Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2006, n. 394
CASS
Sentenza 11 gennaio 2006

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La decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, "ex" art. 1957 cod. civ., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.

In caso di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha tra l'altro modificato, senza previsione di retroattività, l'art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, l'operatività della garanzia fideiussoria rimane esclusa ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. A tal fine, è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. È quindi necessario che il fideiussore il quale invochi la propria liberazione dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore.

Il principio di cui all'art. 136 Cost., secondo cui la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza che la dichiari incostituzionale, va coordinato con le regole fondamentali che governano il processo, in seno al quale, all'esito del progressivo formarsi di effetti preclusivi derivanti dal comportamento delle parti, la materia del contendere viene via via a ridursi, con la conseguenza che tutto quanto risulti non più dibattuto (o mai dibattuto) nel corso del processo resta insensibile alla pronuncia di incostituzionalità. Ne deriva l'inammissibilità del motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale si faccia valere, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342), l'invalidità della clausola anatocistica stipulata in un contratto bancario, allorché tale motivo di opposizione sia formulato per la prima volta dall'opponente, a seguito della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, quando "thema decidendum" e "thema probandum" della causa sono oramai definitivamente fissati.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2006, n. 394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 394
Data del deposito : 11 gennaio 2006

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