un tasso rapportato su base annua dell'11,360% variabile ed un tasso in caso di sconfinamento extra fido pari al 12,800%, con un TAEG pari al 13,43%, mentre la seconda linea di credito, dell'importo di euro
50.000,00, prevedeva un tasso di interesse rapportato su base annua del 13,180%, invariato in caso di sconfinamento extra fido, con un TAEG pari al 15,450%, a fronte del tasso soglia rilevato nel periodo di riferimento pari al 15,63 per le aperture di credito superiori ad € 5.000,00.
Quanto alla asserita sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori e alla conseguente doglianza relativa all'asserita applicazione di tassi usurari, la Corte ritiene, aderendo a precedenti pronunce, che il parametro cui fare riferimento ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi applicati dalla banca, in un lasso di tempo o per una determinata operazione finanziaria, debba essere il TEG, calcolato in base alle pag. 38/44 Istruzioni della AN d'TA e parametrato ai TEGM pubblicati nei decreti ministeriali trimestrali e corrispondente al tasso di interesse medio praticato da tutte le banche e gli intermediari finanziari nel territorio italiano, distinto per categoria omogenea di operazioni. Il TEG e il TAEG sono in realtà due parametri diversi per origine normativa, finalità, caratteristiche e criteri di calcolo. Il TEG, introdotto dalla L.108/96
e previsto dall'art. 644 c.p. è calcolato in base alle Istruzioni della AN d'TA e parametrato ai TEGM pubblicati trimestralmente dai decreti ministeriali e secondo i principi della legge n. 108/96: la formula del TEG ha lo scopo di rilevare il valore fisiologico di mercato mediante la segnalazione trimestrale dei tassi medi da parte degli intermediari alla AN d'TA; successivamente, dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati viene determinato il TEGM per ciascuna categoria indicata dal Ministero dell'Economia: il TEGM, aumentato della metà, costituirà la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni ex art 644 c.p. Nel calcolo del TEG non possono essere ricompresi gli interessi di mora, venendo ad esistenza nella eventuale fase patologica del rapporto e non direttamente connessi all'erogazione del credito, in quanto dovuti solo in seguito ad un eventuale inadempimento da parte del cliente con funzione risarcitoria del tutto diversa dalla funzione remunerativa degli interessi corrispettivi.
Secondo le SS.UU. della Cassazione (sent. n 16303/18 e n. 19597/20) il giudizio in punto di usurarietà si caratterizza per un'esigenza di omogeneità o simmetria (e non di onnicomprensività) che disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, sicché se il raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava sarà in principio viziato. Non può essere incluso tra le voci rilevanti ai sensi della L. 108/96 stante la sua disomogeneità rispetto alle spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia per cui, includendola nel TEG si determinerebbe la sommatoria fra elementi eterogenei per natura e funzioni quali gli interessi corrispettivi e quelli di mora. In ordine a questi ultimi, si rileva come sia un dato acquisito che anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina dell'usura, ma la differenza ontologica e funzionale con gli interessi corrispettivi porta tuttavia ad escludere che, per la verifica dell'usurarietà o meno dei primi, si possa procedere alla loro sommatoria in quanto trattasi di due tassi alternativi tra loro, distinti per natura e finalità. Tali conclusioni pag. 39/44 trovano conferma nella nota sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite della
Cassazione, che intervenendo sul contrasto formatosi in giurisprudenza, ha chiarito che per la determinazione del tasso soglia degli interessi di mora nell'ipotesi in cui i decreti ministeriali non contengano alcuna rilevazione, bisogna applicare una maggiorazione, peraltro prevista dalla AN d'TA a partire dal luglio 2013, al fine di garantire “un mercato concorrenziale del credito in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso proprio” ed ha distinto tre ipotesi: a) i contratti successivi al 21 dicembre 2017, data a partire dalla quale il relativo decreto prevede, quanto alla determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, l'applicazione della maggiorazione di ¼ al TEGM con ulteriore aumento di quattro punti percentuali;
b) i contratti successivi al 25 marzo
2003, in ordine ai quali va applicata la maggiorazione del 2,1; c) i contratti anteriori a tale ultima data per i quali l'esigenza primaria di tutela del finanziato impone di applicare analoga maggiorazione sul TEG e procedere quindi all'aumento previsto dal decreto al fine di determinare il TEGM. A ciò si aggiunga che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito dalle Sezioni Unite (sent. n.
19597/2020) in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella relativa agli interessi corrispettivi (che continuano ad essere dovuti) né la nullità dell'intero rapporto.
L'impossibilità di sommare il tasso contrattuale con l'interesse moratorio (e le altre spese rilevanti ai fini dell'individuazione del TEG), come vorrebbe invece sostenere parte appellante, deriva dunque sia dall'esigenza di comparare grandezze omogenee utilizzando gli stessi criteri seguiti dalla AN d'TA per la rilevazione trimestrale del
TEGM, sia dalla natura accidentale ed eventuale del secondo venendo ad esistenza solo in caso di inadempimento e nella misura che andrà a determinarsi solo a posteriori sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso.
Non risultando, nel caso di specie, superato il tasso soglia previst o dai decreti ministeriali vigenti tempo, la doglianza degli appellanti è infondata.
pag. 40/44 5.4.6 Si rileva, poi, la genericità delle ulteriori contestazioni mosse da parte appellante senza alcun puntuale riferimento alle clausole contrattuali, limitandosi ad una elencazione di invalidità prive di allegazioni specifiche in ordine all'esistenza di clausole illegittime e sull'illegittimità di specifiche voci addebitate dalla banca.
In merito all'applicazione di anatocismo nel contratto di conto corrente si rileva che il rapporto è iniziato nel 2003, mentre l'apertura di credito risale al 2012, e dunque la pattuizione è valida e lecita ai sensi della delibera CICR del 09.02.2000 attuativa dell'art. 120 co.2 D.lgs. 385/93 nella versione al tempo ancora vigente: si tratta di pattuizione, prevista in contratto, di anatocismo bilaterale e con medesima periodicità (è stabilita per ambedue le parti la stessa periodicità del conteggio di interessi creditori e debitori, con indicazione sia del TAN applicato agli interessi debitori e creditori sia del
TAE ossia l'effettivo tasso di interessi creditori e debitori che è conseguenza dell'incidenza sul tasso annuale nominale della capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto).
Nel caso de quo risultano espressamente pattuiti nel contratto di conto corrente e nella successiva apertura di credito il tasso debitore e la pari periodicità della capitalizzazione
(Documento di sintesi-Condizioni economiche”) così come è stata pattuita la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ius variandi) da parte della AN rispetto alle quali non viene contestato quando, come e con quali effetti sia avvenuta la modifica;
nei rispettivi Documenti di sintesi vi è l'esatta indicazione delle valute relative alle operazioni di versamento e prelievo, nonché pattuite e riportate le condizioni economiche del rapporto come i tassi di interesse, le commissioni e le spese relative al rapporto di c/c., ivi compresa la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
5.4.7 Da ultimo, infondato risulta il motivo di gravame inerente all'asserita erroneità della decisione per aver rigettato la richiesta di accertamento de “la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'istante, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione.
pag. 41/44 Ed invero, è sufficiente in proposito evidenziare che la segnalazione alla Centrale Rischi della AN D'TA è doverosa per le banche a fronte di un'esposizione debitoria superiore ad € 30.000,00. Inoltre la giurisprudenza ormai unanime, di merito e di legittimità, richiede la prova rigorosa del danno subito, non ritenendo configurabile un danno in re ipsa da illegittima segnalazione in centrale rischi, che deve pertanto essere allegato e provato da chi domanda il risarcimento;
in concreto, chi afferma di aver subito un danno deve dunque provare, secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, il fatto generatore del danno, il nesso di causalità e il pregiudizio subito. Che un'erronea segnalazione alla Centrale Rischi sia un fatto potenzialmente idoneo a cagionare un danno è fuori discussione, ma non è vero che ciò avvenga automaticamente e nella generalità dei casi, dovendo le conseguenze essere valutate caso per caso, senza che sia possibile, in assenza di ulteriori circostanze, trarre automaticamente dall'erronea segnalazione una qualche presunzione di danno, non potendosi prescindere dalla prova dell'esistenza in concreto di un danno. Nella sostanza, il soggetto che si assume ingiustamente segnalato non può dunque beneficiare de plano del risarcimento del danno, ma deve provarlo.
Infatti, per la costante giurisprudenza, “ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subito non può essere invocata la tesi del danno in re ipsa, poiché snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (ex multis Cass. Civ. SS.UU. n. 26972/2008). Ed ancora, più di recente: “il danno all'immagine ed alla reputazione commerciale per illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi costituisce danno conseguenza e non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere specificatamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass. Civ. n. 4334/2020; Cass. Civ. n. 7594/2018).
5.4.8 Le considerazioni su esposte, unitamente alla documentazione in atti, inducono la
Corte a disattendere le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, con particolare riferimento alla richiesta di espletamento di Ctu contabile. La palese infondatezza delle censure chiaramente espresse, in uno con la genericità estrema delle residue contestazioni mosse ai rapporti in esame, rend ono pienamente giustificata la decisione pag. 42/44 del giudice di prima istanza di non ricorrere all'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, non necessaria ai fini della decisione della controversia.
5.5 Con il sesto motivo di gravame contestano gli appellanti la pronuncia impugnata laddove, pur avendo correttamente disposto la condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza, avrebbe erroneamente liquidato anche la “fase istruttoria” invero mai celebrata.
“In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass. ord. n. 8561/2023; conf. Cass. ord.n.
28627/2023).
Ciò comporta che correttamente il giudice di primo grado, a fronte dell'espletamento della fase di trattazione con concessione dei termini exart. 183 co. VI c.p.c. e deposito delle relative memorie con allegata produzione documentale ad opera delle parti, ha ritenuto di liquidare i compensi per la fase di trattazione-istruttoria.
6. Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione o eccezione, deve essere rigettato.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, in relazione al valore della causa e alla complessità media, vanno poste a carico della parte appellante.
8. Trova, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 43/44 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 216/2023,
[...] Parte_3
pubblicata in data 9 marzo 2023, nei confronti di Controparte_3
e di e per essa
[...] Controparte_12 [...] ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_13
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 44/44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 391/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 26 novembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
(C.F. ); Parte_2 C.F._1
(C.F. ; Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giannicola Scarciolla appellanti
contro
c.f.: ), iscritta Controparte_1 P.IVA_2
all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.L.gs. 385/93, al n.
6- che agisce in virtù di procura datata 09/08/2022 per rep. 55.553-racc- 25.807 per notar Persona_1
Notaio in Milano (All A), e per essa CERVED Parte_4 socio unico, con sede (codice fiscale e partita IVA n. ) in persona del P.IVA_3
procuratore speciale Dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Licia Mastrangelo
appellata
e con sede in codice fiscale Controparte_3 CP_3
, P.IVA_4
appellata-contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 216/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 9 marzo 2023.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate nelle note di trattazione scritta del 19.9.2024:
” Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello che qui di seguito si ripropongono e trascrivono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 216/2023 pronunciata dal Tribunale di Teramo il
08.03.2023, pubblicata in data 09.03.2023, notificata il 16.03.2023 – R.G. n. 1730/2016
– Repert. 379/2023, disattesa ogni contraria istanza,
in via preliminare ed ogni caso:
revocare l'ordinanza del 12.03.2018 e, per l'effetto, ammettere tutte le istanze istruttorie articolate dagli opponenti nella II° e III° memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c. delle stesse parti opponenti;
IN VIA PRINCIPALE
dichiarare inammissibile l'intervento proposto Controparte_1
[...]
pag. 2/44 e per l'effetto condannare la alla Controparte_1
rifusione di spese e competenze legali del primo grado di giudizio in favore degli appellanti;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO :
revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o infondatezza delle pretese ex adverso azionate monitoriamente per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla e dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per le causali di cui in narrativa;
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, anche per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle CP_3
regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283,
2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto,
DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi il rapporti in esame;
pag. 3/44 ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e
1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole dei contratti bancari perfezionati con l'attrice che hanno previsto la facoltà di capitalizzazione degli interessi passivi sul
c/c de quo, e comunque l'illiceità di qualsivoglia consimile regolamentazione di fatto dei rapporti per le causali di cui pure in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia per indeterminatezza dell'oggetto e comunque per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1284 c.c. di ogni e qualsivoglia patto contenuto nei contratti bancari che fossero riconosciuti sussistenti e di cui in premessa, ovvero regolamentazione di fatto in punto di interessi a tassi ultralegali, anche per l'illegittimo esercizio dello ius variandi, comunque superiori a quelli pattuiti per iscritto, ovvero infine comunque superiori al tasso di soglia usurario, computo di spese e commissioni, dichiarando in ogni caso l'illegittimità del computo degli stessi tassi ultralegali che si legge negli estratti conto in atti, per le causali di cui in narrativa;
e per l'effetto delle declaratorie di cui ai capi tutti che precedono, ancora accertare quali siano tutte le somme che siano effettivamente dovute anche agli odierni ricorrenti
(nelle rispettive qualità), giusta la ricostruzione dei saldi contabili del c/c in applicazione delle declaratorie di nullità ed inefficacia di cui sopra, ovvero pagate in più rispetto al dovuto, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224, comma 2° cod. civ., previo ricalcolo dell'ammontare effettivamente dovuto per effetto delle domande di cui sopra delle somme rispettivamente a credito e a debito tra le parti, determinando
l'esatto dare e avere tra le stesse, e quindi operando le eventuali compensazioni tra le
pag. 4/44 predette poste di dare – avere, all'esito della corretta ricostruzione dei rispettivi saldi attivi e passivi, del rapporto di c/c da effettuarsi mediante espletanda TU;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità (e comunque l'inefficacia) delle fideiussioni rilasciate per le obbligazioni tutte assunte dalla società attrice, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal contratto di affidamento e la relativa segnalazione in sofferenza operati da essa – per le causali di cui in CP_3 narrativa, e, per l'effetto, disporre la cancellazione del nominativo di essa società attrice dalla Centrale d'Allarme Interbancaria (AI), con condanna di essa al CP_3 risarcimento del danno subito e subendo, da liquidarsi secondo equità;
accertata e dichiarata la invalidità, nullità o comunque l'inefficacia dei rapporti bancari per cui è causa anche di anticipazione anche in relazione alla CP_4 determinazione ed applicazione degli interessi, dell'anatocismo, dell'illegittima applicazione di competenze, spese varie, commissioni, oneri vari, valute di addebito e costi vari, previo ricalcolo delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione e tenuto conto di tutte le dedotte invalidità, condannare
l'istituto di credito opposto al pagamento di tutte le somme, così come saranno determinate in corso di causa a seguito di TU, indebitamente incassate, addebitate o trattenute dalla AN opposta in danno dell'attrice oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, eventualmente compensandole con quelle che dovessero residuare a credito per la banca opposta;
accertata e dichiarata la nullità delle Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi predisposte unilateralmente dalla opposta ed CP_3
afferente il rapporto bancario per cui è causa, previo ricalcolo delle somme a credito e
a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione e tenuto conto di tutte le dedotte invalidità, condannare l'istituto di credito opposto al pagamento di tutte le somme, così come saranno determinate in corso di causa a seguito di TU, indebitamente incassate o addebitate dalla AN opposta in danno degli opponenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
pag. 5/44 ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancarii;
ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo
1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate
e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante società, somma questa che sarà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'istante, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva e
CONDANNARLA al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre alla PUBBLICAZIONE della rettifica sui principali giornali locali;
Ø ACCERTARE e DICHIARARE, anche quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità totale e/o parziale delle fideiussioni rilasciate in suo favore e che nulla devono i Sigg.ri e in Parte_2 Parte_3 qualità di fideiussori della Società;
pag. 6/44 CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 c.c., da determinarsi in via equitativa;
CONDANNARE la convenuta ex art. 96 cpc;
CP_3
IN OGNI CASO
· previa revoca della condanna alle spese per come liquidata nella sentenza di primo grado, condannare gli attori opponenti in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Istituto di credito opposto che si liquidano nella somma di €.
12.046,00 oltre spese generali, CPA e I.V.A., o nella misura di gran lunga inferiore rispetto a quella liquidata con la sentenza di primo grado che si riterrà di giustizia”
SEMPRE ED IN OGNI CASO COMUNQUE
con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze professionali del doppio grado di giudizio ovvero del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Salvis iuribus”.
Conclusioni dell'appellata e dell'intervenuta Controparte_5 Controparte_6 in comparsa di costituzione e nelle note di trattazione scritta depositate il 26.9.2024:
“1) in via preliminare, dichiarare le prescrizioni dei diritti sottesi alla domanda riconvenzionale avversaria in merito alle presunte illegittime pattuizioni, per le causali di cui in narrativa;
2) nel merito, senza rinuncia alla superiore eccezione preliminare, rigettare l'appello promosso da e confermando la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza del Tribunale di Teramo, per le causali di cui in narrativa;
3) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Infine, dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove.
Salvezze illimitate”.
pag. 7/44 FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 216/2023 pubblicata in data 9 marzo 2023 il
Tribunale di Teramo, pronunciandosi sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 401/2016 dell'11 marzo 2016, proposta dalla
[...]
quale obbligata principale, e da e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
fideiussori, ai quali era stato ingiunto il pagamento, in solido, in favore della
[...] della complessiva somma di € 401.358,13, oltre Controparte_3
interessi, quale esposizione debitoria relativa al conto corrente n. 631591, al finanziamento chirografario n. 741624432 e a quattro “riba” rimaste insolute, oltre spese e competenze della procedura monitoria, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, condannando le parti opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del giudizio.
1.1 A fondamento della proposta opposizione d educevano: la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta stante l'inesistenza del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria e l'irrilevanza probatoria della dichiarazione ex art
50 TUB;
la nullità della fideiussione per mancata indicazione dell'importo massimo e delle operazioni garantite in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale-commerciale e della trasparenza bancaria;
la liberazione ex art 1956 c.c. dei fideiussori, non avendo la banca impedito alla di utilizzare il credito di Parte_1
cui al fido di conto corrente oltre che il finanziamento concesso, nonostante la stessa fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore principale;
l'illegittimità delle competenze addebitate a titolo di interessi ultralegali non pattuiti e variati illegittimamente durante il corso del rapporto, l'applicazione di interessi maggiori rispetto a quelli indicati, l'anatocismo, l'omessa pattuizione della c.m.s. e la sua nullità per difetto di causa, l'indebito conteggio delle valute, l'usurarietà degli interessi, la sproporzione del costo del credito, l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo nonché il ricalcolo dei reciproci rapporti di dare avere, previa declaratoria delle invalidità denunciate ed espunzione dei relativi addebiti, con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente pag. 8/44 percepite e al risarcimento dei danni;
concludevano per la declaratoria di nullità/inefficacia delle fideiussioni con ordine di cancellazione del nome della società dal AI , con vittoria di spese
1.2 Si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_3 contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto destituita di qualsivoglia fondamento. In particolare, rappresentava che tutte le condizioni economiche relative ai rapporti intercorsi tra le parti (conto corrente, apertura di credito e finanziamento chirografario) erano state oggetto di espressa pattuizione scritta a cui l'istituto si era sempre conformato.
1.3 Nel corso del giudizio depositava comparsa di intervento ex art 111 c.p.c. la deducendo di esser subentrata Controparte_1
nei rapporti per cui è causa e facendo proprie le ragioni della cedente.
1.4 Acquisite le produzioni documentali delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice, rigettata in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della interveniente ollevata dagli opponenti, nel merito evidenziava CP_7 in primo luogo l'intervenuta produzione in giudizio in copia del contratto di finanziamento chirografario, del contratto di conto corrente e del contratto di apert ura d i credito.
In ordine al contratto di finanziamento chirografario nn. 741624432, evidenziava come lo stesso, validamente perfezionatosi tra le parti, contenesse l'indicazione dei tassi di interesse applicati nella misura del 7,625% nominale annuo per la determinazione degli interessi di preammortamento, e poi al tasso variabile pattuito ed accettato, come da clausola sul tasso indicata.
Quanto al contratto di c/c n. 631591, evidenziava che le condizioni economiche in esso contenute risultavano integralmente accettate mediante duplice sottoscrizione apposta alle pagg. 1 e 4 del contratto dal legale rappresentante della Rilevava Parte_1
che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori opponenti, sia il tasso debitore che le pag. 9/44 commissioni di massimo scoperto erano stati espressamente indicati nel loro ammontare, quindi necessariamente conosciuti ed accettati da parte contraente e che la banca convenuta opposta non poteva essere incorsa, pertanto, nella nullità per violazione degli artt. 117 D. Lgs 385/93 nonchè 1284, 1346 e 1418 c.c.. (“…gli interessi debitori erano specificamente pattuiti e la capitalizzazione trimestrale degli interessi era pattuita in modo reciproco (parte opponente, non producendo alcuna perizia di parte, neanche dimostrava che, contrariamente alla pattuizione, l'Istituto di credito aveva in realtà applicato la capitalizzazione trimestrale solo agli interessi creditori…”).
Escludeva l'applicazione di interessi usurari.
Con riguardo alle garanzie personali prestate, rilevava in primo luogo che il contratto di fideiussione sottoscritto il 27/02/2012, con il quale e si Parte_2 Parte_3 erano costituiti garanti della sino alla concorrenza di € Parte_1
550.000,00 per tutti i rapporti presenti e futuri, non era stato specificamente impugnato, essendosi limitati gli opponenti ad invocare il disposto dell'art. 1956 c.c. ed una presunta male fede in contrahendo della banca in difetto di qualsivoglia specifico rilievo in ordine all'esecuzione della convenzione di fideiussione. Escludeva l'obbligo in capo alla verso i fideiussori, di ulteriore di comunicazione delle condizioni CP_3
economiche del conto corrente, avendo avuto, peraltro, il e la Pt_2 Pt_3
necessariamente piena consapevolezza dell'esposizione debitoria della compagine affidata dalla AN opposta, essendo il medesimo opponente socio unico della debitrice principale Parte_1
In merito alla validità del contratto di fideiussione, disattendeva l'eccezione, sollevata dagli attori opponenti per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, di nullità per contrarietà a norme imperative (art. 2 L. 287/1990 cd. “Legge Antitrust) poiché asseritamente redatto in conformità allo schema ABI del 2003 che con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la AN d'TA aveva dichiarato frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito.
pag. 10/44
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello la
[...]
e per i motivi di seguito indicati. Parte_1 Parte_2 Parte_3
3.1 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni nonché delle risultanze probatorie. Travisamento dei fatti. Carenza di legittimazione o di titolarità del diritto di credito della presunta cessionaria Controparte_1
Inammissibilità dell'intervento. (Violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116
c.p.c)”.
Con tale motivo di gravame sostengono gli appellanti che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nessuna prova sarebbe stata fornita dalla intervenuta in relazione alla presunta intervenuta Controparte_1 cessione del credito oggetto di causa da parte della a seguito dell'atto di CP_8
scissione intervenuto tra la e la CP_8 Controparte_1
né la menzionata intervenuta avrebbe reso concreta dimostrazione
[...]
della sussistenza della propria legittimazione o titolarità del diritto di credito.
3.2 Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Nullità o revocabilità delle fideiussioni (Violazione della L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a), degli artt. 1956 e 1957 c.c.).
Con tale motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale di
Teramo per aver disatteso l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da
[...]
e derivata dalla sistematica e perdurante violazione, da Pt_2 Parte_3 parte della banca, della normativa vigente in materia di “fideiussione bancaria” anche in virtù della novella introdotta nel 1992. Tale normativa ribadisce, nella prospettazione degli appellanti, la validità della fideiussione a condizione che nel contratto venga indicato l'importo massimo a cui si deve aggiungere, al fine di evitare abusi nei confronti dei fideiussori, il limite qualitativo dell'indicazione del tipo di operazioni pag. 11/44 garantite così da tutelare il fideiussore anche nel caso di peggioramento della situazione patrimoniale del debitore principale.
Denunciano la condotta posta in essere dalla banca da cui emergono chiari ed univoci elementi contrari ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, in quanto l'istituto, aggravando la posizione debitoria della società avrebbe di conseguenza Parte_1
pregiudicato la posizione dei fideiussori che avevano rilasciato una garanzia limitata.
Evidenziano che la linea di credito concessa alla società debitrice principale non era espressamente menzionata tra le operazioni bancarie oggetto di garanzia fideiussoria né negoziabile contabilmente sul conto corrente de quo;
che il significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali della rispetto a quelle conosciute al Parte_1
momento dell'apertura del rapporto, tale da mettere a rischio la solvibilità del debitore medesimo, ai sensi dell'art. 1956 c.c. avrebbe dovuto indurre la banca ad adottare tutti gli strumenti necessari a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, mentre al contrario l'istituto non aveva mai provveduto ad impedire alla società Parte_1
di utilizzare il credito di cui al fido di conto corrente. Tale illegittimo comportamento aveva determinato la perdita del beneficio della garanzia, previst o in conformità ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente. Invocano l'applicazione dell'art. 1956 c.c. che prevede la liberazione di chi abbia prestato fideiussione per altrui obbligazioni future qualora, senza specifica autorizzazione dello stesso fideiussore, il creditore abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di costui tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
I fideiussori formalmente sollevano l'exceptio doli, tornando a rilevare ed eccepire la nullità della fideiussione in virtù dell'invalidità che deriva dalla pattuizione, nel contratto di conto corrente affidato cui le garanzie fideiussorie sono accessorie, di interessi usurari;
la nullità del contratto di c/c per illiceità della causa che si estende e comunica anche alle garanzie prestate.
Censurano, inoltre, la decisione del primo giudice per aver disatteso l'ulteriore eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da e relativa Parte_2 Parte_3
alla conformità della fideiussione al modulo uniforme ABI.
Rappresentano al riguardo:
pag. 12/44 - che l'eccezione di nullità della fideiussione, ancorché formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale, doveva ritenersi ammissibile in virtù della disciplina in materia di nullità che ai sensi dell'art. 1421 c.c. può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, come confermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte (SS.UU. nn. 26242 e 26243 del 2014), derivandone che non può essere preclusa alla parte la possibilità di sollevare la relativa questione con la comparsa conclusionale, tenuto conto peraltro che in tal modo è assicurato il rispetto del contraddittorio potendo la controparte difendersi con la discussione in udienza;
-che l'eccezione oltre a essere ammissibile nei termini anzidetti è, nel merito, fondata in quanto, in base alla giurisprudenza di legittimità richiamata, il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa “a monte” tra istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estende in via derivata al contratto di garanzia “a valle ” stipulato tra la singola banca e il singolo garante, poiché appare evidente che l'intesa ha la finalità unica ed esclusiva di imporre in modo generale uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente sui singoli contratti di garanzia;
-che pertanto, tenuto conto dei suddetti principi, è provato documentalmente e non contestato tra le parti che la fideiussione sottoscritta da e contiene le Pt_2 Pt_3
medesime condizioni di cui al modulo A stigmatizzato con provvedimento n. 5 del 2 maggio 2005 e, quindi, l'eccezione di nullità della fideiussione è fondata.
Rilevano che la nullità della fideiussione non è parziale ossia limitata alle sole clausole in essa contenute riproduttive dello schema ABI vietato, ma totale per essere in contrasto con il disposto dell'art. 2 della L. n. 287 del 1996, con la conseguenza che essendo nulla la garanzia personale sottoscritta dai fideiussori, non vi è alcun obbligo per gli stessi nei confronti della banca appellata e nei confronti dell'intervenuta di corrispondere la somma oggetto di ingiunzione.
3.3 Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni e produzioni documenti di
pag. 13/44 AN MPS nonché delle risultanze probatorie. Travisamento dei fatti. Motivazione apparente (Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.).
Sostengono gli appellanti che il Tribunale di primo grado non avrebbe considerato il mancato perfezionamento dei contratti di conto corrente, di apertura di credito e di fideiussione posti alla base della pretesa monitoria. Deducono che nella fattispecie in esame si è di fronte a “contratti a formazione progressiva”, nel senso che la conclusione del negozio deve considerarsi perfezionata nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ex art. 1326 c.c., ma non rinvenend osi nella documentazione contenuta nel fascicolo monitorio alcuna traccia di lettere di accettazione e alla luce della richiamata disposizione normativa , ne deriva che i contratti de quibus non potevano ritenersi perfezionati, mancando la reciprocità delle dichiarazioni delle rispettive volontà, e risultando di conseguenza insussistente il requisito della “prova scritta” per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Contestano il riferimento del Tribunale al principio giuridico della “condotta univoca e concludente delle parti” nell'esecuzione dei rapporti bancari de quibus in quanto le clausole previste dalla banca nei propri moduli prestampati-per adesione (come quelle relative ad interessi, commissioni, penali, spese e altro) per poter essere efficaci e vincolanti avrebbero dovuto essere effettivamente negoziate e accettate dalle parti: da ciò deducono che la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla banca, in mancanza di qualsivoglia convenzione, doveva ritenersi sfornita di supporto probatorio con ripercussioni anche sulla fideiussione. Affermano, di conseguenza, che si verterebbe in tema di rapporto di fatto non disciplinato né disciplinabile dalle clausole del contratto esibito dalla banca, ma regolamentato dalle norme imperative di legge.
3.4 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni e produzioni documenti di banca nonché delle risultanze probatorie. Travisamento dei fatti. Mancata CP_8
ammissione TU (Violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. in relazione all'art. 2697
c.c.)”.
pag. 14/44 Lamentano gli appellanti che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente disatteso la richiesta di TU sul presupposto della mancanza di specifiche contestazioni da parte degli opponenti;
evidenziano, di contro, di aver puntualmente contestato in primis la clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, tacciandola di nullità per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c., 1346 e 1418 c.c., perché determinativa dell'interesse comprensivo anche delle provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, spese e commissioni, rilevandone l'illegittimità e il conseguente verificarsi dell'ipotesi di pagamento di indebito. Indicano come contestati anche gli addebiti, in presenza di una discrasia fra tassi nominali comunicati e tassi effettivamente praticati in danno degli esponenti, ciò anche per effetto del surrettizio meccanismo anatocistico, che l'Istituto di credito non aveva limitato ai soli tassi ultralegali ma a tutti gli ulteriori costi del rapporto oggetto d'impugnazione. Ancora, risultava contestato l'addebito di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari, emergeva l'indebito utilizzo da parte dell'istituto di credito, a partire dalla stipula dei rispettivi contratti di conto corrente e di affidamento finanziamento, della pratica anatocistica nonché la regolamentazione delle relative poste a tassi di interessi superiori a quelli contrattualmente assentiti ed addirittura in alcune ipotesi superiori al tasso di soglia usurario. Era stata sin dall'inizio contestata, secondo la prospettazione degli appellanti, la mancata pattuizione sullo “ius variandi” a favore dell'istituto di credito, il quale neppure aveva comunicato nella forme di legge le variazioni che via via aveva applicato al tasso di interesse inizialmente pattuito, di talché anche illegittime apparivano le medesime variazioni del tasso di interesse passivo che si leggono negli estratti conto allegati. Era stata contestata l'applicazione di interessi usurari, evidenziando come nel caso di specie in relazione al contratto di conto corrente oggetto del contendere risultavano applicati interessi che avevano superato il tasso soglia di usura.
3.5 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni e produzioni documenti di
nonché delle risultanze probatorie. Travisamento dei fatti. Controparte_9
pag. 15/44 Motivazione apparente. Mancata ammissione TU (Violazione degli artt. 115, 116 e
167 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.).
Con tale motivo di gravame, ribadita la specificità e determinatezza delle censure sollevate in sede di opposizione in relazione alle pretese azionate sulla base dei singoli rapporti dedotti in giudizio (parte appellante afferma di aver espressamente contestato gli addebiti di competenze, interessi, commissioni effettuate dalla banca in relazione al contratto di conto corrente, all'apertura di credito e, conseguentemente, al contratto di fideiussione, oggetto di causa per essere stati applicati interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e non dovuti, commissioni superiori a quelli nominali e al tasso soglia di usura con conseguente nullità delle clausole di determinazione degli interessi, commissioni finanziarie ed accessorie), viene censurata l'erronea esclusione della consulenza tecnica d'ufficio.
Viene contestata, più in particolare, la sentenza di primo grado per aver disatteso l'eccezione in ordine alla segnalata applicazione di tassi di mora superiori al tasso soglia, interessi non pattuiti, commissioni di massimo scoperto, a causa di una lettura superficiale e parziale delle allegazioni offerte in primo grado e ad una non condivisibile interpretazione della normativa di riferimento.
Richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali in presenza di interessi di mora usurari vanno riconosciuti al danneggiato gli interessi al tasso legale, deducono gli appellanti che l'ingiunzione di pagamento opposta avrebbe dovuto essere revocata e/o dichiarata nulla in relazione all'illegittima applicazione del tasso di mora degli interessi stabilito nelle “Condizioni generali” dei contratti bancari, ovvero ridotta ad equità.
Argomentano che l'art. 2 della L. 108/96 nello stabilire il tasso soglia dell'usura fa riferimento al T.E.G.M., sostanzialmente coincidente con il introdotto dal CP_10
TUB nell'ambito della normativa sulla trasparenza dei contratti bancari;
nei contratti oggetto di causa, secondo parte appellante, il T.E.G. e i tassi applicati sono superiori ai tassi soglia usurari fissati per operazioni simili con conseguente nullità delle condizioni contrattuali nella parte dedicata alla determinazione del saggio di interesse debitore.
pag. 16/44 Rilevano che al momento della pattuizione devono essere valutate tutte le remunerazioni che compongono il TEG a prescindere dalla loro funzione escluse le imposte e le tasse, che nel TEG si deve inserire anche l'interesse moratorio da valutare unitamente all'interesse corrispettivo e raffrontato al tasso soglia, che nella determinazione del tasso di interesse al fine di valutarne l'usurarietà devono essere conteggiati tutti gli oneri che l'utente sopporta, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese escluse solo quelle per imposte e tasse.
Rappresentano quindi che nella sentenza del Tribunale non era stato considerato che nei contratti oggetto di causa il tasso contrattuale e quello di mora sommati, in ragione di quanto previsto nei contratti, unitamente all'indennità per ritardato pagamento, alle commissioni, alle spese ecc., davano come risultato un tasso maggiore del tasso soglia vigente al momento della convenzione giungendosi alla conclusione che il contratto de quo è usurario.
Parte appellante deduce la nullità della clausola di determinazione dell'interesse corrispettivo ultralegale per violazione del disposto di cui agli artt. 1283, 1346 e 1418
c.c. e per univoco orientamento della giurisprudenza con conseguente diritto, verificandosi un'ipotesi di pagamento dell'indebito ex art 2033 c.c., alla ripetizione e piena legittimità della richiesta restitutoria.
Rilevano gli appellanti che la banca appellata aveva omesso di consegnare alla
[...]
tutta la documentazione relativa ai conti correnti de quibus , la violazione Parte_1 dell'art. 118 TUB per avere applicato, nell'avvalersi dello ius variandi, di modalità non prescritte al fine di consentire il recesso del correntista, una illecita condotta contrattuale nel prospettare mediante gli estratti conto costi e competenze mai concretamente rispettati essendovi discrasia fra i tassi nominali comunicati e tassi effettivamente praticati in danno degli appellanti anche per effetto del meccanismo dell'anatocismo che ha interessato non solo i tassi ultralegali, ma tutti gli ulteriori costi d el rapporto.
Rilevano nuovamente l'indebito utilizzo da parte dell'Istituto di credito, a partire dalla stipula dei rispettivi contratti di c/c, della pratica anatocistica e la regolamentazione delle relative poste a tassi di interessi superiori a quelli contrattualmente assentiti e in alcune ipotesi superiori al tasso di soglia usurario;
sostengono ulteriormente che nel caso di specie non sarebbe stato validamente pattuito alcuno “ius variandi” a favore pag. 17/44 dell'istituto di credito che non ha comunicato nelle forme di legge le variazioni via via applicate al tasso di interesse inizialmente pattuito;
che illegittime sono le variazioni del tasso di interesse passivo riportate negli estratti conto allegati.
Gli appellanti lamentano il costante addebito in c/c da parte della banca di commissioni sul massimo scoperto trimestrale, mentre in realtà nulla è dovuto a tale titolo poiché non pattuito ed in ogni caso per difetto di causa;
deducono, in particolare, che la previsione della CMS nel contratto di conto corrente sarebbe priva di valida giustificazione causale, avendo nel corso degli anni perso l'originaria funzione di cosiddetta provvigione sul mancato utilizzo dell'affidamento accordato, divenendo una voce di costo avulsa da ogni logica contrattuale e sinallagmatica.
Rilevano la mancata pattuizione espressa dei cosiddetti giorni di valuta, che determinano ulteriori interessi ultralegali, e la conseguente ripetibilità di tali voci di costo prive di giustificazione causale.
Invocano la TU al fine di accertare , qualificare e computare il dare-avere fra le parti sulla base della dedotta invalidità parziale del rapporto in esame e dell'applicazione in via supplettiva della disciplina legale realizzando l'effettivo rendiconto della gestione bancaria.
Denunciano il comportamento della banca appellata per l'indebita segnalazione della società appellante alla Centrale dei rischi presso la AN d'TA e la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in contraendo ex art 1175 c.c.,
Oppongono l'exceptio doli essendo il credito de quo carente sin dall'origine dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ed avendo l'istituto di credito illegittimamente chiesto ed ottenuto un'ingiunzione di pagamento del saldo debitore in relazione ai rapporti dedotti in giudizio.
3.6 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. (Violazione del D.M. 55/2014)”.
Con il sesto motivo di appello contestano la pronuncia impugnata laddove, pur avendo correttamente disposto la condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza, aveva erroneamente liquidato anche la “fase istruttoria” invero mai celebrata.
pag. 18/44 3.7 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione. (Violazione di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c)”.
Con l'ultimo profilo di gravame gli appellanti invocano, quale conseguenza della integrale riforma della sentenza gravata, la caducazione del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, imponendosi un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite e quindi una nuova valutazione del principio della soccombenza.
4. Si è costituita in giudizio l'appellata Controparte_1
contestando le avverse pretese e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame,
[...] ivi incluse le istanze istruttorie, con conferma dell'impugnata sentenza.
5. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 In via preliminare, deve essere disatteso il primo motivo di appello basato sul difetto di legittimazione e di titolarità del credito in capo alla nell'asserito difetto di CP_7
Contr prova dell'avvenuta cessione del rapporto a seguito dell'atto di scissione di Nello specifico, l'appellante contesta non già l'esistenza del contratto di scissione, quanto piuttosto l'esservi compreso il credito oggetto di giudizio e che la possa, CP_7
pertanto, aver effettuato un intervento ex art. 111 c.p.c. in forza di un valido titolo.
5.1.1 Al riguardo si rammenta che in tema di cessione dei crediti l'art. 58 TUB comma
2 prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La AN d'TA può stabilire forme integrative di pubblicità”: ciò significa che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendosi a tutti gli effetti alla notificazione della cessione ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c. Con la norma in questione, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20495/20), il legislatore ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici prevedendo la suddetta pubblicazione quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori pag. 19/44 ceduti, dispensando la cessionaria dall'onere di notificare l'intervenuta cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (anche se quella prevista nella predetta norma non è una modalità esclusiva di notifica della cessione, potendo la cessionaria provvedere anche con una comunicazione individuale).
5.1.2 In ogni caso l'adempimento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, che si pone sullo stesso piano delle disposizioni previste in via generale nell'art. 1264 c.c., “è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”
(Cass. ord. n. 20495/20), in quanto l'effetto traslativo si verifica sic et simpliciter per effetto del consenso espresso fra cedente e cessionario (Cass. n.5997/2006, Cass n.
20495/20).
5.1.3 Occorre tuttavia discernere l'aspetto relativo agli oneri di pubblicità/notifica
(necessari per l'opponibilità della cessione del credito e impedire l'eventualità di pagamenti liberatori) sopra richiamati da quello relativo alla prova della effettiva titolarità del diritto e la sussistenza della legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco: in questo secondo caso incombe sul cessionario, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass n. 24798/20) “l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. Dunque, in caso di contestazione da parte del debitore (come nel caso oggetto del presente giudizio), spetta al cessionario fornire i documenti necessari a dimostrare che il credito oggetto di causa sia ricompreso fra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, in quanto come sostenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 4116/2016) “la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società”, ha l'onere “di fornire la prova documentale della propria legittimazione” (ex multis, anche Cass. 10518/2016, Cass. n. 24798/2020, Cass. 12739/2021), essendo la pag. 20/44 titolarità della posizione soggettiva elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio.
5.1.4 La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma, se non contiene elementi idonei ad individuare il contratto di cessione, non può costituire prova della sua esistenza: secondo la
Suprema Corte (Cass. 561720/2020) “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze ed ombre di sorta (in relazione al rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art, 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo -secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito- a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (per questa linea si confronti in particolare la pronuncia di Cass., 13 giugno
2019, n 15884)”.
5.1.5 È sufficiente a dimostrare la titolarità del credito del cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie permettano di individuare senza lasciare incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. ord. n.4334/2020).
Anche di recente ( Cass. ord. 17944 del 2023) la Corte di legittimità ha ribadito che
“…..in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso
e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di
pag. 21/44 verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)”.
5.1.5 Nel caso di specie, la società cessionaria in forza di scissione ha ritualmente prodotto in giudizio, come da documentazione in atti, sia l'atto di scissione parziale (25 novembre 2020 rep. 39399-racc. 20019) che ha previsto il trasferimento ad di CP_7
un compendio di attività e passività (cosiddettocompendio scisso) composto, all'attivo, da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli azionari ed obbligazionari, contratti derivati e attività fiscali differite, e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, sia prova della pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 e art. 58 del
Testo Unico ANrio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna n. 161 del
29/12/2020 (doc 4 fascicolo intervento ex art. 111 c.p.c. primo grado). Sebbene CP_7 non risulti acquisito in atti il “Progetto di scissione” allegato all'atto pubblico, contenente l'analitica indicazione dei rapporti trasferiti, tuttavia l'analisi congiunta del contenuto dell'atto di scissione e della relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale consentono di ritenere oggetto del trasferimento in capo alla tra gli altri, tutti i CP_7
rapporti a sofferenza alla data di efficacia della scissione -pagg. 25, 29, 30 dell'atto pubblico di scissione e indicazione in G.U., tra gli altri, dei “crediti classificati come
“sofferenze” ai sensi delle circolari di AN d'TA nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i
“Crediti NPL”)”-. Né risulta contestata specificamente la qualifica del credito vantato come a “sofferenza”.
Di tal che a giudizio di questa Corte può ritenersi senza dubbio provata la titolarità del credito in capo alla CP_7
pag. 22/44 5.2 Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale di Teramo per aver disatteso l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da
[...]
e in ipotesi derivata dalla sistematica e perdurante violazione, da Pt_2 Parte_3
parte della banca, della normativa vigente in materia di “fideiussione bancaria” anche in virtù della novella introdotta nel 1992, in particolare risultando omessa nel contratto l'indicazione dell'importo massimo e del limite qualitativo del tipo di operazioni garantite così da tutelare il fideiussore anche nel caso di peggioramento della situazione patrimoniale del debitore principale.
Denunciano la condotta posta in essere dalla banca da cui emergerebbero chiari ed univoci elementi contrari ai principi di buona fede e correttezza contrattuale in quanto, aggravando la posizione debitoria della società , l'istituto avrebbe di Parte_1
conseguenza pregiudicato la posizione dei fideiussori che avevano rilasciato una garanzia limitata;
il significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali della rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tale Parte_1
da mettere a rischio la solvibilità del debitore medesimo, ai sensi dell'art. 1956 c.c. avrebbe dovuto indurre la banca ad adottare tutti gli strumenti necessari a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, mentre al contrario la banca non aveva mai provveduto ad impedire alla società di utilizzare il credito di cui al fido Parte_1
di conto corrente nonostante fosse a conoscenza del suo stato di insolvenza.
I fideiussori formalmente sollevano l'exceptio doli, tornando a rilevare ed eccepire la nullità della fideiussione in virtù dell'invalidità che deriva dalla pattuizione, nel contratto di conto corrente affidato cui le garanzie fideiussorie sono accessorie, di interessi usurari;
la nullità del contratto di c/c per illiceità della causa che si estende e comunica anche alle garanzie prestate.
Censurano, inoltre, la decisione del primo giudice per aver disatteso l'ulteriore eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da e relativa Parte_2 Parte_3
alla conformità della fideiussione al modulo uniforme ABI.
5.2.1 Anche tale motivo di gravame risulta infondato.
Con tale doglianza la parte appellante ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal e dalla in data 27.2.2012 a garanzia delle obbligazioni Pt_2 Pt_3
pag. 23/44 della fino all'importo di euro 550.000,00, in quanto asseritamente Parte_1 conforme allo schema di contratto predisposto dall'ABI e vietato dalla AN D'TA con provvedimento n. 55/2005.
Posto che l'eventuale prova di una tale intesa anticoncorrenziale non comporterebbe la nullità delle fideiussioni, facendo riferimento la sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni
Unite della Suprema Corte alla nullità parziale, volta a garantire comunque la conservazione del contratto, osserva la Corte che, come noto, la AN D'TA, con provvedimento n.55/2005, ha valutato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato. Al riguardo, si rileva che le Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021 hanno espressamente evidenziato che “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale” e hanno, nuovamente, ribadito che “in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente
(ora l'CM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme
ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.”
Ciò detto, occorre rilevare come la fideiussione per cui è causa sia stata stipulata in data
27.02.2012 e dunque in epoca ampiamente successiva all'accertamento effettuato dalla
AN d'TA col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, epoca rispetto alla quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza. Ed invero, questo Collegio
pag. 24/44 ritiene di aderire all'orientamento secondo cui poiché con il provvedimento n. 55/2005 la AN d'TA non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art. 2, comma
2, lettera a) della L. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario - senza, peraltro, che le stesse risultino necessarie o anche solo funzionali a garantire l'accesso al credito – ed è principalmente per tale ragione che la AN d'TA aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002, avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa - il provvedimento n. 55/2005 della AN d'TA costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. n. 13846/2019), e include anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a “monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della AN d'TA
(Cass. n. 29810/2017).
Ciò premesso, si concorda nel ritenere che "... nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus, infatti, occorre effettuare un netto distinguo tra le cause
(dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della AN d'TA e le cause
(dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla AN d'TA (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati. ..." (cfr. ex multis Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6478/2022). Nel presente giudizio, che rientra pag. 25/44 nello schema delle cause “stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'CM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della L.
n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Del resto, la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate, contrariamente a quanto dedotto dall'odierno appellante, è ribadita dal prevalente orientamento di merito che questa Corte reputa di dover condividere ..." (cfr. da ultimo Tribunale di Napoli,
Sentenza n. 6478/2022). Per quanto appena sopra illustrato, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula della fideiussione grava allora sull'opponente, in considerazione sia dell'impossibilità per lo stesso di avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della AN d'TA n. 55/2005, sia dell'assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'CM ) nei confronti della società convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Era quindi onere dell'appellante allegare, prima, e provare, poi, che senza le clausole attinte da nullità relativa il contratto non sarebbe stato concluso, perché quelle clausole erano determinanti ai fini della formazione del consenso. Nella sostanza, in relazione a fideiussioni sottoscritte dopo il 2005, nessun indizio di intesa anticoncorrenziale può essere desunto dalla mera circostanza che nella singola fideiussione siano inserite le medesime clausole sanzionate da AN d'TA nel 2005, dovendosi dimostrare in concreto l'esistenza di detta intesa con la produzione, oltre che del modello ABI censurato da AN d'TA e della fideiussione contestata, anche di un numero di testi fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione. Tale recente orientamento ermeneutico è stato affermato anche in seno alla giurisprudenza arbitrale, con decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 16511 del 29.12.2022, secondo cui si esclude pag. 26/44 che l'accertamento della AN d'TA possa estendersi de plano alle fideiussioni concluse in un periodo successivo al 2005, dovendo essere dimostrata la persistenza della intesa antitrust (cui ha aderito la banca) mediante una prova specifica e puntuale della diffusione del modello seriale del testo fideiussorio adottato. Pertanto, in assenza di una specifica dimostrazione della fattispecie anticoncorrenziale denunciata, la domanda di nullità relativa della fideiussione non può trovare accoglimento. Giova, inoltre, rammentare che, al fine di comprovare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulti necessaria la produzione in giudizio, oltre che del contratto di fideiussione omnibus, del provvedimento di AN d'TA n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003.
Nel caso di specie, l'appellante non può ritenersi adempiente all'onere della prova su di esso gravante e, dunque, non può giovarsi di detta prova privilegiata, atteso che, pur avendo provveduto al deposito del contratto di fideiussione, del provvedimento della
AN d'TA del 2005 e del parere dell'AGCOM del 20.04.2005 (ma non dello schema
ABI del 2002), non ha compiutamente e sufficientemente dimostrato l'applicazione diffusa e generalizzata da parte delle banche sul territorio nazionale degli schemi fideiussori conformi allo schema ABI ritenuti lesivi della concorrenza anche successivamente al provvedimento della AN D'TA del 2005. Né risulta documentalmente provato che le parti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione qualora privo delle clausole indicate come nulle, non avendo allegato alcun elemento da cui desumere che, in difetto della valida pattuizione di quelle tre clausole, il contratto non sarebbe stato stipulato a norma dell'art. 1419 c.c. Ne discende che tale motivo di doglianza deve essere rigettato, non essendo stato suf ficientemente assolto l'onere probatorio, difettando prova di una condotta illecita anticoncorrenziale posta in essere dalla AN opposta e, al contempo, del collegamento tra l'intesa antitrust “a monte” e il contratto fideiussorio “a valle”.
5.2.2. In ordine all'eccepita mancanza di comunicazioni scritte della banca appellata per informare il fideiussore sull'entità dell'esposizione complessiva del debitore principale e all'invocata applicazione dell'art. 1956 c.c., ritenuto che parte appellante non abbia comunque assolto il suo onere probatorio in punto di conoscenza ed omessa pag. 27/44 comunicazione da parte della AN del mutamento in peius delle condizioni della garantita, non può non rilevarsi l'esclusione di un obbligo informativo a carico della
AN, tanto in considerazione della veste di legale rappresentante della società garantita, rivestita dal fideiussore (convivente con come da Parte_2 Parte_3
residenza dichiarata nei documenti allegati in atti), quanto in considerazione dell'obbligo contrattuale da costoro assunto di tenersi informato della situazione patrimoniale della società garantita.
Come noto, l'art. 1956 c.c. statuisce che in caso di garanzia per un'obbligazione futura il fideiussore è liberato, qualora il creditore consapevole dell'aggravamento delle condizioni economiche del debitore gli conceda credito in assenza di una espressa autorizzazione del fideiussore, rendendo così più difficile la soddisfazione del credito da parte del fideiussore. La ratio della norma è quella di salvaguardare la garanzia patrimoniale sulla quale il fideiussore ha fatto affidamento consentendogli - se inconsapevole del peggioramento della situazione economica del debitore - di sottrarsi all'adempimento di una obbligazione divenuta più gravosa senza sua colpa, negando l'autorizzazione, nonché quella di evitare che il creditore, continui a far credito al debitore quando le sue condizioni economiche siano peggiorate facendo affidamento sulla solvibilità del fideiussore. Pertanto, l'art. 1956 c.c. onera il creditore di richiedere al fideiussore l'autorizzazione, laddove voglia fare credito al terzo, quando successivamente alla stipulazione del contratto di garanzia le condizioni patrimoniali di quest'ultimo siano divenute tali da rendere più difficile il sodd isfacimento del credito.
Ai fini dell'applicazione della norma in commento non è necessario che il debitore sia insolvente, essendo sufficiente un peggioramento delle originarie condizioni patrimoniali del debitore che rendono più difficile l'incasso del credito. In tal senso, si osserva che per potersi applicare l'art. 1956 c.c. sono necessari due requisiti: il requisito oggettivo, che consiste nella concessione di un nuovo finanziamento successivo al peggioramento delle condizioni economiche del debitore e il requisito soggettivo della consapevolezza in capo al creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore.
pag. 28/44 Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità “la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e buona fede contrattuale", obblighi che sono violati ogni qual volta il creditore abbia continuato a concedere credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, omettendo la dovuta attenzione e tutela anche all'interesse del fideiussore" (cfr., in particolare, Cass., 9 agosto 2016, n. 16827; Cass., 16 maggio 2013, n. 11979; Cass., 11 gennaio 2006, n.
394). È noto come sia onere della parte che deduca la violazione del canone di correttezza e buona fede dimostrare non solo che la nuova concessione di credito fosse avvenuta nonostante le peggiorate condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma altresì che la banca avesse agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza del debitore principale. Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 8883/2020;
Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass.
n. 10870/2005). Ne deriva che, in tema di fideiussione per obbligazioni future, ai fini dell'operatività della norma di cui all'art 1956 c.c., il fideiussore che invoca l'estinzione della garanzia per violazione del dovere di buona fede e correttezza da parte della deve allegare e dimostrare sia l'effettivo deterioramento di dette condizioni CP_3
raffrontate con quelle esistenti alla costituzione del rapporto originario, sia che di detto deterioramento la fosse a conoscenza. CP_3
Ebbene, nel caso che ci occupa nulla risulta essere stato dedotto e provato con riferimento a tale profilo, né risulta documentato che al momento della concessione della garanzia fossero emerse circostanze da cui desumere un possibile peggioramento pag. 29/44 delle condizioni della debitrice principale, per cui l'assunto dell'appellante non ha trovato in corso di causa il benché minimo riscontro probatorio.
Sotto altro profilo, la Corte ritiene che l'appellante non possa in ogni caso invocare la liberazione dalla garanzia ex art. 1956 c.c. alla luce della sua particolare qualifica ricoperta all'interno della società garantita. Ed invero, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità della stessa a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti” (cfr. Cass. n.
2902 del 15 febbraio 2016). La Cassazione ha da tempo infatti chiarito che va esclusa l'operatività dell'art. 1956 c.c. in tutti i casi in cui il fideiussore abbia rapporti con il debitore principale (familiare, socio o legale rappresentante) tali da far supporre che abbia avuto conoscenza del peggioramento della situazione patrimoniale del garantito
(cfr. tra le tante Cass. n. 7444/2017 e Cass. n. 31227/2019).
Ancora di recente, la giurisprudenza ha indicato che l'autorizzazione del fideiussore ai sensi dell'art 1956 c.c. possa anche non essere espressa, potendo risultare anche da comportamenti concludenti, laddove, infatti, ha precisato che la specifica autorizzazione di cui all'art 1956 c.c. secondo l'orientamento costantemente seguito non deve per legge rivestire una forma particolare;
e neanche essere manifestato a mezzo di peculiari formule, potendo, anzi, l'atto autorizzativo anche risultare in modo implicit o (bensì univoco) dal comportamento tenuto dal fideiussore, ove nel concreto ricorrano pag. 30/44 determinate condizioni: dunque, l'autorizzazione può risultare rilasciata pure per il mezzo, come si usa dire, di comportamenti concludenti. Le ragioni di tale impostazione risiedono nel fatto che la protezione accordata dalla norma dell'art. 1956 c.c. al fideiussore deve rispondere a una situazione di oggettiva esigenza di quest'ultimo (di permanente sua estraneità rispetto ai reali termini dello svolgimento del rapporto garantito, cioè), senza spingersi oltre o in altre direzioni” (Cass. 5 ottobre 2021, n.
26947).
Ciò detto, rileva la Corte come tali circostanze siano rinvenibili nel caso di specie, atteso che, come già precedentemente chiarito, l'odierno appellante Parte_2
rivestiva la qualifica di legale rappresentate della , circostanza Parte_1 incontroversa e non contestata.
5.3 Con il terzo motivo di gravame sostengono gli appellanti che il Tribunale di primo grado non avrebbe considerato il mancato perfezionamento dei contratti di conto corrente, di apertura di credito e di fideiussione posti alla base della pretesa monitoria.
Deducono che nella fattispecie in esame si sarebbe di fronte a “contratti a formazione progressiva”, nel senso che la conclusione del negozio deve considerarsi perfezionata nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ex art. 1326 c.c.; non rinvenendosi nella documentazione contenuta nel fascicolo monitorio alcuna traccia di lettere di accettazione e alla luce della richiamata disposizione normativa, ne deriverebbe che i contratti de quibus non potessero ritenersi perfezionati, mancando la reciprocità delle dichiarazioni delle rispettive volontà, e risultando di conseguenza insussistente il requisito della “prova scritta” per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo di gravame è infondato.
Risulta, invero, dalla documentazione acquisita in atti l'avvenuta sottoscrizione da parte dell'appellante nella qualità di legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
del contratto di apertura di conto corrente n. 631591 (ex conto corrente AN
[...]
NA Popolare Veneta del 17.1.2003) (doc. n. 3 del fascicolo di primo grado dell'intervenuta), con dichiarazione dello stesso di aver ricevuto la lettera contenente la pag. 31/44 proposta di apertura di conto corrente dalla con allegato il documento di sintesi CP_3
poi sottoscritto per accettazione, sia del contratto di apertura di credito n. 1005840 del
27/02/2012 con relative condizioni contrattuali ( doc n. 4), sia del contratto di finanziamento chirografario del 02/05/2012 (doc. n. 2).
Orbene, premesso che gli ultimi due contratti recano da una parte la sottoscrizione del
Cliente (e, ove menzionati, anche dei garanti,) e dall'altra quella del legale responsabile dell'istituto di credito deve ritenersi che la conclusione di tali contratti, come anche del contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente con dichiarazione dello stesso di aver ricevuto la lettera contenente la proposta di apertura di conto corrente dalla con CP_3
allegato il documento di sintesi poi sottoscritto per accettazione, sia avvenuta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 117 TUB.
Inconferente, in proposito, deve ritenersi la distinzione fra contratti a formazione progressiva e contratti simultanei operata dagli appellanti sia in quanto, come anzidetto, il documento contrattuale si è regolarmente perfezionato con la ricezione da parte del proponente dell'accettazione del cliente, ma anche considerando la giurisprudenza di legittimità sul cosiddetto contratto monofirma, ossia il contratto predisposto unilateralmente dalla banca e sottoscritto dal solo cliente.
Sul tema in questione, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, chiamate ad affrontare, quale questione di massima di particolare importanza ex art. 374, comma 2, c.p.c., la questione circa la validità o meno del contratto quadro prodotto in giudizio recante la sola sottoscrizione del cliente, hanno statuito come sia irrilevante la presenza della sottoscrizione dell'istituto di credito nella veste di controparte negoziale, affermando il seguente principio di diritto: “il requisito della forma scritta del contratto – quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (cfr. Cass. SS.UU n. 898/2018). Ancora di recente, la
Suprema Corte ha affermato ancora una volta il consolidato principio secondo cui, in materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del documento non determina la pag. 32/44 nullità del contratto per difetto della forma scritta, laddove ha statuito che “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale, da parte dell'Istituto bancario, non determini la nullità per difetto della forma scritta, essendo, per converso, sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo; ne deriva che il consenso della possa essere CP_3 desunto alla stregua di comportamenti concludenti (quali, nella specie, l'avvenuta apertura del conto e l'invio dei relativi estratti periodici” (cfr. Cass. n. 9196/2021). Ed ancora in via generale la Suprema Corte ha chiarito che: “in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto)”
(Cass. Ord. n. 28500 del 12 ottobre 2023).
5.4 Del pari infondati sono il quarto ed il quinto motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
5.4.1 Lamentano gli appellanti che il giudice di primo grado avrebbe disatteso la richiesta di TU sul presupposto erroneo della mancanza di specifiche contestazioni da parte degli opponenti. Nel reiterare la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio ripropongono le censure mosse in primo grado ai rapporti bancari in contestazione.
5.4.2 Sul punto giova rammentare, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che nel giud izio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto allegando in maniera specifica fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, prendendo posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dalla controparte nel monitorio a fondamento della propria domanda. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non rappresenta una semplice duplicazione pag. 33/44 del procedimento monitorio in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria, bensì un giudizio ordinario dove l'attore -opponente (debitore) è tenuto a contestare attivamente il decreto, formulando contestazioni complete e specifiche supportate da elementi probatori id onei.
In relazione all'oggetto e alle modalità di adempimento dell'onere di contestazione è tornata ad intervenire la giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. n. 8376/2020, Cass. n.
17889/2020) in particolare per precisare gli oneri che la legge pone a carico delle parti, ribadendo preliminarmente che “ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica” poiché la sua finalità è quella di “mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi ( che quindi dovranno essere provati) e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum”
Se si ritenesse “sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore
a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere della contestazione tempestiva”.
Tuttavia, continua la Cassazione, “anche l'onere di contestazione dei fatti dedotti dall'attore non è senza eccezioni, venendo meno quando l'attore per primo si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda”. Ciò significa che la regola processuale diretta a fissare il thema decidendum e di conseguenza il thema probandum opera per entrambe le parti per cui “ a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai sui oneri probatori (sez. 3, sentenza n. 21075 del
19/10/2016)”.
5.4.3 Applicando tali principi al caso de quo e analizzando gli atti di causa è evidente che l'appellante non ha contestato in primo grado in maniera specifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c, la pretesa creditoria, limitandosi ad una generico disconoscimento delle operazioni a debito annotate dalla banca senza alcun riferimento concreto al contratto intercorso fra le parti, fatta eccezione per le puntuali censure pag. 34/44 contenute solo nella memoria exart. 183 co. VI n. 1 c.p.c. con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n. 741624432, in ipotesi contenente la pattuizione di interessi di mora usurari pari al 309,51% (pag. 8 della memoria), e al contratto di apertura di credito (pag. 24), in ipotesi contenente anch'esso la pattuizione di interessi usurari pari al 26,23 %, per una delle linee di credito concordate, e pari al 28,63% per l'altra linea.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado, disattesa la doglianza concernente l'usurarietà dei tassi previsti per gli interessi di mora, per le ragioni che di seguito verranno approfondite, ha rilevato la genericità delle restanti censure mosse dagli opponenti.
5.4.4 Dall'esame degli atti di causa emerge in primo luogo che l'istituto di credito ha assolto al proprio onere probatorio avendo depositato il contratto di apertura di conto corrente 631591 (ex conto corrente NA Popolare Veneta del 17.1.2003), CP_3
con allegato il documento di sintesi, il contratto di apertura di credito n. 1005840 del
27/02/2012 con relative condizioni contrattuali, il contratto di finanziamento chirografario del 02/05/2012, estratti conto con certificazione ex art 50 D.lgs 385/93 e quindi ha fornito la prova del fatto costitutivo posto a fondamento del credito di cui è stato richiesto il pagamento, rivelandosi la censura degli appellanti sul punto priva di fondamento. Contr Il credito vantato da cui è succeduta nei rapporti in contestazione la nei CP_7 confronti della della complessiva somma di € 401.358,13, trova Parte_1 infatti origine, quanto a € 96.657,89, nelle rate insolute del finanziamento chirografario n. 741624432 sottoscritto in data 2 maggio 2012 e nell'allegato piano di ammortamento, oltre agli interessi al tasso contrattuale dalle singole scadenze al saldo, quanto a euro €
80.000,00 nella residua sorte capitale del finanziamento, oltre agli interessi al tasso contrattuale a far data dall' 1/07/2015 al saldo, quanto a euro € 5,00 nelle spese di detto finanziamento, oltre agli interessi legali dall'11/04/2014, quanto a € 212.151,89, nel saldo passivo del conto corrente n. 631591, ex conto corrente BAV 10058, sul quale veniva concessa un'apertura di credito in data 27/02/2012 per € 130.000,00, oltre agli interessi di mora al tasso legale ex art. 1284 c.c. dal 09/10/2015 al saldo, ed infine,
pag. 35/44 quanto a euro € 12.543,35, in quattro ricevute bancarie rimaste insolute alle rispettive scadenze del 31/12/2013, le prime tre, e del 10/01/2014, la quarta, oltre agli interessi di mora la tasso legale ex art. 1284 c.c. dalle scadenze delle singole ricevute al saldo.
Nel caso de quo risultano espressamente pattuiti nel contratto di conto corrente nella successiva apertura di credito e nel contratto di finanziamento il tasso debitore e la pari periodicità della capitalizzazione (Documento di sintesi-Condizioni economiche”) così come è stata pattuita la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ius variandi) da parte della AN, sia il tasso debitore che le commissioni di massimo scoperto sono espressamente indicati nel loro ammontare, quindi necessariamente conosciuti ed accettati da parte contraente.
In particolare, il contratto di conto corrente, nell'indicare il tasso a debito specifica e distingue sia il tasso annuo nominale debitore pari a 7,500% (10,381 % per sconfinamenti superiori ad € 10.000,00), sia l'indicazione relativa alle commissioni di massimo scoperto (0,125%) come si evince a pag. 1 contratto conto corrente, mentre all'art. 16 regolamenta l'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
In maniera analoga, sia nel contratto di finanziamento chirografario (cfr art. 2, pag. 2 finanziamento ), che nel contratto di apertura di credito (alla pag. 1) risultano pattuiti ed accettati i tassi di interesse , mentre l'art. 12 del contratto di finanziamento regolamenta l'esercizio dello ius variandi (peraltro non viene specificamente contestato quando, come e con quali effetti siano avvenute eventuali modifiche); inoltre la c.m.s. risulta espressamente pattuita nei rapporti di apertura di credito essendo indicata l'aliquota percentuale e le modalità di calcolo con previsione di limitazione dell'accordato (a conferma della funzione di corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido, che ne esclude la nullità per difetto di causa come sostenuto dall'appellante).
5.4.5 Nel merito dell'unico profilo di gravame facente riferimento ad una puntuale contestazione manifestata già in primo grado, relativa alle condizioni contrattuali previste nei contratti con particolare riferimento all'asserita applicazione di tassi di mora usurari, si osserva quanto segue.
pag. 36/44 Con riferimento al finanziamento chirografario sottoscritto il 2 maggio 2012, sostengono gli appellanti che le parti avrebbero pattuito un tasso di mora pari al
309,51%, ottenuto dalla sommatoria del previsto “tasso di interesse nominale pari al
8,51%” e del “tasso di mora stabilito alla conclusione del contratto pari al 300%....”.
Risulta, invero, che con il contratto in esame le parti ebbero a concordare un interesse nominale annuo iniziale del 7,625%, salvo il diverso interesse che sarebbe risultato in seguito all'applicazione di una componente variabile determinata sulla base dell'EURIBOR 6 mesi tasso 360 (cfr art. 2, pag. 2 finanziamento).
L'art. 4 del contratto di finanziamento, nel prevedere che “….il mancato puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute…produce…a favore della la CP_3
maturazione degli interessi di mora nella misura di 300 punti in più del tasso contrattualmente convenuto…”, fa chiaramente riferimento al punto base e l'aumento del tasso avverrà, in caso di mancato pagamento, nella misura del 3%. Richiamando, infatti, la definizione del Dizionario Treccani, in finanza la locuzione “punto base” sta ad indicare “.. una parte per 10.000, cioè l'1% dell'1%, 100 punti base corrispondono quindi all'1%; si usano come equivalenti i termini per myriad o le abbreviazione 'bp' o
'bips'. Viene utilizzata soprattutto nel linguaggio della finanza, e in particolare per indicare differenze (spread) fra tassi di interesse (o variazioni degli stessi). L'obiettivo
è quello di rendere comprensibili informazioni relative a quantità che, essendo molto piccole in valore assoluto e normalmente espresse in valori percentuali, rischiano di creare confusione nella percezione di un pubblico non esperto. Per es., se lo spread fra
i tassi di interessi a lunga scadenza (per es. 10 anni) del debito pubblico tedesco e quello italiano aumenta in un giorno dello 0,10% si dice che è aumentato di 10 p. base.
Quotazioni di prestiti o di obbligazioni pubbliche o private sono a loro volta espresse direttamente come p. b. di differenza rispetto a opportuni parametri di riferimento.
Così, si dice che un'obbligazione, che paga un interesse variabile pari al LIBOR
+0,30%, ha un rendimento di 30 p. b. sopra il LIBOR”.
Ne consegue che per calcolare il tasso di mora convenuto tra le parti occorre aggiungere i 300 punti, corrispondenti a 3 punti percentuale, al tasso nominale annuo.
pag. 37/44 Nel caso di specie, relativamente al periodo di sottoscrizione del contratto di finanziamento de quo, come previsto nella G.U. 31/03/2012 (che rilevava i tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura per il trimestre aprile-giugno
2012 – doc. n. 8 fascicolo primo grado di parte convenuta), i tassi medi per i finanziamenti alle famiglie ed alle imprese erano stabiliti nella percentuale del 16,62%, mentre il tasso di mora pattuito in contratto era pari alla sommatoria del 7,625% e della percentuale prevista in caso di interessi moratori (+3%), rivelandosi pertanto il risultato pari al 10,625% ampiamente al di sotto della soglia usura.
Con riferimento al contratto di apertura di credito, sostiene parte appellante la pattuizione di interessi di mora usurari in quanto travalicanti il tasso soglia: viene a tal fine considerato un “tasso di interesse nominale pari al 13,43%”, un “tasso di mora extrafido stabilito al momento della conclusione del contratto pari al 12,80%”, “tutte le spese ed accessori”, “e, quindi, a seguito della sommatoria dei tassi, ne deriverebbe un tasso pari al 26,23%, di gran lunga superiore a quello di riferimento del periodo
(Febbraio 2012) del 15,63%”.
In realtà nel contratto di apertura di credito sottoscritto in data 27.2.2012 si legge che vennero nell'occasione concesse alla linee di credito: la prima Controparte_11 dell'importo di euro 130.000,00, prevedeva un tasso rapportato su base annua dell'11,360% variabile ed un tasso in caso di sconfinamento extra fido pari al 12,800%, con un TAEG pari al 13,43%, mentre la seconda linea di credito, dell'importo di euro
50.000,00, prevedeva un tasso di interesse rapportato su base annua del 13,180%, invariato in caso di sconfinamento extra fido, con un TAEG pari al 15,450%, a fronte del tasso soglia rilevato nel periodo di riferimento pari al 15,63 per le aperture di credito superiori ad € 5.000,00.
Quanto alla asserita sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori e alla conseguente doglianza relativa all'asserita applicazione di tassi usurari, la Corte ritiene, aderendo a precedenti pronunce, che il parametro cui fare riferimento ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi applicati dalla banca, in un lasso di tempo o per una determinata operazione finanziaria, debba essere il TEG, calcolato in base alle pag. 38/44 Istruzioni della AN d'TA e parametrato ai TEGM pubblicati nei decreti ministeriali trimestrali e corrispondente al tasso di interesse medio praticato da tutte le banche e gli intermediari finanziari nel territorio italiano, distinto per categoria omogenea di operazioni. Il TEG e il TAEG sono in realtà due parametri diversi per origine normativa, finalità, caratteristiche e criteri di calcolo. Il TEG, introdotto dalla L.108/96
e previsto dall'art. 644 c.p. è calcolato in base alle Istruzioni della AN d'TA e parametrato ai TEGM pubblicati trimestralmente dai decreti ministeriali e secondo i principi della legge n. 108/96: la formula del TEG ha lo scopo di rilevare il valore fisiologico di mercato mediante la segnalazione trimestrale dei tassi medi da parte degli intermediari alla AN d'TA; successivamente, dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati viene determinato il TEGM per ciascuna categoria indicata dal Ministero dell'Economia: il TEGM, aumentato della metà, costituirà la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni ex art 644 c.p. Nel calcolo del TEG non possono essere ricompresi gli interessi di mora, venendo ad esistenza nella eventuale fase patologica del rapporto e non direttamente connessi all'erogazione del credito, in quanto dovuti solo in seguito ad un eventuale inadempimento da parte del cliente con funzione risarcitoria del tutto diversa dalla funzione remunerativa degli interessi corrispettivi.
Secondo le SS.UU. della Cassazione (sent. n 16303/18 e n. 19597/20) il giudizio in punto di usurarietà si caratterizza per un'esigenza di omogeneità o simmetria (e non di onnicomprensività) che disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, sicché se il raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava sarà in principio viziato. Non può essere incluso tra le voci rilevanti ai sensi della L. 108/96 stante la sua disomogeneità rispetto alle spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia per cui, includendola nel TEG si determinerebbe la sommatoria fra elementi eterogenei per natura e funzioni quali gli interessi corrispettivi e quelli di mora. In ordine a questi ultimi, si rileva come sia un dato acquisito che anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina dell'usura, ma la differenza ontologica e funzionale con gli interessi corrispettivi porta tuttavia ad escludere che, per la verifica dell'usurarietà o meno dei primi, si possa procedere alla loro sommatoria in quanto trattasi di due tassi alternativi tra loro, distinti per natura e finalità. Tali conclusioni pag. 39/44 trovano conferma nella nota sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite della
Cassazione, che intervenendo sul contrasto formatosi in giurisprudenza, ha chiarito che per la determinazione del tasso soglia degli interessi di mora nell'ipotesi in cui i decreti ministeriali non contengano alcuna rilevazione, bisogna applicare una maggiorazione, peraltro prevista dalla AN d'TA a partire dal luglio 2013, al fine di garantire “un mercato concorrenziale del credito in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso proprio” ed ha distinto tre ipotesi: a) i contratti successivi al 21 dicembre 2017, data a partire dalla quale il relativo decreto prevede, quanto alla determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, l'applicazione della maggiorazione di ¼ al TEGM con ulteriore aumento di quattro punti percentuali;
b) i contratti successivi al 25 marzo
2003, in ordine ai quali va applicata la maggiorazione del 2,1; c) i contratti anteriori a tale ultima data per i quali l'esigenza primaria di tutela del finanziato impone di applicare analoga maggiorazione sul TEG e procedere quindi all'aumento previsto dal decreto al fine di determinare il TEGM. A ciò si aggiunga che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito dalle Sezioni Unite (sent. n.
19597/2020) in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella relativa agli interessi corrispettivi (che continuano ad essere dovuti) né la nullità dell'intero rapporto.
L'impossibilità di sommare il tasso contrattuale con l'interesse moratorio (e le altre spese rilevanti ai fini dell'individuazione del TEG), come vorrebbe invece sostenere parte appellante, deriva dunque sia dall'esigenza di comparare grandezze omogenee utilizzando gli stessi criteri seguiti dalla AN d'TA per la rilevazione trimestrale del
TEGM, sia dalla natura accidentale ed eventuale del secondo venendo ad esistenza solo in caso di inadempimento e nella misura che andrà a determinarsi solo a posteriori sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso.
Non risultando, nel caso di specie, superato il tasso soglia previst o dai decreti ministeriali vigenti tempo, la doglianza degli appellanti è infondata.
pag. 40/44 5.4.6 Si rileva, poi, la genericità delle ulteriori contestazioni mosse da parte appellante senza alcun puntuale riferimento alle clausole contrattuali, limitandosi ad una elencazione di invalidità prive di allegazioni specifiche in ordine all'esistenza di clausole illegittime e sull'illegittimità di specifiche voci addebitate dalla banca.
In merito all'applicazione di anatocismo nel contratto di conto corrente si rileva che il rapporto è iniziato nel 2003, mentre l'apertura di credito risale al 2012, e dunque la pattuizione è valida e lecita ai sensi della delibera CICR del 09.02.2000 attuativa dell'art. 120 co.2 D.lgs. 385/93 nella versione al tempo ancora vigente: si tratta di pattuizione, prevista in contratto, di anatocismo bilaterale e con medesima periodicità (è stabilita per ambedue le parti la stessa periodicità del conteggio di interessi creditori e debitori, con indicazione sia del TAN applicato agli interessi debitori e creditori sia del
TAE ossia l'effettivo tasso di interessi creditori e debitori che è conseguenza dell'incidenza sul tasso annuale nominale della capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto).
Nel caso de quo risultano espressamente pattuiti nel contratto di conto corrente e nella successiva apertura di credito il tasso debitore e la pari periodicità della capitalizzazione
(Documento di sintesi-Condizioni economiche”) così come è stata pattuita la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ius variandi) da parte della AN rispetto alle quali non viene contestato quando, come e con quali effetti sia avvenuta la modifica;
nei rispettivi Documenti di sintesi vi è l'esatta indicazione delle valute relative alle operazioni di versamento e prelievo, nonché pattuite e riportate le condizioni economiche del rapporto come i tassi di interesse, le commissioni e le spese relative al rapporto di c/c., ivi compresa la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
5.4.7 Da ultimo, infondato risulta il motivo di gravame inerente all'asserita erroneità della decisione per aver rigettato la richiesta di accertamento de “la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'istante, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione.
pag. 41/44 Ed invero, è sufficiente in proposito evidenziare che la segnalazione alla Centrale Rischi della AN D'TA è doverosa per le banche a fronte di un'esposizione debitoria superiore ad € 30.000,00. Inoltre la giurisprudenza ormai unanime, di merito e di legittimità, richiede la prova rigorosa del danno subito, non ritenendo configurabile un danno in re ipsa da illegittima segnalazione in centrale rischi, che deve pertanto essere allegato e provato da chi domanda il risarcimento;
in concreto, chi afferma di aver subito un danno deve dunque provare, secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, il fatto generatore del danno, il nesso di causalità e il pregiudizio subito. Che un'erronea segnalazione alla Centrale Rischi sia un fatto potenzialmente idoneo a cagionare un danno è fuori discussione, ma non è vero che ciò avvenga automaticamente e nella generalità dei casi, dovendo le conseguenze essere valutate caso per caso, senza che sia possibile, in assenza di ulteriori circostanze, trarre automaticamente dall'erronea segnalazione una qualche presunzione di danno, non potendosi prescindere dalla prova dell'esistenza in concreto di un danno. Nella sostanza, il soggetto che si assume ingiustamente segnalato non può dunque beneficiare de plano del risarcimento del danno, ma deve provarlo.
Infatti, per la costante giurisprudenza, “ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subito non può essere invocata la tesi del danno in re ipsa, poiché snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (ex multis Cass. Civ. SS.UU. n. 26972/2008). Ed ancora, più di recente: “il danno all'immagine ed alla reputazione commerciale per illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi costituisce danno conseguenza e non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere specificatamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass. Civ. n. 4334/2020; Cass. Civ. n. 7594/2018).
5.4.8 Le considerazioni su esposte, unitamente alla documentazione in atti, inducono la
Corte a disattendere le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, con particolare riferimento alla richiesta di espletamento di Ctu contabile. La palese infondatezza delle censure chiaramente espresse, in uno con la genericità estrema delle residue contestazioni mosse ai rapporti in esame, rend ono pienamente giustificata la decisione pag. 42/44 del giudice di prima istanza di non ricorrere all'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, non necessaria ai fini della decisione della controversia.
5.5 Con il sesto motivo di gravame contestano gli appellanti la pronuncia impugnata laddove, pur avendo correttamente disposto la condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza, avrebbe erroneamente liquidato anche la “fase istruttoria” invero mai celebrata.
“In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass. ord. n. 8561/2023; conf. Cass. ord.n.
28627/2023).
Ciò comporta che correttamente il giudice di primo grado, a fronte dell'espletamento della fase di trattazione con concessione dei termini exart. 183 co. VI c.p.c. e deposito delle relative memorie con allegata produzione documentale ad opera delle parti, ha ritenuto di liquidare i compensi per la fase di trattazione-istruttoria.
6. Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione o eccezione, deve essere rigettato.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, in relazione al valore della causa e alla complessità media, vanno poste a carico della parte appellante.
8. Trova, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 43/44 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 216/2023,
[...] Parte_3
pubblicata in data 9 marzo 2023, nei confronti di Controparte_3
e di e per essa
[...] Controparte_12 [...] ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_13
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 44/44