TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2024, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale)
N. 0801/24 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0801/2024 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc all'udienza del giorno 06.12.2024, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Retribuzione”; N. _______________
e vertente
tra
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. M. Iannone del Parte_1 N. _______________
Foro di Nocera in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente n. 290/2024 R.B
domiciliata presso lo studio del difensore in Mercato Sanseverino
(Sa), Corso A. Diaz, n. 209;
Discusso nel termine
Ricorrente del 06.12.2024 con scambio di note scritte
e ex art. 127 ter cpc
, rappresentata e difesa dall'avv. C. Parte_2
Volpe in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, Deposito minuta elettivamente domiciliata presso lo studio difensore in Salerno, Via _________________
M. Mascia, n. 16;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0801/24 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Pt_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 06.12.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 09.02.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della resistente, con le mansioni di badante convivente in favore della madre dal giorno Parte_3
25.02.2018 al giorno 01.02.2022 (data del licenziamento per l'intervenuto decesso della , e di essere rimasta creditrice delle Pt_3
differenze retributive;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 21.000,00, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale rappresentava che “la presente costituzione avviene al solo fine di depositare l'allegato accordo conciliativo con il quale le parti hanno conciliato la lite alle condizioni ivi indicate;
che in vista dell'udienza del 06.12.2024 i difensori delle parti in causa depositeranno nota congiunta con la quale domanderanno che il Giudice del Lavoro dichiari cessata la materia del contendere”.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 06.12.2024 le parti
Giudizio n. 0801/24 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Pt_2 hanno discusso la causa, con deposito di note scritte congiunte ex art. 127 ter cpc, con le quali hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il giudizio in oggetto va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, le parti, nelle more del giudizio, hanno concluso un accordo transattivo, con definizione conciliativa dei rapporti intercorsi, al quale risulta data completa esecuzione (cfr. le note scritte congiunte, depositate dalle parti in data 02.12.2024).
Quindi, il Tribunale adito, a fronte di tale soluzione conciliativa, non deve far altro che prenderne atto, rilevando il venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc e, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Invero, la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione oggettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass.,
Sez. Unite, sentenza 28.09.2000, n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la
Giudizio n. 0801/24 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Pt_2 verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 486/1998). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., n. 5593/1999; Cass. Civ., Sez. Lav., 06.04.1983 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. S.U. 12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale ed elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto, anche d'ufficio, tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto le parti hanno già regolato anche tale aspetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data Parte_2
09.02.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così
Giudizio n. 0801/24 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Pt_2 provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 06.12.2024.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0801/24 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Pt_2