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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1471/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Stefan P.IVA_1
Stefania
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'avv. Begozzo Italo e l'avv. Zandolin Mauro
Appellato nonché contro
(C.F. ), con l'avv. Canciello Marco CP_2 C.F._1
e contro
(C.F. ), con l'avv. Lorigiola Fulvio CP_3 C.F._1
Appellati e appellanti incidentali nonché contro Controparte_4
(C.F. , in
[...] P.IVA_3
persona dei curatori pro tempore
Appellato contumace
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.560/23 pubblicata in data 28/06/2023 del Tribunale di Rovigo
CONCLUSIONI
Per Parte_2
- in via principale, accertare e dichiarare la validità delle ipoteche iscritte presso i
Registri Immobiliari di Este in data 11.10.2007 (registro generale 6878, registro particolare 1723) e in data 3.7.2008 (registro generale 4011, registro particolare 897) e per l'effetto accertare e dichiarare la validità degli atti di esecuzione compiuti da
[...]
sul terreno di proprietà del e sul sovraeretto Parte_1 Controparte_1
impianto natatorio censiti al N.C.E.U., fg. 29, mapp. 108 e C.T. fg. 29, mapp. 108 e 109
e rigettare tutte le domande formulate dal nell'atto di citazione Controparte_1
ex art. 615 c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui sia dichiarata l'invalidità e/o l'inefficacia per qualsiasi ragione delle garanzie ipotecarie costituite a favore di
[...]
con i contratti di mutuo fondiario conclusi a rogito del Notaio dott. Parte_2
in data 21.9.2007 (rep. 132.508, racc. 17.259) e 19.6.2008 (rep. CP_2
135.342, racc. 19.089), accertata e dichiarata la responsabilità solidale del
[...]
, dell'Ing. e del dott. nella causazione CP_1 CP_3 CP_2 dell'evento dannoso determinato dalla perdita delle garanzie della sui propri Pt_1
crediti, condannarsi i ridetti in solido tra loro al risarcimento del danno conseguente in favore di , in misura pari ad euro 552.777,00, oltre ad interessi Parte_1
moratori in misura pari al 7.05% sulla somma capitale complessiva di euro 398.294,48 dal 28.7.2023 al saldo o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
pag. 2/20 - in via ulteriormente subordinata, accertato ex art. 2041 c.c. l'indebito arricchimento del in relazione alla vicenda per la quale è causa, condannarsi Controparte_1 quest'ultimo al pagamento a favore di Parte_1 di una indennità pari al valore corrente dell'impianto sportivo natatorio comunale, sottratto il valore del finanziamento pubblico erogato dal Comune alla concessionaria per la realizzazione dell'opera ed incrementato del valore delle garanzie e dei depositi cauzionali ricevuti e della capitalizzazione dei canoni concessori percepibili per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto, quantificata nella somma di euro 479.412,36, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura legale sulla somma capitale di euro 398.294,48 dal 2 maggio 2019 al saldo o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Spese e compensi professionali integralmente rifusi, anche in relazione al primo grado del giudizio.
Per Controparte_1
Respingersi l'appello perchè infondato sotto ciascuno dei motivi dedotti.
Respingersi l'appello incidentale subordinato formulato dall'appellato CP_3
perchè infondato.
Per CP_2
Nel merito:
A) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello così come proposto nei confronti del Notaio, per tutti i motivi e le ragioni Controparte_5
esposte al punto 1) della propria comparsa di costituzione e risposta;
B) accertata e dichiarata, sulla base di tutto quanto sin qui dedotto e prodotto,
l'infondatezza delle domande, così come svolte dalla nei confronti del Parte_1
Notaio, Dr. conseguentemente rigettare in toto il gravame poiché CP_2
infondato sia in fatto che in diritto;
C) riformare, in via incidentale, il capo 5) della sentenza, de quo agitur, nella parte in cui si afferma una responsabilità professionale del Notaio per tutti CP_5 CP_2
i motivi e le ragioni già esposte al punto 2) e 3) della propria comparsa di costituzione, nonché nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque e/o qualsivoglia profilo di pag. 3/20 responsabilità professionale in capo al Notaio, odierno appellato, e condannare l'appellante all'integrale refusione delle spese del primo grado di giudizio ritenendo ingiusta, in forza ed in virtù di tutto quanto sin qui dedotto e prodotto, la disposta compensazione delle medesime da parte del Giudice di prime cure.
Con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio.
Per CP_3
In via principale, in accoglimento del motivo sub I della nostra comparsa di costituzione in appello e in riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla compensazione delle spese di lite di primo grado e del relativo dispositivo, condannare e, Parte_1 ai sensi dell'art. 18 del d.l. 67/1997, il alla refusione delle Controparte_1
spese di lite di primo grado da liquidarsi se-condo il D.M. 55/2014 per lo scaglione superiore a Euro 520.000,01; sempre in via principale, rigettare il motivo sub III di appello proposto da
[...]
Pt_1
in accoglimento del motivo sub II della nostra comparsa di costituzione in ap-pello, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa e della domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da nei riguardi dell'ing. ; Parte_1 CP_3
in accoglimento dei motivi sub III, IV e V della nostra comparsa di costituzione in appello, in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da nei riguardi dell'ing. ; Parte_1 CP_3
in subordine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria della nei Pt_1 confronti anche dell'ing. , accertare il diritto dell'ing. ad essere tenuto CP_3 CP_3 indenne e manlevato per intero dal e, di conseguenza, Controparte_1 condannare il al pagamento in favore dell'ing. di Controparte_1 CP_3
qualsiasi importo, per capitale, spese, interesse e ri-valutazione, egli fosse condannato a pagare in favore di Parte_1
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente grado da liquidarsi ex D.M.
55/2014.
MOTIVAZIONE
Fatto
pag. 4/20 Il Comune di stipulava, all'esito di una procedura di evidenza pubblica, un CP_1
“contratto di concessione di costruzione e gestione di impianto natatorio” con
(di seguito anche solo con il quale affidava Controparte_6 CP_4
alla società la realizzazione di un nuovo impianto natatorio, in attuazione di un piano particolareggiato attuativo di iniziativa pubblica approvato dal consiglio comunale con delibera 14 aprile 1999 . In forza della convenzione la società si obbligava a realizzare a propria cura l'impianto natatorio, assumendone la gestione per trent'anni con decorrenza dalla data di collaudo, periodo al termine del quale il Comune avrebbe acquistato la piena disponibilità dell'opera.
In punto di finanziamento dell'opera, con l'art. IV della Convenzione il si CP_1
impegnava a mettere a disposizione della concessionaria un contributo CP_4 una tantum pari a euro 2.418.000,00, mentre assumeva l'obbligo di CP_4
reperire le ulteriori somme necessarie. Allo scopo di agevolare l'accesso al credito da parte della società concessionaria, la medesima clausola prevedeva che qualora il concessionario intendesse contrarre mutuo con l'istituto per il credito sportivo o altro
Istituto di Credito lo stesso si assumerà l'onere del mutuo stesso e del pagamento “il dovrà assumersi incondizionata garanzia nei confronti Controparte_1 dell'istituto mutuante”. stipulava con (poi CP_4 Controparte_7 [...]
di seguito anche solo la Parte_1 Parte_1
concessione di due mutui fondiari, con atti pubblici a rogito del Notaio CP_2 di importo pari ad € 500.000,00 in data 21.09.2007 (mutuo n. 3625 rep. 132508, racc.
17259) e pari a € 300.000,00 in data 19.06.2008 (mutuo n. 4335 rep. 135342, racc.
19089).
Il Comune di interveniva agli atti di stipula dei suindicati contratti di CP_1 mutuo fondiario prestando l'assenso alla costituzione di ipoteca sull'area di proprietà del Comune censita al N.C.T., foglio 29, mapp. 107, 108, 109, a garanzia dell'Istituto mutuante (come da deliberazioni di giunta n.61 del 25 giugno 2007 e n.40 del 16 aprile
2008 e conformi determine dirigenziali). versava le rate dei mutui fondiari fino al 2017, rendendosi CP_4
successivamente inadempiente. Nel giugno del 2019 la banca risolveva i contratti di pag. 5/20 mutuo fondiario e diffidava la società al pagamento di tutte le somme ancora dovute in linea capitale, avvertendola che, in difetto, avrebbe provveduto al recupero forzoso del credito.
Il di disponeva la risoluzione della Convenzione per grave CP_1 CP_1 inadempimento degli obblighi assunti con determinazione dell'Area Tecnica n. 48 del
2.5.2019.
Con atto di precetto notificato in data 6.12.2019 intimava ad Parte_1
e al , quale terzo datore di ipoteca, il pagamento CP_4 CP_1 CP_1
della somma di euro 451.059,92.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato in data
24.01.2020, il conveniva in giudizio e la società Controparte_1 Parte_1 chiedendo l'accertamento della nullità o dell'inefficacia delle CP_4
dichiarazioni di assenso alla costituzione di ipoteca in quanto prestate da soggetto sprovvisto del potere (l'Ing. ) e per l'effetto di dichiarare la nullità o CP_3 comunque l'inefficacia delle ipoteche e inoltre di accertare e dichiarare l'impignorabilità dell'impianto natatorio stante l'appartenenza al patrimonio indisponibile con conseguente nullità degli atti esecutivi nei confronti di tale immobile.
Si costituiva contestando integralmente le domande attoree e formulando, Parte_1
in denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione a precetto, in via riconvenzionale e subordinata, domanda di risarcimento del danno nei confronti del
[...]
, del dirigente comunale ing. e del Notaio rogante dott. CP_1 CP_3
in quanto solidalmente responsabili del danno derivante dall'eventuale CP_2
dichiarazione di invalidità o inefficacia della garanzia ipotecaria. In via ulteriormente subordinata, chiedeva l'accertamento dell'indebito arricchimento ex art. Parte_1
2041 c.c. conseguito dal la condanna dello stesso al pagamento di CP_1 un'indennità.
Nelle more del giudizio veniva dichiarato il fallimento della società con CP_4
sentenza del Tribunale di Rovigo del 17 giugno 2020..
pag. 6/20 Si costituiva in giudizio l'Ing. contestando la fondatezza delle domande CP_3
proposte nei suoi confronti e chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, di accertare il diritto di essere manlevato dal CP_1
Si costituiva tardivamente il Notaio il quale chiedeva di essere rimesso in termini CP_2
con dichiarazione dell'inammissibilità della chiamata in causa e dell'infondatezza delle domande avanzate da nei propri confronti. Parte_1
Con la sentenza n. 560/23 pubblicata il 28 giugno 203 il Tribunale di Rovigo accoglieva l'opposizione a precetto proposta dal accertando Controparte_1
l'appartenenza al patrimonio indisponibile del Comune dell'impianto natatorio e dichiarando la nullità delle ipoteche iscritte presso i RR. II. di Este in data 11.10.2007 e in data 03.07.2008, con dichiarazione di nullità degli atti esecutivi posti in essere nei confronti del medesimo immobile con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Tribunale motivava la decisione rilevando che l'impianto natatorio apparteneva al patrimonio indisponibile del ai sensi dell'articolo 286 ultimo comma cod.civ. e CP_1
che l'articolo 42 TUB, indicato dalla convenuta opposta, non poteva trovare applicazione in relazione a tutti i beni immobili indisponibili degli enti pubblici “ma solo per quelli in cui ciò sia consentito da leggi speciali (per esempio l'ipoteca sulle autostrade, oppure l'ipoteca sul diritto di superficie a tempo determinato collegato alla concessione, possibilità prevista dalla legge 109/1994)” e che pertanto le iscrizioni delle ipoteche erano nulle e comunque inefficaci avendo ad oggetto un bene indisponibile del
(cfr. sentenza impugnata). CP_1
Il giudice rilevava inoltre la nullità delle delibere di Giunta per violazione delle competenze consiliari tenuto conto che la concessione di ipoteca sarebbe stata avulsa dalla convenzione stipulata perché avrebbe avuto ad oggetto la proprietà e non il diritto di superficie trentennale e pertanto, sarebbe stata necessaria una delibera del Consiglio
Comunale.
Rigettava per infondatezza la domanda riconvenzionale proposta da nei Parte_1
confronti del rilevando come non sussisteva né la responsabilità contrattuale CP_1
del Comune, questione inammissibile in quanto nuova e in ogni caso non potendosi ravvisare nella convenzione un contratto a favore di terzo, né una responsabilità
pag. 7/20 precontrattuale in relazione all'omesso rilievo dell'esistenza di una norma imperativa.
Rigettava altresì la domanda di arricchimento senza causa.
Il giudice di prime cure rigettava altresì le domande di risarcimento del danno proposte dalla banca nei confronti dell'ing. e del notaio dott. in quanto, pur CP_3 CP_2
evidenziando profili di responsabilità in quanto i medesimi dovevano conoscere i limiti derivanti dalla concessione in relazione alla possibilità di iscrivere ipoteca, tutta la documentazione, compresa la convenzione, era stata trasmessa alla banca.
Ritenuto che
“tutti i soggetti del presente giudizio hanno concorso nella determinazione della nullità delle ipoteche” disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 560/23 del Tribunale di Rovigo ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
Con comparse di costituzione con appello incidentale si sono costituiti separatamente e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro CP_2 CP_3
confronti e l'accoglimento degli appelli incidentali.
Si è costituito altresì il chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
dell'appellante.
Il è rimasto contumace. Controparte_8
All'udienza del 11 febbraio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello principale
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza ove ha Parte_1
dichiarato la nullità e l'inefficacia delle ipoteche iscritte a favore di Parte_1
poiché avrebbe violato le disposizioni in materia di operazioni di credito alle opere pubbliche (art. 42 TUB, art.2 l.n.2/1987 e artt.1 e 2 l.n.238/1958) , nonché gli artt. 826 e
830 c.c.
Le ipoteche iscritte contestualmente alla concessione dei mutui fondiari sarebbero state efficaci trattandosi di operazione di credito alle opere pubbliche ai sensi dell'art. 42 del pag. 8/20 d.lgs. n. 385/1993, norma di deroga alla disciplina di cui all'art. 828 c.c. In proposito l'appellante ha evidenziato come le iscrizioni delle ipoteche sull'impianto natatorio, essendo contestuali alla concessione dei mutui fondiari destinati al finanziamento della costruzione dell'opera, dovevano considerarsi pienamente valide ed efficaci, trattandosi di operazione di credito alle opere pubbliche ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n.
385/1993 (T.u.b.). Inoltre, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata,
l'art. 42 T.u.b. non è applicabile solo ad alcuni tipi di opere pubbliche previste da leggi speciali ma in linea generale e in ogni caso sottolineava che all'epoca della stipula dei mutui fondiari risultavano in vigore leggi speciali che consentivano espressamente l'iscrizione di ipoteca sugli impianti sportivi a garanzia dei finanziamenti erogati per la loro costruzione (l'art. 2 l.n. 238/1958, abrogato nel 2010, che consentiva l'iscrizione di ipoteca “sulle opere e sugli impianti” a garanzia di mutui fondiari concessi a enti pubblici e concessionari di opere pubbliche per la loro realizzazione, e il decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, vigente fino al 2021, il quale avrebbe avuto ad oggetto disposizioni sul finanziamento dei lavori per la realizzazione di impianti sportivi da parte di società sportive dilettantistiche mediante l'accesso a finanziamenti di scopo).
L'appellante rilevava inoltre come l'opera pubblica oggetto della convenzione non risultava funzionale allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, né atteneva all'esercizio di attività il cui esercizio sia riservato a Pubbliche Amministrazioni. Gli impianti sportivi ricadono infatti nel novero di quei servizi che possono essere svolti anche da privati, eventualmente in regime di convenzionamento, secondo un principio consolidato sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'erronea interpretazione della Convenzione stipulata tra il e con conseguente violazione dell'articolo 1362 CP_1 CP_4
cod.civ., violazione delle disposizioni in materia di competenza degli organi degli enti locali (artt. 42, 48 e 107 TUEL) e violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di nullità ed annullabilità dei provvedimenti amministrativi (artt. 21- septies e 21-octies l.n. 241/1990).
Secondo una corretta lettura dell'articolo IV della Convenzione, e diversamente da quanto indicato dal giudice di prime cure, il si sarebbe obbligato a garantire CP_1
pag. 9/20 incondizionatamente l'istituto di credito che avrebbe erogato al Concessionario dell'opera pubblica il finanziamento necessario alla sua realizzazione.
Quanto alla asserita nullità delle deliberazioni della Giunta comunale n. 61 del
25.06.2007 e n. 40 del 16.04.2008, il giudice avrebbe erroneamente presupposto che la concessione stipulata tra e il prevedeva solo la stipula di una CP_4 CP_1
garanzia ipotecaria sul diritto di superficie risultando viceversa espressamente prevista una più ampia obbligazione di prestare garanzia.
Rilevava in ogni caso come la violazione delle competenze consiliari determina un'incompetenza relativa delle delibere e la mera annullabilità ex art. 21 octies l.
241/1990 sottolineando come nel caso di specie le delibere non sarebbero state oggetto di impugnazione e si sarebbero dunque consolidate.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo l'appellante contesta il rigetto delle domande riconvenzionali proposte in via subordinata volte ad ottenere, in caso di accertamento dell'invalidità delle ipoteche, la condanna del , dell'ing. e del notaio Controparte_1 CP_3
al risarcimento del danno conseguente alla perdita della garanzia. CP_2
aveva infatti concluso il contratto di finanziamento confidando senza CP_7
sua colpa sulla validità della garanzia ipotecaria, fondando il proprio affidamento sul tenore della Convenzione e sulle deliberazioni della giunta e determine dirigenziali, provvedimenti amministrativi dotati di presunzione di legittimità con configurabilità della responsabilità da fatto illecito, responsabilità contrattuale e precontrattuale del di e di oltre alla responsabilità professionale del CP_1 CP_3 CP_4
notaio.
Il sarebbe responsabile in solido con , il quale CP_1 CP_1 CP_3
avrebbe partecipato alla stipula del mutuo e avrebbe prestato il proprio assenso. Inoltre il giudice di prime cure avrebbe errato, inoltre, nel ritenere inammissibile la questione relativa alla violazione della clausola di cui all'art. IV della Convenzione poiché tale responsabilità sarebbe stata dedotta sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
L'appellante censurava la sentenza impugnata tenuto conto che sussiste la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ex art. 1338 cod.civ. anche nel caso in cui la nullità derivi dalla violazione di norme imperative quando l'invalidità del pag. 10/20 contratto non sarebbe conosciuta o conoscibile dal soggetto mediamente avveduto.
Rilevava come la banca avrebbe fondato il proprio affidamento sulla circostanza che l'operato comunale sarebbe stato suffragato da due deliberazioni con parere favorevole del Segretario comunale e del Dirigente di settore.
L'appellante contestava inoltre la sentenza impugnata ove, pur avendo accertato la sussistenza dei titoli di responsabilità in capo ad alcuni dei convenuti, rigettava tutte le domande di condanna al risarcimento del danno proposte da , considerato Parte_1 che l'eventuale corresponsabilità non vale ex se ad escludere l'obbligo risarcitorio di altri soggetti ritenuti parimenti responsabili. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto riproporzionare il risarcimento del danno tenendo conto degli artt. 1227 e 2056 c.c.
L'appellante evidenziava come nel caso di specie, il danno patito dalla Pt_1
corrispondeva al valore di ammortamento residuo dei due mutui garantiti (pari a euro
238.976,56 per il mutuo n. 3625 ed euro 159.317,92 per il mutuo n. 4335, per un importo complessivo di euro 398.294,48), oltre agli interessi moratori ed alle spese per il recupero del credito, oltre agli interessi dall'1.12.2019 al saldo effettivo al tasso del
7.05%, (come da atto di precetto), importo che non è stato contestato dalle parti nel corso del giudizio di primo grado.
Quarto motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità del rigetto della domanda di arricchimento senza causa e in particolare la declaratoria di inammissibilità rilevando che la domanda era stata tempestivamente proposta in comparsa di costituzione e risposta. Quanto al merito, ove il giudice dichiarava la questione infondata in quanto
“un deposito cauzionale non è un incremento patrimoniale ma una garanzia che può essere incamerata solo se esiste un danno risarcibile” l'appellante evidenziava come la domanda proposta non era fondata esclusivamente sulla circostanza che il CP_1
aveva percepito le cauzioni senza titolo, ma altresì in relazione al fatto che il CP_1 aveva ottenuto la proprietà dell'impianto natatorio comunale, realizzato grazie ai finanziamenti erogati dalla (dunque in larga parte a spese della , Parte_1 Pt_1
finanziamenti concessi avendo confidato sulla validità delle garanzie prestate dall'Amministrazione. Evidenziava come aveva incamerato senza titolo 63.000 euro di cauzioni, somme che avrebbero dovuto essere impiegate per onorare il debito garantito.
pag. 11/20 L'appellante rilevava come a fronte di tale ingiustificato arricchimento, l'appellante aveva subito un impoverimento corrispondente alle somme erogate mediante i finanziamenti di scopo utilizzati per la realizzazione dell'impianto, che non avrebbe mai erogato qualora il non avesse garantito con adeguata garanzia. L'invalidità CP_1 delle ipoteche, dovute al fatto illecito del aveva privato l'istituto della CP_1
possibilità di ottenere adeguata copertura alla propria esposizione nei confronti della concessionaria dell'opera pubblica.
Motivi d'appello incidentale di CP_2
Primo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo d'appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza ove il giudice di prime cure aveva ritenuto ammissibile la chiamata in causa del Notaio CP_2
tenuto conto che non vi è alcun elemento di connessione oggettiva tra la domanda di opposizione all'esecuzione e la domanda di risarcimento del danno tale da poter ritenere ammissibile la chiamata in causa del notaio.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo d'appello incidentale censura la sentenza per non aver motivato in modo chiaro e sufficiente in merito alla responsabilità professionale. Il notaio avrebbe redatto gli atti sulla scorta della documentazione amministrativa, la quale non sarebbe stata oggetto di impugnazione da parte del L'iscrizione delle ipoteche CP_1 sarebbe stata effettuata a seguito della delibera all'unanimità di autorizzazione della
Giunta Comunale. Inoltre, la documentazione sarebbe stata previamente inviata all'istituto di credito affinché ne potesse prendere visione. In seguito alle relazioni preliminari ventennali la non avrebbe richiesto ulteriori indagini e sarebbe stata Pt_1 in possesso degli elementi da cui poter far rilevare le criticità relative all'operazione. In ogni caso, l'art. 42 TUB e le leggi speciali, tra cui l'art. 2 della Legge n. 2/1987, vigenti all'epoca avrebbero autorizzato il a costituire ipoteche su propri beni a CP_1
garanzia del debito contratto dal concessionario/costruttore per un finanziamento di scopo per la realizzazione di opere pubbliche e/o impianti sportivi di pubblica utilità, pur se non essenziali.
Motivi d'appello incidentale di CP_3
Primo motivo di impugnazione.
pag. 12/20 Con il primo motivo d'appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, lamentando inoltre la compensazione delle spese di primo grado nei rapporti con il , Controparte_1 poiché quest'ultimo ex art.18 del dl 67/1997 sarebbe tenuto a farsi carico delle spese tenute dall'Ing. . CP_3
L'appellante incidentale rappresentava di proporre gli ulteriori motivi (II,III,IV e V) subordinatamente all'accoglimento del motivo sub.III dell'appello principale avendone solo in tal caso interesse.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo d'appello incidentale censura la sentenza per non aver rigettato l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c. nel giudizio di opposizione promosso dal L'eccezione non Controparte_1 sarebbe stata esaminata e in ogni caso il rigetto sarebbe erroneo poiché l'allargamento del contraddittorio nei confronti del terzo sarebbe ammissibile solo in presenza di una connessione oggettiva tra le domande., mentre il titolo per cui avrebbe Parte_1
agito in esecuzione sarebbe relativo al diritto di credito e di ipoteca, difforme rispetto al diritto al risarcimento per atto illecito.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo d'appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui accertava l'appartenenza dell'impianto natatorio al patrimonio indisponibile del
Comune di dichiarando l'inefficacia delle ipoteche iscritte e CP_1
l'impignorabilità dell'impianto stesso.
L'art. 828 c.c. precisa che i beni del patrimonio indisponibile possono essere sottratti alla loro destinazione nei modi stabiliti dalla legge e l'art. 42 TUB prevede la possibilità di usufruire del finanziamento bancario per la realizzazione di opere pubbliche o impianti di pubblica utilità con concessione di ipoteca da parte dell'ente pubblico sui propri beni a garanzia del debito contratto.
Il divieto di iscrizione di ipoteca sugli immobili pubblici non è assoluto e l'art. 42 Tub costituisca una deroga all'art. 2810 c.c. introducendo la possibilità di ricorrere al credito fondiario con garanzia iscritta sul bene immobile da costruire.
Quarto motivo di impugnazione.
pag. 13/20 Con il quarto motivo d'appello incidentale censura la sentenza per aver dichiarato invalide le delibere della Giunta Comunale con cui sarebbe stata autorizzata la costituzione delle ipoteche sulla proprietà dell'impianto natatorio. L'art. 42, n. 2, lett. l,
T.U.E.L. esclude dalla competenza del Consiglio Comunale gli atti di disposizione immobiliare che costituiscono un atto meramente attuativo dell'obbligo di cui si sarebbe fatto carico il al momento della conclusione dell'accordo di concessione, CP_1
pertanto, i negozi di costituzione di garanzia ipotecaria sono sottratti alla competenza del Consiglio comunale.
Inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe analizzato la violazione del principio del legittimo affidamento riposto da alla validità delle deliberazioni e delle Parte_1
ipoteche iscritte.
I vizi di difformità tra il diritto vincolato e quello offerto in garanzia, di incompetenza dell'organo deliberativo e di impignorabilità del bene oggetto di ipoteca non determinano la nullità delle delibere della Giunta, ma la loro annullabilità. Il
[...]
non avrebbe mai impugnato le delibere nonostante prima della notifica del CP_1 precetto sarebbe stato consapevole della natura indisponibile dell'impianto natatorio.
Inoltre la facoltà dell'ente pubblico di invocare l'art. 21 nonies l. 241/1990 incontra il limite della tutela dell'affidamento maturato in capo al soggetto leso. Il CP_1
pertanto, non potrebbe invocare l'invalidità delle delibere della Giunta non sussistendo i requisiti per agire in autotutela.
Quinto motivo di impugnazione.
Con il quinto motivo d'appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto sussistente in astratto la responsabilità, responsabilità esclusa dalla circostanza che il medesimo aveva agito quale nuncius del dando mera attuazione ad un CP_1
atto il cui contenuto era stato autorizzato dalla Giunta. Sottolineava come nessun onere di controllo gravava a suo carico circa la regolarità delle delibere e delle ipoteche, rivestendo lo stesso la qualifica di responsabile dell'area tecnica, senza potersi sottrarre dal dare attuazione alle delibere della Giunta, salvo oggettiva illegittimità delle stesse ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 3/1957, tenuto conto che la presunta illegittimità degli atti di garanzia non sarebbe stata ravvisata né dalla né dal Notaio Pt_1 CP_2
Ragioni della decisione
pag. 14/20 L'appello proposto da è fondato. Parte_1
Va in proposito rilevato come l'oggetto dell'opposizione a precetto proposta in primo grado dal , quale terzo datore d'ipoteca, è costituito in primo Controparte_1
luogo dall'asserita mancanza di poteri in capo all'Ing. e dalla conseguente CP_3
invalidità delle ipoteche e, in secondo luogo, dall'impignorabilità dell'impianto natatorio (oggetto dell'ipoteca).
Ebbene ritiene il Collegio che le ragioni dell'opposizione a precetto, come correttamente evidenziato nell'atto di appello, sono infondate.
Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata la circostanza che l'impianto natatorio in quanto appartenente al patrimonio indisponibile “è fuori commercio e dunque non è ipotecabile” è necessario chiarire come l'impianto natatorio in questione non risultava in proprietà del ma oggetto del diritto di superficie CP_1
attribuito alla società società sportiva dilettantistica a responsabilità CP_4
limitata in conseguenza della stipula della concessione per la realizzazione dell'opera.
In proposito va preliminarmente osservato come “Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3,
c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario” ( cfr. Cass SU N.6019/2016)
Ciò posto nella pronuncia impugnata non è stata svolta alcuna considerazione rispetto allo specifico regime giuridico dell'impianto natatorio non essendosi accertata né la sussistenza del requisito soggettivo ( ovvero la manifestazione di volontà del di CP_1
pag. 15/20 destinare il bene ad un pubblico servizio) né quello oggettivo, ovvero l'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio, elementi indispensabili al fine di accertare l'appartenenza di un bene pubblico al patrimonio indisponibile.
Come indicato dall'appellante l'opera pubblica oggetto della convenzione (impianto natatorio) non risultava funzionale allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, né atteneva all'esercizio di attività il cui esercizio sia riservato a Pubbliche
Amministrazioni. Va rilevato come gli impianti sportivi ricadono nel novero di quei servizi che possono essere svolti anche da privati, eventualmente in regime di convenzionamento né l'opponente ha svolto diverse allegazioni sul punto.
Inoltre, non sono state considerate le specifiche determinazioni del che ha CP_1 prestato il consenso all'iscrizione ipotecaria sul medesimo bene.
A tal proposito va rilevato che, come recentemente osservato dalla Suprema Corte,
l'ente pubblico può in deroga al divieto generale consentire espressamente l'iscrizione ipotecaria su di un'opera pubblica in ipotesi di concessione per la costruzione e gestione
“previa valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento” ( cfr.
Cass. civ. N.3897/2024).
Come osservato dalla Suprema Corte “ dall'esame complessivo delle singole fattispecie di concessioni pubbliche espressamente previste dall'ordinamento emerge, in particolare, che, nelle ipotesi in cui è positivamente regolata la concessione ad un privato del diritto di superficie su un immobile pubblico, al fine di realizzare e gestire un'opera pubblica, viene generalmente previsto, dalle stesse disposizioni normative che disciplinano tali ipotesi, che l'ente concedente possa espressamente consentire l'iscrizione di ipoteca sul diritto di superficie da parte del concessionario
(evidentemente previa valutazione, da parte dello stesso ente concedente, che ciò non pregiudichi la pubblica destinazione dell'opera stessa). Si può, allora, ritenere che ciò costituisca una ulteriore conferma delle conclusioni sin qui raggiunte: il principio generale del divieto di disposizione dei diritti reali costituiti in favore del concessionario di un'opera pubblica deve, cioè, ritenersi superabile, benché esclusivamente sulla base di una manifestazione di volontà, che consegua ad una valutazione discrezionale pag. 16/20 dell'ente pubblico concedente che autorizzi espressamente l'atto di disposizione, in quanto ne accerti la compatibilità con la destinazione pubblica dell'opera. D'altronde, viene comunemente (e pacificamente) ammessa la possibilità di una autorizzazione, da parte dell'ente pubblico concedente, al concessionario, di costituire ipoteca sul diritto di superficie che gli sia stato attribuito sull'opera pubblica, nello stesso atto di concessione. Orbene, se l'ente concedente può attribuire tale facoltà al concessionario con l'atto di concessione, non vi è ragione di escludere che esso possa farlo anche con un atto successivo, sempre previa valutazione dell'assenza di pregiudizio per l'interesse pubblico che l'opera è destinata a soddisfare consacrata in un provvedimento. “( cfr. sentenza cit.)
Ebbene nel caso di specie il ha partecipato al rogito relativo al finanziamento CP_1
concesso da quale terzo datore di ipoteca conformemente a quanto Parte_2
previsto dalla convenzione stipulata con la società concessionaria (art. IV della
Convenzione prevedeva che nell'ipotesi in cui quest'ultima intendesse contrarre mutuo con l'istituto per il credito sportivo o altro Istituto di credito, il avrebbe CP_1 assunto, per il pagamento di tale somma, “(…) incondizionata garanzia nei confronti dell'istituto mutuante rispettando quindi gli obblighi e condizioni che l'Istituto mutuante porrà a carico del prestatore di garanzia, ivi compreso quello del pagamento degli interessi nel caso di ritardato versamento alle scadenze prefissate delle rate di ammortamento del mutuo. (…) Nell'ipotesi di cui sopra il può richiedere CP_1
idonea garanzia, tramite fideiussione rilasciata da istituto bancario o altro, a copertura di una rata del suddetto mutuo contratto per tutta la durata del mutuo”).
Quanto al secondo profilo di opposizione al precetto ovvero alla rilevata mancanza di poteri in capo all'Ing. , la sentenza impugnata va altresì censurata non rilevandosi CP_3
invalidità dell'ipoteca consequenziali alle deliberazioni di Giunta e delle determine dirigenziali (deliberazioni n. 61 del 25 giugno 2007 e n. 40 del 16 aprile 2008
Determinazione n. 44 del 4 giugno 2008 ).
In proposito è sufficiente rilevare che secondo quanto previsto dalla Convenzione
(punto IV suindicato) la concessione di ipoteca sull'impianto natatorio non costituisce un atto di disposizione del patrimonio comunale ma un atto specifico con cui la Giunta comunale ha dato attuazione al progetto di realizzazione dell'impianto sportivo pag. 17/20 comunale, a sua volta facente parte del PPA “Turistico sportivo e istruzione” approvato con deliberazione del Consiglio comunale e che, come tale, è di competenza della
Giunta comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL.
Più ancora va considerato come in ogni caso l'art. 21-octies l. n. 241/1990, nel caso di violazione delle competenze del Consiglio comunale, non determina la nullità della deliberazioni di Giunta ma la mera annullabilità e in assenza di ricorso giurisdizionale, ovvero di annullamento in autotutela, i provvedimenti suindicati risultano consolidati e privi di qualsivoglia effetto rispetto alle ipoteche legittimamente iscritte.
Per tali ragioni l'opposizione a precetto proposta dal va Controparte_1
integralmente rigettata tento conto dell'infondatezza delle ragioni poste a base dell'opposizione ovvero dell'accertamento della nullità o dell'inefficacia della dichiarazione di assenso alla costituzione di ipoteca rilasciata da negli atti CP_3 di mutuo fondiario e, per l'effetto, della nullità o dell'inefficacia delle ipoteche iscritte sull'impianto sportivo natatorio nonché dell'accertamento dell'appartenenza dell'impianto sportivo natatorio al patrimonio indisponibile del Comune di CP_1
e per l'effetto la dichiarazione della sua impignorabilità e della dichiarazione della nullità di ogni atto esecutivo nei confronti del medesimo immobile .
Dall'accoglimento del primo e del secondo motivo dell'appello principale deriva l'assorbimento del terzo e quarto motivo d'impugnazione proposti solo in via subordinata e degli appelli incidentali proposti da e CP_2 CP_3
tenuto conto che le domande di garanzia (impropria) proposte nei loro confronti risultavano subordinate all'accoglimento dell'opposizione.
La sentenza va dunque integralmente riformata e, in accoglimento dell'appello, va rigettata l'opposizione ex articolo 615 primo comma c.p.c. proposta dal
[...]
in relazione al precetto notificatole da CP_1 Parte_2
in data 29.11.2019 tenuto conto della validità delle dichiarazioni di assenso
[...] alla costituzione di ipoteca e delle pignorabilità dell'impianto natatorio.
Giusta soccombenza il va condannato al pagamento delle spese Controparte_1
di lite del primo e del secondo grado in favore di e dei terzi chiamati. A Parte_1
tale ultimo proposito va osservato come la chiamata in giudizio di e CP_2
era stata svolta da in via subordinata in relazione CP_3 Parte_1
pag. 18/20 all'accoglimento dell'opposizione e la Cassazione ha anche recentemente riaffermato il seguente principio di diritto: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" ( cfr. Cass.civ. n.6144/2024)
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque integralmente riformata.
In accoglimento dell'appello proposto da Parte_3
e in riforma della sentenza n. 560/23 emessa dal Tribunale di Rovigo e
[...]
pubblicata in data 28.6.2023 va dunque rigettata l'opposizione a precetto proposta dal nel giudizio di primo grado, Controparte_1
Giusta soccombenza le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico del che va condannato a rifondere alle altre parti le spese di lite Controparte_1
liquidate secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 520.001,00 a euro
1.000.000,00 come segue: in favore di vista la nota spese, per il Parte_1
primo grado in euro 15.659,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 18.480,00 per compensi, euro 2556,00 per marca e c.u. e oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP;
in favore di per il primo grado in euro 15.659,00 per compensi, oltre a CP_2
spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 18.511,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP;
in favore di , vista la nota spese, per il primo grado in euro 15.659,00 per CP_3
compensi, oltre a spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 18.511,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP .
P. Q. M.
pag. 19/20 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata
1) Rigetta l'opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c. proposta dal
[...]
in relazione al precetto notificatole da CP_1 Parte_2
in data 29.11.2019;
[...]
2) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite liquidate per il primo grado in euro 15.659,00
[...]
per compensi, oltre a spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 18.480,00 per compensi, euro 2556,00 per marca e c.u. e oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP;
3) condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 CP_2
spese di lite liquidate per il primo grado in euro 15.659,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 18.511,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP;
4) condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 CP_3
spese di lite liquidate per il primo grado in euro 15.659,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 18.511,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP;
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1471/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Stefan P.IVA_1
Stefania
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'avv. Begozzo Italo e l'avv. Zandolin Mauro
Appellato nonché contro
(C.F. ), con l'avv. Canciello Marco CP_2 C.F._1
e contro
(C.F. ), con l'avv. Lorigiola Fulvio CP_3 C.F._1
Appellati e appellanti incidentali nonché contro Controparte_4
(C.F. , in
[...] P.IVA_3
persona dei curatori pro tempore
Appellato contumace
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.560/23 pubblicata in data 28/06/2023 del Tribunale di Rovigo
CONCLUSIONI
Per Parte_2
- in via principale, accertare e dichiarare la validità delle ipoteche iscritte presso i
Registri Immobiliari di Este in data 11.10.2007 (registro generale 6878, registro particolare 1723) e in data 3.7.2008 (registro generale 4011, registro particolare 897) e per l'effetto accertare e dichiarare la validità degli atti di esecuzione compiuti da
[...]
sul terreno di proprietà del e sul sovraeretto Parte_1 Controparte_1
impianto natatorio censiti al N.C.E.U., fg. 29, mapp. 108 e C.T. fg. 29, mapp. 108 e 109
e rigettare tutte le domande formulate dal nell'atto di citazione Controparte_1
ex art. 615 c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui sia dichiarata l'invalidità e/o l'inefficacia per qualsiasi ragione delle garanzie ipotecarie costituite a favore di
[...]
con i contratti di mutuo fondiario conclusi a rogito del Notaio dott. Parte_2
in data 21.9.2007 (rep. 132.508, racc. 17.259) e 19.6.2008 (rep. CP_2
135.342, racc. 19.089), accertata e dichiarata la responsabilità solidale del
[...]
, dell'Ing. e del dott. nella causazione CP_1 CP_3 CP_2 dell'evento dannoso determinato dalla perdita delle garanzie della sui propri Pt_1
crediti, condannarsi i ridetti in solido tra loro al risarcimento del danno conseguente in favore di , in misura pari ad euro 552.777,00, oltre ad interessi Parte_1
moratori in misura pari al 7.05% sulla somma capitale complessiva di euro 398.294,48 dal 28.7.2023 al saldo o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
pag. 2/20 - in via ulteriormente subordinata, accertato ex art. 2041 c.c. l'indebito arricchimento del in relazione alla vicenda per la quale è causa, condannarsi Controparte_1 quest'ultimo al pagamento a favore di Parte_1 di una indennità pari al valore corrente dell'impianto sportivo natatorio comunale, sottratto il valore del finanziamento pubblico erogato dal Comune alla concessionaria per la realizzazione dell'opera ed incrementato del valore delle garanzie e dei depositi cauzionali ricevuti e della capitalizzazione dei canoni concessori percepibili per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto, quantificata nella somma di euro 479.412,36, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura legale sulla somma capitale di euro 398.294,48 dal 2 maggio 2019 al saldo o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Spese e compensi professionali integralmente rifusi, anche in relazione al primo grado del giudizio.
Per Controparte_1
Respingersi l'appello perchè infondato sotto ciascuno dei motivi dedotti.
Respingersi l'appello incidentale subordinato formulato dall'appellato CP_3
perchè infondato.
Per CP_2
Nel merito:
A) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello così come proposto nei confronti del Notaio, per tutti i motivi e le ragioni Controparte_5
esposte al punto 1) della propria comparsa di costituzione e risposta;
B) accertata e dichiarata, sulla base di tutto quanto sin qui dedotto e prodotto,
l'infondatezza delle domande, così come svolte dalla nei confronti del Parte_1
Notaio, Dr. conseguentemente rigettare in toto il gravame poiché CP_2
infondato sia in fatto che in diritto;
C) riformare, in via incidentale, il capo 5) della sentenza, de quo agitur, nella parte in cui si afferma una responsabilità professionale del Notaio per tutti CP_5 CP_2
i motivi e le ragioni già esposte al punto 2) e 3) della propria comparsa di costituzione, nonché nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque e/o qualsivoglia profilo di pag. 3/20 responsabilità professionale in capo al Notaio, odierno appellato, e condannare l'appellante all'integrale refusione delle spese del primo grado di giudizio ritenendo ingiusta, in forza ed in virtù di tutto quanto sin qui dedotto e prodotto, la disposta compensazione delle medesime da parte del Giudice di prime cure.
Con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio.
Per CP_3
In via principale, in accoglimento del motivo sub I della nostra comparsa di costituzione in appello e in riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla compensazione delle spese di lite di primo grado e del relativo dispositivo, condannare e, Parte_1 ai sensi dell'art. 18 del d.l. 67/1997, il alla refusione delle Controparte_1
spese di lite di primo grado da liquidarsi se-condo il D.M. 55/2014 per lo scaglione superiore a Euro 520.000,01; sempre in via principale, rigettare il motivo sub III di appello proposto da
[...]
Pt_1
in accoglimento del motivo sub II della nostra comparsa di costituzione in ap-pello, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa e della domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da nei riguardi dell'ing. ; Parte_1 CP_3
in accoglimento dei motivi sub III, IV e V della nostra comparsa di costituzione in appello, in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da nei riguardi dell'ing. ; Parte_1 CP_3
in subordine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria della nei Pt_1 confronti anche dell'ing. , accertare il diritto dell'ing. ad essere tenuto CP_3 CP_3 indenne e manlevato per intero dal e, di conseguenza, Controparte_1 condannare il al pagamento in favore dell'ing. di Controparte_1 CP_3
qualsiasi importo, per capitale, spese, interesse e ri-valutazione, egli fosse condannato a pagare in favore di Parte_1
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente grado da liquidarsi ex D.M.
55/2014.
MOTIVAZIONE
Fatto
pag. 4/20 Il Comune di stipulava, all'esito di una procedura di evidenza pubblica, un CP_1
“contratto di concessione di costruzione e gestione di impianto natatorio” con
(di seguito anche solo con il quale affidava Controparte_6 CP_4
alla società la realizzazione di un nuovo impianto natatorio, in attuazione di un piano particolareggiato attuativo di iniziativa pubblica approvato dal consiglio comunale con delibera 14 aprile 1999 . In forza della convenzione la società si obbligava a realizzare a propria cura l'impianto natatorio, assumendone la gestione per trent'anni con decorrenza dalla data di collaudo, periodo al termine del quale il Comune avrebbe acquistato la piena disponibilità dell'opera.
In punto di finanziamento dell'opera, con l'art. IV della Convenzione il si CP_1
impegnava a mettere a disposizione della concessionaria un contributo CP_4 una tantum pari a euro 2.418.000,00, mentre assumeva l'obbligo di CP_4
reperire le ulteriori somme necessarie. Allo scopo di agevolare l'accesso al credito da parte della società concessionaria, la medesima clausola prevedeva che qualora il concessionario intendesse contrarre mutuo con l'istituto per il credito sportivo o altro
Istituto di Credito lo stesso si assumerà l'onere del mutuo stesso e del pagamento “il dovrà assumersi incondizionata garanzia nei confronti Controparte_1 dell'istituto mutuante”. stipulava con (poi CP_4 Controparte_7 [...]
di seguito anche solo la Parte_1 Parte_1
concessione di due mutui fondiari, con atti pubblici a rogito del Notaio CP_2 di importo pari ad € 500.000,00 in data 21.09.2007 (mutuo n. 3625 rep. 132508, racc.
17259) e pari a € 300.000,00 in data 19.06.2008 (mutuo n. 4335 rep. 135342, racc.
19089).
Il Comune di interveniva agli atti di stipula dei suindicati contratti di CP_1 mutuo fondiario prestando l'assenso alla costituzione di ipoteca sull'area di proprietà del Comune censita al N.C.T., foglio 29, mapp. 107, 108, 109, a garanzia dell'Istituto mutuante (come da deliberazioni di giunta n.61 del 25 giugno 2007 e n.40 del 16 aprile
2008 e conformi determine dirigenziali). versava le rate dei mutui fondiari fino al 2017, rendendosi CP_4
successivamente inadempiente. Nel giugno del 2019 la banca risolveva i contratti di pag. 5/20 mutuo fondiario e diffidava la società al pagamento di tutte le somme ancora dovute in linea capitale, avvertendola che, in difetto, avrebbe provveduto al recupero forzoso del credito.
Il di disponeva la risoluzione della Convenzione per grave CP_1 CP_1 inadempimento degli obblighi assunti con determinazione dell'Area Tecnica n. 48 del
2.5.2019.
Con atto di precetto notificato in data 6.12.2019 intimava ad Parte_1
e al , quale terzo datore di ipoteca, il pagamento CP_4 CP_1 CP_1
della somma di euro 451.059,92.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato in data
24.01.2020, il conveniva in giudizio e la società Controparte_1 Parte_1 chiedendo l'accertamento della nullità o dell'inefficacia delle CP_4
dichiarazioni di assenso alla costituzione di ipoteca in quanto prestate da soggetto sprovvisto del potere (l'Ing. ) e per l'effetto di dichiarare la nullità o CP_3 comunque l'inefficacia delle ipoteche e inoltre di accertare e dichiarare l'impignorabilità dell'impianto natatorio stante l'appartenenza al patrimonio indisponibile con conseguente nullità degli atti esecutivi nei confronti di tale immobile.
Si costituiva contestando integralmente le domande attoree e formulando, Parte_1
in denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione a precetto, in via riconvenzionale e subordinata, domanda di risarcimento del danno nei confronti del
[...]
, del dirigente comunale ing. e del Notaio rogante dott. CP_1 CP_3
in quanto solidalmente responsabili del danno derivante dall'eventuale CP_2
dichiarazione di invalidità o inefficacia della garanzia ipotecaria. In via ulteriormente subordinata, chiedeva l'accertamento dell'indebito arricchimento ex art. Parte_1
2041 c.c. conseguito dal la condanna dello stesso al pagamento di CP_1 un'indennità.
Nelle more del giudizio veniva dichiarato il fallimento della società con CP_4
sentenza del Tribunale di Rovigo del 17 giugno 2020..
pag. 6/20 Si costituiva in giudizio l'Ing. contestando la fondatezza delle domande CP_3
proposte nei suoi confronti e chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, di accertare il diritto di essere manlevato dal CP_1
Si costituiva tardivamente il Notaio il quale chiedeva di essere rimesso in termini CP_2
con dichiarazione dell'inammissibilità della chiamata in causa e dell'infondatezza delle domande avanzate da nei propri confronti. Parte_1
Con la sentenza n. 560/23 pubblicata il 28 giugno 203 il Tribunale di Rovigo accoglieva l'opposizione a precetto proposta dal accertando Controparte_1
l'appartenenza al patrimonio indisponibile del Comune dell'impianto natatorio e dichiarando la nullità delle ipoteche iscritte presso i RR. II. di Este in data 11.10.2007 e in data 03.07.2008, con dichiarazione di nullità degli atti esecutivi posti in essere nei confronti del medesimo immobile con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Tribunale motivava la decisione rilevando che l'impianto natatorio apparteneva al patrimonio indisponibile del ai sensi dell'articolo 286 ultimo comma cod.civ. e CP_1
che l'articolo 42 TUB, indicato dalla convenuta opposta, non poteva trovare applicazione in relazione a tutti i beni immobili indisponibili degli enti pubblici “ma solo per quelli in cui ciò sia consentito da leggi speciali (per esempio l'ipoteca sulle autostrade, oppure l'ipoteca sul diritto di superficie a tempo determinato collegato alla concessione, possibilità prevista dalla legge 109/1994)” e che pertanto le iscrizioni delle ipoteche erano nulle e comunque inefficaci avendo ad oggetto un bene indisponibile del
(cfr. sentenza impugnata). CP_1
Il giudice rilevava inoltre la nullità delle delibere di Giunta per violazione delle competenze consiliari tenuto conto che la concessione di ipoteca sarebbe stata avulsa dalla convenzione stipulata perché avrebbe avuto ad oggetto la proprietà e non il diritto di superficie trentennale e pertanto, sarebbe stata necessaria una delibera del Consiglio
Comunale.
Rigettava per infondatezza la domanda riconvenzionale proposta da nei Parte_1
confronti del rilevando come non sussisteva né la responsabilità contrattuale CP_1
del Comune, questione inammissibile in quanto nuova e in ogni caso non potendosi ravvisare nella convenzione un contratto a favore di terzo, né una responsabilità
pag. 7/20 precontrattuale in relazione all'omesso rilievo dell'esistenza di una norma imperativa.
Rigettava altresì la domanda di arricchimento senza causa.
Il giudice di prime cure rigettava altresì le domande di risarcimento del danno proposte dalla banca nei confronti dell'ing. e del notaio dott. in quanto, pur CP_3 CP_2
evidenziando profili di responsabilità in quanto i medesimi dovevano conoscere i limiti derivanti dalla concessione in relazione alla possibilità di iscrivere ipoteca, tutta la documentazione, compresa la convenzione, era stata trasmessa alla banca.
Ritenuto che
“tutti i soggetti del presente giudizio hanno concorso nella determinazione della nullità delle ipoteche” disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 560/23 del Tribunale di Rovigo ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
Con comparse di costituzione con appello incidentale si sono costituiti separatamente e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro CP_2 CP_3
confronti e l'accoglimento degli appelli incidentali.
Si è costituito altresì il chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
dell'appellante.
Il è rimasto contumace. Controparte_8
All'udienza del 11 febbraio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello principale
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza ove ha Parte_1
dichiarato la nullità e l'inefficacia delle ipoteche iscritte a favore di Parte_1
poiché avrebbe violato le disposizioni in materia di operazioni di credito alle opere pubbliche (art. 42 TUB, art.2 l.n.2/1987 e artt.1 e 2 l.n.238/1958) , nonché gli artt. 826 e
830 c.c.
Le ipoteche iscritte contestualmente alla concessione dei mutui fondiari sarebbero state efficaci trattandosi di operazione di credito alle opere pubbliche ai sensi dell'art. 42 del pag. 8/20 d.lgs. n. 385/1993, norma di deroga alla disciplina di cui all'art. 828 c.c. In proposito l'appellante ha evidenziato come le iscrizioni delle ipoteche sull'impianto natatorio, essendo contestuali alla concessione dei mutui fondiari destinati al finanziamento della costruzione dell'opera, dovevano considerarsi pienamente valide ed efficaci, trattandosi di operazione di credito alle opere pubbliche ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n.
385/1993 (T.u.b.). Inoltre, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata,
l'art. 42 T.u.b. non è applicabile solo ad alcuni tipi di opere pubbliche previste da leggi speciali ma in linea generale e in ogni caso sottolineava che all'epoca della stipula dei mutui fondiari risultavano in vigore leggi speciali che consentivano espressamente l'iscrizione di ipoteca sugli impianti sportivi a garanzia dei finanziamenti erogati per la loro costruzione (l'art. 2 l.n. 238/1958, abrogato nel 2010, che consentiva l'iscrizione di ipoteca “sulle opere e sugli impianti” a garanzia di mutui fondiari concessi a enti pubblici e concessionari di opere pubbliche per la loro realizzazione, e il decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, vigente fino al 2021, il quale avrebbe avuto ad oggetto disposizioni sul finanziamento dei lavori per la realizzazione di impianti sportivi da parte di società sportive dilettantistiche mediante l'accesso a finanziamenti di scopo).
L'appellante rilevava inoltre come l'opera pubblica oggetto della convenzione non risultava funzionale allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, né atteneva all'esercizio di attività il cui esercizio sia riservato a Pubbliche Amministrazioni. Gli impianti sportivi ricadono infatti nel novero di quei servizi che possono essere svolti anche da privati, eventualmente in regime di convenzionamento, secondo un principio consolidato sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'erronea interpretazione della Convenzione stipulata tra il e con conseguente violazione dell'articolo 1362 CP_1 CP_4
cod.civ., violazione delle disposizioni in materia di competenza degli organi degli enti locali (artt. 42, 48 e 107 TUEL) e violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di nullità ed annullabilità dei provvedimenti amministrativi (artt. 21- septies e 21-octies l.n. 241/1990).
Secondo una corretta lettura dell'articolo IV della Convenzione, e diversamente da quanto indicato dal giudice di prime cure, il si sarebbe obbligato a garantire CP_1
pag. 9/20 incondizionatamente l'istituto di credito che avrebbe erogato al Concessionario dell'opera pubblica il finanziamento necessario alla sua realizzazione.
Quanto alla asserita nullità delle deliberazioni della Giunta comunale n. 61 del
25.06.2007 e n. 40 del 16.04.2008, il giudice avrebbe erroneamente presupposto che la concessione stipulata tra e il prevedeva solo la stipula di una CP_4 CP_1
garanzia ipotecaria sul diritto di superficie risultando viceversa espressamente prevista una più ampia obbligazione di prestare garanzia.
Rilevava in ogni caso come la violazione delle competenze consiliari determina un'incompetenza relativa delle delibere e la mera annullabilità ex art. 21 octies l.
241/1990 sottolineando come nel caso di specie le delibere non sarebbero state oggetto di impugnazione e si sarebbero dunque consolidate.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo l'appellante contesta il rigetto delle domande riconvenzionali proposte in via subordinata volte ad ottenere, in caso di accertamento dell'invalidità delle ipoteche, la condanna del , dell'ing. e del notaio Controparte_1 CP_3
al risarcimento del danno conseguente alla perdita della garanzia. CP_2
aveva infatti concluso il contratto di finanziamento confidando senza CP_7
sua colpa sulla validità della garanzia ipotecaria, fondando il proprio affidamento sul tenore della Convenzione e sulle deliberazioni della giunta e determine dirigenziali, provvedimenti amministrativi dotati di presunzione di legittimità con configurabilità della responsabilità da fatto illecito, responsabilità contrattuale e precontrattuale del di e di oltre alla responsabilità professionale del CP_1 CP_3 CP_4
notaio.
Il sarebbe responsabile in solido con , il quale CP_1 CP_1 CP_3
avrebbe partecipato alla stipula del mutuo e avrebbe prestato il proprio assenso. Inoltre il giudice di prime cure avrebbe errato, inoltre, nel ritenere inammissibile la questione relativa alla violazione della clausola di cui all'art. IV della Convenzione poiché tale responsabilità sarebbe stata dedotta sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
L'appellante censurava la sentenza impugnata tenuto conto che sussiste la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ex art. 1338 cod.civ. anche nel caso in cui la nullità derivi dalla violazione di norme imperative quando l'invalidità del pag. 10/20 contratto non sarebbe conosciuta o conoscibile dal soggetto mediamente avveduto.
Rilevava come la banca avrebbe fondato il proprio affidamento sulla circostanza che l'operato comunale sarebbe stato suffragato da due deliberazioni con parere favorevole del Segretario comunale e del Dirigente di settore.
L'appellante contestava inoltre la sentenza impugnata ove, pur avendo accertato la sussistenza dei titoli di responsabilità in capo ad alcuni dei convenuti, rigettava tutte le domande di condanna al risarcimento del danno proposte da , considerato Parte_1 che l'eventuale corresponsabilità non vale ex se ad escludere l'obbligo risarcitorio di altri soggetti ritenuti parimenti responsabili. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto riproporzionare il risarcimento del danno tenendo conto degli artt. 1227 e 2056 c.c.
L'appellante evidenziava come nel caso di specie, il danno patito dalla Pt_1
corrispondeva al valore di ammortamento residuo dei due mutui garantiti (pari a euro
238.976,56 per il mutuo n. 3625 ed euro 159.317,92 per il mutuo n. 4335, per un importo complessivo di euro 398.294,48), oltre agli interessi moratori ed alle spese per il recupero del credito, oltre agli interessi dall'1.12.2019 al saldo effettivo al tasso del
7.05%, (come da atto di precetto), importo che non è stato contestato dalle parti nel corso del giudizio di primo grado.
Quarto motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità del rigetto della domanda di arricchimento senza causa e in particolare la declaratoria di inammissibilità rilevando che la domanda era stata tempestivamente proposta in comparsa di costituzione e risposta. Quanto al merito, ove il giudice dichiarava la questione infondata in quanto
“un deposito cauzionale non è un incremento patrimoniale ma una garanzia che può essere incamerata solo se esiste un danno risarcibile” l'appellante evidenziava come la domanda proposta non era fondata esclusivamente sulla circostanza che il CP_1
aveva percepito le cauzioni senza titolo, ma altresì in relazione al fatto che il CP_1 aveva ottenuto la proprietà dell'impianto natatorio comunale, realizzato grazie ai finanziamenti erogati dalla (dunque in larga parte a spese della , Parte_1 Pt_1
finanziamenti concessi avendo confidato sulla validità delle garanzie prestate dall'Amministrazione. Evidenziava come aveva incamerato senza titolo 63.000 euro di cauzioni, somme che avrebbero dovuto essere impiegate per onorare il debito garantito.
pag. 11/20 L'appellante rilevava come a fronte di tale ingiustificato arricchimento, l'appellante aveva subito un impoverimento corrispondente alle somme erogate mediante i finanziamenti di scopo utilizzati per la realizzazione dell'impianto, che non avrebbe mai erogato qualora il non avesse garantito con adeguata garanzia. L'invalidità CP_1 delle ipoteche, dovute al fatto illecito del aveva privato l'istituto della CP_1
possibilità di ottenere adeguata copertura alla propria esposizione nei confronti della concessionaria dell'opera pubblica.
Motivi d'appello incidentale di CP_2
Primo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo d'appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza ove il giudice di prime cure aveva ritenuto ammissibile la chiamata in causa del Notaio CP_2
tenuto conto che non vi è alcun elemento di connessione oggettiva tra la domanda di opposizione all'esecuzione e la domanda di risarcimento del danno tale da poter ritenere ammissibile la chiamata in causa del notaio.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo d'appello incidentale censura la sentenza per non aver motivato in modo chiaro e sufficiente in merito alla responsabilità professionale. Il notaio avrebbe redatto gli atti sulla scorta della documentazione amministrativa, la quale non sarebbe stata oggetto di impugnazione da parte del L'iscrizione delle ipoteche CP_1 sarebbe stata effettuata a seguito della delibera all'unanimità di autorizzazione della
Giunta Comunale. Inoltre, la documentazione sarebbe stata previamente inviata all'istituto di credito affinché ne potesse prendere visione. In seguito alle relazioni preliminari ventennali la non avrebbe richiesto ulteriori indagini e sarebbe stata Pt_1 in possesso degli elementi da cui poter far rilevare le criticità relative all'operazione. In ogni caso, l'art. 42 TUB e le leggi speciali, tra cui l'art. 2 della Legge n. 2/1987, vigenti all'epoca avrebbero autorizzato il a costituire ipoteche su propri beni a CP_1
garanzia del debito contratto dal concessionario/costruttore per un finanziamento di scopo per la realizzazione di opere pubbliche e/o impianti sportivi di pubblica utilità, pur se non essenziali.
Motivi d'appello incidentale di CP_3
Primo motivo di impugnazione.
pag. 12/20 Con il primo motivo d'appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, lamentando inoltre la compensazione delle spese di primo grado nei rapporti con il , Controparte_1 poiché quest'ultimo ex art.18 del dl 67/1997 sarebbe tenuto a farsi carico delle spese tenute dall'Ing. . CP_3
L'appellante incidentale rappresentava di proporre gli ulteriori motivi (II,III,IV e V) subordinatamente all'accoglimento del motivo sub.III dell'appello principale avendone solo in tal caso interesse.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo d'appello incidentale censura la sentenza per non aver rigettato l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c. nel giudizio di opposizione promosso dal L'eccezione non Controparte_1 sarebbe stata esaminata e in ogni caso il rigetto sarebbe erroneo poiché l'allargamento del contraddittorio nei confronti del terzo sarebbe ammissibile solo in presenza di una connessione oggettiva tra le domande., mentre il titolo per cui avrebbe Parte_1
agito in esecuzione sarebbe relativo al diritto di credito e di ipoteca, difforme rispetto al diritto al risarcimento per atto illecito.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo d'appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui accertava l'appartenenza dell'impianto natatorio al patrimonio indisponibile del
Comune di dichiarando l'inefficacia delle ipoteche iscritte e CP_1
l'impignorabilità dell'impianto stesso.
L'art. 828 c.c. precisa che i beni del patrimonio indisponibile possono essere sottratti alla loro destinazione nei modi stabiliti dalla legge e l'art. 42 TUB prevede la possibilità di usufruire del finanziamento bancario per la realizzazione di opere pubbliche o impianti di pubblica utilità con concessione di ipoteca da parte dell'ente pubblico sui propri beni a garanzia del debito contratto.
Il divieto di iscrizione di ipoteca sugli immobili pubblici non è assoluto e l'art. 42 Tub costituisca una deroga all'art. 2810 c.c. introducendo la possibilità di ricorrere al credito fondiario con garanzia iscritta sul bene immobile da costruire.
Quarto motivo di impugnazione.
pag. 13/20 Con il quarto motivo d'appello incidentale censura la sentenza per aver dichiarato invalide le delibere della Giunta Comunale con cui sarebbe stata autorizzata la costituzione delle ipoteche sulla proprietà dell'impianto natatorio. L'art. 42, n. 2, lett. l,
T.U.E.L. esclude dalla competenza del Consiglio Comunale gli atti di disposizione immobiliare che costituiscono un atto meramente attuativo dell'obbligo di cui si sarebbe fatto carico il al momento della conclusione dell'accordo di concessione, CP_1
pertanto, i negozi di costituzione di garanzia ipotecaria sono sottratti alla competenza del Consiglio comunale.
Inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe analizzato la violazione del principio del legittimo affidamento riposto da alla validità delle deliberazioni e delle Parte_1
ipoteche iscritte.
I vizi di difformità tra il diritto vincolato e quello offerto in garanzia, di incompetenza dell'organo deliberativo e di impignorabilità del bene oggetto di ipoteca non determinano la nullità delle delibere della Giunta, ma la loro annullabilità. Il
[...]
non avrebbe mai impugnato le delibere nonostante prima della notifica del CP_1 precetto sarebbe stato consapevole della natura indisponibile dell'impianto natatorio.
Inoltre la facoltà dell'ente pubblico di invocare l'art. 21 nonies l. 241/1990 incontra il limite della tutela dell'affidamento maturato in capo al soggetto leso. Il CP_1
pertanto, non potrebbe invocare l'invalidità delle delibere della Giunta non sussistendo i requisiti per agire in autotutela.
Quinto motivo di impugnazione.
Con il quinto motivo d'appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto sussistente in astratto la responsabilità, responsabilità esclusa dalla circostanza che il medesimo aveva agito quale nuncius del dando mera attuazione ad un CP_1
atto il cui contenuto era stato autorizzato dalla Giunta. Sottolineava come nessun onere di controllo gravava a suo carico circa la regolarità delle delibere e delle ipoteche, rivestendo lo stesso la qualifica di responsabile dell'area tecnica, senza potersi sottrarre dal dare attuazione alle delibere della Giunta, salvo oggettiva illegittimità delle stesse ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 3/1957, tenuto conto che la presunta illegittimità degli atti di garanzia non sarebbe stata ravvisata né dalla né dal Notaio Pt_1 CP_2
Ragioni della decisione
pag. 14/20 L'appello proposto da è fondato. Parte_1
Va in proposito rilevato come l'oggetto dell'opposizione a precetto proposta in primo grado dal , quale terzo datore d'ipoteca, è costituito in primo Controparte_1
luogo dall'asserita mancanza di poteri in capo all'Ing. e dalla conseguente CP_3
invalidità delle ipoteche e, in secondo luogo, dall'impignorabilità dell'impianto natatorio (oggetto dell'ipoteca).
Ebbene ritiene il Collegio che le ragioni dell'opposizione a precetto, come correttamente evidenziato nell'atto di appello, sono infondate.
Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata la circostanza che l'impianto natatorio in quanto appartenente al patrimonio indisponibile “è fuori commercio e dunque non è ipotecabile” è necessario chiarire come l'impianto natatorio in questione non risultava in proprietà del ma oggetto del diritto di superficie CP_1
attribuito alla società società sportiva dilettantistica a responsabilità CP_4
limitata in conseguenza della stipula della concessione per la realizzazione dell'opera.
In proposito va preliminarmente osservato come “Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3,
c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario” ( cfr. Cass SU N.6019/2016)
Ciò posto nella pronuncia impugnata non è stata svolta alcuna considerazione rispetto allo specifico regime giuridico dell'impianto natatorio non essendosi accertata né la sussistenza del requisito soggettivo ( ovvero la manifestazione di volontà del di CP_1
pag. 15/20 destinare il bene ad un pubblico servizio) né quello oggettivo, ovvero l'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio, elementi indispensabili al fine di accertare l'appartenenza di un bene pubblico al patrimonio indisponibile.
Come indicato dall'appellante l'opera pubblica oggetto della convenzione (impianto natatorio) non risultava funzionale allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, né atteneva all'esercizio di attività il cui esercizio sia riservato a Pubbliche
Amministrazioni. Va rilevato come gli impianti sportivi ricadono nel novero di quei servizi che possono essere svolti anche da privati, eventualmente in regime di convenzionamento né l'opponente ha svolto diverse allegazioni sul punto.
Inoltre, non sono state considerate le specifiche determinazioni del che ha CP_1 prestato il consenso all'iscrizione ipotecaria sul medesimo bene.
A tal proposito va rilevato che, come recentemente osservato dalla Suprema Corte,
l'ente pubblico può in deroga al divieto generale consentire espressamente l'iscrizione ipotecaria su di un'opera pubblica in ipotesi di concessione per la costruzione e gestione
“previa valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento” ( cfr.
Cass. civ. N.3897/2024).
Come osservato dalla Suprema Corte “ dall'esame complessivo delle singole fattispecie di concessioni pubbliche espressamente previste dall'ordinamento emerge, in particolare, che, nelle ipotesi in cui è positivamente regolata la concessione ad un privato del diritto di superficie su un immobile pubblico, al fine di realizzare e gestire un'opera pubblica, viene generalmente previsto, dalle stesse disposizioni normative che disciplinano tali ipotesi, che l'ente concedente possa espressamente consentire l'iscrizione di ipoteca sul diritto di superficie da parte del concessionario
(evidentemente previa valutazione, da parte dello stesso ente concedente, che ciò non pregiudichi la pubblica destinazione dell'opera stessa). Si può, allora, ritenere che ciò costituisca una ulteriore conferma delle conclusioni sin qui raggiunte: il principio generale del divieto di disposizione dei diritti reali costituiti in favore del concessionario di un'opera pubblica deve, cioè, ritenersi superabile, benché esclusivamente sulla base di una manifestazione di volontà, che consegua ad una valutazione discrezionale pag. 16/20 dell'ente pubblico concedente che autorizzi espressamente l'atto di disposizione, in quanto ne accerti la compatibilità con la destinazione pubblica dell'opera. D'altronde, viene comunemente (e pacificamente) ammessa la possibilità di una autorizzazione, da parte dell'ente pubblico concedente, al concessionario, di costituire ipoteca sul diritto di superficie che gli sia stato attribuito sull'opera pubblica, nello stesso atto di concessione. Orbene, se l'ente concedente può attribuire tale facoltà al concessionario con l'atto di concessione, non vi è ragione di escludere che esso possa farlo anche con un atto successivo, sempre previa valutazione dell'assenza di pregiudizio per l'interesse pubblico che l'opera è destinata a soddisfare consacrata in un provvedimento. “( cfr. sentenza cit.)
Ebbene nel caso di specie il ha partecipato al rogito relativo al finanziamento CP_1
concesso da quale terzo datore di ipoteca conformemente a quanto Parte_2
previsto dalla convenzione stipulata con la società concessionaria (art. IV della
Convenzione prevedeva che nell'ipotesi in cui quest'ultima intendesse contrarre mutuo con l'istituto per il credito sportivo o altro Istituto di credito, il avrebbe CP_1 assunto, per il pagamento di tale somma, “(…) incondizionata garanzia nei confronti dell'istituto mutuante rispettando quindi gli obblighi e condizioni che l'Istituto mutuante porrà a carico del prestatore di garanzia, ivi compreso quello del pagamento degli interessi nel caso di ritardato versamento alle scadenze prefissate delle rate di ammortamento del mutuo. (…) Nell'ipotesi di cui sopra il può richiedere CP_1
idonea garanzia, tramite fideiussione rilasciata da istituto bancario o altro, a copertura di una rata del suddetto mutuo contratto per tutta la durata del mutuo”).
Quanto al secondo profilo di opposizione al precetto ovvero alla rilevata mancanza di poteri in capo all'Ing. , la sentenza impugnata va altresì censurata non rilevandosi CP_3
invalidità dell'ipoteca consequenziali alle deliberazioni di Giunta e delle determine dirigenziali (deliberazioni n. 61 del 25 giugno 2007 e n. 40 del 16 aprile 2008
Determinazione n. 44 del 4 giugno 2008 ).
In proposito è sufficiente rilevare che secondo quanto previsto dalla Convenzione
(punto IV suindicato) la concessione di ipoteca sull'impianto natatorio non costituisce un atto di disposizione del patrimonio comunale ma un atto specifico con cui la Giunta comunale ha dato attuazione al progetto di realizzazione dell'impianto sportivo pag. 17/20 comunale, a sua volta facente parte del PPA “Turistico sportivo e istruzione” approvato con deliberazione del Consiglio comunale e che, come tale, è di competenza della
Giunta comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL.
Più ancora va considerato come in ogni caso l'art. 21-octies l. n. 241/1990, nel caso di violazione delle competenze del Consiglio comunale, non determina la nullità della deliberazioni di Giunta ma la mera annullabilità e in assenza di ricorso giurisdizionale, ovvero di annullamento in autotutela, i provvedimenti suindicati risultano consolidati e privi di qualsivoglia effetto rispetto alle ipoteche legittimamente iscritte.
Per tali ragioni l'opposizione a precetto proposta dal va Controparte_1
integralmente rigettata tento conto dell'infondatezza delle ragioni poste a base dell'opposizione ovvero dell'accertamento della nullità o dell'inefficacia della dichiarazione di assenso alla costituzione di ipoteca rilasciata da negli atti CP_3 di mutuo fondiario e, per l'effetto, della nullità o dell'inefficacia delle ipoteche iscritte sull'impianto sportivo natatorio nonché dell'accertamento dell'appartenenza dell'impianto sportivo natatorio al patrimonio indisponibile del Comune di CP_1
e per l'effetto la dichiarazione della sua impignorabilità e della dichiarazione della nullità di ogni atto esecutivo nei confronti del medesimo immobile .
Dall'accoglimento del primo e del secondo motivo dell'appello principale deriva l'assorbimento del terzo e quarto motivo d'impugnazione proposti solo in via subordinata e degli appelli incidentali proposti da e CP_2 CP_3
tenuto conto che le domande di garanzia (impropria) proposte nei loro confronti risultavano subordinate all'accoglimento dell'opposizione.
La sentenza va dunque integralmente riformata e, in accoglimento dell'appello, va rigettata l'opposizione ex articolo 615 primo comma c.p.c. proposta dal
[...]
in relazione al precetto notificatole da CP_1 Parte_2
in data 29.11.2019 tenuto conto della validità delle dichiarazioni di assenso
[...] alla costituzione di ipoteca e delle pignorabilità dell'impianto natatorio.
Giusta soccombenza il va condannato al pagamento delle spese Controparte_1
di lite del primo e del secondo grado in favore di e dei terzi chiamati. A Parte_1
tale ultimo proposito va osservato come la chiamata in giudizio di e CP_2
era stata svolta da in via subordinata in relazione CP_3 Parte_1
pag. 18/20 all'accoglimento dell'opposizione e la Cassazione ha anche recentemente riaffermato il seguente principio di diritto: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" ( cfr. Cass.civ. n.6144/2024)
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque integralmente riformata.
In accoglimento dell'appello proposto da Parte_3
e in riforma della sentenza n. 560/23 emessa dal Tribunale di Rovigo e
[...]
pubblicata in data 28.6.2023 va dunque rigettata l'opposizione a precetto proposta dal nel giudizio di primo grado, Controparte_1
Giusta soccombenza le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico del che va condannato a rifondere alle altre parti le spese di lite Controparte_1
liquidate secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 520.001,00 a euro
1.000.000,00 come segue: in favore di vista la nota spese, per il Parte_1
primo grado in euro 15.659,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 18.480,00 per compensi, euro 2556,00 per marca e c.u. e oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP;
in favore di per il primo grado in euro 15.659,00 per compensi, oltre a CP_2
spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 18.511,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP;
in favore di , vista la nota spese, per il primo grado in euro 15.659,00 per CP_3
compensi, oltre a spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 18.511,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP .
P. Q. M.
pag. 19/20 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata
1) Rigetta l'opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c. proposta dal
[...]
in relazione al precetto notificatole da CP_1 Parte_2
in data 29.11.2019;
[...]
2) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite liquidate per il primo grado in euro 15.659,00
[...]
per compensi, oltre a spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 18.480,00 per compensi, euro 2556,00 per marca e c.u. e oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP;
3) condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 CP_2
spese di lite liquidate per il primo grado in euro 15.659,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 18.511,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP;
4) condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 CP_3
spese di lite liquidate per il primo grado in euro 15.659,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 18.511,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP;
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 20/20